CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CONSEGNA DI BENI PER CONTO ALTRUI, SVOLTA DA LAVORATORI AUTONOMI, C.D. RIDER
Periodo di validità dal 01 Ottobre 2021 al 30 Settembre 2024
Nel rispetto delle reciproche prerogative, CNL Confederazione Nazionale del Lavoro, FILD CONFSAL Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, FILD CIU Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, si impegnano a proseguire la loro azione congiunta a sostegno delle PMI e dei rispettivi lavoratori del settore promuovendo un modello sindacale moderno che si caratterizza per la presenza di una strutturata bilateralità confederale che ad oggi trova manifestazione nei soggetti bilaterali costituiti dalle Parti: Ente Bilaterale EPABIC, Fondo Interprofessionale FONINT, Fondo Sanitario SANIT e Organismo Paritetico OPN ITALIA LAVORO.
Su tale solco, CNL Confederazione Nazionale del Lavoro, FILD CONFSAL Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, FILD CIU Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali sottoscrivono il presente CCNL nell’interesse delle numerose federazioni di settore, in ragione della maggiore capacità di sintesi nel rappresentare gli interessi delle rispettive federazioni aderenti e in considerazione di una più ampia capacità di rappresentanza degli interessi diffusi, anche a livello intersettoriale, sia di imprese che di lavoratori.
Tutto ciò premesso
Il giorno 01 del mese di Ottobre dell'anno 2021 presso la sede presso la sede CNL- Confederazione Nazionale del Lavoro, in Xxxx Xxx Xxxxx x. 00
TRA
Parte Datoriale:
CNL Confederazione Nazionale Xxx Xxxxxx, rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese associate ed applicanti il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazioni di categoria;
E
Parte Sindacale:
FILD CONFSAL Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, rappresentata dal suo Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazione di categoria;
FILD CIU Federazione Italiana Lavoratori Dipendenti - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni intellettuali, rappresentata dal suo Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, fa riferimento alle proprie Federazione di categoria.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente Contratto, si definiscono:
• Piattaforme, le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni;
• Rider, i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una più Piattaforme.
• Nuove Città e/o Zone di Servizio, le singole aree urbane o le singole zone delle medesime aree urbane all'interno delle quali la singola Piattaforma non offre, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il proprio servizio di consegna tramite i Rider che collaborano con la piattaforma stessa.
•
Art. 2 - Quadro normativo
L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali.
A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente".
I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
Le particolari esigenze produttive ed organizzative del settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed i Rider, rappresentati dalle 00.XX., richiedono una regolamentazione collettiva, anche sulla base delle norme citate, al fine di assicurare livelli di tutela economica e normativa ai Rider e certezza di norme ed inquadramento all'intero settore.
Art. 3 - Caratteristiche del settore del Food Delivery
Il Food Delivery è un settore che propone un innovativo servizio di offerta al pubblico che permette di ordinare cibo e altri prodotti, ai ristoratori ed agli esercenti la possibilità di ricevere gli ordini, ai Rider la possibilità di offrire (o non offrire) la propria opera di consegna. Tale servizio avviene attraverso la gestione e lo sviluppo di piattaforme software online e di applicazioni mobile per smartphone che interagiscono tra loro.
Le Parti concordemente riconoscono che i seguenti elementi rappresentano caratteristiche produttive ed organizzative del settore:
• gli accordi tra Piattaforme e Rider sono contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 3 c.p.c., privi di vincoli di esclusiva, ed è ammessa la prestazione di servizi anche per piattaforme in concorrenza diretta;
• è riconosciuta ai Rider la facoltà di rifiutare le proposte di consegna, nonché la possibilità di scegliere come, dove, quando e quanto rendersi disponibili;
• è riconosciuta ai Rider la facoltà di connettersi o meno alle piattaforme software o applicazioni a sua discrezione;
• l'accesso del Rider al la piattaforma software della Piattaforma non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna.
