CONVENZIONE
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 5. SEGRETARIATO GENERALE Prot. n.0003460/22 del 09/03/2022
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione ed erogazione della misura agevolativa di cui all’articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Investimento 4.2.2. Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021.
TRA
Il Ministero del Turismo – Segretariato Generale (di seguito Ministero), con sede in Roma, Via di Villa Ada, 55-57 – Roma, C.F. 96480590585, rappresentato dal Segretario Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx il quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica,
E
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA
S.p.A., società con azionista unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001, (di seguito, INVITALIA), in persona dell’Amministratore Delegato e Rappresentante legale pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede sopra indicata
entrambi di seguito denominati le “Parti”,
VISTO
- il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Testo rilevante ai f ini del SEE) e, in particolare, l’articolo
17 concernente le attività economiche arrecanti un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- la Comunicazione (UE) 2021/C 58/01 della Commissione, del 18 febbraio 2021, recante orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” dalcitato PNRR e, in particolare, la misura
4.2.2 recante “Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,convertito con legge 29 dicembre 2021 numero 233 (GU n. 310 del 31 dicembre 2021) recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, segnatamente, l’articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1,
79.11 e 79.12, e, al comma 4, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle f inanze, emani un decreto recante le modalità applicative per la f ruizione dell’incentivo previsto dal comma 1;
- il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l’articolo 6, concernente l’istituzione del Ministero del turismo;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione dell’organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 n. 103, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno , salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- che in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, è stato emanato in data 29/12/2021, dal Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle f inanze, il decreto interministeriale recante le modalità applicative per la f ruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;
- che il citato decreto interministeriale disciplina l’intervento agevolativo che si sostanzia nella concessione ed erogazione di incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. che realizzino interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni, con particolare riferimento all’articolo 61 e 109;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, e in particolare l’articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
- l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante "Disposizioni urgenti tributarie e f inanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria”, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;”.
PREMESSO CHE
- con decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, come convertito con modificazione con legge 22 aprile 2021 n. 55, è stato istituito il Ministero del turismo;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, è stato emanato il “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 163 del 09.07.2021, con entrata in vigore del provvedimento dal 24.07.2021;
- ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il MINISTERO, per l’espletamento dei compitiad esso demandati, è articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale; le singole direzioni generali costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
CONSIDERATO CHE
- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di " promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare, l'articolo 2, comma 5, delcitato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di f inalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali;
- l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei Contratti Pubblici, all'articolo 38, comma 1, prevede che INVITALIA sia iscritta di diritto nell'elenco istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n.218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale" ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al f ine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la Direttivadel Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 reca l’aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con INVITALIA e disciplina, ai sensi del relativo 1, i contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con le amministrazioni dello Stato per lo svolgimento di attività, anche di supporto ed assistenza tecnica, rientranti nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dalle disposizioni vigenti, in qualità di soggetto in house avente i requisiti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 7 e 8, del Codice dei Contratti Pubblici, e, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), i contenuti minimi delle convenzioni che INVITALIA può stipulare con le amministrazioni statali, regionali e locali ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per la prestazione di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 9 del Codice dei Contratti Pubblici, di cui INVITALIA beneficia in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- con la Delibera n. 484 del 30 maggio 2018, l’ANAC ha disposto l'iscrizione delle Amministrazioni centrali, tra le quali anche il Ministero del Turismo, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli affidamenti nei confronti di Invitalia quale società in house;
- il comma 2 del predetto articolo 192 del Codice dei Contratti stabilisce, che "Ai f ini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettividi universalità e socialità, diefficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- l'articolo 10, comma 14 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che INVITALIA possa assumere le funzioni direttedi autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione diprogrammi ed interventi speciali;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così comeintegrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ult imi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possano svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- ai sensi della citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), il Segretariato Generale del Ministero del Turismo si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;
- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
- con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma1, lettera b) e comma 7, del Codice dei Contratti;
- in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018 - 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7, del Codice dei Contratti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni con INVITALIA debbano contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolato al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli strumenti per condurre l'attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere "le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente";
TENUTO CONTO CHE
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021 relativa alle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNNR
- la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 6 del 20 gennaio 2022 relativa ai servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori PNRR
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 2, comma 6 -bis, il quale prevede che le amministrazioni titolari di interventi “assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;
- ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente (comma 1) e al f ine di assicurare l'ef ficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati (comma 2);
- ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (comma 1) e l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati (comma 2);
- ai sensi dell’articolo 10, commi 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle Amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubbliciper la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale cofinanziati da fondi europei e nazionali;
- il MINISTERO ha ritenuto opportuno, dare tempestiva attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 4, delcitato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in considerazione dei traguardi ed obiettivi fissatidalla Decisione (UE) del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, sono state assegnate le risorse f inanziarie previste per l’attuazione degli interventi in favore di ciascuna Amministrazione titolare;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al citato decreto del Ministro dell'economia e delle f inanze, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo decreto;
- INVITALIA è soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti, che opera quale Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, capacity building, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali;
