CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
(in carattere corsivo sono riportati commenti, note esplicative e richiami)
TRA
L’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura rappresentata dal Direttore del Dipartimento xxxx. Xxxxx Xxxxxxx autorizzato alla stipula dell’accordo ai sensi dell’art. 102 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, finanza e contabilità, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/0, codice fiscale 80013890324 e partita IVA 211830328;
E
.................................... (qui di seguito denominata "il Contraente”) con sede legale a , Via
......., codice fiscale ......e partita IVA ...., rappresentata da autorizzato
alla stipula del presente atto ; (dati da completare)
PREMESSO
- che.........(indicare il Contraente) ha interesse a sviluppare l’attività di ricerca riguardante
…………………………………………………………
…………………………………………………… di seguito indicata come “Attività di Ricerca”;
- che l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura ha interesse a collaborare allo svolgimento dell’”Attività di Ricerca” sopra individuata;
- che è opportuno che la ricerca si svolga presso l’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Ingegneria e Architettura in quanto……(motivare);
- che, in relazione a tale interesse ed al fatto che l’”Attività di Ricerca” si svolge presso l’Università di Trieste, è opportuno predisporre un quadro regolamentare di massima che possa essere di riferimento per i soggetti coinvolti nell’”Attività di Ricerca”;
- che, con deliberazione adottata in data ............, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura ha espresso parere favorevole a tale collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e oggetto della Convenzione
L’Università di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il Contraente, convenendo sul mutuo interesse allo svolgimento delle attività di ricerca citate in premessa, con la presente Convenzione intendono disciplinare la loro collaborazione nell’ambito dei seguenti temi di ricerca. (fornire una descrizione del settore di ricerca su cui si attiverà la collaborazione)
Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura xxxx://xxx.xxxxx.xx
Xxx Xxxxxxx, 0/0, 00000 – XXXXXXX (Xxxxxx) T. (x00) 000 000 0000
F. (x00) 000 000 0000
CF 80013890324 – Part. Iva 00211830328
Art. 3
Modalità di esecuzione e programma delle attività
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura è responsabile del coordinamento e dell’esecuzione delle “Attività di Ricerca” di cui all’art. 2.
La collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e il....(indicare il Contraente) riguarderà specificamente ..... .........(descrivere gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la collaborazione ad esempio: promuovere, sviluppare e coordinare programmi di ricerca su ,
favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore ........, collaborare in linee di ricerca specifiche del settore , ecc.)
Art. 4 Responsabili della Convenzione
Per il Dipartimento di Ingegneria e Architettura il ruolo di Responsabile Scientifico dell’”Attività di Ricerca”, nonché di Coordinatore della presente Convenzione, viene assunto dal prof......
Il Contraente indica quale proprio referente per la convenzione il ........
Art. 5 Svolgimento delle attività
Tutte le attività previste dalla presente Convenzione saranno svolte presso .......... (indicare la/e sede/i dove si svolgeranno le attività).
Art. 6
Personale impegnato nelle attività
Potrà partecipare alla realizzazione delle attività, in maniera congiunta, nell’osservanza delle rispettive normative, tutto il personale, tanto del Contraente quanto dell’Università, che sia stato individuato dal Responsabile scientifico di cui all’art. 4.
Art. 7
Partecipazione di soggetti terzi all’Attività di Ricerca
Qualora i Responsabili della Convenzione di cui all’art. 4, di comune accordo, evidenzino la necessità di estendere a soggetti terzi la partecipazione allo svolgimento delle “Attività di Ricerca”, il Contraente potrà attivare, previa emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere, borse di ricerca da destinare a personale già formato alla ricerca.
Art. 7 bis
(eventuale: da inserire solo nel caso in cui il Bando sia emesso dal contraente e le attività di gestione del borsista siano affidate all’Università)
Considerato l’interesse del Contraente ad avvalersi dell’esperienza e delle competenze dell’Università nelle procedure di selezione e gestione amministrativo-contabile dei borsisti di ricerca, si conviene che il Contraente affidi all’Università – Dipartimento di Ingegneria e Architettura le procedure di selezione e gestione amministrativo-contabile dei borsisti di ricerca richiesti.
Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura fornirà allo scopo il supporto necessario mettendo a disposizione il proprio personale, dietro rimborso dei relativi costi che vengono stabiliti, sulla base del costo orario del personale impiegato, in una quota forfettaria pari ad euro 500,00.
(Ipotesi A: nel caso di pagamento immediato dell’intera somma pattuita)
Il Contraente provvederà a versare sul c/c n…… intestato al Dipartimento di Ingegneria e Architettura in unica soluzione, l’intero ammontare previsto per la borsa e la quota forfettaria di cui al precedente comma entro 10 giorni dall’espletamento delle procedure di selezione e prima dell’accettazione della borsa da parte del candidato selezionato.
(o, in alternativa, Ipotesi B: nel caso il pagamento non venga effettuato per intero all’atto dell’accettazione della borsa)
Il Contraente provvederà a versare sul c/c n. …….intestato al Dipartimento di Ingegneria e Architettura un importo pari al 40% dell’intera somma pattuita di Euro entro 10
giorni dall’espletamento delle procedure di selezione e prima dell’accettazione della borsa da parte del candidato selezionato. Il rimanente importo, pari a Euro… Sarà versato entro 10 giorni
dalla scadenza della borsa.
Nel caso di cui al comma precedente, il Contraente si impegna a costituire - entro 10 giorni dall’espletamento delle procedure di selezione e prima dell’accettazione della borsa da parte del candidato selezionato - un’idonea cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti del borsista a seguito del bando emesso dal Contraente e per il tramite dell’Università, che provvederà al pagamento del borsista stesso.
Qualora il borsista non ottemperi a quanto previsto dal bando di concorso, o si renda comunque responsabile di gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dal godimento della Borsa di ricerca con provvedimento del Contraente, sentiti i Responsabili scientifici. Qualora la decadenza o l'eventuale rinuncia al proseguimento della ricerca intervenga in un momento precedente al completamento del periodo per il quale è stata assegnata la borsa, l’Università è tenuta a restituire la somma che non è stata erogata al vincitore del bando.
Art. 8 Obblighi delle parti
Ciascuna delle parti provvederà a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle suddette attività le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l’attività in oggetto. Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto.
L’attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenze con alcuno dei contraenti.
Art. 9 Efficacia e durata
Il presente Accordo si intende stipulato con validità a far data dal giorno della sottoscrizione congiunta delle Parti o comunque a far data dal giorno di sottoscrizione dell’ultima Parte firmataria. Il presente Accordo sarà valido per tutta la durata dell’”Attività di Ricerca” svolta in comune e cesserà di produrre effetti solamente con la conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi, gestionali e di rendicontazione connessi alla stessa.
Art. 10 Modifiche al contratto
Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
La presente Convenzione non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi.
Art. 11
Proprietà ed utilizzo dei risultati
Per “Risultati” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo di cui all’”Attività di Ricerca” di cui alla presente convenzione.
Fatto salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, la proprietà delle conoscenze e dei risultati derivanti dall’”Attività di Ricerca” e i relativi diritti di proprietà intellettuale saranno del Partner o dei Partner che li ha/hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale inventivo. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra i Partner interessati, le quote si presumono uguali.
Nel caso di Risultati a titolarità congiunta, i Partner concorderanno fra di loro, con separato accordo scritto, la ripartizione delle quote, le modalità di tutela e gestione, nonché i termini di esercizio, sfruttamento e alienazione dei risultati stessi, anche con riferimento alla concessione di licenze a terzi e/o cessioni.
La concessione a terzi dei diritti sui Risultati congiunti dovrà avvenire nel rispetto del principio secondo il quale ciascun Partner proprietario potrà disporre liberamente di detti Risultati, fermo restando che il trasferimento della propria quota di titolarità a terzi potrà avvenire solo con il consenso preventivo di tutti gli altri Partner proprietari, ai quali dovrà essere comunque garantito il diritto di prelazione.
Per quanto concerne l’accesso ai Risultati, per lo svolgimento dell’”Attività di Ricerca”, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza gratuita tra i Partner interessati a condizioni da definirsi, con il vincolo del Partner proprietario di concedere l’accesso a condizioni non discriminatorie.
Il Partner proprietario potrà rifiutare l’accesso ai propri Risultati agli altri Partner qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento dell’”Attività di Ricerca”. I Risultati saranno da ritenersi essenziali laddove l’Attività di ricerca di un Partner non fosse tecnicamente possibile senza l’accesso a detti Risultati.
L’accesso ai Risultati, dopo la conclusione del Progetto, sarà determinato in base ad accordi scritti di licenza, a condizioni di mercato, comunque non discriminatorie, con l’impegno del Partner
proprietario di acconsentire all’accesso ai propri Risultati a condizione che l’accesso sia essenziale per il Partner richiedente ai fini dell’uso di Risultati di proprietà di quest’ultimo. L’accesso sarà da ritenersi essenziale laddove l’uso di Risultati del Partner richiedente non fosse tecnicamente e/o legalmente possibile senza l’accesso ai Risultati dell’altro Partner.
Art. 12 Trattamento dei dati
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il Contraente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione.
Art. 13 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Trieste, con esclusione di qualsiasi foro alternativamente competente.
Art. 14
Spese di bollo e registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4; le spese di bollo sono a carico di ciascuno dei due contraenti in eguale misura e le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.
Trieste,
Per l’Università degli Studi di Trieste Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura | Per il contraente
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