Contract
1) Presupposti – I) La UniCredit Leasing S.p.A. (di seguito: il “Finanziatore”) è un intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito: il “T.U.B.”), soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia con sede in xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, e, pertanto, può svolgere esclusivamente attività finanziaria; in particolare, il Finanziatore svolge prevalentemente l’attività di locazione finanziaria (leasing), quale definita e disciplinata dall’articolo 1, commi da 136 a 140, legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: la “Legge”). II) Il Consumatore stipula il presente contratto di credito, nella forma tecnica della locazione finanziaria, (di seguito: il “Contratto”) per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. III) Il Consumatore, dopo aver scelto il veicolo descritto nel modulo denominato ”Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che forma parte integrante e costituisce il frontespizio del Contratto (di seguito, rispettivamente: il “Veicolo” e le “Informazioni Europee”), individuato il Fornitore e pattuito direttamente con quest’ultimo il prezzo nonché i tempi e le modalità di consegna, si è rivolto al Finanziatore per ottenere in locazione finanziaria il Veicolo. IV) Il Consumatore ha dichiarato e garantito – e in questa sede conferma tali dichiarazioni e garanzie – di non essere sottoposto a sanzioni finanziarie della Unione Europea, degli Stati Uniti d’America e delle Nazioni Unite e di non risiedere in paesi sottoposti a embarghi internazionali; altresì si è impegnato a non cedere il Veicolo in uso a soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie o residenti in paesi sottoposti a embarghi internazionali. Inoltre, l’utilizzo del Veicolo non potrà in alcun modo apportare un beneficio a soggetti sanzionati; in caso contrario e comunque qualora le dichiarazioni del Consumatore come sopra rilasciate risultassero non veritiere, il Finanziatore avrà la facoltà di risolvere il Contratto con le modalità e le conseguenze stabilite dai successivi articoli 20 e 21. V) Il Finanziatore, sulla base di quanto precede nonché del merito creditizio del Consumatore, ha deliberato di acquistare il Veicolo dal Fornitore al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria al Consumatore stesso. VI) L'ammontare del prezzo di acquisto del Veicolo che il Finanziatore deve pagare al Fornitore e, quindi, l’importo totale del credito di cui al Contratto è compreso fra il limite minimo ed il limite massimo di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a) del T.U.B.; conseguentemente al Contratto si applica anche la disciplina dettata per il credito ai consumatori dal Titolo VI, Capo II (articoli da 121 a 126) del T.U.B. VII) Posto che né il Contratto né alcun accordo separato prevedono alcun obbligo, in capo al Consumatore, di acquistare il Veicolo, ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del T.U.B. il Consumatore non ha alcun diritto di recesso dal Contratto.
2) Oggetto – I) Il Finanziatore concede in locazione finanziaria al Consumatore, che accetta per sé e per i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, il Veicolo. II) Il Finanziatore, anche in considerazione della sua qualità di intermediario finanziario, non può assumere altro obbligo che quello di acquistare il Veicolo dal Fornitore, di pagarne il prezzo relativo e di pattuire con il Fornitore la consegna del Veicolo a favore del Consumatore; in particolare, il Consumatore prende atto che la predetta qualità del Finanziatore impedisce a quest’ultimo di assumere qualsivoglia rischio relativo al Veicolo locato nonché di garantirne la qualità e l’assenza di vizi. III) Il Consumatore è pertanto pienamente consapevole del suo obbligo di rimborsare e remunerare in ogni caso al Finanziatore il capitale che questi impiegherà nell’acquisto del Veicolo. IV) Conseguentemente, allo scopo di rendere equilibrato il rapporto, al Consumatore sono cedute e trasferite tutte le garanzie, le pretese e le azioni spettanti al Finanziatore, quale acquirente e proprietario del Veicolo, nei confronti del Fornitore o di terzi, fermo restando che, per le domande di dichiarazione di nullità, di annullamento, di risoluzione, di recesso o comunque di cessazione di efficacia della compravendita che interverrà fra il Fornitore ed il Finanziatore e per tutte quelle eventuali altre che potessero pregiudicare il diritto di proprietà del Finanziatore, la legittimazione ad agire rimarrà esclusivamente di competenza di questo. V) Viene fatto salvo il disposto di cui all’articolo 125-quinquies del
T.U.B. relativamente all’eventuale inadempimento del Fornitore, rilevante ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile (si veda il successivo articolo 5, comma IV).
3) Efficacia e durata – I) Il Contratto deve ritenersi efficace dal giorno della sua sottoscrizione e avrà scadenza alla data indicata nelle Informazioni Europee ed espressa come numero di mesi a partire dalla consegna del Veicolo.
4) Acquisto del Veicolo – I) Una volta riscosso il primo canone alla firma, il Finanziatore provvederà ad acquistare il Veicolo dal Fornitore. II) Il Consumatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che il Finanziatore potrà essere chiamato a pagare il prezzo di acquisto al Fornitore prima della immatricolazione o della consegna del Veicolo e, per quanto occorrere possa, lo autorizza a regolarsi in tal senso, sollevandolo definitivamente da ogni responsabilità al riguardo; Il Consumatore dichiara altresì di essere a conoscenza delle condizioni generali di vendita e d’uso del costruttore e del Fornitore del Veicolo e si impegna a rispettarle. III) Il Consumatore prende atto del fatto che il Finanziatore per nessun motivo effettuerà pagamenti parziali a favore del Fornitore. IV) L’immatricolazione e l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico verrà curata direttamente dal Fornitore, con ogni spesa ed onere a carico dello stesso Xxxxxxxxxxx. V) Il Consumatore si impegna a reperire e consegnare al Finanziatore nel più breve tempo possibile il certificato di proprietà del Xxxxxxx, fermo restando che il Finanziatore potrà sostituirsi al Consumatore, con ogni spesa ed onere a carico dello stesso, qualora questi non dovesse ottemperare; il Consumatore dovrà inoltre far pervenire al Finanziatore copia di tutti i documenti di circolazione.
5) Consegna del Veicolo – I) La consegna verrà effettuata direttamente dal Fornitore al Consumatore e si considererà avvenuta nel momento in cui il Fornitore avrà messo il Veicolo a disposizione del Consumatore e quest’ultimo lo avrà accettato, incondizionatamente ed irrevocabilmente, sottoscrivendo il verbale di consegna predisposto su modulo del Finanziatore; in caso di mancata sottoscrizione del verbale, il Veicolo si intenderà regolarmente consegnato e tacitamente accettato alla data della sua immatricolazione. II) Al momento della consegna il Consumatore dovrà accertare, anche nell’interesse del Finanziatore, l’esatta corrispondenza del Veicolo a quanto previsto nel Contratto, il suo perfetto funzionamento e l’assenza di vizi, la piena conformità alle sue esigenze ed a tutte le vigenti disposizioni, nazionali e comunitarie, nonché la dotazione degli accessori. III) Prima del pagamento del prezzo da parte del Finanziatore a favore del Fornitore e, quindi, della Decorrenza, il Finanziatore avrà la facoltà di risolvere il Contratto qualora si verificasse una delle seguenti circostanze: a) mancata consegna del Veicolo da parte del Fornitore nel termine di sessanta giorni dalla data della sottoscrizione del Contratto; b) mancata presa in consegna del Veicolo da parte del Consumatore entro il termine di cui sopra; pertanto, nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, si verificasse anche soltanto uno dei predetti due eventi, il Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto dandone comunicazione al Consumatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata. IV) Verificandosi la risoluzione di cui al precedente comma III, il Consumatore avrà diritto alla restituzione del primo canone dovuto alla firma del Contratto, sempre che l’abbia già corrisposto al Finanziatore, e si intenderà surrogato in tutti i diritti e le azioni eventualmente spettanti al Finanziatore nei confronti del Fornitore. Il Finanziatore tratterrà le commissioni per l’istruttoria e le eventuali spese vive anticipate. V) Ai sensi dell’articolo 125-quinquies, comma 3, del T.U.B., in caso di inadempimento del Fornitore rilevante ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile (ad esempio mancata consegna oppure consegna di un Veicolo completamente diverso da quello oggetto del Contratto), il Consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Fornitore mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, potrà chiedere al Finanziatore di agire nei confronti del Fornitore stesso per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di compravendita. A partire dal momento in cui il Finanziatore avrà formulato la richiesta nei confronti del Fornitore, il Consumatore potrà sospendere il pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di compravendita
determinerà la risoluzione di diritto, senza penalità ed oneri per il Consumatore, del Contratto con obbligo per il Finanziatore di restituire al Consumatore tutti i canoni ed ogni altro onere già pagato, ferma la rivalsa del Finanziatore nei confronti del Fornitore.
