CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 – GARA B
ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO 3
ART. 2 CONTRATTO 3
ART. 3 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E LORO ADEGUAMENTO 3
ART. 4 QUALITÀ DEI MATERIALI 3
ART. 5 CONDUZIONE DEI LAVORI 4
ART. 6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALL’OPERA DA ESEGUIRE 4
ART. 7 5
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO IN APPALTO 5
ART. 8 LAVORI NON PREVISTI 5
ART. 9 LAVORI, NOLI E PROVVISTE IN ECONOMIA 5
ART. 10 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 6
ART. 11 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 6
ART. 12 DIREZIONE DEI LAVORI E TECNICI PER LA SICUREZZA 7
ART. 13 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO 8
ART. 14 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI 8
ART. 15 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 9
ART. 16 GARANZIA DEI LAVORI 9
ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA 9
ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA 9
ART. 19 GARANZIA POSTUMA 9
ART.20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART.21 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 10
ART. 22 ESERCIZIO DELLE AZIONI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE 10
ART. 23 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI CANTIERI 10
ART. 24 OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGGI E DECRETI IN MATERIA DI CONTRATTO D’APPALTO 11
ART. 25 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
ART. 26 11
RISERVATEZZA 11
ART. 27 FORO COMPETENTE 12
ART. 1
OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per le manutenzioni straordinarie e asfaltatura delle sovrastrutture stradali presenti sul territorio della Repubblica di San Marino.
La realizzazione delle opere dovrà essere eseguita nel rispetto della migliore regola d’arte secondo quanto stabilito nel presente capitolato generale d’appalto, capitolato speciale d'appalto, Progetto asfalti anno 2022 e tipologie di intervento.
L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, da valutarsi a misura, secondo le voci di cui all'Elenco prezzi, è stabilito in € 271.925,00 (euro duecentosettantunomilanovecentoventicinque/00).
ART. 2 CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
• Lettera d’invito
• Capitolato generale d'appalto
• Capitolato speciale d'appalto
• Progetto asfalti 2022
▪ Tipologie di intervento
▪ Elenco prezzi
▪ Offerta economica.
ART. 3
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E LORO ADEGUAMENTO
Lo sconto praticato alle voci di lavoro si intende valutato dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.
Qualora, durante la vigenza del presente contratto, si verifichino aumenti o diminuzioni ≥ al 5% del prezzo del bitume per la formazione dei conglomerati bituminosi, si procederà all’adeguamento dei soli prezzi contenenti tale prodotto (bitume), facendo riferimento al prezzo medio del bitume pubblicato negli aggiornamenti periodici dei prezzi dei prodotti petroliferi della Camera di Commercio di Genova (xxxxx://xxx.xx.xxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-0/xxxxxx-xxx-
). Prezzo di riferimento iniziale €/t 650,00 del 16-30/04/2022. La percentuale d’aumento o diminuzione dei prezzi risulterà pari alla percentuale di aumento o diminuzione del prezzo medio del bitume moltiplicata per 0,4 (40%), percentuale media di incidenza del costo del bitume sul costo del conglomerato.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri specificati nel capitolato generale e speciale d'appalto, progetto asfalti 2022, tipologie di intervento ed elenco prezzi.
In particolare, si intende sempre compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo compresi gli sfridi, i cali, le perdite, i dazi, gli sprechi, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione.
ART. 4
QUALITÀ DEI MATERIALI
Qualsiasi materiale approvvigionato dovrà essere della migliore qualità e dovrà rispondere ai requisiti di cui all'unito capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi, nonché a quanto eventualmente prescritto dalla Direzione Lavori.
L’impresa appaltatrice non potrà chiedere variazioni di prezzo o maggiori oneri o compensi per qualunque difficoltà potesse incontrare nella provvista dei materiali o di lavorazioni più accurate rispetto a quanto
previsto, confermando che nell'assumere l'appalto essa ha riconosciuto ed accettato come remunerativi tutti i prezzi dell’allegato elenco prezzi, in relazione alle riscontrate circostanze locali ed alle esigenze tecniche dell'opera.
L’impresa appaltatrice, conformemente a quanto prescritto nel capitolato speciale d’appalto, sarà tenuta a presentare alla D.L. le certificazioni di qualità dei materiali impiegati. Dette certificazioni non esonerano l'impresa dalle responsabilità per eventuali difetti di qualità che dovessero riscontrarsi in seguito, sia nel corso del loro impiego, sia nelle operazioni di collaudo.
La D.L. procederà ad effettuare i controlli sui materiali e sulle lavorazioni come previsto nel capitolato speciale d’appalto e si può avvalere del diritto di far allontanare a spese ed a rischio dell'impresa i materiali giudicati di qualità scadente o pericolosi per i lavoratori o l’ambiente (art. 29 Legge n. 31/’98 e s.m.i.) o non conformi a quanto previsto nei documenti allegati al contratto.
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell’Ente appaltante che può disporne l’eventuale riutilizzo e il trasporto c/o i propri depositi o lo smaltimento a rifiuto.
ART. 5
CONDUZIONE DEI LAVORI
L’organizzazione dei lavori è di competenza dell'appaltatore previo accordo con l’Ente appaltante.
L'impresa dovrà condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualifica, alle necessità derivanti dall’esecuzione dei lavori.
Sul luogo di lavoro l'impresa dovrà sempre tenere un proprio rappresentante munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della D.L.
L’Ente appaltante ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
La D.L. si riserva di fornire eventuali indicazioni e prescrizioni che si rendessero necessarie ad integrazione di quanto già contenuto nei documenti allegati al contratto.
ART. 6
RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALL’OPERA DA ESEGUIRE
L’appaltatore nell’esecuzione dei lavori è sempre responsabile dei vizi dell’opera o dei servizi prestati, anche nel caso di difetti del progetto di cui si sia reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, in base alle regole dell’arte o del migliore servizio.
L'appaltatore rimane il responsabile delle opere eseguite sia per quanto riguarda la qualità dei materiali sia per la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenza. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni ed eventuali modifiche chieste dalla D.L. ed accettate dall'impresa.
La D.L. non sarà mai, in ogni caso, responsabile dei materiali e delle opere eseguite e ritenute in prima istanza idonee.
L’appaltatore dovrà demolire e rifare a suo rischio e spese quei lavori che la D.L. conoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza, con materiali di qualità scadente e con misure e caratteristiche diverse da quelle prescritte.
Tale onere sarà a carico dell’appaltatore anche nel caso di errata interpretazione del capitolato speciale d'appalto.
In caso di opposizione l’Ente appaltante stessa procederà alla demolizione e ricostruzione dei lavori suddetti e le spese relative saranno addebitate all'appaltatore.
L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia e dalla negligenza dei suoi dipendenti e operai nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.
L’appaltatore è tenuto ad impedire danni a lavori già eseguiti o in corso di esecuzione; pertanto, sarà a carico dell'appaltatore stesso il completo risarcimento dei danni di cui sopra e ciò senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.
ART. 7
DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO IN APPALTO
È fatto divieto all'appaltatore di subappaltare o cedere, anche parzialmente, l'esecuzione di opere pena l'annullamento del contratto da parte dell’Ente appaltante con conseguente perdita dell’eventuale cauzione definitiva nonché il risarcimento da parte dell'impresa appaltatrice di ogni danno e spesa che per questo fatto fosse derivato all’Ente appaltante.
Tutte le opere devono essere condotte personalmente dall’appaltatore e con l’utilizzo dei propri mezzi.
Tuttavia, per la realizzazione di opere particolari per le quali occorrono specifiche attrezzature o maestranze specializzate non in suo possesso, l’appaltatore potrà ricorrere al subappalto.
In tal caso, al momento della presentazione dell’offerta, l’appaltatore dovrà dichiarare per iscritto se intende ricorrervi e per quali lavorazioni. Successivamente, prima dell’inizio dei singoli lavori da subappaltare, dovrà richiedere per iscritto all’Ente appaltante l’autorizzazione a procedere, indicando, in riferimento alle specifiche lavorazioni, i nominativi delle ditte subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nel Registro delle imprese dell’AASLP.
L’AASLP entro 15 gg. dal ricevimento di tale richiesta concederà o rifiuterà per iscritto il consenso. Senza tale consenso l’appaltatore non potrà mai subappaltare i lavori pena l’annullamento del contratto.
L’appaltatore dovrà consegnare all’Ente appaltante copia del contratto di subappalto stipulato fra le parti o, in sua sostituzione, una dichiarazione controfirmata dalla quale risulti che il subappalto è stato effettuato in forma scritta.
In qualunque caso l'appaltatore resta l'unico responsabile dei lavori, anche di quelli che eventualmente venissero realizzati in subappalto da altre imprese.
La mancanza di preventiva e formale autorizzazione dell’Ente appaltante nel subappalto lascia presumere, senza ammettere prove contrarie, che le convenzioni ed i patti avvenuti con i terzi siano realizzati in forme dolose e comporta la nullità del subappalto, indipendentemente dal fatto che il subappaltatore sia stato a conoscenza che il contratto concluso rappresenti un subappalto avente per soggetto contraente l’Ente appaltante.
ART. 8
LAVORI NON PREVISTI
Occorrendo voci di lavoro non previste, l'impresa è tenuta ad eseguirle su ordine della D.L. e la committenza le valuterà in economia o in base a nuovi prezzi da concordarsi preventivamente sulla base di quelli già pattuiti; in questo caso la sigla da adottare per le diverse lavorazioni sarà la seguente: NP, seguita dal numero progressivo delle nuove voci.
Le voci di lavoro così definite saranno soggette a tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato speciale d’appalto e suoi allegati.
L'impresa non potrà introdurre variazioni ed addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto ordine dalla D.L. ed autorizzazione preventiva con lettera dell'Ente appaltante; mancando tali approvazioni l'appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni ed addizioni avvenute e sarà anzi tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente in economia o mediante altri appalti alcuni lavori previsti nei documenti allegati al contratto senza dare all’appaltatore diritto di chiedere alcun compenso o indennizzo.
ART. 9
LAVORI, NOLI E PROVVISTE IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori, noli e provviste per le diverse tipologie di intervento da valutarsi in economia, eseguite dall'impresa principale e dalle imprese subappaltatrici dovranno essere preventivamente autorizzati
dall’Ente appaltante; l'impresa dovrà somministrare agli operai i mezzi d'opera ed i materiali necessari e dovrà comunicare giornalmente il numero delle ore eseguite ed i materiali impiegati.
L'ammontare sarà corrisposto nella seguente misura:
• le tariffe orarie della manodopera saranno: €/ora 32,00 per operaio specializzato; €/ora 30,00 per operaio qualificato; €/ora 28,50 per operaio comune. Per eventuali prestazioni in orario notturno (22.00 / 6:00) o festivo (compreso il sabato) verrà applicata una maggiorazione del 30% sulle sopracitate tariffe;
• i materiali utilizzati, forniti direttamente dall'impresa, saranno pagati in base ai prezzi di mercato maggiorati del 20% per spese generali, utile d'impresa e trasporto a piè d'opera; per determinare il prezzo di mercato si farà riferimento ai listini AASLP (al lordo degli eventuali sconti) per le proprie forniture o, in assenza di questi, ai prezzi correnti;
• i materiali forniti direttamente in cantiere da ditte terze verranno pagati con una maggiorazione del 15% per spese generali e utile d'impresa dietro presentazione di copia della fattura emessa dall’impresa terza nei confronti dell’impresa appaltatrice;
• le prestazioni eseguite da xxxxx xxxxx, su commissione dell’impresa appaltatrice (che non rientrano nella regolamentazione specifica del subappalto), previa autorizzazione dell’AASLP, saranno maggiorate del 15% per spese generali e utile d’impresa. In questo caso l’impresa appaltatrice è tassativamente obbligata a coordinarne l'attività nel contesto generale del cantiere ed a informare il Responsabile dei lavori affidati all’impresa assegnataria;
• per i trasporti in economia o per il nolo dei mezzi meccanici e delle attrezzature speciali si farà riferimento ai tariffari del xxxxxxxxx XXXX/AASLP, dimezzando il costo dei noli nel caso il mezzo sia richiesto in sosta, maggiorati del 15 % per spese generali e utile d'impresa. Nel caso i mezzi siano di proprietà dell’impresa appaltatrice tale maggiorazione non verrà applicata. I noli relativi alle macchine, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto comprenderanno ogni spesa per manodopera, carburante, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro funzionamento, i trasporti, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi.
