DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
fra il Comune di Carmiano, in persona del Responsabile del Settore 2 “Organizzazione Amministrativa”, Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nat_ a il , domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Piazza Assunta, C.F.: e l’Avv.
, nato/a a il __/ / , e residente in _ alla Xxx , xx. X.X. , xxxxxxxx all’Albo degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce in data al nr. .
PREMESSO:
- che il Comune di Carmiano deve resistere nel giudizio promosso da pendente innanzi al Giudice ;
- che con deliberazione G.C. n. del , si procedeva all’individuazione e nomina dell’avvocato cui affidare, alle condizioni ivi specificate, l’incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile del Settore 2 “Organizzazione Amministrativa” l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;
- Che con determinazione del predetto Responsabile Nr. , Nr. Gen._ , assunta in data è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva somma.
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale nella controversia di cui in premessa, secondo le seguenti modalità e condizioni.
Art. 1 - DEFINIZIONI
1. Nel presente disciplinare, le parti contraenti, verranno nominate d’ora in poi come segue: A) il Comune di Carmiano è nominato “Committente”; B) Il soggetto affidatario è denominato “Incaricato”.
Art. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Costituisce disciplinare d’incarico per prestazione d’opera professionale presso il Settore 2 “Organizzazione Amministrativa” del Comune di Carmiano:
* il presente disciplinare d’incarico;
* l’atto di affidamento dell’incarico da parte del Committente ed atti connessi ed in particolare la deliberazione G.C.n del e la determinazione n. del ;
2. La sottoscrizione del disciplinare implica l’accettazione integrale, senza riserva od eccezione, di tutta la documentazione di cui sopra, in ogni sua parte, nessuna esclusa;
3. In caso di discordanza tra i documenti contrattuali, si stabilisce che il disciplinare prevale su qualsiasi documento;
4. Il disciplinare d’incarico, non deve intendersi esaustivo né per quanto concerne la definizione del servizio prestato, nè per quanto riguarda gli elaborati che costituiscono l’oggetto della prestazione contrattuale;
5. Quanto in esso descritto, non costituirà in alcun modo un limite alle attività che dovrà eseguire l’incaricato, sotto la sua unica responsabilità, e quant’altro necessario allo scopo di fornire la prestazione.
Art. 3 - OGGETTO DELL’INCARICO
1. L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa del Committente nella controversia e dinanzi all’autorità giudiziaria indicata nell’atto di affidamento dell’incarico.
2. L’incarico prevede la partecipazione a tutte le istruttorie e agli incontri richiesti dal Committente, al fine del perfetto adempimento della prestazione, producendo eventuale materiale, documentazione o elaborati richiesti.
3. Le modalità di espletamento dell’incarico saranno concordate con il Responsabile del Settore 2 “Organizzazione Amministrativa”.
4. All’Ufficio suddetto dovrà essere rimessa, senza attendere specifica richiesta in tal senso, copia di tutti gli atti esperiti anche ex adverso, nonché dei verbali di udienza e dei provvedimenti del Giudice. L’incaricato avrà cura di partecipare personalmente a tutte le singole udienze, facendosi sostituire soltanto in casi eccezionali. Nessun rinvio potrà essere consentito in relazione alle procedure in corso, se non previa nostra autorizzazione.
5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, anche in ordine alla eventuale necessità od opportunità di procedere alle fasi successive ( es.impugnazione ).
6. L’incarico comprende anche l’eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
7. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
Art. 4 - RIFERIMENTI
1. Gli indirizzi e le prescrizioni per lo svolgimento dell’incarico professionale, sono definiti nell’atto di affidamento e ogni altro documento ritenuto opportuno dal Committente, che diviene documento contrattuale a tutti gli effetti, così come previsto dal punto 3 dell’art.2.
Art. 5 - DURATA DELL’INCARICO
1. L’incarico decorre dalla data di adozione dell’atto da parte dell’organo competente e sino alla definizione della controversia.
Art. 6 - CORRISPETTIVI PER L’INCARICO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. L’onorario riconosciuto sarà quello previsto negli atti surrichiamati, e più precisamente €. 1.800,00, tutto compreso, salva diversa liquidazione giudiziale.
2. In caso di risultato positivo l’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al legale difensore dell’Ente una maggiorazione del 20% sull’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento.
