LOTTO II Capitolato di Polizza di Assicurazione Tutela Legale
Xxxx. Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX)
Unione dei Comuni della Gallura
LOTTO II
Capitolato di Polizza di Assicurazione Tutela Legale
Sede Legale: Via Nomentana, 183 - 00161 – Roma - pec: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Definizioni comuni
ANNUALITA’ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO | il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione; | ||||||||
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione | ||||||||
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. | ||||||||
ATTIVITA’ | Quella svolta in qualità di Unione dei Comuni per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. | ||||||||
BROKER | La GBSAPRI S.p.A. (in seguito detta Broker). | ||||||||
CONTRAENTE | La persona giuridica che stipula l’assicurazione. | ||||||||
FRANCHIGIA | L’importo prestabilito dell’Assicurato. | di | danno | indennizzabile | che | rimane | a | carico | |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro | ||||||||
MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. | ||||||||
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. | ||||||||
PREMIO | La somma dovuta alla Società a corrispettivo dell’assicurazione. | ||||||||
PRESTATORE DI LAVORO | Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’aggiudicazione del presente capitolato | ||||||||
PROSPETTO DI OFFERTA | La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto. | ||||||||
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | ||||||||
SCOPERTO | La percentuale prestabilita dell’Assicurato. | di danno indennizzabile | che | resta | a | carico | |||
SINISTRO | ▪ Per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; ▪ Per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la |
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. | |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
La Società Il Contraente
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Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt.1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
A parziale deroga dell’art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l’obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all’art. 1.3 “Variazione del rischio” e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 “Clausola di recesso”, ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Art. 1.3 – Variazione del rischio
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.
Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.
2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 1.5 – Clausola di Recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
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Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:
- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.
Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto.
Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 1.8 - Durata del contratto
Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell’Allegato (Prospetto di offerta), non è previsto il tacito rinnovo.
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente e/o l’Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l’altra parte ad aderire e a partecipare all’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, può avere sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.
La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l’esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest’ultima opererà solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.
Art. 1.15 – Xxxxxxxx broker
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• Che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 10% (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell’evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro agli atti, senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma1.
Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta).
Art. 1.19 – Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
▪ Per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
▪ Per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Le parti:
- La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1
Legge della medesima Xxxxx, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
- Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.
Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
Art. 1.21 – Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
La Società Il Contraente
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Art. 2 – Condizioni Speciali di Assicurazione
Art. 2.1 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi nei Paesi della Comunità Europea e in Svizzera.
Art. 2.2 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Si precisa, inoltre, che le garanzie si intendono valide anche per i sinistri insorti fino a cinque anni prima della stipula del contratto (RETROATTIVITA’ 1 anno), ed in relazione ai quali, al momento della stipula del contratto, non sono stati avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l’Assicurato e che lo stesso non è a conoscenza di fatti noti che facciano presumere l’avvio di un procedimento giudiziario.
L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione dell’Assicurazione, e comunque entro 1 anno (GARANZIA POSTUMA), a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la validità contrattuale.
Art. 2.3 – Regolazione e conguaglio del premio
Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo indicato nell’allegato Prospetto di Offerta e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, i dati necessari per la regolazione del premio. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.
Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente a mezzo lettera raccomandata a.r.. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente interessata, fermo l’obbligo di queste ultime di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
La Società Il Contraente
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Art. 3 – Norme che regolano l’assicurazione Tutela Giudiziaria
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano
l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle singole persone assicurate, a condizione che:
• esista una connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l’ufficio rivestito dall’assicurato;
• non sussista conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall’assicurato e l’Ente;
• sia stata riconosciuta l’assenza di colpa grave dell’assicurato o che, in caso di imputazioni per reato doloso, l’assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.
Tali oneri sono:
a) le spese di difesa nei procedimenti penali e nei procedimenti per illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria, comprese quelle derivanti da violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
b) le spese di difesa nei procedimenti per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, davanti al Giudice Ordinario o al T.A.R., in forza di norme sulla responsabilità civile e/o amministrativa, ivi compresa l’ipotesi di transazione effettuata previo avviso alla Società; La presente copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un’assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3; nel caso di inoperatività di tale copertura per qualsiasi motivo, la presente copertura opererà a primo rischio.
c) le spese per l’intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
d) le spese di un Consulente Tecnico d’ufficio (C.T.U.) nominato dall’Autorità Giudiziaria;
e) le spese di un Consulente Tecnico nominato dall’Assicurato, previo consenso della Società;
f) le spese di giustizia;
g) le spese legali di soccombenza;
h) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 520,00=;
i) gli oneri relativi alle spese delle copie degli atti di indagine entro il limite di Euro 520,00=;
j) le spese, competenze, onorari per l’Opposizione all’autorità competente per ogni ordine e grado avverso qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi: D.Lgs. 196/2003 Privacy – D. Lgs 81/2008 Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 152/2006 Ambiente.
Art. 3.2 - Massimali Assicurati
Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è quello indicato nell’Allegato (Prospetto di offerta).
In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione (Art. 1.19). Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e a seguito del medesimo evento o fatto.