Tutti i prezzi di cui al presente articolo non saranno soggetti allo sconto contrattuale.
Le tariffe dei lavori di cui al presente articolo si intendono comprensive anche del lavoro di organizzazione e coordinamento del capocantiere dell’impresa appaltatrice.
ART. 10
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso.
Tutte le opere, salvo diverse indicazioni previste nei documenti sopra citati, saranno misurate sulla base di quanto contenuto nel documento “Norme per la misurazione e valutazione dei lavori” del gennaio 2016 redatto dall’AASLP e disponibile anche su supporto informatico. Nel caso non siano previste norme di misurazione di lavori contenuti nei documenti allegati al contratto, si farà riferimento ai criteri stabiliti dalla prassi e dalla consuetudine vigente nella Repubblica di San Marino.
Le misure saranno prese in contraddittorio fra i rappresentanti dell’impresa e dell’Ente appaltante. Tutte le operazioni di rilevamento per la contabilità lavori saranno condotte riportando i dati preliminari su apposite basi (brogliaccio di cantiere), a cui seguirà la compilazione del Libretto delle misure, del Registro di contabilità e dello Stato avanzamento lavori (brevemente SAL) che saranno firmati dalle parti. Successivamente si procederà al pagamento dei vari stati di avanzamento dei lavori previsti.
Non è ammesso per l’impresa appaltatrice acquistare e depositare in cantiere materiali per propria convenienza e in maniera anticipata rispetto alle reali esigenze del cantiere.
ART. 11
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalle vigenti leggi ed a quelle specificate nel presente capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di seguito elencati (alcuni dei quali già evidenziati nelle specifiche voci di lavoro), che s'intendono totalmente compensati nei prezzi dei lavori di cui all'unito elenco prezzi:
1. tutte le spese relative alla redazione e alla presentazione dell’offerta.
2. Nel caso di appalti di importo inferiore ad € 25.822,00 sui pagamenti verrà applicata l'imposta di bollo di quietanza pari allo 0,15%.
3. Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero per le stesse opere finite.
4. Ogni onere per la formazione, l'allestimento, la pulizia e la manutenzione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite. E’ inoltre richiesto l’accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti aerei, superficiali o interrati e, qualora risulti necessario, l’inoltro ai competenti uffici delle richieste di spostamento. Dove disposto dalla D.L. l’appaltatore deve provvedere all'esecuzione diretta degli spostamenti autorizzati, da compensare mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali.
5. Provvedere a propria cura e spese alla direzione tecnica del cantiere; la persona incaricata dovrà assumersi ogni responsabilità di organizzazione del cantiere e del lavoro derivante in particolare dalle leggi e dai decreti relativi alla prevenzione degli infortuni.
6. Ogni onere relativo alla custodia e alla sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale o con i mezzi necessari, del cantiere e di tutti i materiali e le attrezzature in esso depositati, nonché di tutte le cose dell'Ente appaltante che saranno consegnate all'appaltatore.
7. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di pericolo, segnaletica stradale e di fanali di segnalazione notturna nei punti indicati e di quant'altro previsto dalle norme vigenti e prescritto dalla D.L.
