REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Ai sensi degli art. 2 e 5 del D. lgs. n. 28/10 il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D. lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione si attiva con il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione.
La domanda può essere effettuata sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo), sia in carta libera, e deve contenere tutti i seguenti elementi:
- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse eventualmente corredata da idonea documentazione;
- oggetto della domanda;
- copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento, con relativa procura speciale;
- indicazione del valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile.
Nella domanda potrà essere eventualmente inserita:
- l'indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell’elenco dell'Organismo di Mediazione;
- la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento;
- la richiesta che l’incontro di mediazione abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione nel caso di mediazione facoltativa.
Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte ed anche nei confronti di più soggetti.
Il deposito della domanda di mediazione nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di Mediazione.
Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo agli atti e/o documenti che le altre parti abbiano espressamente dichiarati come riservati al solo mediatore.
ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA
La Segreteria dell'Organismo di Mediazione tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del
procedimento, annota la domanda nell’apposito registro e comunica, entro 15 giorni dal deposito della domanda e con modalità idonea a comprovarne la ricezione:
a) al mediatore: l’avvenuta designazione quale mediatore nel procedimento depositato, la data del primo incontro;
b) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo del primo incontro ex art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 con la precisazione che la parte dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, e che dovrà essere assistita da un avvocato ovvero da un praticante avvocato abilitato al patrocinio ove la questione rientri nel suo ambito di competenza; le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. lgs 28/10.
La comunicazione alla parte chiamata viene eseguita a cura della parte istante giusta quanto disposto dall'art. 8, n. 1, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avendo cura di comunicare alla stessa le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D. lgs 28/10; il nominativo del mediatore designato; la data e il luogo del primo incontro ex art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 con la precisazione che la parte dovrà partecipare personalmente o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che dovrà essere assistita da un avvocato ovvero da un praticante avvocato abilitato al patrocinio ove la questione rientri nel suo ambito di competenza; l'invito a comunicare, almeno cinque giorni prima dell'incontro, la propria adesione nonché il nominativo della o delle persone che presenzieranno all’incontro; l’accettazione del Regolamento e della misura delle indennità di cui alla tabella allegata allo stesso.
ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE
Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia; egli non svolge alcuna attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
Il mediatore é designato dall’Organismo di Mediazione tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco secondo criteri di turnazione e specifiche competenze.
E’ facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.
I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'Organismo di mediazione.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all’accettazione dell’incarico, dovessero insorgere motivi di incompatibilità il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'Organismo di Mediazione onde si possa eventualmente procedere alla sostituzione.
Le parti possono richiedere congiuntamente all'Organismo di Mediazione per giustificati motivi la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo di Mediazione nominerà un altro mediatore. L'Organismo di Mediazione provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dell’Organismo di Mediazione.
I mediatori tirocinanti assistono, salvo volontà contraria delle parti, a tutte le fasi del procedimento di mediazione, non hanno diritto a compenso alcuno e sono tenuti all’obbligo di riservatezza al pari del mediatore.
ARTICOLO 5 – CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI
L'assegnazione degli incarichi di mediazione dovrà essere effettuata in modo tale da rispettare la turnazione tra i mediatori.
Il responsabile dell'Organismo, esaminato il contenuto della domanda di mediazione e valutato l'oggetto della stessa, procede all'assegnazione degli incarichi scegliendo tra i mediatori iscritti
e classificati secondo le diverse competenze, tenendo conto della natura della mediazione (volontaria, obbligatoria, delegata), della sua tipologia (bi o plurilaterale), della specifica competenza e dell'esperienza del mediatore.
Le parti possono concordemente indicare il nominativo del Mediatore individuandolo tra gli iscritti nell'elenco dell'Organismo di Mediazione.
ARTICOLO 6 – PRIMO INCONTRO E INCONTRO DI MEDIAZIONE
L'Organismo di Mediazione fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell’art. 8, 1 comma D. lgs. 28/2010 presso la propria sede o eventualmente in altro luogo concordato con il Mediatore e con le parti.
Condizione di procedibilità dell’avvio del procedimento di mediazione è la sottoscrizione, da parte del mediatore, della dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) D. lgs. 28/2010.
Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati ovvero praticanti abilitati al patrocinio ove la questione rientri nell’ambito di competenza di questi ultimi ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Il primo incontro si svolge in una sessione unica e può essere differito, per consentire alle parti di determinarsi in ordine alla decisione se procedere o meno alla mediazione, un'unica volta.
Nel caso di adesione delle parti al procedimento di mediazione il mediatore vi da corso senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente; può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell’art 8 comma 4 D. lgs. 28/10. La nomina dell’esperto é subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall’Organismo di mediazione, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
Il mediatore è tenuto a formulare una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento, a condizione che disponga degli elementi a ciò necessari.
In ogni caso, prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13 D. lgs. 28/10.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta.
In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO
L’originale del verbale redatto durante il primo incontro è depositato presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta senza spese.
Nel caso di svolgimento della mediazione, al termine della stessa verrà consegnata ad ogni parte la scheda valutativa (allegato c) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere. Sarà cura dell'Organismo di Mediazione trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento. L'eventuale cancellazione o sospensione dell'Organismo di Mediazione dal registro ministeriale comporterà per le parti interessate l'onere di riattivare il procedimento stesso presso altro Organismo di Mediazione entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o sospensione.
ARTICOLO 8 - INDENNITA'
Salvo diverse previsioni di legge le spese di avvio e di indennità del procedimento sono previste nella tabella di cui all'allegato B.
Le spese di mediazione di cui all'allegato B sono dovute in solido, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 ovvero è disposta dal Giudice ex art. 5 comma 2 dello stesso e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115
- la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo di Mediazione.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'Organismo di Mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo di Mediazione lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Nel caso in cui tutte le parti del procedimento di mediazione abbiano diritto al patrocinio a spese dello stato al mediatore non è dovuta alcuna indennità, mentre la stessa è ridotta proporzionalmente nel caso il patrocinio a spese dello stato riguardi solo taluna delle parti.
ARTICOLO 10 – REGISTRO MEDIAZIONI CONCERNENTI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
L'Organismo di Mediazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti concernenti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta. L'Organismo di Mediazione può disporre il riconoscimento di un'indennità a favore dei mediatori che abbiano svolto la loro opera nelle mediazioni concernenti soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata su concorde richiesta di tutte le parti.
ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso della stessa, xxx compreso il primo incontro, non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione.
A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente oggetto anche solo parzialmente identico, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.
Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 231/07 così come modificato dall’art.22 D. Lgs. 28/10.
ARTICOLO 13 – XXXXXXXXX ASSISTITO
Il tirocinio assistito consiste sia nell'osservare l'operato del mediatore esperto senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso sia nella partecipazione a successivi incontri, guidati dai mediatori dell’Organismo di Mediazione e/o da esperti, per l'analisi e la riflessione sulle mediazioni osservate. I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.
Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore e non ha diritto a percepire alcun compenso.
ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni che non siano state espressamente specificate dalle parti all’atto della presentazione dell’istanza e che non siano riconducibili a comportamenti non diligenti dell’Organismo di Mediazione stesso. Il rispetto dei termini di decadenza e/o di prescrizione è rimesso alla esclusiva responsabilità della parte, abilitata a comunicare direttamente la domanda di mediazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10.
ARTICOLO 15 – NORMA FINALE
Tutta l'attività dell'Organismo di Mediazione si svolgerà nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 28/10, del DM 180/10 e di tutta la normativa sovraordinata che verrà emessa in materia.
Regolamento approvato con delibera 15/5/2012
(aggiornato con delibere 2/10/2012, 4/2/2014, 31/3/2015 e 12/5/2015)
ALLEGATO A –
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI MEDIATORI
Le domande di iscrizione al registro dei mediatori dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo devono essere corredate da autocertificazione attestante l’anzianità di iscrizione all’albo degli Avvocati di Bergamo per almeno un triennio, da documento comprovante il conseguimento di idoneo titolo qualificante per lo svolgimento del ruolo di mediatore e da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del DM 180/10; il richiedente deve altresì certificare di non essere iscritto a più di altri quattro organismi di mediazione. Alle domande possono inoltre essere allegati ulteriori titoli attestanti la formazione del richiedente nonché un curriculum professionale idoneo ad evidenziarne le specifiche competenze.
Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione; all'atto di accoglimento della domanda al mediatore verrà richiesto di dotarsi di polizza di assicurazione idonea a coprire i rischi dell'attività di mediatore come condizione per l'iscrizione nel registro (massimale di
€500.000,00).
I mediatori iscritti nell’elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo di Mediazione frequentando corsi di formazione ed aggiornamento con cadenza almeno biennale; essi devono inoltre partecipare, nell’arco di un biennio, in qualità di tirocinanti, ad almeno venti casi di mediazione presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo.
Il rifiuto ingiustificato da parte del mediatore, nell’arco di un biennio, per più di tre volte dell’incarico affidatogli determina la cancellazione dall’elenco dei mediatori; lo stesso dicasi per il mancato aggiornamento, l’indisponibilità a sottoporsi a valutazione, il superamento del limite di iscrizione presso più di cinque organismi di mediazione, la perdita dei requisiti di onorabilità fissati dal DM 180/2010 e la violazione del codice di comportamento.
In caso di esercizio dell’azione penale nei confronti del mediatore per qualsiasi delitto anche colposo, di apertura di procedimento disciplinare a suo carico, di sospensione cautelare dall’Ordine degli Avvocati può essere disposta la sospensione del mediatore dal conferimento degli incarichi.
I provvedimenti di cancellazione e di sospensione verranno adottati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati su segnalazione del Consiglio Direttivo previa contestazione dell’infrazione al mediatore da parte dello stesso Consiglio Direttivo, acquisizione delle sue controdeduzioni e sua eventuale audizione.
Il mediatore ed i suoi ausiliari non possono in alcun modo svolgere attività di consulente, difensore ed arbitro nelle questioni per le quali avranno svolto il ruolo di mediatore o di ausiliario. E’ fatto loro divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti lo svolgimento della propria funzione e di riscuotere compensi per l’attività di mediazione direttamente dalle parti.
Al mediatore è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ogni mediazione affidatagli, una dichiarazione di imparzialità;
b) informare immediatamente le parti e l’Organismo di Mediazione di ogni possibile ragione di pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione;
c) formulare, ove richiesto dalle parti, la proposta di conciliazione nel rispetto dei limiti dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul ruolo del mediatore e sulla natura del procedimento di mediazione mostrando di averne compreso significati e finalità;
e) mantenere riservata ogni informazione appresa nel corso della procedura o ad essa correlata; qualsiasi informazione ricevuta da alcuna delle parti nel corso della mediazione potrà essere rivelata alle altre solo con il consenso della parte interessata;
f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono nella questione di mediazione sottopostagli abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
g) svolgere il proprio ruolo con la massima diligenza possibile a prescindere dal valore e dalla tipologia della mediazione affidatagli, senza esercitare alcuna pressione sulle parti, rispettando la volontà delle stesse nella ricerca di una soluzione concordata;
h) corrispondere senza indugio ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’Organismo di Mediazione ai fini del più tempestivo espletamento del servizio di mediazione.
L’inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l’immediata segnalazione al Consiglio Direttivo per ogni opportuno provvedimento.
ALLEGATO B – TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Spese di avvio della procedura: € 30,00 + I.V.A.
da versarsi a cura:
- della parte istante al deposito della domanda;
- delle altre parti prima dell’inizio del primo incontro di cui all’art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28;
Spese di mediazione sia in materia obbligatoria che facoltativa:
Valore della lite | |
Fino a € 1.000 | € 65,00 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360,00 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200,00 |
Le Spese di mediazione, come sopra indicate, comprendono anche l’onorario del mediatore e sono al netto di IVA.
Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; il pagamento deve avvenire entro l'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
Le spese di mediazione possono subire incrementi o diminuzioni ai sensi dell'art.16 comma 4 DM 180/10, che di seguito si riporta.
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 30,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione prima dell’inizio del primo incontro di cui all’art. 8 D. Lgs. 4.3.2010 n. 28.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
c) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
d) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
ALLEGATO C – SCHEDA DI VALUTAZIONE
nella procedura di conciliazione prot. M&C/
PROMOSSA DA NEI CONFRONTI DI MEDIATORE INCONTRO AVVENUTO IN DATA OGGETTO DELLA CONTROVERSIA _ VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il sottoscritto
esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:
numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore
Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di Mediazione;
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell'Organismo di Mediazione;
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Efficienza e professionalità del mediatore
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Grado di soddisfazione circa l’utilizzo del servizio di mediazione prestato
Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Eventuali considerazioni e/o suggerimenti:
Bergamo, il
firma