INDICE
SEZIONE III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA
INDICE
DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’
TITOLO I - CAPITOLO I: DEFINIZIONI
1. Definizioni I.1.1
TITOLO I - CAPITOLO II: RISERVA DI ATTIVITA’
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.2.1
2. Fonti normative ..................................................................................................... I.2.1
SEZIONE II: GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
1. Ambito di applicazione della riserva I.2.2
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
TITOLO II - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SGR
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.1
2. Fonti normative .................................................................................................... II.1.1
3. Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.1.2
SEZIONE II: CAPITALE INIZIALE
1. Capitale sociale minimo iniziale I.1.3
SEZIONE III: PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA........ II.1.4
1. Contenuto del documento I.1.4
2. Valutazioni della Banca d’Italia ........................................................................... II.1.6
SEZIONE IV: REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI I.1.8
SEZIONE V: CONTROLLI SULL’ASSETTO PROPRIETARIO DELLA SGR I.1.9
SEZIONE VI: PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione I.1.10
2. Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione .............................................................II.1.11 3. Iscrizione all’albo ...............................................................................................II.1.11
SEZIONE VII: SGR SOTTO SOGLIA I.1.12
1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati I.1.12
SEZIONE VIII: MODIFICHE DELL’OPERATIVITA’ I.1.14
SEZIONE IX: DECADENZA E RINUNCIA I.1.15
1. Decadenza I.1.15
2. Rinuncia..............................................................................................................II.1.15
TITOLO II - CAPITOLO II: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.2.1
2. Fonti normative ....................................................................................................II.2.1
3. Procedimenti amministrativi.................................................................................II.2.2
SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI
1. Partecipazioni detenibili e limiti all’assunzione di partecipazioni I.2.3
2. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia .....................................................II.2.3
3. Informativa alla Banca d’Italia .............................................................................II.2.3
TITOLO II - CAPITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR
1. Fonti normative ....................................................................................................II.3.1
2. Amministrazione degli OICR ...............................................................................II.3.1
3. Commercializzazione degli OICR ........................................................................II.3.2
4. Attività connesse ..................................................................................................II.3.2
5. Attività strumentali ...............................................................................................II.3.2
6. Servizi accessori ...................................................................................................II.3.2
7. Altre attività esercitabili dalle SGRServizi accessori ...........................................II.3.2
TITOLO II - CAPITOLO IV: OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR
SEZIONE I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.4.1
2. Fonti normative .................................................................................................... II.4.1
3. Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.4.1
SEZIONE II: DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR
1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da
allegare I.4.2
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da
allegare ................................................................................................................. II.4.2
3. Procedura e termini per il rilascio dell’autorizzazione ......................................... II.4.3 4. Adempimenti successivi....................................................................................... II.4.3
SEZIONE III: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI ............................ II.4.4
TITOLO II - CAPITOLO V: ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL
RISCHIO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Fonti normative .................................................................................................... II.5.1
2. Procedimenti amministrativi ................................................................................ II.5.1
SEZIONE II ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE SGR I.5.2
SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI
1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi
pensione senza garanzia di restituzione del capitale ............................................ II.5.3
2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi” .............................................. II.5.3
3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale ..................................................................... II.5.3
4. Copertura a fronte del rischio derivante da responsabilità professionale ............. II.5.4
SEZIONE IV GESTIONE DI FONDI CHIUSI
1. Investimento in quote di FIA chiusi non riservati I.5.5
SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Premessa I.5.6
2. Patrimonio di vigilanza ........................................................................................ II.5.6
TITOLO II - CAPITOLO VI: BILANCIO DI ESERCIZIO
1. Fonti normative I.6.1
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO
TITOLO III - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.1
2. Fonti normative .................................................................................................. III.1.1
3. Procedimenti amministrativi............................................................................... III.1.2
SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF
1. Capitale sociale minimo iniziale I.1.3
2. Caratteristiche e movimentazione del conto indisponibile ................................. III.1.3
3. Criteri generali per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto .................. III.1.3
4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa .......................... III.1.3 5. Requisiti degli esponenti aziendali ..................................................................... III.1.5
6. Controlli sull’assetto proprietario della SICAV e delle SICAF.......................... III.1.5 7. Procedura di autorizzazione............................................................................... III.1.6 7.1 Domanda di autorizzazione........................................................................ III.1.6
7.2 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione .................................................... III.1.7
7.3 Costituzione della società e iscrizione all’albo.......................................... III.1.8 8. Decadenza .......................................................................................................... III.1.8
SEZIONE III SICAV E SICAF SOTTO SOGLIA
1. SICAV e SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati I.1.9
2. Superamento delle soglie .................................................................................... III.1.9
SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF ETEROGESTITE I.1.11
TITOLO III - CAPITOLO II: ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI
DELLE SICAV E DELLE SICAF
1. Fonti normative I.2.1
2. Attività esercitabili ............................................................................................. III.2.1
3. Requisiti prudenziali…………………………………………………………….III.2.1
TITOLO III - CAPITOLO III: MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF
NON RISERVATE
1. Fonti normative I.3.1
2. Procedimenti amministrativi ...............................................................................III.3.1
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione ...........................................III.3.1 4. Istruttoria e termini..............................................................................................III.3.2
5. Trasmissione documenti......................................................................................III.3.2
6. SICAV e SICAF eterogestite ..............................................................................III.3.2
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF
TITOLO IV - CAPITOLO I: PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.1.1
2. Fonti normative .................................................................................................. IV.1.1
3. Procedimenti amministrativi .............................................................................. IV.1.2
4. Definizioni ......................................................................................................... IV.1.2
SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Definizioni e calcolo delle partecipazioni qualificate V.1.4
1.1 Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF................ IV.1.4
1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell’individuazione di una partecipazione qualificata .................................................................................................. IV.1.4
2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e
SICAF ................................................................................................................ IV.1.6
2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate ................................................................................................. IV.1.6
2.2 Acquisti di concerto .................................................................................. IV.1.7
2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva
………………………………………………………………………….....IV.1.7
SEZIONE III COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO
1. Comunicazione V.1.9
2. Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF .............................................................................. IV.1.9
2.1 Onorabilità del potenziale acquirente………………………………………..IV.1.10 2.2 Correttezza del potenziale acquirente...................................................... IV.1.11
2.3 Competenza professionale del potenziale acquirente .............................. IV.1.11
2.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente IV.1.12
2.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF IV.1.13
2.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente IV.1.13
2.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo IV.1.13
3. Casi di esonero dall’obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione V.1.14
4. Procedimento .................................................................................................... IV.1.14
SEZIONE IV ULTERIORI COMUNICAZIONI
1. Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate IV.1.16
1.1 Cessione di partecipazioni qualificate IV.1.16
1.2 Modifiche della catena partecipativa IV.1.16
1.3 Perfezionamento dell’operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate IV.1.16
2. Accordi di voto IV.1.16
Sezione V Sospensione del diritto di voto e obblighi di alienazione
1. Sospensione del diritto di voto IV.1.18
2. Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto IV.1.18
3. Obblighi di alienazione IV.1.19
TITOLO IV - CAPITOLO II: ESPONENTI AZIENDALI DELLE SGR, DELLE SICAV E
DELLE SICAF
1. Premessa V.2.1
2. Fonti normative .................................................................................................. IV.2.1
3. Procedimenti amministrativi............................................................................... IV.2.1
4. Verifica dei requisiti ........................................................................................... IV.2.2
5. Documentazione minima e dichiarazioni sostitutive .......................................... IV.2.3
TITOLO IV - CAPITOLO III: VIGILANZA INFORMATIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.3.1
2. Fonti normative .................................................................................................. IV.3.1
SEZIONE II COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA
1. Operazioni rilevanti V.3.3
1.1 Procedura .................................................................................................. IV.3.3
2. Invio di documentazione amministrativa............................................................ IV.3.3
2.1 SGR ............................................................................................................ IV.3.3
2.2 SICAV e SICAF .......................................................................................... IV.3.4
3. Modificazione del modello di amministrazione e controllo di SGR e SICAV... IV.3.4 4. Documentazione contabile ................................................................................ IV.3.4 4.1 SGR ............................................................................................................ IV.3.4
4.2 SICAV e SICAF .......................................................................................... IV.3.4
5. Esponenti aziendali di SGR, SICAV e SICAF ................................................... IV.3.5
6. Gruppo di appartenenza...................................................................................... IV.3.5
7. Compagine sociale.............................................................................................. IV.3.5
8. Relazioni delle funzioni di controllo ................................................................. IV.3.5
9. Comunicazioni dell’organo di controllo ............................................................. IV.3.6
10. Adempimenti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti V.3.6
11. Relazione sulla struttura organizzativa............................................................... IV.3.6
12. Violazione di limiti o divieti posti all’attività di investimento dei fondi comuni,
delle SICAV e delle SICAF ............................................................................... IV.3.7
13. Errata valorizzazione delle quote ...................................................................... IV.3.7
14. Ammissione a quotazione dei certificati rappresentativi di quote o azioni
di OICR .............................................................................................................. IV.3.7
15. Regolamenti e statuti non soggetti all’approvazione della Banca d’Italia.......... IV.3.7
SEZIONE III SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
1. Segnalazioni delle SGR e degli OICR V.3.8
TITOLO IV - CAPITOLO IV: VIGILANZA ISPETTIVA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.4.1
2. Fonti normative .................................................................................................. IV.4.1
SEZIONE II DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI
1. Svolgimento degli accertamenti V.4.2
2. Consegna del rapporto ispettivo ......................................................................... IV.4.2
TITOLO IV - CAPITOLO V: PROSPETTI CONTABILI DEGLI OICR
1. Premessa V.5.1
2. Fonti normative .................................................................................................. IV.5.1
3. Schemi-tipo e modalità di redazione dei prospetti ............................................. IV.5.1 4. Indicazione degli importi ................................................................................... IV.5.2
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
TITOLO V - CAPITOLO I: CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL
REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.1.1
2. Fonti normative ....................................................................................................V.1.1
3. Criteri generali per la redazione del regolamento ................................................V.1.2
SEZIONE II CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE
1. Struttura del regolamento V.1.3
2. Parte A. Scheda identificativa ............................................................................. V.1.3
2.1 Denominazione e tipologia del fondo.......................................................... V.1.3
2.2 Durata del fondo ......................................................................................... V.1.4
2.3 Società di gestione del risparmio e società di gestione UE ........................ V.1.4 2.4 Soggetto garante ......................................................................................... V.1.5 2.5 Depositario ................................................................................................. V.1.5 2.6 Calcolo del valore della quota .................................................................... V.1.5 2.7 Comparti/classi di quote ............................................................................. V.1.5 2.8 Quotazione .................................................................................................. V.1.5
3. Parte B. Caratteristiche del prodotto.................................................................... V.1.5
3.1 Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche ............................. V.1.5
3.1.1 Xxxxxxx ............................................................................................ V.1.5
3.1.2 Politica di investimento e altre caratteristiche ................................ V.1.6
3.1.3 Limiti alle operazioni con parti correlate ........................................ V.1.7
3.2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione ....................... V.1.8 3.3 Regime delle spese ...................................................................................... V.1.8 3.3.1 Spese a carico del fondo .................................................................. V.1.8 3.3.1.1 Compenso della SGR ....................................................... V.1.10
3.3.1.2 Provvigione unica ............................................................ V.1.12
3.3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti.......................................... V.1.12
3.3.3 Spese a carico della SGR ............................................................... V.1.13
4. Parte C. Modalità di funzionamento .................................................................. V.1.13
4.1 Soggetti ..................................................................................................... V.1.13
4.1.1 Sostituzione del gestore ................................................................. V.1.13
4.1.2 Depositario .................................................................................... V.1.14
4.2 Partecipazione al fondo ............................................................................ V.1.14
4.2.1 Sottoscrizione e rimborso di quote di OICVM e FIA aperti .......... V.1.14
4.2.2 Sottoscrizione e rimborso di quote di FIA chiusi........................... V.1.17 4.3 Certificati di partecipazione ..................................................................... V.1.18 4.4 Modifiche del regolamento ....................................................................... V.1.19 4.5 Liquidazione del fondo.............................................................................. V.1.20 4.6 Valore della quota..................................................................................... V.1.21 4.7 Prospetti contabili..................................................................................... V.1.22 4.8 FIA chiusi: informativa al pubblico .......................................................... V.1.22
TITOLO V - CAPITOLO II: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
DEI FONDI COMUNI
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.2.1
2. Fonti normative ................................................................................................... V.2.1
3. Procedimenti amministrativi................................................................................ V.2.1
SEZIONE II APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI
1. Presentazione della domanda V.2.2
2. Procedure e termini di approvazione ................................................................... V.2.2
3. Inizio operatività del fondo comune .................................................................... V.2.4
4. Trasmissione documentazione............................................................................. V.2.4
5. Decadenza .......................................................................................................... V.2.4
SEZIONE III MODIFICHE REGOLAMENTARI
1. Avvio del procedimento V.2.5
2. Istanza e documentazione.....................................................................................V.2.5
3. Istruttoria e termini...............................................................................................V.2.5
4. Trasmissione documenti.......................................................................................V.2.6
TITOLO V - CAPITOLO III: ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME
PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa...............................................................................................................V.3.1
2. Fonti normative ....................................................................................................V.3.1
3. Procedimenti amministrativi ................................................................................V.3.2
5. Rispetto dei limiti e dei divieti ............................................................................V.3.2
4. Sistema di gestione dei rischi degli OICR............................................................V.3.3
SEZIONE II OICVM
1. Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del patrimonio V.3.5
2. Divieti di carattere generale ...............................................................................V.3.10
3. Limiti alla concentrazione dei rischi ..................................................................V.3.11
3.1 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari di uno stesso emittente .....V.3.11
3.2 Limiti agli investimenti in depositi bancari ...............................................V.3.11
3.3 Limiti agli investimenti in strumenti finanziari derivati OTC ....................V.3.12 3.4 Limiti complessivi agli investimenti ...........................................................V.3.12 3.5 Fondi indice ...............................................................................................V.3.12 3.6 Xxxxxxx per gli OICVM neo-costituiti ......................................................V.3.13
3.7 Attività sottostanti a strumenti finanziari derivati .....................................V.3.13 4. Investimenti in parti di altri OICR aperti ...........................................................V.3.14 5. Strumenti finanziari derivati...............................................................................V.3.14 6. Altre regole prudenziali......................................................................................V.3.18 6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto.......................................................V.3.18
6.2 Limite alla detenzione di strumenti finanziari senza diritti di voto............V.3.18 6.3 Strumenti finanziari strutturati ..................................................................V.3.19 6.4 Assunzione di prestiti .................................................................................V.3.19 6.5 Tecniche di gestione efficiente del portafoglio ..........................................V.3.20 6.6 Strumenti finanziari non quotati ................................................................V.3.20
SEZIONE III FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI
1. Disciplina dei FIA aperti non riservati a investitori professionali V.3.21
SEZIONE IV OICR DI MERCATO MONETARIO
1. Ambito di applicazione V.3.23
