Provv. 26-5-2005
Provv. 26-5-2005
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Testo del provvedimento Allegato A
2. Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle Regioni e Province Autonome.
3. Misure di sicurezza utilizzate.
4. Fruibilità dei dati registrati in BDN.
5. Assistenza nell'alimentazione della BDN.
6. Registrazione azienda e allevamento.
7. Registrazione stalle di sosta, centri di raccolta, centri di produzione materiale seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi.
8. Registrazione marche auricolari.
9. Iscrizione dei capi in anagrafe.
10. Stampa del passaporto di un capo nato in stalla o importato da Paese Terzo.
11. Stampa del passaporto definitivo per capi movimentati con documento provvisorio.
13. Movimentazione nelle stalle di sosta, centri di raccolta e centri di produzione di materiale seminale.
14. Comunicazione periodo di lattazione.
15. Macellazione o abbattimento del capo.
16. Morte in azienda del capo.
17. Comunicazione esiti positivi ai test BSE.
18. Capi bovini destinati a Paesi Membri o ad altri Paesi Terzi.
20. Sostituzione marche per smarrimento.
21. Comunicazione furto o smarrimento di marche auricolari, passaporti ed animali.
22. Sostituzione passaporto per smarrimento/furto.
24. Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari.
25. Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate.
Provv. 26 maggio 2005 (1).
Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante
«Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243, S.O. Emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione;
Visto il D.M. 13 ottobre 2004 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di modifica del D.M. 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina», sul quale questa Conferenza ha espresso intesa (atto rep. n. 2006) nella seduta del 20 maggio 2004;
Vista la proposta di accordo, inoltrata dal Ministero della salute il 28 febbraio 2004, elaborata con il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di armonizzare il manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina alle modifiche adottate con il citato decreto ministeriale 13 ottobre 2004, nonché per apportarvi ulteriori adeguamenti;
Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento il 18 aprile 2005, nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sul testo della proposta di accordo hanno espresso il loro positivo avviso tecnico;
Vista la nota 24 maggio 2005 con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha comunicato alle Regioni e alle Province autonome l'opportunità di rettificare talune imperfezioni di carattere formale, con conseguenti adeguamenti al testo condivisi con i rappresentanti dei Ministeri della salute e per le politiche agricole e forestali;
Considerato che nell'odierna seduta i presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso condivisione sulle proposte di modifica di tipo formale apportate al testo, contenute nella citata nota del 24 maggio 2004, con le ulteriori precisazioni, di seguito evidenziate in corsivo, formalizzate in un documento acquisito in seduta stessa e allegato al verbale:
Punto 6. 1 «Registrazione unità aziendali (allevamenti)
... omissis ...
la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
Punto 6.3 «Aggiornamento unità aziendali (allevamenti) Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
... omissis ...
la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
la data di revoca alla produzione di latte alimentare deve essere inserita, allorché l'autorizzazione sia stata formalmente revocata;
Acquisito in corso di seduta l'assenso del rappresentante del Ministero della salute e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul testo del presente accordo, allegato sub A, che recepisce le rettifiche di cui alla citata nota 24 maggio 2005 e le precisazioni di cui al precedente punto;
Sancisce accordo
tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di cui all'allegato sub A, parte integrale del presente atto.
Allegato A
Manuale operativo per la gestione della anagrafe bovina, di cui al decreto 31 gennaio 2002 e successive modificazioni.
1. Obiettivo.
Il decreto interministeriale 31 gennaio 2002 (G.U. del 26 marzo 2002, n. 72) e successive modificazioni, in seguito decreto, determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, in seguito BDN, di cui al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, e individua i soggetti responsabili della gestione, nonché i loro delegati.
In attuazione all'articolo 6, comma 2 del decreto, il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe nazionale di aziende, allevamenti e capi bovini.
Come sottolineato all'articolo 6 del citato decreto, la BDN informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; il suo aggiornamento, infatti, assume una valenza prioritaria sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi.
Ciò non di meno la BDN garantirà attraverso apposite procedure, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa, che i Servizi Veterinari periferici potranno utilizzare per ulteriori finalità di carattere sanitario.
Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari anche ad ottenere la piena operatività della BDN, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 e successive modificazioni, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale.
Il ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenzierà in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonererà dalla presentazione, alle competenti autorità, dei modelli cartacei, ad eccezione degli obblighi di rilascio del passaporto, di consegna del passaporto in caso di morte di capi in azienda, nonché di notifiche degli spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi.
Il responsabile dello stabilimento di macellazione o una specifica organizzazione delegata riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti, comunicherà alla BDN gli eventi di competenza, aggiornando in tempo reale il sistema, direttamente o tramite la ASL di competenza, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete pubblica Internet.
Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del documento; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.
Le modalità di alimentazione della BDN saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli, sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionale, in seguito CSN, e pubblicate sul sito dell'anagrafe bovina.
Il CSN pubblica, inoltre, sullo stesso sito l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verrà aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalità ovvero all'aggiornamento di funzionalità esistenti.
2. Criteri organizzativi di gestione delle banche dati da parte delle Regioni e Province Autonome.
Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto, possono stabilire criteri organizzativi propri, riguardanti le fasi gestionali di afflusso dei dati alle banche dati regionali per l'invio alla BDN, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. Nella fattispecie le Regioni e le Province Autonome che intendano mantenere o dotarsi di una banca dati regionale possono decidere di avere uno o più punti di invio dati alla BDN.
Per adottare l'opzione organizzativa dotata di più punti di invio, le Regioni e le Province Autonome devono assicurare che le informazioni siano sottoposte al trattamento automatizzato di un unico sistema centrale regionale, i cui requisiti devono essere coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe.
Le stesse dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da tutti i soggetti aventi titolo ad inserire i dati, garantendo che le modalità e i tempi di comunicazione degli eventi rispettino i termini stabiliti dalla normativa vigente.
In tal caso, ai sensi dell'art. 15 del decreto, le Regioni e le Province Autonome presentano al Comitato tecnico di coordinamento, in seguito Comitato, un progetto di adeguamento o di realizzazione di banca dati regionale, illustrandone le fasi e i relativi tempi di attuazione.
Fatto salvo che dovrà essere assicurata una completa equipollenza dei progetti regionali e nazionale sotto il profilo dei livelli di funzionamento dei rispettivi livelli architetturali regionali e nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province Autonome e l'Amministrazione Centrale, nell'àmbito del Comitato, definiscono le modalità di interconnessione e di cooperazione applicativa sulla base della soluzione tecnico-organizzativa per la raccolta, il controllo e l'aggiornamento della BDN concernente l'anagrafe bovina, approvata in Conferenza Stato-Regioni il 13 giugno 2002.
3. Misure di sicurezza utilizzate.
I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un documento informatico che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 23 gennaio 2002
«Attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche», è autenticato mediante il certificato elettronico di autenticazione dell'operatore abilitato.
Il CSN fornisce, a ciascuna delle figure che hanno titolo ad operare per l'alimentazione del sistema dell'anagrafe nazionale bovina, una smart card contenente un certificato elettronico di autenticazione.
Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che può essere svolto nel sistema; l'ambiente operativo presenterà esclusivamente le funzionalità abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2.
Le Regioni e le Province Autonome che intendono attivare un nodo autonomo che stabilisca una cooperazione applicativa con la BDN devono richiedere al CSN, ed installare sul proprio sistema, un certificato web server che, utilizzato congiuntamente all'indirizzo IP, consenta di autentificare ed autorizzare la Regione o Provincia Autonoma ad aggiornare la BDN.
3.1 Procedura di accreditamento
Le figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card contenente un certificato elettronico di autenticazione sono quelle riportate all'art. 2, comma 3, del decreto, nonché gli organismi di assistenza previsti all'art. 14 del decreto.
I soggetti di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la BDN, devono richiedere un dispositivo di autenticazione ed il relativo certificato, nonché l'assegnazione di un account e di una password per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalità di loro competenza.
È consentito ai Servizi Veterinari provvedere all'aggiornamento in BDN di informazioni relative ad allevamenti e/o stabilimenti di macellazione di competenza che hanno assegnato delega a soggetti diversi dai Servizi Veterinari stessi, purché gli eventi oggetto di aggiornamento si riferiscano a periodi antecedenti la delega.
Il CSN provvede ad assegnare ad ogni richiedente l'account e la password da utilizzare, password che deve essere sostituita, a cura del titolare del certificato di autenticazione, all'atto del primo collegamento alla BDN e successivamente almeno con la cadenza stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Per tutti gli interessati vengono organizzati, presso la sede indicata dal CSN, appositi incontri, secondo un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN stesso.
3.1.1 Procedura per l'ottenimento del certificato elettronico di autenticazione ad opera del CSN
Il responsabile dell'accertamento dell'identità personale (appositamente delegato dal CSN) richiede al futuro titolare del certificato elettronico di autenticazione un documento in corso di validità (di cui farà una fotocopia) e il
tesserino del codice fiscale; dopo aver verificato la validità dei documenti di cui sopra ed essersi accertato dell'identità personale del richiedente, consegna all'utente il «contratto» redatto dall'Autorità di Certificazione, comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il trattamento dei dati personali e delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati identificativi ed il ruolo che intende poter assumere nel sistema; appone quindi, in calce, la propria firma.
Il richiedente del certificato elettronico di autenticazione deve fornire almeno le seguenti informazioni:
• nome, cognome, data di nascita ed xxxxxxxxx;
• indirizzo di posta elettronica;
• codice fiscale;
• organismo professionale (Allevatori/Macellatori) di appartenenza, per i funzionari degli organismi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188;
• consenso al trattamento dei dati personali;
• consenso alla piena osservanza delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
Un operatore addetto all'espletamento dell'attività di registrazione provvede a:
• inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca dati dell'Autorità di certificazione, associando all'utente il numero di licenza e il codice smart card, firmando digitalmente la web form compilata;
• personalizzare la smart card, seguendo le istruzioni contenute nella Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card;
• predisporre una confezione contenente:
a) il CD con il Manuale operativo e il software da installare sulla stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione sicuro con il Certificatore;
b) un dispositivo di autenticazione comprensivo di smart card e lettore di smart card;
c) un'altra confezione contenente una busta oscurata, sulla quale è stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la password di accesso al servizio, che una ristampa del numero di licenza;
• consegnare le confezioni al richiedente il certificato elettronico di autenticazione.
Il richiedente del certificato elettronico di autenticazione, ricevuto il materiale:
• installa sull'elaboratore, all'uso del quale è autorizzato, il software ricevuto;
• collega il lettore di smart card alla porta seriale dell'elaboratore;
• avvia la procedura informatica di richiesta del certificato inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata; in questa fase viene generata sulla smart card la coppia di chiavi asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorità di certificazione la chiave pubblica da certificare;
• avvia la procedura informatica di ritiro del certificato inserendo nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata; in questa fase si scarica il certificato generato sui server dell'Autorità di certificazione sulla propria smart card.
In alternativa il richiedente, ricevuto il materiale, con l'assistenza del personale del CSN può avviare direttamente la procedura informatica di Richiesta del certificato nonché la procedura informatica di Ritiro del certificato utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso; naturalmente il richiedente del certificato elettronico di autenticazione dovrà successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a collegare il lettore di smart card alla porta seriale del proprio elaboratore.
L'Autorità di certificazione:
• accerta l'autenticità della richiesta di un certificato da parte del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che l'utente invia al momento della richiesta del certificato;
• verifica l'univocità della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai certificatori iscritti nell'elenco CNIPA;
• verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte dell'utente di una richiesta di autenticazione per un certificato; con richiesta di autenticazione di un certificato si intende una struttura dati standard contenente la chiave pubblica del titolare, firmata con la corrispondente chiave privata.
In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato è generato in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati; il momento della pubblicazione è attestato dalla generazione di una marca temporale, mentre al titolare è notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
La password di accesso fornita in fase di registrazione è il codice riservato del titolare che deve essere utilizzato dallo stesso per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato.
Il CSN provvederà a:
• conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.
3.2 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico di autenticazione
Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico, che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di aggiornamento della BDN informatizzata.
In particolare al ruolo di detentore è permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza per:
• registrare le informazioni di competenza di cui all'art. 13 del decreto.
Fermo restando il preventivo parere autorizzativo di CNIPA, alcune delle funzionalità permesse al detentore degli animali potranno essere attivate, in una logica di progressivo potenziamento del sistema, anche utilizzando modalità di trasmissione alternativi ad internet, per le quali l'autenticazione dell'utente potrà avvenire attraverso strumenti diversi dalla sola smart card.
Al delegato del detentore (art. 14, comma 1, del decreto) è permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui ha ricevuto specifica delega per:
• stampare il passaporto, previa preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario;
• registrare le informazioni di competenza del detentore di cui all'art. 13 del decreto.
Al titolare dello stabilimento di macellazione o suo delegato (art. 14, comma 1, del decreto) è consentito di operare esclusivamente sui mattatoi di competenza per:
• registrare i dati relativi alla macellazione di cui all'art. 13 del decreto.
