Protocollo di Intesa per la definizione degli interventi a favore dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella provincia di Vicenza
Protocollo di Intesa per la definizione degli interventi a favore dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella provincia di Vicenza
2009
Tra
Amministrazione Provinciale Di Vicenza Azienda ULSS 3 di Bassano
Azienda ULSS 4 Alto Vicentino Azienda ULSS 5 di Arzignano Azienda ULSS 6 di Vicenza
Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 3 di Bassano Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 4 Alto Vicentino Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 5 di Arzignano Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 6 di Vicenza USP - Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza
CTI - Centro Territoriale per l’Integrazione di Bassano Asiago CTI - Centro Territoriale per l’Integrazione dell'Alto Vicentino
CTI - Centro Territoriale per l’Integrazione di Arzignano Montecchio CTI - Centro Territoriale per l’Integrazione dell'Area Berica
CTI - Centro Territoriale per l’Integrazione di Vicenza Federazione Italiana Scuole Materne FISM di Vicenza Centro “Villa Xxxxx” di Vigardolo (Vicenza) Associazione “La Nostra Famiglia” di Vicenza
Premessa
La Repubblica Italiana, nel garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di liber- tà e di autonomia della persona disabile, ne promuove la piena integrazione nella scuola, oltre che nella famiglia, nel lavoro e nella società.
Il diritto all'educazione e all'istruzione è riconosciuto a tutti i cittadini e nessuna disabilità può impedirlo.
Le Istituzioni coinvolte nella formazione, nell'assistenza e nella cura della salute dei citta- dini con disabilità hanno il dovere di coordinarsi per promuovere la loro piena integrazio- ne nella società e, in particolare, nella scuola.
Con il presente Protocollo di Intesa si definisce e codifica una modalità di collaborazione che, basandosi sulla precisazione del contesto operativo, dei tempi, dei luoghi e dei compiti, permetta di migliorare la qualità dell’integrazione scolastica.
In questo documento:
con il termine Scuola si intendono le Istituzioni scolastiche autonome, sia statali che pa- ritarie, di ogni ordine e grado;
con il termine Servizi si intende l'equipe pluridisciplinare, sia pubblica che privata con- venzionata, che ha preso in carico l'alunno e lo segue dal punto di vista medico, psico- logico, sociale e riabilitativo;
con il termine Provincia si intendono i servizi di supporto, psicologici e didattici, attivati dall'Amministrazione Provinciale per gli alunni con disabilità sensoriale, visiva o uditiva;
il termine Famiglia indica i genitori o coloro che esercitano la potestà parentale dell'a- lunno.
Art. 1 - Finalità
Il presente Protocollo di Intesa è finalizzato all’individuazione di procedure e linguaggi comuni che garantiscano maggiore efficacia, efficienza e qualità al servizio di integrazio- ne scolastica e favoriscano una migliore collaborazione tra Scuola, Servizi e, quando previsto, Provincia.
Punta in particolare a:
individuare gli impegni da assumere in rapporto alla specifica competenza di ciascuno;
definire modalità e tempi degli interventi interistituzionali a favore della singola persona disabile che frequenta la scuola;
rendere agevole e sistematico il passaggio delle informazioni tra i vari operatori;
valorizzare e sostenere il ruolo della Famiglia in tutte e le fasi del percorso di integrazio- ne.
Art. 2 - Individuazione alunni con disabilità
2.1
L'individuazione degli alunni con disabilità è compito dell'Unità di Valutazione Multidisci- plinare Distrettuale (UVMD) istituita dall'ULSS e prevista dalla delibera n. 2248/07 della Giunta Regionale del Veneto (DPCM 23.2.06 n. 185).
Il Verbale di Accertamento, redatto secondo l'allegato modello, è l'atto formale indispen- sabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità.
Le procedure che portano all'individuazione degli alunni con disabilità possono essere di due distinte modalità:
2.1a
Bambini la cui disabilità è già conosciuta dalla nascita o dai primi anni di vita e che pertanto sono già presi in carico dai Servizi
È compito dei Servizi informare la Famiglia ed avviare il percorso ai fini dell'inserimento scolastico accompagnandola, se necessario, nei suoi contatti con la Scuola.
I Servizi produrranno la certificazione, ed eventuale altra documentazione, contenente la diagnosi multiassiale ICD 10 da allegare alla domanda di accertamento da parte dell'Uni- tà di Valutazione Multidisciplinare Distrettuale (UVMD). Nel caso siano presenti disabilità sensoriali va indicato se si tratta di patologia prevalente o secondaria.
