Contract
ALL. "A"
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELL'OVEST TICINO
per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2026 TRA
Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell'Ovest Ticino, con sede in
(in seguito denominato “Ente”) – Codice Fiscale – rappresentato da , nella qualità di , nominato in base alla delibera n. in data , divenuta esecutiva ai sensi di legge
E
, con sede in
(in seguito denominato “Tesoriere”),
rappresentato da , nella qualità di , munito dei poteri per la stipula del presente atto in forza di (di seguito denominate congiuntamente “Parti”)
PREMESSO
- che l'Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente è sottoposto al sistema di "Armonizzazione dei bilanci" di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- che l’Ente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 267/00, è obbligato ad avere un servizio di Tesoreria per la realizzazione delle operazioni indicate all’art. 209 del Decreto Legislativo sopra citato;
- che l’Ente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997 e s.m.i.;
- che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni mentre sul conto di tesoreria sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- che ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolo sopracitato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
- che l’art. 35, commi 8 e 10, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazione dalla Legge 24/03/2012, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, ha sospeso fino al 31/12/2014 la sopra indicata normativa relativa alla gestione della tesoreria, ripristinando le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 29/10/1984 n. 720 e le correlate norme amministrative di attuazione, relative alla tesoreria unica con obbligo di deposito delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato;
- l’art.1, comma 395, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità 2015) ha prorogato il predetto termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista al 31/12/2017;
- l’art. 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha da ultimo esteso fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università. Viene quindi mantenuto per
tali enti per ulteriori quattro anni il regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720 del 1984 e dalle relative norme amministrative di attuazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
b) CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
d) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono investe di autorità pubbliche;
e) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
f) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
g) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
h) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
i) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
j) PEC: posta elettronica certificata;
k) CIG: codice identificativo di gara;
l) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
m) Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una Operazione di Pagamento;
n) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall’Ente in favore di terzi;
o) SDD: Sepa Direct Debit;
p) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
q) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
r) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
s) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
t) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell’Ente;
u) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
v) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
w) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
x) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
y) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l'effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
z) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;
aa) RT: ricevuta telematica come definita nelle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
Art. 2
Affidamento e luogo di svolgimento del servizio
1. Il servizio di Tesoreria affidato viene svolto dal Tesoriere presso un punto operativo, da garantire per tutta la durata della Convenzione con facile accessibilità e che funga da primo referente per l’Ente e per l’utenza esterna.
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge e alla normativa specifica, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione ed all’offerta presentata.
3. Il Tesoriere si obbliga a svolgere il servizio, attraverso uno o più operatori, presso idonei locali, privi di barriere architettoniche, e ad impiegare, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei propri sportelli, almeno un proprio dipendente cui sia affidato, con priorità rispetto ad altre mansioni, l’espletamento delle operazioni relative allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.
4. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.
Per la formalizzazione dei relativi accordi occorre la forma scritta con scambio di lettere ovvero con l'utilizzo della PEC.
Art. 3
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di Tesoreria, di cui alla presente convenzione, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme vigenti in materia e delle disposizioni contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori disciplinata nello specifico articolo della presente Convenzione.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente, l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi Operazioni di Pagamento a valere sul bilancio dell’anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Art. 5 Caratteristiche del servizio
1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
2. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’ordinativo nella sua interezza.
3. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell’ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2 e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
5. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico dell’Ente il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti.
6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art.7.
7. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
9. A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma dell’esecuzione degli ordinativi.
10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
11. L’Ente si impegna ad utilizzare tutte le metodologie innovative disponibili che privilegino, per l’esecuzione degli incassi/pagamenti, l’utilizzo di strumenti telematici e solo marginalmente gli sportelli bancari con l’uso di contante.
