COMUNE DI SARONNO
ALLEGATO “D“
COMUNE DI SARONNO
Provincia di Varese
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARONNO E LA COOPERATIVA SOCIALE
___________________, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. 381/1991 PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO DI VIA FERRARI E DI VIA I° MAGGIO
A SARONNO – PERIODO DAL 01/06/2013 AL 31/05/2015 (approvata con Deliberazione di
Giunta Comunale n° del )
CIG
L’anno duemila , addì del mese di nella sede Comunale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, sono comparsi i Signori:
• Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Varese il 28.06.1957, nella sua qualità di Dirigente del Settore Territorio e Ambiente e, quindi, in nome e per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, Ente cui è attribuito il C.F. 00217130129 e il
• Sig. , nato a
il
e residente in
, Via , nella sua qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale con xxxx xxxxxx xx
, Xxx , - X.X. / X.X. xx xxxxxxx denominato “Cooperativa affidataria”
premesso
- che è volontà di questa Amministrazione favorire accordi preferenziali con il mondo delle onlus, nel rispetto delle norme contrattuali di lavoro, previdenziali ed assicurative e quindi, in considerazione dell’alto valore sociale connesso allo sviluppo della cooperazione sociale, ed in particolare di quella di tipo B finalizzata a creare opportunità di lavoro per i soggetti sociali più deboli, avvalersi dei rapporti con tale cooperazione nell’ambito dell’attività contrattuale, per la fornitura di beni e servizi;
- che la cooperativa affidataria ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dello svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di diversamente abili, ex tossicodipendenti e persone in stato di svantaggio sociale;
- che la cooperativa affidataria ha, quale oggetto sociale, anche quello di gestione e custodia di parcheggi;
- Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l’articolo 11 della Legge Regionale 21/2003;
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia e gestione del parcheggio di Via Ferrari (fronte Via Luini) e Via I° Maggio (adiacente al capolinea degli autobus extraurbani) che la Cooperativa affidataria dichiara di aver preso in visione mediante sopralluogo sul posto.
Le suddette aree dovranno essere adibite esclusivamente a parcheggio per autovetture i cui titolari siano in possesso di abbonamento ferroviari o integrati TRENORD con i criteri di cui al successivo art. 4 e l’applicazione della tariffa prevista dal successivo art. 8.
I ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono introitati dalla Cooperativa affidataria.
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato a decorrere dal giorno / /2013 e fino a tutto il / /2015 eventualmente prorogabile.
Art. 3 - DIVIETO DI SUB APPALTO
E’ fatto divieto alla Società affidataria di cedere o di sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di nullità del contratto e rifusione dei danni.
Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Lo svolgimento del servizio avverrà alle condizioni regolamentari richiamate nella presente convenzione e nell’offerta proposta in sede di gara (che si riporta in allegato alle presente convenzione), eventualmente integrata con ulteriori accordi tra le parti.
Il servizio di gestione e custodia del parcheggio di Via Ferrari e di via I° Maggio dovrà essere garantito nei giorni feriali (da lunedì a venerdi) ininterrottamente dalle ore 6,30 alle ore 20,30. I titoli di sosta dovranno essere prioritariamente rilasciati dietro presentazione dell’abbonamento o altro titolo di viaggio cumulativo per l’utilizzo dei servizi erogati da TRENORD di cui verrà memorizzato il numero di tessera e la scadenza. Al fine di non creare disagio all’utenza regolare rappresentata dai pendolari che utilizzano l’adiacente servizio ferroviario e solo ed esclusivamente in caso di capacità residua, potrà essere rilasciato abbonamento di sosta anche senza esibizione dell’abbonamento ferroviario.
I titoli di sosta sono venduti esclusivamente presso la sede dei suddetti parcheggi a partire da 1 settimana prima della scadenza del mese corrente. La sosta è subordinata all’acquisto dell’abbonamento mensile ad eccezione del mese di agosto aperto solo la prima e l’ultima settimana con rilascio di abbonamento settimanale/quindicinale.