Alla ditta fornitrice di marche auricolari è permesso esclusivamente di: registrare per ciascun ordinativo prodotto l'elenco delle marche stampate o
ristampate, la data di spedizione e gli estremi degli allevamenti che dovranno utilizzarle;
• registrare le informazioni relative ad eventuali resi di marche auricolari.
Al Servizio Veterinario dell'ASL è permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui è territorialmente competente per:
• registrare i codici identificativi delle aziende e degli allevamenti;
• validare la richiesta dei codici identificativi dei bovini per ciascun allevamento;
• autorizzare la stampa del passaporto da parte dell'organismo delegato dal detentore;
• stampare i passaporti;
• emettere duplicati di passaporti;
• registrare le comunicazioni dei furti/smarrimenti di capi, cedole identificative, marche auricolari e passaporti;
• registrare l'esito dei test definitivi BSE;
• registrare l'esito dei controlli di propria competenza, effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, riportando le irregolarità evidenziate nei controlli in azienda;
• registrare inadempienze ed irregolarità nella distruzione di marche auricolari e nella comunicazione alla BDN dei capi macellati rilevati presso i macelli; e registrare le sanzioni applicate per irregolarità riscontrate nel sistema di identificazione e registrazione in azienda o nelle strutture di macellazione;
• registrare, in prima istanza, l'esito positivo dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate;
• registrare l'esito definitivo dell'analisi di revisione per sostanze vietate;
• provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza;
• registrare la cessazione di attività di allevamento;
• registrare le variazioni di dati aziendali;
• registrare l'autorizzazione o la revoca alla produzione di latte.
Al Servizio Veterinario dell'ASL, qualora il detentore non intenda avvalersi della facoltà di operare direttamente, ovvero di operare attraverso delega di uno dei soggetti di cui all'art. 14 del decreto, è permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di cui ha ricevuto specifica comunicazione per:
• registrare le informazioni di competenza del detentore previste dall'art. 13 del decreto.
Agli Organismi pagatori è permesso di operare sugli allevamenti per i quali i produttori hanno richiesto premi sui capi, integrando la BDN con le informazioni di competenza previste dall'art. 13 del decreto, per:
• notificare gli allevamenti per i quali è stato costituito il fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
• notificare gli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;
• notificare gli esiti dei controlli in azienda e le relative misure amministrative comminate (sospensione, recupero, etc.).
Alle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni è permesso di operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti iscritti a libro genealogico per:
• registrare l'iscrizione ai libri genealogici di razza dell'allevamento ovvero l'iscrizione ai registri anagrafici;
• registrare il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo capo ovvero il codice del registro anagrafico.
All'Associazione Italiana Allevatori è permesso operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti per i quali esegue i controlli, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, per:
• registrare, per ogni vacca sottoposta ai controlli, il periodo di lattazione.
Alle Regioni e Province Autonome è consentito operare per:
• provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza;
• alimentare direttamente la BDN per le regioni dotate di autonome banche dati regionali.
Al Ministero della Salute è consentito operare per:
• registrare i produttori, fornitori e distributori di marche auricolari.
Per tutti gli altri ruoli non espressamente indicati sono consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti in BDN, secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute.
4. Fruibilità dei dati registrati in BDN.
Possono accedere alle informazioni contenute in BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nonché tutte le Amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto zootecnico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.
Il CSN metterà a disposizione l'applicativo informatizzato per l'interrogazione dei dati richiesti.
Per poter interrogare i dati registrati in BDN, tutti gli altri soggetti devono richiedere al Ministero della Salute un'apposita autorizzazione motivando tale richiesta. A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potrà essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti riceveranno, a mezzo mail, un codice identificativo loro attribuito con il relativo account o direttamente l'estrazione dei dati stessi.
5. Assistenza nell'alimentazione della BDN.
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda avvalersi di quanto previsto all'art. 14 del decreto dovrà darne formale comunicazione al servizio veterinario competente, comunicando nel contempo la data di inizio del rapporto con il visto, per accettazione, del delegato che conserverà la documentazione riguardante la delega.
In particolare il detentore degli animali dovrà comunicare all'ASL di competenza se intende egli stesso operare l'aggiornamento della BDN o se intende avvalersi della facoltà di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, indicando gli estremi del proprio delegato individuato ai sensi dell'art. 14 del decreto.
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che non ha richiesto una smart card per operare direttamente sul sistema e che intende avvalersi, previo accordo, del Servizio Veterinario dell'ASL competente, effettua specifica
comunicazione alla stessa ASL, impegnandosi ad inviare le informazioni previste secondo le cadenze prestabilite.
Il detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e solo successivamente indicare il nuovo delegato.
Il CSN metterà a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che consentirà, in tempo reale, di effettuare la scelta o la revoca del delegato, fermo restando gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto.
Il CSN mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti. In particolare assicura un'adeguata attività di formazione e garantisce la disponibilità di un call center dotato di numero verde.
6. Registrazione azienda e allevamento.
L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe bovina.
Il proprietario dell'allevamento è tenuto, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, a richiedere, al Servizio Veterinario competente per territorio, l'assegnazione di un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale.
Poiché su una stessa azienda possono insistere più allevamenti di specie diversa. ovvero appartenenti a proprietari diversi, è necessario che, a fronte dell'identico codice aziendale, si identifichi il singolo allevamento attraverso la codifica della specie allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati dal suo codice fiscale.
Per identificativo fiscale dell'allevamento deve intendersi il codice fiscale del proprietario dell'allevamento se trattasi di persona fisica o di ditta individuale, oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria dell'allevamento stesso. Nel caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice fiscale del soccidante-proprietario.
La chiave di ricerca dell'allevamento è perciò costituita indissolubilmente da codice aziendale, codice della specie allevata e codice fiscale e deve essere riportata su tutta la documentazione relativa ad ogni atto svolto (cedola, documento di provenienza, passaporto, domande di premio, ecc.).
L'allevamento in contratto di soccida, nel caso di presenza di più soccidari, deve comunicare alla BDN l'elenco dei soccidari che hanno titolo ad operare sui capi riportati nel proprio registro di stalla per la notifica degli eventi relativi all'anagrafe bovina; in tali aziende per ogni proprietario (soccidante) saranno tenuti tanti registri di stalla quanti sono i detentori (soccidari); l'insieme dei suddetti registri costituirà il registro di stalla dell'allevamento.
La struttura del codice aziendale (di dieci caratteri in totale), oltre al prefisso IT, prevede che i primi tre caratteri rappresentino il codice ISTAT del Comune in cui l'azienda è ubicata, mentre i successivi due caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia; infine i restanti tre caratteri sono un progressivo alfanumerico da attribuirsi nell'àmbito del Comune (es: IT 014TE001).
Ogni allevamento così identificato è tenuto a conservare un autonomo registro di stalla sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano nell'allevamento (nascite, movimentazioni, morti, ecc.); tale registro può essere tenuto sia su supporti cartacei che in formato elettronico.
L'applicativo gestionale, utilizzato in allevamento, che consente l'archiviazione elettronica del registro di stalla deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'Autorità Competente su modulo continuo o su fogli prenumerati e preventivamente vidimati secondo le modalità stabilite.
Il CSN predispone, per gli allevamenti che intendono utilizzare direttamente la BDN quale supporto per l'archiviazione elettronica del registro di stalla, appositi moduli software da utilizzarsi in ambiente Internet per la stampa della situazione di stalla corrente o storica, nonché per la stampa della movimentazione di ingresso in azienda o di uscita dall'allevamento, a partire da una specifica data. Sulle stampe così predisposte, il Veterinario ufficiale, in fase di controllo in allevamento, appone il proprio nome, data del controllo e firma. Traccia di tale controllo dovrà essere mantenuta anche in BDN.
Nel caso in cui il detentore decida di avvalersi direttamente della BDN per la tenuta del registro di stalla dovrà dichiarare tale modalità in maniera che sia evidenziabile anche in BDN. Inoltre dovrà assolvere agli obblighi di registrazione entro i tre giorni previsti per la compilazione del registro cartaceo.
Il detentore di ciascun allevamento è tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'allevamento, nonché, per i contratti in soccida, fornire copia di tale contratto, in modo che sia possibile identificare compiutamente i capi di competenza dei singoli soccidari.
6.1 Richiesta attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione di apertura di nuovo allevamento
Il proprietario dell'allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.
Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del detentore e del proprietario e provvede a:
• registrare il Comune in cui è ubicata l'azienda, secondo la codifica ISTAT;
• registrare il Comune in cui è residente il detentore o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT;
• registrare il Comune in cui è residente il proprietario o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT;
• registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
• assegnare il codice aziendale.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di richiesta di registrazione dell'azienda, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso con l'indicazione del codice assegnato, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario, entro cinque giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nella BDN la nuova azienda.
Nei tempi che il Servizio Veterinario riterrà più opportuni. e comunque non oltre due mesi dall'assegnazione del nuovo codice aziendale, il Servizio Veterinario provvede a verificare sul campo l'effettiva presenza dei capi per i quali è stata comunicata la volontà di iniziare l'allevamento.
In caso di verifica negativa il Servizio Veterinario provvede d'ufficio a cancellare l'allevamento dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Registrazione codice aziendale
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata l'azienda deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• l'indirizzo dell'azienda deve essere presentato nel formato via, CAP, località e Comune;
• le coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich);
• gli identificativi catastali della stalla, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice aziendale in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Registrazione unità aziendali (allevamenti)
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale deve essere presente in BDN;
• il codice della specie allevata deve essere valido;
• il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido;
• il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema;
• il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
• il tipo di produzione deve essere un codice valido;
• la data di apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• la data ed il numero di autorizzazione sanitaria per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
• gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, località e Comune;
• il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo allevamento in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.2 Comunicazione iscrizione a libro genealogico ovvero a registri anagrafici per gli allevamenti ed i capi
Le Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni, registrano in BDN, entro dieci giorni dall'aggiornamento del Libro genealogico:
• gli estremi dell'iscrizione ai libri genealogici di razza dell'allevamento, ovvero dell'iscrizione ai registri anagrafici dell'allevamento;
• il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo capo, ovvero il codice del registro anagrafico di iscrizione del singolo capo;
• la data di iscrizione e dell'eventuale revoca.
Responsabile della notifica: Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento per cui si comunica l'iscrizione ai libri genealogici di razza deve risultare aperto in BDN;
• le date di iscrizione e di eventuale revoca devono essere valide e non posteriori alla data di registrazione in BDN.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'iscrizione a libri genealogici per l'allevamento o per singoli animali;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
6.3 Comunicazione variazioni dati aziendali
Il proprietario di ciascun allevamento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per comunicare le variazioni intervenute sui dati relativi agli allevamenti per cui ha già ricevuto i relativi codici aziendali.
Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di variazione dati aziendali e lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie; in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore e del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica e provvede, se non già inseriti dal responsabile dell'allevamento, a:
• registrare il Comune in cui è ubicato l'allevamento, secondo la codificazione ISTAT;
• registrare il Comune in cui è residente il detentore, secondo la codificazione ISTAT;
• registrare il Comune in cui è residente il proprietario, secondo la codificazione ISTAT;
• registrare la specie allevata, secondo apposita codifica.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDN, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.
Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
Aggiornamento unità aziendali (allevamenti)
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
• il codice della specie allevata deve essere valido;
• il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido;
• il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema;
• il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
• il tipo di produzione deve essere un codice valido;
• la data di apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
• la data di revoca alla produzione di latte alimentare deve essere inserita, allorché l'autorizzazione sia stata formalmente revocata;
• gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, località e Comune;
• il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
• aggiornamento dell'allevamento in BDN;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Per gli allevamenti che gli Organismi pagatori hanno inserito in fascicoli aziendali, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999, la BDN notificherà agli Organismi stessi, in via informatica, ogni modifica inerente i dati anagrafici e la consistenza del patrimonio bovino.
6.3.1. Comunicazione cessazione attività
Il proprietario deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per comunicare la cessazione dell'attività di allevamento di animali della specie bovina.
Il proprietario dell'allevamento compila l'apposito modulo di cessazione aziendale in ogni sua parte, indicando la data di cessazione di attività e lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie; in particolare richiede che siano correttamente indicati gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore e del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.
Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al responsabile dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo.
Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni relative all'allevamento nella BDN.
Nel momento in cui tutti gli allevamenti facenti capo ad una azienda cessano la propria attività, l'intera azienda cessa di esistere previa verifica del Servizio Veterinario competente e viene cancellata dall'anagrafe.
Il codice aziendale relativo ad aziende cancellate potrà essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.
Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Chiusura unità aziendali (allevamenti)
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
• la data di chiusura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'allevamento e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• non siano presenti capi nel registro di stalla in BDN.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente:
• aggiornamento dell'allevamento in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
6.4 Registrazione dell'autorizzazione per la produzione di latte
Il proprietario del l'allevamento, prima di iniziare l'attività di produzione di latte a fini alimentari, deve essere in possesso di apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
Gli estremi di tale autorizzazione devono essere comunicati alla BDN.
Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Autorizzazione alla produzione di latte
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
• il tipo di produzione dell'allevamento deve essere valorizzato «da latte» o
«misto»;
• la data di autorizzazione alla produzione di latte deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'allevamento e non posteriore alla data di registrazione in BDN, salvo i casi in cui c'è stata una modifica dell'anagrafica aziendale senza cambiamento degli estremi dell'autorizzazione;
• il numero di autorizzazione per la produzione di latte deve essere indicato, se noto.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente in allevamento;
• aggiornamento dell'allevamento in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.5 Registrazione della revoca dell'autorizzazione alla produzione di latte
L'eventuale revoca dell'autorizzazione per la produzione di latte deve essere indicata in BDN.
Nota per la comunicazione alla BDN da parte del Servizio Veterinario. Aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario. Revoca autorizzazione alla produzione di latte
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
• l'autorizzazione alla produzione di latte deve essere registrata in BDN per lo specifico allevamento;
• la data di revoca dell'autorizzazione deve essere valida, non antecedente la data di autorizzazione dell'allevamento alla produzione di latte e non posteriore alla data di registrazione in BDN.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente in allevamento;
• aggiornamento dell'allevamento in BDN;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione;
6.6 Cambio di proprietà dei capi di un allevamento senza movimentazione (subentro)
Per i soggetti rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 3 del D.M. 5 agosto 2004 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», per registrare il solo cambio di proprietà dell'allevamento, mantenendo invariate tutte le altre informazioni relative all'unità aziendale, sufficiente comunicare al Servizio Veterinario tale variazione, affinché venga registrata in BDN l'assegnazione dei capi al nuovo proprietario.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario competente Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento oggetto di subentro deve risultare aperto in BDN;
• il proprietario subentrante deve essere registrato in BDN;
• la data di subentro nell'allevamento deve essere valida, non deve essere antecedente quella di apertura dell'allevamento e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente non deve essere antecedente la data di subentro.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
• chiusura del precedente allevamento;
• aggiornamento dell'allevamento specificato;
• spostamento di tutti gli animali nel nuovo registro di stalla;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
6.7 Cambio del detentore dei capi in un allevamento
Nel caso venga sostituito il detentore degli animali è necessario comunicare al Servizio Veterinario tale variazione.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il proprietario degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui viene sostituito il detentore deve risultare aperto in BDN;
• il detentore subentrante deve essere registrato in BDN;
• la data di cambio del detentore nell'allevamento deve essere valida, non deve essere antecedente quella di apertura dell'allevamento e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente non deve essere antecedente la data in cui è avvenuto il cambio del detentore.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
• aggiornamento dell'allevamento specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
7. Registrazione stalle di sosta, centri di raccolta, centri di produzione materiale seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi.
I Servizi Veterinari sono tenuti ad assegnare e registrare in BDN i codici identificativi delle stalle di sosta, centri di raccolta, centri di produzione materiale seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi.
Per tali strutture il codice assegnato deve ricalcare nella sua composizione quanto previsto per i codici aziendali, mentre la tipologia della struttura verrà valorizzata utilizzando, ove esistenti, le codifiche Istat.
Le movimentazioni di uscita dall'allevamento verso tali strutture, nonché le movimentazioni di ingresso in allevamento di animali provenienti da esse, devono essere riportate sul registro di stalla dell'allevamento stesso e notificate, entro sette giorni dall'evento, alla BDN.
Le stalle di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale seminale, le fiere, le mostre, i mercati e i pascoli o alpeggi devono indicare il responsabile della struttura a cui compete tenere aggiornati i registri di carico e scarico in cui riportano singolarmente i capi provvisoriamente detenuti. Nel caso dei pascoli o alpeggi il responsabile, in alternativa alla tenuta del registro di carico e scarico, può conservare la documentazione di trasporto degli animali stessi.
Le stalle di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale seminale sono tenuti, entro sette giorni dall'evento, a provvedere anche all'aggiornamento in BDN delle movimentazioni di ingresso ed uscita.
Registrazione codice aziendale stalla di sosta
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale della stalla di sosta non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata la struttura deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale della stalla di sosta deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
• il codice fiscale della stalla di sosta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
• il proprietario della stalla di sosta deve essere noto al sistema;
• il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
• l'indirizzo della stalla di sosta deve essere presentato nel formato via, CAP, località e Comune;
• le coordinate geografiche della stalla di sosta, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich);
• gli identificativi catastali della stalla di sosta se noti devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
• gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, località e Comune;
• il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice aziendale della stalla di sosta in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Registrazione codice aziendale centro di raccolta
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale del centro di raccolta non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice dei Comune in cui è ubicata la struttura deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale del centro di raccolta deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
• il codice fiscale del centro di raccolta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
• il proprietario del centro di raccolta deve essere noto al sistema;
• il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
• l'indirizzo del centro di raccolta deve essere presentato nel formato via, CAP, località e Comune;
• le coordinate geografiche del centro di raccolta, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich);
• gli identificativi catastali del centro di raccolta, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
• gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, località e Comune;
• il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice aziendale del centro di raccolta in BDN;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Registrazione codice aziendale centro di produzione di materiale seminale
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata la struttura deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
• il codice fiscale del centro di produzione di materiale seminale deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
• il proprietario del centro di produzione di materiale seminale deve essere noto al sistema;
• il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
• l'indirizzo del centro di produzione di materiale seminale deve essere presentato nel formato via, CAP, località e Comune;
• le coordinate geografiche del centro di produzione di materiale seminale, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich);
• gli identificativi catastali del centro di produzione di materiale seminale, se noti. devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
• gli estremi anagrafici della sede legale, se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, località e Comune;
• il recapito telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice aziendale del centro di produzione di materiale seminale in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
La presenza dei capi nel centro di produzione di materiale seminale non interrompe, ai fini dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
Registrazione codice aziendale fiere, mostre e mercati
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice aziendale della fiera, mostra o mercato non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata la struttura deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice ISTAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice aziendale della fiera, mostra o mercato deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• il responsabile temporaneo degli animali deve essere noto al sistema;
• l'indirizzo della fiera, mostra o mercato deve essere presentato nel formato via, CAP, località e Comune:
• le coordinate geografiche della fiera, mostra o mercato, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich);
• gli identificativi catastali della fiera, mostra o mercato, se noti, devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice aziendale della fiera, mostra o mercato in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
La presenza dei capi nella fiera, mostra o mercato non interrompe, ai fini dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
Registrazione codice identificativo alpeggio o pascolo
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice identificativo dell'alpeggio o pascolo non deve già essere stato assegnato in precedenza;
• il codice del Comune in cui è ubicata la struttura deve essere valido;
• il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si è identificata al sistema;
• i primi 5 caratteri del codice identificativo (codice ISRAT del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
• la data di assegnazione del codice identificativo dell'alpeggio o pascolo deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
• il responsabile temporaneo degli animali deve essere noto al sistema;
• le coordinate geografiche dell'alpeggio o pascolo, qualora non sia presente l'informazione di cui al punto successivo, devono essere presenti, nel formato decimale ##.###### (la longitudine è riferita ad est di Greenwich) e devono fare riferimento alla struttura utilizzata per il ricovero dei capi;
• gli identificativi catastali dell'alpeggio o pascolo, qualora non sia presente l'informazione di cui al punto precedente, devono essere indicati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
Post condizioni:
• registrazione del nuovo codice identificativo dell'alpeggio o pascolo in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
La presenza dei capi nel pascolo o alpeggio non interrompe, al fine dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
8. Registrazione marche auricolari.
Tutti gli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi, devono essere identificati tramite marche auricolari riportanti codici identificativi univoci.
Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN, un numero di marche pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento di cui è responsabile; nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal
quale intende approvvigionarsi. Nel caso di allevamenti che detengono fino ad un massimo di cinque capi possono essere richieste in anticipo non più di cinque paia di marche auricolari.
Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento verifica e valida la richiesta e il sistema nazionale BDN, automaticamente, genera l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
Il codice identificativo è costituito dal prefisso IT e, per i restanti dodici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice ISTAT della Provincia in cui è ubicato l'allevamento che ha richiesto le marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le cui prime due cifre sono costituite dal numero
«99».
Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano, fatto salvo il prefisso IT ed il successivo prefisso riportante il codice ISTAT della Provincia in cui è ubicato l'allevamento, le prime due cifre del progressivo numerico univoco possono non essere costituite dal numero «99».
L'elenco dei codici così definiti viene inviato e reso disponibile in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.
Il fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che è stato autorizzato a stampare.
Il fornitore di marche auricolari consegna le marche richieste, allegando a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla quale deve riportare, oltre al codice che viene assegnato al capo, anche gli estremi dell'allevamento in cui può essere utilizzata la marca auricolare; contestualmente il fornitore comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.
Il detentore dell'allevamento deve marcare i capi in azienda, utilizzando esclusivamente i codici prodotti per quello specifico allevamento.
In caso di chiusura dell'allevamento, le marche non utilizzate devono essere consegnate al Servizio Veterinario competente. che provvede a distruggerle e ad inserire la relativa informazione in BDN.
In caso di trasferimento dell'allevamento nell'àmbito della stessa provincia, il Servizio veterinario può autorizzare il trasferimento delle marche residue non utilizzate, mantenendo il legame con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso.
La Regione può organizzare la distribuzione di marche auricolari anche in modalità alternativa a quanto riportato in precedenza, purché sia garantita in ogni caso la libera concorrenza tra i fornitori di marche auricolari; in ogni caso
l'assegnazione dei codici da utilizzare deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base provinciale, che viene attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN.
L'assegnazione all'allevamento utilizzatore può essere posticipata all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve essere cura della struttura di distribuzione riportare sulla cedola gli estremi dell'allevamento e comunicare alla BDN l'indicazione dell'allevamento che, in modo esclusivo, dovrà utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza.
I fornitori autorizzati, nelle Regioni che intendono operare secondo tale prassi, sono tenuti a notificare alla BDN i codici prodotti, indicando come destinataria la struttura incaricata della distribuzione.
8.1 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi bovini
Il detentore degli animali o suo delegato richiede alla BDN l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi e che debbono perciò essere rimarcati in Italia; la richiesta non può eccedere il fabbisogno annuale previsto.
Nella richiesta il responsabile dell'allevamento indica il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi.
Prima dell'ordine, il detentore prenderà visione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 185/1999, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; nella fattispecie, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potrà esercitare il diritto di recesso.
Inoltre il sistema BDN consentirà al detentore di poter accedere ad informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto.
Il servizio veterinario competente sull'allevamento verifica i dati introdotti e provvede a validare la richiesta, inviando in forma elettronica, al fornitore autorizzato indicato dal detentore, l'elenco dei codici che devono essere stampati.
Il codice di ciascuna marca auricolare è costituito dalla sigla IT, dal codice ISTAT della provincia in cui è ubicato l'allevamento e da un progressivo nell'àmbito della provincia le cui prime due cifre sono «99».
Il fornitore autorizzato è tenuto a produrre esclusivamente marche auricolari autorizzate dal servizio veterinario competente.
I Servizi Veterinari possono, in casi specifici e motivati, attribuire l'uso di marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello per cui sono stati
prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN.
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da utilizzare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente;
• il numero di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale;
• la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico può avvenire solo per allevamenti iscritti a libro;
• il fornitore di marche auricolari che dovrà ricevere l'ordine deve essere valido;
• la tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto;
• le informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere valide;
• le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere valide.
Post condizioni:
• registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al Servizio Veterinario competente della necessità di procedere alla verifica ed attribuzione dei codici identificativi.
Validazione dei codici richiesti dal detentore
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta;
• attribuzione dei singoli identificativi da riportare sulle marche auricolari;
• aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella Provincia di competenza dell'allevamento;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al fornitore di marche della necessità di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la richiesta di assegnazione di nuove marche auricolari, approvata dal Servizio Veterinario, deve essere presente in BDN;
• la data di produzione e spedizione delle marche e delle relative cedole deve essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del Servizio Veterinario.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e delle relative cedole e del loro invio all'allevatore richiedente;
• attribuzione dei singoli identificativi prodotti al magazzino virtuale dell'allevamento che dovrà utilizzare tali marche;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
8.2 Richiesta e fornitura di assegnazione nuovi codici identificativi per capi bovini nelle Regioni che intendono operare in modalità alternativa
Il Servizio Veterinario Regionale richiede alla BDN, per ogni Provincia di competenza, l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da
utilizzare nell'identificazione degli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi e che debbono perciò essere rimarcati in Italia sulla base di una stima annuale.
La Regione autorizza ciascun fornitore inserito nell'elenco del Ministero della Salute a produrre una serie di marche per ogni provincia.