6) Corrispettivo – I) Il Consumatore dovrà versare al Finanziatore il corrispettivo globale della locazione finanziaria, che verrà corrisposto in via frazionata mediante un primo canone dovuto contestualmente alla firma del Contratto ed un certo numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Informazioni Europee e come riportato nel piano di ammortamento progressivo alla francese prodotto dal sistema informativo del Finanziatore, che viene consegnato al Consumatore unitamente al Contratto e che, conseguentemente, il Consumatore dichiara essere stato messo a sua disposizione (di seguito: il “Piano di Ammortamento”); i canoni dovranno essere maggiorati dell’I.V.A., secondo l’aliquota vigente, e di ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. II) L’obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dalla data, ovvero dall’evento, indicati nelle Informazioni Europee oppure, se antecedente, dalla data del pagamento del Finanziatore a favore del Fornitore (di seguito: la “Decorrenza”); i canoni dovranno essere comunque pagati con valuta fissa per il Finanziatore al giorno delle rispettive scadenze. III) Il pagamento dei canoni periodici, così come di qualsiasi altra somma dovuta al Finanziatore, dovrà essere effettuato mediante rimessa, versamento o deposito in contanti sul conto corrente bancario indicato dal Finanziatore; in ogni caso qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data e nella misura in cui le somme saranno entrate nella effettiva disponibilità del Finanziatore e con la valuta riconosciuta dalla banca al Finanziatore stesso. IV) In caso di rilascio di un mandato per addebito Single Euro Payments Area – SEPA, in considerazione del disposto di cui all’articolo 23 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, qualora la scadenza di un canone o di una qualsiasi altra obbligazione pecuniaria a favore del Finanziatore cadesse in una giornata in cui gli istituti bancari non sono operativi, sarà facoltà del Finanziatore anticipare la valuta dell’addebito SEPA nei confronti del Consumatore alla prima data, precedente la scadenza del canone o comunque dell’obbligazione pecuniaria a favore del Finanziatore, in cui gli istituti bancari sono operativi. V) Il pagamento dei canoni, così come di ogni diversa somma al Finanziatore dovuta, non potrà essere sospeso o ritardato per motivo alcuno e quindi anche in caso di controversie, mancata utilizzazione o impossibilità di godimento del Veicolo; ogni eventuale pretesa del Consumatore dovrà pertanto essere fatta valere in separata sede. VI) Qualora, nel corso del rapporto, risultasse che, alla data di stipulazione del Contratto, il tasso effettivo globale del Contratto stesso – determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: la “Legge Antiusura”) – era maggiore del cosiddetto "tasso soglia" applicabile, il tasso effettivo globale del Contratto resterà definitivamente determinato, per tutta la durata del Contratto, nel tasso soglia applicabile con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. Il Finanziatore e il Consumatore si danno reciprocamente atto che per "tasso soglia" si deve intendere il tasso effettivo globale medio riferito ad anno, praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Antiusura, aumentato secondo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 vigente nel trimestre in cui è stato stipulato il Contratto.
7) Adeguamento del corrispettivo – I) Il corrispettivo globale della locazione finanziaria è stato stabilito principalmente in dipendenza del prezzo imponibile di acquisto del Veicolo, indicato nelle Informazioni Europee quale somma da assoggettare ad I.V.A., e di tutti gli oneri e costi attualmente gravanti sullo stesso.
II) Conseguentemente il corrispettivo globale sarà adeguato alle variazioni di ognuno di tali elementi, compresi i costi di natura fiscale, che venissero a gravare sul Finanziatore medesimo anche in via retroattiva.
III) L’adeguamento verrà effettuato, di comune accordo fra le Parti o, in mancanza di accordo, a scelta insindacabile del Finanziatore, mediante un corrispondente conguaglio sul primo canone alla firma oppure mediante conguaglio a valere su tutti i canoni periodici oppure, infine, mediante un canone integrativo da versarsi una tantum.
8) Canoni di prelocazione – I) Qualora il Finanziatore, dietro richiesta del Consumatore o comunque con il consenso di questi ovvero per un qualunque obbligo di legge o contrattuale, fosse chiamato ad effettuare un qualsivoglia pagamento per l’acquisto del Veicolo prima della Decorrenza, in aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria il Consumatore sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore i canoni di prelocazione, il cui ammontare unitario verrà trimestralmente determinato applicando, alla differenza fra tutti gli esborsi effettuati dal Finanziatore a qualsiasi titolo (ivi comprese imposte e tasse ed a favore di chicchessia) prima della Decorrenza e il canone alla firma, il primo o unico tasso indicato al punto “tassi per il calcolo del canone di prelocazione” delle Condizioni Particolari e/o del Documento di Sintesi oppure, in assenza di tale indicazione, il tasso annuo nominale (di seguito: “TAN”) indicato al punto “Costi del credito” delle Informazioni Europee con la maggiorazione di 2 (due) punti, con il limite massimo del “tasso soglia” applicabile. II) I canoni di prelocazione verranno calcolati a partire dalla data di valuta di addebito al Finanziatore sino alla data di Decorrenza e dovranno essere corrisposti dal Consumatore al Finanziatore allo scadere di ogni trimestre solare.
9) Commissioni per operazioni e servizi accessori – I) In aggiunta al corrispettivo globale della locazione finanziaria, il Consumatore sarà tenuto a corrispondere al Finanziatore le commissioni per le operazioni ed i servizi accessori dal Consumatore medesimo richiesti o resi necessari o comunque dal Finanziatore prestati in forza di obblighi normativi; i servizi per cui il Consumatore avrà l’obbligo di pagamento delle commissioni e la misura delle stesse saranno quelli elencati nelle Informazioni Europee. II) Il Consumatore avrà l’obbligo di provvedere al pagamento delle commissioni, oltre all'I.V.A. ed ad ogni altro onere eventualmente dovuto, a semplice richiesta scritta del Finanziatore ovvero a seguito della relativa fatturazione.
10) Spese, imposte e tasse – I) Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, anche di cui le parti al momento non abbiano la possibilità di quantificare l’ammontare o prevedere l’esistenza, inerenti o conseguenti anche in futuro sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto sia all’acquisto, alla proprietà o alla circolazione del Veicolo, resteranno a carico esclusivo del Consumatore; il Consumatore si obbliga inoltre a tenere indenne il Finanziatore e, quindi, a risarcirlo dietro sua semplice richiesta, di tutte le spese di carattere legale o giudiziale, ivi compresi gli onorari ed i compensi di qualsiasi natura spettanti ad avvocati, consulenti anche tecnici e professionisti in genere, agenzie specializzate anche nel recupero dei crediti, che il Finanziatore medesimo dovesse sostenere in relazione sia alla conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto sia al recupero dei crediti sia all’acquisto, alla proprietà, alla circolazione o alla restituzione del Veicolo, ed in dipendenza di iniziative, anche giudiziali, assunte sia nei confronti o da parte di terzi sia nei confronti o da parte dello stesso Xxxxxxxxxxx. In caso di controversie fra Finanziatore e Xxxxxxxxxxx, prevarrà la liquidazione effettuata dal giudice. II) Il Consumatore risponderà in proprio anche per tutte le eventuali infrazioni alle norme di legge e pertanto si accollerà tutte le conseguenze civili, penali e patrimoniali di ogni contravvenzione, oblabile e non. III) Il Consumatore sarà pertanto obbligato a tenere indenne il Finanziatore da tutti gli oneri elencati nei due commi precedenti, fornendo in via anticipata le somme occorrenti, salva la facoltà di esercitare, con spese e rischi a suo carico e con il consenso del Finanziatore, le azioni di opposizione o quelle volte al loro recupero; il Consumatore sarà comunque tenuto a rimborsare il Finanziatore, con valuta fissa a favore dello stesso corrispondente a quella della data del relativo esborso, qualora questi, anche in forza di precisi obblighi normativi, ne avesse anticipato il pagamento. IV) Se così previsto dalle Informazioni Europee, per quanto concerne la tassa di possesso (il cosiddetto “bollo”) relativa al Veicolo, a parziale deroga di quanto previsto nei commi precedenti, resta espressamente inteso e convenuto quanto segue: (a) la tassa di possesso sarà pagata, in nome e per conto del Consumatore, dal Finanziatore al quale, a tale scopo, il Consumatore conferisce apposito mandato; (b) il Finanziatore, che avrà ampia ed insindacabile facoltà di scelta del periodo di tempo in relazione al quale
Firmato a distanza
Firmato a distanza
pagare la tassa di possesso, addebiterà al Consumatore il relativo importo, comprensivo del costo di esazione, mediante apposita fattura; (c) il tutto sarà escluso dalla base imponibile ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; (d) al Finanziatore sarà altresì dovuta una commissione ai sensi del precedente articolo 9; (e) l’importo della tassa di possesso, del costo di esazione e della commissione dovuta al Finanziatore dovranno essere corrisposti a semplice richiesta scritta ovvero a seguito della relativa fatturazione. V) Il Contratto, riferendosi a prestazioni di servizi soggette ad I.V.A. a norma del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso.
11) Interessi convenzionali di mora – I) Ferma restando la facoltà per il Finanziatore di ricorrere a quanto disposto ai successivi articoli 20 e 21, il Consumatore, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni e di ogni diversa somma dovuta, anche a titolo di indennizzo o risarcimento, nonché in ogni ipotesi di mancato rispetto della valuta di un qualsiasi pagamento, dovrà corrispondere al Finanziatore, senza necessità di preavviso o di formale costituzione in mora, gli interessi convenzionali di mora, calcolati utilizzando il tasso annuo nominale (di seguito: “TAN”) indicato al punto “Costi del credito” delle Informazioni Europee con la maggiorazione di 2 (due) punti, dal giorno successivo alla scadenza dell’obbligazione rimasta insoluta quella del saldo effettivo. II) Qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (TAN più due punti) risultasse maggiore del cosiddetto "tasso soglia" vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il Contratto, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nel TAN maggiorato della differenza fra il "tasso soglia" vigente alla data di stipulazione del Contratto e il TAN stesso, con arrotondamento al punto percentuale (vale a dire all'intero) inferiore. III) Qualora, per qualsiasi motivo, il Finanziatore dovesse restituire o corrispondere somme al Consumatore, in caso di ritardo superiore a trenta giorni, al Consumatore saranno dovuti interessi di mora calcolati ad un tasso corrispondente al TAN.
12) Uso del Veicolo – I) Il Consumatore si obbliga ad usare e custodire il Veicolo in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regoleranno la circolazione; il Consumatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Finanziatore o comunque manlevando quest’ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l’acquisto, l’importazione, il trasporto, l’uso e la detenzione del Veicolo; sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre il Veicolo a tutte le revisioni, verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della Pubblica Amministrazione. II) Il Consumatore si obbliga ad adibire alla guida del Veicolo esclusivamente personale qualificato e munito delle abilitazioni necessarie. III) Il Consumatore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione anche straordinaria del Veicolo secondo le prescrizioni tecniche del costruttore o del Fornitore, in modo da assicurarne il buono stato di conservazione ed il perfetto funzionamento. IV) La circolazione del Veicolo al di fuori del territorio nazionale rimarrà subordinata, oltre che al rilascio della specifica autorizzazione da parte del Finanziatore, all’osservanza delle convenzioni e delle disposizioni vigenti anche nei paesi esteri nonché alle coperture assicurative del caso. V) Vige l’espresso divieto di far partecipare il Veicolo a competizioni o gare.
13) Addizioni e migliorie – I) Il Consumatore, a sua cura e spese ed assumendone ogni responsabilità, potrà apportare addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiature addizionali o ausiliarie al Veicolo.
II) Le eventuali addizioni o migliorie resteranno comunque acquisite al Finanziatore, senza indennizzo a favore del Consumatore anche in caso di risoluzione anticipata del Contratto o di mancato esercizio dell’opzione per l’acquisto finale da parte del Consumatore, salvo che il Finanziatore non preferisca chiedere la remissione in pristino.
14) Xxxxxx e responsabilità – I) A far tempo dalla consegna il Consumatore assumerà a suo carico tutti i rischi inerenti all’uso, custodia e circolazione del Veicolo. II) Il Consumatore dovrà pertanto essere considerato unico ed esclusivo responsabile di tutti i danni derivanti direttamente od indirettamente a terzi a causa del Veicolo e della sua circolazione, di tutti i danni (anche se dovuti a caso fortuito o forza maggiore oppure se attribuibili a fatto di terzi) che colpissero il Veicolo nonché della perdita o del perimento a qualsiasi causa dovuti del Veicolo medesimo; il Consumatore assume altresì il rischio, e conseguentemente solleva il Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito, di eventuali modifiche normative che rendessero il Veicolo non più conforme alla legislazione vigente. III) Il Consumatore solleva pertanto il Finanziatore da ogni responsabilità, sia nei confronti propri che di altri, e si impegna a tenerlo indenne da ogni pretesa di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare dall’acquisto della proprietà del Veicolo nonché dalla sua detenzione e circolazione. IV) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125-quinquies, comma 3, del T.U.B., il Finanziatore resterà pertanto esonerato da ogni responsabilità per vizi palesi od occulti e difetti di funzionamento sia originari che sopravvenuti o comunque accertati nel corso della locazione finanziaria, con l’obbligo per il Consumatore di denunciarli direttamente al Fornitore, dandone immediata notizia al Finanziatore. V) Verificandosi l’impossibilità temporanea di godimento del Veicolo e comunque in qualsiasi ipotesi di cattivo funzionamento dello stesso, nessuna azione per danni spetterà al Consumatore nei confronti del Finanziatore; considerato che il Consumatore sarà comunque tenuto al pagamento dei canoni, allo stesso spetteranno tutte le eventuali azioni per danni nei confronti del Fornitore. VI) Qualora dovessero essere effettuate riparazioni, il Consumatore non avrà diritto ad alcuna riduzione del corrispettivo. VII) Il Finanziatore non avrà alcuna responsabilità per eventuali ritardi nella consegna dei documenti di circolazione e per qualsiasi conseguenza ciò potesse comportare a carico del Consumatore.
15) Assicurazione sul Veicolo – I) Qualora il Consumatore avesse sottoscritto, nell’ambito delle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato del Contratto, l’assicurazione a cura del Finanziatore, quest’ultimo provvederà a sua cura, ma a spese del Consumatore, ad assicurare il Veicolo contro i rischi di furto e incendio e, qualora esplicitamente richiesto dal Consumatore, contro i rischi kasko e gli eventuali altri indicati nelle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato del Contratto, il tutto con i valori assicurati, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sul set informativo che il Consumatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. II) Le parti espressamente convengono che qualora la compagnia di assicurazione, per qualsiasi ragione o causa, recedesse dalla polizza o ne modificasse i costi, il Finanziatore ne darà prontamente comunicazione al Consumatore e, anche non contestualmente, gli proporrà – ove disponibile – una nuova copertura i cui premi, valori assicurati, franchigie ed altre condizioni potranno essere diversi da quelli precedenti; tale (eventuale) nuova copertura con tutte le relative condizioni dovrà intendersi accettata dal Consumatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest’ultimo da inviarsi nel termine di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata. III) Per rendere valido il suo diniego, il Consumatore avrà l’onere di far pervenire al Finanziatore, allegandola alla comunicazione di cui sopra, copia di polizza stipulata con primaria compagnia per rischi uguali e valori assicurati non inferiori a quelli della nuova copertura proposta dal Finanziatore, con vincolo a favore dello stesso; in caso contrario, la nuova copertura proposta dal Finanziatore dovrà intendersi accettata a tutti gli effetti, con obbligo per il Consumatore di rimborsarne i costi al Xxxxxxxxxxxx. IV) Qualora il Finanziatore non fosse in grado di proporgli una nuova copertura, il Consumatore dovrà provvedere ad assicurare il Veicolo a sua cura e carico, così come previsto al successivo comma VI. V) Considerato che il Consumatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Finanziatore secondo tutto quanto previsto al precedente articolo 14, egli potrà sempre procedere ad ottenere direttamente coperture assicurative integrative e addizionali. VI) Qualora, nell’ambito delle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato del Contratto, il Consumatore non avesse sottoscritto l’assicurazione
a cura del Finanziatore, il Consumatore, ferme tutte le responsabilità assunte ai sensi del precedente articolo 14, provvederà ad ottenere da compagnia di gradimento del Finanziatore, per tutta la durata del Contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa furto e incendio, con larga copertura sull’intero valore del Veicolo. VII) Qualora infine il Consumatore avesse sottoscritto, sempre nell’ambito delle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato del Contratto, l’assicurazione a cura del Finanziatore su mandato del Consumatore, il Consumatore avrà inteso conferire, così come ha effettivamente conferito, al Finanziatore un mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 1723 del Codice Civile, a stipulare, mantenere in essere, almeno per tutta la durata della locazione finanziaria, e gestire nella maniera più ampia possibile, il tutto in nome, per conto ed in rappresentanza di esso Consumatore, una polizza assicurativa contro i rischi di furto e incendio, con i valori assicurati, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati sul set informativo che il Consumatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. VIII) Il Finanziatore avrà la più ampia facoltà di sostituire la compagnia di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità per il reperimento di condizioni più favorevoli ovvero qualora la compagnia non garantisse più un soddisfacente livello di affidabilità ovvero qualora la compagnia recedesse dalla polizza per qualsiasi ragione o causa; il Finanziatore avrà inoltre la più ampia facoltà di concordare modifiche alle condizioni di polizza nonché di trattare, concordare, definire e riscuotere il risarcimento degli eventuali sinistri; per quanto applicabile, varrà inoltre il disposto di cui al precedente comma V. IX) In relazione al mandato, le parti escludono espressamente l'applicabilità degli articoli 1712, 1713 e 1714 del Codice Civile. X) Tutte le polizze ottenute dal Consumatore, anche ai sensi del successivo articolo 15-bis, dovranno indicare, quando giuridicamente possibile, il Finanziatore come beneficiario secondo l’articolo 1891 del Codice Civile e dovranno inoltre contenere una clausola in base alla quale non potranno essere modificate o risolte senza preavviso scritto di almeno un mese da inviare al Finanziatore e al Consumatore. XI) Il Consumatore dovrà far pervenire al Finanziatore, prima di ricevere in consegna il Veicolo o, secondo il caso, prima della data di scadenza o di risoluzione delle precedenti coperture assicurative e, in ogni caso, quando richiesto dal Finanziatore, la polizza od altro documento attestante che tutte le coperture assicurative che egli deve procurare sono in vigore. In assenza della messa a disposizione della polizza, il Finanziatore potrà addebitare al Consumatore, successivamente al primo sollecito, una commissione per le attività di recupero della polizza stessa. In ogni caso il Finanziatore non sarà tenuto ad esaminare dette polizze o documenti né ad avvisare il Consumatore qualora le coperture assicurative non fossero conformi a quanto sopra stabilito. XII) Qualora il Consumatore non provvedesse a stipulare o a mantenere in vigore le predette coperture assicurative o a pagarne i premi, il Finanziatore, ferma restando la facoltà di ricorrere al disposto di cui ai successivi articoli 20 e 21, potrà provvedere alla copertura con i costi in quel momento applicati dal Finanziatore quale intermediario assicurativo alla clientela, costi che il Consumatore dovrà corrispondere al Finanziatore, dietro semplice richiesta scritta o a seguito della relativa fatturazione; in alternativa il Finanziatore potrà, a suo insindacabile giudizio, inserire il Veicolo nell’ambito della convenzione assicurativa dallo stesso stipulata per i veicoli concessi in locazione finanziaria, sempre salvo l’addebito al Consumatore di tutti i relativi costi in quel momento applicati dal Finanziatore quale intermediario assicurativo alla clientela.
