CAPITOLATO INCENDIO
Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei Capitolato Incendio
Azienda Sanitaria Locale n°4 di Lanusei
LOTTO n°4
CAPITOLATO INCENDIO
DEFINIZIONI
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.
BROKER: il R.T.I. Xxxxx X.x.x./AMA Insurance Brokers S.a.s.
CONTENUTO Tutto quanto inerente o comunque collegato all'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione "Fabbricati", nulla escluso né eccettuato, salvo quanto previsto dall'art. 15 bis che segue "Beni esclusi".
A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente definizione:
- mobili, arredi, attrezzature, macchinari; merci
- mezzi di trasporto / sollevamento / traino non iscritti al P.R.A;
- cancelleria, stampati, etc., etc..
- apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo computer, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati EDP, scanner, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche, tutti i macchinari, le apparecchiature e gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi. Si precisa che tali apparecchiature elettroniche si intendono incluse, a meno che siano assicurate a parte con specifica polizza.
MERCI: merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.
INFIAMMABILI: gas combustibili, sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C centesimali, sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V.
INCOMBUSTIBILITA’: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.
ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
FABBRICATO: intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili, viali interni, attrezzature sportive e per giochi, strade private e simili ma esclusi parchi, alberi di alto fusto,) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Si precisa che sono assicurati tutti i Fabbricati configurabili come tali anche in corso di costruzione) di proprietà, possesso, in conduzione da parte dell’Ente o da altri soggetti in conseguenza di contratto stipulato con l’Ente stesso, sia quelli che lo saranno in futuro per i medesimi titoli,.per i quali abbia un interesse assicurativo, ubicati nell’am - bito del Territorio Nazionale ed altre eventuali ubicate all'estero e che ver- ranno comunque preventivamente comunicate dal Contraente.
Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella ga- ranzia anche le relative quote di proprietà' in comune.
TETTO: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
UBICAZIONI: luoghi relativi agli enti assicurati, nella polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell/'Assicurato o dove possono essere permanente- mente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato
SOLAIO: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
FISSI ED INFISSI: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni in genere; quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
IMPLOSIONE: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
SCOPPIO repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli art. 1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come l’incompleta o inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo quanto previsto dagli Artt. 5 e 6 che seguono. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.
Art. 2 Durata del Contratto – proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata 36 mesi e ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2009 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2012, senza tacita proroga. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ne ricorrono le condizioni previste dalla legge il contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima pari a quella originaria, inoltrando richiesta scritta alla società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo ne sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta da parte del Contraente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza, per un periodo massimo di 180 giorni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna in tal caso a prorogare l’assicurazione.
In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Premesso che il pagamento del premio di polizza avviene in una rata annuale scadente il 31/12 di ogni anno, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura, che altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Art. 4 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del C.C..
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Assicurazione presso diversi assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponderà proporzionalmente al suo interesse ai sensi di quanto previsto nel C.C.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 8 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo in quanto il sinistro ha caratteristiche di non indennizzabilità secondo la normativa di polizza, le Parti possono recedere, con preavviso di 90 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 10 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 Clausola Broker
Il Contraente incarica il R.T.I. Marsh/AMA Insurance Brokers con mandataria Marsh Spa della gestione ed esecuzione della presente polizza per tutta la durata, proroghe, rinnovi e/o sostituzioni, in qualità di Broker ai sensi dell’art.109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società, che ne prenderà atto, eventuali sostituzioni del broker incaricato.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 14 Rischio assicurato
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:
• Incendio;
• fulmine;
• esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• implosione;
• caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
• caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
• onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
• acqua condotta a seguito di
rottura accidentale di pluviali e di grondaie, installati sia internamente che esternamente al fabbricato, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento al servizio dei fabbricati o delle attività descritte in polizza.
Relativamente alla presente garanzia “danni da acqua condotta LA SOCIETA' NON RISPONDE:
dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
La presente garanzia deve intendersi prestata nei limiti previsti dal punto a) della sezione FRANCHIGIE –LIMITI DI INDENNIZZO;
• urto dei veicoli stradali non appartenenti e non in uso all’Assicurato e/o al Contraente, in transito sulla pubblica via;
• caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti;
• colpa grave dell’Assicurato o del Contraente che determini un evento garantito;
fumo, danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
La Società indennizza altresì:
• la perdita delle pigioni o
mancato godimento dei locali come da garanzia aggiuntiva A10)
• i danni causati alle cose
assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt da esse.