- in particolare, con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, INVITALIA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l’attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell’offerta turistica;
- il MINISTERO è in corso diorganizzazione e di avviamento e, pertanto, per il raggiungimento degli obiettivi posti, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza;
- INVITALIA è, quindi, in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare una rapida ed efficace realizzazione di azioni di supporto tecnico-operativo e affiancamento, consentendo un migliore rapporto tra costi e benefici delle attività progettuali, nonché una migliore qualità del servizio offerto grazie all'esperienza, alle competenze e alle conoscenze di cuiè in possesso, assicurando altresì un ottimale utilizzo delle risorse pubbliche;
- con nota prot. 001758/22 del 02/02/2022, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo ha chiesto ad INVITALIA di voler manifestare la propria disponibilità a svolgere attività di supporto che potranno essere oggetto di apposita Convenzione e, contestualmente, ha comunicato l’esigenza di attivare con urgenza f in dalla data del 28 febbraio 2022 (data operatività e accessibilità della piattaforma informatica) per l’attuazione della misura agevolativa che si sostanzia nella concessione ed erogazione di incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1,
79.11 e 79.12. che realizzino interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104, al f ine di rispettare la tempistica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed i vincoli temporali previsti dalle altre fonti di finanziamento a valere sulle quale detti interventi sono finanziati;
- con nota prot. 32988 del 9 febbraio 2022, INVITALIA ha riscontrato la suddetta richiesta del MINISTERO, manifestando il proprio interesse alla realizzazione delle attività sopra descritte e formulando un “Piano delle Attività e dei costi” per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152;
- con nota prot. 0002298/22 del 11/02/2022, il Segretariato Generale del Ministero del Turismo ha effettuato la valutazione della congruità economica dell’offerta di Invitalia S.p.A. (articolo 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Regime speciale degli affidamenti in house);
- a seguito dell’espletamento della prescritta valutazione sulla congruità economica delle proposte presentate da INVITALIA, con determina n. 2299/22 del 11 febbraio 2022, il MINISTERO ha avviato la procedura per la stipula della presente Convenzione;
- il MINISTERO, con nota prot. 2300/22 dell’11 febbraio 2022, ha comunicato ad INVITALIA l’esito positivo dell’istruttoria condotta e trasmesso la bozza di Convenzione;
- che con comunicazione prot. 1638 del 07 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico
- Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione prevista ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello Sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;
Alla luce di quanto precede, il MINISTERO e INVITALIA (di seguito congiuntamente “le Parti”) intendono addivenire alla stipula di una Convenzione, al fine di definire i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata per la realizzazione di singoli interventi.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gliallegati e tuttigliatti e documenti ivirichiamati, anche se non materialmente allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
▪ Piano delle attività e dei costi (Allegato 1);
▪ Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2);
▪ Atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR (Allegato 3).
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera g), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 e alla luce della normativa richiamata, con la presente Convenzione sono disciplinati le attività da svolgere e gli obblighi di Invitalia S.p.A. e regolati i rapporti tra le Parti in ordine al rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, alle modalità di pagamento per le attività svolte relativamente alla gestione del procedimento di concessione ed erogazione di incentivi sotto forma dicredito d’imposta di cui all’art.4, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. che realizzino interventi relativi agli investimenti e alle attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 104.
2. Si riportano di seguito le macro-attività oggetto della presente Convenzione che vengono dettagliate nel Piano delle attività e dei costi, Allegato n. 1 al presente atto:
A. Progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura; supporto al Ministero del Turismo nelle attività propedeutiche alla registrazione della misura nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) per la procedura di notifica elettronica degli aiuti di stato (SANI2)
B. Monitoraggio avanzamento fisico e finanziario della misura
C. Concessione del credito d’imposta ai soggetti beneficiari
D. Autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta alle imprese beneficiarie da parte di Invitalia
E. Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura
Articolo 3 (Esecuzione delle attività)
1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l’Agenzia si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest’ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
2. Invitalia si dota, nell’ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l’informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall’esecuzione delle attività e quant’altro fosse necessario per l’attuazione della Convenzione.
3. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
4. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, Invitalia S.p.A. è tenuta a corrispondere tempestivamente al Ministero del turismo tutte le informazioni necessarie a garantire il coordinamento delle attività di gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli investimenti, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 9 del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR” e in raccordo con l’Unita di Missione del PNRR del Ministero del turismo.
Articolo 4
(Corrispettivo per le attività svolte)
1. Per lo svolgimento delle attività dicui al precedentearticolo 2 della presente Convenzione, il Ministero riconosce a Invitalia un importo massimo pari a € 1.606.557,36 (unmilioneseicentoseimilacinquecentocinquantasette/36), IVA esclusa, pari a € 1.960.000,00((unmilionenovecentosessantamila/00), IVA compresa, come determinato nell’Allegato 1
– Piano delle attività e dei costidella per la gestione delle attività relative al procedimento di concessione di incentivi sotto forma di credito d’imposta di cui all’art.4, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
2. L’importo di cui al comma 1 copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta. La copertura f inanziaria è assicurata a valere sulle pertinenti disponibilità previste all’art 4 comma 1 del decreto-legge 152/21 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310). Tale corrispettivo è riconosciuto a titolo di integrale ristoro dei costi sostenuti per le attività di cui al precedente articolo 2 e al comma 3 del presente articolo ed è calcolato secondo quanto previsto nel successivo articolo 5.
3. Il Ministero come richiamato in premessa, al f ine di rispettare la stringente tempistica per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR ed i vincoli temporali previsti dalle altre fonti di finanziamento a valere sulle quale detti interventi sono f inanziati, riconoscerà ad Invitalia nell’ambito del corrispettivo complessivo pattuito di cui al comma 1 del presente articolo, il rimborso dei costi sostenuti delle sole attività previste nella presente convenzione eventualmente effettuate prima della sottoscrizione e registrazione, oggetto di formale richiesta da parte del medesimo Ministero rendicontate ai sensi dell’art
5 della presente convenzione.
Articolo 5
(Modalità di rendicontazione e pagamento delle attività)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere i) e j), della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le attività svolte da Invitalia saranno da questa rendicontate annualmente al Ministero mediante presentazione di un documento di "Rendicontazione delle spese", corredato da una relazione che darà conto dello stato di avanzamento delle attività svolte. La rendicontazione delle spese e la relazione a corredo saranno trasmesse da Invitalia entro 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, dal termine del periodo oggetto di rendicontazione e seguiranno il criterio del rimborso dei costi effettivi sostenuti in base ai livelli professionali Invitalia impiegati e dei costi indiretti pari al 25%.
2. Il Ministero valuta l’ammissibilità delle spese rendicontate da Invitalia in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dalla relativa trasmissione, ai sensi del precedente capoverso.
3. A f ronte dell’approvazione di cui al comma 2, Invitalia provvede all’emissione di regolare fattura che
Il Ministero provvederà a pagare entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.