La natura autonoma ex art. 2222 x.x. x xx xxx. 000 x. 0 x.x.x. xxx xxxxxxxx tra Rider e Piattaforma preclude la maturazione a favore del Rider di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato al di fuori di quanto specificamente previsto dalla normativa vigente, dal presente Contratto o dal contratto individuale.
Art. 4 - Relazioni sindacali
Le parti intendono promuovere e valorizzare lo strumento concertativo, anche attraverso un sistema strutturato e trasparente di informazioni e momenti di incontro così da rendere possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, per garantire l'efficienza ed efficacia dei servizi erogati alla collettività. Ancor più le parti intendono, reciprocamente, con il presente Contratto valorizzare e identificare il lavoro dei Rider e dei lavoratori riconducibili a tale qualifica, attesa l'importanza sociale e professionale di tale figura portatrice di modelli sindacali innovativi.
Art. 5 - Validità e sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica alle aziende food delivery e potrà essere applicato alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale impegnandosi al rispetto integrale delle misure ivi stabilite. Il presente Contratto disciplina i rapporti di lavoro autonomo, così come definiti nelle premesse e
negli articoli successivi, instaurati nell'ambito delle attività di consegna di beni così come individuati nel successivo art. 7. Il presente Contratto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a, nonché dell'art. 47-quater, comma I, del D.Lgs. 81 del 2015.
Art. 6 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina in maniera organica e unitaria per tutto il territorio Nazionale i rapporti di lavoro tra le Piattaforme e i Rider e lavoratori riconducibili a tale qualifica. Il presente Contratto Collettivo Nazionale rappresenta un complesso unitario ed inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e derogabile
- esclusivamente con clausole di miglior favore - per i lavoratori autonomi di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015.
Art. 7 - Definizione di rider, modalità e tipologia di collaborazione
Il Rider, ai fini del presente Contratto e come definito in premessa, è un lavoratore autonomo che, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite applicazione (come individuati anche dall'articolo 47-bis del D.Lgs. 81 del 2015). Le prestazioni di lavoro autonomo tra Rider e Piattaforme sono caratterizzate dalla flessibilità delle stesse. La prestazione si concretizza nella consegna di cibo e altri prodotti ai clienti finali. Per fare ciò il Rider è chiamato a recarsi nel luogo designato, ritirare i beni ed effettuare, con mezzo di trasporto proprio, la consegna al cliente finale. Il Rider, per rendersi disponibile a ricevere proposte di consegna, può accedere alla piattaforma software della Piattaforma tramite log-in e ricevere proposte di prestazioni come definito sopra, senza che ciò comporti accettazione delle stesse. Resta comunque ferma per il Rider la facoltà generale di accettare o meno le proposte di prestazione a suo insindacabile giudizio. Il fatto che la proposta di prestazione includa l'indirizzo del luogo designato per il ritiro e per la consegna dei beni non costituisce direttiva ai fini della esecuzione della prestazione stessa dal momento che tali elementi sono necessari per il servizio prestato dalla Piattaforma al cliente finale. Il Rider potrà decidere se e quando iniziare a connettersi alla piattaforma digitale e, anche se connesso alla stessa, se e quando accettare le richieste di servizio oggetto della prestazione. Il Rider potrà autonomamente stabilire se e quando eseguire l'attività pattuita e, in caso di assenza, non sarà tenuto a darne giustificazione. Il Rider non potrà essere assoggettato ad alcun vincolo di orario. Ne consegue che la sua assenza non dovrà essere giustificata e la presenza non potrà essere imposta. I diritti, le tutele e le garanzie di cui ai successivi articoli, così come la modalità di calcolo del compenso contrattuale di cui al successivo art. 10, 11 e 12 si applicano a tutti i Rider il cui rapporto è regolato dal presente Contratto Collettivo, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro individuale sottoscritto tra Piattaforma e Rider nell'ambito dei contratti d'opera ex art. 2222 c.c. o delle collaborazioni ex art. 409 n. 3 c.p.c. I rapporti regolati dal presente contratto sono autonomi in quanto, tra l'altro, non sussistono obblighi di orario o reperibilità e la prestazione di servizi è meramente eventuale, resta cioè fermo il diritto di non rendere alcuna prestazione. Il Rider potrà determinare le modalità di esecuzione dell'eventuale prestazione nell'ambito delle condizioni generali contenute nel contratto individuale. Nell'ambito del rapporto è escluso l'assoggettamento del Rider al potere gerarchico e disciplinare dalla Piattaforma, in quanto risulta assente qualsivoglia vincolo di subordinazione.