Il codice di ciascuna marca auricolare è costituito dalla sigla IT, dal codice Istat della Provincia e da un progressivo nell'àmbito della Provincia stessa le cui prime due cifre sono «99».
Il fornitore è tenuto a produrre esclusivamente il quantitativo di marche auricolari autorizzate dal Servizio Veterinario ed a consegnarle alla struttura di distribuzione indicata dal Servizio Veterinario stesso e a provvedere alle relative registrazioni in banca dati nazionale.
Il distributore, che deve essere autorizzato dal Ministero della Salute e registrato in BDN, alla consegna finale delle marche all'allevatore deve comunicare alla BDN i codici forniti e l'allevamento che li dovrà utilizzare.
Il distributore per ogni marca consegna anche la relativa cedola compilata con tutti i dati disponibili.
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da stampare
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario regionale. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice ISTAT riportato sulle marche auricolari deve essere un codice valido e deve essere relativo al territorio di propria competenza;
• il fornitore che deve produrre le marche deve essere noto al sistema;
• il distributore a cui devono essere consegnate le marche prodotte deve essere noto al sistema;
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuto ordine di produzione delle marche auricolari;
• aggiornamento dell'ultimo progressivo attribuito nella Provincia;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al fornitore di marche della necessità di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico distributore.
Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'ordinativo di produzione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN;
• la data di produzione e spedizione delle marche deve essere valida e non antecedente la data dell'ordinativo.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio al distributore specificato;
• attribuzione dei singoli identificativi prodotti al distributore che dovrà consegnare tali marche ai singoli allevatori;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al distributore dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
Distribuzione delle marche auricolari prodotte
Responsabile della notifica: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: la struttura di distribuzione delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari richieste deve essere presente in BDN;
• allevamento a cui consegnare le marche auricolari deve risultare aperto in BDN ed ubicato nella Provincia il cui codice ISTAT è riportato sulle marche auricolari da consegnare;
la data di distribuzione delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione dell'ordinativo.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta consegna delle marche auricolari autorizzate;
• attribuzione dei singoli identificativi consegnati al magazzino virtuale dell'allevamento che dovrà utilizzare e consegnare tali marche;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
8.3 Resi di marche auricolari prodotte
Nel caso in cui si verifichi, per particolari motivi, la restituzione di marche auricolari autorizzate e prodotte, fatto salvo il diritto del fornitore di marche ad intraprendere le vie legali per il recupero dei danni subìti, è fatto obbligo al fornitore/distributore di consegnare le marche rese al Servizio Veterinario competente nel territorio del fornitore/distributore.
Di tali operazioni dovrà tenersi traccia in BDN a cura del Servizio Veterinario, che dovrà provvedere alla distruzione ovvero alla custodia delle marche auricolari restituite, nel caso di specifica richiesta da parte del fornitore/distributore.
Resa marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore o il distributore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'avvenuta produzione di nuove marche auricolari rese deve essere presente in BDN;
• le marche auricolari rese devono risultare presenti nella serie di marche assegnata all'allevamento che non ha inteso ritirare le marche auricolari;
• la data di reso delle marche deve essere valida e non antecedente la data di produzione e spedizione delle marche.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta resa delle marche auricolari autorizzate;
• attribuzione dei singoli identificativi resi alla serie di marche del Servizio Veterinario, che dovrà provvedere alla loro distruzione;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
9. Iscrizione dei capi in anagrafe.
Per ogni capo bovino nato in stalla, ovvero introdotto da Paesi U.E. o importato da Paesi Terzi, il detentore dell'allevamento di primo ingresso deve provvedere all'iscrizione dell'animale in anagrafe.
Solo dopo che il capo è stato inserito in anagrafe nazionale è possibile al Servizio Veterinario competente rilasciare e vidimare il relativo passaporto (per gli animali nati in stalla o importati da Paesi Terzi), senza il quale non sarà possibile procedere all'eventuale spostamento dell'animale ad altra azienda o allo stabilimento di macellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto.
In alternativa, il detentore (o suo delegato) può aggiornare direttamente la BDN informatizzata, utilizzando gli applicativi in ambiente internet messi a disposizione dal CSN. Se viene adottata questa modalità operativa il detentore non deve inviare alcuna cedola identificativa al Servizio Veterinario.
Gli animali della specie bovina importati da Paesi Terzi, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante marche auricolari, entro i sette giorni successivi ai controlli effettuati presso i Posti di Ispezione frontalieri e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.
Non occorre identificare gli animali importati da Paesi Terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai predetti controlli, effettuati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
Per i capi scambiati con i Paesi U.E. dovranno essere mantenute le marche originarie.
Il detentore ha l'obbligo di comunicare alla ASL competente territorialmente, entro sette giorni (ad esclusione degli animali che vengono immediatamente macellati) la richiesta della iscrizione in anagrafe degli animali provenienti da Paesi UE, attraverso l'invio della copia del passaporto originario che ha accompagnato l'animale nello scambio.
Nel caso in cui il detentore operi direttamente, non è necessario alcun invio di copia del passaporto, viceversa se opera tramite l'assistenza di un soggetto delegato, copia del passaporto sarà consegnata a quest'ultimo.
La mancata iscrizione di un capo in anagrafe nazionale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (CE) n. 494/1998, dalla normativa nazionale di riferimento e la mancata erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte degli Organismi Pagatori.
9.1 Iscrizione di capi nati in stalla
Il detentore dell'allevamento, al fine di identificare correttamente gli animali nati in stalla, acquista presso i fornitori di marche auricolari autorizzati dal Ministero della Salute:
• n. 2 marche auricolari maschio-femmina (quattro facciate);
• n. 1 cedola identificativa, con prestampato il codice assegnato all'animale ed il codice identificativo dell'allevamento;
Il documento di identificazione individuale (passaporto) è rilasciato al detentore e vidimato dal Servizio Veterinario dell'ASL, entro 14 giorni dalla notifica della nascita e comunque solo se il capo risulta iscritto nella BDN.
Il detentore acquista un numero di marche auricolari corrispondenti al massimo al proprio fabbisogno annuale. Nel caso in cui detenga non più di cinque capi può essere autorizzato ad acquistare in anticipo fino ad un massimo di cinque paia di marche auricolari.
Il detentore appone le marche auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che il bovino lasci l'azienda dove è nato.
Dopo aver applicato all'animale le relative marche, il detentore deve compilare il frontespizio della cedola identificativa, come segue:
• barra la casella Nuova identificazione;
• inserisce il Codice identificativo della madre;
• inserisce nella casella Sesso la lettera M, se trattasi di Xxxxxx maschio ovvero la lettera F, se femmina;
• inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno;
• inserisce la Data di applicazione del marchio nella forma giorno/mese/anno:
• inserisce la Data di ingresso in stalla che, in questo caso, coincide con la data di nascita dell'animale, nella forma giorno/mese/anno;
• barra la casella Nato in azienda;
• inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo;
• inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice fiscale del detentore;
• inserisce, nello spazio assegnato, il Nome, Cognome e codice fiscale del proprietario se diverso dal detentore;
• inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato giorno/mese/anno;
• appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.
Sul retro:
• riporta l'indirizzo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio o del soggetto delegato;
• affranca la cedola identificativa, se intende utilizzare per la comunicazione il servizio postale.
Il detentore invia o consegna direttamente la cedola al Servizio Veterinario di competenza. entro sette giorni dalla marcatura del capo, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a più animali.
Il Servizio Veterinario. ricevuta la cedola, verifica la completezza delle informazioni e provvede ad inserire nella BDN il nuovo capo, riportando la data in cui ha ricevuto la cedola stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale) entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.
In alternativa alla modalità operativa sopra riportata, il detentore, entro sette giorni dalla marcatura del capo, iscrive direttamente in BDN i nuovi capi, utilizzando gli applicativi messi a disposizione in ambiente Internet dal CSN, identificandosi al sistema attraverso la smart card individuale.
Tale modalità lo esime dalla consegna al Servizio Veterinario competente per territorio delle cedole identificative degli animali stessi (in questo caso la data di registrazione in BDN sarà considerata a tutti gli effetti anche quale data di notifica dell'evento all'Autorità competente).
Nel caso in cui abbia deciso di avvalersi dell'assistenza di un soggetto delegato, il detentore invia o consegna direttamente la cedola al soggetto delegato entro sette giorni dalla marcatura del capo, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a più animali.
Il delegato, ricevuta la cedola, verifica la completezza delle informazioni e provvede ad inserire nella BDN il nuovo capo, riportando la data in cui ha ricevuto la cedola stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite
posta, farà fede la data del timbro postale) entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.
Per gli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, saranno le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni a trasmettere le informazioni di competenza all'anagrafe, entro dieci giorni dall'aggiornamento dei libri genealogici.
Modalità operativa: iscrizione in tempo reale di capo nato in stalla
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento di nascita deve risultare aperto in BDN;
• la marca auricolare utilizzata per l'identificazione del capo nato in stalla deve essere presente nella serie delle marche assegnate all'allevamento che comunica l'iscrizione;
• la data di nascita del capo deve essere valida;
• la data di apposizione del marchio auricolare deve essere valida e non antecedente la data di nascita del capo;
• il codice della madre deve appartenere ad un capo di sesso femminile presente in allevamento alla data del parto, con almeno 13 mesi di età e che non abbia partorito nei 7 mesi precedenti;
• la razza del capo deve essere presente tra quelle codificate;
• il sesso del capo deve essere presente tra quelli codificati;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non antecedente la data di nascita del capo;
• se comunicato il trasferimento embrionale, deve essere riportato anche il codice identificativo della donatrice;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione dell'anagrafica del capo in BDN;
• registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento di nascita del capo;
• aggiornamento come non più utilizzabile della marca auricolare impiegata come identificativo;
• segnalazione della necessità di provvedere alla stampa del passaporto;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• registrazione in automatico del periodo di lattazione (la data di inizio coincide con la data del parto); tale informazione dovrà essere comunque confermata/aggiornata dal detentore o suo delegato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale del capo iscritto a libro
Responsabile della notifica: Le Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30.
Xxxxxxxx deputato alla registrazione in BDN: il funzionario incaricato. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice identificativo del capo deve essere presente in BDN;
• il codice del libro genealogico o il registro anagrafico deve essere tra quelli codificati.
Post condizioni:
• storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
• aggiornamento dell'anagrafica del capo in BDN;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
9.2 Iscrizione di capi scambiati con Paesi della Unione Europea
I capi introdotti dai Paesi della Unione Europea conservano le marche auricolari originali e quindi non devono essere rimarcati.
L'animale deve conservare l'identificativo originario nel caso che, pur provenendo da Paese Terzo, sia stato precedentemente marcato in un Paese UE.
Gli animali scambiati con Paesi U.E., per i quali l'azienda di prima destinazione e rappresentata da un macello. non devono essere iscritti in anagrafe.
Negli altri casi il detentore dell'allevamento di prima introduzione, entro sette giorni, consegna copia del passaporto originario dell'animale al Servizio Veterinario competente o altro soggetto delegato, che provvederà ad inserire le informazioni relative al capo nella BDN. Il Servizio Veterinario o il soggetto delegato dal detentore riporta in BDN anche la data in cui ha ricevuto dal detentore copia del passaporto (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
In alternativa alla modalità operativa sopra riportata il detentore, entro sette giorni dall'ingresso del capo in azienda, lo iscrive direttamente in BDN, utilizzando gli applicativi messi a disposizione in ambiente Internet dal CSN (in questo caso la data di registrazione in BDN sarà considerata a tutti gli effetti anche quale data di notifica dell'evento all'Autorità competente).
Modalità operativa: iscrizione in tempo reale di capi scambiati con Paesi UE
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato o il Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento di importazione del capo deve risultare aperto in BDN;
• la marca auricolare utilizzata per l'identificazione del capo scambiato con Paese UE deve essere valida per il Paese di prima iscrizione;
• il codice Paese UE di scambio dell'animale deve essere riportato nell'apposita tavola di decodifica;
• la data di nascita del capo deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in azienda;
• il codice della madre deve essere indicato;
• la razza del capo deve essere presente tra quelle codificate;
• il sesso del capo deve essere presente tra quelli codificati;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non antecedente la data di ingresso in allevamento;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione dell'anagrafica del capo in BDN;
• registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento di importazione del capo;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
9.3 Iscrizione di capi importati da Paesi Terzi
Il detentore dell'allevamento in cui è introdotto un capo bovino acquistato da Paesi Terzi è tenuto a rimarcare l'animale entro i sette giorni successivi ai controlli previsti per tali importazioni e comunque prima che lasci l'azienda.