Tutte le operazioni andranno programmate in modo che la famiglia possa consegnare al- la scuola il verbale dell'UVMD al momento della prima iscrizione (indicativamente entro la metà di gennaio per l'iscrizione all'anno scolastico successivo)
2.1b
Alunni che manifestano bisogni educativi speciali durante il percorso scolastico
Su richiesta della Famiglia sono valutati dall'UVMD anche alunni che manifestano duran- te il percorso scolastico disturbi o difficoltà non considerati o conosciuti precedentemen- te.
La Famiglia può rivolgersi preliminarmente ai Servizi per il rilascio delle certificazione specialistica, con classificazione ICD-10, richiesta per la valutazione dell'UVMD (DGR Veneto 2248/07).
La Famiglia può anche decidere di accedere autonomamente alla valutazione, produ- cendo la documentazione indicata nell'allegato A del Dgr del Veneto n. 2248 del 17 luglio 2007.
In caso di necessità, la Scuola si offrirà di aiutare la Famiglia agevolando i contatti con i Servizi e sostenendola nei vari adempimenti.
In accordo con la Famiglia la Scuola può redigere, e consegnare alla famiglia stessa, una relazione descrittiva dei problemi evidenziati.
I Servizi valutano il quadro globale e avviano la presa in carico della persona accompa- gnandola, se se ne ravvisa la necessità, anche nella valutazione dell'UVMD. Nel caso siano presenti disabilità sensoriali va indicato se si tratta di patologia prevalente o secon- daria.
Le procedure di accertamento dell'UVMD si concluderanno entro 30 giorni dalla richiesta della Famiglia. Per garantire l'assegnazione delle risorse professionali per il successivo anno scolastico, la trasmissione dei documenti alla Scuola, all'ULSS e alla Provincia do- vrà avvenire entro la scadenza delle iscrizioni (indicativamente metà gennaio) o comun- que non oltre il 25 giugno.
2.2
L'UVMD rilascia alla Famiglia il verbale di accertamento per la consegna alla Scuola e al- la Provincia nei casi di competenza. In caso di delega scritta della Famiglia il verbale può essere inviato direttamente ad entrambi, nonché allo specialista che ha redatto la certifi- cazione, a cura dell'UVMD o dei Servizi.
Per le minorazioni sensoriali va allegata, nella comunicazione alla Provincia, anche la certificazione clinica specialistica indicante la tipologia e l'entità della disabilità.
2.3
Validità e rinnovo degli accertamenti dell'UVMD
Gli accertamenti sono validi, di norma, per tutto un ciclo scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado).
Il periodo di validità è sempre espressamente indicato in ciascun verbale di accertamen- to.
Il rinnovo degli accertamenti sarà effettuato dall'UVMD su richiesta della Famiglia, con modalità e tempi analoghi a quelli del primo accertamento.
Le Aziende ULSS garantiscono agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado i servizi di supporto previsti dal presente accordo anche dopo il compimento del 18° anno di età.
Art. 3 - Diagnosi Funzionale
Per Diagnosi Funzionale (DF) si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno con disabilità, come previsto dall'art. 3 del
D.P.R. del 24.02.1994.
È redatta, secondo l'allegato modello, dai Servizi che l'hanno preso in carico. Potranno essere proposti e sperimentati modelli diversi nel caso la DF venga redatta in base alla classificazione ICF.
La DF viene rilasciata alla Famiglia che a sua volta la consegnerà alla Scuola. La Fami- glia può delegare i Servizi a inviare la DF direttamente alla Scuola e, in caso di disabilità sensoriale, alla Provincia.
La validità della DF, che non può mai andare oltre quella dell'accertamento, è determina- ta di volta in volta dai Servizi che la rilasciano, in base alle possibilità di evoluzione ipo- tizzate.
La DF è documento necessario per la determinazione dei bisogni educativi e la conse- guente assegnazione delle risorse. Per quanto riguarda le scuole statali, deve pervenire all'Ufficio Scolastico Provinciale, attraverso la scuola di iscrizione, in tempo utile per la determinazione dell'organico di fatto, ossia al massimo entro il 30 giugno.
Sempre entro il 30 giugno, per tutte le scuole e relativamente agli alunni con disabilità sensoriale, la DF dovrà pervenire anche alla Provincia.