3. Ove il Giudice adito dovesse disporre la liquidazione delle spese di giustizia a carico della controparte, il legale difensore dell’Ente è autorizzato a chiedere la distrazione delle stesse in suo favore.
4. Il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di nota specifica e regolare fattura debitamente quietanzata previa produzione al Committente di tutta la documentazione a vario titolo prodotta.
Art. 7 - FUNZIONI DI CONTROLLO
1. Il Committente provvederà a:
• sovrintendere alla esecuzione della prestazione, fornendo disposizioni e verificando il rispetto delle stesse, nonchè alla verifica dei programmi contrattuali in coerenza con gli obiettivi del Committente e nel pieno rispetto dell’autonomia professionale e della responsabilità del professionista.
• proporre eventuali variazioni o modifiche, al fine di una migliore esecuzione della prestazione, senza che ciò comporti una sostanziale modifica del contenuto della prestazione stessa da parte dell’incarico, ovvero aumenti la spesa per il Committente.
• segnalare all’incaricato la difformità di esecuzione delle prestazioni, i ritardi, le altre eventuali inadempienze riscontrate, rispetto al contratto di incarico.
2. La presenza del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Incaricato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti la buona esecuzione della prestazione professionale e la sua rispondenza alle clausole del presente disciplinare oltre le leggi, regolamenti e norme in vigore.
Art. 8 - DIVIETO DELL’INCARICATO DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LA PRESTAZIONE IN MODO UNILATERALE.
1. L’incaricato può sospendere, fermare o ritardare la sua prestazione solo previo accordo con il Committente.
2. La sospensione, il fermo o il ritardo della prestazione per decisione unilaterale dell’incaricato, costituiscono inadempienze contrattuali, tale da motivare la risoluzione del presente disciplinare.
Art. 9 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
1 - Tutti i documenti prodotti dall’incaricato per lo svolgimento della prestazione saranno di proprietà del Committente il quale potrà disporne, fermo restando il diritto d’autore, a tutela della proprietà intellettuale.
Art. 10 - DEFICIENZE NELLA PRESTAZIONE
1. Qualora il Committente ritenesse in qualsiasi modo difettosa o inidonea o non correttamente eseguita una qualunque parte dell’incarico, oppure rilevasse mancanze nell’adempiere agli obblighi previsti nel contratto, potrà richiedere all’incaricato di porre rimedio a tali inconvenienti concordando un termine adeguato e definito.
Art. 11 - RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
1. Qualora la condotta difettosa dell’incaricato nell’adempimento delle prestazioni contrattuali fosse tale da recare un danno oggettivo all’Amministrazione, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida di adempimento, e, in caso di risoluzione, con successiva liquidazione delle sole prestazioni regolarmente eseguite sino a quel momento, salvo comunque il risarcimento di danni occorsi al Committente medesimo.
2. Il Committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando all’incaricato esclusivamente l’importo delle spese eventualmente sostenute e delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.
Art. 12 - RECESSO UNILATERALE DELL’INCARICATO
1. Il recesso dell’incaricato comporta la perdita del diritto ai compensi non ancora maturati, salvo la eventuale rivalsa del Committente per i danni provocati.
2. Nel caso di recesso per gravi e/o giustificati motivi, sono riconosciuti all’incaricato i corrispettivi maturati per le prestazioni effettuate sino al momento del recesso.
Art. 13 - ELEMENTI DISTINTIVI DELL’INCARICO
1. E’ esclusa qualsiasi volontà connessa alla sottoscrizione del presente disciplinare sia del Committente, sia dell’incaricato, di inserimento nell’apparato organizzativo istituzionale dell’Ente, con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica.
Art. 14 - SPESE ED ONERI DIVERSI
1.- Tutti gli oneri e spese eventuali derivanti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell’incaricato.
Art. 15 - CONTROVERSIE
1. Eventuali divergenze che potessero insorgere tra le parti circa l’interpretazione e l’applicazione del presente disciplinare verranno risolte, in difetto di accordo tra i due, attraverso la competenza del Foro di Lecce.
Art. 16 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI
1. I sottoscritti dichiarano che hanno esaminato ed accettato ai sensi dell’art. 1341 c.c. il contenuto delle condizioni e prescrizioni dei documenti contrattuali, ed in particolare gli artt. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9 - 14 - 15 - 16.
Letto, confermato e sottoscritto. Carmiano, lì
IL COMMITTENTE L’INCARICATO