ALLEGATO ALLA RICHISTA DI PREVENTIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI LICENZA PER LA SOLUZIONE ROCHE NAVIFY TUMOR BOARD
ALLEGATO ALLA RICHISTA DI PREVENTIVO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI LICENZA PER LA SOLUZIONE ROCHE NAVIFY TUMOR BOARD
(di seguito il “Contratto”)
C.I.G. : 8984528B0B – CUP: E841900205001
tra
Alleanza Contro il Cancro - ACC con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 97262520584, in persona del suo legale rappresentante (a seguire anche «ACC» o «Stazione Appaltante»)
e
Roche Diagnostics S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Monza, Viale G.B. Stucchi n. 110, capitale sociale € 18.060.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi 10181220152, in persona dei suoi procuratori Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx domiciliati per la carica presso la sede sociale (a seguire anche «Appaltatore»),
(Roche Diagnostics e il Cliente sono qui di seguito singolarmente o congiuntamente definiti le “Parti”.)
PREMESSO
a) con determina n. 7 del 6 novembre 2020, ACC ha disposto l’affidamento della fornitura di una licenza per la durata di due anni di un servizio di hosting web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” mediante procedura di affidamento diretto;
b) per effetto della predetta determina l’ufficio amministrativo di ACC è ricorso al Xx.XX per acquisire la fornitura di cui trattasi ed avere l’indicazione, da parte di ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A., del prezzo della licenza del servizio di hosting web comprensiva di sconto sul prodotto “a catalogo” presente in piattaforma;
c) ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A. ha fatto pervenire l’indicazione del prezzo della licenza per due anni del servizio di hosting web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” pari ad euro …….., determinati nell’importo a catalogo della fornitura, ridotti dello sconto del ……% come risulta dall’offerta economica in atti di ACC;
d) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
e) ACC ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
f) a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], l’Appaltatore ha prestato in favore di ACC la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Tutto ciò premesso, in considerazione degli accordi reciproci di cui al presente contratto, Roche Diagnostics e il Cliente convengono quanto segue.
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
Allegato “B”: Richiesta di preventivo su Xx.XX.;
Allegato “C”: (eventuale) Manuale Tecnico di Licenza;
Allegato “D”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “E”: Accordo Trattamenti dei dati; personali (riserva di allegazione in sede di stipulazione del contratto)
1.2 Le disposizioni della richiesta di preventivo e del Capitolato prevalgono sulle norme del presente Contratto, nei casi di non piena conformità
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Soluzione software as-a-service NAVIFY Tumor Board di Roche Diagnostics. Nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente contratto, Roche Diagnostics conferisce al Cliente una licenza non esclusiva, revocabile, non trasferibile, non cedibile (senza diritto di sub-licenza) per l’accesso e l’uso della Soluzione NAVIFY Tumor Board. Il Cliente prende atto e comprende che la Soluzione NAVIFY Tumor Board è una soluzione di hosting web in cloud fornita da Amazon Web Services (“AWS”) e ospitata nel datacenter di AWS a Francoforte, Germania. Ferme restando eventuali limitazioni o condizioni aggiuntive documentate nell’Allegato A, la Soluzione NAVIFY Tumor Board, potrebbe anche includere funzioni o applicazioni di supporto alle decisioni cliniche, ed esclusivamente: (a) nella forma resa disponibile di volta in volta da Roche Diagnostics per l’accesso al Cliente; (b) per aggregare e visualizzare i Dati dei pazienti a supporto dei tumor board organizzati dal Cliente; e (c) fino al numero di Utenti autorizzati del Cliente, definiti infra e nell’Allegato
A. Ai fini del presente contratto, per “Dati dei pazienti” si intendono dati dei pazienti o dati correlati provenienti da sistemi di cartelle cliniche elettroniche, informazioni sulle cure o immagini radiologiche del paziente, immagini patologiche digitali, relazioni patologiche, relazioni di sequenziamento, e altri sistemi informativi, caricati automaticamente o manualmente nella Soluzione NAVIFY Tumor Board. Salvo i diritti e le licenze espressamente conferiti ai sensi del presente contratto, non viene conferito nessun altro diritto, licenza od opzione e non è consentito nessun altro uso. Roche Diagnostics possiede e mantiene tutti i diritti, la titolarità e gli interessi in riferimento alla Soluzione NAVIFY Tumor Board e ai Servizi, definiti infra.