Art. 4 - Profilo Dinamico Funzionale
4.1
Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) è un documento, redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico, che raccoglie e integra le osservazioni compiute sull'alunno in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che stanno interagendo con lui: Fa- miglia, Scuola, Servizi.
È "dinamico" perché ha anche lo scopo di indicare il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nell'arco temporale, medio-breve, considerato.
4.2
Contenuti
Ai sensi dell'art.12, comma 5 della L. 104/92, il PDF viene inteso come:
procedura che segue la Diagnosi Funzionale e ha come obiettivo quello di costituire premessa e indicazione per la predisposizione di un piano di interventi personalizzati;
procedura da attivare congiuntamente, quindi in forma integrata tra operatori scolastici, operatori socio-sanitari e genitori;
analisi descrittiva a fronte di difficoltà già registrate nella diagnosi funzionale (Meno- mazioni - Disabilità), delle capacità registrabili e prevedibili nel soggetto (Abilità presenti e Abilità Potenziali).
Il PDF rappresenta uno strumento di interazione e di progettazione degli interventi tra scuola, famiglia e operatori dei servizi. Serve a descrivere il funzionamento dell’alunno nelle seguenti aree:
area autonomia di base, sociale ed affettivo relazionale; area comunicazionale e linguistica;
area sensoriale e percettiva; area motorio-prassica;
area cognitiva e neuropsicologica; area apprendimento curricolare;
In queste aree deve essere definito come impostare l’intervento globale e quello didatti- co, precisando gli obiettivi, le strategie, i compiti specifici di ognuno dei soggetti coinvolti, i risultati attesi.
4.3
Preparazione e gestione dell'incontro
Il PDF viene elaborato, discusso e approvato congiuntamente dalla Scuola e dai Servizi, con la collaborazione della Famiglia.
Dopo un primo periodo di inserimento scolastico dell'alunno, durante il quale si raccoglie- ranno le osservazioni, entro la data del 30 novembre il Dirigente Scolastico o un suo de- legato organizzerà un incontro, concordandone preventivamente la data, con i responsa- bili dei Servizi, invitando:
i genitori dell'alunno;
gli operatori dei Servizi che hanno redatto la Diagnosi Funzionale e che hanno in carico l'allievo;
i docenti curriculari e di sostegno, con l'eventuale partecipazione dell'operatore psico- pedagogico o del docente referenti di istituto per l'integrazione;
gli operatori socio-assistenziali ULSS, ove presenti, che seguono il soggetto sotto il profilo educativo-assistenziale;
il personale esperto e personale educatore messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale nel caso di soggetti con disabilità sensoriale.
Durante tale incontro, la scuola propone le proprie osservazioni circa:
la descrizione funzionale relativa a ciò che sa fare l'alunno nelle aree oggetto di osser- vazione;
una successiva definizione degli obiettivi che l'alunno potrà presumibilmente raggiunge- re nell'intervallo temporale considerato.
I Servizi e gli operatori propongono le loro osservazioni circa:
il quadro evolutivo del soggetto nelle aree interessate;
i potenziali di sviluppo in riferimento a quelle aree dove le competenze del soggetto non si ritengono a pieno espresse, ma sono intravedibili possibili evoluzioni o viceversa quelle aree dove sono idonee attività di mantenimento.
La Famiglia contribuisce con le proprie osservazioni e proposte di intervento.
Tenuto conto delle osservazioni prodotte, si procederà, quindi alla stesura del PDF, se- condo il modello allegato.
Esso è redatto in forma di verbale dagli operatori della Scuola, firmato da tutti i parteci- panti e costituisce la base per gli interventi successivi e per la definizione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per l'anno in corso e per i successivi.
4.4
Rinnovi e verifiche
Il PDF sarà formulato per la prima volta al momento dell'ingresso a scuola ed aggiornato, di norma, nel passaggio tra i vari ordini di scuola.
Sono possibili verifiche intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni a medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni.
In questi casi la Scuola, la Famiglia o i Servizi possono chiedere la ridefinizione di alcuni punti del PDF da concordare nel corso dei normali momenti di definizione o verifica del PEI o, se necessario, in un incontro indetto espressamente..
Art. 5 - Piano Educativo Individualizzato
5.1
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti, per ciascun anno scolastico, gli interventi predisposti per ogni alunno con disabilità ai fini del- la realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.
Il PEI è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe ed è redatto entro i primi due mesi di scuola e comunque non oltre il 30 novembre, dal gruppo docen- te (team o consiglio di classe) e dai Servizi, con il contributo, ove presenti, degli operatori dell’area educativa/assistenziale dell'ULSS o del personale esperto e personale educato- re messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale e dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con la Famiglia.
Lo stesso gruppo definirà i tempi per le successive verifiche.
In caso di necessità i Servizi possono concordare con la Scuola anche modalità diverse di collaborazione, indirette o a distanza, impegnandosi comunque ad intervenire di per- sona ad almeno uno degli incontri annuali di definizione o verifica del PEI e a partecipare sempre in caso di situazioni ritenute particolarmente problematiche o complesse.
Nella definizione del PEI i soggetti partecipanti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza e sulla base delle informazioni derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dagli o- biettivi definiti nel Profilo Dinamico Funzionale, di cui ai precedenti articoli, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno disabile.
Esso contiene:
finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in rela- zione alla programmazione di classe;
itinerari di lavoro (le attività specifiche);
i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta;
criteri e metodi di valutazione, comprese eventuali equipollenze nelle scuole seconda- rie di 2° grado;
forme di integrazione tra scuola ed extrascuola; tempi e modalità di verifica;
Nella definizione e nella verifica del PEI la Famiglia è riconosciuta come risorsa impor- tante e parte attiva e può mettere a disposizione eventuali consulenze di specialisti indi- cati da specifiche Associazioni, secondo protocolli sottoscritti con la Scuola.
5.2
Valutazione del PEI nelle scuole secondarie di 2° grado al fine della validità del tito- lo di studio.
Nelle scuole secondarie di secondo grado il consiglio di classe, subito dopo l'approvazio- ne del PEI, delibera con la sola partecipazione dei docenti sulla sua validità al fine del regolare conseguimento dei titolo di studio previsto.
Nel caso il PEI venga considerato differenziato, ossia con obiettivi sostanzialmente di- versi dai programmi ministeriali previsti per la classe e non consenta pertanto l'accesso al titolo di studio, la Famiglia dovrà essere immediatamente informata dalla Scuola e po- trà chiedere che la valutazione venga comunque effettuata in base alla programmazione normale della classe.
Art. 6 - Partecipazione della famiglia
Nelle fasi di stesura e di aggiornamento del PDF e in quelle di formulazione e di verifica del PEI, è requisito indispensabile la partecipazione e il coinvolgimento attivo della Fami- glia che dovrà essere invitata agli incontri dal Dirigente Scolastico per perseguire quella coerenza educativa che consente, da un lato, interventi idonei a risolvere situazioni pro- blematiche, dall’altro, l’evoluzione positiva del soggetto.
Così pure nelle fasi di segnalazione, di accertamento diagnostico e di certificazione, la Scuola e i Servizi si impegnano a garantire il dovere alla corretta informazione, il rispetto alla riservatezza e soprattutto un'attenzione alla dimensione umana e relazionale di tali adempimenti, non tanto e non solo agli aspetti amministrativi.
L'ULSS si impegna a fornire alle famiglie tutte le informazioni pratiche utili per l'accesso ai servizi.
La Famiglia può chiedere alla Scuola copia del PDF e del PEI e degli altri eventuali do- cumenti di programmazione e valutazione individuali relativi all'alunno.
I firmatari del presente Protocollo di Xxxxxx collaboreranno con le associazioni di disabili e loro familiari attive in provincia di Vicenza per proporre alle famiglie momenti strutturati di informazione/formazione sui principi fondanti dell’integrazione, i principali momenti valu- tativi e progettuali e l’importanza della partecipazione attiva della Famiglia.
Art. 7 - Gruppi di Lavoro di Istituto
Presso ogni Scuola è costituito il Gruppo di studio e lavoro previsto dall’art. 15, punto 2 della Legge 104/92, con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le iniziative educativo-culturali, messe in atto dalla Scuola per favorire l’integrazione e di verificare il lavoro svolto.
Il Gruppo di studio e di lavoro, ai sensi della normativa vigente:
a) interviene per cercare di prevenire, rimuovere e risolvere i problemi degli alunni disabili incidendo sulla qualità delle attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibi- lità nei metodi e nelle strategie educative, come nell’articolazione delle classi e delle se- zioni;
b) prevede forme sistematiche di consultazione tra gli operatori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado;
c) sviluppa azioni di monitoraggio della qualità dell’integrazione;
d) svolge, inoltre, opera di documentazione e consulenza ai fini dell’orientamento profes- sionale e scolastico, anche con l’aiuto delle associazioni, dei genitori e dei servizi specia- lizzati.
Le riunioni sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
Art. 8 - Responsabilità e coordinamento
In ciascuna Istituzione Scolastica il Dirigente assume la responsabilità e il coordinamento dell'integrazione degli alunni con disabilità. Potrà avvalersi del supporto di uno o più Do- centi Referenti e del contributo propositivo del Gruppo di studio e lavoro di istituto.
All'inizio dell'anno scolastico, possibilmente entro la fine di settembre, egli concorderà con i Servizi coinvolti il calendario delle riunioni necessarie per la stesura e l'aggiorna- mento del PDF e del PEI, agevolando il coinvolgimento della Famiglia.
Le riunioni saranno convocate dal Dirigente Scolastico e avverranno nella sede della scuola, salvo diverso accordo.
Sarà cura della Scuola conservare e registrare tutta la documentazione relativa a: Verbale di accertamento UVMD;
Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale;
Piano Educativo Individualizzato;
Verbali degli incontri con i Servizi, la Provincia, i genitori e gli insegnanti.
La Scuola organizzerà inoltre la raccolta di ogni altro materiale, descrittivo o valutativo, che possa essere utile a documentare il percorso educativo e didattico svolto.
Art. 9 - Assistenza
9.1
È compito della Scuola, dell'ULSS e della Provincia fornire assistenza agli alunni che, a causa della loro disabilità, non sono in grado di fruire autonomamente del servizio scola- stico.
La Scuola fornisce, in modo continuativo, l'assistenza di base mentre l'ULSS e la Provin- cia forniranno, ad orari concordati, il personale per il servizio di assistenza specialistico.
9.2
Assistenza di base
La scuola fornisce l'assistenza di base agli alunni con disabilità come parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e come attività interconnessa con quella educati- va e didattica.
Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse e lo spostamento nei lo- cali della scuola; sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi i- gienici e igiene personale dell'alunno con disabilità.
Rientra inoltre nell'assistenza di base l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
L'assistenza di base è normalmente compito dei collaboratori scolastici. La scuola si atti- verà affinché le funzioni più delicate siano affidate a persone idonee e opportunamente formate.
Le modalità di erogazione del servizio vengono definite nel PEI considerando i bisogni dell'alunno e le risorse della Scuola.
9.3
Assistenza specialistica
L'assistenza specialistica è compito delle ULSS per gli alunni con disabilità psicofisica, dell'Amministrazione Provinciale per quelli con disabilità sensoriale.
L’ULSS, in accordo con la Famiglia e la Scuola, e sulla base del singolo progetto elabo- rato per ogni persona con disabilità, tenuto conto delle risorse esistenti, provvede ad as- segnare alle scuole di ogni ordine e grado degli Operatori Socio Sanitari e Operatori Ad- detti all'Assistenza preposti all’assistenza degli alunni le cui condizioni di disabilità com- portino una riduzione grave dell'autonomia personale.
L'Amministrazione Provinciale fornirà agli studenti disabili sensoriali, residenti in provin- cia di Vicenza e frequentanti ogni ordine e grado di scuole, e che rientrano nei propri cri- xxxx di assistibilità, personale per l'autonomia e la comunicazione sia per l'attività scolasti- ca che extrascolastica.
Gli interventi degli operatori dell’ULSS e dell'Amministrazione Provinciale dovranno rac- cordarsi con l'attività scolastica e saranno dettagliatamente descritti nel PEI.
Il personale fornito dall'ULSS e dall'Amministrazione Provinciale partecipa agli incontri di stesura e verifica del PDF e del PEI.
Art. 10 - Passaggio a successivi ordini di scuola
Nel momento di passaggio di un alunno con disabilità da un ordine di scuola al successi- vo o in caso di trasferimento, il Dirigente della scuola di provenienza informerà per tempo la famiglia sulle procedure che si intendono seguire per favorire la continuità educativa e chiederà espressamente il consenso per trasmettere documenti e informazioni alla nuova scuola.
Acquisito questo consenso, il Dirigente della scuola di provenienza:
trasmette alla scuola che accoglierà l'alunno il Verbale di accertamento dell'UVMD, la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato, la scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a fornire una iniziale conoscenza del percorso già compiuto;
informa su eventuali esigenze logistiche particolari o su attrezzature specifiche fornite in uso per l'alunno; esse verranno consegnate alla nuova scuola al momento dell'effet- tivo trasferimento ;
propone degli incontri conoscitivi con i docenti della scuola di destinazione, anche in vi- sta della richiesta delle ore di sostegno.
Il Dirigente della nuova scuola, in collaborazione con i Servizi ed eventualmente con l'En- te Locale, predisporrà misure idonee all’integrazione.
Negando il consenso alla trasmissione dei documenti, la famiglia assume direttamente il compito di informare la nuova scuola e di fornirle i necessari documenti.
Art. 11 - Orientamento scolastico e promozione dell'inserimento lavorativo
11.1
L'attività di orientamento si caratterizza come azione formativa all'interno del PEI, svilup- pata nel corso di tutto il periodo di scuola dai Consigli di Classe in collaborazione con i Servizi, eventualmente con la Provincia, e con il coinvolgimento della Famiglia. Essa do- vrà consentire di identificare le capacità, le potenzialità e gli interessi soggettivi dell'alun- no al fine di favorire una adeguata integrazione sociale, scolastica e/o lavorativa.
11.2
Negli ultimi anni della scuola secondaria di primo grado la Scuola si attiva, con la collabo- razione dei Servizi, della Provincia e delle altre agenzie di supporto locali, per fornire alla Famiglia le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del ter- ritorio.
Il progetto di orientamento dovrà concretizzarsi nell'ultimo anno in un consiglio orientativo sui successivi percorsi scolastici da consegnare alla Famiglia entro il mese di dicembre.
Il consiglio per la scelta dei percorsi formativi si esprime normalmente verso una scuola secondaria di secondo grado o un Centro di Formazione Professionale, affinché sia cor- rettamente assolto l'Obbligo Formativo.
In casi particolari, qualora la continuazione della frequenza in una struttura di istruzione o formazione sia ritenuta inopportuna, i Servizi e la Scuola, d'accordo con la Famiglia, pos- sono proporre anche l'inserimento diretto in strutture socio-educative assistenziali
11.3
Durante il secondo Ciclo, ossia nella Scuola Secondaria di Secondo grado, la Scuola accentua nella programmazione del PEI l'impegno orientativo ponendo via via la prospet- tiva occupazionale come punto principale di riferimento (fatta eccezione per gli alunni con disabilità che proseguiranno gli studi all'Università).
Saranno favorite la rilevazione sistematica delle competenze maturate e la sperimenta- zione di specifici percorsi di orientamento.
Il PEI può contemplare anche l’accompagnamento nella situazione di alternanza o inse- rimento lavorativo, al fine di sostenere il passaggio dalla scuola alla vita attiva, in collabo- razione con i Servizi e d eventualmente la Provincia, i servizi per la disabilità e il SIL Ser- vizio Inserimento Lavorativo dell'ULLS di residenza, gli Enti Locali competenti e i Centri per l’Impiego dell'Amministrazione Provinciale.
Art. 12 - Sperimentazione, aggiornamento, formazione - Attività di consulenza, docu- mentazione e ricerca
I firmatari della presente intesa concordano iniziative e modalità di aggiornamento cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore degli alunni con di- sabilità.
Al fine di favorire modalità operative interprofessionali e interistituzionali, i Centri territo- riali per l'integrazione (CTI), l'Ufficio Scolastico Provinciale (USP), le ULSS e gli Enti Lo- cali, si impegnano ad elaborare progetti comuni di aggiornamento, formazione e speri- mentazione destinati agli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore degli a- lunni con disabilità, al fine di integrare le rispettive esperienze e competenze.
Tali progetti possono essere definiti e attuati anche a livello locale tra operatori del di- stretto socio-sanitario e operatori della scuola, avvalendosi del gruppo di studio e di lavo- ro di istituto e delle associazioni di disabili e loro familiari.
I CTI e l'USP si impegnano a fornire alle scuole (avvalendosi della collaborazione dei la- boratori psicopedagogici, ove esistente) la necessaria consulenza in ordine alle scelte pedagogiche e metodologiche finalizzate all'integrazione dei soggetti disabili e a docu- mentare e pubblicizzare i risultati di eventuali ricerche ed esperienze significative, realiz- zate sia in collaborazione che autonomamente dai singoli soggetti firmatari.
L'Amministrazione Provinciale coordinandosi con gli altri Enti/Servizi coinvolti, potrà or- ganizzare annualmente un servizio di supporto alla didattica speciale per gli operatori coinvolti nei processi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale.
L'USP organizza un servizio di consulenza e assistenza sull'uso delle tecnologie informa- tiche a supporto dell'autonomia e dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Detto servizio, organizzato in un Centro di Supporto Territoriale per le tecnologie, forni- sce i propri servizi a tutti i soggetti e gli operatori coinvolti nei processi di integrazione scolastica nella provincia di Vicenza.
Art. 13 - Fornitura di attrezzature tecniche, di sussidi didattici e ausili individuali
In relazione ai bisogni evidenziati nel PEI, e compatibilmente con le disponibilità di bilan- cio e le proprie competenze, gli Enti firmatari partecipano alla fornitura di materiale ne- cessario per l'integrazione scolastica secondo la seguente ripartizione:
l'USP fornisce in comodato d'uso attrezzature tecniche e sussidi didattici per le scuole statali;
i servizi competenti delle ULSS assegneranno al soggetto disabile ausili e apparecchia- ture protesiche personali ed eventuale materiale specifico sanitario;
il comune provvederà a fornire materiali ed ausili inerenti l'arredo scolastico per le scuole di propria pertinenza;
l'Amministrazione Provinciale mette a disposizione agli alunni con disabilità sensoriale sussidi didattici speciali e fornirà inoltre materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico per le scuole di propria pertinenza;
Art. 14 - Barriere architettoniche
Gli Enti Locali proprietari degli immobili, o gli Enti Gestori in caso di scuola paritarie, han- no il compito di predisporre locali scolastici accessibili a tutti, nel rispetto delle vigenti norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
In caso di edifici non ancora a norma, il Dirigente Scolastico segnalerà all'Ente compe- tente la presenza di ostacoli che costituiscono un impedimento alla frequenza o una limi- tazione della partecipazione alle attività scolastiche degli alunni effettivamente iscritti, al fine di individuare assieme le soluzioni più idonee per una veloce soluzione, o riduzione, di ogni specifico problema.
Art. 15 - Diffusione e pubblicizzazione
Il presente Protocollo di Intesa sarà debitamente pubblicizzato.
Xxxxxxx promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con il personale dei rispettivi Servizi e le Famiglie finalizzati alla diffusione e alla conoscenza dei contenuti del presen- te protocollo.
Art. 16 - Durata
II presente Protocollo di Intesa ha durata quinquennale con decorrenza dal giorno suc- cessivo alla sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti.
Esso sarà adeguato alle nuove situazioni ogni qualvolta lo richiederanno diverse disposi- zioni legislative o il mutare delle procedure organizzative degli Enti firmatari.
Principale Normativa di riferimento
Carta Costituzionale, artt. 2, 3, 4, 34, 38.
Legge 5.02.1992, n.104 artt. 12,13,16,17, recante norme per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Legge 18.03.1993, n. 67 artt. 5,6 bis: assistenza agli studenti ciechi e sordi da parte della Provincia.
DPR 24.02.1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sani- tarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.
D.L.vo 16.06.1994, capo IV: testo unico delle leggi della scuola.
Circolare Regione Veneto 6.03.1995, n.8 che chiarisce l’art. 3 e 4 del DPR del 24.02.1994.
CM M.P.I. 23 dicembre 1994, n. 363
Legge 11.01.1996, n. 23: competenze relative all’edilizia scolastica.
D.L.vo 31.03.1998, n. 112: compiti delle Province e dei Comuni relativi al servizio di i- struzione per gli alunni disabili.
Legge 12.03.1999, n. 68: norme per il diritto al lavoro dei disabili. Legge n. 62/2000, art. 1 commi 3,4,14: parità scolastica.
Legge 22.03.2000. n. 69: integrazione scolastica.
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in- terventi e servizi sociali.
Legge regionale 13.04.2001, n. 11: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al- le Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, N. 112.
Legge regionale 16.08.2002, n. 20: La figura professionale dell’Operatore Socio- Sanitario.
Nota MIUR prot. N. 3390 del 30.11.2001: assistenza agli alunni in situazione di handi- cap da parte dei Collaboratori Scolastici.
Legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) art. 35.
D.P.C.M. 23.01.2006, n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazio- ne dell'alunno come soggetto in situazione di handicap.
DGR Veneto n.2248/07 - Modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come sog- getto in situazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica.