SCHEMA DEL CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DEL CONTRATTO D’APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA PRESSO GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ E/O GESTITI DA EUR S.P.A.
EUR S.p.A. (di seguito denominata anche “Committente”) con sede legale in Roma, Largo Virgi- lio Testa, n. 23, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. n. 80045870583, P.IVA n. 021171311009, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, munito di necessari poteri
e
[Impresa aggiudicataria] (di seguito denominata anche “Appaltatore” o “Fornitore”) con sede in [...], […] iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Di […] con N. [...], C.F. e P.IVA …., in persona di …, munito dei necessari poteri,
di seguito congiuntamente denominate “Parti”.
Premesso
CHE con determina a contrarre n. [...] del giorno [...] EUR S.p.A. ha disposto:
a) di procedere all'indizione di un’apposita procedura aperta, da aggiudicarsi con il crite- rio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (d’ora in poi, in breve, Codice), per l’affidamento del servizio annuale di vigilanza armata e non armata presso gli edifici e strutture di proprietà e/o gestiti dal Committente, con importo po- sto a base di gara pari a € 1.520.666,00 oltre IVA (comprensivi dei costi per la sicurezza pari ad € 3.720,00 non soggetti a ribasso d’asta);
b) di approvare il Bando, il Disciplinare di gara con relativi allegati, il Capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati).
CHE con determina n. […] del [...], i suddetti servizi sono stati definitivamente aggiudicati al- l’Appaltatore nel rispetto dei principi dettati in materia di scelta del contraente, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del d.lgs. 163/06 s.m.i.;
CHE l’Impresa aggiudicataria è in possesso della licenza prefettizia per l’espletamento delle attività di cui agli artt. 134 e xx. xxx X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000 (Xxxxx Unico delle Leggi di Pub- blica Sicurezza), rilasciata ai sensi dell’art. 257 del X.X. 0 maggio 1940 n. 635 e del D.M. n. 269/2010, valida per le classi funzionali A e B, livello dimensionale 1, ambito territoriale 2, comprendente la Provincia di Roma;
CHE l'Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e
sostanziale;
CHE per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità dell’esito di gara, previste dalla normativa in vigore al momento della pubblicazione del bando, come da docu- mentazione agli atti;
CHE ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, firmato dalle parti, che viene allegato al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale sub lettera “A”.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore della premesse e degli allegati
1. Le parti danno atto che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ivi inclusa l’offerta economica presentata in gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le con- dizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale d’appalto, nonché nei relativi allegati.
Articolo 2
Oggetto e durata del contratto
1. Il Committente affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione dei servizi di vigilanza ar- mata e non armata presso gli edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A., alle con - dizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e inscindibile del suddetto capitolato.
2. Le parti danno per approvato il documento sopra citato, che presentato debitamente firmato dalla società in segno di accettazione, viene allegato al presente contratto sub lettera “B”, a costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Le prestazioni oggetto dell’appalto verranno effettuate interamente a spese del Forni- tore, con mano d’opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.
4. La durata del rapporto contrattuale è di 12 (dodici) mesi, ed è rinnovabile di anno in anno, a discrezione della stazione appaltante, per un massimo di 2 volte consecutive (fino a 36 mesi complessivi). Il contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ov- vero, se diversa, dalla data di inizio delle attività, attestata da apposito verbale sottoscritto in
contraddittorio.
5. Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.
6. Il completamento del servizio dovrà risultare da apposito certificato di ultimazione del- le prestazioni redatto dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 309 del Rego- lamento.
7. A conclusione del contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà del Com- mittente affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati al For- nitore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lettera b) del Codice, così come espressamente indicato al punto II.3) del bando di gara.
Articolo 3
Luogo di esecuzione dei servizi
1. Le attività di vigilanza privata e presidio di cui al presente contratto dovranno essere svolte presso i seguenti siti, così come indicato nell’Allegato A del capitolato speciale d’appal- to:
- Palazzo Arte Antica
Roma, Piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- Palazzo degli Archivi di Stato Roma, Piazzale degli Archivi;
- Palazzo dei Congressi
Roma, Via della Letteratura 9;
- Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx
Xxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxx 00;
- Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxxx 0;
- Xxxxx xxxxx Xxxxxxx
Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
0. L’Appaltatore dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, dell’estensione dei locali da vigilare e della natura dei servizi richiesti e di essere edotto di ogni altra circostan - za di luogo e di fatto inerente ai servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione l’Appal- tatore potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamen- to dell’appalto in relazione all’articolazione e alle caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
Articolo 4 Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo stabilito per la durata annuale dell’appalto, come determinato in segui - to all’applicazione dei prezzi e/o canoni unitari netti riferiti a ciascun servizio di cui all'offerta economica, è fissato come segue:
A) Prestazioni a canone per servizi di vigilanza armata e non armata: € [...](euro [...]/[...]), oltre agli oneri per la sicurezza, anche interferenziali, pari ad € 3.720,00 + IVA.
B) Prestazioni a misura su richiesta, per servizi di vigilanza armata: € […]/ora (euro [...]/ [...]), oltre agli oneri per la sicurezza ed IVA;
C) Prestazioni a misura su richiesta, per servizi di vigilanza armata saltuaria con autovet- tura (ispezioni): € […]/ora (euro [...]/[...]), oltre agli oneri per la sicurezza ed IVA;
D) Prestazioni a misura su richiesta, per servizi di vigilanza non armata: € […]/ora (euro [...]/[...]), oltre agli oneri per la sicurezza ed IVA;
Il Committente utilizzerà le suddette prestazioni nella misura che riterrà opportuna e pertanto erogherà al Fornitore i corrispettivi per le prestazioni effettivamente richieste ed ese - guite, senza impegno alcuno a raggiungere l’importo massimale del contratto.
2. Il valore massimo del contratto ammonta a complessivi € [...]oltre IVA.
3. I corrispettivi dovuti sono onnicomprensivi di tutti gli oneri, condizioni e spese relativi alle prestazioni oggetto del presente appalto, effettuate a regola d’arte e nel pieno rispetto delle prestazioni contrattuali, le quali potranno subire eventuali variazioni nei soli limiti di quanto previsto dal punto 16 del capitolato speciale d’appalto.
Articolo 5
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, l’Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. [...].
3. Il mancato utilizzo da parte del Fornitore dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, nonché di appli- cazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della medesima legge.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornito- re, previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato, nonché della re- golarità contributiva tramite DURC, indispensabile per poter procedere alla successiva liquida-
zione.
5. In ogni caso, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento. Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
6. Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato secondo quanto previsto al punto 9 del capitolato speciale d’appalto, previo accertamento della regola - re esecuzione di ogni servizio espletato.
7. Le eventuali contestazioni sulla qualità del servizio interrompono il termine di ammis- sione a pagamento delle fatture.
8. L’Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l’accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto attestata dai certificati di pagamento appro- vati e tramite il rilascio, a cura del Committente, entro il termine di 30 giorni, del codice BAM, che dovrà obbligatoriamente essere inserito in fattura unitamente al numero “CIG”. In man- canza di tali codici, le fatture non potranno essere accettate dal Committente. Le fatture dei certificati acconto saranno pagate a 30 giorni dalla data fattura fine mese.
9. Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al- l’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
Articolo 6
Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore
1. Il servizio verrà svolto sulla base del capitolato speciale d’appalto (Allegato “B”) non- ché secondo le indicazioni tecniche impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto duran- te lo svolgimento dei servizi stessi. Detto soggetto, individuato nella persona del Sig. […], avrà il compito di:
a) predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio delle attività;
b) controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto e nei relativi documenti di riferimento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici di EUR S.p.A., che tutti gli atti ammini- strativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente.
2. Il Fornitore si obbliga a non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilatera- le, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L'eventuale so - spensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrat-
tuale e comporta la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso EUR S.p.A. procederà all’in - cameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del For - nitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i mag- giori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Committente e conseguenti a quelli deri- vanti dal nuovo rapporto contrattuale.
3. Il Fornitore risponde dei fatti causati dai propri dipendenti. Il Fornitore inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati al Committente o a terzi a causa di negli- genze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR S.p.A. da ogni conseguenza diretta o indiretta.
4. Il Fornitore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l’ob - bligo assoluto:
a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi aggetto dell’appalto;
b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto one - ri a carico del Fornitore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni dirit - to di rivalsa nei confronti di EUR S.p.A. e di indennizzo da parte della medesima;
c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
5. Il Fornitore è tenuto a far rispettare l’obbligo, per il personale addetto ai servizi, di in- dossare, oltre a idonei abiti da lavoro (divisa, etc.) e altre dotazioni DPI nel rispetto delle nor- mative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche la tessera di ri - conoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta appaltatrice.
6. Il Fornitore è tenuto a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi specificate negli allegati al capitolato specia- le d’appalto.
7. Il Fornitore, inoltre, è tenuto a:
a) informare gli operatori addetti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servi- zio;
b) assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qual- siasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
c) assicurare per quanto possibile che il personale addetto sia stabile e di comprovata
professionalità, comunicando eventuali variazioni dell’elenco degli addetti con un pre- avviso di 48 (quarantotto) ore;
d) allontanare dal servizio, su richiesta motivata del Committente, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono o che non siano ritenuti idonei a svol - xxxx le mansioni assegnate;
e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legi- slative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavorato - ri, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio cari- co tutti i relativi oneri;
f) garantire, per tutta la durata dell’appalto, l’attività di cooperazione e coordinamento fra datori di lavoro ai fini del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
g) mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione ammini- strativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto;
h) applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la- voro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio (rischio medio);
i) in caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza, il fornitore dovrà preav- visare EUR S.p.A. con la maggiore tempestività possibile, ed in ogni caso il preavviso non potrà essere inferiore a 10 giorni solari, fermo restando l'obbligo di assicurare l'espletamento del servizio minimo di emergenza di cui al punto 23 del capitolato speciale d’appalto.
8. L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per EUR S.p.a. al risar - cimento di ogni conseguente maggiore danno.
Articolo 7 Clausola sociale
1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra EUR S.p.A. e il personale addetto al - l’espletamento delle prestazioni assunte dal Fornitore.
2. Il presente appalto è altresì sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessa - zione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all’ob - bligo di assorbimento delle guardie giurate. A tal fine il Fornitore si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva vigente per gli istituti e le imprese di vigilanza privata in tema di mantenimento dell’occupazione dei lavoratori apparte-
nenti all’impresa cessante.
3. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.
4. Il Fornitore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per di- pendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari e/o CCNL S.A.F.I.) e dagli ac- cordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collet- tivo e fino alla sua sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai precedenti com - ma, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o rece- da da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore è altresì tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. Il Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifi - ca delle dichiarazioni rese dal Fornitore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all’interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Trascorso tale termine, qualora l’im- presa non abbia debitamente adempiuto, il Committente si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.), senza che da tale risoluzione possano, co- munque, conseguire al Fornitore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del cor- rispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzio - ne stessa, dedotte le spese sostenute da EUR S.p.A. per sopperire alle inadempienze verificate- si e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Committente stesso.
7. In ogni caso EUR S.p.A., pur rimanendo estranea ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte del Forni - tore, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.
Articolo 8 Obblighi di riservatezza
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 il Fornitore è designato quale responsabile del trattamen- to dei dati personali che saranno raccolti durante l'espletamento del servizio; egli si obbliga a trattare tali dati esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio medesimo.
2. Il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/03 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli inca- ricati del trattamento. Il Committente e il Fornitore prestano il reciproco consenso al tratta- mento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, esclusivamente ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi legittimati. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o ai suoi dipendenti, lo stesso sarà tenuto a risarcire al Committente gli eventuali danni che siano diret - tamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
3. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione del servizio, e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divenga- no di pubblico dominio.
4. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, di non divul- garli e di non farne oggetto di sfruttamento.
5. Il Fornitore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Committente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le co- noscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
6. È facoltà del Committente verificare il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al pre- sente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà consi- derato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.
Articolo 9 Controlli e sorveglianza
1. Fermo restando quanto previsto al punto 14 del capitolato speciale d’appalto, EUR
S.p.A. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite il pro- prio referente, il regolare e puntuale svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, anche dal punto di vista della sicurezza, nonché il rispetto delle prescrizioni del capitolato d’ap- palto, nei modi e con le modalità ritenute più idonee, anche con visite presso i singoli edifici oggetto di prestazione.
2. Le inadempienze e le irregolarità eventualmente riscontrate verranno contestate al Fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella relativa comunicazione. Dette osservazioni/deduzioni saranno oggetto di valuta- zione da parte del Committente il quale, valutata la loro pertinenza e adeguatezza, provvederà a formalizzare l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
Articolo 10 Penali
1. L'applicazione delle penali verrà disposta secondo le previsioni articolate al punto 18 del capitolato speciale d’appalto.
2. In particolare, per eventuali inadempienze contrattuali, al Fornitore verranno applicate le seguenti penali:
a) per ogni mancata presa di servizio/ispezione da parte di una Guardia Particolare Giura- ta (G.P.G.) secondo quanto prescritto nel presente Capitolato d’Oneri, €.300,00 (euro trecento/00), con facoltà del Committente di chiedere l’allontanamento dal servizio della medesima G.P.G./addetto; in tale caso l'appaltatore è tenuto ad inviare un sosti - tuto sul sito entro 30 (trenta) minuti da detta mancata presa di servizio;
b) per ogni omessa asportazione di manifestini ed avvisi esposti alle pareti e alle porte del sito, anziché nelle apposite bacheche, € 100,00 (euro cento/00);
c) per ogni mancata verifica, successiva all’orario di lavoro, che porte, finestre e cancelli siano perfettamente chiusi e che luci, computer e qualsiasi altro dispositivo elettronico e/o elettrico siano spenti, € 100,00 (euro cento/00);
d) per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni degli accessi previsti, € 50,00 (euro cinquanta/00);
e) per ogni altra inadempienza alle prescrizioni di cui al Capo II punto 2 del presente Capi- tolato, € 500,00 (euro cinquecento/00);
f) per la mancata trasmissione in copia, per conoscenza, di denunce di infortunio effet- tuate durante il periodo di esecuzione del servizio, € 1.000,00 (euro mille/00);
g) per ogni altro inadempimento una penale di € 500,00 (cinquecento/00 euro), fatto sal - vo l’ulteriore risarcimento di eventuali danni.
3. Diversamente, per eventuali ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, al Fornitore verranno applicate le seguenti penali:
I. per ritardo nella consegna, nei tempi previsti dalla comunicazione d'aggiudicazione, dei documenti necessari per la formalizzazione dell'aggiudicazione medesima (elenco nominativo
del personale, nominativi del Responsabile Unico operativo, ecc.), per ogni giorno e per ogni documento, € 25,00 (euro venticinque/00);
II. per ogni minuto di ritardo nella presa di servizio sul posto di lavoro, dopo i primi trenta minuti, dopo la prima contestazione, € 50,00 (euro cinquanta/00), fino ad un massimo di € 1.500,00 € (euro millecinquecento/00) per giorno;
III. per ogni giorno di ritardo nell’attivazione di un servizio aggiuntivo richiesto secondo le modalità di cui al CAPO II del capitolato speciale d’appalto, € 300,00 (euro trecento/00);
IV. per ogni settimana di ritardo nella consegna del rapporto mensile, secondo quanto prescritto nel capitolato speciale d’appalto, € 100,00 (euro cento/00 euro).
Articolo 11 Responsabilità - Polizza assicurativa
1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse – nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ulti - mi – ad EUR S.p.A., al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi. A tal fine il Fornitore ha sottoscritto apposita polizza assi - curativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) – documento depositato agli atti del Committen - te – con massimali di garanzia non inferiori all’importo di € 1.500.000,00 per sinistro e per per - sona.
3. Il Committente si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Bro- ker assicurativo per farne verificare la congruità. Il Fornitore si impegna fin d’ora ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:
a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subap- paltatrici;
b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rien- trano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);
c) la qualifica di terzo si estende anche ad EUR S.p.A., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell’ambito delle attività oggetto dell’appalto, compresi i relativi dipendenti;
d) l’assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell’assicurato nonché da
dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato;
e) l’assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell’appalto e alle cose che si trovano all’interno degli stessi;
f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR S.p.A. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incari- cati;
g) la polizza prevede inoltre l’obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assi- curazione verso EUR S.p.A. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell’appalto qualunque ne sia la causa.
4. La validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto d’appalto si risolverà di diritto con conse - guente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimen- to del maggior danno subito.
5. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti rimangono in ogni caso a carico del Fornitore. La polizza non libera il Fornitore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Articolo 12 Garanzia fidejussoria
1. Ai sensi degli artt. 113 e 75, comma 7, del Codice, il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria di € [...] (euro [...]) mediante polizza fidejussoria n. [...] rilasciata da [...], con le pre- visioni espresse di cui al comma 2 del predetto art. 113, documento depositato agli atti del Committente.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, EUR S.p.A. avrà la possi- bilità di valersi sulla suddetta cauzione.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termi- ne di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR S.p.A. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del Codice.
Articolo 13 Divieti di cessione
1. È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, EUR S.p.A. ha fa - coltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle re- sidue prestazioni contrattuali in danno dell’Appaltatore.
2. Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della committenza a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condi- zione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata au- tenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato ad EUR S.p.A.;
b) EUR S.p.A. non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al ces- sionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’atti- vità di acquisto di crediti di impresa.
3. EUR S.p.A. in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le ec- cezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), EUR S.p.A. si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
4. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Ap- paltatore. Per consentire la verifica ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà es- sere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte dell’Appaltatore.
Articolo 14 Risoluzione e recesso
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 19 del Capitolato speciale di appalto, in caso di ina- dempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e relativi allegati, EUR S.p.A. provvederà ad inviare formale diffida, assegnando un tempo non in- feriore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento per adempiere. Decorso tale termine, laddove l’i- nadempimento perduri, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1454 c.c. qualora l’inadempi- mento sia grave, salvo giustificato motivo da parte del Committente.
2. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clau- sola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o lettera rac - comandata A/R, oltre ai casi indicati nel capitolato speciale d’appalto, anche nelle seguenti ipo- tesi:
a) comportamento del Fornitore che configuri un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi che possono arrecare danni agli utenti o, anche indirettamente, ad EUR S.p.A. Costituisce grave irregolarità anche l’inadeguatezza del personale che non offra garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità dei servizi oggetto del presente contratto;
b) mancato adempimento delle istruzioni e direttive fornite da EUR S.p.A. per l’avvio del- l’esecuzione del contratto;
c) mancata copertura assicurativa dei rischi di cui all’art. 11 durante la vigenza del con- tratto o sua eventuale proroga;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il ter- mine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta di EUR S.p.A.;
e) violazione reiterata di disposizioni di legge, regolamenti, del Capitolato di appalto o del presente contratto;
f) inosservanza reiterata dei contenuti dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
g) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la stipula del contratto, perdita dei re- quisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, sospensione delle autorizza- zioni di legge per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, applicazioni di sanzioni in- terdittive ai sensi del D.Lgs. 231/01;
h) violazione del divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto, nonché i relativi cre- diti in difformità da quanto previsto dall’art. 117 del Codice
i) sospensione unilaterale del servizio, i cui oneri restano a carico del Fornitore;
j) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
k) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, EUR S.p.A. avrà diritto di ritenere definitiva- mente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e al - l’eventuale esecuzione in danno ad opera di terzi con spese a carico del Fornitore.
4. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché la facoltà della del Committente di compensare l’eventuale credito del Fornitore con il credito derivante dal risar - cimento del danno.
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia agli artt. da 135 a 140 del D.lgs. 163/2006, per quanto applicabili.
Articolo 15 Subappalto
1. La Stazione Appaltante, previa verifica di legge, potrà autorizzare l’Appaltatore a effet- tuare il subappalto nei limiti indicati dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata in sede di gara e nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Articolo 16
Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione
1. l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente con - tratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle mede- sime disposizioni.
2. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nel D.Lgs. n. 159/2011 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltra- zione mafiosa, EUR S.p.A. potrà recedere dal presente contratto.
3. l’Appaltatore prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del
D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni so -
stitutive di certificazioni e atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà di EUR S.p.A. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalen- te; resta salvo il diritto della committenza al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 17 Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore, che espressamente dichiara di assumere.
2. Sono, inoltre, a carico del Fornitore, ai sensi dell'art. 34, comma 35, legge 17/12/2012, le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, pari a € [...] oltre IVA, che dovranno essere rimborsate al Committente entro il termine di 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva trasmessa il [...].
Articolo 18 Codice etico
1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigen- ti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di EUR S.p.A., predisposto in attuazio - ne del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è consulta - bile presso il sito internet di EUR S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/XxxxxxXxxxx.xxx) e l’Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la fa- coltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente atto ai sensi del- l’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di vo- lersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 19 Controversie
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra EUR S.p.A. e il Fornitore dovran- no essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Respon - sabile dell’esecuzione del Contratto.
2. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 244 del Codice e dall’art. 120 del D.Lgs. 104/10 (c.p.a.), sarà deferita alla competenza del Giudice ordinario.
3. Competente alla risoluzione delle controversie sarà esclusivamente il Foro di Roma. Resta espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 20 Allegati
1. Sono allegati al contratto, per farne parte integrante ed essenziale i seguenti docu- menti siglati dalle parti:
A. Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
B. Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati. Xxxxx, approvato e sottoscritto a
Roma,
Il Fornitore: il Committente:
EUR S.p.A.
Il sottoscritto [...], in qualità di [...], dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e nei relativi allegati e di avere particolarmente con - siderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di appro- vare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto e durata del contratto); Articolo 3 (Luogo di esecuzione dei servizi); Articolo 4 (Corrispettivo dell’appal- to); Articolo 5 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 6 (Modalità di esecuzione dei servizi e obblighi del Fornitore); Articolo 7 (Clausola sociale); Articolo 8 (Obblighi di riserva - tezza); Articolo 9 (Controlli e sorveglianza); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Responsabilità-Po - lizza assicurativa); Articolo 12 (Garanzia fidejussoria); Articolo 13 (Divieti di cessione); Articolo 14 (Risoluzione e recesso); Articolo 15 (Subappalto); Articolo 16 (Disposizioni antimafia e con - dizioni particolari di risoluzione); Articolo 18 (Codice etico); Articolo 19 (Controversie).
Il Fornitore