COMUNE DI PANDINO PROVINCIA DI CREMONA REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. ALL. 3
COMUNE DI PANDINO PROVINCIA DI CREMONA REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVI COMUNALI.
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì del mese di in Pandino, nell’ufficio di Segreteria presso la sede Municipale, avanti a me Xxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxxxx, Segretario Comunale di Pandino, a questo autorizzato ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 267/00, comma 4 lettera C), sono comparsi i signori:
1) XXXX.XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, nata a Milano il 14/12/1981, domiciliata per la carica in Pandino Xxx Xxxxxxxx x.00, la quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione del Comune di Pandino (P.I. 00135350197), nominata con Decreto Sindacale n. 05 del 14/01/2017, e come tale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta nel prosieguo dell’atto denominato “Comune”;
2) nato/a a il e residente in Via
, il/la quale interviene in questo atto in qualità di _ della ditta con sede in Xxx x xxxx xxxxxxxxx
xx Xxx x. (X.X. x X.X. ) nel prosieguo dell’atto denominata “ditta concessionaria” .
Dell’identità personale dei presenti comparenti io, ufficiale rogante, sono personalmente certo e gli stessi mi chiedono di ricevere il presente contratto
con il quale convengono e stipulano quanto segue:
PREMESSO
1) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2016 ad oggetto: “Atto d’indirizzo alla gestione congiunta tra alcuni comuni del sub ambito n. 1 del servizio centro estivo anno 2017 eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno mediante concessione del servizio ai sensi dell’art. 164 e 165 del d.lgs. n.50/2016” si è espresso indirizzo definitivo in merito all’organizzazione del servizio centri esivi per i comuni affrenti al sub ambito n. 1 aderenti alla progettazione mediante affidamento in concessione a soggetto specializzato nel settore alle condizioni essenziali approvate nel medesimo atto;
3) che in data 24.01.2017 il Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione ha adottato la determinazione n. 12 avente per oggetto: “Determinazione a contrattare. Avviso esplorativo per manifestrazione di interesse propedeutico all’espletamento di una procedura ristretta mediante rdo sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, Rivolta d’Adda, Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del D.lgs 50/2016”;
4) che in data ………. il Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione ha adottato la determinazione n. ………. avente per oggetto: “Determinazione a contrattare. Avvio procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei centri estivi per i comuni afferenti al sub ambito n. 1 Pandino, Rivolta d’Adda, Palazzo Pignano, Dovera, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs 50/2016” con la
quale si è stabilito di indire gara per la concessione del servizio mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, e che per la scelta del contraente, è stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto previsto all’art. 95 del D. lgs. 50/2016.
5) che con determinazione n. ……… del del
Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione è stata nominata la Commissione Giudicatrice della gara suddetta;
6) che con determinazione n. del del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione sono stati approvati i verbali della gara svoltasi in data ed è stata aggiudicata in via provvisoria la concessione del servizio alla ditta ;
7) che con determinazione n. del del Responsabile dell’Area Servizi Socio Culturali e Istruzione è stata aggiudicata in via definitiva la concessione del servizio in parola alla ditta
;
8) che come specificato all’art. 5 del capitolato prestazionale la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell’utenza;
9) che non risultano sussistere impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale.
10) che, ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011, modificato dal D.Lgs 218/2012 art. 83, comma 3, lettera e non sussistono procedimenti e/o provvedimenti che comportano divieti o decadenze a procedere alla stipula del presente contratto;
11) che è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare
quanto in premessa come parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Il Comune di Pandino, come sopra rappresentato, affida alla ditta
concessionaria, come sopra rappresentata, che accetta ed assume, la concessione del servizio centri estivi comunali. La ditta concessionaria si obbliga a garantire il rispetto del capitolato speciale prestazionale.
Art. 3 – La concessione viene affidata ed accettata sotto l’osservanza piena,
assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità stabiliti dal capitolato speciale prestazionale, approvato con determinazione n.
…….del……. , che la ditta concessionaria dichiara di conoscere in quanto firmato per accettazione in sede di gara e che si intende integralmente riportato e trascritto anche se non materialmente allegato.
Art. 4 - Il contratto ha durata durata di anni 1 (uno), eventualmente
rinnovabile per un ulteriore anno ai sensi dell’art 35 comma 4 lettera b) d.lgs 50/2016.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere rese nell’estate 2017 e 2018 (in caso di rinnovo), dal 1 luglio al 31 agosto.
Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l’Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi al fine di provvedere a
nuova aggiudicazione. In tale ipotesi il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.
Al fine di poter osservare detto termine, il soggetto affidatario dovrà iniziare la gestione del servizio e procedere ad effettuare tutte le forniture e/o interventi necessari in tempo utile per osservare detto termine di attivazione, tenendo conto che gli immobili in cui si svolgerà il servizio saranno occupati fino alla fine di giugno 2017 per l’attività scolastica.
Art. 5 La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, mediante riscossione diretta delle rette di frequenza mensili da parte dell’utenza, determinate dall’esito della gara in € …………….. per il tempo pieno e €
……..per il tempo part.time.