15-bis) Assicurazione R.C.A. – I) Qualora il Consumatore avesse sottoscritto, nell’ambito delle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato servizi assicurativi R.C.A. del Contratto, l’assicurazione a cura del Finanziatore, quest’ultimo provvederà a sua cura, ma a spese del Consumatore, ad assicurare il Veicolo per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso i Terzi e gli eventuali altri indicati nelle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato servizi assicurativi R.C.A. del Contratto, il tutto con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportati nel set informativo che il Consumatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserva alcuna. II) Le parti espressamente convengono che qualora la compagnia di assicurazione, per qualsiasi ragione o causa, recedesse dalla polizza o ne modificasse i costi, il Finanziatore ne darà prontamente comunicazione al Consumatore e, anche non contestualmente, gli proporrà – ove disponibile – una nuova copertura i cui premi, i massimali, franchigie ed altre condizioni potranno essere diversi da quelli precedenti; tale (eventuale) nuova copertura con tutte le relative condizioni dovrà intendersi accettata dal Consumatore, salvo diversa comunicazione da parte di quest’ultimo da inviarsi nel termine di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata. III) Per rendere valido il suo diniego, il Consumatore avrà l’onere di far pervenire al Finanziatore, allegandola alla comunicazione di cui sopra, copia di polizza stipulata con primaria compagnia per rischi uguali e i massimali non inferiori a quelli della nuova copertura proposta dal Finanziatore, con vincolo a favore dello stesso; in caso contrario, la nuova copertura proposta dal Finanziatore dovrà intendersi accettata a tutti gli effetti, con obbligo per il Consumatore di rimborsarne i costi al Finanziatore. IV) Qualora il Finanziatore non fosse in grado di proporgli una nuova copertura, il Consumatore dovrà provvedere ad assicurare il Veicolo a sua cura e carico, così come previsto al successivo comma VII. V) Considerato che il Consumatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Finanziatore secondo tutto quanto previsto al precedente articolo 14, egli potrà sempre procedere ad ottenere direttamente coperture assicurative integrative e addizionali. VI) Il Finanziatore avrà la più ampia facoltà di sostituire la compagnia di assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità per il reperimento di condizioni più favorevoli ovvero qualora la compagnia non garantisse più un soddisfacente livello di affidabilità ovvero qualora la compagnia recedesse dalla polizza per qualsiasi ragione o causa; il Finanziatore avrà inoltre la più ampia facoltà di concordare modifiche alle condizioni di polizza nonché di trattare, concordare, definire e riscuotere il risarcimento degli eventuali sinistri; per quanto applicabile, varrà inoltre il disposto di cui al precedente comma V. VII) Qualora, nell’ambito delle Informazioni Europee ovvero nell'apposito allegato servizi assicurativi R.C.A. del Contratto, il Consumatore non avesse sottoscritto l’assicurazione a cura del Fornitore, il Consumatore, ferme tutte le responsabilità assunte ai sensi del precedente articolo 14, preso atto che il consenso del Fornitore alla circolazione del Veicolo è condizionato alla copertura assicurativa obbligatoria per legge, dovrà ottenere e mantenere, per tutta la durata del Contratto e per il mese successivo alla sua scadenza, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nella quale dovranno essere inclusi i trasportati, ai sensi della Legge 11 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, con il massimale unico di legge aumentato di un terzo, salvo che il Veicolo sia per trasporto persone con più di nove posti, nel qual caso il massimale unico di legge dovrà essere aumentato di due terzi,. VIII) Il Consumatore dovrà anche munirsi della “carta verde”, quale condizione per l’autorizzazione del Fornitore a circolare all’estero. IX) Si intendono qui espressamente richiamate le pattuizioni di cui ai commi X, XI e XII del precedente articolo 15.
16) Sinistri – I) In ogni caso di sinistro il Consumatore, senza che ciò comporti esonero dagli obblighi eventualmente assunti nei confronti della compagnia assicuratrice a termini di polizza, sarà tenuto a darne comunicazione al Finanziatore entro ventiquattro ore dal suo verificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata; in caso di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, questa dovrà essere anticipata a mezzo posta elettronica anche non certificata; nei tre giorni successivi il Consumatore dovrà far pervenire al Finanziatore una relazione scritta contenente la descrizione dell’evento con l’indicazione delle sue cause e delle relative conseguenze, le generalità dei danneggiati e degli eventuali testimoni. II) In caso di incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato, il Consumatore dovrà immediatamente presentare la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed inviare copia di tale denuncia al Finanziatore. III) In ogni caso il Consumatore dovrà comportarsi in modo tale da limitare il danno e dovrà inoltre assicurare una completa difesa in sede giudiziaria; il Consumatore
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farà pervenire al Finanziatore tutti gli atti e i documenti relativi al sinistro e si asterrà comunque da qualsiasi riconoscimento di responsabilità. IV) Alla luce della causa del Contratto e di quanto dichiarato all’articolo 1, in caso di sinistro parziale il Contratto stesso non potrà considerarsi risolto e il Consumatore, fermo l’obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma al Finanziatore dovuta, dovrà provvedere a rimettere in pristino il Veicolo a sue spese e ad inviare al Finanziatore la documentazione attestante l’avvenuta riparazione; il Consumatore potrà ottenere dal Finanziatore l’autorizzazione alla riscossione diretta dell’indennizzo eventualmente dovuto dalla Compagnia di Assicurazioni soltanto se non avrà obbligazioni scadute nei confronti del Finanziatore e se documenterà adeguatamente l’avvenuta riparazione del Veicolo.
V) Le somme che il Finanziatore avesse a ricevere dalle compagnie assicuratrici a titolo di indennizzo per qualsiasi tipo di sinistro saranno retrocesse al Consumatore previa detrazione di quanto quest’ultimo fosse ancora tenuto a corrispondere, per obbligazioni scadute, al Finanziatore.
17) Distruzione, furto o comunque perdita del Veicolo – I) Il Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, alla data in cui si sarà verificato l’evento, in caso di distruzione totale, furto o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del Veicolo. II) Verificandosi una di tali ipotesi di risoluzione: (a) al Finanziatore resteranno acquisiti, per l’intero loro ammontare, il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; (b) il Consumatore avrà l’obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant’altro già maturato alla data di risoluzione del Contratto; (c) inoltre, il Consumatore dovrà immediatamente corrispondere al Finanziatore, con valuta pari a quella della data in cui si sarà verificato l’evento e quindi sarà stato risolto il Contratto, un indennizzo (di seguito: “Indennizzo”) pari all’importo indicato come “debito residuo” o “capitale residuo” sulla riga corrispondente all’ultimo canone scaduto al momento della risoluzione del Contratto (compreso quello eventualmente scaduto alla data della risoluzione) nel piano di ammortamento del Contratto prodotto dal sistema informativo del Finanziatore (di seguito: il “Debito Residuo”); il Debito Residuo non avrà alcuna maggiorazione, se di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila); in caso contrario (cioè se sarà superiore ad euro 10.000,00), sarà maggiorato dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) qualora la durata residua del Contratto al momento della risoluzione fosse pari o inferiore a un anno e dell’1% (uno per cento) in caso di durata residua maggiore. III) In caso di mancato rispetto della valuta corrispondente a quella della data in cui si sarà verificato l’evento e quindi sarà stato risolto il Contratto, all’Indennizzo si applicheranno gli interessi convenzionali di mora di cui al precedente articolo 11. IV) Una volta che il Consumatore avrà integralmente corrisposto le somme di cui sopra, il Finanziatore provvederà a retrocedergli i risarcimenti tutti già liquidati dalle compagnie assicuratrici ovvero, qualora tali risarcimenti non fossero ancora stati corrisposti, a surrogarlo in ogni diritto ed azione relativa.
18) Cessione del Contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari – I) Il Finanziatore avrà la facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento, parte o tutti i diritti derivanti dal Contratto nonché la proprietà del Veicolo; la cessione, con le relative modalità di esecuzione, sarà comunicata al Consumatore, che comunque dichiara, ora per allora, di accettarla senza riserva alcuna. In ogni caso, per tutta la durata del Contratto e purché lo stesso non sia stato anticipatamente risolto per qualsivoglia motivo, il Finanziatore non avrà la facoltà di vendere il Veicolo a soggetti terzi che non siano banche o intermediari finanziari e se non a fronte della contemporanea cessione del Contratto all’acquirente. II) Viceversa, in mancanza del preventivo consenso scritto del Finanziatore, il Consumatore non potrà cedere a terzi il Contratto. III) In mancanza del preventivo consenso scritto del Finanziatore, il Consumatore inoltre non potrà sublocare o comunque cedere in godimento o uso, anche parziale o temporaneo, a terzi il Veicolo; tale divieto deve intendersi esteso a qualsiasi trasferimento a terzi del possesso o della detenzione del Veicolo. IV) Ogni aggiunta, integrazione o modifica dei patti che regolano la locazione finanziaria sarà valida soltanto se risultante da atto scritto.
19) Fine locazione, opzione per l’acquisto anche anticipato del Veicolo o obbligo di restituzione – I) Alla scadenza del Contratto il Consumatore potrà esercitare, sempre che ne abbia fatto richiesta scritta almeno quindici giorni prima, il diritto di opzione per l’eventuale acquisto finale del Veicolo al prezzo indicato nelle Informazioni Europee (di seguito: “Prezzo di Acquisto Finale”), oltre alle spese ed alle imposte normali nonché a quelle eventuali successive ed a tutte le spese necessarie per il passaggio di proprietà e la relativa trascrizione, il tutto da corrispondersi in unica soluzione entro la scadenza del Contratto; la facoltà di acquisto di cui sopra potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Finanziatore ed altresì a condizione che il Consumatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con il Finanziatore. II) Il Veicolo sarà trasferito al Consumatore nello stato di fatto in cui si troverà, senza alcuna garanzia per vizi palesi e occulti; ovviamente il Finanziatore sarà esonerato anche da qualsiasi obbligo relativo alla consegna. III) Il Consumatore potrà esercitare la facoltà di acquisto del Veicolo anche in anticipo rispetto alla scadenza naturale del Contratto, facendone richiesta scritta al Finanziatore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata; anche la facoltà di acquisto anticipato del Veicolo potrà essere esercitata soltanto a condizione che siano state adempiute tutte le obbligazioni assunte con il Contratto, altresì a condizione che il Consumatore sia assolutamente adempiente alle obbligazioni assunte con ogni altro contratto in essere con il Finanziatore e previo il pagamento di tutte le somme ancora dovute al Finanziatore. IV) In ipotesi di esercizio di tale facoltà, il prezzo di acquisto sarà pari al Debito Residuo, corrispondente all’ultimo canone scaduto, senza alcuna maggiorazione, se di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), mentre in caso contrario (cioè se sarà superiore ad euro 10.000,00), maggiorato dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) qualora la durata residua del Contratto al momento dell’acquisto anticipato fosse pari o inferiore a un anno e dell’1% (uno per cento) in caso di durata residua maggiore, il tutto oltre all’I.V.A. se dovuta. V) Anche in caso di acquisto anticipato, varranno le pattuizioni di cui al precedente comma II del presente articolo 19. VI) Qualora il Consumatore non esercitasse l’opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del Prezzo di Acquisto Finale e di quant’altro ancora dovuto al Finanziatore entro la scadenza della locazione finanziaria, sarà tenuto restituire il Veicolo entro e non oltre la scadenza della locazione secondo quanto previsto al successivo articolo 22.
20) Decadenza dal beneficio del termine – I) Il Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare il Consumatore decaduto dal beneficio del termine e di esigere conseguentemente l’immediato pagamento di tutti i canoni scaduti e del Debito Residuo per Canoni (per come sotto definito), ferma restando ogni altra obbligazione derivante dal Contratto, qualora il Consumatore: (a) non provvedesse puntualmente al pagamento, ad una qualsiasi scadenza fissata, di quanto dovuto in ottemperanza ai precedenti articoli 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 15- bis e la somma degli insoluti fosse pari ad almeno quattro mensilità di canone; (b) non adempisse ad uno qualsiasi degli obblighi o violasse uno qualsiasi dei divieti di cui ai precedenti articoli 12/I-II-III-V (Uso del Veicolo: obblighi e divieti del Consumatore, personale da abilitare, manutenzione, divieto di partecipazione a gare); 15/VI-X-XI (Assicurazione: obblighi del Consumatore, vincolo, consegna delle attestazioni); 16/I-II- III-IV (Sinistri: obblighi del Consumatore, obblighi in caso di sinistri derivanti da reato, obbligo di limitazione dei danni, obbligo di remissione in pristino) e 18/II-III (Cessione del Contratto, Scritture Aggiuntive ed Integrative, Obblighi Particolari: divieto di cessione a terzi del Contratto, divieto di sublocazione); (c) desse luogo ad uno dei comportamenti di cui alle precedenti lettere “a” e “b” nell’ambito di un qualsiasi altro contratto in essere fra il Finanziatore e il Consumatore; d) venisse assoggettato ad una procedura concorsuale, subisse protesti ovvero procedimenti esecutivi o cautelari, compisse o venisse eseguito a suo carico
qualsiasi atto che, a giudizio insindacabile del Finanziatore, ne diminuisse in misura rilevante la consistenza patrimoniale, subisse la revoca anche parziale degli affidamenti bancari, venisse segnalato in sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, facesse in qualsiasi altro modo venire meno i requisiti di affidabilità sulla base dei quali il Contratto è stato deliberato dal Finanziatore. II) La decadenza dal beneficio del termine diverrà efficace a seguito della comunicazione che il Finanziatore invierà al Consumatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata. III) A seguito della decadenza dal beneficio del termine, il Consumatore sarà debitore nei confronti del Finanziatore, oltre che dei canoni e di ogni altro importo già scaduto e non ancora corrisposto, anche del debito residuo in linea capitale implicito nei canoni non ancora scaduti, quale risultante dal piano di ammortamento del Contratto prodotto dal sistema informativo del Finanziatore (di seguito: il “Debito Residuo per Canoni”); tale somma sarà dovuta al Finanziatore con valuta corrispondente a quella della scadenza dell’ultimo canone scaduto al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. IV) Una volta che avrà provveduto al pagamento del Debito Residuo per Canoni, dell’I.V.A. relativa nonché di ogni altro dovuto a norma del Contratto, alla scadenza del Contratto il Consumatore potrà provvedere all’acquisto del Veicolo secondo quanto stabilito al precedente articolo 19. V) Protraendosi l’inadempimento del Consumatore anche dopo l’intimazione di cui ai precedenti commi, il Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare risolto il Contratto a norma del successivo articolo 21.
21) Risoluzione anticipata ed effetti – I) In tutte le ipotesi previste al precedente articolo 20, il Finanziatore avrà la facoltà, con le medesime modalità ivi previste, di considerare il Contratto risolto di diritto e di intimare al Consumatore la restituzione del Veicolo. II) In caso di risoluzione anticipata del Contratto con richiesta di restituzione del Veicolo, il Consumatore dovrà restituire immediatamente il Veicolo al Finanziatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 22.
22) Restituzione e vendita del Veicolo – I) Alla scadenza naturale del Contratto (in caso di mancato esercizio dell’opzione per l’eventuale acquisto finale da parte del Consumatore), così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, il Veicolo dovrà essere restituito al Finanziatore completo di tutti gli accessori e le addizioni, in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento per l’uso; il Consumatore dovrà altresì mettere a disposizione gli originali di tutti i documenti accompagnatori. II) La restituzione dovrà avvenire a cura e spese del Consumatore, nel luogo, nei termini e con le modalità indicate dal Finanziatore.
