COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA TOLMEZZO
COMUNITA’ MONTANA DELLA CARNIA TOLMEZZO
Rep. n.
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN COMUNE DI RAVASCLETTO DENOMINATO “STALLA PER VACCHE DA LATTE IN COMUNE DI RAVASCLETTO” .
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L’anno 201_ (duemila ) il giorno ( ) del mese di
presso gli Uffici
, legalmente autorizzato/a al rogito di contratti stipulati nell’interesse del locatore sono personalmente comparsi i signori:
- nata a il
che nella sua qualità di
, agisce in nome e per
conto , di seguito
chiamato/a o locatore;----------------------------------------
2. - --------------- ------------- -----
(C.F. ) che interviene nel presente atto in qualità di
con sede in
(P.IVA ) di seguito chiamato
o conduttore;
PREMESSO:
- che il locatore è proprietario di un compendio immobiliare distinto al Catasto
dei Terreni del Comune di Ravascletto come segue:---------------------------------
Fg. 25 mappali 00-00-00-00 e 183.
- che con Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa delegato
n. del / /201_, veniva stabilito di cedere in locazione il
compendio immobiliare di che trattasi alla Azienda Agricola denominata con sede in ,
via ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le persone come sopra comparse della cui identità e capacità giuridica sono personalmente certa, previa rinuncia di comune accordo e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, convengono e stipulano il seguente contratto:
ART. 1 - Il locatore concede in locazione alla Azienda Agricola1 denominata , che accetta, il sopra descritto compendio immobiliare. Il complesso concesso in locazione risulta meglio identificato nella planimetria allegata che controfirmata dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, entro i confini ben noti alle parti.
ART. 2 - La durata della locazione è fissata in anni 15 (quindici) a decorrere dal / / , venendo quindi a cessare il / / ; a tale proposito si fa espresso riferimento al combinato disposto dagli art. 1 e 4 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
ART. 3 - Il canone di locazione annuo viene convenuto in €. , (euro
/ ) + I.V.A.
1 Oppure Società Agricola se di capitali
Detto canone di locazione dovrà essere pagato da parte del conduttore in rate mensili anticipate di €. (euro / ) + I.V.A. e quindi per complessivi €. , per il primo anno di concessione, entro il quinto giorno di ogni mese mediante Bonifico c/o
– IBAN ,
intestato al locatore. Il locatore all’atto del pagamento del canone rilascerà fattura soggetta ad I.V.A. Il canone come sopra fissato sarà aggiornato, con cadenza annuale, in base alle variazioni percentuali ISTAT dei canoni di locazione in analogia a quanto previsto dall’art. 32 della L. 392/1978 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4 – Qualora il conduttore non rispetti il termine stabilito per il pagamento del canone di locazione come specificato al precedente art. 3, il locatore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine precitato; per la determinazione del saggio di interesse si fa riferimento all’art. 5 del D. Lgs 9-10-2002 n. 231 “attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.------------------------
ART. 5 - Si conviene tra le parti che il conduttore possa recedere dal contratto anche prima della scadenza dello stesso prevista al precedente art. 2 e di quella dell’eventuale rinnovo, dando preavviso al locatore, almeno 1 (uno) anno prima del momento in cui avrà effetto il recesso, con raccomandata A.R.
ART. 6 - Ai fini dell’applicazione del D.Lgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) si dà atto che il compendio immobiliare rientra nella esclusione dall’obbligo di
applicazione del decreto previste dall’art. 3 comma 3 lettera c) ed il conduttore espressamente dichiara di avere ricevuto le dovute informazioni; - ART. 7 - Il conduttore utilizzerà il compendio immobiliare esclusivamente per la conduzione dell’attività agricola relativa all’allevamento di capi bovini. E’ fatto divieto al conduttore di mutare tale uso.-------------------------------------------
Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da violazioni di norme presenti e future regolanti la disciplina dell’attività d’impresa esercitata.
Lo stato dei fabbricati è quello risultante alla data di consegna del complesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; Il mancato utilizzo del compendio quale allevamento e ricovero di capi bovini e/o la sua cessione in uso a terzi costituisce causa espressa di risoluzione del contratto.
ART. 8 - Il mutamento della destinazione d’uso dei locali senza il consenso del locatore, la loro sublocazione e/o la loro cessione in uso a terzi produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. ----------------------------------
Costituisce altresì causa espressa di risoluzione del contratto il fallimento del conduttore o l’assoggettamento dello stesso ad altra procedura concorsuale. ART. 9 – Il conduttore non potrà compiere innovazioni nel compendio immobiliare senza il permesso scritto del locatore. Le eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza del locatore, questo avrà la facoltà o di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno ovvero di richiedere al conduttore, e questo ne avrà l’obbligo, la remissione in pristino a proprie spese al termine della
locazione.