4. La definizione di dettaglio di tutte le procedure di rendicontazione relative alle attività in oggetto è
demandata al Disciplinare di rendicontazione (Allegato 2) alla presente Convenzione.
5. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei f lussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.1.
6. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, Invitalia S.p.A. è tenuta, in sede di rendicontazione, a fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa e i relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei suddetti beni e servizi.
7. Per quanto attiene ai costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli stessi saranno, in sede di rendicontazione, valorizzati fino ad un massimo del 25% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi), con indicazione delle modalità di calcolo adottate per l’imputazione dei suddetti costi alle attività rendicontate.
8. La documentazione relativa al Piano, inclusi i documenti giustificativi di spesa, è conservata in originale da Invitalia S.p.A. per almeno dieci anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi al Piano in capo alle Parti ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche del Ministero e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico.
Articolo 6
(Monitoraggio e relazioni)
1. Congiuntamente alla rendicontazione di cui all’articolo 5, Invitalia S.p.A. presenta una relazione annuale sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento delle attività previste per ciascuna attività compresa nel Piano delle attività e dei costi per la gestione di incentivi sotto forma di credito d’imposta di cui all’art.4, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
2. Il Ministero può disporre controlli e ispezioni, anche a campione, sull’attività di Invitalia S.p.A., in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative della società, e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari.
3. Invitalia S.p.A. si impegna a fornire al Ministero qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesto con particolare riferimento ai principali indicatori di realizzazione fisica e di risultato, utilizzati al
f ine di valorizzare le attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 7
(Responsabilità nell’esecuzione delle attività)
1. Invitalia S.p.A. assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall’espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, tra cui:
▪ il rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
▪ la corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazionee certificazione comunque acquisita per almeno cinque anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi al Piano in capo alle Parti.
2. Il Ministero si impegna a mettere a disposizione di Invitalia S.p.A. tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso funzionali alla realizzazione dell’attività.
Articolo 8
(Interruzione)
1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili ad Invitalia, l’Amministrazione responsabile, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti.
Articolo 9
(La tutela dei dati personali)
1. L’Agenzia e il Ministero si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), al fine ditrattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto.
2. Il Ministero individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, relativamente alle attività oggetto della Convenzione, così come indicate all’art. 2 comma 2, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nell’Atto di nomina allegato, che costituisce parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.
3. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema “Sistema di gestione dell’Information Techonology”, sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante dell’atto di nomina a responsabile del trattamento.
4. I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all’estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per f inalità f iscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA inf xxx informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell’ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono
disponibili sul sito di INVITALIA.
Articolo 10
(Xxxxxx, proroga e modifiche)
1. La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2025 a decorrere dalla sua registrazione presso gli Organi di controllo fatta salva la facoltà del Ministero del Turismo di richiedere l’esecuzione anticipata ai sensi dell’art 32 commi 8 e 13 del dlvo 50/2016 e comunque f ino a completamento delle attività e degli adempimenti relativi al Piano delle attività e dei costi della misura di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
2. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.
Articolo 11
(Referenti della Convenzione)
1. Il Ministero indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
2. Invitalia S.p.A. indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione Dr. Xxxxx Xxxxx
3. Eventuali sostituzioni sono tempestivamente comunicate all’altra parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.
Articolo 12
(Riservatezza)
1. Resta tra le Parti espressamenteconvenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall’Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. L’Agenzia ha l'obbligo dimantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelleche transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto ob bligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.
3. Il Ministero ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni riguardanti il personale di Invitalia e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 13
(Diritto di recesso e cessazione del rapporto)
1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, tramite comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, qualora a suo giudizio, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione, intervengano circostanze, atti o provvedimenti normativi, regolamentari o amministrativi che determinino il venire meno dei presupposti giuridici che hanno determinato l’esigenza di stipulare la presente Convenzione. In tali ipotesi verranno riconosciute all’Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativiche rendano non più di interesse, a giudizio dientrambe
le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente, fermo restando il diritto dell’Agenzia a veder riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate.
3. Il Ministero potrà revocare l'incarico in oggetto per gravi e/o persistenti inadempimenti degli obblighi assunti da Invitalia con la sottoscrizione della presente convenzione.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di risolvere il rapporto derivante dalla presente convenzione in caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore a 30 giorni.
5. Il Ministero si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora sopravvengano nel corso di svolgimento delle attività fatti o provvedimenti che rendono oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale in tal caso sarà riconosciuto ad Invitalia il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite.
Articolo 14
(Comunicazioni e notifiche)
1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata all’indirizzo dei referenti di cui all’articolo 13 della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo raccomandata A/R inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
AMMINISTRAZIONE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Invitalia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.
Articolo 15
(Controversie)
1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. A tal f ine l'Agenzia, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al Ministero che dovrà provvedere al riguardo nel termine di novanta giorni dall'avvenuta notifica, decorsi i quali l'Agenzia potrà per la tutela dei propri diritti adire il giudice competente.
3. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente, in via esclusiva e, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.
Articolo 16
(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero del
Turismo)
1. In conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, Invitalia dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, obbligandosi a non affidarne anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, ad ex dipendenti del Ministero del Turismo, che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, non possono svolgere, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 17
(Obblighi di pubblicazione)
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Articolo 18
(Rinvio a norme)
1. Il presente atto risulta regolato dagliarticolisopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità
dello Stato, nonché dalle norme del Codice civile.
2. Il presente atto è sottoscritto con f xxxx digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
ALLEGATI:
1. Piano delle attività e dei costi;
2. Allegato di rendicontazione;
3. Atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
Per il Ministero del turismo Segretario Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Sottoscrizione
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxx C = IT
Data e ora della firma: 09/03/2022 10:34:56
Per Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia Amministratore Delegato
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx S.p.A. Amministratore Delegato 08.03.2022
13:01:30
GMT+00:00
ALLEGATO 1
Piano delle attività e dei costi;
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
Ministero del Turismo
Credito d’imposta per le agenzie di viaggio
Piano delle attività e dei costi
1. Premessa
Il presente documento descrive le attività che l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a. (di seguito, Invitalia), prevede di svolgere a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, sulla base delle informazioni disponibili al 9 febbraio 2022, in relazione all’attuazione del DM 28 dicembre 2021 (di seguito: decreto) che disciplina le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta previsto dal comma 1, dell’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (di seguito, misura), con una dotazione pari a euro 98.000.000,00, così suddivisi: 18 milioni per l’anno 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 60 milioni per
l’anno 2025.