Gli abbonamenti dovranno avere colori differenti in relazione al parcheggio di appartenenza. Non è ammessa la vendita di titoli di sosta diversi da quelli precedentemente elencati.
Inoltre, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Ditta si impegna a garantire l’apertura dei parcheggi in questione in giorni festivi/prefestivi o per particolari manifestazioni/esigenze (commemorazione dei defunti, festività natalizie) in orari da concordare e senza nulla pretendere. Il servizio di custodia deve essere sempre garantito nell’arco di apertura dei parcheggi in modo da prevenire furti o manomissioni alle autovetture in sosta.
Le suddette condizioni regolamentari dovranno essere riportate in un cartello esposto in modo ben visibile al pubblico anche quando il parcheggio è chiuso.
Art. 5 - CORRISPETTIVO ALL’ENTE AFFIDANTE.
I ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sono introitati dalla Cooperativa affidataria che ha l’obbligo di corrispondere all’Ente affidante la somma di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) a titolo di canone di gestione annuale (IVA esclusa in quanto fuori dal campo di applicazione). Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale in un’unica rata entro l’undicesimo mese di servizio relativo all’anno in cui viene svolto il servizio. A partire dal secondo anno di gestione è prevista la revisione del corrispettivo secondo indice istat.
Art. 6 - OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA
Sono a carico della Cooperativa affidataria del servizio:
• La pulizia mensile del parcheggio, oltre all’eventuale spalatura della neve per consentire le manovre di accesso e sosta;
• La chiusura dei cancelli di ingresso mediante serratura a chiave o, in alternativa, con sistema di catena e lucchetti fornendo una copia delle chiavi al servizio manutenzione degli uffici tecnici comunali;
• La manutenzione ordinaria del parcheggio (taglio di erba, potatura eventuali rami pericolanti, messa in sicurezza di manufatti esistenti all’interno del parcheggio, piccoli lavori edili di manutenzione del locale adibito a guardiania, ripristino di eventuali piccole buche sul manto stradale all’interno del parcheggio e tutto quanto necessario per rendere decoroso ed accettabile il servizio di custodia);
• La trasmissione al Comune di una relazione trimestrale contenente i dati relativi al numero ed alla tipologia degli abbonamenti venduti, in modo da monitorare l’andamento della domanda di sosta e verificare il permanere dell’equilibrio con l’offerta.
La cooperativa affidataria s’impegna a segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia, guasto o altro inconveniente si verifichi al responsabile dell’Ufficio Mobilità affinché provveda alla risoluzione del problema.
Art. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE AFFIDANTE
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale:
• Le spese di manutenzione straordinaria per interventi che si rendessero necessari per assicurare idonee condizioni di sicurezza all’interno del parcheggio;
• Le spese relative alle utenze di energia elettrica;
Art. 8 - TARIFFE
La Cooperativa affidataria dovrà provvedere alla stampa dei titoli di sosta (abbonamenti mensili e quindicinali) con l’attenzione di diversificare il colore di stampa o la rappresentazione grafica degli stessi in modo da distinguere l’appartenenza al parcheggio di Via Ferrari o di Via I° Maggio.
La tariffa da applicare durante il periodo di affidamento del servizio è la seguente:
• Abb. mensile € 25,00 (prezzo al pubblico iva compresa)
• Abb. mensile ridotto agosto € 13,00 (prezzo al pubblico iva compresa)
(titolo valido tutto il mese di agosto ad eccezione delle due settimane centrali)
• Abb. quindicinale (1-15/16-fine mese) € 13,00 (prezzo al pubblico iva compresa)
Art. 9 - PERSONALE
La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 4 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella presente convenzione, tramite la propria organizzazione idonea alla realizzazione dell'esatta fornitura e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.
In particolare – nel periodo di apertura - è prevista la presenza continuativa di almeno n° 1 operatore addetto al servizio di custodia.
Il personale che si alternerà nel servizio dovrà avere adeguate capacità nel fornire agli utenti le necessarie indicazioni per le manovre di parcamento e mantenere sempre un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui verrà in contatto durante l’espletamento del servizio.
