CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI SUBITI E/O CAUSATI DAI COLLABORATORI DOMESTICI
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A. – Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/10/2012.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
L’Assicurato e il Contraente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n° 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, Esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Avvertenza
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20132 Milano, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000, sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219 di cui Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 162,99% (arrotondato: 163%).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione offre una Copertura Assicurativa operanti esclusivamente in forza dell’adesione ad un’apposita Polizza collettiva, stipulata dal Contraente Iper Montebello X.xX. per conto dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1891 Codice Civile, con l’Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. Resta inteso che l’adesione alla Polizza è facoltativa per l’Assicurato.
Avvertenza
La Polizza è stipulata senza tacito rinnovo alla Scadenza.
3. Coperture Assicurative – Limitazioni ed esclusioni
IPERPROTETTO - Collaboratori Domestici - è una Polizza di Assicurazione che tiene indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del Sinistro con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge:
1) per gli infortuni occorsi ai Collaboratori Domestici;
2) per le azioni di regresso o di surroga esperibili dall’INAIL e/o dall’INPS per gli infortuni occorsi ai Collaboratori Domestici;
3) per i danni arrecati a terzi dai Collaboratori Domestici;
nei casi e nei limiti previsti nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione
Da tale Copertura Assicurativa sono in ogni caso escluse le malattie professionali
Per un esame di maggior dettaglio della Copertura Assicurativa si rinvia agli Artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
La Copertura Assicurativa prevede alcune limitazioni ed esclusioni, regolamentate ed esplicitate nell’ambito delle Condizioni di Assicurazione. Per un esame di maggior dettaglio si rinvia agli Artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sull’applicazione della Franchigia di Polizza.
Esempio numerico di applicazione della Franchigia:
Danno causato dal Collaboratore Domestico quantificato in € 18.500,00 Franchigia assoluta € 250,00
Risarcimento da corrispondere al terzo danneggiato € 18.250,00
Si rinvia per informazioni di maggiore dettaglio agli Artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio numerico di applicazione della Franchigia:
Danno fisico subito dal Collaboratore Domestico.
Valutazione medico legale 4% I.P. da infortunio ai sensi dell’Art. 15 delle
Condizioni di Assicurazione - Franchigia relativa 6%. Danno non indennizzabile.
Esempio numerico di applicazione della Franchigia:
Danno fisico subito dal Collaboratore Domestico.
Valutazione medico legale 6% I.P. da infortunio ai sensi dell’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione - Franchigia relativa 6%.
Danno indennizzabile.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
Avvertenza
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Non previsti.
6. Premi
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di acquisto della Polizza (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Contraente, che costituisce quietanza di pagamento), così come indicato nella Dichiarazione di Adesione.
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il pagamento del Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall’Assicurato presso la Contraente.
Avvertenza
La Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa o dell’Intermediario.
7. Rivalse
L’Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
8. Diritto di recesso
Avvertenza
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, l’Assicurato e/o l’Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso dell’Impresa, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale.
10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
La legislazione applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Al Contratto di Assicurazione si applicano le imposte in vigore.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione
Avvertenza:
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le Condizioni di Assicurazione regolamentano i seguenti aspetti relativi alla denuncia ed alla liquidazione del Sinistro:
• individuazione del momento di insorgenza del Sinistro;
• esistenza di modalità e termini di denuncia del Sinistro;
• spese per l’accertamento del danno;
• procedure liquidative.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura degli Artt. 7 e 21
delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non previsto
* * *
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
GLOSSARIO
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Agente: la persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione.
Assicurato: la persona fisica - che abbia aderito facoltativamente alla Polizza collettiva sottoscrivendo la Dichiarazione di Adesione e pagando il relativo Premio - il cui interesse è protetto dalla Copertura Assicurativa; più precisamente la persona identificata e i componenti del Nucleo Familiare.
Codice delle Assicurazioni: il decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successivi regolamenti di esecuzione.
Collaboratori Domestici: le persone che svolgono determinate attività per l’Assicurato, quali a titolo esemplificativo domestici, addetti alle pulizie, cuochi, camerieri, giardinieri, autisti, baby sitter, badanti.
Condizioni di Assicurazione: le Condizioni di Assicurazione che disciplinano la Copertura Assicurativa.
Contraente: IPER Montebello S.p.A. che ha stipulato la Polizza per conto degli Assicurati.
Contratto di Assicurazione: accordo con il quale l’impresa, verso pagamento di un Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza.
Copertura Assicurativa: la copertura assicurativa prevista dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Dichiarazione di Adesione: documento sottoscritto dall’Assicurato con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di aderire alla Polizza in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso applicate.
Franchigia: somma predeterminata che l’Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
ISVAP - IVASS: indica l’organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, così come denominato anche a seguito di modifiche normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Massimale: somma massima garantita dall’Impresa all’Assicurato.
Mediazione: ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.
28 del 4 marzo 2010, l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Nucleo Familiare: i familiari (incluso il convivente di fatto) dell’Assicurato che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso nonché i minori in affidamento.