2.2 Servizi e responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore accetta di prestare servizi di integrazione e/o di supporto come descritto nell’Allegato A (di seguito “Servizi”). Tale allegato documenta eventuali condizioni aggiuntive applicabili all’uso, da parte del Cliente, della Soluzione NAVIFY Tumor Board e degli altri servizi che Roche Diagnostics fornisce o provvede a far fornire al Cliente. In caso di conflitto tra il presente contratto e l’Allegato A, prevarranno le condizioni del presente contratto, salvo altrimenti previsto nell’Allegato A. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente ad ACC – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
L’Appaltatore prende atto che ACC si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
2.3 Applicazioni di terzi. Roche Diagnostics può di volta in volta rendere disponibili funzioni aggiuntive dei Servizi, o applicazioni di terzi all’interno dei Servizi, che potrebbero essere assoggettate ai termini e condizioni di tali soggetti terzi che devono essere accettate dal Cliente prima di accedere alle rispettive funzioni o applicazioni. Tali condizioni aggiuntive costituiranno un accordo separato unicamente tra il Cliente e il fornitore terzo dell’applicazione. Pertanto, Roche Diagnostics non costituirà né una parte contraente né un beneficiario dello stesso. Il Cliente prende atto e accetta di essere l’unico responsabile della revisione e dell’accettazione di tali condizioni di terzi, che non andranno ad alterare o modificare le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità di cui al presente contratto ma costituiranno condizioni aggiuntive rispetto a quelle del presente contratto. Il Cliente si impegna a manlevare, difendere e tenere indenne Xxxxx Diagnostics in relazione a qualsiasi pretesa di terzi sorta dagli atti ed omissioni del Cliente legati all’uso delle applicazioni di terzi.
2.4 Responsabilità generali di ACC. ACC e gli “Utenti autorizzati” del Cliente, definiti infra e più dettagliatamente nell’Allegato A, devono ottemperare a tutte le leggi applicabili e si astengono, direttamente o indirettamente dal: (a) vendere, prestare, affittare, distribuire, rivendere, locare, cedere, dare in licenza, dare in sub-licenza o altrimenti trasferire a un soggetto terzo qualsiasi Servizio o i diritti conferiti ai sensi del presente contratto, (b) tradurre, trasferire, modificare, riprodurre, distribuire, ripubblicare, creare frame, scaricare, salvare nella cache, o produrre o creare opere derivate basate su qualsiasi Servizio, (c) accedere o usare i Servizi in qualsiasi modo che esula dalle limitazioni d’uso previste dalla licenza
del Cliente, (d) ricavare o tentare di ricavare il codice sorgente, i file sorgente o qualsiasi componente, logica o struttura di tutto o parte di un Servizio tramite retroingegnerizzazione, disassemblaggio, decompilazione o qualsiasi altro mezzo (i precedenti divieti includono la revisione di strutture di dati o materiali analoghi prodotti da programmi), ovvero accedere o utilizzare qualsiasi Servizio per costruire o supportare, o assistere un soggetto terzo nella costruzione o nel supporto a, prodotti o servizi in concorrenza con Roche Diagnostics o con i prodotti e servizi di Roche Diagnostics, (e) condurre o divulgare qualsiasi prova comparativa o delle prestazioni su qualsiasi Servizio salvo quanto espressamente richiesto ai sensi del presente contratto e in tal caso i relativi risultati, che saranno ritenuti Informazioni riservate di Roche Diagnostics, saranno forniti esclusivamente a Roche Diagnostics, (f) rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi avviso di diritti di proprietà intellettuale o altro avviso associato ai Servizi, (g) usare o consentire l’accesso o l’utilizzo di qualsiasi Servizio per attività illecite, anche esportando un Servizio in violazione di qualsiasi legge applicabile, o (h) accedere o utilizzare i Servizi per qualsiasi uso diverso da quelli espressamente autorizzati nel presente contratto o nell’Allegato A rilasciato ai sensi dello stesso. Inoltre, il Cliente è responsabile di fornire tutto l’hardware, il software di sistema, i dispositivi, le reti e le telecomunicazioni o la diversa connettività richiesti per accedere all’infrastruttura di cloud computing selezionata da Roche Diagnostics, e di sostenere tutti gli oneri per le telecomunicazioni, la connettività e di altra natura (compresi i costi di trasmissione dei dati) associati a tale accesso salvo quanto previsto e disciplinato nell’Allegato A.
2.6 Responsabilità di ACC per gli Utenti autorizzati. Gli “Utenti autorizzati” includono le persone fisiche note, i dipendenti, gli agenti e i consulenti di ACC (compresi medici e altri operatori sanitari), autorizzati o assegnati dal Cliente all’uso o all’accesso dei Servizi ai sensi delle condizioni del presente contratto. ACC, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile sarà responsabile di tutti gli atti e le omissioni di tutti gli Utenti autorizzati come se si trattasse di atti od omissioni del Cliente stesso. Ogni Utente autorizzato riceverà credenziali di autenticazione univoche, che possono essere utilizzate solo dal singolo Utente autorizzato. Il Cliente è responsabile di ogni utilizzo della Soluzione NAVIFY Tumor Board, anche da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Cliente, che ha avuto accesso usando le credenziali di autenticazione assegnate agli Utenti autorizzati. Xxxxx Diagnostics ha la facoltà di disattivare qualsiasi credenziale di autenticazione in qualsiasi momento, per qualsiasi presunto uso non autorizzato o improprio dei Servizi. Il Cliente si impegna a: (i) garantire ed essere responsabile della sicurezza delle credenziali di autenticazione degli Utenti autorizzati; (ii) non consentire a persone diverse dall’Utente autorizzato univocamente associato a credenziali di autenticazione specifiche emesse da o per conto di Roche Diagnostics di utilizzare tali credenziali per avere accesso alla Soluzione NAVIFY Tumor Board di Roche Diagnostics; (iii) astenersi dal divulgare le credenziali di autenticazione a qualsiasi soggetto diverso dall’Utente autorizzato univocamente associato alle stesse. Il Cliente si impegna ad informare immediatamente Xxxxx Diagnostics di qualsiasi perdita, uso o divulgazione non autorizzati, o altra compromissione delle credenziali di autenticazione di un Utente autorizzato. Gli Utenti autorizzati non possono essere concorrenti diretti di Roche Diagnostics.
3. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1 I Servizi prestati da Roche Diagnostics per la presente proposta hanno un importo come definito nella tabella sottostante e includono: (i) i Servizi descritti all’articolo 1 dell’allegato A; (ii) aggiornamenti alla Soluzione NTB; e (iii) formazione, implementazione e servizi di supporto remoto da parte di Roche Diagnostics.
3.2 Il prospetto riepilogativo dell’importo definito per la durata di utilizzo dei Servizi come da Contratto è il seguente:
Codice prodotto | Descrizione della soluzione in licenza | Importo canone trimestrale (anno 1 e anno 2) | Importo annuale (anno 1 e anno 2) | ||
9093966001 | Licenza per la Soluzione NAVIFY Tumor Board per un numero illimitato di Utenti autorizzati per n°1 sito in uso manuale | € (euro/00) | € (euro/00) | € (euro /00) | € (euro/00) |
8749817001 | NAVIFY Publications Search |
8749809001 | NAVIFY Clinical Trial Match |
a. Il corrispettivo per il Servizio è complessivamente pari ad € […] (Euro (...)/[…]), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta Economica formulata dall’Appaltatore.
b. L’importo di cui al precedente comma ricomprende ogni spesa, costo o onere, comunque denominato, correlato all’esecuzione dei Servizi Opzionali che l’Appaltatore si impegna a svolgere in conformità all’Offerta Tecnica presentata in sede di gara. Pertanto, l’Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta per lo svolgimento di tali Servizi.
c. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
d. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato ad ACC per effetto dell’esecuzione del Contratto. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte della Stazione Appaltante qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate nella Documentazione di Gara.
e. Ove corredate dai dettagli richiesti, ACC provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
f. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
g. In riferimento ai commi 18 e 19 del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare ad ACC eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
h. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. ACC potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
3.3 ACC potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare ad ACC a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti ad ACC.
3.4 Il pagamento avverrà dietro emissione di fatturazione posticipata di canoni trimestrali dalla data di decorrenza del contratto
3.5 La Stazione Appaltante verifica la corretta esecuzione dell’Appalto, la corretta fornitura dei Servizi effettivamente erogati. La Stazione Appaltante, ove necessario, richiede all’Appaltatore chiarimenti, specificazioni o integrazioni.
3.6 La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine ai contenuti del
report.
3.7 Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando la seguente PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
3.8 Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformità allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.
3.9 Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice. Per esigenze di ACC, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto potranno essere concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
4 TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Il Cliente, nell’uso della Soluzione NAVIFY Tumor Board e/o dei Servizi offerti da Roche Diagnostics, si impegna a non violare la normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs 196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/2018. Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a raccogliere il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti i cui dati saranno inseriti nella Soluzione NAVIFY Tumor Board, dando altresì atto che i dati saranno trattati anche da Roche Diagnostics quale responsabile del trattamento, nonché da eventuali subresponsabili di quest’ultima, all’uopo nominati, così come previsto nell’Allegato B denominato “Accordo per il trattamento dei dati personali”. L’accesso da parte di Roche Diagnostics a dati personali degli Utenti autorizzati o ai Dati dei pazienti è comunque condizionato e soggetto alla stipula dell’Accordo per il trattamento dei dati personali ut supra citato.
Roche Diagnostics tratterà i Dati dei pazienti solo in forma cifrata e non avrà alcun accesso ad informazioni aggiuntive quali le chiavi di cifratura per accedere ai Dati dei pazienti o ri-identificare i pazienti. L’accesso ai Dati dei pazienti richiede in ogni caso una legittimazione separata da parte del Cliente.
5 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
5.1 Proprietà intellettuale di Roche Diagnostics. Roche Diagnostics possiede e mantiene tutti i diritti, la titolarità e gli interessi in relazione alla Soluzione NAVIFY Tumor Board, ai Servizi, ai Feedback, nonché alle migliorie, alle modifiche e alle opere derivate e legate a qualsiasi dei suddetti. Tutti i contenuti e/o i dati messi a disposizione del Cliente tramite l’accesso o l’uso della Soluzione NAVIFY Tumor Board o dei Servizi o altrimenti forniti da Roche Diagnostics, ivi compresi i dati resi disponibili tramite funzioni di supporto delle decisioni cliniche e qualsiasi applicazione di terzi, o inclusi nei Servizi, (compresi tutti i diritti, la titolarità e gli interessi in relazione agli stessi), sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Roche Diagnostics e dei suoi licenzianti, e possono essere usati da ACC, nel corso della durata del presente contratto, solo in conformità alle condizioni di licenza di cui all’articolo 2 supra. Ad eccezione delle licenze espressamente conferite ad ACC nel presente contratto, ACC non riceve alcun ulteriore licenza o diritto di proprietà intellettuale in relazione alla Soluzione NAVIFY Tumor Board e ai Servizi. Ad ACC non è conferito alcun diritto di utilizzare qualsiasi marchio commerciale, marchio di servizio, logo o nome commerciale di Roche Diagnostics. ACC deve, inoltre, xxxxxxxsi dal rimuovere, alterare od oscurare qualsiasi avviso di diritti di proprietà intellettuale contenuto sulla o nella Soluzione NAVIFY Tumor Board, e in tutti i Servizi e i contenuti di Roche Diagnostics. Roche Diagnostics ha la facoltà di usare o sfruttare qualsiasi Feedback senza alcun obbligo di qualsiasi tipo nei confronti di ACC.
5.2 Proprietà intellettuale della Stazione appaltante. ACC conserva tutti i diritti, la titolarità dei dati dallo stesso generati in relazione ai Servizi, diversi da quelli di cui all’art. 5.1. che precede, trasmessi da ACC a Roche Diagnostics (collettivamente, “Contenuti del Cliente”).
6 DURATA.
La durata del presente contratto è pari a 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di accettazione e sottoscrizione del medesimo contratto, salvo in caso di scioglimento in conformità ai termini e alle condizioni del presente contratto (“Durata iniziale”).
Dalla data di sottoscrizione, il Contratto sostituisce tutte le precedenti discussioni e scritti riguardanti il suo oggetto e costituisce la totalità delle pattuizioni delle Parti in relazione allo stesso.
Il Contratto non costituisce l’insorgere di alcuna stabile collaborazione tra le Parti o di alcun accordo di joint venture. Le Parti possono modificare il Contratto solo per iscritto con firma dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.2
7 RECESSO
7.1 Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, l’Appaltatore non potrà pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.
7.2 ACC potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
7.3 I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
7.4 L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna il Servizio e ne verificherà la regolarità.
7.5 L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.
8 INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE
8.1. Risoluzione per inadempimento. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice
In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
8.2 Clausola risolutiva espressa. Costituisce motivo di risoluzione espressa ex art 1456 del codice civile e pertanto la risoluzione del presente contratto avverrà di diritto nel momento in cui Xxxxx Diagnostics deciderà di avvalersi della presente clausola, da comunicarsi al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di violazione delle obbligazioni e dei termini previsti agli articoli 2, 3, 5, 9,10, 13.1 e 13.2. Viene fatto salvo inoltre il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito.
8.3 Effetto della risoluzione. Salvo quanto previsto nel presente contratto, in caso di risoluzione dello stesso: (i) i diritti e gli obblighi di cui al presente contratto decadranno immediatamente; (ii) qualsiasi pagamento o altro obbligo maturato alla data di scioglimento rimarrà valido successivamente allo scioglimento; (iii) i diritti e gli obblighi delle Parti che per loro natura mantengono la propria validità successivamente allo scioglimento o alla scadenza del presente contratto, unitamente a qualsiasi previsione richiesta per far valere i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi del presente contratto o che per le sue condizioni rimane valida in seguito a tale scioglimento, rimarranno validi e conserveranno la propria efficacia come descritto nel presente, ivi compresi nello specifico gli art. 2.4, 2.5, 2.6, 3, 5, 8.3, 9, 10, 11, 12 e 13; (iv) Roche Diagnostics disabiliterà gli account del Cliente e cancellerà i dati del Cliente associati (anche distruggendo e/o cancellando le copie archiviate di tali dati) dei quali Roche Diagnostics non ha ricevuto i diritti di proprietà o altri diritti di utilizzo; (v) Roche Diagnostics conserva la licenza per dati aggregati e resi anonimi come previsto nel presente contratto; (vi) tutte le informazioni qualificate come riservate di una Parte in possesso dell’altra Parte saranno tempestivamente distrutte.
8.2 Sospensione dei Servizi. A scanso di equivoci e in aggiunta ai casi di risoluzione di cui all’art. 8.1 e 8.2. supra, Roche Diagnostics ha facoltà di sospendere l’accesso ai Servizi se: (i) il Cliente o un Utente autorizzato o qualsiasi soggetto terzo che ha ottenuto accesso ai Servizi tramite il Cliente partecipa ad attività che Roche Diagnostics ritiene ragionevolmente un rischio per la sicurezza e/o l’integrità di Roche Diagnostics, dei Servizi o di qualsiasi Informazione personale di una persona fisica, come definita infra, o che sono vietate ai sensi del presente Contratto o per legge; (ii) il Cliente non adempie a uno dei termini e delle condizioni del presente Contratto; (iii) secondo il ragionevole parere di Roche Diagnostics è richiesto dalla legge; o (iv) si verifica un evento di Forza maggiore come definito infra. In ogni caso, Roche Diagnostics ne fornirà comunicazione nella misura possibile. Tale sospensione rimarrà efficace per il periodo che Roche Diagnostics ritiene necessario per gestire la/e questione/i applicabile/i. Qualora non sia possibile risolvere tale/i questione/i, il presente Contratto e le licenze in esso contenute possono essere risolti da Roche Diagnostics conformemente alle previsioni sullo scioglimento contenute nel Contratto.
9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
9.1 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) Titolare del trattamento è Alleanza contro il Cancro. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il Dott. Xxxxxx Xxxxxx in qualità di RUP;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Xxxxx Xxxxx, contattabile all’indirizzo indicato alla successiva lett. h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1,
n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 679/2016, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti della Stazione Appaltante, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto di ACC e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati da ACC, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza a ACC è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso ACC (ACC
- Responsabile della Protezione dei dati – c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 – Roma – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx);
2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato da ACC in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a 42 mesi.
9.2 L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità di ACC o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
9.3 L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del D. Lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa da ACC, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
9.4 L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
9.5 L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’Appalto, e che l’Appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo ACC da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
9.6 Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale designazione.