2. OICR di mercato monetario a breve termine......................................................V.3.23 3. OICR di mercato monetario ...............................................................................V.3.24
SEZIONE V FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI
1. Composizione complessiva del portafoglio V.3.25
2. Divieti di carattere generale ...............................................................................V.3.25
3. Limiti alla concentrazione dei rischi V.3.25
3.1 Strumenti finanziari e depositi bancari ..................................................... V.3.25
3.2 Beni immobili e diritti reali immobiliari ................................................... V.3.26
3.3 Società immobiliari ................................................................................... V.3.26
3.4 Altri beni ................................................................................................... V.3.26
4. Strumenti finanziari derivati .............................................................................. V.3.26
5. Investimenti in crediti ........................................................................................ V.3.26
6. Altre regole prudenziali ..................................................................................... V.3.26
6.1 Limiti alla detenzione di diritti di voto ...................................................... V.3.26
6.2 Assunzione di prestiti ................................................................................ V.3.27
6.2.1 FIA immobiliari ............................................................................. V.3.27
6.2.2 Altri FIA chiusi .............................................................................. V.3.27
6.3 Fondi che investono in crediti ................................................................... V.3.27
6.4 Titoli strutturati......................................................................................... V.3.27
6.5 Investimenti in OICR................................................................................. V.3.27
7. Investimenti in posizioni inerenti a cartolarizzazione ....................................... V.3.27
8 Verifica del rispetto dei limiti prudenziali attraverso il metodo del consolidamento
........................................................................................................................... V.3.28 9. FIA immobiliari ex art. 14-bis della L. 25.1.1994, n. 86 ................................... V.3.28
10. Deroghe per gli OICR neo-costituiti.................................................................. V.3.28
SEZIONE VI FIA RISERVATI
1. Oggetto dell’investimento e composizione complessiva del portafoglio V.3.29
2. Garanzie rilasciate ............................................................................................. V.3.30
TITOLO V - CAPITOLO IV: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL
FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Fonti normative V.4.1
2. Procedimenti amministrativi................................................................................ V.4.1
SEZIONE II CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI BENI IN CUI È INVESTITO IL PATRIMONIO DEL FONDO
1. Principi generali V.4.2
1.1 Processo di valutazione dei beni del fondo ................................................. V.4.2
1.2 Affidamento del calcolo del valore della quota di un OICVM .................... V.4.2
1.3 Delega a terzi della valutazione dei beni e del calcolo del valore della quota
.................................................................................................................... V.4.3
1.4 Valore complessivo netto del fondo ............................................................ V.4.4
1.5 Periodicità della valutazione ...................................................................... V.4.4
2. Criteri di valutazione ........................................................................................... V.4.5
2.1 Strumenti finanziari quotati ........................................................................ V.4.5
2.2 Strumenti finanziari non quotati ................................................................. V.4.5
2.2.1 Strumenti finanziari derivati “OTC” ............................................... V.4.5
2.2.2 Titoli “strutturati” ........................................................................... V.4.5
2.3 Parti di OICR .............................................................................................. V.4.6
2.4 Partecipazioni di fondi chiusi in società non quotate ................................. V.4.6 2.4.1 Principi generali .............................................................................. V.4.6 2.4.2 Criterio generale di valutazione ...................................................... V.4.6
2.4.3 Partecipazioni in imprese non immobiliari ..................................... V.4.7
2.4.4 Partecipazioni non di controllo in società immobiliari V.4.7
2.4.5 Partecipazioni di controllo in società immobiliari ...........................V.4.8
2.4.6 Disposizioni comuni .........................................................................V.4.8
2.5 Beni immobili...............................................................................................V.4.9
2.6 Crediti ........................................................................................................V.4.10
2.7 Altri beni ....................................................................................................V.4.11
2.8 Operazioni pronti contro termine e di prestito titoli..................................V.4.11 2.9 Altre componenti patrimoniali ...................................................................V.4.11
3. Valutazione dei FIA chiusi in occasione di emissioni di quote successive
alla prima............................................................................................................V.4.11
4. Esperti indipendenti ...........................................................................................V.4.12
SEZIONE III VALORE DELLA QUOTA
1. Valore unitario della quota V.4.13
TITOLO V - CAPITOLO V: FUSIONE E SCISSIONE DI OICR
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.5.1
2. Fonti normative ....................................................................................................V.5.1
3. Procedimenti amministrativi ................................................................................V.5.1
SEZIONE II FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALE TRA FONDI COMUNI
1. Autorizzazione V.5.3
2. Progetto di fusione e scissione .............................................................................V.5.4
3. Controllo della legittimità dell’operazione da parte di soggetti terzi ..................V.5.5 4. Informativa ai partecipanti ...................................................................................V.5.5 5. Diritti dei partecipanti ai fondi .............................................................................V.5.7 6. Data di efficacia e costi dell’operazione ..............................................................V.5.8
7. Deroghe alla disciplina delle attività di investimento per il fondo ricevente .......V.5.8 8. Pubblicità dell’operazione di fusione o di scissione.............................................V.5.8 9. Fusione tra fondi nell’ambito della fusione tra SGR ............................................V.5.8
SEZIONE III FUSIONE E SCISSIONE NAZIONALI TRA SICAV, TRA SICAF, TRA SICAV E SICAF, TRA
SICAV O SICAF E FONDI COMUNI
1. Disposizioni applicabili V.5.9
SEZIONE IV FUSIONI COMUNITARIE DI OICVM
1. Disposizioni applicabili alle fusioni comunitarie di OICVM V.5.10
2. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR oggetto di fusione italiano .....V.5.10
3. Disposizioni specifiche per le fusioni con OICR ricevente italiano ...................V.5.11
TITOLO V - CAPITOLO VI: STRUTTURE MASTER-FEEDER
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa V.6.1
2. Fonti normative ................................................................................................... V.6.1
3. Procedimenti amministrativi................................................................................ V.6.2
SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI
1. OICR feeder V.6.3
2. OICR master ........................................................................................................ V.6.3
SEZIONE III STRUTTURE MASTER – FEEDER DI OICVM
1. Autorizzazione V.6.5
2. Disposizioni relative ai gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master ............... V.6.6 2.1 Obblighi del gestore dell’OICR feeder ....................................................... V.6.6 2.2 Obblighi del gestore dell’OICR master ...................................................... V.6.7
2.3 Scambio di informazioni tra i gestori dell’OICR feeder e dell’OICR master ......
.................................................................................................................... V.6.7
3. Disposizioni relative ai depositari dell’OICR feeder e dell’OICR master........... V.6.8 3.1 Scambio di informazioni ............................................................................ V.6.8 3.2 Obblighi informativi.................................................................................... V.6.8
4. Disposizioni relative ai revisori legali dell’OICR feeder e dell’OICR master .... V.6.9 4.1 Scambio di informazioni ............................................................................ V.6.9 4.2 Obblighi dei revisori ................................................................................... V.6.9
5. Disposizioni specifiche per gli OICR operativi che chiedono l’autorizzazione a divenire OICR feeder o a investire in un altro OICR master............................... V.6.9
6. Sospensione dell’emissione e del rimborso delle parti, fusione o scissione e liquidazione dell’OICR master .......................................................................... V.6.10
6.1 Sospensione della emissione o del rimborso delle parti dell’OICR master ........
.................................................................................................................. V.6.10
6.2 Liquidazione dell’OICR master ............................................................... V.6.10
6.3 Fusione o scissione dell’OICR master ...................................................... V.6.11
SEZIONE IV STRUTTURE MASTER – FEEDER DI FIA V.6.12
TITOLO V - CAPITOLO VII: CARATTERISTICHE DEI CERTIFICATI DI
PARTECIPAZIONE AI FONDI COMUNI
1. Fonti normative e disposizioni di carattere generale V.7.1
2. Certificati nominativi e al portatore..................................................................... V.7.1
3. Certificati cumulativi ........................................................................................... V.7.1
4. Fondi distinti in diverse “classi” di quote ............................................................ V.7.1
TITOLO VI - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.1
2. Fonti normative .................................................................................................. VI.1.1
3. Procedimenti amministrativi............................................................................... VI.1.2
TITOLO VI - CAPITOLO II: OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR
ITALIANE
1. Stabilimento di succursali in Stati UE I.2.1
1.1 Primo insediamento di una succursale ...................................................... VI.2.1
1.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.2
1.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.2.3
2. Libera prestazione di servizi in Stati UE ........................................................... VI.2.3
2.1 Comunicazione preventiva......................................................................... VI.2.3
2.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.4
2.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.2.4
3. Stabilimento di succursali in Stati non UE ......................................................... VI.2.5
3.1 Richiesta di autorizzazione ........................................................................ VI.2.5
3.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.6
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati non UE.................................. VI.2.6 4.1 Richiesta di autorizzazione ........................................................................ VI.2.6 4.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.2.7
5. Svolgimento in uno Stato UE di attività diverse da quelle previste dalle
Direttive UCITS e AIFMD ................................................................................ VI.2.7
5.1 Comunicazione .......................................................................................... VI.2.7
6. Uffici di rappresentanza all’estero ..................................................................... VI.2.7
TITOLO VI - CAPITOLO III: OFFERTA ALL’ESTERO DI OICR ITALIANI
1. Offerta di OICVM in Stati UE I.3.1
2. Offerta di parti di OICR in Stati non UE............................................................ VI.3.2
TITOLO VI - CAPITOLO IV: OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE
UE E DEI GEFIA UE
1. Stabilimento di succursali I.4.1
1.1 Primo insediamento ................................................................................... VI.4.1
1.2 Modifica delle informazioni comunicate.................................................... VI.4.1
1.3 Attività esercitabili e disposizioni applicabili............................................ VI.4.1
1.4 Controlli della Banca d’Italia.................................................................... VI.4.2
2. Prestazione di servizi senza stabilimento ........................................................... VI.4.2
2.1 Comunicazione preventiva......................................................................... VI.4.2
3. Gestione in Italia di OICVM .............................................................................. VI.4.2
3.1 Istanza........................................................................................................ VI.4.2
3.2 Accordo con il depositario......................................................................... VI.4.3
3.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.4.4
4. Gestione in Italia di FIA..................................................................................... VI.4.4
4.1 Comunicazione .......................................................................................... VI.4.4
4.2 Accordo con il depositario......................................................................... VI.4.5
4.3 Disposizioni nazionali applicabili ............................................................. VI.4.5
5. Uffici di rappresentanza ..................................................................................... VI.4.6
GESTORI DI FONDI EUVECA ED EUSEF
TITOLO VII - CAPITOLO I: REGISTRAZIONE DEI GESTORI E DISCIPLINA
APPLICABILE
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.1
2. Fonti normative .................................................................................................VII.1.2
3. Procedimenti amministrativi..............................................................................VII.1.2
SEZIONE II REGISTRAZIONE DEI GESTORI CHE GESTISCONO ESCLUSIVAMENTE FONDI
EUVECA ED EUSEF
1. Procedura di registrazione I.1.4
2. Superamento non temporaneo della soglia e modifiche dell’operatività ...........VII.1.5
SEZIONE III ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
1. Fondi propri sufficienti I.1.6
SEZIONE IV DISCIPLINA APPLICABILE
1. Rinvio I.1.7
DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE
TITOLO VIII - CAPITOLO I: AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI
FONDI PENSIONE
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.1
2. Destinatari della disciplina .............................................................................. VIII.1.3
3. Fonti normative ............................................................................................... VIII.1.3
4. Procedimenti amministrativi............................................................................ VIII.1.4
SEZIONE II AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR
1. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della funzione di depositario
......................................................................................................................... VIII.1.5
2. Autorizzazione I.1.6
2.1 Decisione dell’intermediario di svolgere le funzioni di depositario ....... VIII.1.6
2.2 Domanda di autorizzazione..................................................................... VIII.1.7
2.3 Variazione o estensione delle categorie di Oicr ..................................... VIII.1.8
2.4 Elenco dei soggetti autorizzati ................................................................ VIII.1.8
SEZIONE III FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE I.1.9
SEZIONE IV AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L’INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE
DI OICVM I.1.11
SEZIONE V PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO I.1.12
TITOLO VIII - CAPITOLO II: RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO
1. Fonti normative I.1.13
2. Rapporti con il depositario .............................................................................VIII.1.13
TITOLO VIII - CAPITOLO III: OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.15
3. Fonti normative ..............................................................................................VIII.1.15
SEZIONE II CONTI IN CONTANTE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA I.1.16
SEZIONE III OBBLIGHI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA’ I.1.17
SEZIONE IV ALTRI OBBLIGHI I.1.18
SEZIONE V DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA DEI BENI DEGLI OICR
1. Requisiti per la delega I.1.19
2. Operazioni su strumenti finanziari derivati da parte di OICVM ....................VIII.1.20 3. Altre operazioni da parte di OICVM..............................................................VIII.1.21 4. Nomina del prime broker ...............................................................................VIII.1.21
SEZIONE IV RIUSO DEI BENI DEGLI OICR I.1.22
TITOLO VIII - CAPITOLO IV: RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO
SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa I.1.23
3. Fonti normative ..............................................................................................VIII.1.23
SEZIONE II RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO
FINANZIARIO CUSTODITO I.1.24
SEZIONE III ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI
DI CUSTODIA I.1.25
TITOLO IX - CAPITOLO I: PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE X.1.1
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO X - CAPITOLO I: DISPOSIZIONI ABROGATE X.1.1
TITOLO X - CAPITOLO II: DISPOSIZIONI TRANSITORIE X.2.1
ALLEGATO I.1.1 DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) A.I.1
ALLEGATO II.5.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA A.II.1
ALLEGATO III.3.1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE STATUTARIE DELLE
SICAV A.III.1
ALLEGATO IV.1.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL’11 NOVEMBRE 1998, N. 469 ........................................................ A.IV.1
ALLEGATO IV.1.2 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: REQUISITI DI ONORABILITÀ ............................................................................................................ A.IV.4
ALLEGATO IV.1.3 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A.IV.5
ALLEGATO IV.1.4 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE A.IV.11
ALLEGATO IV.1.5 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: SOLIDITÀ FINANZIARIA E RISPETTO DEI REQUISITI PRUDENZIALI E DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA A.IV.13
ALLEGATO IV.1.6 REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN SGR O SICAV/SICAF: ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO A.IV.16
ALLEGATO IV.2.1 DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELL’11 NOVEMBRE 1998, N. 468 A.IV.17
ALLEGATO IV.2.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI A.IV.20
ALLEGATO IV.2.3 REQUISITI DEGLI ESPONENTI DI SGR O SICAV/SICAF: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE A.IV.22
ALLEGATO IV.4.1 RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA A.IV.36
ALLEGATO IV.4.2 SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DI DIVIETI/LIMITI DI INVESTIMENTO A.IV.44
ALLEGATO IV.6.1 PROSPETTI CONTABILI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI A.IV.47
ALLEGATO IV.6.2 PROSPETTI CONTABILI DEI FIA CHIUSI A.IV.83
ALLEGATO IV.6.3 PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
(SICAV) A.IV.117
ALLEGATO IV.6.3-BIS PROSPETTI CONTABILI DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE FISSO
(SICAF) A.IV.150
ALLEGATO IV.6.4 NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A.IV.189
ALLEGATO V.1.1 SCHEMA DI REGOLAMENTO SEMPLIFICATO A.V.1
ALLEGATO V.2.1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MODIFICHE AI REGOLAMENTI....... A.V.17 ALLEGATO V.3.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI NELLA GESTIONE DEL
FONDO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI IN STRUMENTI DERIVATI............................ A.V.18
ALLEGATO V.3.2 RISCHIO DI CONTROPARTE GENERATO DA OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEGOZIATI AL DI FUORI DI MERCATI UFFICIALI (OTC) A.V.29
ALLEGATO V.3.3 METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI A.V.33
ALLEGATO V.6 ACCORDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE MASTER-FEEDER .............. A.V.42
ALLEGATO VI.5.1 REGOLAMENTO (UE) N. 584/2010 DELLA COMMISSIONE A.VI.1
DEFINIZIONI E RISERVA DI ATTIVITA’
CAPITOLO I DEFINIZIONI
1. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
1) “attività previste dalle Direttive UCITS e AIFMD”: le attività e i servizi indicati nelle Direttive UCITS e AIFMD; in particolare, rientrano in tale definizione:
- la gestione collettiva del risparmio (cfr. art. 1, comma 1, lett. n), del TUF);
- la gestione di portafogli (cfr. art. 1, comma 5, lett. d), del TUF);
- la consulenza in materia di investimenti (cfr. art. 1, comma 5, lett. f) del TUF);
- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari, limitatamente alle quote o azioni di OICR (cfr. art. 1 comma 6, lett. a) del TUF);
- il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la SGR sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA (cfr. art. 33, comma 2, lett. g), del TUF);
2) “attività diverse da quelle previste dalle Direttive UCITS e AIFMD”: le attività che le SGR possono svolgere in aggiunta a quelle previste dalle Direttive, ai sensi dell’art. 33 del TUF;
3) “cessioni di rapporti giuridici”: le cessioni di:
- “azienda”: il complesso di beni come definito dall’art. 2555 del codice civile;
- “ramo di azienda”: le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito di una specifica struttura organizzativa;
- “rapporti giuridici individuabili in blocco”: i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
4) “controllo”: il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del TUB;
5) “D.M.”: il D.M. del Ministero dell’Economia e delle finanze….. (cfr. Allegato I.1.1.);
6) “Regolamento congiunto”: il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF del 29 ottobre 2007, così come successivamente modificato e integrato;
7) “Direttiva UCITS”: la direttiva del 13 luglio 2009 n. 2009/65/UE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
8) “Direttiva AIFMD” la Direttiva dell’8 giugno 2011 n. 2011/61/UE relativa ai gestori di organismi di investimento collettivo alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
9) “esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, nella SICAV e nella SICAF;
10) “fondi comuni”: i fondi comuni di investimento e i comparti di fondi comuni di investimento;
11) “fondo europeo per il venture capital” (EuVECA): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 345/2013;
12) “fondo europeo per l’imprenditoria sociale” (EuSEF): l’OICR rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 346/2013;
13) “fondi immobiliari (FIA immobiliari)”: i fondi e le SICAF che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari, anche esteri, secondo quanto previsto dal D.M.;
14) “fondi pensione”: le forme pensionistiche complementari di cui al X.Xxx.
5 dicembre 2005, n. 252, così come successivamente modificato e integrato;
15) “fusioni”: le operazioni previste dall’art. 2501 del codice civile che si realizzano mediante la costituzione di una società nuova o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre;
16) “fusione di OICR”: le operazioni in cui:
− uno o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR esistenti (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
− due o più OICR o comparti di OICR si estinguono (OICR oggetto della fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro OICR o comparto di OICR di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della fusione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente ed, eventualmente, un pagamento in somme di denaro non superiore al 10 per cento del valore complessivo netto delle loro quote o azioni;
17) “fusioni e scissioni di OICR nazionali”: le operazioni di fusione o di scissione che coinvolgono esclusivamente OICR italiani che non commercializzano le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), del TUF;
18) “fusioni di OICVM comunitari”: le operazioni di fusione tra OICVM italiani e OICVM UE o tra OICVM italiani che danno luogo alla costituzione di un OICVM UE o tra OICVM italiani almeno uno dei quali commercializzi le proprie quote o azioni in altri Stati comunitari ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a), del TUF;
19) “GEFIA”: il gestore autorizzato alla gestione di FIA. La nozione ricomprende anche i gestori sotto soglia;
20) “gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF”: i soggetti, italiani ed esteri, che:
1. controllano la SGR/SICAV/SICAF;
2. sono controllati dalla SGR/SICAV/SICAF;
3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR/SICAV/SICAF.
Si considerano altresì appartenenti al gruppo rilevante della SGR i soggetti italiani ed esteri che:
- detengono partecipazioni in SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto;
- sono partecipati dalla SGR in misura almeno pari al 20 per cento del capitale con diritto di voto.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
21) “gruppo di appartenenza della SGR”: i soggetti italiani ed esteri che:
- controllano la SGR;
- sono controllati dalla SGR;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SGR.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni indirette;
22) “gruppo bancario”: il gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’art. 64 del TUB;
23) “imprese di assicurazione”: le imprese italiane autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 13 ottobre 2005 n. 239 e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
24) “investitori al dettaglio”: gli investitori che non sono investitori professionali;
25) “investitori professionali”: i clienti professionali ai sensi dell’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del TUF;
26) “mercati regolamentati”: i mercati regolamentati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del TUF o altri mercati regolamentati, specificati nel
regolamento del fondo, regolarmente funzionanti e riconosciuti, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento;
27) “organo con funzione di supervisione strategica”: l’organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell’impresa, mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
28) “organo con funzione di gestione”: l’organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
29) “organo di controllo”: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione, secondo quanto previsto negli artt. 2397, 2409-duodecies e 2409-octiesdecies del codice civile;
30) “organi aziendali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell’impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l’organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;
32) “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
33) “parti di OICR”: le quote dei fondi comuni o le azioni di SICAV/SICAF o gli altri strumenti partecipativi delle SICAF;
34) “patrimonio di vigilanza”: l’aggregato come definito nel Titolo II, Capitolo V, Sezione V e nell’All. II.V.1;
35) “prestazione di servizi senza stabilimento”: la prestazione delle attività per le quali la SGR è autorizzata nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto della disciplina dello Stato estero in cui è svolta tale attività;
36) “Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”: Regolamento del 19 dicembre 2013, n. 231/2013, che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
37) “scissione”: l’operazione prevista dall’art. 2506 del codice civile con la quale una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni ai suoi soci;
1 Si considerano “qualificate” le partecipazioni indicate nel Titolo IV, Capitolo I del presente Regolamento.
38) “scissione di OICR”: l’operazione in cui uno o più OICR o comparti di OICR assegnano l’intero loro patrimonio o parte del loro patrimonio (OICR oggetto della scissione) a un altro OICR o comparto di OICR esistente o di nuova costituzione (OICR ricevente); i partecipanti agli OICR oggetto della scissione ricevono, in cambio delle quote o azioni di questi ultimi, quote o azioni dell’OICR ricevente;
39) “SICAV e SICAF eterogestita”: la SICAV o la SICAF che designa una SGR o una società di gestione UE per la gestione dell'intero patrimonio della SICAV o SICAF medesima secondo quanto previsto dall'art. 38 del TUF;
40) “società finanziaria”: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. Sono società finanziarie altresì le società che svolgono le attività di cui all’art. 3 della legge 130/99 (“società per la cartolarizzazione”), le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l’agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.
Non rientrano tra le “società finanziarie” i veicoli costituiti in Italia o all’estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l’operazione. Le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;
41) “società non finanziaria”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa (2) o strumentale.
Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo.
Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;
2 Per società assicurativa si intende un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle assicurazioni private”).
42) “società strumentali”: le società che esercitano in via esclusiva o prevalente attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività delle SGR, quali, ad esempio, attività di studio, ricerca o analisi economica e finanziaria, gestione di immobili, elaborazione automatica dei dati, servizi anche di natura amministrativo-contabile;
43) “succursale”: una sede sprovvista di personalità giuridica di una SGR o di una società di gestione UE e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività per le quali la società è stata autorizzata;
44) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al partecipante al fondo di conservare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere ragionevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;
45) “strumenti finanziari quotati”: gli strumenti finanziari:
- negoziati in mercati regolamentati (3);
- emessi recentemente e per i quali sia stata presentata la domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ovvero nella delibera di emissione sia stato previsto l’impegno a presentare tale domanda. Trascorso un anno dalla emissione senza che gli strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione, essi si considerano come strumenti finanziari negoziati fuori dai mercati regolamentati.
Non sono considerati strumenti finanziari quotati, gli strumenti finanziari:
- individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi;
- per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi;
46) “testo unico della finanza (TUF)”: il D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
47) “testo unico bancario (TUB)”: il D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
48) “totale delle attività”: l’insieme delle attività detenute dall’OICR, come determinate dalle disposizioni in materia di valutazione delle attività dell’OICR medesimo, al netto dei depositi costituiti a fronte dei
3 Ai fini delle disposizioni prudenziali in materia di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III), nonché di quelle in materia di criteri di valutazione del patrimonio dell’OICR (Titolo V, Capitolo IV), possono essere considerati “quotati” anche i titoli di Stato, non negoziati su mercati regolamentati, emessi da Governi e Banche Centrali appartenenti al “Gruppo dei 10” (G- 10) nonché gli strumenti finanziari quotati, i cui prezzi siano rilevati su sistemi multilaterali di negoziazione caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e da elevata frequenza di scambi, se i prezzi rilevati presentino caratteristiche di oggettività e di effettiva realizzabilità e siano diffusi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili anche a posteriori.
Per avvalersi di questa facoltà, l'organo con funzione di supervisione strategica dell'intermediario deve deliberare i criteri e le procedure per considerare quotati gli strumenti finanziari in questione e individuare il mercato cui fare riferimento per la rilevazione del prezzo.
Tali criteri e procedure devono essere:
- concordati tra la SGR/SICAV/SICAF e il depositario;
- sottoposti al parere dell’organo di controllo;
- verificati dalla società di revisione in occasione della revisione e certificazione dei documenti contabili dell’OICR.
Le delibere adottate con riferimento agli strumenti finanziari in questione devono essere messe a disposizione delle strutture della SGR/SICAV/SICAF deputate alla gestione, alla registrazione e al calcolo del valore dell’OICR. Ove tale ultima funzione per gli OICVM sia svolta dal depositario, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota.
finanziamenti in valuta accesi per l’acquisto di beni da immettere nell’OICR (c.d. prestiti back to back). Per le SICAV e le SICAF il totale delle attività è determinato deducendo anche le immobilizzazioni materiali e immateriali;
49) “ufficio di rappresentanza”: una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte dalla SGR medesima;
50) “vendite allo scoperto”: tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio:
- di dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna e di subire in tal modo una perdita, ovvero
- di non essere in grado di consegnare lo strumento finanziario sottostante per il regolamento dell'operazione.
Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.
Vengono, altresì, in rilievo le definizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 231/2013.
CAPITOLO II RISERVA DI ATTIVITA’
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
L’art. 32-quater del TUF riserva l’esercizio in via professionale del
servizio di gestione collettiva del risparmio alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE che gestiscono un FIA italiano, attribuendo alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di adottare norme di attuazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.
I gestori, inoltre, possono svolgere le attività di amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti, che completano il servizio di gestione collettiva, e le altre attività indicate nell’art. 33 del TUF.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- art. 1, lett. n.), del TUF, che fornisce la definizione di gestione collettiva del risparmio;
- art. 32-quater, comma 1, del TUF, relativo ai soggetti a cui è riservato il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- art. 32-quater, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di emanare norme di attuazione di tale articolo.
Vengono, inoltre, in rilievo le direttive UCITS e AIFMD, nonché le
Guidelines on key concept of the AIFMD dell’ESMA del 13.08.2013 (ESMA/2013/611).
2 L’individuazione del perimetro della riserva di attività assume rilievo per circoscrivere altresì l’ambito della fattispecie di abusivismo di cui all’art. 166 del TUF.
SEZIONE II
Gestione collettiva del risparmio
1. Ambito di applicazione della riserva
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è svolto con carattere di professionalità ed è, pertanto, organizzato per essere esercitato nei confronti di una platea indeterminata di soggetti in modo sistematico e non meramente occasionale.
La gestione collettiva del risparmio si caratterizza, in particolare, per la sussistenza di tre elementi tra loro strettamente connessi: i) la gestione di un patrimonio; ii) la gestione dei rischi di tale patrimonio; iii) il carattere collettivo dell’attività, caratterizzata dalla gestione di OICR.
Sotto il primo profilo, il servizio di gestione si connota principalmente per la finalità di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dall’attività di investimento e disinvestimento dei beni in cui è investito il patrimonio. Le modalità attraverso cui il gestore svolge questa attività si conformano alle previsioni normative e contrattuali e sono formalizzate, sul piano interno, nel processo di gestione.
Per quanto attiene alla gestione dei rischi, al gestore è richiesto di valutare, prima dell’investimento e nel continuo, la coerenza delle singole operazioni e del portafoglio nel suo complesso con gli obiettivi della gestione e con i limiti prudenziali previsti dalla presente disciplina o dal regolamento o statuto dell’OICR. A tal fine, la presente normativa richiede, tra l’altro, ai gestori di dotarsi di un sistema di gestione dei rischi adeguato (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione I, par. 5).
Per quanto attiene al terzo elemento, gli OICR sono definiti dal TUF come gli organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di azioni o quote, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni e altri beni mobili e immobili in base a una politica d’investimento predeterminata (cfr. art. 1, lett. k) del TUF).
Di seguito, si forniscono alcune precisazioni, coerenti con la disciplina comunitaria, circa le caratteristische degli OICR oggetto del servizio di gestione collettiva del risparmio, fermo restando quanto previsto dal D.M. circa la struttura degli OICR. Tali indicazioni non sono esaustive e, in ogni caso, l’assenza di una o più delle caratteristiche successivamente indicate non determina automaticamente l’esclusione dell’esistenza della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.
Caratteristiche essenziali
L’OICR ha la finalità, attraverso la gestione del suo patrimonio e dei relativi rischi, di generare un rendimento per gli investitori (3) derivante dall’acquisto, dalla detenzione o dalla vendita delle attività in cui è investito il patrimonio stesso e dalle operazioni volte a ottimizzare o incrementare il valore delle suddette attività.
L’attività di gestione collettiva è svolta dal gestore in autonomia dai
3 Ai fini della riserva di attività, non assume rilievo l’eventuale differenziazione dei rendimenti tra investitori, derivante, ad es., dall’emissione di diverse categorie di quote o azioni da parte degli OICR.
La responsabilità delle attività di gestione è attribuita, quindi, in via esclusiva al gestore dell’OICR.
Raccolta del patrimonio | |
Pluralità di investitori | L’OICR è partecipato da una pluralità di investitori. Tale requisito è soddisfatto anche in presenza di un solo investitore, qualora l’investimento sia da questi effettuato nell’interesse di una pluralità di investitori (ad es., strutture master-feeder, fondi di fondi, possibilità di partecipare ad un OICR mediante un intermediario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento ex art. 21, comma 2, del TUF). |
Politica di investimento | La politica d’investimento riguarda gli indirizzi e i limiti seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento. Ferme restando le norme prudenziali in materia di attività di investimento (cfr. Titolo V, Capitolo III), la politica di investimento si basa sul principio del frazionamento del rischio. Ai fini del rispetto della riserva di legge, l’esistenza di una politica di investimento si può desumere in presenza di una o più delle seguenti condizioni (10) (11): ⎯ la politica di investimento è definita prima che diventi vincolante l’impegno degli investitori a conferire il capitale nell’OICR; ⎯ la politica di investimento è contenuta in documenti o accordi vincolanti tra tutti i partecipanti che formano parte integrante, anche |
4 La circostanza per cui nei fondi riservati siano attribuiti poteri consultivi ai partecipanti non fa venire meno la natura di OICR dell’organismo. .
5 A titolo esemplificativo, non rientrano nella riserva le joint venture e, in generale, tutti gli accordi tra imprese e altri soggetti, in qualsiasi forma conclusi (ad es., consorzi, associazione in partecipazione) che abbiano ad oggetto la realizzazione di uno o più affari secondo un predeterminato progetto a carattere commerciale o industriale.
9 Non rientra nella nozione di raccolta del patrimonio l’adesione da parte di un familiare a un veicolo di investimento costituito e partecipato dagli appartenenti a un medesimo nucleo familiare e che ha come oggetto esclusivo la gestione del patrimonio familiare. A tal fine, vengono in considerazione i parenti fino al quarto grado, il coniuge, il convivente more uxorio e i figli di quest’ultimo, gli affini, nonché in generale i familiari fiscalmente a carico.
10 Il riconoscimento della piena discrezionalità al gestore di un organismo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.
11 Si è in presenza di una politica di investimento rilevante ai fini della riserva di attività in caso di linee guida di investimento fornite dagli investitori per la gestione di un’impresa, diverse rispetto alla generica business strategy prevista nello statuto dell’impresa stessa.
per rinvio, del regolamento o dello statuto dell’OICR;
⎯ la politica di investimento è vincolante per il gestore, ivi comprese le eventuali modifiche alla stessa;
⎯ la politica di investimento è articolata in una serie di linee guida di investimento, con riferimento tra l’altro: i) alle strategie di investimento; ii) alle categorie di attività in cui l’OICR investe; iii) ai limiti di investimento, inclusi i limiti di leva finanziaria e criteri di diversificazione dei rischi; iv) alle aree geografiche di investimento;
v) a eventuali periodi minimi di detenzione delle attività.
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SGR
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il presente Capitolo disciplina l’autorizzazione delle SGR all’esercizio
del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia a OICVM sia a FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e, se autorizzate a gestire FIA, del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, secondo quanto previsto dall’art. 34 TUF (di seguito, “servizi di gestione”).
Le presenti disposizioni disciplinano anche il rilascio dell’autorizzazione alle SGR che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 35-undecies TUF (c.d. GEFIA sotto soglia).
Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi previsti dal TUF – valuta che:
- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa della SGR e della coerenza con la struttura organizzativa.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione della SGR e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
⎯ dai seguenti articoli del TUF:
• art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza;
• art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
• art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
• art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate;
• art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SGR;
• art. 35, relativo all’albo delle SGR;
• art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
• art. 59, in materia di sistemi di indennizzo.
⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
⎯ dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA;
⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR;
⎯ dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR;
⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrati di cui al presente capitolo:
⎯ autorizzazione della SGR e della SGR sotto soglia (termine: 90 giorni);
⎯ modifiche all’operatività connesse alla prestazione di nuovi servizi (termine: 60 giorni);
⎯ divieto di estendere la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio a nuove tipologie di OICR (termine: 60 giorni).
SEZIONE II CAPITALE INIZIALE
1. Capitale sociale minimo iniziale
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione di OICVM o di FIA, o alla prestazione congiunta del servizio di gestione di OICVM e di FIA, la SGR dispone di un ammontare di capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, di almeno 1 milione di euro, fatto salvo quanto previsto dalla Sezione VII (“SGR sotto soglia”).
Il capitale sociale minimo iniziale non può comprendere conferimenti in
natura.
Nelle ipotesi di società già operanti che, previa modifica del proprio
oggetto sociale, intendano essere autorizzate come SGR, ai fini del calcolo dell’importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato e delle riserve indisponibili per legge o per statuto risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
SEZIONE III PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Contenuto del documento
La SGR predispone un programma che illustra l’attività d’impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l’iniziativa. Il programma di attività è accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa.
Il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa contengono almeno le informazioni di seguito elencate.
A) Attività, servizi e prodotti
La società indica le attività e i servizi che intende svolgere, compresi l’eventuale istituzione e/o gestione di fondi pensione, le attività connesse e strumentali nonché i servizi accessori. In particolare, la società:
1. con riguardo al servizio di gestione collettiva, precisa:
- la clientela cui si indirizza il servizio (es.: investitori professionali, clienti al dettaglio);
- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, se intende affidare scelte di investimento relative ai fondi gestiti a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione, specificando ampiezza e contenuto dell’incarico, ovvero se intende ricevere analoghi incarichi;
- la tipologia e le principali caratteristiche di fondi che intende istituire; nel caso in cui la SGR intenda gestire FIA: i) le strategie di investimento degli OICR, comprese le tipologie di OICR sottostanti in caso di OICR che investono in OICR; ii) le politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria; iii) i profili di rischio e le altre caratteristiche dei FIA; iv) gli Stati dell’UE o i paesi terzi in cui intende costituire o gestire FIA e le implicazioni di carattere legale dell’operatività in paesi terzi; v) il paese in cui l’eventuale FIA master è stabilito, se il FIA gestito è un FIA feeder;
vi) i regolamenti di gestione dei FIA che intende gestire, ove già approvati dal competente organo aziendale.
2. con riguardo al servizio di gestione di portafogli, precisa:
- la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato, anche in relazione all’eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (es.: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni);
- le linee di gestione che si intendono offrire e le loro caratteristiche (es.: grado di rischio, mercato di riferimento);
- le modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare, va indicato se la società intende conferire a terzi l’esecuzione dell’incarico gestorio con riferimento all’intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l’esecuzione dell’incarico
gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza va indicata specificando ampiezza e contenuto dell’incarico;
3. con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti, precisa la tipologia di clientela cui il servizio è indirizzato e le caratteristiche della consulenza che intende prestare;
4. con riguardo alla commercializzazione di OICR di terzi, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestata l’attività;
5. con riguardo al servizio di ricezione e trasmissione ordini, fa riferimento alle caratteristiche e alle modalità con cui viene prestato il servizio.
La società indica l’ambito territoriale di offerta dei propri prodotti e servizi, precisando, in particolare:
- le eventuali prospettive di sviluppo all’estero;
- i canali distributivi che intende attivare;
- l’eventuale intenzione di offrire direttamente le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione di portafogli. In tal caso, sono forniti riferimenti sulla rete di promotori (es.: numero di promotori, distribuzione territoriale, tipologie di rapporti contrattuali).
B) Struttura organizzativa e investimenti
La Relazione sulla struttura organizzativa, allegata al programma di attività, è redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi previsti dal Regolamento congiunto.
Nella relazione la società indica, inoltre:
- i principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività descritte sub A);
- un piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni.
C) Previsioni di sviluppo delle attività
Nel programma di attività la società indica:
- il/i mercato/i di riferimento dei servizi e dei prodotti che intende sviluppare;
- le previsioni circa il posizionamento della SGR nel/i mercato/i di riferimento;
- i volumi di affari programmati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti e dei servizi;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.
D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultino:
- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow;
- l’andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati.
Sono indicate le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.
Nel programma di attività la società indica le modalità con le quali intende assicurare condizioni di equilibrio economico e il rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.
E) Disposizioni particolari per le società già operanti
In caso di istanze di autorizzazione da parte di società già operanti, il programma di attività inoltre indica:
- le attività svolte in precedenza. In particolare, sono forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali e alle attività esercitabili dalle SGR. Sono allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le modalità di dismissione delle attività non compatibili con quelle consentite alle SGR;
- le iniziative, e i relativi tempi di attuazione, per riconvertire le risorse umane e adeguare quelle tecnologiche alle esigenze dei processi di produzione che caratterizzano l’attività delle SGR.
2. Valutazioni della Banca d’Italia
La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un’ottica di sana e prudente gestione della SGR e può richiedere le modifiche a ciò necessarie. A tal fine, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni della SGR, tenuto anche conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che la SGR intende prestare (cfr. par. 1, punto A) 1.); nel caso di fondi che ricorrono alla leva finanziaria in misura sostanziale, oltre alla valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio e del complesso delle misure e dei presidi organizzativi, si tiene anche conto del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria;
- lo stato di realizzazione dei progetti;
- gli accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- le caratteristiche professionali individuate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento dei fondi coerentemente con il programma di attività presentato, tenuto conto delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e del sistema dei controlli interni della SGR;
- la sostenibilità dei piani di sviluppo;
- la stabilità delle fonti di reddito attese;
- le stime alla base dei budget previsionali.
Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti.
SEZIONE IV
Requisiti degli esponenti aziendali
Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.
Ai fini della comprova dei requisiti, la società invia alla Banca d’Italia copia del verbale della riunione dell’organo con funzione di supervisione strategica nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi. Per la procedura di verifica si rinvia al Titolo IV, Capitolo II.
SEZIONE V
Controlli sull’assetto proprietario della SGR
Controlli sui partecipanti | La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso. |
A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità, rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la situazione finanziaria dei partecipanti nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con gli altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario.
La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nella SGR.
La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.
La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR.
Controlli sul gruppo | La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante della SGR non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa. |
A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della SGR. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all’estero, la Banca d’Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero risultino di ostacolo all'applicazione dei controlli.
A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, le società istanti si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.
SEZIONE VI PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE
1. Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva ed, eventualmente, degli altri servizi di gestione è presentata alla Banca d’Italia, a firma del legale rappresentante, tramite posta elettronica certificata.
Contenuto | La domanda di autorizzazione indica: |
- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società nonché le eventuali sedi secondarie;
- le generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- la tipologia di OICR che la SGR intende gestire (OICVM e/o FIA);
- l’elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione della SGR, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come SGR sotto soglia, di voler essere autorizzata come SGR ordinaria (c.d. opt in).
Allegati | Alla domanda sono allegati: |
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi di iscrizione della società nel registro delle imprese;
b) l’attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della SGR;
d) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
e) l’elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
f) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
g) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società istante nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36, D.L. n. 201/2011 (interlocking);
h) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale;
i) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
j) la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione;
k) se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF.
La documentazione di cui alle lett. g) e h) relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la SGR sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri Stati dell’UE o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari.
Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SGR, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata della richiesta documentazione.
La Banca d’Italia può limitare l’autorizzazione della SGR a prestare il servizio di gestione collettiva con riferimento a determinate strategie di investimento o tipologie di OICR.
3. Iscrizione nell’albo
Con il rilascio dell’autorizzazione, la Banca d’Italia iscrive la SGR nelle apposite sezioni dell’albo previsto dall’art. 35, comma 1, del TUF.
La SGR comunica alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività di gestione entro 30 giorni dall’avvio della stessa.
SEZIONE VII SGR SOTTO SOGLIA
1. SGR sotto soglia che gestiscono FIA riservati
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati (3)(4) e:
Per tali gestori trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
− le informazioni previste dalla Sezione III, punto A), sono sostituite dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato;
− non si applica la lett. j) della Sezione VI, par. 1.
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività degli OICR, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, i gestori applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato.
Entro trenta giorni dalla data in cui il gestore supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento, non è temporaneo, il gestore ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nella Sezione VIII (“Modifiche dell’operatività”), inviando inoltre le altre informazioni di cui al par. 1 della Sezione VI non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.
3 Ivi inclusi i FIA che ricadono nella definizione di fondi EuVECA e fondi EuSEF di cui ai Regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013.
4 Detti gestori possono svolgere anche le attività di amministrazione e comercializzazione, nonché le attività connesse e strumentali di cui al Titolo II, Cap. III.
5 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
6 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dal GEFIA e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante del GEFIA.
7 Nel caso in cui la SGR intenda prestare servizi di investimento, il capitale minimo è pari a 385 mila euro, se i servizi sono prestati senza detenzione dei beni della clientela e 1 milione, negli altri casi.
Qualora la società non adegui il capitale minimo entro il termine di 6 mesi o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate(8), gli OICR gestiti sono posti in liquidazione..
La SGR segue la procedura prevista dalla Sezione VIII (“Modifiche dell’operatività”) anche nel caso in cui intenda gestire tipologie di OICR diversi dai FIA riservati o essere registrata come gestore di EuVECA o EuSEV (cfr. Titolo VII).
8 Al fine di dimostrare l’avvenuto adeguamento del capitale, il GEFIA trasmette alla Banca d’Italia la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore.
SEZIONE VIII MODIFICHE DELL’OPERATIVITÀ
1. Modifiche dell’operatività
Le SGR che abbiano già avviato l’operatività danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa - redatti secondo quanto previsto nella precedente Sezione III (14) - nel caso in cui intendano svolgere le seguenti attività non indicate nel programma di attività: servizio di gestione di portafogli; servizio di consulenza in materia di investimenti; servizio di ricezione e trasmissione ordini; commercializzazione di OICR di terzi; istituzione e gestione di fondi pensione (17); servizio accessorio di cui all’art. 6, comma 6, lett. a), TUF (custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi), limitatamente alle quote di OICR gestiti.
Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.
La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi alla prestazione di nuovi servizi o alle modifiche alla struttura organizzativa.
Nel caso in cui la gestione sia stata inizialmente limitata a singole tipologie di fondi comuni (OICVM, FIA aperti, FIA chiusi mobiliari, FIA immobiliari, FIA che ricorrono alla leva finanziaria, FIA che ricorrono alla leva finanziaria in misura sostanziale) e la SGR intenda gestire altre tipologie di organismi di investimento collettivo, lo comunica alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima della loro istituzione e provvede ad adeguare i propri presidi operativi (procedure, risorse e strumenti delle funzioni di controllo dei rischi, risk management e compliance) (21)(22). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d’Italia, sulla base di una valutazione dell’adeguatezza del sistema di gestione del rischio, delle misure organizzative adottate, del potenziale impatto sulla stabilità finanziaria della tipologia di OICR, può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.
14 Le SGR inviano, se rilevante, la documentazione attestante l’adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’art. 59 TUF.
17 Nel caso in cui la modifica dell'operatività riguardi l'istituzione o la gestione di fondi pensione, alla comunicazione è allegata la bozza di regolamento del fondo pensione ovvero, ove disponibile, della convenzione che la SGR intende stipulare con il fondo stesso
21 A tal fine, la SGR dovrà presentare una nuova relazione sulla struttura organizzativa, conformemente all’allegato IV.4.1.
22 Nel caso la SGR intenda gestire per la prima volta FIA o OICVM, la Banca d'Italia iscrive la SGR nel relativo albo.
SEZIONE IX DECADENZA E RINUNCIA
1. Decadenza
La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e
procede alla cancellazione dall’albo:
- trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione, se la SGR non ha avviato l’attività di gestione collettiva. Ricorre tale ipotesi nei casi in cui la SGR, in tale arco temporale: (i) non ha presentato istanza per l’istituzione di fondi comuni o istituito fondi comuni, ovvero (ii) non ha avviato la gestione di OICVM UE, di FIA UE o di SICAV/SICAF etero gestite;
- se, successivamente all’avvio dell’attività di gestione collettiva, la SGR ne interrompa l’esercizio per più di sei mesi. L’interruzione si realizza nel caso in cui la SGR: (i) ha liquidato i propri fondi o ne ha ceduto la gestione e non ha presentato istanza per l’istituzione di nuovi fondi comuni e (ii) non gestisce OICVM UE, FIA UE o SICAV/SICAF eterogestite.
3 Rinuncia
Le SGR che intendono rinunciare all’autorizzazione lo comunicano alla
Banca d’Italia.
La Banca d’Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall’albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
CAPITOLO II PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SGR
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Attraverso l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese (1), le SGR
sviluppano la propria posizione strategica, entrano in nuovi settori operativi senza
modificare la propria struttura aziendale, rafforzano i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti, possono assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo.
In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili dalle SGR. Resta, invece, esclusa la possibilità di acquisire interessenze in società che operano in settori non finanziari.
Nell’acquisire partecipazioni le SGR devono evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo e salvaguardare l’equilibrio della struttura finanziaria aziendale.
L’acquisizione di partecipazioni comporta infatti l’assunzione di rischi connessi con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, con la possibile variazione del valore della partecipazione in relazione alle prospettive economiche dell’impresa partecipata e con l’illiquidità di tali investimenti.
È necessario che le SGR si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di impiego, seguendo con attenzione l’andamento delle società partecipate, anche al fine di verificare la loro valutazione e di assicurare l’integrità del patrimonio aziendale.
2. Fonti normative
La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
- art. 6, comma 1, lett. a), del TUF, che, tra l’altro, prevede che la Banca d’Italia disciplini le partecipazioni detenibili dalle SGR
- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
1 Ai fini del presente Capitolo, per partecipazione si intende: il possesso di azioni o quote nel capitale di un’altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l’attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l’investimento della SGR si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze: i) la SGR è parte di un accordo con l’impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa; ii) per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, la SGR è limitata nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione; iii) la SGR è legata all’impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, cross-selling, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti.
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui la presente capitolo:
⎯ divieto di assumere partecipazioni (termine: 60 giorni).
Sezione II
Disciplina delle partecipazioni detenibili
1. Partecipazioni detenibili e limiti all’assunzione di partecipazioni
Le SGR possono assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, SICAV, SICAF, SIM, imprese di investimento, intermediari previsti dal Titolo V del TUB, IMEL, istituti di pagamento, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali, con sede legale in Italia o all’estero.
Le partecipazioni detenute dalle SGR, non detratte dal patrimonio di vigilanza (cfr. Titolo II, Capitolo V, Sezione V), non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di vigilanza medesimo.
2. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia
Le SGR che intendono assumere partecipazioni di controllo nelle società indicate nel par. 1 inviano almeno 60 giorni prima dell’acquisizione dell’interessenza un’apposita comunicazione alla Banca d’Italia.
La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.
La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci (ove disponibili) approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale.
Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle SGR.
La Banca d’Italia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può vietare l’assunzione della partecipazione tenuto conto della situazione tecnica della SGR.
3. Informativa alla Banca d’Italia
Le SGR comunicano alla Banca d’Italia, entro 10 giorni dall’acquisto, le partecipazioni assunte, ivi comprese quelle oggetto della procedura di cui al par. 2.
Gli incrementi o i decrementi delle partecipazioni devono essere preventivamente comunicati solo ove determinino l’acquisizione o la perdita del controllo della partecipata.
CAPITOLO III
ATTIVITÀ ESERCITABILI DALLE SGR
1. Fonti normative
La materia è disciplinata:
⎯ dai seguenti articoli del TUF:
• 33, comma 1, che prevede che le SGR, oltre a gestire il patrimonio e i rischi degli OICR, amministrano e commercializzano gli OICR gestiti;
• 33, comma 2, che prevede che le SGR possono:
- prestare il servizio di gestione di portafogli (lett. a);
- istituire e gestire fondi pensione (lett. b);
- svolgere le attività connesse e strumentali (lett. c);
- prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, limitatamente alle quote di OICR di propria istituzione (lett. d);
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti (lett. e);
- commercializzare quote o azioni di OICR di terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia (lett. f);
- prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.
• 33, comma 5, che attribuisce alla Banca d’Italia, sentita la Consob, il potere di dettare disposizioni attuative in materia;
⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA.
2. Amministrazione degli OICR
Costituiscono attività di amministrazione quelle di:
a) gestione dei servizi legali e contabili relativi alla gestione dell’OICR;
b) fornitura di informazioni ai clienti;
c) valutazione e pricing delle parti dell’OICR, anche ai fini fiscali;
d) verifica dell’osservanza della normativa applicabile;
e) tenuta del registro dei detentori delle quote;
f) distribuzione dei proventi;
g) emissione e rimborso delle quote;
h) regolamento dei contratti, incluso l’invio ed emissione dei certificati;
i) tenuta dei registri contabili.
3. Commercializzazione degli OICR
4. Attività connesse
Le SGR che prestano il servizio di gestione di portafogli possono svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 6, del TUF.
5. Attività strumentali
Le SGR possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. È strumentale l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;
b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;
c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) amministrazione di immobili ad uso funzionale;
e) servizi di natura amministrativo/contabile.
6. Servizi accessori
Le SGR possono prestare i servizi previsti dall’art. 33, comma 2, lett. d) (custodia e amministrazione di OICR di propria istituzione) e f) (commercializzazione di parti di OICR di terzi) del TUF.
7. Altre attività esercitabili dalle SGR
Le SGR possono svolgere attività funzionali alla gestione dei beni in cui sono investiti gli OICR, quali:
a) le attività necessarie al corretto adempimento degli obblighi del mandatario;
b) l’attività di amministrazione dei beni immobili e la consulenza immobiliare (2);
1 Non rientrano tra le attività connesse, e non possono essere svolte dalle SGR, le operazioni concluse dalle SGR in contropartita diretta con i fondi comuni gestiti o gestiti da società del proprio gruppo di appartenenza (ad es.: concessioni di finanziamenti o negoziazione di strumenti finanziari derivati).
2 L’attività di consulenza immobiliare può essere svolta anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in società. In tali casi si applicano: (i) alle società controllate, le previsioni in materia di esternalizzazione del Regolamento congiunto; (ii) alle società partecipate, l’art. 21, comma 2, lett. h) e i) del Regolamento congiunto.
c) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e le questioni collegate;
d) la consulenza e i servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese.
CAPITOLO IV
OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE DI SGR
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Il TUF prevede che le operazioni di fusione o di scissione delle SGR
siano autorizzate dalla Banca d'Italia.
L’intervento della Banca d’Italia è preordinato a un duplice obiettivo:
⎯ valutare gli impatti delle operazioni in questione sulle società coinvolte nell’operazione e sui rapporti intercorrenti tra queste ultime e i partecipanti ai fondi dalle stesse istituiti e/o gestiti;
⎯ verificare l’adeguatezza dei profili tecnici e organizzativi delle SGR risultanti dalle operazioni in questione e, più in generale, l’esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione.
2. Fonti normative
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
⎯ art. 34, comma 4, del TUF, ai sensi del quale la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR;
⎯ Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente
capitolo:
⎯ autorizzazione alla fusione o scissione di SGR (termine: 60 giorni).
SEZIONE II
Disciplina delle operazioni di fusione e scissione di SGR
1. Operazioni di fusione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare
Presentazione della domanda
Le SGR interessate dalle operazioni di fusione inviano alla Banca d’Italia la domanda di autorizzazione alla fusione prima del deposito del progetto di fusione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile.
Contenuto La domanda di autorizzazione è corredata del progetto di fusione e di una relazione che illustra:
a) il progetto di fusione, fornendo in particolare adeguate indicazioni sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili della SGR risultante dalla fusione;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e i costi nonché gli impatti che l’operazione determina sulle società partecipanti alla fusione;
c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di omogeneizzazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla fusione. In tale ambito, sono illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) dalle società partecipanti alla fusione e nell’amministrazione delle stesse;
- sono integrati o resi compatibili gli archivi e i sistemi informativi delle società coinvolte nella fusione tra loro e con quelli della banca depositaria e dei soggetti collocatori e delegati;
- è assicurato che la società risultante dalla fusione sia in grado di rispettare fin dall’inizio dell’operatività tutte le regole a essa applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.
Qualora alla fusione partecipino società non sottoposte a vigilanza della Banca d’Italia vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati dalle società medesime.
2. Operazioni di scissione: domanda di autorizzazione e documentazione da allegare
Presentazione della domanda
Le SGR interessate a operazioni di scissione inviano alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione prima del deposito del progetto di scissione per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile.
Contenuto La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Essa è corredata del progetto di scissione e di una relazione che illustra:
a) il progetto di scissione nel suo complesso e, in dettaglio, gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire con l’operazione, i relativi vantaggi e costi, gli impatti che l’operazione determina sulla società nonché le modifiche all’attività e alla struttura organizzativa della stessa;
c) le varie fasi in cui si intende articolare l’operazione, descrivendo i processi di disaggregazione e riaggregazione delle strutture e degli assetti delle società partecipanti alla scissione. In tale ambito, vanno illustrate le modalità con cui:
- sono evitate soluzioni di continuità nella prestazione dei servizi svolti (es.: gestioni di fondi comuni, servizi di gestione di portafogli) e nell’amministrazione della stessa;
- è assicurato che le SGR risultanti dalla scissione siano in grado di rispettare fin dall’inizio tutte le regole a esse applicabili e di fornire agli organi di vigilanza i dati e le segnalazioni richiesti dalla vigente normativa.
3. Procedura e termini per il rilascio dell’autorizzazione
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione all’operazione di fusione o scissione, sentita la Consob, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione.
4. Adempimenti successivi
Ottenuta l’autorizzazione della Banca d’Italia, si può dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile.
Le SGR partecipanti alla fusione o alla scissione tengono informata la Banca d’Italia sugli sviluppi della procedura; esse inviano alla Banca d’Italia le decisioni di fusione o di scissione (ex artt. 2502-bis e 2506-ter del codice civile) e l’atto di fusione o di scissione (ex artt. 2504 e 2506-ter del codice civile), comunicando inoltre il giorno a partire dal quale la fusione o la scissione ha effetto ai sensi degli artt. 2504-bis e 2506-quater del codice civile.
SEZIONE III
MODIFICHE AI REGOLAMENTI DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI (1)
Quando le operazioni di fusione o di scissione di SGR determinano l’esigenza di aggiornare i regolamenti dei fondi comuni, le società interessate, contestualmente all’avvio della procedura, definiscono le modifiche dei regolamenti dei fondi comuni facenti capo alle stesse.
Le variazioni devono risultare espressamente dalle delibere assunte dai competenti organi delle SGR interessate.
La Banca d’Italia rilascia il provvedimento di approvazione delle modifiche della specie nell’ambito della procedura di cui alla Sezione II.
L’efficacia delle modifiche regolamentari apportate è soggetta alla disciplina e alle condizioni indicate nel Titolo V, Capitoli I e II.
In ogni caso, le modifiche regolamentari non hanno effetto prima del giorno in cui la fusione o la scissione hanno efficacia ai sensi degli articoli 2504- bis e 2506-quater del codice civile.
Nel caso in cui la SGR, che risulta assegnataria di fondi comuni nell’ambito di una operazione di fusione o di scissione, intendesse nella circostanza introdurre ulteriori modifiche regolamentari rispetto a quelle strettamente necessarie per effetto dell’operazione (es.: modifica della denominazione della SGR), il relativo progetto va inviato alla Banca d’Italia, con congruo anticipo rispetto all’invio delle comunicazioni previste nella Sezione II, al fine di consentire alla Banca d’Italia di effettuare le necessarie valutazioni in tempo utile.
1 Per quanto concerne le modifiche ai regolamenti di gestione si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V, Capitoli I e II.
CAPITOLO V
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Fonti normative
La materia è regolata:
— dai seguenti articoli del TUF:
• 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
• 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a);
— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
— dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale;
— dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
2. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
— autorizzazione al superamento temporaneo dei limiti di computabilità
(Allegato II.5.1, Sezione II, par. 1.4.) (termine: 90 giorni);
— autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 5) (termine: 90 giorni) ;
— autorizzazione al rimborso o riacquisto da parte della SGR emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza (Allegato II.V.1, Sezione II, par. 6;) (termine: 90 giorni).
Adeguatezza patrimoniale delle SGR
L’ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR non deve essere inferiore alla somma:
1) del maggiore importo tra:
a) la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita di OICR e fondi pensione, come determinata nella successiva Sezione III, par. 1;
b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi”, come determinata nella successiva Sezione III, par. 2;
2) della copertura patrimoniale richiesta per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, come determinata nella successiva Sezione III, par. 3;
3) della copertura patrimoniale a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, prevista per le SGR che gestiscono FIA dalla Sezione III, par. 4.
In ogni caso il patrimonio di vigilanza non può essere inferiore all’ammontare del capitale minimo richiesto per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.
La Banca d’Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR o il profilo di rischio della stessa lo richieda, l’applicazione di misure di adeguatezza patrimoniale più stringenti rispetto a quelle determinate in via generale.
SEZIONE III REQUISITI PATRIMONIALI
1. Copertura patrimoniale commisurata alla massa gestita di OICR e fondi pensione senza garanzia di restituzione del capitale.
Al fine di determinare il requisito patrimoniale, le SGR fanno riferimento alla somma delle attività - come risultante dall’ultimo prospetto contabile approvato - degli OICR e dei fondi pensione, compresi quelli per i quali le SGR hanno delegato la gestione; sono escluse dalla somma le attività degli OICR per le quali le SGR svolgono attività di gestione in qualità di delegato.
Sulla parte dell’importo così determinato, che eccede i 250 milioni di euro, la SGR calcola un requisito patrimoniale pari allo 0,02 per cento, fino a un massimo di 10 milioni di euro.
2. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”
Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività rispetto all’esercizio precedente.
Nel caso in cui nella nota integrativa del bilancio non siano indicati dettagliatamente gli importi e i criteri seguiti per la determinazione dei costi operativi fissi, questi ultimi sono rappresentati dalla somma della voce “110. Spese amministrative” e degli oneri ricompresi nella voce “160. Altri proventi e oneri di gestione” dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio.
Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.
3. Requisito patrimoniale per la gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale
Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR determinano un requisito patrimoniale pari all’ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all’impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. Le SGR definiscono e sottopongono all’approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica i criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni assunti, tenendo almeno conto:
- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi con gli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi con lo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.
I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e dell’organo di controllo. La Banca d’Italia valuta la capacità delle SGR di misurare e controllare costantemente il rischio implicito nelle garanzie di restituzione del capitale rilasciate.
4. Copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale
A fronte del rischio derivante dalla responsabilità patrimoniale, le SGR che gestiscono FIA, in alternativa: i) stipulano una polizza assicurativa; ii) costituiscono una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto ai requisiti indicati nei parr. 1, 2 e 3.
I rischi da responsabilità professionale, la dotazione di mezzi patrimoniali aggiuntivi e le caratteristiche della polizza assicurativa sono disciplinati negli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
SEZIONE IV GESTIONE DI FIA CHIUSI
1. Investimento in quote di FIA chiusi non riservati
Le SGR che gestiscono FIA chiusi non riservati a investitori professionali acquistano in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del valore complessivo netto iniziale di ciascun FIA della specie e delle successive emissioni. Ove il valore complessivo netto di ciascun FIA (in fase di emissione iniziale delle quote o a seguito di emissioni successive) superi l’ammontare di 150 milioni di euro, la suddetta percentuale è ridotta, per la parte eccedente tale ammontare, all’1 per cento.
SEZIONE V PATRIMONIO DI VIGILANZA
1. Premessa
Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di
elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi.
Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della SGR, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. Tali elementi devono essere stabili e il relativo importo è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
2. Patrimonio di vigilanza
Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all’Allegato II.5.1.
Il patrimonio di vigilanza della SGR è:
⎯ detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia;
⎯ investito in titoli di debito qualificati (2);
⎯ investito in parti di OICVM, diversi da quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario;
⎯ investito in parti di OICR monetari.
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo II – Società di gestione del risparmio
CAPITOLO VI BILANCIO DI ESERCIZIO
1. Fonti normative
La materia è regolata dal Provvedimento in materia di bilanci degli
intermediari non bancari del 14 febbraio 2006, come successivamente modificato e integrato.
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE E A CAPITALE FISSO
CAPITOLO I AUTORIZZAZIONE DELLE SICAV E DELLE SICAF
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
Le presenti disposizioni disciplinano il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione alla costituzione delle SICAV e delle SICAF (Sezione II), delle SICAV e SICAF sotto soglia (Sezione III) nonché delle SICAV e SICAF eterogestite (Sezione IV).
Nell’esame della domanda di autorizzazione, la Banca d’Italia – oltre a verificare l’esistenza dei presupposti previsti dal TUF – valuta che:
- i partecipanti qualificati siano idonei ad assicurare la sana e prudente gestione della società e a consentire l’effettivo esercizio della vigilanza;
- la struttura del gruppo rilevante della società istante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;
- il programma di attività dia conto delle strategie d'impresa dell’intermediario e della coerenza con la struttura organizzativa.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate risultino garantiti la sana e prudente gestione dell’intermediario e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio.
2. Fonti normative
La materia è regolata:
- dai seguenti articoli del TUF:
• 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
• 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;
• 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
• 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;
• 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;
• 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;
• 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;
• 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;
• 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite;
- dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, artt. 2-15;
- dal Povvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
3. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:
⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF (termine: 90 giorni);
⎯ autorizzazione della SICAV o della SICAF sotto soglia (termine: 90 giorni);
⎯ divieto di continuare l’operatività sopra le soglie (termine: 60 giorni).
1 La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle SICAF.
2 La Banca d’Italia applica il medesimo D.M. per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti delle SICAF.
SEZIONE II
Autorizzazione delle sicav e delle sicaf
1. Capitale sociale minimo iniziale
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ammontare del capitale sociale minimo iniziale, interamente versato, deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.
Per le SICAV non sono ammessi conferimenti in natura diversi dal conferimento di strumenti finanziari oggetto di investimento della SICAV.
2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile
I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda società.
Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93 bis e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.
Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun’altra operazione sul conto è consentita.
Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l’iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.
La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.
Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.
3. Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V, Capitolo I (3).
4. Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa
È predisposto un programma che illustra l’attività iniziale della SICAV e della SICAF, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consente di valutare la qualità dell’iniziativa.
Il programma di attività contiene almeno le informazioni di seguito
elencate.
3 Lo statuto delle SICAF e delle SICAV non riservate a investitori professionali, fermo restando la possibilità di creare più comparti di investimento, non può prevedere: i) la creazione di categorie di azioni fornite di diritti diversi anche con riguardo all’incidenza delle perdite; ii) la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.
A) Attività:
- tipologia della SICAV o della SICAF che si intende istituire, con indicazione delle strategie di investimento e del profilo di rischio, delle politiche in materia di ricorso alla leva finanziaria, dei singoli comparti ove previsti nonché della tipologia di clientela cui si indirizza il servizio (investitori professionali, clientela al dettaglio, ecc.);
- modalità di svolgimento dell’attività di gestione. In particolare va indicato se la SICAV o SICAF procederà a conferire a terzi compiti di gestione del proprio patrimonio, specificandone ampiezza e contenuto;
- eventuali attività connesse e strumentali che la SICAV o SICAF intende svolgere;
- ambito territoriale in cui la SICAV o SICAF intende operare, eventuali prospettive di sviluppo all’estero, canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e intenzione di offrire direttamente fuori sede le proprie azioni. In tale caso, va descritta la rete dei promotori (es.: piani di espansione con riferimento al numero di promotori; distribuzione territoriale; tipologia di rapporti contrattuali).
B) Struttura organizzativa e investimenti:
- principali investimenti e interventi organizzativi attuati, in corso di attuazione e programmati per il triennio successivo relativi alle attività da svolgere;
- piano di assunzione di personale relativo al primo triennio di attività, ripartito per anno e per funzioni svolte.
Al programma di attività è allegata la relazione sulla struttura organizzativa e tecnica, redatta secondo lo schema contenuto nell’Allegato IV.4.1, tenendo presenti i criteri e i presidi organizzativi minimi richiamati dal Regolamento congiunto.
C) Previsioni di sviluppo delle attività:
- mercato/i di riferimento dei prodotti che la SICAV o SICAF intende sviluppare;
- previsioni circa il posizionamento della SICAV o SICAF nel/i mercato/i di riferimento;
- volumi di affari realizzabili, nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei prodotti;
- i criteri e le politiche di remunerazione dei canali distributivi.
D) Situazione patrimoniale, economica e finanziaria:
Al programma di attività sono allegati i bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi da cui risultano:
- gli investimenti che la società intende effettuare, con indicazione dell’ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
- i costi operativi, distinti per categoria;
- i risultati economici attesi;
- l’andamento del cash-flow.
La relazione indica le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate, che devono essere riferite a scenari alternativi.
Nel programma di attività, sono indicati gli elementi in ordine alla capacità della SICAV o SICAF di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell’attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.
Nel valutare il programma di attività e la struttura organizzativa, la Banca d’Italia pone particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- la coerenza delle informazioni contenute e l’attendibilità delle previsioni formulate;
- l’adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali in materia di adeguatezza patrimoniale per tutto l’arco temporale di riferimento;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
- l’adeguatezza del sistema di gestione dei rischi degli OICR, tenuto conto delle caratteristiche del sevizio di gestione collettiva che il gestore intende prestare (cfr. punto A);
- stato di realizzazione dei progetti;
- accordi con terze parti già definiti o in via di definizione;
- caratteristiche professionali ricercate per le figure destinate a ricoprire i ruoli principali dell'organigramma aziendale;
- l’effettiva capacità di perseguire le strategie di investimento coerentemente con il programma di attività presentato;
- sostenibilità dei piani di sviluppo annunciati;
- stabilità delle fonti di reddito attese;
- stime alla base dei budget previsionali.
Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l’iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell’attività svolta e degli OICR gestiti.
5. Requisiti degli esponenti aziendali
Gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti, ai sensi dell’art. 13 del TUF, dal Ministro dell'Economia e delle finanze.
Ai fini della comprova dei requisiti, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nel Titolo IV, Capitolo II.
6. Controlli sull’assetto proprietario della SICAV e della SICAF
La Banca d’Italia valuta l’idoneità dei partecipanti al capitale ad assicurare una gestione sana e prudente dell’intermediario e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza. A tal fine, oltre ai requisiti di onorabilità,
rilevano la correttezza nelle relazioni di affari, la loro situazione finanziaria, nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – con altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell’intermediario.
Il requisito è richiesto ai soci fondatori della SICAV e della SICAF.
La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell’intermediario.
La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.
La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell’intermediario.
La Banca d’Italia valuta che la struttura del gruppo rilevante non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla SICAV o SICAF.
A tal fine, la Banca d’Italia tiene conto sia dell’articolazione del gruppo sia dell’idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario. Qualora la società appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte all’estero siano di ostacolo all'applicazione dei controlli.
A comprova della sussistenza dei requisiti di idoneità dei partecipanti e ai fini della valutazione della struttura del gruppo, i soci fondatori si attengono alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capitolo I.
7. Procedura di autorizzazione
La domanda a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.
La domanda indica:
- la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
- le complete generalità e la veste legale delle persone che la sottoscrivono;
- l’elenco dei documenti allegati;
- un nominativo al quale fare riferimento per eventuali comunicazioni;
- se rilevante, la dichiarazione della società, che avrebbe le caratteristiche per essere autorizzata come società sotto soglia, di voler essere autorizzata come SICAV o SICAF ordinaria (c.d. opt in).
Alla domanda sono allegati:
a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società, redatto secondo i criteri indicati nel par. 3 della presente Sezione;
b) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nel par. 4 della presente Sezione nonché ogni ulteriore
elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
c) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della società;
d) l’elenco nominativo dei soci promotori con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
e) l’elenco nominativo di tutti i componenti dell’organo con funzione di supervisione strategica, dell’organo con funzione di gestione e dell’organo di controllo nonché dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;
f) la documentazione indicata nel par. 5 della presente Sezione necessaria per la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali nonché dell’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36, D.L. n. 201/2011 (interlocking);
g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale e alla struttura del gruppo, secondo quanto indicato nel par. 6 della presente Sezione;
h) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
i) la documentazione relativa alle politiche e alle prassi di remunerazione;
Non è necessario presentare documenti già in possesso della Banca d’Italia, anche ad altro titolo (da indicare nell’istanza),purché aggiornati.
La documentazione di cui alle lett. e) e f), relativa ai requisiti di onorabilità e indipendenza, deve avere data non anteriore a 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
7.2 Istruttoria e rilascio dell’autorizzazione
Nell’ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d’Italia può effettuare una verifica in ordine alla complessiva struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
La Banca d'Italia, nel corso del procedimento di autorizzazione, consulta le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, nel caso in cui la società istante sia parte di un gruppo che comprenda anche società di gestione, imprese di investimento, banche o imprese di assicurazione insediate in altri paesi comunitari
4 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.
o sia controllata dallo stesso soggetto che controlla uno di tali intermediari. La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.
Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione, ai sensi dell’art. 35-bis del TUF e delle presenti disposizioni, la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla SICAV e alla SICAF, sentita la Consob, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.
7.3 Costituzione della società e iscrizione all’albo
I soci fondatori della SICAV e della SICAF procedono alla costituzione della società ed effettuano il versamento del capitale entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
Intervenuta l'iscrizione della società nel registro delle imprese, la SICAVo SICAF invia alla Banca d'Italia gli estremi dell'iscrizione della società nel registro delle imprese nonché copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La Banca d'Italia provvede a iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 35-ter, comma 1, del TUF.
8. Decadenza
La Banca d’Italia dichiara d’ufficio la decadenza dell’autorizzazione e
procede alla cancellazione dall’albo:
- trascorso un anno dal rilascio dell’autorizzazione se la società non abbia dato inizio all’attività, mediante l’avvio dell’attività di investimento del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni o, nel caso di SICAF, di altri strumenti finanziari partecipativi;
- nell’ipotesi in cui la SICAV o la SICAF interrompa l’esercizio dell’attività per più di sei mesi.
1. SICAV E SICAF sotto soglia che gestiscono FIA riservati
Per tali società trovano applicazione le disposizioni del presente Capitolo, modificate e integrate come di seguito indicato:
- in deroga a quanto previsto dalla Sezione II, par. 1, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le SICAV e le SICAF sotto soglia dispongono di un capitale sociale minimo almeno pari a 125 mila euro;
- le informazioni previste dalla Sezione II, par. 4, punto A), sono sostituite dalle informazioni che la società è tenuta a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la lett. i) della Sezione II, par. 7.1.
Ai fini del calcolo del valore totale delle attività, del monitoraggio del valore totale delle attività per la verifica nel continuo del rispetto delle soglie indicate nel primo capoverso e degli obblighi in caso di superamento occasionale di tali soglie, le società applicano gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013.
Entro trenta giorni dalla data in cui la società supera le soglie indicate nel presente paragrafo, e il superamento delle soglie, secondo quanto previsto nel citato Regolamento, non è temporaneo, la società ne dà comunicazione alla Banca d’Italia secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 della presente Sezione (“Superamento delle soglie”).
Qualora la società non adegui il capitale sociale minimo a quanto previsto nella Sezione II entro il termine di 6 mesi dalla citata comunicazione o non riconduca entro il medesimo termine la propria attività al di sotto delle soglie indicate, la società è posta in liquidazione .
2. Superamento delle soglie
In caso di superamento non occasionale delle soglie di cui al par. 1, le società, unitamente alla comunicazione con cui rendono noto il superamento,
7 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalle società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
8 Ai fini del calcolo si tiene conto delle attività gestite dalla società e dagli altri gestori appartenenti al gruppo rilevante della società.
trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, nonché la documentazione contenente: i) l’attestazione del versamento per l’adeguamento del capitale minimo iniziale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato; ii) le informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il nuovo capitale minimo iniziale del gestore e le altre informazioni di cui al par. 7 della Sezione II non inviate precedentemente alla Banca d'Italia.
Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d’Italia alla Consob, per le osservazioni di competenza.
La Banca d’Italia rende noto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione se non esistono motivi ostativi a continuare l’operatività sopra le soglie indicate nel par. 1.
SEZIONE IV
Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite
Ai fini dell'autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite si applicano i seguenti paragrafi della Sezione II (“Autorizzazione delle SICAV e delle SICAF”) del presente Capitolo:
- par. 1, “Capitale sociale minimo iniziale”, con l'eccezione dell'ammontare di capitale minimo, che per le SICAV e SICAF eterogestite è quello richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni;
- par. 3, “Criteri generali per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto”;
- par. 5, “Requisiti degli esponenti aziendali”;
- par. 6, “Controlli sull'assetto proprietario delle SICAV e delle SICAF”, con l'eccezione delle disposizioni relative alle verifiche in ordine alla struttura del gruppo della SICAV;
- par. 7, “Procedura di autorizzazione”, ad eccezione di quanto indicato nella lett. b), relativa al programma di attività, e nella lett. h), limitatamente alla struttura del gruppo. In aggiunta alla documentazione ivi prevista, la SICAV o SICAF allega la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della SGR, della società di gestione UE o del GEFIA UE designato;
- par. 8, “Decadenza”.