Art. 8 - Forma del contratto individuale di lavoro
Il contratto individuale di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta, sottoscritto da Piattaforma e Xxxxx e a questi consegnato, come previsto nel Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015.
Il contratto di lavoro deve contenere in maniera imprescindibile i seguenti elementi:
- L'identità delle parti;
- Il richiamo esplicito al presente Contratto Collettivo Nazionale;
- La descrizione dell'attività lavorativa che si richiede;
- Il diritto del Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, di autoregolamentarsi nell'attività lavorativa, relativamente ai: tempi, luoghi, orari e modalità di esecuzione della prestazione;
- Gli obblighi contrattuali delle parti;
- Il rispetto e le modalità di applicazione del D. Lgs. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo GDPR 2016/679;
- Il richiamo e il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81 del 2008, così come applicabili ai lavoratori autonomi.
Art. 9 - Recesso e cessazione del contratto individuale di lavoro
Il Rider può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, previa comunicazione scritta alla Piattaforma. Le Parti concordano che nel caso in cui il Rider si rendesse responsabile di una violazione per colpa grave o dolo, oggettivamente riscontrabile, delle pattuizioni contrattuali di cui al contratto di lavoro autonomo, la Piattaforma potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza l'osservanza di alcun termine di preavviso. Nel caso dei contratti di lavoro autonomo a tempo indeterminato, la Piattaforma potrà recedere dal contratto liberamente ed unilateralmente in ogni momento comunicando tale recesso al Rider nel rispetto di un termine di almeno 30 giorni, o, in alternativa, provvedendo al pagamento di un corrispettivo pari alla media dei compensi percepiti nei 60 giorni precedenti.
Art. 10 - Compenso
Il compenso spettante al Rider per l'attività prestata non potrà in nessun caso essere inferiore a quanto stabilito nel presente Contratto Collettivo. Le modalità delle eventuali prestazioni rese nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente contratto rendono necessaria una struttura di compenso, secondo quanto previsto dall'art. 47-quater, comma I del D.Lgs. 81/2015, che consideri quali fattori di determinazione i seguenti elementi:
• è sempre ferma per il Rider la possibilità di accettare (e dunque effettuare) o non accettare consegne nell'ambito dell'intero rapporto;
• non viene in nessun caso richiesto al Rider di effettuare consegne o, neppure, essere disponibile a ricevere proposte per un periodo di tempo determinato;
• il Rider non ha, pertanto, alcun obbligo al di fuori dell'eventuale svolgimento professionale e responsabile dei servizi accettati;
• il Rider è sempre libero nella medesima unità di tempo (ora o frazione di essa) di effettuare servizi per Piattaforme diverse, anche direttamente concorrenti tra loro.
Ai sensi dell'art. 47-quater, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, ai fini della definizione dei criteri di determinazione del compenso complessivo del Rider, le Parti individuano i seguenti criteri che potranno essere implementati in base a modalità caratteristiche del business di ciascuna Piattaforma:
- distanza della consegna;
- tempo stimato per lo svolgimento della consegna;
- fascia oraria;
- giorno feriale o festivo;
- condizioni meteorologiche.
I criteri individuati rappresentano un elenco di riferimento, pertanto le Parti potranno individuarne ed implementarne ulteriori. Si concorda che il Xxxxx riceverà compensi in base alle consegne effettuate, ferma la possibilità per le Parti di determinare compensi in base a parametri ulteriori.
Art. 11 - Compenso minimo per consegna
Le Parti concordano che al Rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 10,00 (dieci/00) lordi l'ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Piattaforma per le consegne risultasse inferiore ad un'ora l'importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate. Le Parti concordano che, in aggiunta al compenso minimo di cui al paragrafo precedente, sarà dovuta un'indennità integrativa ex D.Lgs. 81 del 2015, art. 47-quater, comma 3, al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
A. prestazione di lavoro svolto di notte;
B. prestazione di lavoro svolto durante le festività;
C. prestazione di lavoro in condizioni meteorologiche sfavorevoli. L'indennità integrativa di cui al presente paragrafo sarà pari a:
- 10% in caso di presenza di una sola circostanza di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
- 15% in caso di concomitanza di due delle circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C.
- 20% in caso di concomitanza di tutte e tre le circostanze di cui alle precedenti lettere A., B., e C. Le parti concordano che:
• condizioni di "lavoro svolto di notte", si intendono le proposte di consegna accettate ed effettivamente concluse fra le ore 00.00 e le ore 07.00;
• "condizioni meteorologiche sfavorevoli", in attesa di una puntuale identificazione e determinazione delle specifiche condizioni, peraltro non definite dalla legislazione vigente, da parte della Commissione Paritetica di cui all'art 25, si intendono le precipitazioni di pioggia di almeno 2 millimetri l'ora o la neve, come risultante dai dati di un database meteorologico indipendente.
Resta fermo che in condizioni di pericolo oggettivamente riscontrabili, relativamente alle condizioni meteo, le Piattaforme interromperanno il servizio;
• condizione di "festività", si intendono le seguenti giornate: 25 aprile, 1 ° maggio, 2 giugno, 1° gennaio, 6 gennaio, la Pasqua e il lunedì seguente, 15 agosto, I° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre e il Santo Patrono del comune in cui l'impresa ha la sede principale.
Ai fini della determinazione del compenso vengono fatte salve diverse condizioni di miglior favore definite a livello aziendale.
Art. 12 - Incentivo temporaneo nuove Città e zone
Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, si concorda che, nella fattispecie di apertura da parte della singola Piattaforma di ogni Nuova Città e/o Zona di Servizio, per un periodo minimo di 4 mesi, per ogni 60 minuti consecutivi di disponibilità online (il Rider è loggato), il Rider riceverà:
• un compenso equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro) in assenza di proposte di consegna;
• un incentivo integrativo che porti ad un compenso minimo equivalente a una consegna della durata di 42 minuti (pari a 7,00 euro), nel caso in cui abbia effettuato consegne per un compenso inferiore, e non abbia rifiutato alcuna proposta.
Pertanto, e a titolo esemplificativo:
1. L'effettuazione di consegne il cui valore complessivo superi i 7,00 €, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina la mancata corresponsione dell'incentivo, ma il riconoscimento dei compensi secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11;
2. La mancata ricezione di proposte di consegna, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo;
3. L'effettuazione di consegne il cui valore complessivo non raggiunga il valore dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi, determina il riconoscimento di una integrazione pari alla differenza necessaria al suo raggiungimento;
4. Il rifiuto anche di una sola consegna determina in ogni caso il mancato riconoscimento dell'incentivo, nell'ambito di ogni 60 minuti consecutivi e per i suoi multipli (es. 120 minuti, 180 minuti ...);
5. Il rifiuto di una singola consegna nell'ambito di 60 minuti consecutivi, non determina il mancato riconoscimento dell'incentivo su di un periodo successivo, ma non consecutivo;
Le Parti concordano che il riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo non troverà applicazione di fronte a comportamenti fraudolenti. Le singole modalità di prevenzione dei comportamenti fraudolenti saranno comunicate da ciascuna Piattaforma, o secondo altre modalità definite dalle Parti.
Art. 13 - Sistemi premiali
Le parti, riconoscendo e valorizzando il rapporto tra lavoratori e imprese nonché la produttività resa, stabiliscono che al raggiungimento da parte del Rider in ciascun anno solare (da intendersi dal I° gennaio al 31 dicembre) di nr. 2.000 (duemila) consegne e multipli di duemila per ogni singola Piattaforma, prescindendo dal valore economico specifico di ognuna consegna, è corrisposto da parte di tale Piattaforma un importo una tantum di euro 600,00 (seicento/00). Ai fini della sicurezza dei lavoratori che non devono essere in alcun modo incentivati a correre rischi, questa misura sarà limitata nell'ambito dell'anno solare al valore massimo di 1.500€ per singola Piattaforma. Al fine di
assicurare lo sviluppo delle Piattaforme locali, la misura prevista nel presente articolo si applica nella misura del 50% alle Piattaforme presenti in meno di 12 province.
Art. 14 - Dotazioni di sicurezza
La Piattaforma si impegna a mettere a disposizione dei Rider, a titolo gratuito:
• almeno un indumento ad alta visibilità per tutti i Rider;
• casco per i Rider che svolgono consegne attraverso la propria bicicletta.
Le singole Piattaforme metteranno a disposizione dei Rider dotazioni sostitutive, in caso di usura e su loro richiesta. Nello specifico i Rider avranno diritto, su richiesta alla singola piattaforma, alla sostituzione del casco fornito dopo lo svolgimento di 4.000 (quattromila) consegne effettuate con la singola piattaforma ed alla sostituzione dell'indumento ad alta visibilità, su richiesta, fornito dopo lo svolgimento di 1.500 (millecinquecento) consegne effettuate con la singola piattaforma. Le Piattaforme potranno mettere a disposizione dei Rider ulteriori dotazioni di sicurezza nonché ulteriori strumenti di lavoro, nell'ambito degli stessi contratti di lavoro autonomo disposti dal presente CCNL, senza che le stesse costituiscano indice di subordinazione. I Rider potranno utilizzare o meno i beni ricevuti, restando interamente responsabili per lo svolgimento della propria attività con strumenti adeguati e nel rispetto di ogni requisito legale.
Art. 15 -Diligenza del Rider, riservatezza e pluricommittenza
Il Rider è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Il Rider ha l'obbligo di eseguire l'eventuale prestazione con diligenza, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Contratto e nel contratto individuale, anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e riservatezza. Il Rider dovrà rispettare il riserbo ed il segreto professionale su qualsiasi dato o informazione cui verrà a conoscenza e mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza nei rapporti con gli utenti ed i clienti. Il Rider, nel rispetto della propria autonomia professionale, potrà prestare la sua attività anche a favore di terzi, anche qualora l'attività svolta in favore dei terzi si ponga in concorrenza con quella della Piattaforma committente.
Art. 16 -Assicurazione INAIL
Il Rider ha diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto dall'art. 47-septies del D.Lgs. 81/2015.
Art. 17 - Assicurazione per danni contro cose e terzi
La Piattaforma garantirà al Rider una copertura assicurativa, indipendentemente dal mezzo utilizzato, contro eventuali danni a cose o a terzi che questi dovesse arrecare in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di lavoro oggetto del contratto di lavoro autonomo. Restano a carico del Rider gli obblighi assicurativi previsti dalla legge in relazione al tipo di mezzo utilizzato per l'espletamento della prestazione.
Art. 18 - Obblighi di sicurezza e formazione
Le Parti, presupponendo che la salvaguardia e la tutela del lavoratore sia elemento fondante, non solo relativamente agli obblighi previsti per legge, ma anche per l'effettiva salvaguardia del lavoratore in termini di sicurezza, e di patrimonio sociale, precisano quanto segue.
Le Piattaforme promuovono la salute e lo svolgimento da parte del Rider, in quanto lavoratore autonomo, della propria attività in totale sicurezza. Al riguardo, ai sensi dell'art. 47 septies, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, le Piattaforme:
a) assicurano l'applicazione del D.Lgs 81/2008, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47-bis e 47-septies del D.Lgs. 81/2015;
b) raccolgono dai Rider le dichiarazioni di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo;
c) consegnano a ciascun Rider l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) mettono a disposizione dei Rider, a titolo gratuito, i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) come disposto dal precedente art. 14;
e) a proprie spese mettono a disposizione del Rider dei percorsi di formazione in materia di sicurezza stradale e trasporto e conservazione degli alimenti tramite piattaforma e- learning, anche organizzati collettivamente dalle Parti.
Art. 19 - Ulteriori opportunità formative
Le parti consapevoli che la competitività delle imprese nel settore si realizza sul patrimonio di competenza dei lavoratori, intendono rafforzare la formazione professionale settoriale.
A tal fine, per garantire un adeguato standard professionale, i Rider potranno accedere a una attività specifica di formazione/informazione e/o aggiornamento professionale, che le Piattaforme o le Parti potranno mettere a disposizione.
Art. 20 - Divieto di discriminazione, diritto alla disconnessione e ranking
Le Piattaforme adottano politiche non discriminatorie nell'offerta delle proposte di lavoro, anche relativamente ai sistemi di ranking. I sistemi informatici che gestiscono le proposte di consegna, o le procedure informatiche e non altresì adottate, non tengono conto delle caratteristiche personali dei Rider quali sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Le Piattaforme si impegnano a garantire la trasparenza di ciascun sistema di ranking utilizzato. I sistemi di ranking terranno conto del diritto al riposo del rider, così come non terranno conto di elementi soggettivi che potrebbero determinare condizioni di discriminazione. Le Piattaforme garantiscono al Rider il diritto di segnalare eventuali circostanze che abbiano un impatto negativo sul sistema di ranking che lo riguarda, di ricevere riscontro tempestivo, e di ottenerne il ripristino in caso di riscontro positivo. Il Xxxxx può liberamente decidere quali proposte di consegna accettare o rifiutare e le Piattaforme non riducono le occasioni di consegna in ragione della mancata accettazione delle proposte offerte, anche con riferimento ai sistemi di ranking.
Art. 21 - Pari Opportunità
Le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo/donna nel settore, anche attraverso attività di studio e di ricerca, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore del Rider.
Art. 22 - Tutela della privacy
La Piattaforma dovrà trattare i dati personali del Rider nel pieno rispetto della normativa privacy tempo per tempo vigente.
Art. 23 - Contrasto al caporalato ed al lavoro irregolare
Le parti contestano e condannano qualsiasi forma, individuale e/o associativa, che produca situazioni di irregolarità così come di caporalato. Le Piattaforme assicureranno ogni e più opportuna iniziativa finalizzata ad escludere e per l'effetto debellare situazioni fraudolente e di irregolarità. In particolare a seguito della collaborazione stabilita con le Autorità Competenti, le Piattaforme prenderanno le seguenti misure:
- è vietato al Rider che ha accettato una proposta di consegna di farsi sostituire da xxxxx;
- sarà istituito un registro delle società autorizzate, in base ai criteri concordati, allo svolgimento di attività di consegna di beni tramite piattaforme;
- sarà istituito un gruppo di lavoro "task force" che collaborerà con le Autorità competenti in materia al fine di individuare e adottare ogni eventuale iniziativa finalizzata a rendere efficace l'azione di contrasto di cui sopra.
Art. 24 - Assistenza fiscale
Le Parti ricercheranno la migliore soluzione, su scala Nazionale, per offrire un servizio di assistenza fiscale (dichiarazioni dei redditi/fatturazione mensile/F24).