Tutto il personale occupato nell’attività di parcheggiatore e custodia, dovrà essere munito di cartellino di identificazione e di apposita divisa (anche solo pettorale colorato), atti al riconoscimento dell’attività svolta. Il personale in servizio si deve impegnare al fine di consentire l’utilizzo del parcheggio nel modo più razionale ed ordinato e di non creare alcun intralcio e disagio all’utenza.
Art. 10 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
E’ fatto obbligo alla cooperativa affidataria corrispondere al personale addetto al servizio, (lavoratori dipendenti e soci lavoratori) anche se non aderente alle organizzazioni sindacali e anche se soci lavoratori, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge.
L’Ente si riserva di effettuare periodicamente controlli sull’osservanza di tali adempimenti, richiedendo l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
La cooperativa affidataria si impegna altresì a nominare responsabile dello svolgimento
dell'attività il Sig. con qualifica professionale
al quale è affidata la vendita dei titoli di sosta.
L’inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall’Ente concedente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’incameramento della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione sarà subordinato all’esito positivo della visita dell’Ispettorato del Lavoro che avrà accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti.
Art. 11 – LAVORATORI SVANTAGGIATI
La cooperativa affidataria dichiara inoltre che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione. Per l'adempimento delle obbligazioni relative alla erogazione dei servizi di cui alla presente convenzione, la cooperativa affidataria si impegna in ogni caso ad assumere n.
lavoratori svantaggiati, e pertanto i lavoratori svantaggiati impegnati nel complesso nel servizio saranno i seguenti, con le caratteristiche a fianco indicate:
La cooperativa affidataria si impegna altresì:
a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 381/1991 per tutto il periodo della convenzione;
b) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della legge 381/91, per prestazioni complementari;
c) in caso di nuovi inserimenti la Cooperativa affidataria dovrà dare priorità alle segnalazioni effettuate dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Saronno.
d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
e) a trasmettere all’ENTE almeno ogni semestre una relazione sull’attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part–time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).
Art. 12 - SICUREZZA
La cooperativa si impegna:
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.
Art. 13 - PENALI
in caso di carente, irregolare o intempestiva esecuzione, imputabile alla cooperativa aggiudicataria, del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposte in sede di offerta, come pure in caso di riduzione non adeguatamente giustificata del numero delle persone svantaggiate complessivamente in carico o di mancato invio delle relazioni sull’andamento del servizio, o in casi di segnalazione di disservizio per l’utenza, l’Ammnistrazione comunale potrà – previa accertamento dei fatti accaduti - comminare le seguenti penali:
• € 200,00 per la prima irregolarità contestata
• € 500,00 per la seconda irregolarità contestata
• € 1.000,00 per la terza irregolarità contestata.
Le contestazioni saranno notificate dall’Amministrazione Comunale tramite fax inviato al numero dichiarato dalla Società Cooperativa in sede di offerta. La Società Cooperativa entro 5 giorni dovrà accertare i fatti accaduti, accertare eventuali responsabilità e inoltrare immediata e circostanziata comunicazione all’Ente affidante con i chiarimenti del caso.
Art. 14 - RESPONSABILITA’ PENALE
Nell’esecuzione dell’attività gestionale di custodia la cooperativa affidataria dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla normale prudenza, atti a prevenire incidenti.
In ogni caso la Cooperativa affidataria, si riterrà assolutamente responsabile nella persona del titolare, in via penale, nel più largo senso, sollevando da ogni spesa e responsabilità penale l’Ente concedente.
Art. 15 - RESPONSABILITA’ CIVILE
La cooperativa affidataria si assume in ogni caso, e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità civile derivante dai danni che un’esecuzione dei servizi non effettuata a regola d’arte o eventi accidentali potessero arrecare all’Ente concedente, al personale, o a terzi, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione Comunale.
Art. 16 – VERIFICHE DELL’ATTIVITA’
Qualora si verificassero violazioni delle direttive impartite, nonché fosse provata la trascuratezza nell’esecuzione del servizio (assenze ingiustificate, linguaggio scorretto, gestione impropria del rilascio dei titoli di sosta, reiterate espressioni di insoddisfazione da parte degli utenti), il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato, salve le altre facoltà previste nella presente convenzione.