Lo statuto delle SICAV e delle SICAF eterogestite prevede inoltre l’affidamento della gestione dell’intero patrimonio a una SGR, società di gestione UE o GEFIA UE.
La Banca d'Italia può negare l'autorizzazione alla costituzione della SICAV o SICAF eterogestita nel caso in cui la situazione tecnica od organizzativa della società di gestione designata non assicuri la capacità di quest'ultima di gestire il patrimonio della SICAV o SICAF nell'interesse degli investitori.
CAPITOLO II
ATTIVITÀ ESERCITABILI E REQUISITI PRUDENZIALI DELLE SICAV E DELLE SICAF
1. Fonti normative
La materia è regolata,:
— dai seguenti articoli del TUF:
• 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare gli obblighi delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale;
• 33, comma 3, che prevede che le SICAV e le SICAF prestino, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, le attività di amministrazione e commercializzazione in relazione al patrimonio raccolto, nonché le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d’Italia, sentita la Consob.
— dalle direttive UCITS e AIFMD per le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
— dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai GEFIA e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 3, relativo alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale.
2. Attività esercitabili
Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili con
l’attività esercitata, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo III.
3. Requisiti prudenziali
Alle SICAV e alle SICAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo V, Sezione II (ad eccezione del punto 2), Sezione III, parr. 1, 2 e 4, Sezione V, par. 1 e Allegato II.V.1.
CAPITOLO III
MODIFICHE STATUTARIE DELLE SICAV E DELLE SICAF NON RISERVATE
1. Fonti normative
La materia è regolata:
⎯ dall’art. 35-septies del TUF, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di approvare le modifiche dello statuto delle SICAV e della SICAF non riservate a investitori professionali;
⎯ dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
2. Procedimenti amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente
capitolo:
⎯ approvazione delle modifiche statutarie delle SICAV e delle SICAF (termine: 90 giorni).
3. Avvio del procedimento, istanza e documentazione
La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) copia della delibera assembleare di modifica dello statuto da cui risultino le motivazioni sottostanti alla modifica. Qualora le variazioni richieste influiscano sulle caratteristiche della SICAV o della SICAF, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali sono inquadrate le richieste di variazione in questione;
b) testo delle parti dello statuto modificato comparate con la formulazione del testo preesistente. L'intero articolato va inviato nel solo caso in cui la revisione sia così ampia da richiedere il riesame completo del testo statutario;
9 Le modifiche connesse all'adeguamento a mutamenti del quadro normativo di riferimento possono essere deliberate dalla SICAV o SICAF alla prima utile occasione.
10 Nell'attestazione vanno, tra l'altro, indicati gli estremi dell’autorizzazione della Banca d'Italia.
4. Istruttoria e termini
La Banca d’Italia valuta la rispondenza delle modifiche del testo statutario alle disposizioni vigenti nonché la completezza e la rispondenza delle modifiche ai criteri generali e al contenuto minimo (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II).
Le modifiche statutarie si intendono approvate decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della necessaria documentazione da parte della Banca d’Italia.
5. Trasmissione documenti
Entro trenta giorni dagli adempimenti previsti dall'art. 2436 del codice civile, la SICAV e la SICAF invia alla Banca d'Italia copia conforme del testo aggiornato dello statuto (12). Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato nell'Allegato III.3.1, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.
6. SICAV e SICAF eterogestite
Le disposizioni contenute nel presente Capitolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF eterogestite.
11 Ai fini della conduzione della politica monetaria dell’Eurosistema, la Banca centrale europea raccoglie mensilmente, dalle Banche centrali nazionali, informazioni statistiche aggregate riferite alle istituzioni finanziarie monetarie residenti, come definite nel regolamento della BCE n. 25/2009, tra le quali rientrano i fondi di mercato monetario. Le segnalazioni statistiche sono effettuate secondo le modalità e i termini previsti per i fondi di mercato monetario indicate dalla Circolare
n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” e dalla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento collettivo del Risparmio”. La definizione di fondi di mercato monetario contenuta nel Regolamento BCE 883/2011 è equivalente alla nozione di “OICR di mercato monetario” di cui al Titolo V, Capitolo 3, Sezione IV.
12 Se la modifica ha effetti sui moduli di sottoscrizione delle azioni, deve essere inviata l'attestazione di conformità degli stessi al contenuto dello statuto.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SGR, ALLE SICAV E ALLE SICAF
CAPITOLO I PARTECIPANTI IN SGR, SICAV E SICAF
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
L’art. 15 del TUF prevede una specifica disciplina per l’acquisto, la cessione o la variazione di partecipazioni in SGR, SICAV e SICAF. In particolare, con riferimento all’acquisto di partecipazioni qualificate, la disciplina dispone che il potenziale acquirente comunichi preventivamente la propria intenzione alla Banca d’Italia, la quale può vietare l’acquisizione qualora non ricorrano le condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF partecipata, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo.
Il presente capitolo disciplina: i) le operazioni di acquisto di partecipazioni qualificate soggette alla presente regolamentazione (Sezione II); ii) il contenuto della comunicazione di acquisto di una partecipazione qualificata, i relativi criteri di valutazione e il procedimento (Sezione III); iii) gli obblighi di comunicazione inerenti alla variazione e alla cessione di partecipazioni qualificate nonché alla stipula di accordi di voto (Sezione IV); iv) le ipotesi di sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti a partecipazioni qualificate nonché i casi in cui sussiste un obbligo di alienazione di queste ultime (Sezione V).
2. Fonti normative
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
- art. 14 TUF, in materia di requisiti di: onorabilità di coloro che detengono partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF; divieto di esercitare il diritto di voto per i partecipanti che non possiedano detti requisiti; obbligo di alienazione delle partecipazioni facenti capo a detti partecipanti;
- art. 15 TUF, che disciplina: le modalità di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate nelle SGR, nelle SICAV e nelle SICAF; il potere della Banca d'Italia di vietare l'acquisizione di partecipazioni qualificate e di definire le disposizioni attuative della disciplina;
- art. 16 TUF, che individua casi di sospensione del diritto di voto inerenti alle partecipazioni qualificate e di obbligo di alienazione delle stesse;
- artt. 35-quater e 35-quinquies TUF, in materia di capitale e azioni di, rispettivamente, SICAV e SICAF;
- direttiva 2009/65/CE (“UCITS”) per i gestori che gestiscono OICVM (1);
1 Cfr. art. 11, par. 1, della direttiva UCITS, ai sensi del quale “alle partecipazioni qualificate in una società di gestione si applicano le stesse disposizioni degli articoli 10, 10 bis e 10 ter della direttiva 2004/39/CE” (“MiFID”). La direttiva
- direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”) per i gestori che gestiscono FIA;
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998, n. 469, in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti (cfr. Allegato IV.1.1);
- Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).
Vengono inoltre in rilievo le “Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC” del CEBS, CEIOPS e CESR (ora, rispettivamente, EBA, EIOPA ed ESMA).
3. Procedimento amministrativi
Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:
- divieto di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi);
- divieto di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 60 giorni lavorativi);
- sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti a partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni);
- obbligo di alienazione di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF (termine: 120 giorni).
4. Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
- “acquisto di concerto”: l’acquisizione o la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi – anche per fatti concludenti
– intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti nella società partecipata;
- “controllo”: il controllo come definito ai sensi dell’art. 23 TUB;
- “influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di una società, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume, in conformità all’art. 2359, comma 3, codice civile, quando nell’assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) può essere esercitato almeno il 20% dei voti ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto delle circostanze rilevanti che facciano ritenere la sussistenza di un’influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell’organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in
MiFID è stata modificata dalla direttiva 2007/44/CE, relativa alle regole procedurali e ai criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.
grado di partecipare in misura determinante all’assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. A titolo di esempio, si considerano di natura strategica le deliberazioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve; (iii) tra il soggetto partecipante e la società partecipata intercorrono “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche) (2), scambio di personale dirigenziale e fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- “partecipazioni”: le azioni, gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, comma 5, codice civile;
- “partecipazione indiretta”: ai sensi dell’art. 15, comma 4, del TUF, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica in ogni caso il concetto di controllo di cui all’art. 23 TUB;
- “potenziale acquirente”: il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata nel capitale di una SGR, SICAV o SICAF ovvero, a seconda del caso, il soggetto che possiede già una partecipazione e che intende incrementarla determinando una variazione della stessa soggetta ad obbligo di comunicazione.
2 Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Titolo V, Capitolo 5.
SEZIONE II PARTECIPAZIONI QUALIFICATE
1. Definizione e calcolo delle partecipazioni qualificate
1.1 Acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF
Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia previste dal presente Capitolo coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di una SGR, SICAV o SICAF che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
a) a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
b) a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30%, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
c) alla possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF;
d) al controllo della SGR, SICAV o SICAF, indipendentemente dall'entità della partecipazione.
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, TUF, per le SICAV e le SICAF, ai fini dell’accertamento delle soglie sub a), b) e d), si fa riferimento alle sole azioni nominative.
1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell’individuazione di una partecipazione qualificata
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-quater e 35-quinquies TUF in materia di categorie di azioni, rispettivamente, delle SICAV e delle SICAF, la comunicazione deve essere effettuata quando viene raggiunta o superata una delle soglie sopra indicate per effetto dell’applicazione di anche uno solo dei seguenti metodi di calcolo:
1. un primo calcolo va effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dalla SGR, SICAV o SICAF;
2. un secondo xxxxxxx va effettuato ponendo al numeratore la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già possedute e, al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto emesse dalla SGR, SICAV o SICAF. I diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti;
3. in presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, al numeratore vanno poste le azioni ordinarie possedute e da acquisire e, al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dalla SGR, SICAV o SICAF;
4. in presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale (5), il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numeratore vanno poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e al denominatore tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dalla SGR, SICAV o SICAF.
In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione di cui ai punti (3) e (4) è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati.
Le azioni proprie possedute, direttamente o indirettamente, dalla SGR o dalla SICAF non sono computate ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo.
Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall’articolo 2351, comma 5, codice civile; questi ultimi sono tenuti in considerazione quali indici da valutare ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’influenza notevole.
Nel calcolo della soglia rilevante per l’individuazione di una partecipazione qualificata, non sono presi in considerazione:
- i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell’ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all’art 1, comma 5, punto c), del TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall’acquisizione;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di un’impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di market maker (6), purché non intervengano nella gestione della SGR, della SICAV o della SICAF interessata né esercitino alcuna influenza su queste ultime per l’acquisizione di tali azioni o il sostegno del prezzo delle stesse;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre giorni di negoziazione successivi all’operazione) né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;
5 Si considerano di rilievo per la gestione sociale le seguenti delibere: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio d’esercizio; distribuzione degli utili; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell’azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all’esercizio di tale azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva autorizzazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli artt. 104, 107, 114-bis TUF; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni).
6 Ai sensi dell’art. 1, comma 5-quater, del TUF per market maker si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
- le partecipazioni detenute da controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure.
Sempre agli stessi fini, i diritti di voto in una SGR, SICAV o SICAF detenuti da una società di gestione o da un’impresa di investimento nell’ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nella stessa SGR, SICAV o SICAF detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:
(i) la società di gestione o l’impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF in modo indipendente (7) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
(ii) i diritti di voto detenuti nell’ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.
Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione in una SGR, SICAV o SICAF avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (8) e il relativo mandato di gestione non preveda clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all’esercizio dei diritti di voto.
Alle società di gestione e alle imprese di investimento extracomunitarie tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) della società di gestione o dell’impresa di investimento.
2. Specifiche ipotesi di acquisto di partecipazioni qualificate in SGR, SICAV e SICAF
2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all’acquisto di partecipazioni qualificate
I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all’acquisto di partecipazioni qualificate, come definite al par. 1.1 della presente Sezione (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento
7 Tale condizione ricorre quando:
a) il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell’esercizio da parte della società di gestione o dell’impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nella SGR, SICAV o SICAF nell’ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
b) la società di gestione o l’impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
- i diritti di voto relativi alla partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF siano esercitati dalla società di gestione o dall’impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscano in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l’impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall’altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell’impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.
8 Cfr. nota precedente.
della soglia che comporta l’obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno dato preventiva comunicazione alla Banca d’Italia e non è decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione.
Sono soggetti a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia gli acquisti di concerto quando le relative partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, diano luogo a una delle situazioni indicate al par. 1.1 della presente Sezione.
L’acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l’anno successivo all’acquisizione o alla variazione della partecipazione. In questo caso la comunicazione è presentata prima della conclusione dell’accordo.
2.3 Superamento involontario delle soglie soggette a comunicazione preventiva
La comunicazione deve essere effettuata anche in presenza di eventi, diversi da nuovi acquisti, che modificano la rilevanza delle partecipazioni nella SGR, nella SICAV o nella SICAF (9). In queste circostanze, la comunicazione deve essere effettuata al verificarsi di tali eventi o, se posteriore, nel momento in cui il potenziale acquirente ne venga a conoscenza.
Finché la comunicazione non sia effettuata e fino a che non sia trascorso il termine entro cui la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, SICAV, SICAF in misura eccedente le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un’influenza notevole, quelli relativi all’intera partecipazione detenuta.
Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva.
Alla predetta comunicazione è inoltre tenuto il soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:
a) un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto;
b) il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
c) pegno o usufrutto di partecipazioni;
d) delega per l’esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.
Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di comunicazione preventiva ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull’acquirente a termine, salvo
9 Tali eventi possono consistere, in via esemplificativa, nell’acquisto diretto o indiretto di azioni proprie in SGR o in SICAF, in un aumento di capitale (in occasione del quale, fino al termine del procedimento di sottoscrizione e vendita delle eventuali azioni inoptate non sono note le partecipazioni detenute dagli azionisti in conseguenza dell’aumento di capitale stesso), in operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento), in fusioni e scissioni, nell’esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.
che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell’operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto.
Se le partecipazioni in una SGR, SICAV o SICAF o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un trust, il trustee è sempre soggetto all’obbligo di comunicazione preventiva. Anche il soggetto fondatore (settlor) e i beneficiari (beneficiaries) del trust sono tenuti, insieme al trustee, a effettuare la comunicazione, salvo che il trustee dimostri, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sulla gestione dei diritti inerenti le partecipazioni.
In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, la comunicazione deve essere effettuata sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a effettuare la comunicazione, salvo che il fiduciario dimostri, sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sulla gestione dei diritti inerenti le partecipazioni.
SEZIONE III
COMUNICAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA, DOCUMENTAZIONE E PROCEDIMENTO
1. Comunicazione
I soggetti che si trovano in una delle fattispecie indicate nella Sezione II, sono tenuti a effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata.
Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta sono esentati dall’obbligo di effettuare la comunicazione tutti i soggetti intermedi nella catena di controllo, fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nella SGR, SICAV o SICAF (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale comunicazione.