8. La pulizia quotidiana del cantiere, con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
9. Il mantenimento, fino alla completa esecuzione dei lavori, della continuità degli scoli delle acque sulle vie e sentieri pubblici e privati adiacenti alle opere da eseguire.
10. Garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Ente appaltante.
11. Gli oneri derivanti all’impresa appaltatrice per effettuare in proprio i controlli previsti dagli appositi paragrafi del capitolato speciale d'appalto o supportare la D.L. qualora proceda direttamente nei casi previsti.
12. Ricoprire il ruolo di impresa principale secondo quanto indicato, in particolare, dagli artt. 3 e 9 del Decreto 17 maggio 2005 n. 74.
13. Gli oneri per l'eventuale conferimento di materiale alle discariche pubbliche o private o nei cantieri gestiti dall'AASLP.
14. Provvedere a stipulare una polizza assicurativa contro danni a persone e cose di terzi con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona e € 3.000.000,00 per danni a cose. Inoltre, provvedere a sottoscrivere una polizza assicurativa di tipo
R.C. verso prestatori d'opera per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro e di € 2.000.000,00 per sinistro. Nel caso un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO, il massimale complessivo per le due garanzie dovrà essere di € 4.000.000,00. Copia di tali polizze dovranno essere consegnate all'AASLP all'atto della firma del contratto. L’impresa appaltatrice si impegna ad ottenere la rinuncia della Società Assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante, tenendo essa estranea a qualunque vertenza giudiziaria e contestazione derivante dalla mancata ed incompleta applicazione di quanto richiesto. Le assicurazioni di cui sopra sono in aggiunta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra assicurazione obbligatoria a norma di legge per i dipendenti dell’appaltatore.
15. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri inerenti agli atti che occorrono alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna del cantiere fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, nonché di tutte le spese per la scritturazione, stipulazione, bolli e registrazione del contratto che gravano per l'1% circa nonché dell'imposta monofase per i materiali impiegati.
ART. 12
DIREZIONE DEI LAVORI E TECNICI PER LA SICUREZZA
Il Direttore dei lavori nonché Responsabile dei lavori per l’Ente appaltante è il geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
La D.L. sorveglierà la buona esecuzione delle opere e la loro rispondenza ai patti contrattuali e ne controllerà lo sviluppo ai fini degli stati di avanzamento; verificherà i tempi di esecuzione ed inoltre avrà il potere relativo all’accettazione del materiale, al controllo dell’esecuzione dei lavori ed all’iniziativa di impartire disposizioni per il migliore compimento dell’opera.
A cura e sotto responsabilità congiunta della D.L. e dell’appaltatore o di suo incaricato sarà conservato il Libro giornale di cantiere numerato per le annotazioni, osservazioni e riserve dell’appaltatore.
ART. 13
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO
Il tempo utile per ultimare i lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi (comprensivi dei periodi di ferie estive) decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori, controfirmato dalle parti, che verrà redatto presumibilmente entro luglio 2022.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna del cantiere a data diversa da quella indicata, di sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori stessi, nonché modificare parzialmente l’elenco delle strade oggetto di manutenzione senza che l'impresa possa avanzare richieste di compensi.
In ogni caso i lavori dovranno essere completati entro e non oltre il 30 ottobre 2022 pena l’applicazione di penali.
La penale pecuniaria è stabilita nella misura di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo sul termine sopra stabilito, oltre all’eventuale rimborso delle maggiori spese o danni derivanti dal ritardo stesso.
Il valore della penale costituisce credito esigibile dall’Ente appaltante da compensare con i crediti dell'appaltatore.
Fa eccezione il caso in cui il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore o dovesse essere una conseguenza di altre opere o comunque per motivi non addebitabili all’impresa.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre imprese che provvedano, per conto dell’Ente appaltante, ad altri lavori o forniture, se questi (l'appaltatore) non avrà tempestivamente denunciato per iscritto il ritardo ad esse (altre ditte) ascrivibile, affinché l’Ente appaltante possa fare loro regolare contestazione.
Qualora speciali circostanze e comunque di forza maggiore impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, l'Ente appaltante ne disporrà la sospensione e appena ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.
Dette disposizioni dovranno risultare da appositi Verbali di sospensione e di ripresa dei lavori controfirmati dalle parti. In tale caso il termine fissato per la consegna dei lavori verrà protratto di pari periodo.
Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento.
Alla conclusione dei lavori verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori, controfirmato dalle parti.
ART. 14
PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEI LAVORI
I pagamenti in acconto in corso d’opera saranno predisposti con l’emissione di Certificati di pagamento, la cui liquidazione a favore dell’appaltatore avverrà tramite bonifico bancario entro 120 gg. dalla data di emissione.
Gli acconti potranno essere concessi quando il credito liquido dell’appaltatore (al netto dello sconto contrattuale), abbia raggiunto la somma di € 100.000,00 a seguito delle verifiche di conformità dalle prove di controllo qualità.
A titolo di garanzia, l'Amministrazione appaltante trattiene un 10% sull’importo dei Certificati di pagamento per una durata massima di 18 mesi dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione, purché sia avvenuta la consegna della cauzione a titolo di garanzia postuma di cui al successivo art. 20. Il ritardo dei pagamenti nei suddetti acconti non darà diritto all’appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere la risoluzione del contratto. Per l’effettuazione dei pagamenti in acconto l'Ente appaltante redigerà appositi SAL, nei quali saranno riportati, per i lavori a misura, le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all’atto del loro accertamento. Dall’importo complessivo così calcolato saranno volta per volta dedotti, oltre alle ritenute di legge, l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell’appaltante verso l’appaltatore per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui
l’appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori. Entro 60 giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori verrà compilato il conto finale a seguito del quale sarà rilasciata l’ultima rata in acconto.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della D.L., non conformi al contratto.
ART. 15
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La D.L., entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque non prima dell'esito favorevole dei controlli previsti di cui al precedente articolo 11 punto 11 e sempre comunque dopo il conto finale, redigerà il Certificato di regolare esecuzione.
Se emergessero deficienze o difetti nelle opere eseguite per cui risultasse la necessità di lavori di riparazione, di rifacimento e di completamento, il Certificato relativo non sarà pronunciato e verrà assegnato un periodo di tempo entro il quale l’appaltatore è tenuto ad effettuarli.
In caso di rifiuto o ritardo da parte dell'appaltatore di eseguire le opere di riparazione e rifacimento, l’Ente appaltante provvederà ad eseguirle direttamente o con altre imprese addebitando ogni spesa all'impresa inadempiente e riservandosi il diritto di risarcimento dei danni derivati.
Le spese richiamate nel presente articolo a carico dell’appaltatore costituiscono credito esigibile dall’Ente appaltante da compensare con i crediti dell'appaltatore.
ART. 16
GARANZIA DEI LAVORI
Per la durata di anni 5 (cinque) dalla data del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art.15, l'appaltatore garantisce l’Ente appaltante contro tutti i rischi ed i difetti che in qualsiasi grado limitano l'opera, l'uso e l'efficienza nel suo insieme e nelle sue parti, ciò anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato detti vizi e difetti. I vizi e le difformità possono essere denunciati all’appaltatore e all’eventuale subappaltatore entro 18 mesi dalla loro scoperta.
ART. 17
CAUZIONE PROVVISORIA
La cauzione provvisoria, della durata di 3 mesi dalla data di presentazione delle offerte, atta a garantire gli obblighi contrattuali, deve essere pari al 5 % dell’offerta presentata e potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria, assicurativa a prima richiesta o assegno circolare.
Tale cauzione sarà svincolata entro 7 giorni dall’avvenuta aggiudicazione delle opere.
All‘impresa a cui verranno assegnati i lavori sarà svincolata solo a seguito consegna della cauzione definitiva di cui al successivo articolo.