In particolare, Invitalia si occuperà della gestione e dell’attuazione della misura, con riferimento
a:
a) Progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura;
b) Monitoraggio avanzamento fisico e finanziario della misura;
c) Concessione del credito d’imposta ai soggetti beneficiari;
d) Autorizzazione alla f ruizione del credito d’imposta alle imprese beneficiarie da parte di Invitalia;
e) Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si chiede di riconoscere a Invitalia un corrispettivo,
calcolato sulla base delle attività da svolgere, nel limite massimo di euro 1.960.000,00 (unmilionenovecentosessantamila/00), IVA inclusa.
Le attività – coerenti con quanto disposto dal decreto – di progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura, monitoraggio avanzamento f isico e dei risultati, predisposizione delle concessioni, autorizzazione alla f ruizione delle agevolazioni, attività trasversali e i servizi accessori alla gestione della misura – verranno svolte da Invitalia (Business Unit “Incentivi ed Innovazione”) dalla data di sottoscrizione della convenzione f ino alla conclusione del terzo anno successivo.
2. Progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura
2.1. progettazione e aggiornamento della piattaforma informatica
2.2. progettazione dell’impianto normativo-procedurale della misura, con particolare riferimento alle attività di supporto al Ministero alla predisposizione dei provvedimenti recanti le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta e delle richieste di autorizzazione alla fruizione;
2.3. messa a punto degli standard/format di gestione del processo operativo della misura e della documentazione amministrativa necessaria all’attuazione della stessa (motivi ostativi, provvedimenti di diniego, comunicazioni di presa d’atto di rinuncia, comunicazioni di decadenza, di annullamento/revoca, etc.);
2.4. definizione della cornice gestionale della misura, con riferimento alla progettazione - e proposta al Ministero - della strumentazione tecnico-operativa di istruttoria delle domande di accesso al credito di imposta, alla conformità documentale rispetto ai requisiti definiti dalla normativa;
2.5. guide per gli utenti e manuali operativi per indirizzare/proceduralizzare/omogeneizzare le modalità di attuazione della misura adottate dal gruppo di lavoro.
3. Monitoraggio avanzamento fisico e finanziario
3.1. reportistica al Ministero di avanzamento fisico e f inanziario della misura;
4. Concessione del credito d’imposta ai soggetti beneficiari
4.1. gestione della piattaforma informatica in fase di accoglimento delle domande di accesso al credito d’imposta, con relativo controllo automatico in merito all’ordine di arrivo delle istanze pervenute e al rispetto delle riserve finanziarie disponibili;
4.2. verifica automatica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e della completezza della documentazione acquisita;
4.3. trasmissione al Ministero delle proposte istruttorie di concessione/diniego per la conseguente approvazione;
4.4. redazione e proposta al Ministero di eventuali comunicazioni di motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
4.5. gestione delle eventuali controdeduzioni ricevute dai soggetti beneficiari;
4.6. redazione e proposta al Ministero delle eventuali comunicazioni di diniego definitivo;
4.7. generazione del codice unico di progetto (CUP);
4.8. adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti;
4.9. redazione e proposta al Ministero dell’elenco dei beneficiari;
5. Autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta alle imprese beneficiarie da parte di
Invitalia
5.1. ricezione e gestione delle richieste di autorizzazione alla f ruizione inviate tramite piattaforma informatica dai richiedenti;
5.2. istruttoria delle richieste di autorizzazione alla fruizione, secondo quanto disposto dai decreti di concessione del Ministero;
5.3. gestione delle eventuali controdeduzioni ricevute dalle imprese;
5.4. verif ica della regolarità contributiva delle imprese, ivi compreso l’accertamento richiesto presso gli enti contributivi;
5.5. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di integrazione documentale, di decadenza ovvero di prese d’atto di rinunce;
5.6. redazione ed invio di eventuali comunicazioni di preavvisi di revoca e di revoca definitiva delle agevolazioni;
5.7. predisposizione ed emanazione delle autorizzazioni alla f ruizione del credito d’imposta spettante ai soggetti beneficiari;
6. Attività trasversali e servizi accessori alla gestione della misura
6.1. implementazione e aggiornamento della sezione delle pagine web dei siti del Ministero e di Invitalia dedicati alla misura, anche attraverso l’elaborazione e pubblicazione di news, FAQ, schede informative sulla misura, etc.;
6.2. help-desk informativo, sia di tipo amministrativo-procedurale che tecnico-informatico, attraverso canali dedicati (posta elettronica, numero di telefono dedicato, etc.);
6.3. gestione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicato all’intervento;
6.4. implementazione e gestione di sistemi e meccanismi operativi di pianificazione delle attività da svolgere, di allocazione delle risorse umane coinvolte, di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’avanzamento fisico e finanziario della commessa.
7. Articolazione del Piano delle attività e dei relativi costi e struttura organizzativa del gruppo di lavoro
Il Piano delle attività è stato definito a partire dal 2022, anno in cui Invitalia verrà direttamente coinvolta nella progettazione dell’intervento agevolativo di cui si discute.
Il piano, avente come obiettivo la gestione delle attività previste decreto, si articola in attività trasversali, indipendenti dalla numerosità delle domande gestite, che intervengono in diverse fasi della gestione della misura agevolativa (cfr. progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura e al paragrafo e servizi accessori alla gestione della misura), ed attività verticali, il cui costo dipende dalla numerosità delle domande gestite (tutte le restanti).
Il Piano espone le stime di costo riferibili alla gestione delle iniziative stimate (4.200 iniziative).
Il valore totale delservizio proposto risulta pari al 2% (iva inclusa) della dotazione f inanziaria della
misura (98,0 €/mln).
Il team di lavoro di Invitalia da impegnare è composto da risorse professionali con skill ed esperienze coerenti con ciascuna delle attività da svolgere, segnalando, sin d’ora, la possibilità di
integrare o modificare il team in forza di eventuali ulteriori esigenze espresse dall’Amministrazione.
La quantificazione dei costirelativi alle attività di tipo trasversale è stata fatta in maniera forfettaria sulla base di esperienze pregresse similari alle attività convenzionali complessivamente previste.
Per la quantificazione dei costi relativi alle attività di tipo verticale, si è operato sulla base delle seguenti assunzioni:
Anomalie in concessione | 420 |
Istruttorie di fruizione | 4.200 |
Variazioni | 420 |
Giornate uomo stimate per singolo gruppo di attività:
Anomalie in concessione | 130,0 |
Istruttorie di fruizione | 4.200,0 |
Variazioni | 146,0 |
Per le attività di progettazione sono state stimate complessivamente 46,17 giornate uomo.
Sulla base delle assunzioni ipotizzate sono state stimate le operazioni per singola attività e valorizzate sulla base delle giornate uomo indicate nella tabella precedente.
Livello professionale Invitalia | Costo giornata medio |
Dirigente | € 928,10 |
Quadro | € 452,40 |
II livello | € 334,80 |
III livello | € 273,70 |
IV - V livello | € 214,60 |
Il costo giornaliero è pari al costo depurato del 25% di costi indiretti ed è stato mantenuto inalterato per tutto il periodo di osservazione.
I livelli contrattuali di Invitalia sono riconducibili ai profili di mercato, rispettando i relativi criteri di seniority, capacità tecnica e competenza.
8. Piano finanziario
Il costo complessivo delle attività di gestione nel triennio è pari a 1.960.000,00 di euro, inclusa IVA. Tale importo sarà oggetto di rendicontazione secondo le vigenti regole comunitarie e nazionali e comprende:
- costi diretti del personale e per l’acquisizione di beni e servizi;
- costi indiretti correlati e rendicontabili nella misura massima del 25% rispetto alla voce di costo del personale e per l’acquisizione di beni e servizi;
- I.V.A al 22%.
Alla quantificazione di tali costi si è pervenuti tenendo in considerazione il costo medio del personale specialistico previsto per le attività da svolgere e già impiegato per commesse analoghe.
Le acquisizioni di nuove unità di personale e quelle per le risorse strumentali alle attività, saranno sostenute dall’Agenzia nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale (laddove applicabile) prevista in materia di appalti e contratti pubblici.
Sul complesso dei costi diretti sopra richiamati, comprensivi dei costi per il personale interno all’Agenzia e per l’acquisizione di beni e servizi, sono calcolati i costi indiretti rendicontabili nella misura massima del 25% dei costi diretti e l’IVA calcolata in base all’aliquota vigente al momento dell’emissione di ciascuna fattura da parte di Invitalia.
RIEPILOGO COSTO COMMESSA
Livello professionale | Costo giornaliero | N. gg/uomo | Importo |
Dirigente | € 928,10 | 15 | € 13.921,50 |
1° Livello | € 452,40 | 60 | € 27.144,00 |
2° Livello | € 334,80 | 617 | € 206.480,85 |
3° Livello | € 273,70 | 1.430 | € 391.512,00 |
4° Livello | € 214,60 | 2.400 | € 515.040,00 |
Spese per missioni | |||
Totale Risorse professionali | 4.522 | € 1.154.098,35 | |
Acquisizione beni e servizi | € 131.147,54 | ||
Totale costi esterni € 131.147,54 | |||
Costi indiretti 25% | € 321.311,47 | ||
Totale al netto Iva € 1.606.557,36 | |||
Iva 22% | € 353.442,62 | ||
Totale al lordo Iva € 1.959.999,98 |
L’importo totale IVA inclusa rappresenta il 2 % delle risorse stanziate
Le modalità di rendicontazione seguiranno il criterio del rimborso dei costi effettivi sostenuti in base ai livelli professionali Invitalia impiegati e dei costi indiretti pari al 25%.
Il piano 2022-2025 si articola nelle attività relative alla progettazione, alla valutazione delle domande presentate e all’autorizzazione del credito d’imposta, nonché alle attività di project management.
Per l’annualità 2022 sono riportate le giornate e la relativa valorizzazione in linea con l’avvio della misura prevista per il mese di febbraio 2022.
Sulla base delle seguenti ipotesi e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nelle tabelle successive si riporta l’ammontare delle giornate uomo per ogni annualità e la relativa valorizzazione.
Ripartizione delle giornate uomo per anno e livello professionale
ANNO | Dirigente | Quadro | 2° Livello | 3° Livello | 4° Livello | 5° Livello | Totale giornate | FTE annui |
2022 | 6 | 17 | 119 | 276 | 463 | - | 881 | 4,22 |
2023 | 4 | 18 | 190 | 440 | 740 | - | 1.392 | 6,67 |
2024 | 3 | 15 | 170 | 394 | 662 | - | 1.244 | 5,96 |
2025 | 2 | 10 | 138 | 320 | 535 | - | 1.005 | 4,81 |
TOTALE | 15 | 60 | 617 | 1.430 | 2.400 | - | 4.522,17 | 7,19 |
FTE | 0,02 | 0,10 | 1,0 | 2,3 | 3,8 | - | 7,19 |
Ripartizione dei costi per il personale per anno e livello professionale
ANNO | Dirigente | Quadro | 2° Livello | 3° Livello | 4° Livello | 5° Livello | Totale |
2022 | 5.568,60 € | 7.690,80 € | 39.841,20 | 75.541,42 | 99.359,80 | - | 228.001,82 |
2023 | 3.712,40 € | 8.143,20 € | 63.612,00 | 120.428,00 | 158.804,00 | - | 354.699,60 |
2024 | 2.784,30 € | 6.786,00 € | 56.916,00 | 107.837,80 | 142.065,20 | - | 316.389,30 |
2025 | 1.856,20 € | 4.524,00 € | 46.112,00 | 87.704,43 | 114.811,00 | - | 255.007,63 |
TOTALE | 13.921,50 | 27.144,00 | 206.481,20 | 391.511,65 | 515.040,00 | - | 1.154.098,35 |
Ripartizione dei costi per personale e per acquisto di beni e servizi per anno
VOCI DI COSTO | 2022 |
A- PERSONALE | € 228.001,82 |
B - ACQUISTO BENI E SERVIZI | € 43.716,00 |
TOTALE A + B | € 271.717,82 |
C - (Spese generali 25% di A + B) | € 67.929,46 |
TOTALE A + B +C | € 339.647,28 |
IVA 22% | € 74.722,40 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 414.369,68 |
VOCI DI COSTO | 2023 |
A- PERSONALE | € 354.699,60 |
B - ACQUISTO BENI E SERVIZI | € 43.716,00 |
TOTALE A + B | € 398.415,60 |
C - (Spese generali 25% di A + B) | € 99.603,90 |
TOTALE A + B +C | € 498.019,50 |
IVA 22% | € 109.564,29 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 607.583,79 |
VOCI DI COSTO | 2024 |
A- PERSONALE | € 316.389,30 |
B - ACQUISTO BENI E SERVIZI | € 43.715,54 |
TOTALE A + B | € 360.104,84 |
C - (Spese generali 25% di A + B) | € 90.026,21 |
TOTALE A + B +C | € 450.131,05 |
IVA 22% | € 99.028,83 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 549.159,88 |
VOCI DI COSTO | 2025 |
A- PERSONALE | € 255.007,63 |
B - ACQUISTO BENI E SERVIZI | |
TOTALE A + B | € 255.007,63 |
C - (Spese generali 25% di A + B) | € 63.751,91 |
TOTALE A + B +C | € 318.759,54 |
IVA 22% | € 70.127,10 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 388.886,64 |
VOCI DI COSTO | 2022-2025 |
A- PERSONALE | € 1.154.098,35 |
B - ACQUISTO BENI E SERVIZI | € 131.147,54 |
TOTALE A + B | € 1.285.245,89 |
C - (Spese generali 25% di A + B) | € 321.311,47 |
TOTALE A + B +C | € 1.606.557,36 |
IVA 22% | € 353.442,62 |
TOTALE IVA INCLUSA | € 1.959.999,98 |
Il Piano operativo e dei costi – anche relativamente alla ripartizione tra gli anni e tra le spese per il personale e per l’acquisto di beni e servizi - può essere aggiornato, fermo restando gli oneri complessivi e la durata.
I suddetti aggiornamenti saranno esplicitati e motivati in sede di rendicontazione, non essendo necessario procedere ad una preventiva modifica del Piano operativo e dei costi.
9. Elementi utili per la nota di congruità
Si forniscono di seguito gli elementi utili al Committente per una valutazione di congruità dell’offerta, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di affidamenti c.d. in house (art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016).
In particolare, con riferimento ai costi diretti del personale vengono forniti gli elementi di riconducibilità delle risorse professionali di Invitalia ai profili utilizzati nella prassi di mercato per servizi analoghi di assistenza tecnica con particolare riferimento alla gara CONSIP per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014- 2020. A tal f ine, la successiva Tabella 6 consente di comparare i profili professionali Invitalia oggetto della presente proposta – declinati come previsto dal CCNL Invitalia 2017 vigente - con quelli previsti dalla citata gara CONSIP che svolgono analoghe funzioni/attività, valorizzando i rispettivi costi giornalieri applicati per livello di inquadramento. Al riguardo, si precisa che i costi medi giornalieri Invitalia indicati in tabella sono comprensivi delle spese generali (+25% dei costi diretti ammissibili) e le tariffe giornaliere CONSIP - applicate per la valorizzazione delle corrispondenti f igure professionali - sono relative all’aggiudicazione del X Lotto1.
Livelli di inquadramento e declaratorie professionali Confronto tra CCNL Invitalia e Tariffe Consip X lotto22
Declaratoria profili professionali (CCNL INVITALIA 2017) | Costo medio giornaliero con spese generali al 25% | Profilo Consip | Tariffa giornaliera Consip (X° Lotto) |
Responsabile strategico | € 1.160,13 | n.a. | n.a. |
Responsabile di unità organizzativa, Professional Master, Spe- cialista | € 565,50 | Capo Progetto /Coordinatore strategico | € 605,00 |
Professional senior, Esperto | € 418,50 | Manager /Coordinatore operativo | € 470,00 |
Analista, Tecnico | € 342,13 | Consulente Senior | € 368,00 |
Analista di supporto | € 268,25 | Consulente Junior | € 252,00 |
La tabella che segue riporta il confronto tra l’utilizzo di risorse umane Invitalia daimpegnare nelle attività
1 L’appalto CONSIP è suddiviso in 10 Lotti, ciascuno relativo a diversi Programmi Operativi Regionali e Nazionali e alle rispet tive Autorità di Gestione e Certificazione; a seguito di un’attenta analisi delle condizioni previste dai suddetti Lotti, al fine di comparare i costi medi dei profili Invitalia con i costi riscontrabili sul mercato per profili analoghi, sono state prese in consideraz ione le tariffe di aggiudicazione del X Lotto, dal momento che questo risulta l’unico Lotto della gara CONSIP che ha interessato - tra gli altri soggetti - direttamente il Ministero dello sviluppo economico, quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020 (PON I&C) che viene attuato mediante interventi agevolativi assimilabili a quello oggetto della presente nota per procedure attuative analoghe.