La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:
- le generalità dei soggetti che effettuano la comunicazione, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest’ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l’acquisizione;
- l’indicazione della SGR, SICAV o SICAF di cui si intende acquisire o variare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire o variare; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell’operazione di acquisizione. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell’assetto proprietario della SGR, SICAV o SICAF, è indicato anche l’eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso;
- le finalità dell’operazione prospettata, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l’aumento o la riduzione della partecipazione;
- la possibilità di esercitare o meno il controllo o l’influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF nonché l’eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione della SGR, SICAV o SICAF;
- le informazioni sull’eventuale modifica del programma di attività (cfr. Titolo II, Capitolo I, Sezione III);
- le informazioni e la documentazione indicati nel par. 2. I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia hanno la facoltà di non inviare la documentazione già prodotta ad altro titolo, che deve essere specificata nella comunicazione.
2. Criteri per la valutazione delle condizioni che garantiscano la sana e prudente gestione delle SGR, SICAV e SICAF
Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in una SGR, SICAV o SICAF che non designano un gestore esterno, la Banca d’Italia conduce la propria valutazione, al fine di verificare che ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’intermediario, sulla base dei seguenti criteri:
a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 14 TUF e la sua correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell’esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario;
b) il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF. In tale ambito viene altresì valutata l’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);
c) la solidità finanziaria del potenziale acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dalla SGR, SICAV o SICAF a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
d) la capacità della SGR, SICAV o SICAF di rispettare, a seguito dell’acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza;
e) l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni;
f) l’inesistenza di un fondato sospetto che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Nel caso di acquisizione di una partecipazione qualificata in SICAV o SICAF che designano un gestore esterno (c.d. SICAV o SICAF eterogestite), la valutazione della Banca d’Italia è limitata ai criteri di cui alle lettere (a), (b), (d) e (f). Di conseguenza, i potenziali acquirenti sono tenuti a presentare la comunicazione e la documentazione pertinenti esclusivamente a tali criteri.
La valutazione sulla sussistenza dei requisiti atti a garantire una sana e prudente gestione è condotta sulla base della documentazione prodotta ai sensi delle presenti disposizioni e dei relativi allegati.
La Banca d’Italia può in ogni caso richiedere ai potenziali acquirenti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della SGR, SICAV o SICAF.
Rimane impregiudicata la possibilità della Banca d’Italia di chiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alla luce delle circostanze concrete.
2.1 Onorabilità del potenziale acquirente
Nell’Allegato IV.1.2 è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei potenziali acquirenti di cui all’art. 14 del TUF. Si rinvia all’Allegato IV.1.3 per la disciplina in materia di autocertificazioni.
Non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che, alternativamente:
1. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo
bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del paese d’origine (11); tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell’autorità di vigilanza locale;
3. detenga una partecipazione in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2), purché tale soggetto sia sottoposto a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall’autorità di vigilanza competente.
Per fruire dell’esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di onorabilità effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.
2.2 Correttezza del potenziale acquirente
La Banca d’Italia valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del potenziale acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d’affari tenendo conto, tra gli altri, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell’onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni (cfr. Allegato IV.1.4).
Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una partecipazione di controllo alternativamente in:
1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, gestori italiano o UE;
2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni (12) e tale circostanza sia confermata dall’autorità di vigilanza competente.
Per fruire dell’esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di correttezza effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.
2.3 Competenza professionale del potenziale acquirente
La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all’operazione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d’Italia tiene conto dell’esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l’esercizio di un’influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d’Italia tiene altresì conto, se del caso, dell’esperienza maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e
11 In tale caso è valutata anche l’efficacia del sistema di vigilanza del paese d’origine.
12 In tale caso è valutata anche l’efficacia del sistema di vigilanza del paese d’origine.
controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo (cfr. Allegato IV.1.4).
Qualora il potenziale acquirente sia una persona fisica, la verifica dei requisiti in oggetto è effettuata dalla Banca d’Italia.
Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell’organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall’organo amministrativo della società o dell’ente potenziale acquirente; quest’ultimo invia alla Banca d’Italia il verbale della relativa delibera unitamente all’istanza di autorizzazione.
La verifica è effettuata dall’organo di appartenenza, per ciascuno dei suoi componenti, che delibera senza il voto del singolo cui la verifica si riferisce; l’astensione deve risultare dal verbale. Se l’organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall’organo di controllo o dall’organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti da parte del direttore generale viene accertato dall’organo amministrativo.
L’organo amministrativo acquisisce la documentazione indicata nell’Allegato relativo ai requisiti in oggetto; tale documentazione è trattenuta presso il potenziale acquirente per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Il verbale deve essere di tipo analitico, indicare puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione acquisita dall’organo amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti.
Anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, la verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell’organo amministrativo entro trenta giorni dalla nomina. In occasione del rinnovo dell’intero organo, la verifica va condotta con riferimento a tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. La medesima verifica va altresì condotta in caso di cambiamento del direttore generale.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale della SGR, SICAV o SICAF.
La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (17). Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell’organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.
17 Con riferimento ai potenziali acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria l’equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza.
2.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle SGR, SICAV e SICAF
La Banca d’Italia verifica il possesso dei requisiti dettati in attuazione dell’art. 13 del TUF per valutare l’onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che in esito all’acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella SGR, SICAV o SICAF nonchè l’insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking) (cfr. Titolo IV, Capitolo II).
Se il potenziale acquirente, a seguito dell’acquisizione, può nominare gli organi di amministrazione, direzione e controllo della SGR, SICAV o SICAF ed è in grado di indicare i nominativi dei candidati, all’istanza di autorizzazione vanno allegate le informazioni di cui all’Allegato IV.2.2 e IV.2.3.
2.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente
La valutazione è effettuata verificando che il potenziale acquirente abbia la capacità
di:
a) finanziare l’acquisizione, che deve essere economicamente sostenibile;
b) assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell’attività della SGR, SICAV o SICAF;
c) mantenere una struttura finanziaria della SGR, SICAV o SICAF equilibrata e idonea a rispettare i requisiti prudenziali ad essa applicabili.
A tali fini i potenziali acquirenti devono fornire le informazioni e presentare la documentazione di cui all’Allegato IV.1.5.
2.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
La Banca d’Italia vieta l’acquisizione se sussiste un fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
A tal fine la Banca d’Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l’acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l’eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa.
In particolare, i fondi per l’acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate da colui che effettua la comunicazione devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati.
18 Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita attraverso un organismo di investimento collettivo del risparmio, la verifica della solidità finanziaria deve essere effettuata in capo a quest’ultimo.
La Banca d’Italia vieta altresì l’acquisizione se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzi (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze sub (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato “ad alto rischio e non cooperativo” dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest’ultimo.
I potenziali acquirenti sono tenuti a fornire la documentazione di cui all’Allegato IV.1.6.
3. Casi di esonero dall’obbligo di produzione della documentazione allegata alla comunicazione
Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) è esonerato dagli obblighi di produzione della documentazione da allegare alla comunicazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:
1. il soggetto che acquista o varia direttamente la partecipazione (potenziale acquirente diretto) sia una banca italiana, una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, un intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani o un’impresa di assicurazione italiana;
2. il potenziale acquirente indiretto dichiari che non sono intervenute variazioni rispetto all’ultima valutazione di onorabilità, correttezza e competenza professionale effettuata dall’autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.
Resta fermo il potere della Banca d’Italia di richiedere sia al potenziale acquirente diretto sia al potenziale acquirente indiretto ulteriori informazioni e documenti che reputi necessario acquisire.
4. Procedimento
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del potenziale acquirente, la Banca d’Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento. Nella comunicazione è attestata l’avvenuta ricezione della comunicazione preventiva e di tutte le informazioni richieste e viene indicato il termine di conclusione del procedimento.
Se la comunicazione è irregolare o incompleta, entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione la Banca d’Italia avverte il potenziale acquirente, indicando le cause dell’irregolarità o dell’incompletezza e invitandolo a produrre gli eventuali documenti mancanti. In tali casi, la Banca d’Italia invia al potenziale acquirente la comunicazione di avvio del procedimento entro due giorni lavorativi dalla ricezione della domanda regolarizzata o completata.
La Banca d’Italia dispone di 60 giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento per effettuare la valutazione.
Nella comunicazione di avvio del procedimento o successivamente, purché entro 50 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione, la Banca d’Italia può chiedere al potenziale acquirente informazioni ulteriori, qualora le ritenga necessarie ai fini della
propria valutazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è sospeso, per una sola volta, fino alla ricezione della risposta del potenziale acquirente.
La sospensione non può eccedere i 20 giorni lavorativi. Il termine massimo di sospensione può tuttavia essere prorogato fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il potenziale acquirente risiede in un paese extra-UE o è soggetto a una regolamentazione extra-UE o non è un soggetto vigilato.
Entro due giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni integrative ovvero dalla scadenza del termine massimo di sospensione senza che siano pervenute le informazioni richieste, la Banca d’Italia comunica per iscritto al potenziale acquirente la riapertura dei termini di conclusione del procedimento.
Eventuali ulteriori richieste di completamento o di chiarimento delle informazioni ricevute non comportano una nuova sospensione dei termini.
Nel corso del procedimento, la Banca d’Italia può effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri, anche non obbligatori, di altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere. In tali casi, i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata tempestiva ricezione di informazioni o pareri che la Banca d’Italia abbia richiesto ad altre amministrazioni o autorità e che essa ritenga necessari per il rilascio dell’autorizzazione può costituire motivo per vietare l’acquisizione della partecipazione.
La valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata forma oggetto di consultazione preventiva con le autorità competenti in cui ha sede il potenziale acquirente qualora quest’ultimo sia:
1. una banca, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, un gestore autorizzato in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
2. l’impresa madre di una delle suddette società, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla dette società.
In tali casi i termini di conclusione del procedimento non sono sospesi. Tuttavia, la mancata ricezione del parere dell’autorità di vigilanza sul potenziale acquirente in tempo utile per una completa valutazione entro i termini di conclusione del procedimento costituisce motivo per vietare l’acquisizione della partecipazione.
La Banca d’Italia può vietare l’acquisizione della partecipazione, informando il potenziale acquirente e indicando le ragioni della decisione, entro due giorni lavorativi dall’adozione della decisione e, in ogni caso, entro la scadenza del termine di conclusione del procedimento. In assenza di decisione entro tale termine, l’acquisizione è da considerarsi approvata.
Anche prima della scadenza del termine, la Banca d’Italia può comunicare che nulla osta all’operazione.
La Banca d’Italia può altresì fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione.
Sezione IV Ulteriori comunicazioni
1. Ulteriori comunicazioni concernenti le partecipazioni qualificate
1.1 Cessione di partecipazioni qualificate
Coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono cedere, a qualsiasi titolo, partecipazioni qualificate al capitale di una SGR, SICAV o SICAF, in modo tale che la partecipazione si riduca al di sotto delle soglie indicate nel par. 1 della Sezione II, ne danno preventiva comunicazione alla Banca d’Italia.
Tale comunicazione è sempre dovuta in caso di variazioni delle partecipazioni possedute che comportino la perdita del controllo.
La comunicazione indica almeno: i dati identificativi del dichiarante; i dati identificativi della SGR, SICAV o SICAF; le possibili controparti dell’operazione; l’ammontare della partecipazione oggetto di cessione; i termini, le modalità e la presumibile data di conclusione dell’operazione.
Tale comunicazione non fa venire meno l’obbligo dei potenziali acquirenti che acquisiscano una partecipazione qualificata o incrementino la partecipazione già detenuta di presentare la propria comunicazione nei termini descritti nelle Sezioni precedenti.
1.2 Modifiche della catena partecipativa
Nel caso di partecipazioni indirette, devono altresì essere comunicate le variazioni della catena partecipativa tramite la quale sono possedute partecipazioni qualificate in una SGR, SICAV o SICAF. La comunicazione, in tale caso, è effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa entro 10 giorni dall’operazione che ha comportato la variazione.
1.3 Perfezionamento dell’operazione di acquisto o di cessione di partecipazioni qualificate
Coloro che sono tenuti a effettuare le comunicazioni preventive di acquisito o di cessione di partecipazioni qualificate ai sensi delle Sezioni e dei paragrafi precedenti inviano alla Banca d'Italia, alla Consob e alla società, comunicazione dell’operazione conclusa, entro trenta giorni dal perfezionamento della stessa.
2. Accordi di voto
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d’Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l’esercizio concertato del voto nell’assemblea di una SGR, SICAV o SICAF.
La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza dell’obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
L’obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.
L’accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d’Italia dai partecipanti all’accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della SGR, SICAV o SICAF, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l’accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va
effettuata entro cinque giorni dall’accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell’accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d’Italia.
Qualora dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della SGR, della SICAV o della SICAF o l’esercizio della vigilanza su tali intermediari, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo stesso. A tal fine, la Banca d’Italia valuta in concreto i riflessi dell’accordo sulle politiche gestionali della SGR, SICAV o SICAF.
Sezione V
Sospensione del diritto di voto e obblighi di alienazione
1. Sospensione del diritto di voto
I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF inerenti alle partecipazioni eccedenti il limite del 10% o, in caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole, che riguardano l’intera partecipazione, non possono essere esercitati nei seguenti casi:
a) assenza o perdita del requisito dell’onorabilità del partecipante (cfr. Sezione III, par. 2.1);
b) mancato adempimento degli obblighi di comunicazione, sia preventiva (cfr. Sezione II, par. 1.1, Sezione III, par. 1, nonché Sezione IV, par. 1.1) sia successiva (cfr. Sezione IV, parr. 1.3 e 2);
c) la Banca d’Italia abbia vietato la proposta acquisizione o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o sia scaduto il termine massimo per l’acquisizione fissato dalla Banca d’Italia (Sezione III, par. 4).
Inoltre, la Banca d’Italia, anche su proposta della Consob, può in ogni momento sospendere i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla SGR, sulla SICAV o sulla SICAF quando l’influenza esercitata dal titolare della partecipazione possa pregiudicarne la gestione sana e prudente o l’effettivo esercizio della vigilanza.
2. Accertamento delle situazioni di esclusione del diritto di voto
Spetta al presidente dell’assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.
Dai verbali assembleari deve risultare:
a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all’assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l’ammissione al voto;
c) l’indicazione per le singole delibere:
(i) dei nominativi dei partecipanti all’assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
(ii) dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; la SGR, la SICAV o la SICAF conservano, per ogni delibera, la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.
In caso di inosservanza dei divieti previsti dalla presente Sezione e dalla Sezione IV, par. 2 relativa agli accordi di voto, si applica l’art. 14, commi 5 e 6, TUF.
3. Obblighi di alienazione
I soggetti privi dei requisiti di onorabilità (par. 1, alinea a) alienano le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1.
Nei casi di sospensione del diritto di voto dipendente dalle circostanze indicate nel par. 1, alinea b), limitatamente alle comunicazioni preventive, e c), la Banca d'Italia può imporre al partecipante, entro il termine dalla medesima stabilito, l’obbligo di alienare le partecipazioni eccedenti le soglie indicate nella Sezione II, par. 1.1.