Spetta al concessionario il corrispettivo settimanale, per utente determinato nel presente contratto, che sarà pagato direttamente dagli utenti al concessionario oltre il corrispettivo determinato direttamente dal concessionario per tutte le attività complementari attivate autonomamente.
Il corrispettivo costituisce un elemento contrattuale essenziale e non può essere modificato in eccesso dal concessionario, se non per i soli e meri adeguamenti ISTAT, per tutta la durata della concessione.
Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.
Art. 6 - Ciascuna Amministrazione Comunale sede dei centri estivi ai fini
della realizzazione del servizio mette a disposizione ad uso gratuito del concessionario i locali scolastici ed annessi spazi esterni. L’uso sarà
concesso a titolo gratuito a vantaggio dell’economicità del servizio e, pertanto, al contenimento dei costi. Sono a carico della Ditta concessionaria tutte le spese e attività previste nel capitolato speciale prestazionale.
Gli immobili saranno consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività previste dalla concessione. Il concedente metterà a disposizione del concessionario, oltre ai locali, gli impianti e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente.
Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, come descritto nel capitolato speciale prestazionale.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto ad effettuare in qualsiasi momento appositi sopralluoghi di verifica e ad utilizzare la struttura, previa accordo con le parti, e in momenti che non interferiscano con il regolare svolgimento delle attività del concessionario, per eventuali proprie iniziative ed eventi e/o per sopraggiunte esigenze gestionali.
Art. 7 - A garanzia degli obblighi tutti assunti con il presente contratto la
ditta concessionaria ha prestato cauzione definitiva mediante
n.
del
del valore di €
della , riportante le condizioni richieste dall’art. dell’art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione del Comune stipulante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e la ditta contraente dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di
essa.
Art. 8 - La ditta concessionaria ha provveduto a stipulare apposite polizze
assicurative contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, per danni cagionati a persone e cose nel corso del servizio prestato per il Comune, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di
€5.000.000,00 per danni a persone e di € 2.000.000,00 per danni a cose, come da copie depositate agli atti comunali.
Art. 9 - E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora la
ditta aggiudicatrice. Non è consentito il subappalto del presente servizio.
Art. 10 - La ditta concessionaria si obbliga ad osservare integralmente nei
confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e territoriali, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza.
Art. 11 - Il presente contratto viene eseguito in conformità alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
Art. 12 - L’Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile
giudizio e con giustificato motivo, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A.R.
Dalla comunicazione della data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con L’Amministrazione Comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale nel caso in cui sia stato depositato contro la ditta un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Ditta. ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Qualora la Ditta concessionaria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.
Verrà inoltre addebitata alla Ditta concessionaria, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra concorrente, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
Art. 13 – In caso di controversie le parti escludono il procedimento arbitrale
ed eleggono domicilio legale presso la residenza comunale.
Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Cremona.
Art. 14 - Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti
vengono assunte dalla ditta appaltatrice.
Art. 15 – L’impresa concessionaria è civilmente e penalmente responsabile
dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. L’impresa concessionaria nell’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato speciale prestazionale dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengono al tipo di attività oggetto dell’appalto, alle istruzioni che le vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
Il Comune ha facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente l’impresa aggiudicataria, per almeno tre volte nell’anno scolastico mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il presente contratto, questa ricade nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di risoluzione del contratto, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale prestazionale, l’impresa concessionaria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune. Il Comune si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla ditta concessionaria l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale come indicato all’art. 17 del capitolato
speciale e prestazionale.
L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.
Art. 16 – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 informiamo che tutti i
dati personali acquisiti devono essere forniti con la finalità di provvedere all’espletamento degli obblighi connessi all’affidamento di cui al presente documento, nonché per l’assolvimento degli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale relativi. Il parziale o totale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.
I dati acquisiti non sono diffusi, se non nei limiti degli obblighi di trasparenza previsti dalle normative vigenti, e sono comunicati agli incaricati del trattamento, agli esterni formalmente nominati quali Responsabili, ivi comprese le comunicazioni previste dalla normativa vigente. Il trattamento avviene sia con mezzi informatici che cartacei ed utilizzati dai nostri dipendenti e dai nostri collaboratori specificamente e formalmente autorizzati a trattare dati esclusivamente per il perseguimento delle finalità specificate.
In relazione al trattamento dei dati, è possibile esercitare i diritti dall’art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Procedimento indicato. Titolare del Trattamento è il Comune di Pandino.
Art. 17: Ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del
31.01.2014 recante l’approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici” art. 2, tutto il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento conforme a quanto indicato nel sopra citato codice, pena l’applicazione delle penalità previste all’art. 19 del capitolato speciale e prestazionale.
E richiesto, io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione e vigilanza, composto di facciate numero undici escluse le firme, del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richista l’hanno dichiarati conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me lo sottoscrivono.
Letto, confermato, sottoscritto
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE:
LA DITTA CONCESSIONARIA:
IL SEGRETARIO COMUNALE: