CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICAZIONE METRICA PERIODICA SU SISTEMI DI MISURA AI SENSI DEL D.M. n. 93/2017 NEGLI IMPIANTI DI VALLE UMBRA SERVIZI SPA.
CIG: 7605339C46
STAZIONE APPALTANTE
Valle Umbra Servizi S.p.A.
Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 00 00000 Spoleto (PG)
Tel. 0743 – 23111; fax 0743 - 48108
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL CONTRATTO
Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. 0743 - 231180
CPV 50410000-2
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Sommario
PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE 3
PREMESSA 3
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART.2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 4
Art. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 4
Art. 6 – PERSONALE 5
Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 6
Art. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE - RECESSO 6
Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 6
Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
Art. 11 – RICHIAMO ALLE LEGGI 7
Art. 12 – FORO COMPETENTE 7
Art. 13 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VIGILANZA E CONTROLLI 8
Art. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE 8
Art.15 – ASSICURAZIONE RC e RCT 8
Art. 16 – SICUREZZA 8
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE 9
ART. 17 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 18 – SQUADRA TIPO 11
ART. 19 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE 11
ART. 20 – INFORMAZIONI 11
ART. 21 – CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO 12
ART. 22 – DEFINIZIONE DELLA PERIODICITA’ PER LE VERIFICHE PERIODICHE 12
ART. 23 – INTERVENTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA 13
ART. 24 – VERIFICAZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DI TIPO 1 14
ART. 25 – MATERIALI UTILIZZATI 15
ART. 26 – MANODOPERA 15
ART. 27 – SMALTIMENTO RIFIUTI 15
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PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE
PREMESSA
L’accordo quadro con un unico operatore economico (art. 54 co. 3 del D.lgs. D.Lgs. 18 aprile 216 nr. 50 ed ha per oggetto il servizio di manutenzione e Verificazione Metrica periodica su sistemi di misura ai sensi del D.M. n. 93/2017, negli impianti della Valle Umbra Servizi s.p.a.
Il presente Capitolato stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell’Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le norme che regolano l’Accordo Quadro;
- le caratteristiche del servizio.
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’Accordo Quadro riguardano il servizio di manutenzione e Verificazione Metrica periodica su sistemi di misura ai sensi del D.M. n. 93/2017, negli impianti della Valle Umbra Servizi s.p.a. di qualsiasi genere ed entità.
Trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni affidate dalla VUS all’appaltatore, non avranno carattere di continuità temporale, in quanto gli ordini non saranno programmabili in quanto correlati alle necessità della VUS, pertanto l’Appaltatore deve valutarne l’incidenza in fase di offerta.
L’appaltatore è tenuto comunque ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni oggetto dell’appalto che saranno commissionate dalla VUS sul luogo dell’intervento.
In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza delle procedure di qualità aziendali e di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
L’appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione delle attività, della qualità dei materiali impiegati e dell'efficienza dei mezzi d'opera utilizzati.
Le prestazioni di servizio devono essere effettuate interamente a spese dell’appaltatore, con mano d’opera propria, materiali ed attrezzature a carico della stessa.
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito specificato:
• Pianificazione e organizzazione delle attività di intervento con il personale Vus S.p.a e con gli enti preposti
• Esecuzione di Verifica Periodica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 93/2017
• Emissione di Rapporto di Verifica nelle modalità previste dalle normative vigenti
• Comunicazioni agli Enti Competenti così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 93/2017
• Emissione/ aggiornamento del libretto Metrologico elettronico
• Interventi di ripristino della funzionalità dei misuratori integrati e con dispositivo ADD ON con o senza rimozione dei sigilli.
Dalla stipula del presente contratto non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere affidamenti di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.
Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate in modo che
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sia da intendere escluso dagli obblighi dell’appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dell’attività contrattuale.
Il contratto deve intendersi comprensivo di tutto quanto occorre per eseguire il medesimo a perfetta regola d'arte e quindi anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle attività. Il prezzi/o contrattuale sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.
ART.2 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo totale dell’Accordo Quadro, è di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) oltre ad IVA, inclusi oneri di sicurezza da rischio specifico di cui al comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, di cui quanto ad € 6.250,00 (euro seimiladuecentocinquanta/00) per costi per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) di cui al comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.
Il costo stimato della manodopera ammonta ad €. 65.000,00.
Luoghi di esecuzione del contratto: territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Spello, Trevi, Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio, sono quelle indicate nella parte seconda del presente Capitolato.
Art. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che presenterà il maggiore ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta congrua e conveniente o non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto.
Il ribasso percentuale offerto dal concorrente verrà applicato sull’elenco prezzi posto a base di gara su tutte le voci di elenco prezzi VUS.
Art. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’Accordo Quadro è di mesi 36 (trentasei) dalla data di stipula del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ulteriore di 36 mesi, per un importo fino a € 125.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La durata del contratto può essere modificata, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/16 xx.xx., limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto. L’accordo Xxxxxx potrà quindi ritenersi completato qualora:
a) sia stata esaurita la disponibilità economica per la quale l’Accordo è stato stipulato;
b) sia decorso il termine di mesi 36 (trentasei) dalla data di stipula dell’Accordo.
La VUS non è obbligata a garantire all’Appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale dell’Accordo e pertanto l’Appaltatore, per tale motivo, non potrà avanzare pretese di qualsiasi sorta per un eventuale mancato guadagno.
Art. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 6 – PERSONALE
L’Appaltatore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.
L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. L’Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.
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La Valle Umbra Servizi ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti della Appaltatore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.
l’Appaltatore è tenuto a mantenere il turn-over degli addetti al front-end al di sotto del 30% annuo. In ogni caso, qualora l’Appaltatore sostituisca nel corso del contratto unità di personale con altre di pari livello, deve darne preventiva comunicazione e trasmettere alla Valle Umbra Servizi.
Art. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice.
Art. 8 – SOSPENSIONE – RISOLUZIONE - RECESSO
La sospensione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto è ammessa ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il recesso è ammesso ai sensi dell’art. 109 del X.X.xx. 50/2016.
Art. 9 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto se nominato.
I contratti pubblici per i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice il certificato di verifica di conformità, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di Conformità assuma carattere definitivo.
La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari indicati nell’Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore per le parti non comprendenti il costo della mano d’opera, i costi e gli oneri della sicurezza.
La contabilità dei compensi di spettanza dell’ appaltatore per l’esecuzione del presente appalto, sarà redatta con cadenza bimestrale in contraddittorio con l’appaltatore.
L’ appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore dell’esecuzione del Contratto, prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m.
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Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:
Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540) Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)
e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.
Le fatture che verranno emesse dall’Operatore economico dovranno recare la dicitura “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti –Art. 17 ter DPR 633/72 – Split Payment”. Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere registrate e liquidate l’operatore economico dovrà attivarsi per la loro rettifica. La fattura dovrà evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta la quale però non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà liquidata direttamente all’erario da parte della Valle Umbra Servizi.
Si precisa che la Valle Umbra Servizi non è destinataria dell’obbligo di fatturazione elettronica. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di Valle Umbra Servizi. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.
Nel caso di ottenimento da parte del RUP del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’Appaltatore o di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la Valle Umbra Servizi dispone il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore direttamente agli enti previdenziali Nel caso in cui l’Appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la Valle Umbra Servizi può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti della Appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro.
Si segnala che, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxxx 0000, x. 000, xx Xxxxx Xxxxx Servizi per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Valle Umbra Servizi si impegna a dare all’Appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.
Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l’Appaltatore si obbliga a comunicare alla Valle Umbra Servizi alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’Appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 – RICHIAMO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi .
Art. 12 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.
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Art. 13 – DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO - VIGILANZA E CONTROLLI
La Valle Umbra Servizi ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la Valle Umbra Servizi si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Art. 14 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla Valle Umbra Servizi:
- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del servizio dell’appaltatore e dovrà essere reperibile nei giorni lavorative per tutta la durata del servizio;
- nominativi e le generalità del personale dipendente utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Valle Umbra Servizi esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri e nell’Elenco Prezzi. Il Responsabile del servizio dell’appaltatore esegue le disposizioni impartite dal Direttore del Contratto della Valle Umbra Servizi.
Art.15 – ASSICURAZIONE RC e RCT
E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore all’importo dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l’appaltatore dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell’appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 16 – SICUREZZA
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.
In particolare:
• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;
• il DUVRI, una volta firmato dall’ appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;
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• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;
• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;
• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;
• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.
• Il servizio sarà di norma eseguito nell’officina dell’Appaltatore, o se richiesto presso parti d’impianto della VUS, che saranno posti fuori servizio ed in sicurezza dal personale VUS prima di essere consegnati all’Appaltatore.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub- appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi dell’ appaltatore, previsti dal presente articolo. L’ appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi. In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’Impresa capogruppo o al Consorzio.
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE
ART. 17 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La VUS tramite il proprio Direttore dell’esecuzione, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al Responsabile dell’Appaltatore, le prestazioni contrattuali da eseguire.
I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal Direttore dell’esecuzione di VUS, e che individuano le prestazioni da eseguire ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione.
In ogni ODI sono quindi indicati:
• la data di emissione;
• la prestazione da eseguire;
• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI.
Le prestazioni di cui all’art. 1, non fanno parte di un intervento unico, ma sono indipendenti fra loro, e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensionali, impegno esecutivo e per quantità non definibili preventivamente.
Esse formeranno l’oggetto di singole commesse affidate all’appaltatore e di volta in volta, sulla base delle esigenze della VUS, con appositi Ordini di Intervento (ODI).
Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i materiali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto nonché gli oneri della gestione dei rifiuti generati dallo svolgimento delle attività oggetto del Servizio. Per quanto riguarda la fornitura delle batterie dei convertitori o dei misuratori integrati
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dovranno essere installate solo quelle originali previste dal costruttore del correttore/misuratore. Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, devono essere preventivamente visionati e approvati dal Responsabile del Contratto della VUS. Per le batterie da installare dovranno essere forniti preventivamente i certificati del costruttore che attestino che le stesse sono “ ORIGINALI “
La VUS potrà ordinare prestazioni ritenute urgenti senza che l’appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi sorta che non siano già specificate nell’Elenco dei Prezzi delle prestazioni oggetto di contratto.
L’appaltatore, in particolare provvede ad organizzare le prestazioni tramite il Resp. dell’Appaltatore, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il Direttore dell’esecuzione, che, qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio, ne garantisce l’assistenza.
L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.
In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, secondo la legge 01/03/68 n. 186 e nell'osservanza di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.
Nel caso in cui la VUS presentasse osservazioni sull’espletamento del servizio, l’appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.
L’appaltatore, entro cinque giorni dalla fine dell’esecuzione dell’intervento eseguito a regola d’arte dovrà presentare relativo “buono di lavoro” controfirmato anche dal personale VUS nella persona del Direttore dell’esecuzione o suo delegato.
L’appaltatore prenderà in carico gli eventuali materiali che le fossero forniti dalla VUS, prelevandoli dal magazzino ovunque ubicato, trasportandoli fino al luogo di impiego, e ne risponderà dal momento della consegna fino al termine dei servizi.
Tutte le operazioni, dovranno essere eseguite con la maggior cura possibile in modo da evitare rotture, e danneggiamenti in genere agli impianti e ai manufatti. Si rammenta che tutti gli eventuali danni causati sono a carico dell’Impresa, che dovrà sostenere tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.
Al momento della consegna del manufatto per dare luogo alle operazioni di manutenzione, l’Impresa ha l’obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterrà più opportuni, a totale sua cura e spese, della integrità degli stessi, segnalando immediatamente al Direttore dell’esecuzione evidenziato nell’ODI, le irregolarità e/o anomalie eventualmente riscontrate.
La VUS s.p.a comunicherà all’aggiudicatario del servizio, nella mail che dovrà essere preventivamente indicata al responsabile del servizio di VUS Spa, le attività da svolgere. La comunicazione avverrà negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Interventi di Verifica Programmata
Per quanto riguarda gli impianti di misura dei clienti finali, la ditta aggiudicataria del servizio è obbligata a:
- Avvisare preliminarmente il responsabile del servizio di VUS spa in merito all’attuazione dell’intervento indicandone la data di esecuzione
- Prendere gli opportuni accordi il responsabile del servizi di VUS spa per ottenere le eventuali indicazioni sulle modalità di accesso all’area dove è installato il sistema di misura e le eventuali autorizzazioni da ottenere per l’accesso stesso. A cura di VUS s.p.a eventuali
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contatti con utenti finali che richiedano espressamente la richiesta da parte della distribuzione.
- Utilizzare personale adeguatamente formato per l’esecuzione delle verifiche oggetto del presente appalto. Il personale dovrà essere identificabile con tessere di riconoscimento ben visibili. La VUS spa si riserva la possibilità di rilasciare apposita liberatoria che attesti l’esecuzione del servizio da parte della ditta affidataria.
Parco Apparati da Verificare
La lista degli apparati da sottoporre a Verificazione Metrica Periodica è allegata al presente Capitolato ma la stessa può subire modifiche o integrazioni in seguito alle attività di installazione e sostituzione che la VUS spa effettua periodicamente.
Non vengono inseriti gli smart meter con scadenza metrologica superiore ai 3 (tre) anni oggetto dell’accordo Quadro ma sugli stessi sono previste, all’occorrenza, operazioni di manutenzione in seguito a guasti, disallineamenti, mancata comunicazione con il SAC
MESSA A DISPOSIZIONE DEL LIBRETTO METROLOGICO
La ditta aggiudicataria dovrà emettere/aggiornare il Libretto Metrologico, obbligatorio nell’emissione all’atto della Verificazione Periodica secondo D.M. 93/2017 o interventi di manutenzione di qualsiasi genere.
ART. 18 – SQUADRA TIPO
Il personale che opererà in campo dovrà essere abilitato ad eseguire le verifiche di cui all’allegato I del DM 93 del 21/04/2017, all’articolo 10, e l’appaltatore ed aver ottenuto l’accreditamento come ODI di tipo C e aver depositato apposita SCIA ad UNIONCAMERE.
ART. 19 – SEDE OPERATIVA DELL’APPALTATORE
Non è prevista una sede operativa nei territori gestiti da Valle Umbra Servizi ed oggetto dell’accordo quadro.
Resta sottointeso che l’appaltatore si impegna ad eseguire gli interventi entro e non oltre i 7 gg lavorativi dalla richiesta del Responsabile del Contratto o di suo delegato.
L’appaltatore dovrà comunicare una sede operativa dotata dei seguenti elementi essenziali:
- ufficio provvisto di telefono, fax, casella di posta elettronica;
ART. 20 – INFORMAZIONI
S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’ appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti
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dell'ordinato.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica inerenti l’esecuzione del presente appalto il concorrente potrà rivolgersi al Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx , tel. n. 0000-000000, e-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
ART. 21 – CRITERI PER LA MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti le attività producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
La VUS dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato, provvederà alla contabilizzazione della prestazione effettuata.
Per gli oneri che l’appaltatore dovrà incontrare per gli spostamenti della squadra, dal luogo di esecuzione del primo intervento al luogo di esecuzione degli interventi successivi, non verrà riconosciuto nessun compenso aggiuntivo.
Per i criteri di misurazione delle opere, si farà esclusivamente riferimento alle precisazioni del presente Capitolato e allegato elenco prezzi.
La VUS ha piena facoltà di provvedere all'esecuzione di prestazioni in economia, utilizzando, su semplice richiesta, materiale, nolo, trasporto o manodopera della ditta aggiudicataria, dietro richiesta di formale preventivo, relativa accettazione e successivo ODI. Le prestazioni in economia del solo personale verranno contabilizzate ad “ore” e “mezz’ore” per le frazioni inferiori, contabilizzandole con l’applicazione del ribasso offerto in fase di gara.
In caso di necessità di svolgimento di attività diverse dall’oggetto contrattuale ma strettamente collegate ad esso, la VUS concorda (preventivo appaltatore e successiva accettazione di VUS e successivo ODI) con l’appaltatore un prezzo a corpo, tenuto conto almeno del ribasso offerto in fase di gara, sulla base, prioritariamente, del prezziario allegato al presente capitolato.
Si precisa che in mancanza di ODI, gli stessi non potranno essere contabilizzati.
Con i prezzi dell’Elenco prezzi si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato. Il tempo decorre dal momento di arrivo sul luogo di impiego.
Nei prezzi previsti in elenco, oltre a quanto indicato nelle descrizioni sono compresi gli oneri per:
- la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per l’esecuzione della prestazione;
- l'attesa necessaria per consentire al personale dell'azienda l'esecuzione delle operazioni di propria competenza;
In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla VUS, nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo VUS-09 Penali dell’Elenco prezzi allegato al presente capitolato.
Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, La VUS si riserva la facoltà/obbligo di porre in essere tutte le azioni sia civili che penali, compresa la risoluzione e la denuncia obbligatoria alle Autorità competenti.
ART. 22 – DEFINIZIONE DELLA PERIODICITA’ PER LE VERIFICHE PERIODICHE.
La periodicità minima con la quale è necessario procedere alla verificazione metrica dei sistemi di misura rientranti nel campo di applicazione del presente ACCORDO QUADRO è definita da VUS SPA , sulla base delle normative vigenti, e comunicata periodicamente all’appaltatore .
La VUS Spa, in base alle periodicità di cui sopra ed alle date delle ultime verifiche effettuate definisce l’elenco degli impianti da verificare ed il piano di attuazione degli interventi.
Quest’ultimo è messo a disposizione dell’Appaltatore per l’organizzazione degli interventi.
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ART. 23 – INTERVENTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA
- INTERVENTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA PER NATURALE SCADENZA
La Vus Spa fornisce all’appaltatore l’elenco dei sistemi di misura in servizio contenente le relative scadenze di verificazione periodica con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista. È previsto l’invio di un unico elenco completo contenente le scadenze riferite all’anno solare di riferimento purché la più prossima all’evasione sia comunicata con almeno 60 gg di anticipo rispetto alla scadenza prevista.
L’appaltatore dovrà effettuare gli interventi di verificazione periodica entro la data di scadenza degli stessi avendo cura di non anticipare la verificazione più di 30 giorni solari rispetto alla naturale scadenza fatto salvo diverse pianificazioni concordate direttamente con VUS Spa ma per cui non è ammessa posticipazione rispetto alla data di scadenza.
All’inizio di ogni mese dovrà essere trasmesso a VUS Spa l’elenco delle attività di verificazione periodica previste.
- INTERVENTO DI VERIFICAZIONE PERIODICA A SEGUITO DI RIMOZIONE SIGILLO
La VUS Spa entro 10 giorni solari dall’effettuazione di interventi che hanno generato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico presenti sul dispositivo di conversione, richiede all’appaltatore la verificazione periodica su detti dispositivi a seguito di rimozione sigilli.
L’appaltatore dovrà effettuare la verificazione entro 30 giorni dall’intervento di rimozione sigilli.
- INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO DI CONVERSIONE
La necessità di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria viene segnalata all’appaltatore dal responsabile del contratto o da suo delegato con indicazione di tutti i dati relativi al dispositivo e le prime indicazioni sul guasto rilevato.
L’appaltatore ricevuta la richiesta di intervento straordinario provvede a :
□ garantire l’esecuzione dell’intervento entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta;
□ Inviare la comunicazione di rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico direttamente alla VUS spa entro 48 ore dall’effettuazione dell’intervento.
□ procedere alla verificazione periodica nel caso di rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico informando Vus Spa entro 48 ore dall’effettuazione dell’intervento.
- REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ – LIBRETTO METROLOGICO E FASCICOLO DI PDR
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Per ogni singolo punto di riconsegna (PdR) dotato di dispositivo di conversione dovrà essere predisposto/aggiornato un fascicolo tecnico composto da:
□ Certificazione di conformità del dispositivo;
□ Libretto Metrologico ;
□ Rapporto di verificazione periodica redatto dall’appaltatore in conformità alle disposizione regolatorie cogenti;
□ Rapporto di intervento redatto dall’Appaltatore in conformità alle disposizione regolatorie cogenti
□ Rapportino indicante eventuali parti di ricambio sostituite in caso di interventi di manutenzione straordinaria;
□ Modulo per la registrazione delle attività in campo
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Le attività di verificazione periodica, comprese le eventuali tarature di strumentazione ed interventi di riparazione sono registrate a cura dell’Appaltatore nel libretto metrologico del dispositivo di conversione.
La Vus Spa acquisisce i rapporti di lavoro rilasciati dell’Appaltatore comprovanti l’attività eseguita, ne analizza la completezza e congruità, li registra neo programmi di gestione e li archivia nel fascicolo del PdR.
La VUS Spa si riserva la facoltà di verificare la validità del certificato di taratura della strumentazione campione utilizzata per la verificazione periodica.
ART. 24 – VERIFICAZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DI TIPO 1
Ai fini del corretto funzionamento del dispositivo di conversione, le condizioni termodinamiche di riferimento (o condizioni standard) rappresentano lo stato termodinamico di riferimento del gas naturale ai fini della misura fiscale. Tale stato termodinamico è definito da una temperatura di 288,15 K e da una pressione di 1,01325 bar.
Generalità
La verificazione periodica prevede:
1. controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE del dispositivo di conversione alla direttiva 22/2004/CE, o di una sua copia, e del libretto metrologico, se già rilasciato;
2. controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supplementare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto del dispositivo di conversione del volume;
3. identificazione ed annotazione delle caratteristiche metrologiche dei componenti del dispositivo di conversione (trasduttori e contatore);
4. controllo che, in caso di riparazione che ha comportato la rimozione di un elemento di protezione o sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con i sigilli di protezione, detta sostituzione sia annotata nel libretto metrologico (ivi inclusa la matricola o il numero di serie del nuovo componente).
Prove metrologiche sul corretto funzionamento del dispositivo di conversione
La verificazione periodica prevede l’esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del dispositivo di conversione:
1. verifica che il dispositivo ed i suoi componenti operino nei limiti delle condizioni climatiche stabilite dal fabbricante;
2. verifica che il dispositivo di conversione ed i trasduttori siano installati ed utilizzati in modo e nelle condizioni rispettando le indicazioni del fabbricante;
3. verifica che il software utilizzato dal dispositivo di conversione di volumi sia conforme a quello indicato dal fabbricante.
Errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica
L’errore massimo tollerato in sede di verificazione periodica è quello definito nel Decreto Ministeriale del 21 aprile 2017, n°93.
Il fornitore esegue il calcolo del fattore di conversione sulla base del modello di calcolo indicato dal dispositivo di conversione, in conformità alla norme di riferimento (ISO 12213, AGA Nx-19).
Le operazioni di verificazione sul luogo di funzionamento devono essere riportate nel libretto metrologico.
STRUMENTI CAMPIONE DA UTILIZZARE PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA
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Errore massimo tollerato e incertezza estesa
Gli strumenti utilizzati nella verificazione periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l’incertezza estesa di taratura degli strumenti non deve essere superiore ad un terzo dell’errore massimo tollerato sullo strumento sottoposto a verificazione.
Certificazioni
Gli strumenti di misura campione utilizzati per eseguire la verificazione periodica devono essere muniti di certificato di taratura, in corso di validità, rilasciato da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008, per la grandezza e il campo di misura che gli strumenti sono destinati a misurare e devono rispettare i requisiti previsti dal D.M. del 21 aprile 2017, n°93.
ART. 25 – MATERIALI UTILIZZATI
I materiali, le attrezzature e le apparecchiature che l’appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti, anche se non esplicitamente menzionate. Le attrezzature meccaniche ed elettriche dovranno, oltreché possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonee alle lavorazioni ed ai luoghi in cui necessita che esse vengano svolte, anche e soprattutto rispettare tutte le norme di sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori.
Tutte le attrezzature, mezzi ed apparecchiature, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della VUS affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, ma l'accettazione dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari da parte della VUS non esonera l’appaltatore dalle sue responsabilità in riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori, siano essi dipendenti dell’Appaltatore che dipendenti di VUS ed anche in riferimento a danni causati a terzi.
ART. 26 – MANODOPERA
La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, nonché per quelle in economia, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Essa deve essere stata formata ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza, prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc.) e deve essere dotata dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa in materia.
La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco fornito dall’appaltatore all’atto di inizio delle attività contrattuali.
Nelle prestazioni di manodopera dovranno essere rispettate tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
ART. 27 – SMALTIMENTO RIFIUTI
Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell’appaltatore.
Elenco Allegati : A – Elenco Prezzi B – DUVRI
C – elenco dispositivi
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