ART. 10 - Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali concessi in locazione allo scopo di constatare il modo e lo stato d’uso, con preavviso di almeno 48 ore.--------------------------------------------
ART. 11 - Il conduttore dichiara di aver visionato il compendio immobiliare locatogli e di averlo trovato in ottimo stato ed adatto all’uso convenuto, esente da difetti che possono influire sulla salute di chi svolge l’attività. Esso si obbliga, altresì, a conservare l’immobile ricevuto in locazione con cura e diligenza e di riconsegnarlo al locatore nello stato medesimo al termine della locazione, salvo il naturale degrado d’uso, libero da persone e cose.------------
ART. 12 - Le riparazioni e manutenzioni ordinarie, oltre a quelle richiamate dall’ articolo 1576 del Codice Civile, che si renderanno necessarie durante la locazione, saranno fatte ad esclusiva cura e spese del conduttore, essendo di ciò tenuto conto nella determinazione del canone di locazione. ----------------
ART. 13 - Il locatore si riserva di introdurre migliorie ai fabbricati anche durante il periodo di locazione senza che l’esecuzione delle operazioni dia al locatario alcun diritto di compensi e/o di rivalse;---------------------------------------
ART. 14 - Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso contro il locatore. Tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale del presente contratto.
ART. 15 - Il conduttore si impegna a stipulare ex novo o a volturare a proprio nome i contratti di fornitura ed assistenza per i servizi tecnologici (ciclo idrico integrato, energia elettrica, telefono, ecc.) sopportandone le relative spese anche di gestione.
Il conduttore si obbliga altresì al pagamento di tasse, imposte e canoni
comunali riguardanti il periodo della locazione, conseguenti alla utilizzazione del compendio affittato.
ART. 16 – Sono a carico del conduttore eventuali comunicazioni agli organismi competenti in materia di tutela della salute e nella sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 17 - Il conduttore ha stipulato la polizza assicurativa n.
del _ con la Società
per un valore pari a €. a copertura del rischio locativo, per i danni che possono derivare da incendio e/o distruzione del bene locato conformemente alla normativa vigente in materia di assicurazioni. La suddetta polizza potrà essere integrata da altre garanzie accessorie ritenute opportune in relazione all’attività svolta dal conduttore. --- Il conduttore ha altresì stipulato la polizza assicurativa n.
del con la per un massimale pari a Euro per la responsabilità civile verso terzi.
Il conduttore si impegna a rinnovare le polizze assicurative di cui sopra per tutta la durata della presente locazione. -------------------------------------------------
ART. 18 - Il conduttore ha versato al locatore, a titolo di deposito cauzionale,
in data / /201_ mediante a
favore dell locatore Montana della Carnia, l'importo di €. , a garanzia dei danni prodotti alla cosa locata. Il deposito non potrà mai essere imputato a canoni di affitto non pagati e sarà reso al termine della locazione al conduttore salvo che, per effetto di danni prodottosi alla cosa locata, il locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma. ---------
Il conduttore ha presentato idonea fidejussione mediante garanzia n.
del / /201_ rilasciata dalla
per l’importo di Euro pari al canone annuo (IVA inclusa), a garanzia dei crediti dovuti al locatore dal conduttore e dei mancati obblighi dello stesso così come specificati nel contratto.
ART. 19 - Qualunque modifica al presente contratto non può provarsi che mediante atto scritto.
ART. 20 - Per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia inerente l'applicazione e l'interpretazione delle norme riportate nel presente contratto, le parti convengono sin d'ora di adire il Tribunale di Udine.-------------------------
ART. 21 - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti danno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile.------------------------------------
ART. 22 - Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del conduttore ad esclusione delle spese di registrazione imputabili al 50%;
ART. 23 - Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto ad I.V.A. ---------
Ai sensi dell’art. 40, comma 1/bis, del D.P.R. 131/1986, come modificato dal
D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni in Legge n. 248/2006, si chiede l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, ex Tariffa Parte 1^ art. 5 comma 1 lettera a bis) D.P.R. 131/1986.-------------------------------------------------
Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e che occupa n. 8 (otto) facciate e parte della ottava viene data lettura alle parti le quali con me lo confermano e lo sottoscrivono.
Comunità Montana della Carnia
Il Titolare di Posizione Organizzativa delegato
L’Azienda Agricola
L’Ufficiale Rogante
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, le parti dichiarano di approvare specificatamente i seguenti articoli: 3-4-6-7-8-9- 10-11-12-13-14-15-16-19-21 e 22
Tolmezzo, lì
Il Titolare di Posizione Organizzativa delegato
L’Azienda Agricola
L’Ufficiale Rogante