2 In considerazione delle specifiche attività previste nel presente Piano e al fine di garantire adeguati livelli di responsabi lità nei confronti del Committente e di soggetti esterni, sono stati evidenziati anche i costi relativi al profilo dirigenziale In vitalia. Tale profilo non risulta comparabile ai profili di mercato, tuttavia il suo limitato impiego nell’ambito dei gruppi di lavoro (che non eccede il 3% del totale delle giornate/uomo previste nel Piano) è compensato dalle economie registrate per gli a ltri livelli professionali Invitalia, assicurando, comunque, la congruità della commessa a valore totale.
con evidenza del costo complessivo stimato per ciascun livello professionale e il costo totale alle tariffe Invitalia e alle tarif fe Consip.
Anche ipotizzando una tariffa Consip per Responsabile strategico pari a quella del Capo progetto Consip (equivalente al Responsabile di unità organizzativa Invitalia), l’importo totale rimane inferiore al costo totale Consip.
Confronto costi personale Invitalia con gara Consip
Livello professionale Invitalia | Costo medio con spese generali al 25% | N. giornate uomo | Totale costo Invitalia (al netto IVA) | Totale costo giornaliera Consip (X° Lotto) |
Dirigente | € 1.160,13 | 15 | € 17.401,88 | € 9.075,00 |
Quadro | € 565,50 | 60 | € 33.930,00 | € 36.300,00 |
II livello | € 418,50 | 617 | € 258.101,06 | € 289.862,60 |
III livello | € 342,13 | 1.430 | € 489.390,00 | € 526.402,69 |
IV livello | € 268,25 | 2.400 | € 643.800,00 | € 604.800,00 |
Totale | 4.522 | € 1.442.622,94 | € 1.466.440,29 |
Con riferimento all’acquisto di beni e servizi, si precisa che i servizi professionali relativi alla piattaforma web ed al Call Center, nonché i servizi di licensing e di cloud, sono acquisiti nell’ambito degli accordi quadro o di contratti già in essere, utilizzabili secondo necessità.
In particolare, per lo sviluppo del software sarà impiegata la Convenzione Consip (ID SIGEF 1607 PA Centrale – lotto 1) che prevede una procedura ristretta per l’af fidamento di servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le Pubbliche Amministrazioni. Nello specifico, lo sviluppo della piattaforma per la misura “Incentivi finanziari imprese turismo” avverrà utilizzando parte del Contratto per la fornitura di Servizi SGI come da Piano dei Fabbisogni e Progetto Esecutivo, firmato in data 18/04/2019, con CIG 7865373720.
Anche il servizio di Call Center sarà attivato facendo riferimento ad un contratto già in essere a seguito di adesione alla convenzione CONSIP (CONVENZIONE SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING 2 – ID 1738 - LOTTO 3), f irmato in data 13/1/2021, con CIG 8590417C5B.Anche il servizio di Call Center sarà attivato facendo riferimento ad un contratto già in essere a seguito di adesione alla convenzione CONSIP (CONVENZIONE SERVIZI DI CONTACT CENTER IN OUTSOURCING 2 – ID 1738 - LOTTO 3), f irmato in data 13/1/2
ALLEGATO 2
“DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE”
1. PREMESSA
Il presente documento individua i criteri di rendicontazione che seguiranno il criterio del rimborso dei costi effettivi sostenuti in base ai livelli professionali Invitalia impiegati e dei costi indiretti pari al 25%, in relazione alla Convenzione “per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA in ordine alle attività di supporto tecnico-amministrativo per la gestione di incentivi sotto forma di credito d’imposta di cui all’art.4, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
CATEGORIE DI COSTI
La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:
A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all’operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l’operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”;
B) Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.
2. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
L’Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate secondo quanto previsto all’articolo 5 della presente Convenzione.
Il regime di rendicontazione per il personale dell’Agenzia segue il criterio del costo effettivo, mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria pari ad un valore del 25%, comunque inferiore a quanto disposto come valore massimo dall’articolo 68, comma 1, lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.
Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.
.
2.1 Costi diretti
Sono i costi direttamente legati all’operazione e adeguatamente documentati attraverso l’applicazione di determinati “criteri di imputazione”, effettivamente pagati a f ronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.
I costi diretti si suddividono in:
A) personale;
B) missioni;
C) acquisizione di beni e servizi.
A) Personale
In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione.
Tali costi possono riguardare:
- Il lavoro del personale dipendente impiegato sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- Il lavoro del personale non dipendente con Xxxxxxxxx di somministrazione sulla base contratto di somministrazione, e della relativa fattura.
- Il lavoro del personale non dipendente con Xxxxxxxxx di collaborazione sulla base del contratto e/o conferimento di incarico e cedolino paga;
Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione).
Più in dettaglio, i costi del personale dipendente (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e
ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse,
festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).
Il costo ammissibile è determinato in rapportato alle ore effettivamente prestate per l’attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga) osservando la formula del costo orario effettivo di seguito riportata.
Costo orario effettivo:
Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip
Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un’unica voce “altra commessa”.
Il costo relativo al personale non dipendente è determinato in base al costo previsto dal co ntratto di collaborazione o di somministrazione oltre ai tributi e gli oneri connessi.
B) Missioni
La categoria “Missioni” comprende le spese sostenute per l’ef fettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.
Sono ammissibili le spese di missione e viaggi riconducibili alle prestazioni debitamente rendicontate e accertate, purché siano espressamente autorizzate e previste dai relativi contratti di affidamento ed in
essi non già remunerate in misura forfettaria.
Il personale deve essere autorizzato dal responsabile gerarchico.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno dell’Agenzia.
C) Acquisizione di beni e servizi
Il regime di rendicontazione relativo all’acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.
Per “acquisizione di beni e servizi” si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:
• servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
• le competenze dovute alle società di servizi per i reclutamento del personale non dipendente;
• interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
• azioni di comunicazione e promozione;
• costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
• noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
• altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione oltre alle spese relative all’acquisizione del personale tramite agenzia interinale.