III) In caso di ritardo nella restituzione, il Finanziatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà facoltà di richiedere al Consumatore un’indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo (articolo 1591 del codice civile), oppure, a scelta insindacabile del Finanziatore stesso, di importo pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo; l'obbligo di pagamento di tale indennità da parte del Consumatore diverrà efficace dietro espressa richiesta del Finanziatore ovvero a seguito della relativa fatturazione. IV) Il Consumatore risponderà altresì di tutti i danni che deriveranno al Finanziatore qualora il Veicolo non fosse restituito in buono stato di conservazione e comunque come previsto al precedente comma I; resteranno a carico del Consumatore i costi delle eventuali perizie necessarie per accertare, dopo la restituzione, l’effettivo stato di conservazione del Veicolo ed il suo valore di mercato. V) In caso di inadempimento del Consumatore all'obbligo di restituzione, gli incaricati del Finanziatore devono fin d'ora ritenersi autorizzati a recuperare il Veicolo, ovunque esso si trovasse, a spese e danno del Consumatore medesimo. VI) Il Veicolo sarà dotato, possibilmente prima della consegna al Consumatore, di un dispositivo di antifurto e telelocalizzazione satellitare o comunque di altro apparato atto alla localizzazione remota del Veicolo ed, eventualmente, al blocco dello stesso (di seguito: il “Dispositivo”); qualora, per qualsivoglia ragione, il Veicolo fosse consegnato al Consumatore senza il Dispositivo, il Consumatore avrà l’obbligo di farlo installare, presso il gestore del servizio di localizzazione indicato dal Finanziatore ed a spese del Finanziatore stesso, entro e non oltre trenta giorni dalla consegna del Veicolo.
VII) Il Finanziatore avrà facoltà di richiedere, al gestore del servizio di localizzazione, di comunicargli l'esatta ubicazione del Veicolo in caso di insoluti oppure, alla scadenza naturale del Contratto nonché in ogni ipotesi di sua risoluzione anticipata, una volta che sarà scaduto il termine per la restituzione spontanea del Veicolo da parte del Consumatore ed altresì in ogni ipotesi di furto o appropriazione indebita del Veicolo; soltanto nel caso di furto, appropriazione indebita o altro reato oggetto di denuncia all’Autorità Giudiziaria, il Finanziatore potrà chiedere al gestore del servizio di localizzazione di bloccare il funzionamento del Veicolo, sempre che tale servizio sia effettivamente prestato dal gestore. VIII) Nel caso in cui la percorrenza del Veicolo dovesse risultare superiore a 300.000 (trecentomila) chilometri, il Finanziatore avrà diritto al pagamento, da parte del Consumatore, di un indennizzo pari a 0,10 (zero virgola dieci) euro per ogni chilometro eccedente. IX) Il Finanziatore provvederà alla vendita del Veicolo sulla base del relativo valore risultante da pubbliche rilevazioni di mercato, dedotti i danni accertati o periziati. X) In linea di massima la vendita del Veicolo avverrà attraverso pubblici incanti o comunque aste, anche on line o telematiche.
23) Liquidazione del rapporto a seguito della vendita del Veicolo – I) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del Contratto, al Finanziatore resteranno acquisiti per l’intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta. II) Il credito complessivo del Finanziatore nei confronti del Consumatore, che dopo la risoluzione avrà interamente natura indennitaria, sarà dato dalla somma dei canoni scaduti e non pagati, delle commissioni, spese e di quant’altro già scaduto e non pagato alla data di risoluzione del Contratto, dei relativi interessi convenzionali di mora nonché del Debito Residuo e dei relativi interessi convenzionali di mora, calcolati dalla data di risoluzione del Contratto, e di ogni altro importo dovuto a norma della Legge e del Contratto (di seguito: il “Credito Complessivo”). III) Una volta che il Finanziatore avrà incassato il prezzo di vendita del Veicolo (di seguito: il “Prezzo di Vendita”), imputerà il Prezzo di Vendita medesimo a deconto del Credito Complessivo con valuta corrispondente al giorno di incasso del Prezzo di Vendita (di seguito: la “Valuta di Liquidazione”). IV) Nell’ipotesi in cui il Prezzo di Vendita fosse superiore al Credito Complessivo, il Finanziatore dovrà corrispondere l’eccedenza al Consumatore con valuta pari alla Valuta di Liquidazione; nell’ipotesi contraria, cioè di Prezzo di Vendita inferiore al Credito Complessivo, il Consumatore dovrà corrispondere la differenza al Finanziatore con valuta pari alla Valuta di Liquidazione. In entrambe le ipotesi, il credito (per l’eccedenza o per la differenza) dovrà considerarsi certo, liquido ed esigibile. V) Il Finanziatore si riserva fin d’ora di chiedere al Consumatore il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. VI) Nell’ipotesi in cui la vendita del Veicolo fosse intervenuta a seguito del mancato esercizio dell’opzione per l’eventuale acquisto finale da parte del Consumatore, nulla spetterà a quest’ultimo in dipendenza della vendita medesima.
24) Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – I) In ottemperanza alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, nelle Informazioni Europee vengono indicati il TAN e il TAEG. II) Il Consumatore è consapevole che: (a) il TAN e il TAEG, quali indicati nelle Informazioni Europee, sono stati calcolati assumendo che al “tempo zero”, e cioè al momento della stipula del Contratto, si verifichino sia il pagamento del canone alla firma, sia il pagamento al Fornitore, sia la consegna del Veicolo e quindi la Decorrenza; (b) conseguentemente, il TAN e il TAEG, quali indicati nelle Informazioni Europee, sono stati calcolati in funzione dei soli elementi noti e presumibili al momento della stipula del Contratto; (c) in particolare, al momento della stipula non sono (e non possono essere) noti la data del pagamento al Fornitore, la data di consegna del Veicolo né quella della Decorrenza e, quindi, l'effetto finanziario della stessa in funzione delle scadenze concordate dei canoni; (d) il TAN e il TAEG, quali indicati nelle Informazioni Europee, sono tassi annui espressi in forma nominale, convertibili secondo la stessa periodicità dei canoni; (e) infine, i periodi (mesi, bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri, ecc.) dei canoni hanno durata costante, esprimibile in giorni in
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funzione di un anno di 365 giorni. III) Il Consumatore dichiara di essere consapevole e di non avere nulla da eccepire in merito al fatto che il Piano di Ammortamento è stato elaborato includendo nei flussi anche il Prezzo di Acquisto Finale e ciò in assoluta ottemperanza alle sopra citate disposizioni della Banca d’Italia che disciplinano il calcolo del Tasso Leasing; il Consumatore rinuncia definitivamente ad ogni pretesa, azione od eccezione a tale riguardo. IV) In ottemperanza alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, nel caso in cui il Contratto contenga clausole di indicizzazione, è indicato il valore del parametro (Tasso per l’Indicizzazione) al momento della conclusione del Contratto; il Consumatore è consapevole che, in caso di Contratto indicizzato, nelle Informazioni Europee viene indicato il valore del Tasso per l’Indicizzazione al momento della stampa del Contratto, fermo restando che il Consumatore è messo in grado di rilevare tutti i successivi valori del parametro e che gli stessi gli verranno comunicati con le fatture o note di credito di conguaglio. V) Il Consumatore dichiara di aver consultato, prima della firma del Contratto, il Foglio Informativo e la Guida concernente l’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U.B. (Arbitro Bancario Finanziario). VI) Il Consumatore ha scelto che il Finanziatore gli metta a disposizione le comunicazioni periodiche nell’area riservata del sito internet del Finanziatore medesimo (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) senza l’addebito di nessun costo e commissione; il Consumatore è peraltro consapevole che, in qualsiasi momento, potrà chiedere al Finanziatore di trasmettere le comunicazioni periodiche in forma cartacea, in tal caso addebitandogli i relativi costi.
25) Xxxxx di tutela stragiudiziale a disposizione del Consumatore – I) Nel caso in cui sorga una controversia tra Consumatore e Finanziatore relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Consumatore, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, avrà la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei commi successivi. II) Il Consumatore potrà presentare un reclamo al Finanziatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per via telematica indirizzandola a UniCredit S.p.A. Ufficio Reclami UniCredit Leasing S.p.A., Xxx Xxxxxx, 0/X – 00000 Xxxxxxx (e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx); il Finanziatore, in linea di massima, dovrà fornire xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal ricevimento del reclamo. III) Qualora il Consumatore non abbia ricevuto risposta nel termine di cui sopra o non sia rimasto soddisfatto della risposta, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF, si può consultare il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Finanziatore. IV) Xxxxxx ferma la possibilità per il Consumatore e per il Finanziatore di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. V) Il Consumatore potrà altresì – singolarmente o in forma congiunta con il Finanziatore – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo; questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). VI) Anche per questa ipotesi, rimane ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
26) Elezione di domicilio e legge applicabile – I) Il Consumatore elegge domicilio presso la sede indicata nel Contratto; eventuali variazioni avranno efficacia nei confronti del Finanziatore nel momento in cui quest’ultimo avrà ricevuto la relativa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata. II) Il Contratto è soggetto alle leggi della Repubblica Italiana.
27) Miscellanea – I) Il Contratto, comprensivo delle Informazioni Europee, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, viene sottoscritto a mezzo firma digitale da UniCredit S.p.A. in nome e per conto di UniCredit Leasing S.p.A. in forza della procura rilasciata da quest’ultima. II) Il Contratto, comprensivo delle Informazioni Europee, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, e tutta la documentazione accessoria dovranno essere firmati, esclusivamente con modalità digitale, dal Consumatore entro e non oltre le ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello in cui saranno stati resi disponibili nell’ambiente del Servizio di Electronic Banking di UniCredit S.p.A. qui utilizzato. III) Entro e non oltre il medesimo termine dovranno essere state perfezionate anche tutte le garanzie richiamate nella delibera del Finanziatore, delibera che il Consumatore dichiara di ben conoscere. IV) Trascorso invano il termine di cui ai due commi precedenti, il Consumatore si intenderà decaduto dalla facoltà di firmare il Contratto e, conseguentemente, il Contratto stesso non sarà perfezionato.
Luogo e data:
II-III-IV (Spese, imposte e tasse: obblighi del Consumatore, contravvenzioni, anticipazioni, tassa di possesso); 11/I-III (Interessi di mora: obblighi del Consumatore, tasso per gli eventuali interessi dovuti dal Finanziatore al Consumatore); 12/III (Uso del Veicolo: manutenzione a carico del Consumatore); 13/II (Addizioni e migliorie: acquisizione delle migliorie); 14/I-II-III-IV-V-VI-VII (Rischi e responsabilità: assunzione di tutti i rischi in capo al Consumatore, casistica, conseguenze, vizi e difetti di funzionamento, impossibilità di godimento, riparazioni, ritardata consegna dei documenti di circolazione); 15/II-III-VIII-IX-XI-XII (Assicurazione: modifiche delle condizioni o recesso o recesso da parte della compagnia, onere del Consumatore in caso di volontà di rifiutare la nuova polizza, facoltà del Finanziatore quale mandatario del Consumatore, esclusione dell’applicabilità di norme di legge, addebito di commissioni al Consumatore, facoltà del Finanziatore in caso di inadempimento del Consumatore); 15-bis/II-III-IX (recesso della compagnia, onere del Consumatore, richiamo dei commi XI e XII del precedente articolo 15); 16/I-IV (Sinistri: obblighi del Consumatore, remissione in pristino); 17/I-II-III (Distruzione, furto o comunque perdita del veicolo: risoluzione del Contratto, credito del Finanziatore, interessi di mora); 20/I-III-V (Decadenza dal beneficio del termine: casi, effetti, successiva risoluzione del Contratto); 21/I-II (Risoluzione anticipata ed effetti: casi, , obbligo di immediata restituzione del Veicolo); 22/III-IV-V-VI-VII (Restituzione del Veicolo: conseguenze del ritardo, costo di eventuali perizie a carico del Consumatore, facoltà degli incaricati del Finanziatore in caso di inadempimento all’obbligo di restituzione, facoltà del Finanziatore in caso di installazione di dispositivi di antifurto o telelocalizzazione satellitare, indennità per alta percorrenza chilometrica); 23/I-II-V-VI (Liquidazione del rapporto a seguito della vendita del Veicolo: somme trattenute dal Finanziatore, Credito Complessivo del Consumatore, risarcimento dell’eventuale maggior danno, disciplina in caso di mancato esercizio dell’opzione); 24/III (Trasparenza delle operazioni e dei servizi
finanziari: modalità di elaborazione del Piano di Ammortamento e definitiva rinuncia del Consumatore a qualunque pretesa, azione ed eccezione a tale riguardo); 26Se Stampa Digitale/I (Elezione di domicilio e legge applicabile: efficacia delle variazioni); 27/IV (Miscellanea: decadenza del Consumatore
dalla facoltà di sottoscrivere il Contratto trascorsi sette giorni dalla messa a disposizione in ambiente di Electronic Banking).
IL CONSUMATORE
Firmato a distanza Il Consumatore
(firma per esteso)
IL CONSUMATORE
Firmato a distanza Il Consumatore
(firma per esteso)
Il Consumatore dichiara che il presente Contratto, comprensivo delle Informazioni Europee, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, viene sottoscritto a mezzo firma digitale nell'ambiente protetto del Servizio di Electronic Banking di UniCredit S.p.A.; dichiara altresì di aver ricevuto un esemplare completo del Contratto, comprensivo delle Informazioni Europee, delle Condizioni Generali e di tutti i relativi allegati, nonché una stampa del il piano di ammortamento progressivo alla francese prodotto dal sistema informativo del Finanziatore dopo aver apposto la propria sottoscrizione mediante la messa a disposizione nell'ambiente protetto del Servizio di Electronic Banking di UniCredit S.p.A..
IL CONSUMATORE
Firmato a distanza Il Consumatore
(firma per esteso)
UNICREDIT LEASING S.p.A.
Firmato a distanza
UniCredit S.p.A. (in nome e per conto di UniCredit Leasing S.p.A.)
Dichiaro che le Informazioni Europee, le Condizioni Generali e gli allegati del Contratto nonché la rimanente documentazione e modulistica, ivi incluse le eventuali garanzie, sono stati sottoscritti in mia presenza, da persone munite dei necessari poteri.
OPERATORE INCARICATO
(timbro e firma)
(ufficio e matricola)
Ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Consumatore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di Contratto: 4/II- IV (Acquisto del Veicolo: pagamento prima dell’immatricolazione o della consegna, consegna dei documenti 5/III-IV (Consegna del Veicolo: risoluzione ante Decorrenza o per mancata consegna, conseguenze); 6/II- III-IV-V (Corrispettivo: data alla quale ogni pagamento si intenderà eseguito, valuta fissa a favore del Finanziatore, facoltà per il Finanziatore di anticipare la scadenza, divieto di sospensione dei pagamenti, imputazione); 7/III (Adeguamento del corrispettivo: scelta insindacabile del Finanziatore sulle modalità); 9/I- II (Commissioni per operazioni e servizi accessori: obblighi del Consumatore, modalità di pagamento); 10/I-