Parti: l’Assicurato, l’Impresa ed il Contraente.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa.
Responsabilità Civile: la responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.
Risarcimento: la somma dovuta dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di Xxxxxxxx.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti della Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
Condizioni di Assicurazione. pag. | 2 | di | 7 |
Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale pag. | 2 | di | 7 |
Norme che regolano la Copertura Assicurativa Responsabilità Civile per danni subiti e/o causati dai Collaboratori Domestici pag. | 5 | di | 7 |
Norme che regolano i Sinistri pag. | 7 | di | 7 |
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato nel corso del Contratto di Assicurazione devono esser trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili.
Art. 2 – Pagamento del Premio e decorrenza della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di acquisto indicato della Polizza (come risultante dallo scontrino fiscale consegnato dalla Contraente, che costituisce quietanza di pagamento), così come indicato nella Dichiarazione di Adesione.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Art. 3 – Modalità di pagamento del Premio
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il Premio viene corrisposto al momento del pagamento degli acquisti effettuati dall’Assicurato presso la Contraente.
Art. 4 – Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo alla Scadenza.
La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sulla Dichiarazione di Adesione, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
Art. 5 – Modifiche al Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 6 – Assicurazioni presso diverse imprese di assicurazione
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutte le imprese di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 Codice Civile) e a richiedere a ciascuno di esse l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'impresa di assicurazione insolvente – superi l'ammontare del danno, l’Impresa é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre imprese di assicurazione.
Art. 7 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agente al quale è assegnata la Polizza o all’Impresa entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell’evento ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.
Art. 8 – Diritto di recesso
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, l’Assicurato e/o l’Impresa possono recedere dal Contratto di Assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso dell’Impresa, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 9 – Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 11 – Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile i diritti del Contraente e/o dell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il Risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale.
Art. 12 – Mediazione
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa.
In tal caso, le Parti devono far pervenire la richiesta di Mediazione, depositata presso uno di tali organismi e alla sede dell’Impresa.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e l’Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 – Foro competente
Fermo quanto previsto al precedente Art. 12 , per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, il foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 14 – Rinvio alle norme di Legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI SUBITI E/O CAUSATI DAI COLLABORATORI DOMESTICI
Art. 15 – Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa riguarda la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni cagionati ai Collaboratori Domestici suoi dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 38 del 23/2/2000, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai Collaboratori Domestici stessi;
2) ai sensi del Codice Civile nonché del D. Lgs. 81 del 09/04/2008, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965
n. 1124 e del D. Lgs. 38 del 23/2/2000, per gli infortuni sofferti dai dipendenti stessi dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%. Sono comunque escluse le malattie professionali.
La Copertura Assicurativa è efficace a condizione che al momento del Sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.
La Copertura Assicurativa vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Art. 16 – Infortuni subiti dai Collaboratori Domestici non soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni
La Copertura Assicurativa comprende gli infortuni subiti in occasione di lavoro dai Collaboratori Domestici dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL contro gli infortuni, limitatamente ai casi di morte o per lesioni gravi o gravissime (come indicate dall’art. 583 Codice Penale) e sempreché essi non risultino assicurati ai sensi del precedente Art. 15. Restano escluse le malattie professionali.
Art. 17 – Xxxxx causati a terzi dai Collaboratori Domestici
La Copertura Assicurativa comprende i danni cagionati a terzi dai Collaboratori Domestici di cui agli Artt. 15 e 16, mentre svolgono la propria attività per conto dell’Assicurato.
La Copertura Assicurativa è operante a condizione che dal fatto del Collaboratore Domestico discenda all'Assicurato una Responsabilità Civile ai sensi dell’art. 2049 Codice Civile.
Limitatamente a questa fattispecie, il pagamento del danno accertato viene effettuato previa detrazione di una Franchigia fissa di € 250,00 per ciascun Sinistro.
Art. 18 – Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi
- tutti coloro la cui responsabilità è coperta ai sensi del presente Contratto di Assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli delle persone indicate al precedente punto.
Art. 19 – Esclusioni
La Copertura Assicurativa non comprende i danni:
a) da detenzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
c) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
d) derivanti da campi elettromagnetici.
Art. 20 – Estensione territoriale
La Copertura Assicurativa vale per i danni che avvengono nei territori di tutto il mondo.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 21 – Denuncia del Sinistro e obblighi dell’Assicurato
Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione, in caso di Sinistro l’Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile).
L’inadempimento degli obblighi di denuncia in caso di Xxxxxxxx può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
La denuncia deve contenere l’indicazione del numero di Polizza, l’esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
In ogni caso l’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla Copertura, Assicurativa deve far pervenire all’Impresa notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 10 giorni dalla notifica.
L’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato nella Dichiarazione di Adesione per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra l’Impresa e l’Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 – Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale la Copertura Assicurativa vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
Note
UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00 - tel. 02.49980.1 - Fax 00.00000.000 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Mod. UBI Ass. 1504 ed. 15/10/2012 - 300