COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 79
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO - MQ. 30,00 - SITO IN SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO, VIA CADUTI DEL LAVORO - LOC. CAMPO SPORTIVO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI.
Addì TRE OTTOBRE DUEMILADICIASSETTE, alle ore 17:00 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXXXXXX XXXXX - Vicesindaco
3) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxxx
4) XXXXXXX XXXXXXXXX - Assessore
5) XXXXXXX XXXXXXXXX - Xxxxxxxxx
Presente Presente Presente Presente Assente
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dr. XXXXX XXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
Contratto di locazione porzione di terreno - mq. 30,00 - sito in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Caduti del Lavoro - loc. Campo sportivo per installazione impianto di telecomunicazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 96 del 21 novembre 2011 un contratto di locazione con la Società H3G S.p.A., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 15 febbraio 2012 Rep. n. 1806, per la durata di 9 anni, avente ad oggetto la concessione in uso di una porzione di terreno di mq. 30 circa, sita in Via Caduti del Lavoro, presso il campo sportivo comunale, censita al N.C.T. al
F. 23, particella 76 (porzione), ad un canone annuo di Euro 6.000,00 da aggiornarsi annualmente in misura pari al 100% delle variazioni ISTAT;
• H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
PRESO ATTO che con nota pervenuta al protocollo dell'ente n. 6112 del 10/07/2017 agli atti dell'ufficio depositata, la società “Wind Tre Spa, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx (XX), Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152 richiede una rinegoziazione del citato contratto, che porti ad una riduzione del canone annuo determinandolo in
€ 4.000,00 motivando che ha recentemente sottoscritto accordi di coubicazione degli impianti con gli altri Operatori del settore, ed ha conseguentemente avviato un importante piano di riduzione dei propri siti ciò a seguito di sopravvenute valutazioni di politica aziendale, delle mutate condizioni del mercato delle locazioni, nonché della crescente richiesta da parte della Pubblica Amministrazione di razionalizzare le infrastrutture di telecomunicazione;
DATO ATTO CHE:
− le condizioni dello specifico mercato interessato sono effettivamente mutate rispetto al 2011, tanto che sono in corso da parte di tutti i gestori di telefonia mobile rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione;
- la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito, come le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità rivestono carattere di opere di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, cd Codice delle comunicazioni elettroniche, che, pertanto, ne prevede la possibilità di localizzazione in qualsiasi parte del territorio comunale, in quanto compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche;
ATTESO CHE, nel caso non si arrivasse ad un accordo tra le parti, l'alternativa sarebbe la rimozione da parte di Wind Tre S.p.A del citato impianto di telefonia mobile con conseguente mancato introito del canone annuo da parte del Comune;
ACCERTATO CHE l'area di mq. 30 concessa in uso con atto rep. 4022 del 16/1/2012 è parte del terreno distinto al Fg. 23 particella 76 (porzione) che risulta appartenente al patrimonio disponibile del Comune;
CONSIDERATO CHE la concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV
del Codice Civile e più precisamente: - Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. Codice Civile); - Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. Codice Civile); - Comodato (artt. 1803 e segg. Codice Civile);
CONSIDERATA l'esigenza di utilizzare lo strumento privatistico del contratto di locazione e non lo strumento della concessione amministrativa;
RITENUTO pertanto:
- di risolvere il predetto contratto di concessione in uso di area pubblica stipulato in data 16 gennaio 2012 Repertorio n. 4022 con la società “H3G S.p.A.;
- di procedere a stipulare con la società “Wind Tre S.p.A.” un nuovo contratto di locazione per impianto di telefonia mobile su porzione di terreno di mq. 30 circa, sita in detto Comune distinta al catasto terreni al foglio 23, particella 76;
- che tutte le spese di stipulazione, di risoluzione del precedente contratto e di registrazione del nuovo sono a carico della società “Wind Tre S.p.A.” senza alcun onere per questa Amministrazione;
VISTO lo schema di contratto che qui si allega Sub 1); VISTI inoltre:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2017: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, X.Xxx. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2017 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019;
- la delega di funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. 267/2000 attribuite con decreto del
× Sindaco n. 3 del 31.12.2016;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, così come
riportato nell’allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AUTORIZZARE lo scioglimento consensuale del contratto Repertorio n. 4022/2012 con la società “H3G S.p.A.” per la concessione in uso di una porzione di terreno di mq. 30 circa, sita in detto Comune, presso l'are verde comunale distinta al catasto terreni al foglio 23, particella 76 (porzione);
3. DI STIPULARE con la società Wind Tre Spa nuovo contratto di locazione con rinegoziazione del canone annuo di locazione in € 4.000,00 per l'impianto di telefonia mobile installato in Via Caduti del Lavoro su di una porzione di terreno di mq. 30 circa, presso il campo sportivo comunale distinta al catasto terreni al foglio 23, particella 76 di cui al contratto stipulato in data 16/1/2012 rep. 4022;
4. DI APPROVARE lo schema di contratto che qui si allega Sub 1);
5. DI DARE ATTO CHE tutte le spese di stipulazione del nuovo contratto e di risoluzione del contratto Rep. 4022 sono a esclusivo carico della società “Wind Tre S.p.A.”, senza alcun onere per questa Amministrazione;
6. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti di cui
l'art. 134 comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
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CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
Il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, con Sede in Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO), 80014530374 Xxx Xxxx xx00, codice fiscale, rappresentato in questo atto dal Sig. ………………………………
in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica nato a il
……………………..… C.F e domiciliato per la carica preso la Sede del Comune che agisce e
si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, ed in seguito indicato come "Locatrice”
e
la Società Wind Tre S.p.A. con Socio Unico − Direzione e Coordinamento VIP−C KH Luxembourg S. r.l., con Sede Legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via Xxxxxxxx xx Xxxxx n.˚ 1 , Capitale Sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale n.˚ 02517580920 − Partita IVA n.˚ 13378520152 − RAEE IT08020000002813, in persona del Procuratore Xxx. XXXXX Xxxxxxx nato a Cosenza il 12/09/1966 che agisce in virtù della procura del 28/05/2013 Rep. n˚ 2478/1139, registrata il 30/05/2 013 c/o l’Ufficio Territoriale di Roma 1 N˚ 15021/1T prot. 160413/2013 per atto del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Roma e munito dei necessari poteri ed in seguito indicata come “Wind Tre” o “Conduttrice ”
(la Locatrice e la Conduttrice nel seguito sono congiuntamente indicate come le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) In data 16/01/2012 Il Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ha stipulato con H3G S.p.A. un contratto di locazione registrato all’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx 0, in data 15/02/2012, al numero 1806, avente ad oggetto porzione di terreno di mq 30 circa, sita nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO), in xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x/x Xxxxx Xxxxxxxx, riportato nell’N.C.T. del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, al foglio 23, particella 76 (porzione), per l’installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile;
b) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l’attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con decorrenza dalla 31/12/2017 del presente atto.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 − OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietario concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di mq 30 circa, sita nel Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO), in xxx Xxxxxx xxx Xxxxxx x/x Xxxxx Xxxxxxxx, riportato nell’N.C.T. del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di
Sambro, al foglio 23, particella 76 (porzione), il tutto, per complessivi mq 30 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A)di seguito, (“Porzione Locata”) che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (nel seguito il “Contratto”).
La Porzione Locata sarà utilizzata per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice l’ accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata da parte del proprio per sonale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per
compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che la Porzione Locata è idonea all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara, inoltre, che la Porzione Locata ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile sui cu insiste la Porzione Locata di cui al presente Contratto , fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data 01/01/2018.
Le Parti convengono che alla prima scadenza il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi consecutivi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 7.
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice ha collocato e/o collocherà nella Porzione Locata oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera racco mandata con avviso di ricevimento.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della L. 392/ 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE LOCATA
La Locatrice prende atto che la Porzione Locata è già utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per
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la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologi e per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest’ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell’Impianto.
In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Locata, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Locata.
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’immobile, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Locatrice, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative alla Porzione Locata oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Locatrice dichiara che nella Porzione Locata non vi è presenza di materiali contenenti amianto.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla r emissione dell’immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile su cu i insiste la Porzione Locata oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta della Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Conduttrice, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Conduttrice, pena la riduzione in favore della Conduttrice del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti e salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula,la validità e l’efficacia del presente Contratto per tutta la sua durata.
La Locatrice consente che la Conduttrice applichi o mantenga, nel rispetto dell’eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti locate, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture i n genere interessanti l’attività della Conduttrice.
La rimozione delle medesime è a cura e spese della Conduttrice.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 4.000,00 (Euro quattromila/ 00), da corrispondere in un’unica rata annuale di Euro 4.000.00 (Euro quattromila/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese dalla data di decorrenza, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Emilbanca, Credito Cooperativo soc. Cooperativa, di Bologna (BO), sul conto corrente avente codice IBAN XX00X000000000000000000000 0 intestato al Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data 01/01/2018, fermo restando che dalla prima rata del canone di locazione del Nuovo Contratto verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l’ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Locatrice provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.
La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/ 1972.
Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60(sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. n. 39 2/1978, all’art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della Locatrice.
La Conduttrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.
La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare
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anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicate alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
E’ fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. I n assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, n é tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i man dati ad esigere e le deleghe all’incasso.
Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Conduttrice di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso a Porzione Locata o l’immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l’immobile di cui fa parte a terzi , spetterà alla Conduttrice il relativo diritto di prelazione.
ART. 6 RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 − comma VII − L. n.392/78, recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Locata, con preavviso di 90 (novanta) gi orni, dato con lettera raccomandata con avviso d i ricevimento.
In caso di rilascio parziale della Porzione Locata, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
Inoltre la Conduttrice avrà il diritto di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi :
a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche s e non definitivi, al mantenimento dell’Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell’Impianto.
ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del e Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti d alla Conduttrice.
A tutti gli effetti del e Contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:
La Locatrice: in via Roma n˚39 − 00000 Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx (XX) La Conduttrice: in Via Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, n˚ 48 − 00148 − Roma
ART. 8 MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE
Ai sensi del D.Lgs 28/2010, tutte le controversie relative al Contratto saranno de volute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell’organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle
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in vigore al momento dell’attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx. La sede della mediazione sarà Roma.
Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.
Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.
ART. 9- OBBLIGHI DI C ONFORMITA’ ALLA LEGGE, AL CODICE ETICO E AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI WIND TRE EX D. LGS . 231/2001
La Locatrice − dichiara, garantisce e pattuisce che:
(i) ha letto e si dichiara a conoscenza dei principi e dei requisiti del Codice Etico di Wind Tre, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx, ivi comprese le disposizioni di cui alle leggi applicabili;
(ii) quando agirà, direttamente o indirettamente, per conto di Wind Tre, rispetterà in ogni momento il Codice Etico e qualsiasi altra previsione di cui alle leggi applicabili inclusa in qualsiasi contratto stipulato con Wind Tre;
(iii) eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
(iv) ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le leggi applicabili;
(v) dovrà comunicare prontamente a Wind Tre qualsiasi violazione effettiva o potenziale del Codice Etico o di qualsiasi legge applicabile in cui siano incorsi la Locatrice.
(vi) dovrà comunicare immediatamente a Wind Tre se la Locatrice abbia ricevuto una richiesta di porre in essere o intraprendere azioni che violino o possano violare gli obblighi contrattuali della Locatrice nei confronti di Wind Tre.
La Locatrice dichiara di aver preso atto del Modello di Wind Tre, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx.Xx mancata adozione da parte della Locatrice del Modello non esenta la Locatrice stessa dal rispetto di tutte le norme previste nel predetto decreto legislativo 231/2001.
La Locatrice dichiara che:
− alla data del Contratto non ci sono precedenti o pendenti accuse, oneri o condanne di qualsiasi atto criminale, frode, false dichiarazioni, corruzione, cattiva gestione finanziaria o altre attività correlate e non sussistono condanne o iscrizioni ex artt. 3 e 4 del DPR 14 novembre 2002 nr. 313 e successive modifiche ed aggiornamenti (testo Unico in materia di Casellario Giudiziale) per i reati di cui al D. Lgs. 231/01;
− sulla base della composizione dei suoi proprietari diretti e indiretti e di qualsiasi altro dato, fatti e circostanze a disposizione, non risultano Amministratori, Consiglieri, Responsabili di Funzione (inclusi loro parenti/affini fino al II grado) che ricoprono un ruolo all’interno di Wind Tre S.p.A. o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre.
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− di non ricoprire all’interno delle Società del Gruppo Wind Tre un ruolo di vertice aziendale (Amministratore, Consigliere, Responsabile di Funzione) e/o dipendente delle stesse Società che possa generare un conflitto di interessi anche potenziale.
La Locatrice accetta che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione consentirà a Wind Tre di risolvere il Contratto con effetto immediato ex art. 1456 Cod. Civ. e/o di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto eventualmente patito.
ART. 10 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE
La Locatrice, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per la Conduttrice il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, garantisce di non essere, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, portatore di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi di Wind Tre o di qualsiasi società del gruppo Wind Tre, e che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi tali da poter comportare un interesse della Locatrice direttamente contrario all’adempimento del Contratto. In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:
• non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1˚ grado).
In particolare, in caso di persona giuridica, si dichiara che:
• l’amministratore delegato (se Società per Azioni) / i dirigenti (se Società a Responsabilità limitata) / i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/ affine in linea retta di 1˚ grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Wind (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).
ART. 11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. N. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e, pertanto, saranno utilizzati al fine esclusivo dell’integrale esecuzione del presente Contratto.
Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003. La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fin i diversi dall’adempimento del presente Contratto.
La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.
La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, an che dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.
La Locatrice
Nome e cognome
WIND TreS.p.A.
Società con azionista unico
Codice Contratto 4−5055−A
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Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.
Art. 12- DISPOSIZIONI FINALI
Il Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le tesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione a l Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
……..…………., lì gg/mm/aaaa
La Locatrice La Conduttrice
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod. Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione della Porzione Locata, 4) (Canoni), 5) (Cessione del Contratto e dei crediti), 6) (Recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 9) (Obblighi di conformità alla legge, al Codice Etico e al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Wind Tre ex D. Lgs. 231/2001), 10) (Assenza di conflitti di interesse) 11) (Trattamento dei dati personali e Riservatezza), 12) ( Disposizioni finali).
……..…………., lì gg/mm/aaaa
Per accettazione
La Locatrice
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Planimetria |
La Locatrice
Nome e cognome
WIND TreS.p.A.
Società con azionista unico
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
Contratto di locazione porzione di terreno - mq. 30,00 - sito in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Caduti del Lavoro - loc. Campo sportivo per installazione impianto di telecomunicazioni.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI, ai sensi dell'art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 28.09.2017
IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI
Geom. Xxxxxx XXXXXXXXX
Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 28.09.2017
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 79 del 03/10/2017
Contratto di locazione porzione di terreno - mq. 30,00 - sito in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Caduti del Lavoro - loc. Campo sportivo per installazione impianto di telecomunicazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. XXXXX XXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).
C" odice