• i guasti causati alle cose
assicurate per ordine dell’Autorità nonché quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e/o altri eventi previsti in garanzia;
• le spese necessarie per
demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocamento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e ciò sino alla concorrenza del 10% (dieciprocento) dell'indennizzo pagabile a termini di polizza – escluso quello a seguito di acqua condotta fermo quanto previsto all’Art.8 Limite massimo di indennizzo
Art. 15 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sabotaggio organizzato ;
b) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da , o verificatisi in oc-casione di , atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivanti da o verificatisi in occasione di , qualsiasi azione intrapresa per controllare , prevenire, o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.
Per atto di terrorismo s’intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici , religiosi , ideologici o simili , inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte ;
c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, terremoto, inondazioni, alluvioni ed allagamenti salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Aggiuntive;
f) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio od implosione dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
g) da gelo, rigurgito di fogna, umidità e stillicidio;
h) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
Art. 15 bis) Beni esclusi dall'assicurazione
* Titoli di credito, xxxxxx, valori bollati e altri titoli e/o certificati sostitutivi equiparabili ai predetti;
* Lingotti ed oggetti di metallo prezioso nonché pietre preziose, nei limiti previsti nella Sezione Franchigie – Limiti di indennizzo lettera n);
* Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Comune, natanti ed aeromobili;
* Opere d'Arte, nei limiti previsti nella Sezione Franchigie – Limiti di Indennizzo lettera f);
Art. 16 Somme assicurate
Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, ed al valore di rimpiazzo del contenuto.
Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Art. 17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, e che per valore a nuovo s’intende convenzionalmente:
per Fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive;
per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per uso e qualità;
l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I Fabbricato – si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II Macchinario, attrezzatura, arredamento – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
III Merci – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
In caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno si determina:
1. per i fabbricati: - applicando al valore a nuovo delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al punto I e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
2. per macchinario, attrezzature, arredamento e merci : - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
b) Il supplemento, che aggiunto all’importo del danno di cui ad a) dà l’ammontare del danno calcolato in base al valore a nuovo.
Qualora la somma assicurata confrontata con il rispettivo valore a nuovo risulti:
- superiore o uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro e la differenza tra il valore a nuovo e il valore al momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, il supplemento non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità verrà eseguito entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi alcun aggravio per la Società ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.
Per gli oggetti di vestiario, gli indumenti e biancheria in genere e le cose in disuso, l’ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al comma a2) senza tenere conto del supplemento di cui al comma b).
Per la garanzia perdita delle pigioni, si stabilisce il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati, col massimo di un anno, e l’indennizzo relativo non potrà comunque eccedere 1/15 del valore relativo alla unità immobiliare sinistrata.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in stato di attività.
Art. 19 Assicurazione parziale - Tolleranza di scopertura
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 C.C.;
b) in caso di sinistro, darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportate la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C..
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro, deve altresì:
c) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4 Mandato dei periti
I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 16 Somme assicurate
2. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.18 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
3. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 18 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
Art. 5 Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall’Art. 15) Esclusioni - lettera d).
Art. 6 Obblighi della Società nella gestione dei sinistri
La Società annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- indicazione dell’importo a riserva); | sinistri | riservati | (con |
- indicazione dell’importo liquidato); | sinistri | liquidati | (con |
- sinistri respinti (mettendo a
disposizione le motivazioni scritte).
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro, data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A1) MODIFICHE E VARIAZIONI
E' facoltà dell'Assicurato di variare e modificare il complesso dei fabbricati, degli impianti e del patrimonio mobiliare aggiungendo anche nuovi cespiti, anche in fase di costruzione e/o allestimento, che resteranno automaticamente assicurati senza che l'assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società. Tali incrementi non devono superare complessivamente, partita per partita, il 20% delle somme indicate in polizza in base all’ultimo aggiornamento. Qualora tali incrementi comportassero aumenti superiori al 20%, è fatto obbligo all’assicurato di darne avviso alla Società ed i nuovi enti si intenderanno assicurati solo dopo la corresponsione del relativo premio.
E’ fatto inoltre obbligo all’assicurato di comunicare alla Società entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo, quegli incrementi intervenuti nell’anno precedente che non hanno superato il 20% delle singole partite e sono stati automaticamente assicurati.
La comunicazione dell’assicurato dovrà riportare il valore dell’incremento, la partita a cui si riferisce l’incremento ed il mese di effettiva variazione.
A fronte di detta comunicazione, la Società provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:
• Annualità precedente: Tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di copertura rilevati dalla comunicazione dell’assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;
• Annualità in corso: Differenza tra il premio versato all’inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare, qualora gli incrementi fossero stati noti alla Società, all’inizio del periodo assicurativo.
A2) EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali causati alle cose assicurate direttamente da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
2. bagnamento, verificatosi all’interno dei fabbricati purchè avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento o smottamento del terreno;
ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
b)subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.
Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto g) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A3) EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:
1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi:
La Società non risponde dei danni:
a) di
inondazione o frana;
b)
di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c)
di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d)
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e)
causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
f)
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
g)
dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
h)
a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto.
i)
da terrorismo
La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto h) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A4) SOVRACCARICO NEVE
Fermo quanto disposto nell’estensione di garanzia relativa agli Eventi atmosferici ed a integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
La Società non risponde dei danni causati:
a) da valanghe e slavine;
b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
e) ai capannoni pressostatici, ed al loro contenuto;
f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
(*) – D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 Febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 16.2.1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto K) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A5) FENOMENO ELETTRICO
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’ Art. 19 –Assicurazione parziale
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto i) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A6) RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’ Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono, comunque considerati terzi:
a) purché con
lui conviventi, il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando il
Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società le
quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del C. C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del C. C.;
A7) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
A8) DANNI A LASTRE E CRISTALLI
La garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti derivati all’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate e cristalli con altre
nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Fermo quanto previsto dall’Art. 15 sono esclusi i danni:
1) da fenomeni atmosferici
2) verificatesi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai.
Il danno sarà indennizzato nei limiti previsti al punto L) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A9) ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 103.000,00. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.033.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.
Poiché l’assicurazione è stipulata in base al criterio del valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
A10) ONORARIO PERITI
La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto m) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
A11) ONORARI ARCHITETTI – INGEGNERI - CONSULENTI
La Società rimborserà, nei limiti previsti al punto n) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente assicurazione, gli onorari degli Architetti, Consulenti, Ingegneri per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita subita dagli enti assicurati, in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali. Sono escluse le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
A12) PERDITA PIGIONI
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato/detenuto dal Contraente proprietario o da altri rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa; la garanzia è prestata
per un periodo non superiore ad un anno, ed il risarcimento relativo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse, sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa di Euro 258.000,00
La garanzia verrà prestata nelle modalità previste dal punto d) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A13) DISPERSIONE DI LIQUIDI
La Società risponde:
1) del danno di dispersione dei liquidi da contenitori, tubazioni, raccordi, e simili anche se detta dispersione avviene attraverso relative valvole ed accessori;
2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate (ivi compreso il contenitore dal quale il liquido é fuoriuscito) in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non vi sia sviluppo di incendio; avvenuti in conseguenza di:
I) guasto o rottura dei predetti contenitori, tubature, raccordi e simili o loro parti;
II) eventi per i quali é prestata la garanzia con la presente polizza o con la polizza di riferimento;
III) errori di controllo e/o manovra, imperizia e/o negligenza di dipendenti.
La Società non risponde, se non specificatamente pattuito, dei danni di stillicidio conseguenti a una delle seguenti cause:
• corrosione;
• usura.
Le spese sostenute per la ricerca dell’eventuale guasto o rottura e per la sua riparazione si intendono comprese entro il limite di risarcimento pattuito.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto p) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A14) COSTO COLLAUDO
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati soggetti a sinistro risarcibile a termini di polizza, ma apparentemente non danneggiati, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto q) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
A15) SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
In caso di danno risarcibile ai sensi della garanzia acqua condotta:
La Società rimborsa , nei limiti previsti al punto c) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta e più precisamente ;
a) Le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) Le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
A16) ATTI DI TERRORISMO
La Società indennizza ( anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza o successiva appendice alla stessa ) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da , o verificatisi in occasione di , atti di terrorismo.
Per atto di terrorismo si intende un atto ( incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza ) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici , religiosi, ideologici o simili , inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte .
Agli effetti della presente garanzia :
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro , del 20% dell’ammontare dell’indennizzo, col minimo di Euro 15.000,00,
- in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa , importo superiore a 1.500.000,00.
La Società ha la facoltà , in ogni momento , di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola , con preavviso di 14 (quattordici ) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione , da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso , esclusa soltanto l’imposta.
A17) INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a - causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.
b - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse
al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati. c - a enti mobili all'aperto.
d - alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento. e – ad enti posti in scantinati e seminterrati
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di Euro 25.000,00.
In nessun caso verrà indennizzato importo superiore al 30 % del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto.