ART. 18
CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva che dovrà essere pari al 10% dell'importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli eventuali lavori in economia può essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta con primario istituto di credito o primaria compagnia assicuratrice di gradimento dell’AASLP e sarà svincolata dopo l’emissione del Certificato di regolare esecuzione.
Dovrà essere presentata all’atto della firma del contratto e la scadenza sarà calcolata in base al tempo utile per l’ultimazione dei lavori maggiorato di un 1/5.
ART. 19
GARANZIA POSTUMA
L’impresa dovrà prestare, a titolo di garanzia postuma, una fideiussione bancaria o assicurativa o una polizza assicurativa a prima richiesta recante la nota di rinuncia al beneficio della preventiva escussione, emessa da un primario istituto di credito o da una compagnia assicuratrice di primaria importanza di
gradimento dell’AASLP a copertura di eventuali danni derivanti dalla rovina totale o parziale dell’opera a causa del difetto di quanto realizzato. La garanzia dovrà essere pari al 10% del compenso totale contabilizzato e dovrà avere una durata di anni 5 a decorrere dalla data del Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 15 e rappresenta documento indispensabile per lo svincolo del pagamento della ritenuta di garanzia di cui all’art. 14.
ART.20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ente appaltante può chiedere la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa, allorquando i vizi e le difformità siano tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla destinazione per la quale era stata richiesta, fermo restando sempre l’azione di risarcimento del danno.
L’Ente può, altresì, chiedere la risoluzione del contratto per colpa dell’impresa, qualora:
• l’impresa contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate;
• l’impresa si renda colpevole di frode o negligenza;
• i lavori vengano eseguiti a rilento o siano sospesi senza l’autorizzazione dell’Ente appaltante.
In questi casi l’impresa avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all’Ente appaltante dalla stipula di un nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio e dai ritardi per la mancata consegna dell’opera nei termini previsti.
ART.21
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
L’Ente appaltante ha la facoltà di non procedere alla firma del contratto, a suo insindacabile giudizio, giustificandone la causa, nel periodo che intercorre tra la fase di aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto, senza riconoscere diritti o compensi.
Anche quando è iniziata l’esecuzione dell’opera o prestazione del servizio, all’Ente appaltante è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, giustificandone la causa, ma la stessa si assume l’obbligo di indennizzare l’appaltatore per l’ammontare delle spese sostenute, per i lavori già eseguiti e per il mancato guadagno, pari al dieci per cento dell’ammontare delle opere che non verranno eseguite.
ART. 22
ESERCIZIO DELLE AZIONI DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE
L’appaltatore ed il subappaltatore sono legittimati ad esercitare le azioni a tutela delle loro pretese derivanti dal contratto di appalto nei confronti dell’Ente appaltante soltanto dopo l’atto di collaudo o comunque dopo le procedure tecniche finali.
Non sono comunque ammesse azioni di accertamento negativo, né azioni per l’esibizione di documenti o atti nei confronti dell’Ente appaltante.
ART. 23
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI CANTIERI
Come già indicato al precedente art. 12 il Responsabile dei lavori è il geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Sono a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri relativi a:
1. consegna all’AASLP, prima dell’inizio dei lavori, di una dichiarazione in cui l’impresa attesta che dispone del “Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (DVR) contenente anche la sezione riguardante l’area di cantiere”, redatto secondo quanto indicato dalla Legge 18 febbraio 1998 n. 31. Copia di tale documento deve essere conservata in cantiere e messa a disposizione dei tecnici del Dipartimento Prevenzione o dell’Ispettorato del Lavoro.
2. consegna all'AASLP, prima dell'inizio dei lavori, di una dichiarazione in cui si attesta che è stato redatto il protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 (Coronavirus) negli ambienti di lavoro ed ha opportunamente formato ed informato i propri dipendenti.