Art. 6 Riscossioni
1. Il Tesoriere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a ordinativi di incasso firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento o del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) nelle causali. L’Ente provvede a regolarizzare l’entrata tramite emissione del relativo ordinativo di incasso, nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL
3. Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, gli ordinativi di incasso, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell’Ente;
• l’importo da riscuotere;
• l’indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
• il numero progressivo degli ordinativi di incasso per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l’esercizio finanziario e la data di emissione;
• i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare ordinativi di incasso che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Per ogni riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell’Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale dell’operazione di pagamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Tali riscossioni sono segnalate all’Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi ordinativi di incasso all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti ordinativi di incasso devono recare l’indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Le entrate riscosse dal Tesoriere senza reversali e indicazioni dell’Ente, sono attribuite, alla contabilità speciale fruttifera, in vigenza del regime di tesoreria unica, e sul conto di tesoreria, libera da vincoli di destinazione, in vigenza del regime di tesoreria “mista”.
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, i corrispondenti ordinativi di incasso a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle entrate affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall’Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di reversale e nel rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all'Ente sul conto di Tesoreria l’importo corrispondente.
10. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di ricevuta diversa dalla quietanza inerente alle riscossioni e, comunque, sino alla comunicazione di svincolo da parte dell’Ente.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Xxxxxxx, invece, essere sempre accettati assegni circolari intestati all’Ente o al Tesoriere.
12. La riscossione delle entrate può avvenire anche mediante servizi elettronici di incasso, nonché di domiciliazione dei pagamenti.
13. L’Ente provvede all’annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
14. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l'Ente deve regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4.
15. L’acquisizione di versamenti in contanti, assegno circolare o con bonifico mediante accredito sul conto corrente o altre forme consentite dalla vigente normativa dovrà avvenire senza oneri a carico del versante e con valuta dello stesso giorno in cui il Tesoriere avrà la disponibilità della somma accreditata, senza tenere conto di eventuali attribuzioni di valute da parte di terzi.
16. Il Tesoriere è tenuto ad indicare in modo chiaro, per ogni riscossione, il versante e la causale. Nel caso in cui tali dati non fossero immediatamente reperibili, graverà sul Tesoriere l’onere di ottenere le informazioni necessarie e comunicarle all’Ente.
Art. 7 Pagamenti
1. I pagamenti sono eseguiti in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici, individuali o collettivi e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento o del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente.
3. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell’Ente;
• l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
• l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
• la codifica SIOPE di cui alla legge 31 dicembre 2009 n° 196;
• il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
• l’esercizio finanziario e la data di emissione;
• i codici della transazione elementare di cui agli artt. da 5 a 7, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• l’indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
• il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
• la data nella quale il pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Inoltre, previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a
sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per pagamenti relativi a spese con scadenze improrogabili, dal cui mancato rispetto possa derivare danno all’Ente (ad es. utenze e rate assicurative). Tali pagamenti sono segnalati all’Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e, comunque, entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del provvisorio di uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
5. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.
6. I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i Mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui.
7. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI tempo per tempo vigenti ovvero non siano sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
9. Il Tesoriere estingue i mandati nel rispetto della legge e secondo le modalità indicate dall’Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto delle norme inerenti i limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
10. I mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sul mandato e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l’Ente e il Tesoriere. Per quanto concerne i mandati da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di pagamento si rimanda alle disposizioni vigenti.
11. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
12. L’Ente si impegna a non inviare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva e che non sia stato possibile inviare entro la predetta data, fatto salvo un diverso termine concordato tra le parti. Qualora tale scadenza coincidesse con una giornata festiva o non lavorativa, la stessa dovrà intendersi riferita al primo giorno lavorativo utile successivo.
13. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
14. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti
necessari. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria.
Il Tesoriere è obbligato ad effettuare, alle scadenze, i pagamenti delle rate dei mutui, anche in assenza di mandato di pagamento, sulla base delle delegazioni di pagamento o degli avvisi che saranno tempestivamente trasmessi a cura del Servizio finanziario.
Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
15. Nessuna spesa deve essere addebita al beneficiario.
16. Il Tesoriere non deve pagare, per cassa, i mandati a favore di soggetti diversi dal beneficiario che non siano stati delegati da quest’ultimo mediante apposita delega sottoscritta dal creditore originario presentata unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità.
17. Al Tesoriere competono i controlli eventualmente previsti dalla normativa vigente.
Art. 8
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Per l’effettuazione dei pagamenti si rinvia alle disposizioni vigenti al momento dell’esecuzione degli stessi in base al regime di tesoreria a cui l’Ente è sottoposto.
Art. 9 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono inviati dall’Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 5.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e degli ordinativi di incasso, comunica preventivamente le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione.