Il detentore, dopo aver applicato ai padiglioni auricolari dell'animale le relative marche, compila il frontespizio della cedola identificativa, come segue:
• barra la casella Nuova identificazione;
• inserisce il Codice indicato sul marchio originario applicato in precedenza all'animale;
• inserisce nella casella Sesso la lettera M se trattasi di Xxxxxx maschio, ovvero la lettera F se femmina;
• inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno (come riportato nei certificati sanitari di importazione);
• inserisce la Data di ingresso in stalla nella forma giorno/mese/anno;
• inserisce la Data di applicazione della nuova marca nella forma giorno/mese/anno;
• barra la casella Paesi Terzi;
• inserisce la descrizione del Paese di provenienza (si intende il Paese che ha emesso il certificato sanitario di scorta degli animali);
• inserisce nel campo Razza la descrizione della razza del capo;
• inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice fiscale del detentore;
• inserisce nello spazio assegnato il Nome, Cognome e il codice fiscale del proprietario se diverso dal detentore;
• inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato giorno/mese/anno;
• appone la propria firma nell'apposito spazio.
Sul retro:
• riporta l'indirizzo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ovvero l'indirizzo del soggetto delegato;
• affranca la cedola identificativa, se intende avvalersi del servizio postale per la comunicazione.
Il detentore invia o consegna direttamente, entro sette giorni dai controlli previsti per l'importazione dell'animale, la cedola al Servizio Veterinario di competenza ovvero al suo delegato, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a più animali.
Il Servizio Veterinario o il soggetto delegato, ricevuta la cedola, provvede ad inserire nella BDN il nuovo capo riportando la data in cui ha ricevuto la cedola stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta farà fede la data del timbro postale).
In alternativa alla modalità operativa sopra riportata il detentore, entro sette giorni dall'ingresso del capo in azienda, lo iscrive direttamente in BDN, utilizzando gli applicativi messi a disposizione in ambiente Internet dal CSN, accedendo al servizio con la smart card individuale. Tale modalità lo esime dal consegnare, al Servizio Veterinario competente per territorio, la cedola identificativa dell'animale (in questo caso la data di registrazione in BDN sarà considerata a tutti gli effetti anche quale data di notifica dell'evento all'Autorità competente).
Modalità operativa: iscrizione in tempo reale di capo importato da Paese Terzo
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento di importazione deve risultare aperto in BDN;
• la marca auricolare utilizzata per l'identificazione del capo importato da Paese Terzo deve essere presente nella serie delle marche assegnate all'allevamento che comunica l'iscrizione;
• la data di nascita del capo deve essere valida e non posteriore la data di ingresso in allevamento;
• la data di apposizione della marca auricolare deve essere valida e non antecedente la data di ingresso del capo in azienda;
• il codice precedente deve essere valorizzato;
• la razza del capo deve essere presente tra quelle codificate;
• il sesso del capo deve essere presente tra quelli codificati;
• il Paese Terzo da cui proviene l'animale deve essere valido e non appartenere alla Comunità Europea;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non antecedente la data di ingresso del capo in azienda;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione dell'anagrafica del capo in BDN;
• registrazione del movimento di ingresso nell'allevamento di importazione del capo;
• aggiornamento come non più utilizzabile della marca auricolare impiegata come identificativo;
• segnalazione della necessità di provvedere alla stampa del passaporto;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
10. Stampa del passaporto di un capo nato in stalla o importato da Paese Terzo.
Dopo l'iscrizione in anagrafe nazionale di un capo nato in stalla o importato da Paese Terzo, è necessario che il Servizio Veterinario provveda al rilascio ed alla vidimazione del relativo passaporto, prima che l'animale possa lasciare l'azienda.
È consentita la movimentazione con la sola cedola identificativa e la dichiarazione di provenienza (documento di provenienza), se ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 5 del decreto.
Il Servizio veterinario dell'ASL competente può autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 del decreto per la sola stampa del passaporto secondo le modalità riportate in seguito.
Modalità operativa: stampa del passaporto da parte del Servizio Veterinario
Soggetto deputato alla stampa: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo di cui si intende stampare il passaporto deve essere presente in BDN;
• il passaporto del capo deve risultare come ancora non prodotto.
Post condizioni:
• generazione in BDN di uno specifico codice di controllo, secondo un algoritmo definito centralmente;
• generazione in formato elettronico non modificabile del passaporto, comprensivo del codice CSN, secondo il layout previsto dal decreto;
• archiviazione in formato elettronico del passaporto autenticato digitalmente dal Servizio Veterinario;
• aggiornamento dell'avvenuta stampa del passaporto;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Modalità operativa: stampa del passaporto da parte dei soggetti delegati di cui all'art. 14 del decreto
Affinché il Servizio Veterinario possa autorizzare uno dei soggetti di cui all'art. 14 del decreto a stampare direttamente il passaporto, è necessario che siano rispettati i seguenti passi:
• il soggetto delegato richiede preventivamente al Servizio Veterinario competente un numero di passaporti in bianco emessi dal Poligrafico dello Stato, garantendone la custodia in condizioni di sicurezza;
• il Servizio Veterinario registra in BDN la data di consegna, il numero di passaporti in bianco consegnati, la serie dei numeri univoci riportati dal Poligrafico su ciascun passaporto consegnato;
• dopo l'iscrizione del capo in BDN, il soggetto delegato richiede, per via telematica, al Servizio Veterinario competente l'autorizzazione alla stampa del relativo passaporto;
• il Servizio Veterinario verifica in BDN la completezza e correttezza dei dati introdotti, esaminando il passaporto in formato elettronico non modificabile, prodotto dalla BDN e già corredato da specifico codice di controllo;
• il Servizio Veterinario restituisce alla BDN, autenticato digitalmente, il passaporto elettronico di cui al passo precedente. Le Regioni che adottano una Banca Dati Regionale restituiscono alla BDN il passaporto elettronico autenticato digitalmente tramite il proprio certificato;
• il CSN archivia in formato elettronico il passaporto autenticato digitalmente dal Servizio Veterinario;
• il soggetto delegato, solo dopo tale passo, attiva in ambiente Internet la funzione di stampa del passaporto; tale funzione gli consente di selezionare esclusivamente i documenti autorizzati.
Tutti i passaporti stampati che, per qualsivoglia motivo, risultino non utilizzabili (inceppamento stampante, ecc) devono essere restituiti al Servizio Veterinario.
Il CSN mette inoltre a disposizione di tutti i soggetti che ne hanno interesse uno specifico applicativo, che consente la verifica dell'autenticità del passaporto.
11. Stampa del passaporto definitivo per capi movimentati con documento provvisorio.
Il detentore degli animali accompagnati dal solo documento provvisorio, anche quando gli animali provengono da Paesi Comunitari, deve richiedere al Servizio Veterinario competente la stampa del passaporto definitivo.
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla stampa: il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di destino.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo di cui si intende stampare il passaporto deve essere presente in BDN
• il passaporto del capo deve risultare come ancora non prodotto.
Post condizioni:
• generazione in BDN di uno specifico codice di controllo, secondo un algoritmo definito centralmente;
• generazione in formato elettronico non modificabile del passaporto, comprensivo del codice CSN, secondo il layout previsto dal decreto; il frontespizio riporta, oltre alle informazioni anagrafiche del capo, i dati relativi all'allevamento di provenienza in cui l'animale risulta essere stato marcato;
• archiviazione in formato elettronico del passaporto autenticato digitalmente dal Servizio Veterinario;
• aggiornamento dell'avvenuta stampa del passaporto;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• il detentore dell'allevamento di destino deve riportare sul retro del passaporto la movimentazione avvenuta;
12. Movimentazione dei capi.
Dopo l'iscrizione del capo in anagrafe nazionale, si rende necessario monitorarne tutti gli spostamenti sino alla macellazione o alla cessione dell'animale ad azienda di altro Paese.
In tutti gli spostamenti, tranne i casi previsti all'art. 4 comma 5 del decreto, i capi bovini sono scortati dal proprio passaporto, oltre che dal documento di provenienza.
Il detentore deve registrare gli estremi di ogni movimentazione nel registro di stalla e, direttamente ovvero tramite l'assistenza di un delegato, in BDN.
Sul passaporto, invece, il detentore provvederà ad annotare esclusivamente quelle movimentazioni che configurano un reale ed effettivo passaggio di proprietà.
Per lo spostamento, il detentore compila, in 4 copie, il modello di dichiarazione di provenienza degli animali.
• una copia è trattenuta dal cedente, allegata al registro di stalla, per giustificare lo scarico dell'animale;
• una seconda copia è inviata dal cedente al Servizio Veterinario dell'Azienda
U.S.L. di competenza;
• le altre 2 copie seguono, con il passaporto, l'animale nel suo spostamento.
A destinazione l'acquirente:
• trattiene una copia, allegandola al registro di stalla, per giustificare la presa in carico dell'animale;
• invia l'ultima copia al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
Il documento di provenienza dovrà essere compilato sulla base dei dati contenuti in BDN, riportati sul passaporto. Fatta salva la possibilità di compilare tale modello anche manualmente, il CSN predispone allo scopo appositi applicativi per la stampa dello stesso direttamente dalla BDN. Sulle stampe così predisposte, il detentore e il trasportatore appongono la propria firma, mentre il Servizio Veterinario appone il proprio nome, data del controllo e firma nel caso in cui è prescritta l'attestazione sanitaria.
L'aggiornamento della BDN può avvenire ad opera del detentore dei capi movimentati, direttamente ovvero tramite suo delegato (Servizio Veterinario o Soggetti di cui all'art. 14 del decreto), utilizzando gli applicativi in ambiente internet forniti dal CSN. Nel caso in cui il detentore si avvale di un soggetto delegato, di cui all'art. 14 del decreto, invierà a tale soggetto - entro sette giorni dall'evento - fotocopia del documento di provenienza.
12.1 Ingresso di un capo da allevamento italiano
Il detentore dell'allevamento che introduce in azienda i capi, trattiene una delle due copie del Documento di provenienza, da allegare al registro di stalla, e
invia, entro sette giorni, la restante copia al Servizio Veterinario competente, inoltre:
• verifica che ciascun capo sia provvisto di passaporto;
• riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio Codice aziendale ed il codice fiscale dell'allevamento;
• inserisce sul retro del passaporto la Data di ingresso in stalla dell'animale nel formato giorno/mese/anno;
• appone sul retro del passaporto la propria Firma.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero altro soggetto delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nelle copie del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto le copie della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di ingresso
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che acquista l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente in BDN;
• la data di ingresso in allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica dell'evento;
• l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso del capo;
• il motivo di ingresso deve riportare «acquisto da altro allevamento italiano» o «trasferimento da altro allevamento italiano»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nell'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.2 Ingresso capo proveniente da fiera o mercato
Il detentore dell'allevamento che introduce in azienda i capi, trattiene una delle due copie del documento di provenienza, da allegare al registro di stalla, e invia, entro sette giorni, la restante copia al Servizio Veterinario competente; inoltre:
• verifica che ciascun capo sia provvisto di passaporto;
• riporta sul retro di ciascun passaporto il proprio codice aziendale ed il codice fiscale dell'allevamento;
• inserisce sul retro del passaporto la data di ingresso in stalla dell'animale nel formato giorno/mese/anno;
• appone sul retro del passaporto la propria firma.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero un altro soggetto delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nelle copie del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto le copie della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di ingresso
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che acquista l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente in BDN;
• la data di ingresso in allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la fiera/mercato di provenienza deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso del capo;
• il motivo di ingresso deve riportare «acquisto da fiera/mercato» o «rientro da fiera/mercato»';
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nell'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.3 Rientro capo proveniente da centro di produzione di materiale seminale
Il detentore dell'allevamento che reintroduce in azienda i capi, trattiene una delle due copie del documento di provenienza, da allegare al registro di stalla, e invia, entro sette giorni, la restante copia al Servizio Veterinario competente.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero un altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione,
aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nelle copie del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto le copie della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di ingresso
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che reintroduce l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente in BDN;
• la data di ingresso in allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• il centro di produzione di materiale seminale di provenienza deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso del capo;
• il motivo di ingresso deve riportare «rientro da centro produzione materiale seminale»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del nuovo capo, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nell'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del nuovo capo alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.4 Cessione capo ad altro allevamento italiano
Il detentore dell'allevamento che ha ceduto il capo è tenuto a compilare il documento di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda cedente, che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il detentore dell'allevamento di partenza invia, quindi, o consegna la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, entro sette giorni. eventualmente raggruppando in un unico plico modelli che si riferiscono a più animali;
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero un altro delegato, aggiorna la BDN entro cinque giorni lavorativi, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto inviato dal detentore, riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso altro allevamento
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• l'azienda di destinazione deve essere presente in BDN;
• il motivo di uscita deve riportare «vendita ad altro allevamento italiano» o
«trasferimento ad altro allevamento italiano»;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• se noti gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida. registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
12.5 Uscita del capo da una azienda italiana per il macello
Il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare il documento di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice, che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a più animali.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario ovvero un altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso macello
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• il macello di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso macello»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.6 Uscita del capo da una azienda italiana verso stalla di sosta
Il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare il modello di dichiarazione di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice. che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi. anche i relativi passaporti.
Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a più animali.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero un altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha
ricevuto copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso stalla di sosta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• la stalla di sosta di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso stalla di sosta»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
12.7 Uscita del capo da una azienda italiana verso centri di raccolta
Il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare il documento di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice, che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a più animali.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso centro di raccolta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• il centro di raccolta di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso centro di raccolta»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
12.8 Uscita del capo da una azienda italiana verso centri di produzione materiale seminale
Il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare il documento di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice, che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a più animali.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso centro di produzione materiale seminale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• il centro di produzione materiale seminale di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso centro produzione materiale seminale»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.9 Uscita del capo da una azienda italiana verso fiera, mostra o mercato
Il detentore dell'allevamento da cui il capo viene spedito è tenuto a compilare il documento di provenienza degli animali in 4 copie.
Una copia rimane al detentore dell'azienda speditrice, che lo allega al registro di stalla dopo aver scaricato l'animale.
Il detentore è inoltre tenuto a consegnare, insieme ai capi, anche i relativi passaporti.
Il detentore invia o consegna, entro sette giorni, la seconda copia del documento di provenienza al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico i modelli che si riferiscono a più animali.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero altro delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni presenti nella copia del documento di provenienza e/o del passaporto che acquisisce, riportando la data in cui ha ricevuto copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di movimento di uscita verso fiera, mostra o mercato
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• la fiera, mostra o mercato di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso fiera/mercato»;
• se noti gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
12.10 Movimentazione temporanea dei capi di un allevamento (alpeggio o pascolo)
La movimentazione deve essere preceduta da una formale comunicazione dall'ASL di partenza a quella di arrivo; è obbligo del detentore fornire indicazioni circa l'ubicazione del pascolo o dell'alpeggio, nonché la data di inizio e la data di termine. Anche lo spostamento tra pascoli o alpeggi diversi nella stessa stagione devono essere registrati.
In tale periodo le notifiche degli eventi in BDN sono a cura del detentore o suo delegato; quelle di pertinenza del Servizio Veterinario sono effettuate, previa
idonea comunicazione del veterinario ufficiale che effettua i rilievi sanitari di rito, dall'ASL competente sull'allevamento di origine.
Modalità operativa: inserimento in tempo reale del movimento di uscita verso pascolo o alpeggio
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che sposta gli animali deve risultare aperto in BDN;
• i capi oggetto di movimentazione devono essere presenti nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• la struttura (pascolo o alpeggio) di destinazione deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso pascolo o alpeggio»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita temporanea dall'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione del termine di detenzione del capo da parte dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di spostamento di alpeggio o pascolo
Nel caso in cui, durante la stagione dell'alpeggio, gli animali vengono trasferiti tra pascoli o alpeggi diversi, in BDN dovrà esservi traccia di questa movimentazione.
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la struttura da cui si spostano gli animali deve essere presente in BDN;
• i capi oggetto di spostamento devono essere presenti nella struttura di partenza;
• la data di spostamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso nell'alpeggio o pascolo;
• la struttura verso cui vengono spostati gli animali deve essere presente in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di spostamento;
• il motivo di spostamento deve riportare «spostamento di pascolo o alpeggio»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di spostamento dei capi in alpeggio nell'allevamento specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di rientro da pascolo o alpeggio
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui rientrano gli animali deve risultare aperto in BDN;
• la struttura (pascolo o alpeggio) da cui rientrano gli animali deve essere presente in BDN;
• i capi oggetto di rientro devono essere presenti nella struttura di partenza;
• la data di rientro nell'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di uscita verso l'alpeggio o pascolo;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di rientro;
• il motivo di rientro deve riportare «rientro da pascolo o alpeggio»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, deve essere indicato il soccidario detentore del capo rientrato, soccidario che deve essere presente nello specifico allevamento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di rientro nell'allevamento specificato;
• se trattasi di allevamento con contratto di soccida, registrazione dell'assegnazione del capo rientrato alla responsabilità dello specifico soccidario;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
13. Movimentazione nelle stalle di sosta, centri di raccolta e centri di produzione di materiale seminale.
Le strutture identificate come stalle di sosta, centri di raccolta e centri di produzione di materiale seminale devono riportare in BDN le movimentazioni di ingresso e di uscita dei capi che in esse transitano, rispettando la tempistica prevista per la notifica degli eventi (7 giorni dall'accadimento del movimento di ingresso o di uscita).
Ingressi in stalle di sosta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la stalla di sosta in cui entrano gli animali deve risultare aperta in BDN;
• i capi oggetto di movimentazione di ingresso devono essere presenti in BDN;
• l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data ingresso nella stalla di sosta deve essere valida e non deve essere antecedente quella di notifica all'Autorità competente;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso nella stalla di sosta;
• il motivo di ingresso deve riportare «ingresso da allevamento italiano»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nella stalla di sosta specificata;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Uscite da stalle di sosta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la stalla di sosta da cui escono gli animali deve risultare aperta in BDN al momento della movimentazione di uscita;
• i capi oggetto di movimentazione di uscita devono essere presenti nella stalla di sosta di partenza;
• l'allevamento ovvero il macello di destino deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data uscita dalla stalla di sosta deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso nella stalla di sosta stessa;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita dalla stalla di sosta;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso allevamento/macello»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dalla stalla di sosta specificata;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Ingressi in centri di raccolta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il centro di raccolta in cui entrano gli animali deve risultare aperto in BDN;
• i capi oggetto di movimentazione di ingresso devono essere presenti in BDN;
• l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data ingresso nel centro di raccolta deve essere valida e non deve essere antecedente quella di notifica all'Autorità competente;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso nel centro di raccolta;
• il motivo di ingresso deve riportare «ingresso da allevamento italiano/ ingresso da allevamento di altro paese comunitario»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza ovvero del certificato sanitario devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nel centro di raccolta specificato;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Uscite da centri di raccolta
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il centro di raccolta da cui escono gli animali deve risultare aperto in BDN al momento della movimentazione di uscita;
• i capi oggetto di movimentazione di uscita devono essere presenti nel centro di raccolta di partenza;
• l'allevamento ovvero il macello di destino deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data uscita dal centro di raccolta deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso nel centro di raccolta stesso;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita dal centro di raccolta;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso macello» ovvero «uscita verso altro paese comunitario»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza ovvero del certificato sanitario devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dal centro di raccolta specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Ingressi in centri di produzione materiale seminale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il centro di produzione materiale seminale in cui entrano gli animali deve risultare aperto in BDN;
• i capi oggetto di movimentazione di ingresso devono essere presenti in BDN;
• l'allevamento di provenienza deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data ingresso nel centro di produzione materiale seminale deve essere valida e non deve essere antecedente quella di notifica all'Autorità competente;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di ingresso nel centro di produzione materiale seminale;
• il motivo di ingresso deve riportare «ingresso da allevamento italiano»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di ingresso nel centro di produzione materiale seminale specificato;
segnalazione positiva conclusione dell'operazione. Uscite da centri di produzione materiale seminale Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il centro di produzione materiale seminale da cui escono gli animali deve risultare aperto in BDN al momento della movimentazione di uscita;
• i capi oggetto di movimentazione di uscita devono essere presenti nel centro di produzione materiale seminale di partenza;
• l'allevamento ovvero il macello di destino deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della movimentazione;
• la data uscita dal centro di produzione materiale seminale deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso nel centro di produzione materiale seminale stesso;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita dal centro di produzione materiale seminale;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso allevamento/macello»;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dal centro di produzione materiale seminale specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
14. Comunicazione periodo di lattazione.
Per gli allevamenti autorizzati alla produzione di latte è necessario riportare in BDN, per ogni vacca presente in azienda. l'indicazione del relativo periodo di lattazione.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali ovvero l'Associazione Italiana Allevatori nei casi previsti dal decreto.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato, ovvero l'Associazione Italiana Allevatori nel caso di animali sottoposti ai controlli di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30 e successive modificazioni.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che comunica il periodo di lattazione deve risultare aperto in BDN;
• il capo di cui si segnala l'inizio della lattazione, deve essere presente nell'allevamento specificato, essere di sesso femminile e avere età non inferiore a 13 mesi;
• la data di inizio lattazione deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN (il sistema proporrà la data di inizio lattazione assegnata in automatico al momento della notifica del parto);
• la data di fine lattazione deve essere valida, non antecedente la data di inizio lattazione e non posteriore alla data di registrazione in BDN.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del periodo di lattazione per lo specifico animale;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
15. Macellazione o abbattimento del capo.
15.1 Macellazione del capo
Nell'àmbito delle operazioni di macellazione di un animale, il responsabile dello stabilimento provvede alla verifica della presenza dello stesso in BDN ed è tenuto a segnalare al più presto l'eventuale esito negativo di tale verifica al Veterinario Ispettore. Quest'ultimo, per l'applicazione dei conseguenti adempimenti, segnala l'evento al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine, che provvederà a regolarizzare la mancata registrazione in BDN dell'animale nel più breve tempo possibile, e comunque prima che la carcassa lasci lo stabilimento di macellazione.
Una volta effettuata la macellazione o abbattimento degli animali, il gestore dello stabilimento provvederà alla registrazione degli animali macellati, alla distruzione dei marchi auricolari (che saranno preventivamente tagliati a cura del responsabile del macello) apposti sugli animali macellati ed all'invio al Servizio Veterinario, che effettua l'ispezione e la vigilanza sul mattatoio, dei passaporti preventivamente annullati con apposito timbro dal Veterinario presente in mattatoio.
Il Servizio Veterinario competente deve custodire i passaporti e renderli disponibili per ogni ispezione delle Autorità Nazionali o Comunitarie, per tre anni.
In particolare, il gestore dello stabilimento di macellazione comunica alla BDN e contestualmente alle banche dati regionali che ne facciano richiesta, con frequenza preferibilmente giornaliera e comunque non oltre sette giorni dalla macellazione, per via informatica e secondo i tracciati previsti, i dati sui capi macellati od abbattuti presso il suo stabilimento.
L'aggiornamento della BDN può avvenire, in alternativa, in tempo reale utilizzando gli applicativi sviluppati dal CSN in ambiente Internet.
Il Servizio Veterinario che assicura il servizio di ispezione e vigilanza sullo stabilimento di macellazione verifica, inoltre, il corretto adempimento dei compiti demandati ai gestori degli stabilimenti di macellazione.
È compito del Servizio Veterinario competente provvedere all'aggiornamento in BDN dell'indicazione se trattasi di macello a bollo (CEE) ovvero di macello a capacità limitata, degli estremi anagrafici dello stabilimento di macellazione (codice fiscale, denominazione ed indirizzo), nonché della notifica dell'avvenuta chiusura del macello.
Modalità operativa: inserimento in tempo reale di capo macellato
Responsabile della notifica: il responsabile dello stabilimento di macellazione.
Xxxxxxxx deputato alla registrazione in BDN: il responsabile dello stabilimento di macellazione direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo oggetto di macellazione deve essere presente in BDN e deve riportare nell'attributo status il valore «vivo»;
• l'allevamento ovvero la stalla di sosta, ovvero il centro di raccolta di provenienza, deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della macellazione;
• la data di macellazione deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• il numero di macellazione attribuito alla carcassa deve essere presente;
• ove richiesto, i dati relativi al peso, alla classificazione e categoria della carcassa devono essere presenti nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti [Reg. (CEE) n. 1208/1981; Xxx. (XXX) x. 0000/0000, Xxx. (XXX) n. 344/1991; D.M. 4 maggio 1998, n. 298];
• se trattasi di macellazione o abbattimento a seguito di ordinanza sanitaria, questo elemento deve essere riportato in BDN;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di macellazione;
• se noti, gli estremi del documento di provenienza devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN della macellazione nello stabilimento di macellazione specificato;
• aggiornamento dello status del capo macellato («macellato»);
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Il sistema verifica se i capi macellati erano presenti in BDN nell'allevamento di provenienza e se la registrazione della movimentazione di uscita è già stata effettuata in BDN.
Eventuali discordanze sono oggetto di segnalazione di avvertimento non vincolante per l'operatore.
15.2 Macellazione per autoconsumo effettuata al di fuori dello stabilimento di macellazione
Nei casi autorizzati dal Servizio Veterinario di macellazione per autoconsumo, qualora questa non sia effettuata in uno stabilimento di macellazione, il detentore (o suo delegato) consegna il passaporto al Veterinario Ufficiale, che lo annulla con apposito timbro e lo conserva per almeno tre anni.