L'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionale e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa.
La cooperativa affidataria redige e trasmette all'ente una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.
In caso di problemi gestionali e organizzativi la cooperativa si dovrà rivolgere al Responsabile del procedimento - Ufficio Mobilità del Comune di Saronno.
L’Amministrazione, per garantire la gestione efficace ed efficiente del servizio, si impegna a mantenere un rapporto costante e costruttivo di confronto con la cooperativa.
A tale scopo la cooperativa affidataria dovrà presentare al Comune una relazione trimestrale contenente i dati relativi al numero ed alla tipologia degli abbonamenti venduti, in modo da monitorare l’andamento della domanda di sosta e verificare il permanere dell’equilibrio con l’offerta.
Art. 17 – POLIZZE ASSICURATIVE
La cooperativa affidataria sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio e per ogni danno derivante dalle attività gestite e finanziate
autonomamente, stipulando a tal fine apposita copertura assicurativa infortuni e liberando il Comune di Saronno da ogni responsabilità al riguardo.
La cooperativa affidataria si obbliga, inoltre, a stipulare e mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione con le seguenti caratteristiche:
• sezione RCT massimale unico € 1.500.000,00
• sezione RCO massimale unico € 750.000,00
La polizza di responsabilità civile dovrà espressamente prevedere la garanzia per i danni a cose/enti di terzi (ivi compreso il Comune di Saronno) conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute per un massimale non inferiore a € 250.000,00.
Art. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La stipula della presente convenzione è subordinata al deposito cauzionale definitivo, fissato nella misura del 10% dell’ammontare del contratto aggiudicato, cioè pari ad € . A scelta della cooperativa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/’82 n. 348.
La cauzione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, deve essere presentata mediante fidejussione bancaria o assicurativa e secondo le modalità previste dall’art. 75 del Dlgs. 163/2006; dovrà essere rilasciata per lo specifico oggetto del contratto e prevedere espressamente:
• l'impegno della Banca/Società a costituirsi fidejussore nell'interesse del contraente e a favore del Comune di Saronno in modo irrevocabile ed incondizionatamente;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante, ogni eccezione rimossa;
• l'efficacia della garanzia fidejussoria per il periodo di durata contrattualmente stipulato e la dicitura che "la garanzia sarà svincolata dall'A.C. alla data in cui questa verificherà il completo adempimento contrattuale".
La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione del contratto, resta pertanto vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
Art. 19 - CONTROVERSIE CON IL COMUNE
Per tutte le controversie di cui al presente capitolato è competente a giudicare il Foro di Busto Arsizio.
Art. 20 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L’Ente affidante può recedere di diritto dal contratto quando l’affidatario si renda colpevole di frode e/o di grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni stipulate.
E’ convenuto altresì che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:
• Contravvenzioni sostanziali ai patti contrattuali rilevate e contestate o delle disposizioni relative al servizio;
• Contegno abituale scorretto da parte della Cooperativa affidataria o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio;
• Apertura di una procedura fallimentare a carico della Cooperativa affidataria;
• Messa in liquidazione o cessione della società concessionaria;
• Inosservanza del divieto di subappalto sancito dall’art. 3;
• Inadempienza dei contratti di lavoro;
• riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto;
• In occasione della terza irregolarità contestata ex art. 12, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
• Per motivi di pubblico interesse;
• In caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali.
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, l’infrazione dovrà essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa affidataria, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Art. 21 - SPESE
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, parte seconda e art. 1 tabella allegata al DPR 13/1986, con onere a carico della parte interessata alla registrazione.
L’imposta di bollo è esente ai sensi dell’art. 17 del D. Dlgs. n. . 460 del 04.12.1997.
Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, l’Ente concedente elegge il suo domicilio nel Comune di Saronno.
La Cooperativa affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Saronno.
Art. 23 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura dell’atto.
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e del contenuto della presente convenzione e di loro incondizionata accettazione.
Per l’Ente
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per la Società Cooperativa Il legale rappresentante