L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale ovvero qualunque atto necessario per l’espletamento del servizio di tesoreria.
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere il bilancio di previsione finanziaria, nonché gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività. Il bilancio redatto su schema non conforme alla normativa di cui al D.lgs. n. 118/2011 non è accettato dal Tesoriere.
5. Nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria l’Ente, nel rispetto del Principio contabile applicato n. 11.9, trasmette al Tesoriere, anche in modalità elettronica mediante posta certificata:
- l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio;
- gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, previsti nell’ultimo bilancio aggiornato con le variazioni approvate nel corso dell’esercizio precedente e secondo lo schema di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, indicante anche:
a) l’importo degli impegni già assunti;
b) l’importo del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni consentite tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/3 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011.
6. Nel corso dell’esercizio, l’Ente comunica al Tesoriere le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione approvato, compresi i valori del “di cui fondo pluriennale vincolato”, esclusivamente tramite gli schemi ministeriali, rispettivamente allegati n. 8/1 e n. 8/2 di cui al comma 4 dell’art. 10 del D.lgs. n. 118/2011, debitamente sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
7. In caso di esercizio definitivo, i residui definitivi conseguenti al riaccertamento ordinario sono comunicati al Tesoriere tramite lo schema previsto dall’allegato n. 8/1, comprensivo delle variazioni degli stanziamenti di cassa.
Art. 10
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa e lo mette a disposizione dell’Ente, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
2. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni entrata ed uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
3. Il Tesoriere si impegna altresì: - a permettere una visualizzazione tramite applicativo Web protetto di tutte le informazioni contenute nel giornale di cassa; - ad aprire apposito conto corrente intestato all’Ente medesimo per l’effettuazioni degli incassi e dei pagamenti; - ad installare, su richiesta dell’Ente, postazioni di sistemi di pagamento tramite circuiti elettronici (POS), senza oneri di installazione, manutenzione e disattivazione. Sulle transazioni verranno applicate le commissioni risultanti in sede di gara e precisamente:
................
Art. 11 Verifiche ed ispezioni
1. L’organo di revisione dell’Ente provvede, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 223 del TUEL, e a verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 12 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente - presentata di norma prima della chiusura dell'esercizio finanziario a valere sull'esercizio successivo e corredata dalla deliberazione dell’Organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l’Ente, all’atto del conferimento dell’incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5. Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dai principi contabili concernenti la contabilità finanziaria.
6. Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
7. La disciplina di cui ai precedenti commi si applica integralmente anche in caso di dissesto dell’ente ai sensi dell’art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 13
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi entro o all’inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente alla delibera di cui al precedente articolo, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dai principi contabili concernenti la contabilità finanziaria. L’Ente emette mandati e ordinativi di incasso a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 14
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese elencate al comma 2 del medesimo articolo, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice
2. Per effetto della predetta normativa, l’Ente quantifica all'occorrenza gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera, da notificarsi al Tesoriere.
Art. 15
Tasso debitore e creditore
1. Per effetto delle disposizioni introdotte con il decreto ministeriale n. 343 del 3 agosto 2016, in attuazione dell’art. 120, comma 2, del TUB, il conteggio degli interessi sia attivi sia passivi avverrà al 31 dicembre di ogni anno; con esigibilità per gli interessi passivi, eventualmente maturati sul conto di tesoreria, differito al 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 12, viene applicato:
a) un interesse annuo nella seguente misura: Il Tesoriere è autorizzato alla contabilizzazione
sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente, non appena si rendano esigibili, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro i termini di cui al precedente art. 6, comma 4.
b) una eventuale commissione di accordato nella misura del % trimestrale.
3. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
4. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse annuo con liquidazione annuale nella seguente misura: ........................... , con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 5, comma 6.
Art. 16
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all’Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011 corredato, solo per l’eventuale fase preventiva all’adozione dell’OPI, dalle Reversali e dai Mandati.
2. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.
Art. 17
Custodia e amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente (Gestione della liquidità).
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
Art. 18 Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo: euro
.................... nonché le eventuali seguenti spese di tenuta conto ...............................................