È inoltre compito del detentore provvedere alla distruzione delle marche auricolari apposte sugli animali macellati per autoconsumo. Il Servizio Veterinario di competenza effettuerà una specifica vigilanza sulla regolarità di tali operazioni.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo oggetto di macellazione per autoconsumo deve essere presente nell'allevamento di competenza;
• l'allevamento deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della macellazione per autoconsumo;
• la data di macellazione per autoconsumo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di macellazione per autoconsumo.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta macellazione per autoconsumo nell'allevamento specificato;
• aggiornamento dello status del capo macellato (macellato):
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
16. Morte in azienda del capo.
Qualora l'animale venga a morte in azienda, il detentore comunica l'evento entro 48 ore al Servizio veterinario competente. per gli adempimenti di polizia veterinaria. Inoltre il detentore (o suo delegato) completa, con le informazioni richieste, il passaporto dell'animale, inviandolo - entro 7 giorni - al Servizio Veterinario di competenza, il quale provvede al ritiro ed all'annullamento dello stesso con apposito timbro. Il passaporto così annullato è conservato dal Servizio Veterinario per almeno tre anni.
È inoltre compito del detentore provvedere alla rimozione e alla distruzione delle marche auricolari applicate sugli animali morti.
In particolare il detentore dell'allevamento (o suo delegato) deve:
• riportare sul retro del passaporto di ciascun animale che è deceduto, la data di decesso;
• cancellare la dicitura Macellato;
• inserire sul retro del passaporto di ciascun animale che è deceduto, il Codice dell'azienda e il codice fiscale dell'allevamento in cui il fatto è accaduto;
• consegnare al Servizio Veterinario competente il passaporto così completato.
Il Detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet messi a disposizione dal CSN.
Ove il detentore non provveda direttamente, il Servizio Veterinario, ovvero un altro soggetto delegato, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (fotocopia del passaporto), cancella il capo dalla BDN, riportando la data in cui ha ricevuto la documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo oggetto di morte in azienda deve essere presente nell'allevamento di competenza;
• l'allevamento deve essere presente in BDN e risultare aperto alla data della morte in campo;
• la data di morte in azienda deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di morte in azienda.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta morte in azienda nell'allevamento specificato;
• aggiornamento dello status del capo («morto»);
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
17. Comunicazione esiti positivi ai test BSE.
In caso di positività definitiva alle prove diagnostiche alle BSE il Servizio Veterinario competente deve inserire in BDN il relativo esito.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il capo risultato definitivamente positivo alla BSE deve essere presente in BDN e l'attributo del suo status deve essere valorizzato a «morto» o
«macellato»;
• la data di segnalazione della positività definitiva alla BSE deve essere valida, non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento e non deve essere antecedente la data di morte/macellazione del capo.
Post condizioni:
• registrazione in BDN della positività definitiva alla BSE per il capo specificato;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
18. Capi bovini destinati a Paesi Membri o ad altri Paesi Terzi.
Tutti gli animali destinati a Paesi membri ed a Paesi Terzi devono essere identificati con le marche auricolari su entrambe le orecchie e devono essere accompagnati dal relativo passaporto.
A norma del Regolamento (CE) n. 911/2004 per gli animali nati prima del primo gennaio 1998 non risulta obbligatorio trascrivere sul passaporto la data di nascita ed il codice identificativo della madre.
18.1 Cessione capo ad azienda di altro Paese Comunitario (scambio)
Il Detentore dell'allevamento che cede i capi (o suo delegato) comunica alla Azienda U.S.L. competente:
• il Codice dell'animale scambiato;
• la Data di uscita dalla stalla;
• il Paese in cui verrà inviato l'animale;
• il numero del certificato sanitario;
• la data di rilascio del certificato sanitario;
• la data di notifica all'Autorità competente.
Il detentore può aggiornare direttamente la BDN, utilizzando gli applicativi in ambiente Internet forniti dal CSN.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario, o un altro soggetto delegato, aggiorna la BDN e utilizza le informazioni del certificato sanitario, riportando la data in cui ha ricevuto la copia del certificato sanitario stesso (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• il Paese di destinazione deve essere presente in BDN tra i Paesi Comunitari;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso Paese UE»;
• se noti, gli estremi del certificato sanitario devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• aggiornamento dello status del capo, valorizzandolo a «scambiato»;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
18.2 Capi bovini destinati all'esportazione verso Paesi Terzi
Tutti gli animali esportati verso Paesi terzi devono essere identificati, scortati da un certificato sanitario e dal relativo passaporto.
L'ultimo detentore degli animali è tenuto a rinviare il passaporto all'ASL di competenza, se si tratta di animale nato in Italia, ovvero all'autorità dello Stato membro che ha provveduto al rilascio, se si tratta di animale di provenienza comunitaria.
Se trattasi di bovini in uscita verso Paesi terzi da un Posto di Ispezione Frontaliero (P.I.F.) italiano, il detentore può consegnare al Servizio veterinario
del P.I.F. il passaporto degli animali, per il successivo inoltro all'Autorità dello Stato membro che ha provveduto al rilascio.
Ove il detentore non operi direttamente, il Servizio Veterinario ovvero un altro soggetto delegato, aggiorna la BDN, utilizzando le informazioni della documentazione ricevuta (copia del certificato sanitario e del passaporto), riportando la data in cui ha ricevuto la copia della documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che cede l'animale deve risultare aperto in BDN;
• il capo oggetto di movimentazione deve essere presente nell'allevamento di partenza;
• la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere antecedente quella di ingresso;
• il Paese di destinazione deve essere presente in BDN tra i Paesi non comunitari;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di uscita;
• il motivo di uscita deve riportare «uscita verso Paese Terzo»;
• se noti, gli estremi del documento di accompagno (certificato sanitario) devono essere riportati in BDN e devono essere validi.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del movimento di uscita dall'allevamento specificato;
• aggiornamento dello status del capo, valorizzandolo ad «esportato»;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
19. Premio bovini.
Il proprietario o il detentore, che ha presentato domanda di accesso a premio, annota tale richiesta sul passaporto di ogni bovino richiesto a premio, barrando l'apposita casella e riportando il numero della domanda.
Non sono invece previsti, da parte del richiedente il premio, adempimenti particolari nei confronti dell'anagrafe bovina a fronte dell'avvenuta presentazione di domanda di premio.
Da parte loro, la BDN e gli Organismi Pagatori, sulla base delle indicazioni di AGEA coordinamento, interagiscono nello scambio di informazioni sulle richieste di premio ricevute e sul relativo riscontro dei dati in anagrafe bovina attraverso web services predisposti allo scopo, per attivare una cooperazione applicativa tra i diversi attori del sistema, in modo da consentire agli utenti finali direttamente o tramite un mandato esclusivo ai CAA l'attività di apertura del fascicolo aziendale e dei procedimenti amministrativi ad esso connessi.
Tale cooperazione, oltre alla consultazione in linea dei dati presenti in anagrafe per la costituzione del fascicolo aziendale e per la compilazione delle domande di premio, si attiva attraverso un sistema di notifica eventi tra la BDN e l'Organismo Pagatore.
20. Sostituzione marche per smarrimento.
In caso di smarrimento di marca auricolare applicata ad un animale, il detentore o suo delegato è tenuto a:
• richiedere ad uno dei fornitori accreditati di marche auricolari la ristampa della marca, riportando lo stesso codice identificativo smarrito, nel caso di animali identificati a norma del Regolamento (CE) n. 1760/2000 e successive modifiche;
• apporre un nuovo codice identificativo a norma del Regolamento (CE) n. 1760/2000, nel caso di animali identificati con sistemi precedenti.
20.1 Richiesta di ristampa e fornitura di codici identificativi in sostituzione causa smarrimento per capi marcati ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000
Il detentore del capo per il quale è stato smarrito la marca auricolare, previa autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente, deve richiedere ad un fornitore di marche auricolari registrato presso il Ministero della Salute, la ristampa dell'identica marca, specificando se trattasi di entrambe, ovvero solo la sinistra (SX) o la destra (DX).
Il fornitore utilizzerà e stamperà solo i codici validati dal servizio veterinario competente sull'allevamento e consegnerà le marche prodotte al detentore richiedente all'indirizzo indicato all'atto della richiesta stessa. Il fornitore dovrà mantenere traccia dell'avvenuta ristampa dei codici identificativi.
L'applicazione delle marche auricolari da parte del detentore deve avvenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento delle marche duplicate da parte del fornitore.
Aggiornamento in tempo reale
Richiesta dei codici da ristampare
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice identificativo dell'allevamento richiedente deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente;
• la marca richiesta in sostituzione deve essere presente tra gli identificativi dei capi in stalla;
• il fornitore di marche auricolari che dovrà ricevere l'ordine deve essere valido;
• la tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate dal Ministero della Salute allo specifico fornitore prescelto;
• le informazioni relative agli estremi di fatturazione devono essere valide;
• le informazioni relative agli estremi della consegna devono essere valide.
Post condizioni:
• registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al Servizio Veterinario competente, della necessità di procedere alla verifica ed autorizzazione alla produzione dei codici identificativi.
Validazione dei codici richiesti dal detentore
Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il servizio veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la richiesta di ristampa di marche auricolari deve essere presente in BDN. Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'autorizzazione a far produrre le marche auricolari dal fornitore specificato dall'allevatore nella richiesta;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
• segnalazione al fornitore di marche della necessità di procedere alla stampa dei codici identificativi per lo specifico allevamento.
Conferma dell'avvenuta riproduzione delle marche auricolari
Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• la richiesta, approvata dal Servizio Veterinario, di ristampa di marche auricolari deve essere presente in BDN;
• la data di produzione e spedizione delle marche deve essere valida e non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del Servizio Veterinario.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'avvenuta produzione delle marche auricolari autorizzate e del loro invio all'allevatore richiedente;
• attribuzione dei singoli identificativi prodotti, alla serie dei codici assegnati all'allevamento che dovrà utilizzare tali marche;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
La conferma in BDN dell'avvenuta produzione delle marche duplicate e del loro relativo invio all'allevatore esaurisce gli obblighi di notifica.
20.2 Comunicazione sostituzione marche auricolari per capi identificati con sistemi precedenti al Regolamento (CE) n. 1760/2000
Il detentore del capo, per il quale è stata smarrita la marca auricolare, ricorre alle marche auricolari ed alle cedole in suo possesso.
Il detentore deve, inoltre, consegnare al Servizio Veterinario competente il passaporto del capo che ha smarrito la marca auricolare.
Il detentore compila il fronte della cedola identificativa, come segue:
• barra la casella Sostituzione;
• inserisce il Codice della marca applicata in precedenza all'animale;
• inserisce nella casella Sesso la lettera M, se trattasi di Bovino maschio, ovvero la lettera F, se femmina;
• inserisce la Data di nascita dell'animale nella forma giorno/mese/anno;
• inserisce la Data di nuova applicazione della marca nella forma giorno/mese/anno;
• inserisce la Data di compilazione della cedola nel formato giorno/mese/anno;
• appone la propria firma nell'apposito spazio riservato.
Il detentore, applicata la marca al capo, sul retro della cedola deve:
• riportare l'indirizzo del Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per territorio;
• affrancare la cedola identificativa, se intende avvalersi del servizio postale per la comunicazione.
Il Detentore (o suo delegato), provvede, inoltre, a:
• inserire in BDN il nuovo identificativo del capo in oggetto, mantenendo il legame con il precedente codice identificativo;
• inviare o consegnare direttamente la cedola al Servizio Veterinario di competenza, eventualmente raggruppando in un unico plico cedole che si riferiscono a più animali.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio veterinario competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento che rimarca l'animale deve risultare aperto in BDN alla data della rimarcatura;
• il capo oggetto di rimarcatura deve essere presente nell'allevamento di competenza del detentore;
• la nuova marca auricolare, utilizzata in sostituzione della precedente, deve essere presente nella serie delle marche auricolari assegnate all'allevamento specificato;
• la data di rimarcatura deve essere valida e non deve essere antecedente a quella della marcatura precedente;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida e non deve essere antecedente la data di rimarcatura.
Post condizioni:
• registrazione in BDN della rimarcatura per il capo specificato:
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
21. Comunicazione furto o smarrimento di marche auricolari, passaporti ed animali.
Il detentore che subisce il furto o lo smarrimento di capi, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate, oltre agli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente, deve darne comunicazione ai Servizi Veterinari entro 48 ore dall'evento.
Il detentore, entro due giorni, deve annotare sul registro di stalla l'avvenuto smarrimento o furto di capi.
Il Servizio Veterinario, sulla base della documentazione presentata, provvede ad aggiornare la Banca Dati Nazionale entro sette giorni, riportando la data in
cui ha ricevuto la documentazione stessa (nel caso il detentore provveda al suo invio tramite posta, farà fede la data del timbro postale).
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale dei furto/smarrimento
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema ed accede, in ambiente Internet, alla funzione. Richiamato l'allevamento per il quale intende registrare l'evento, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare, per ogni capo, marca o passaporto rubato/smarrito devono essere memorizzate le seguenti informazioni:
• il codice dell'allevamento in cui è avvenuto il furto/smarrimento;
• il codice del capo rubato/smarrito (in alternativa il codice della marca o del passaporto rubato);
• la data del furto;
• la data di notifica all'Autorità competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui è avvenuto il furto/smarrimento deve risultare aperto in BDN alla data del furto/smarrimento;
• il capo rubato/smarrito (in alternativa il codice della marca o del passaporto) deve essere presente nell'allevamento che effettua la denuncia;
• la data del furto/smarrimento deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del furto/smarrimento nell'allevamento specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
Nel caso di ritrovamento del capo e/o della marca auricolare e/o del passaporto, il detentore è tenuto a darne comunicazione al Servizio Veterinario entro due giorni dall'evento.