Il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare complessivamente Euro 1.500.000,00;
La società’ ed il contraente hanno la facoltà’, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società’ questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
A18) TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 15) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Esclusioni - la Società non risponde dei danni:
a - causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall’accellerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto.
b - Causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto.
c - Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
d - Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
e - Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i
- relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia per singolo fabbricato e relativo contenuto pari al 3 % del corrispondente valore con il minimo di Euro 25.000,00. Per gli enti di interesse artistico, storico, archeologico o etnologico soggetti alla disciplina della legge 1 giugno 1939 n°1089 e successive modifiche o comunque per edifici costruiti in data antecedente il 1900 la franchigia viene elevata al 5 % fermo restando il minimo.
In nessun caso verrà indennizzato importo superiore al (30%) del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto.
Il massimo indennizzo per anno assicurativo non potrà superare complessivamente Euro 1.500.000,00
La società’ ed il contraente hanno la facoltà’, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso da parte della società’ questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
A19) DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO – OPERE DI ABBELLIMENTO
Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro ( costi di materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d’ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
La Società rimborsa , nei limiti previsti al punto s) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO.
A20) SPESE EXTRA
In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione attività / servizi che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo :
- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, fax, ecc...;
- noleggio attrezzature;
-vigilanza
- trasporto dipendenti
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti previsti al punto r) della sezione FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
Coassicurazione e delega (clasuola opzionale in caso di coassicurazione)
L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata , esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver
ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile…………………la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all’art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
La delega assicurativa è assunta dall’impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO
a) per i danni di acqua condotta , sono escluse, per ogni sinistro, i primi Euro 258,00; per i fabbricati superiori ai 10 anni di età la franchigia sarà elevata a Euro 500,00;
b) le spese di demolizione, sgombero e trasporto , sono prestate fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 8 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale; relativamente alle spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali danneggiati, il limite di indennizzo si intende stabilito in € 25.000,00 ;
c) per la Garanzia accessoria Spese di ricerca e riparazione del guasto, sono escluse, per ogni sinistro, i primi € 500,00; tale franchigia è cumulabile con quella pattuita per la garanzia acqua condotta; per i fabbricati superiori ai 25 anni di età la franchigia sarà elevata a € 750,00;
Resta convenuto che, in ogni caso, non potrà essere indennizzata somma superiore a € 25.000, 00 per più sinistri occorsi nell’annualità assicurativa;
d) la garanzia perdita delle pigioni, è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate, con il limite massimo per annualità assicurativa di € 258.000,00;
e) per i danni a schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa è pari a € 10.000,00;
f) per i danni a quadri ed oggetti d’arte sono indennizzati fino alla concorrenza di € 25.000,00 qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza;
g) per la Garanzia Eventi atmosferici, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto. Viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore all’70% dei valori assicurati;
h) Eventi sociopolitici, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00 viene convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna causale di danno e per sinistro, importo superiore all’70% dei valori assicurati;
i) per la Garanzia Fenomeno elettrico, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 100.000,00;
j) per la Garanzia Grandine, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto, in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 25.000,00;
k) per la Garanzia Sovraccarico neve, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a Euro 5.000,00 ed eccedere Euro 50.000,00; in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 500.000,00;
l) lastre e cristalli, il danno sarà indennizzato previa detrazione di uno scoperto pari al 10% dell’indennizzo, con il minimo di Euro 250,00. Limite di risarcimento per sinistro ed anno Euro 15.000,00;
m) Onorario periti la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e di Euro 30.000,00 per anno;
n) Onorario Architetti, Ingegneri, Consulenti la presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e di Euro 30.000,00 per anno;
o) per i danni a lingotti ed oggetti di metallo prezioso nonchè pietre preziose sono indennizzati fino alla concorrenza di € 7.500,00 qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza;
p) Dispersione liquidi la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
q) Costo di collaudo la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
r) Spese Extra la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
s) Differenziale artistico la presente estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di € 258.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SCHEDA DI QUOTAZIONE (Allegato Lotto 4 – Incendio) CAPITALI ASSICURATI
Partita 1) Fabbricati Euro 22.000.000,00
Partita 2) Contenuto Euro 600.000,00
Partita 3) Ricorso terzi Euro 500.000,00
TASSI ANNUI LORDI
Partita 1) Fabbricati Tasso…..‰ (promille)
Euro………………
Partita 2) Contenuto Tasso ‰ (promille)
Euro………………
I tassi sopra indicati sono comprensivi della garanzia “Ricorso Terzi”.
PREMIO ANNUO LORDO TOTALE
Euro…………….
Tasso imponibile annuo,
compreso nell’offerta, relativo alla garanzia terrorismo: …..‰ (promille)
RIPARTO DI COASSICURAZIONE (se previsto)
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
LA/LE SOCIETA’