Il Tesoriere procede pertanto di iniziativa:
• all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
• alla contabilizzazione delle spese di tenuta conto, con le modalità di liquidazione previste nell'offerta. L'Ente emette il relativo mandato a copertura di detta spese entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto.
2. A fronte di ciascuna Operazione di Pagamento, l'Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:
a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere:
..............................;
b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall'Euro ;
c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere ;
d. pagamenti disposti tramite assegni: ;
e. SCT prioritario ;
x. xxxxxxxx urgenti: ;
x. xxxxxxxx esteri: ;
h. pagamenti disposti tramite bollettini postali: ;
i. addebiti SEPA Direct Debit ;
j. accrediti SEPA Direct Debit ;
k. accrediti tramite bonifici SEPA: ;
l. accrediti tramite bonifici non in addebito SEPA: ;
m. avvisatura tramite MAV ;
n. accrediti tramite bollettini: ;
o. transazioni per l'attività di accredito tramite procedura MAV ;
p. transazioni per l'attività di accredito tramite POS: ;
canone fisso di utilizzo ;
costo di installazione/disinstallazione: ;
q. (eventuali altre commissioni) ;
3. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell'Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra l'Ente e il Tesoriere.
4. Il tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui precedenti commi 3 e 4, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 7, comma 4, emette i relativi Mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti
nell'offerta economica/tecnica, l'Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei gofli informativi di riferimento.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta.
Art. 19
Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 20 Imposta di bollo
1. L’Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le reversali che i mandati devono recare la predetta indicazione.
Art. 21
Durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni, a decorrere dal momento dell’affidamento del servizio e potrà essere rinnovata, valutato l’interesse pubblico, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) anni.
2. Il Tesoriere, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, ha l’obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo Tesoriere a condizione che, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) la proroga costituisca una opzione prevista nel bando e nei documenti di gara; b) la proroga sia richiesta prima della scadenza del contratto; c) siano state avviate le procedure per l’individuazione del nuovo Tesoriere.
3. Scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma, qualora non sia stato individuato dall’Ente un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tale fattispecie, le Parti concordano che ai singoli servizi resi, nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante, siano applicate le condizioni previste per il contratto scaduto.
Art. 22
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d’uso e le relative spese sono a carico del richiedente.
3. La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite Posta Elettronica Certificata.
Art. 23
Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio, sotto pena della risoluzione immediata del contratto, salvo il risarcimento di eventuali danni al Ente.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di tali dati inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno i dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici)paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
Art. 26 Inadempienze e penalità
1. In caso di inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione, l'Ente, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale giornaliera, in misura variabile da 100 (cento) a 2.000 (duemila) euro, in relazione alla gravità della violazione, per tutto il tempo nel quale l'inadempimento si protrae.
2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio è contestata in forma scritta dall’Ente al Tesoriere.
3. Il Tesoriere deve far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte, l’Ente applica le penali previste.
4. L’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali ed in particolare nell’ipotesi di violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 279/1997, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al presente articolo;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Tesoriere;
c) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
d) mancata resa del conto finanziario di cui all’art. 13 della presente convenzione;
e) negli altri casi previsti dalla presente convenzione con le modalità di volta in volta specificate.
Art. 27 Decadenza del Tesoriere
1. Il Tesoriere incorre nella decadenza qualora non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso senza un giustificato motivo.
2. La dichiarazione di decadenza è formulata dall'Ente e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
3. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto dell'Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 28 Facoltà di recesso
1. L'Ente si riserva la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente convenzione in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di credito, qualora l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
2. Qualora nuove disposizioni normative modifichino il regime di Tesoreria con effetti sui rapporti disciplinati dalla presente convenzione, le parti possono richiedere l’adeguamento della convenzione stessa. Qualora si tratti di modifiche di natura tecnico-gestionale che non mutino in maniera sostanziale il presente rapporto convenzionale e le condizioni della convenzione, le Parti potranno formalizzare tali modifiche con una integrazione alla convenzione mediante un atto aggiuntivo, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora venga a cessare l’obbligo giuridico per l’Ente di provvedere al servizio in oggetto. In tal caso non spetta al Tesoriere alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
Art. 29 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 30
Domicilio delle parti e controversie
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione, il Foro competente deve intendersi quello di Novara.