In particolare il ritrovamento del passaporto comporta la consegna al Servizio Veterinario dell'eventuale duplicato da questi rilasciato.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale del ritrovamento
Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
L'operatore abilitato del Servizio Veterinario, utilizzando la smart card personale, si identifica al sistema, ed accede, in ambiente Internet, alla funzione. Richiamato l'allevamento per il quale intende registrare l'evento, provvede ad inserire le informazioni necessarie.
In particolare per ogni capo, marca o passaporto ritrovato devono essere memorizzate le seguenti informazioni:
• il codice dell'allevamento che ha comunicato il ritrovamento;
• il codice del capo ritrovato (in alternativa il codice della marca) che deve essere stato precedentemente notificato come smarrito/rubato;
• la data del ritrovamento;
• la data di notifica all'Autorità competente.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui è avvenuto il ritrovamento deve risultare aperto in BDN alla data del ritrovamento;
• il capo ritrovato (in alternativa il codice della marca o del passaporto) deve essere in precedenza stato notificato come rubato/smarrito;
• la data del ritrovamento deve essere valida, non antecedente la data del furto/smarrimento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di notifica all'Autorità competente deve essere valida, non antecedente la data del ritrovamento e non posteriore alla data di registrazione dell'evento.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del ritrovamento del capo e/o della marca e/o del passaporto nell'allevamento specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
22. Sostituzione passaporto per smarrimento/furto.
Se il detentore perde il passaporto di un animale deve richiedere al Servizio Veterinario competente un duplicato in sostituzione, entro due giorni dallo smarrimento o dal furto.
Il Servizio Veterinario, sulla base delle informazioni contenute nella BDN, provvede a rilasciare il duplicato del passaporto, riportando sul retro dello stesso tutti gli eventuali spostamenti effettuati dal capo desumibili dalla consultazione della BDN.
Il nuovo passaporto, oltre alla dicitura DUPLICATO, conterrà il relativo bar- code dell'animale.
23. Controlli.
23.1 Controlli espletati dai Servizi Veterinari
I Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti a svolgere controlli, ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione di capi bovini, secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente.
La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDN.
I Veterinari delle Aziende U.S.L. sono tenuti sempre a firmare il Registro di stalla e apporvi la data ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Registrazione controlli espletati dal Servizio Veterinario nell'allevamento
Il servizio veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN, anche se
non si riscontrano infrazioni. Le check-list, compilate in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
• il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
• la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• il codice del tipo dell'eventuale irregolarità/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella Anomalie/Irregolarità;
• la data in cui viene rilevata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento;
• l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del controllo nell'allevamento specificato, dell'eventuale irregolarità rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
• segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione
Negli stabilimenti di macellazione i Servizi Veterinari responsabili dell'ispezione e vigilanza, fermi restando gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al macello dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a svolgere controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione di capi bovini e bufalini.
Ogni volta che i controlli effettuati dal servizio veterinario, nell'àmbito delle proprie attività ispettive, al macello evidenziano irregolarità nel sistema di Identificazione e Registrazione - I&R, le stesse sono immediatamente comunicate al Servizio Veterinario competente sull'allevamento di provenienza
dei capi, che provvederà agli accertamenti del caso, all'applicazione di eventuali sanzioni ed alla registrazione di tali irregolarità in BDN, entro sette giorni.
Il servizio veterinario responsabile dell'ispezione e vigilanza presso ciascun stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque con periodicità tale da garantire un livello dei controlli adeguata alle capacità operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN, anche se non si riscontrano infrazioni.
Le check-list, compilate in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
I servizi veterinari sono tenuti, ogni volta che effettuano il controllo periodico sopra riportato, a compilare il verbale di ispezione su apposita scheda ministeriale e registrare tale controllo in BDN.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale
Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il macello in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
• il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
• la data del controllo deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarità;
• il codice della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla normativa, deve essere presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento;
• l'importo della sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa.
Post condizioni:
• registrazione in BDN del controllo nello stabilimento di macellazione specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
23.1.1 Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (CE) n. 1782/2003
Qualora sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di sostanze vietate, a norma decreto legislativo n. 336/1999, o di residui di sostanze autorizzate in base a tale decreto, ma utilizzate illecitamente, o qualora siano rinvenuti nell'allevamento una sostanza o prodotto non autorizzato, o una sostanza o un prodotto autorizzato ma detenuti illecitamente, il Servizio Veterinario registra in BDN le seguenti informazioni:
1. Data riscontro irregolarità o data esito positivo dell'analisi di prima istanza;
2. Tipologia di irregolarità (che dovrà fare riferimento alle codifiche stabilite);
3. Data e esito eventuale esame di revisione.
Modalità operativa: aggiornamento in tempo reale Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) n. 1782/2003 Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario. Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• l'allevamento in cui è rilevata l'irregolarità deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
• l'irregolarità rilevata deve essere prevista dalla normativa;
• la tipologia di sanzione comminata deve essere prevista dalla normativa;
• l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
• la data in cui viene rilevato l'esito sfavorevole all'analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• la data di revisione deve essere valida e non deve essere antecedente la data di esito sfavorevole all'analisi di prima istanza.
Post condizioni:
• registrazione in BDN dell'irregolarità rilevata nell'allevamento specificato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
23.2 Controlli espletati dall'Organismo pagatore
L'Organismo pagatore e la BDN interagiscono nello scambio di informazioni sulle richieste di premio ricevute e sul relativo riscontro dei dati in Anagrafe Bovina, attraverso web services predisposti allo scopo, per attivare una cooperazione applicativa tra i diversi attori del sistema.
Registrazione controlli espletati dall'Organismo pagatore Gli interventi oggetto di notifica sono i seguenti:
• determinazione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco;
• rientro dei verbali di controllo in loco;
• calcolo delle sanzioni per allevamento;
• chiusura del procedimento amministrativo.
In particolare per ogni verifica devono essere indicati:
• il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo;
• l'anno della campagna a cui si riferisce il campione;
• il tipo di campione;
• la data del controllo;
• l'esito del controllo;
• la data in cui è stata riscontrata l'eventuale irregolarità;
• la codifica del tipo di anomalia /irregolarità;
• la tipologia dell'eventuale sanzione adottata;
• l'importo dell'eventuale sanzione.
Responsabile della notifica: Organismo pagatore
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
• il codice dell'allevamento indicato nel campione deve essere presente in BDN e l'allevamento deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
• il tipo di campione deve essere presente nella tabella di decodifica Categoria di campione;
• il codice del tipo di irregolarità/anomalia deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarità;
• la data in cui è stato effettuato il controllo deve essere formalmente corretta;
• la data in cui è stata riscontrata l'irregolarità deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
• l'irregolarità rilevata deve riportare l'indicazione se comporterà o meno la perdita dell'eventuale premio comunitario richiesto;
• la tipologia del provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella Provvedimenti/sanzioni;
• la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell'evento.
Post condizioni
• registrazione in BDN del controllo effettuato e dell'eventuale irregolarità riscontrata e provvedimento adottato;
• segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
24. Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari.
24.1 Copia delle notifiche registrate in BDN
Il CSN mette a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che consente di scaricare dalla BDN tutti i record relativi a nuove comunicazioni o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti.
Ogni giorno un'elaborazione schedulata esaminerà, raggruppandole per ASL, tutte le informazioni pervenute, che hanno prodotto cambiamenti sulla BDN.
Tale elaborazione genererà in formato ASCII, secondo i tracciati in allegato, i seguenti output:
Tavola Aziende
Tavola Allevamenti Tavola Fiere/Mercati
Tavola Detentori/Proprietari Tavola Veterinari riconosciuti Tavola Responsabili di Xxxxxxx
Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione)
Tavola Marche Prodotte dai Fornitori Autorizzati (nuove o in sostituzione)
Tavola Anagrafica Capi bovini
Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento Tavola Capi Morti in Azienda
Tavola Capi Macellati/Abbattuti Tavola Furti e smarrimenti Capi Tavola Furti e smarrimenti Marche Tavola Furti e smarrimenti Passaporti
Tavola Controlli ed Irregolarità riscontrate Tavola Stabilimenti di Macellazione Tavola Fornitori Autorizzati
Tavola Organismi professionali
Altre tavole e query potranno essere messe a disposizione nei tempi e nelle modalità concordate con il Ministero della Salute.
I Servizi Veterinari delle singole ASL potranno accedere alla cartella di rispettiva competenza ed utilizzare i file in essa memorizzati per l'aggiornamento delle proprie basi dati locali; analoga funzione potrà essere effettuata per gli archivi dei nodi regionali con le informazioni da questi ritenute utili;
Il nome del file riporterà, oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla BDN;
Trascorso un mese dalla elaborazione, i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
24.2 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN
Il CSN provvede a notificare alle Autorità territorialmente competenti e, con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDN relativamente agli allevamenti di competenza della singola Regione; tali notifiche riguardano in particolare:
a) allevamenti in cui il codice fiscale risulta incongruente con quello del relativo proprietario, ovvero risulta formalmente errato;
b) allevamenti che risultano chiusi in BDN, pur evidenziando ancora la presenza di capi nel proprio registro di stalla;
c) capi che risultano essere movimentati in uscita, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorità competente dello specifico evento, non è pervenuta in BDN comunicazione di ingresso in altra struttura, ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione;
d) capi che risultano movimentati in ingresso, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorità competente dello specifico evento, non è pervenuta in BDN comunicazione di corrispondente movimentazione di uscita dall'allevamento, stalla di sosta, etc. cedente;
e) capi che risultano macellati, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorità competente dello specifico evento, non è pervenuta in BDN comunicazione di corrispondente movimentazione di uscita dall'allevamento o da stalla di sosta di ultima detenzione;
f) capi iscritti in BDN (nati in stalla ovvero importati), la cui notifica all'Autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento;
g) capi movimentati in ingresso o uscita, la cui notifica all'Autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento;
h) capi macellati, la cui notifica all'Autorità competente dello specifico evento è avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento;
i) capi le cui informazioni anagrafiche risultano in BDN incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali;
j) capi che presentano più movimenti di ingresso in uno specifico allevamento, a date diverse, ma le cui corrispondenti movimentazioni di uscita risultano avere date identiche (mod. M6);
k) capi che risultano contemporaneamente presenti in più di un registro di stalla, pur essendo intercorso l'intervallo temporale consentito dai Regolamenti per la registrazione degli eventi mancanti;
l) capi macellati che non risultano mai essere transitati nell'allevamento indicato dallo stabilimento di macellazione come azienda di ultima detenzione;
m) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDN;
n) capi movimentati in ingresso o in uscita da un allevamento sanzionato ai sensi del Regolamento (CE) n. 494/1998, art. 1, nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato.
Tali segnalazioni possono avvenire da parte del CSN attraverso comunicazioni xxx xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxx scopo ogni servizio veterinario regionale è tenuto a fornire al CSN uno specifico indirizzo di mail), ovvero attraverso l'utilizzo di web services esposti dalle singole Regioni, ma le cui interfacce saranno definite dal CSN (per lo scopo citato ogni servizio veterinario regionale è tenuto a fornire al CSN gli specifici indirizzi URL).
25. Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate.
Il detentore degli animali o suo delegato, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazioni relative agli eventi di cui è responsabile, può modificare i dati registrati, utilizzando le apposite transazioni messe a disposizione dal CSN in ambiente Internet.
In particolare il detentore o suo delegato può:
• modificare le informazioni relative alla movimentazione di ingresso di capi nell'allevamento di competenza;
• modificare le informazioni relative alla movimentazione di uscita di capi dall'allevamento di competenza;
• modificare le informazioni relative alla morte in azienda di capi presenti nell'allevamento di competenza.
La modifica dei dati anagrafici degli animali presenti nell'allevamento di competenza è consentita all'allevatore o suo delegato, solo nel caso che non sia ancora stato stampato il passaporto del capo oggetto di variazione.
Nel caso le variazioni interessino animali già provvisti di passaporto sarà compito del Servizio Veterinario competente provvedere a tale funzione, funzione che comprenderà. anche la ristampa del passaporto.
In tal caso il detentore dovrà restituire al Servizio Veterinario competente il passaporto originario.
Nel caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDN l'avvenuta macellazione di un capo con codice diverso da quello reale, deve provvedere alla sua correzione al più presto.
Nel caso che il detentore comunichi alla BDN per errore l'ingresso in allevamento di un capo provvisto di marca auricolare diversa da quella reale, deve provvedere alla sua correzione al più presto.
Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di movimentazioni di uscita, qualora sia stata notificata per errore alla BDN la cessione di un capo identificato con un codice diverso da quello segnalato.