I massimali si intendono i seguenti:
Euro 30.000,00 per singolo soggetto coinvolto nel sinistro
Euro 60.000,00 per sinistro coinvolgente più persone assicurate Euro 150.000,00 per anno assicurativo
In caso di sinistro non verrà applicata alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 3.3 - Persone assicurate
Le garanzie vengono prestate a favore dell’Unione dei Comuni, della Giunta, del Consiglio, dei suoi amministratori, del Segretario/Direttore generale, dei dirigenti e dipendenti tutti:
Dettaglio delle figure, Vi preghiamo di fare riferimento ai seguenti link:
- Consiglio e Giunta (N. 15 Consiglio; N. 5 Giunta)
- Collaboratori e consulenti (1 Segretario/Direttore Generale; 1 Revisore dei Conti/2 nucleo valutazione/1 Resp. D. Lgs 81/2008/1 medico competente per il servizio di Sorveglianza Sanitaria)
Art. 3.4 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
La garanzia non comprende le spese relative a:
a) controversie tra Dipendenti e tra Assicurati. “La garanzia non comprende le controversie tra i Dipendenti e Assicurati, qualora entrambi rivestano la figura di dipendenti; nel caso in cui invece il dipendente, nell’ambito delle proprie funzioni, dovesse essere citato in causa da un dipendente nella figura e nel ruolo che riveste (dirigente o responsabile di settore), tale eventualità deve intendersi garantita;
b) procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna passata in giudicato per colpa grave;
c) fatti dolosi dell’Assicurato. Resta inteso comunque che anche in presenza di sinistri relativi a fatti qualificati come dolosi in sede giudiziale, la Società assumerà in carico la denuncia di sinistro, subordinando ogni eventuale pagamento alla sentenza passata in giudicato che riqualifichi il fatto di natura colposa o all’assoluzione;
d) casi di conflitto d’interesse tra Assicurati ed Ente;
e) il pagamento di multe, ammende e pene pecuniarie inflitte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
f) la difesa contro l’accusa di un reato o una trasgressione o un illecito amministrativo collegato ad un evento di circolazione stradale, aerea e navale;
g) la difesa contro l’accusa di violazione di una disposizione antimonopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
h) le spese della parte civile costituitasi contro l’Assicurato;
i) patteggiamento ex art. 444 c.p.p.;
La Società Il Contraente
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Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 4.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
La Contraente deve, nel più breve tempo, denunciare al Broker qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire al Broker notizia di ogni atto a lui reso noto entro 30 giorni da cui ne ha avuto conoscenza Contemporaneamente con la denuncia, l’Assicurato ha il diritto di indicare alla Società il legale e/o perito prescelto per la controversia senza alcun limite territoriale.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
Art. 4.2 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
Ricevuta la denuncia del sinistro, se l’assicurato prevede una trattazione extragiudiziale, la Società si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto dall’Assicurato nei termini previsti dalla polizza.
Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente dove risiede il Contraente.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 4.3 – Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 4.4 - Recupero di somme
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o transattivamente vanno invece a favore della Società che le ha sostenute o anticipate.
La Società Il Contraente
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Disposizione finale
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di
presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.
Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d’atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.
La Società Il Contraente
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Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.3 – Variazioni del rischio
Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;
Art. 1.8 - Durata del contratto;
Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto Art. 1.11 - Foro competente;
Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori; Art. 1.15 - Clausola Broker.
Art. 1.19 – Insorgenza del sinistro
Art. 1.20 – Tracciabilità Flussi Finanziari
Art. 2.3 – Regolazione e conguaglio del premio Art. 4.3 – Disaccordo sulla gestione del sinistro
La Società Il Contraente
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)
La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:
1 | CONTRAENTE/ASSICURATO P. IVA | Unione dei Comuni della Gallura Xxxx. Xxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxx (XX) 02346160902 |
2 | DURATA CONTRATTUALE FRAZIONAMENTO | Anni 3 mesi 0 giorni 0 Dalle ore 24.00 del 31/12/2018 Alle ore 24.00 del 31/12/2021 Annuale |
3 | RISCHIO ASSICURATO |
3.1 | Tutela Legale |
4 | MASSIMALE | |
4.1 | Euro 30.000,00 per singolo soggetto coinvolto nel sinistro | |
Euro 60.000,00 per sinistro coinvolgente più persone assicurate | ||
Euro 150.000,00 per anno assicurativo |
5 | EFFICACIA RETROATTIVA | 1 anno |
6 | GARANZIA POSTUMA | 1 anno |
7 OFFERTA ECONOMICA Elenco delle categorie ed indicazione premi unitari | ||
Numero | Categoria | Premio lordo annuo unitario |
20 | Consiglio e Giunta (N. 15 Consiglio; N. 5 Giunta) | € |
6 | Collaboratori e consulenti (1 Segretario/Direttore Generale; 1 Revisore dei Conti/2 nucleo valutazione/1 Resp. D. Lgs 81/2008/1 medico competente per il servizio di Sorveglianza Sanitaria) | € |
Premio lordo annuo complessivo anticipato
EURO
………………………………………
BASE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
(CIFRE)
EURO
……………………………………… (LETTERE)
8 | ONERI SICUREZZA | ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € |
9 | ACCETTAZIONE |
La Società , autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento
ISVAP o D.M. n. …….. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.
) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
10 | CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
Il Contraente, ai sensi de X.Xxx. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.
La Società Il Contraente
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