Per i costi relativi alle suddette voci l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
• elenco delle spese sostenute;
• riferimento agli estremi dell’incarico/contratto e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
• riferimento ai pagamenti effettuati. In questa categoria saranno rendicontate le spese sostenute per l’acquisto di beni e la gestione e l’implementazione del sistema informativo, ivi compresi i costi per l’acquisto e la manutenzione/implementazione dei sistemi software, i canoni d’uso.
2.2 Costi indiretti
Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.
Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14- 0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell’equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.
La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale e missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P
considerando P=25% .
2.3 Costo complessivo rendicontabile
In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà cosi ottenuto:
Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti
3. DOCUMENTAZIONE DI SPESA
Per il personale dipendente l’Agenzia dovrà fornire un rendiconto sintetico contenente l’elenco nominativo del personaleimpiegato, con la specificazione del livello di inquadramento, della percentuale di utilizzo, delle ore imputate e del relativo costo.
Analogo rendiconto dovrà essere fornito per le società controllate, eventualmente coinvolte
nell’esecuzione delle attività.
Per i costi relativi a “beni e servizi” si intendono le spese sostenute in relazione al progetto, risultanti dal documento giustificativo che è costituito dal contratto/lettera d’incarico e dalla fattura/ricevuta.
In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all’interno dell’Agenzia.
Per quanto attiene il calcolo dei costi indiretti, verranno calcolati in misura percentuale rispetto all’importo rendicontato.
L’Agenzia, inoltre, assicura la conservazione della documentazione a supporto delle spese sostenute,
in originale, conformemente alle leggi nazionali in materia contabile e fiscale.
4. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
La rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dall’Agenzia e riferiti alle attività svolte dalla convenzione dovrà essere corredata da una Relazione sulle attività svolte nella quale saranno sinteticamente descritte le attività realizzate e in corso di realizzazione e sarà corredata da appositi schemi riepilogativi dei costi sostenuti e rendicontati.
ALLEGATO 3
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
in applicazione dell’ art. 28 del Regolamento UE/2016/679
Il MINISTERO DEL TURISMO con sede in Roma, via Marghera 2, C.F. 97814710584 (di seguito, Ministero o Titolare), in persona della dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica del Ministero del turismo - Strumenti di sostegno del settore turismo e valorizzazione del patrimonio informativo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ex Reg. EU/2016/679:
– considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento EU/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;
– preso atto che l’art. 4, n. 8 del Reg. 2016/679/EU definisce il “Responsabile” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
– considerato che il D. Lgs. 14/8/2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente a norma del D. Lgs. 231/ 2001;
– tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto de le vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
– considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Atto di nomina a Responsabile del trattamento;
– rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni;
– ritenuto che il Responsabile per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, possiede i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
Tutto ciò premesso, il Titolare
NOMINA
l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. (di
seguito INVITALIA), con sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx, 00, Responsabile del trattamento dei dati per le attività che le sono state affidate nell’ambito della “Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A - INVITALIA in ordine alle attività di supporto tecnico-amministrativo per la fase di gestione delle istruttorie riferite all’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1 e 2, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233. Investimento 4.2.1. Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021.”
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati INVITALIA è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
Il Responsabile del Trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Le parti, come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue: Le premesse dicui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del Reg. EU/2016/679 il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.
In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
A tal proposito, il responsabile dichiara di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate, così come descritte nel “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A.” prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante del presente atto di nomina a responsabile del trattamento.
2. Sub- responsabile
Il Titolare autorizza sin d’ora il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. EU/2016/679.
3. Modalità e f inalità del trattamento da parte del responsabile
La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le
sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dal relativo contratto.
4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento
Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata delTitolare del trattamento, anche in caso di trasferimento didati personali verso un paese terzoo un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento deidati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. 2016/679/EU per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
e) tenendo conto de la natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito ale richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Reg. EU/2016/679;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione ala sicurezza del trattamento (art. 32), ala notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (data breach di cui all’art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (data breach di cui all’art. 34), alla valutazione d’impatto sula protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e ala consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto de la natura del trattamento e de le informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cance li o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cance li le copie esistenti, salvo che il diritto
dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca ale attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento oda un altro soggetto da questi incaricato;
i) con riguardo ale istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla protezione dei dati.
5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione
L’adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’articolo 40 Reg. EU/2016/679 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’articolo 42 Reg. EU/2016/679 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’articolo 28 Reg. EU/2016/679.
6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 Reg. EU/2016/679, se il Responsabile del trattamento viola il Reg. 2016/679/EU, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell’art. 28 c. 10 GDPR.
7. Responsabilità
Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell’art. 29 Reg. 2016/679/EU egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o degli Stati membri.
8. Registro del trattamento
In ottemperanza all’art. 30 del Reg. EU/2016/679 il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di
cui all’articolo 32, paragrafo 1.
********
COMPITI E ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO EU/2016/679
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che stabilisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità,
correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1 GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
i) ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati,
deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
– identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
– predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
– individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
– individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
– descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
– definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa v igente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
– ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai
soggetti interessati;
– adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
– definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
– assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in
caso di incidente fisico o tecnico;
– definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle
misure tecniche ed organizzative applicate;
– far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di
trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni
trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
– segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
– in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
– recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
– adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il prof ilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
– stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE
Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all’interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l’informativa ex art. 13 da parte del Titolare;
d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rapporto di lavoro;
g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla
formazione dei soggetti autorizzati.
TRATTAMENTO CONSENTITO
a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile e contrattualmente previsti nel contratto allegato che deve qui intendersi integralmente richiamato;
c) qualsiasi altra operazione ditrattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto de le norme di legge.
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dall’allegato contratto di servizi/prodotti.
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico.
Per tutto quanto nonespressamente previsto nel presente atto, si rinviaalle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Una copia del presente Xxxx di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.
IL RESPONSABILE DICHIARA:
• di aver preso conoscenza deicompiti che gli sono affidati;
• di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento EU/2016/679 e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate;
• di aver compreso e di attenersi ale Istruzioni dettate dal Titolare.
Allegato:
Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.p.A.
38