Art. 25 - Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale
Le Parti concordano sulla costituzione di una apposita Commissione Paritetica Partecipativa Nazionale avente il compito di:
a. garantire la corretta applicazione e il rispetto delle norme contenute nel presente Contratto ed esaminare eventuali controversie interpretative in merito allo stesso;
b. monitorare le informazioni fomite da parte delle Piattaforme relative alla stipula, alle cessazioni ed ai rinnovi dei contratti di lavoro autonomo, allo sviluppo ed evoluzione del mercato, nonché eventuali criticità;
c. valutare l'eventuale attivazione di politiche attive per il lavoro in favore del Rider;
d. monitorare e programmare interventi relativi al contrasto al caporalato e al lavoro irregolare;
e. utilizzare l’Ente Bilaterale EPABIC per il settore;
f. gestire e applicare eventuali strumenti di welfare;
g. implementare ogni altra azione o previsione che le Parti dovessero ritenere utili e necessarie al lavoro ed alla tutela dei Rider;
h. intraprendere e mantenere relazioni con i decisori politici e istituzionali, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese del settore, anche per dare piena attuazione alle misure previste dall'art. 2-bis del D.Lgs. 81/2015.
La Commissione Paritetica e Partecipativa Nazionale è composta dalle Parti firmatarie del presente Contratto e nello specifico saranno individuati e comunicati nr. 5 soggetti effettivi e 5 supplenti, per ogni parte. Il mandato durerà per tutta la vigenza del presente Contratto.
Art. 26 – Bilateralità
Le Parti riconoscono nella bilateralità e nell’Ente Paritetico EPABIC lo strumento per ricercare le migliori condizioni integrative ai fini dell'erogazione di strumenti di welfare e di assistenza a favore dei Rider, e le modalità di contribuzione allo stesso, alla competenza della Commissione di cui al precedente art. 25.
Art. 26bis – Organismo Paritetico nazionale O.P.N ITALIA LAVORO
L’Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO svolge la funzione che la normativa vigente assegna ai cd. Organismi Paritetici. All’Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO sono demandate le funzioni descritte nell’art. 51 del Dlgs 81/2008, nonché al documento recante le linee applicative dell'Accordo del 21 dicembre 2011 ex Art. 34 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, sulla formazione in materia di salute e sicurezza, approvato in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 25 luglio 2012. All’Organismo Paritetico Nazionale O.P.N. ITALIA LAVORO è demandata la gestione di tutti i servizi legati alla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. Occorrendo si possono istituire sedi territoriali di emanazione dell’Organismi Paritetico Nazionale.
Art. 27 - Diritti di informazione
L'Associazione e l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto si incontreranno una volta all'anno, di norma entro il primo trimestre, al fine di scambiarsi informazioni e svolgere un esame congiunto sullo stato di attuazione del presente Contratto.
Art. 28 - Convenzioni
Le Parti concordano che ciascuna Piattaforma valuterà la possibilità, di sottoscrivere specifiche convenzioni con società terze al fine di offrire beni e/o servizi al Rider a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli di mercato.
Art. 29 - Diritti sindacali
Ai fini di consentire l'esercizio del diritto di associazione sindacale costituzionalmente garantito, il Rider, e lavoratori riconducibili a tale qualifica, potranno rilasciare delega finalizzata alla trattenuta del contributo associativo sindacale a favore dell'Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto. Le Parti identificheranno le migliori modalità per dare esecuzione alla presente misura, tenendo in considerazione le esigenze dei Rider assoggettato all'emissione dei documenti fiscali verso le Piattaforme.
Art. 30 - Rinvio alle Leggi
Per quanto non previsto nel presente Contratto, opera il rinvio alle disposizioni di Xxxxx.
Art. 31- Lingua
Il presente Contratto Collettivo Nazionale è redatto in lingua Italiana e Inglese. In caso di eventuali dubbi interpretativi, il testo Italiano dovrà ritenersi prevalente.
Art. 32 - Decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale decorre dal 01 Ottobre 2021 e avrà vigore per anni tre (3). Le parti si impegnano a presentare in tempo utile un elaborato per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale. Il presente Contratto Collettivo Nazionale continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo. Si intenderà rinnovato, con pari durata, se non disdetto, da una delle parti stipulanti, a mezzo di formale comunicazione, almeno 3 mesi prima della scadenza.