3. L'osservanza di tutte le altre norme (oltre a quelle del presente capitolato), leggi, decreti e regolamenti attualmente vigenti a San Marino o che siano emanati durante il corso dei lavori in materia di assunzione di manodopera, di retribuzioni, di lavoro, di previdenza e assistenza degli
operai stessi, di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alle Leggi 40 (Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro) e 41 (Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) entrambe del 2 luglio 1969, ai decreti del 17 ottobre 1991 n. 122, 123, 124, 125 e 126 e alla Legge 18 febbraio 1998 n. 31 e relativi decreti fra cui il Decreto 26 febbraio 2002 n. 25 (Disposizioni in materia di cantieri di cui all’ art. 7 comma 2, lettera i della legge 18 febbraio 1998, n. 31) e il Decreto 17 maggio 2005 n. 74.
4. L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori dei provvedimenti e delle cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi e a evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni disastro, incidente ed infortunio anche lieve, che avvenga sui luoghi di lavoro, deve essere denunciato dall'appaltatore, oltre che nelle forme di legge, anche all'Ente appaltante ed alla D.L.
Per patto contrattuale l'appaltatore si impegna ad esonerare l'Ente appaltante da ogni responsabilità penale e civile verso gli operai e verso chiunque altro per infortuni o danni che potessero verificarsi in dipendenza dell'appalto, qualunque ne possa essere la natura e la causa, rimanendo inteso che, come è a carico dell'impresa ogni provvedimento ed ogni cura nell'evitare danni, così avvenendo questi, sarà unicamente a carico dell'appaltatore stesso il completo risarcimento e ciò senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente appaltante.
ART. 24
OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGGI E DECRETI IN MATERIA DI CONTRATTO D’APPALTO
Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e nei relativi allegati si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici; in particolare, l’appaltatore, il subappaltatore o il cessionario del contratto d’appalto sono tenuti all’osservanza ed al rispetto della Legge del 17 settembre 1999 n. 96, dei Decreti n. 10 del 20 gennaio 2000, n. 62 del 24 luglio 2000 e n. 100 del 29 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ciascuna delle Parti sarà tenuta a rispettare i propri obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 (di seguito congiuntamente “vigenti normative sulla protezione dei dati personali”), nella misura in cui gli stessi siano applicabili alle prestazioni di opere o alla fornitura di beni e servizi ai sensi del presente Capitolato.
L’informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in qualità di Titolare del trattamento è liberamente scaricabile dal sito internet aziendale xxx.xxxxx.xx
nella sezione Azienda-Privacy.
Si informa che l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, effettua dei trattamenti anche per finalità legate all’assolvimento di procedimenti amministrativi e in materia di amministrazione trasparente, la cui informativa è liberamente scaricabile dal sito internet aziendale nella sezione Azienda- Privacy.
L’appaltatore, con la sottoscrizione di Contratto o ricevimento di ordinativo, a seconda della tipologia delle attività ad esso delegate, potrà qualificarsi quale Responsabile esterno dei trattamenti, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. In taluni casi, l’appaltatore dovrà effettuare le operazioni di trattamento seguendo le istruzioni fornite dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, sottoscrivendo apposita lettera di nomina.
ART. 26 RISERVATEZZA
L’appaltatore si impegna a non divulgare informazioni confidenziali, come definite di seguito, a terzi senza il previo consenso scritto dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, salvo che la divulgazione stessa non sia richiesta in forza ad un procedimento giudiziale o amministrativo nel qual caso l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e permettere alla stessa di intraprendere, a proprie spese, tutte le attività necessarie per annullare, contestare o sospendere la
predetta richiesta di divulgazione. Le disposizioni di cui al presente articolo avranno efficacia anche al termine o cessazione del Contratto per qualsiasi ragione e/o causa.
Per “Informazioni confidenziali”, si intendono i contenuti del presente Capitolato, nonché le informazioni non di pubblico dominio che l’appaltatore abbia ricevuto dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Allo stesso modo, l’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici garantisce piena riservatezza e confidenzialità alle informazioni raccolte nell’ambito del Contratto.
ART. 27
FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie, di qualsiasi natura, il Foro Competente sarà esclusivamente quello della Repubblica di San Marino.