9.7 Ogni parte che riceve “Informazioni riservate” ai sensi del presente contratto (“Destinatario”) si impegna a (i) tenerle strettamente riservate, (ii) proteggere le Informazioni riservate, utilizzando il medesimo grado di attenzione, non inferiore ad un livello adeguato utilizzato per proteggere le proprie informazioni confidenziali o di natura simile da qualsivoglia perdita, furto o altra divulgazione accidentale, e (iii) intraprendere le misure necessarie per garantire e mantenere tale riservatezza. Ogni Destinatario si impegna ad astenersi dal diffondere, trasferire o in qualunque modo divulgare, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione riservata, in qualsiasi circostanza o con qualsiasi mezzo, a soggetti terzi senza il previo consenso scritto del divulgante delle Informazioni riservate (“Divulgante”), fermo restando che ciascuna parte potrà divulgare Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti, agenti, appaltatori e società collegate che devono essere a conoscenza di tali informazioni e che si assumono un obbligo analogo di tutelarne la riservatezza. Il Destinatario rimarrà responsabile nei confronti del Divulgante per eventuali violazioni della riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, agenti, affiliate e altri soggetti terzi cui le Informazioni riservate sono state rese disponibili dal Destinatario. Salvo quanto necessario per l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Contratto, il Destinatario si asterrà dal copiare, trasmettere, riprodurre, sintetizzare, citare, usare a fini commerciali qualsiasi Informazione riservata senza il previo consenso scritto del Divulgante. Le Informazioni riservate rimarranno di proprietà esclusiva del Divulgante. Allo scioglimento del rapporto tra le Parti, o in qualsiasi momento su richiesta del Divulgante, il Destinatario restituirà tempestivamente al Divulgante (o, se consentito da quest’ultimo, certificherà la distruzione di) tutte le Informazioni riservate sotto il controllo o in possesso del Destinatario o dei soggetti terzi autorizzati incaricati dal Destinatario
10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
11 DICHIARAZIONI E GARANZIE
Ciascuna Parte dichiara e garantisce alla controparte: (i) di avere il pieno diritto, potere e autorità di stipulare il presente Contratto; e (ii) che il presente contratto costituisce un’obbligazione valida e vincolante per tale Parte.
Inoltre, ACC dichiara, garantisce e conviene che ha rispettato e continua a rispettare tutte le leggi applicabili per mantenere tali autorizzazioni (anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, ottenendo tutti i consensi richiesti da tali pazienti); e (iv) ACC adempirà pienamente a tutte le previsioni dell’articolo 2.5., Responsabilità generali del Cliente, supra. Roche Diagnostics si impegna e garantisce che i Servizi saranno resi conformemente agli standard definiti e concordati nell’Allegato A.
12 PREVISIONI VARIE
12.1. Normativa anti-corruzione e compliance. 1. Le Parti dichiarano di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della Legge 190/2012.
Nel quadro di quanto sopra, ciascuna Parte s’impegna ad agire nell’esecuzione della presente Contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando comportamenti o azioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità corruttiva e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, valori e regole di condotta etica tali da
poter generare per l’altra Parte responsabilità da atto illecito. In tale contesto, inoltre, le Parti s’impegnano a collaborare in buona fede ai fini di facilitare la piena e corretta attuazione dei correlati reciproci obblighi.
Xxxxxxxx parte s’impegna a segnalare all’altra Parte qualsiasi violazione alle regole di trasparenza e correttezza di cui venisse a conoscenza con riferimento ai soggetti operanti per conto di quest’ultima affinché sempre quest’ultima possa adottare i conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili ove la segnalazione risultasse fondata.
Le parti riconoscono che il puntuale rispetto degli obblighi previsti in tema riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo darà diritto alla Parte non inadempiente di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite l’invio di una semplice comunicazione scritta da trasmettere mediante pec o raccomandata a/r agli indirizzi indicati.
non direttamente connesse al Contratto.
12.2 Comunicazioni. Tutti gli avvisi, i consensi, le rinunce e le altre comunicazioni richieste o consentite dal presente contratto, saranno inviate agli indirizzi riportati infra tramite posta celere, corriere, posta prioritaria o fax (seguito da copia di conferma tramite posta) e si ritengono ricevuti alla consegna.
Se destinati a Roche Diagnostics: | Se destinati al Cliente: |
Roche Diagnostics S.p.A | Alleanza Contro il Cancro |
Viale G.B. Stucchi n. 110 | Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 5 |
00000 - Xxxxx (XX) | 00000 - Xxxx |
C.A: Dipartimento Legale |
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il Contratto, nonché i diritti e gli obblighi delle parti da esso derivanti, saranno disciplinati delle leggi della Repubblica Italiana.
2. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
14. SPESE
Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico di ACC nelle percentuali di legge.
15. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
15.1 L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso ACC che nei rapporti con la Filiera delle imprese.
15.2 In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte di ACC che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare ad ACC ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
15.3 Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
15.4 Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
15.5 Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
IN FEDE DI CHE, Xxxxx Diagnostics e il Cliente hanno letto, compreso e accettato le condizioni del presente Contratto e hanno provveduto a far sottoscrivere il presente Contratto dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
, lì , lì
Roche Diagnostics S.p.A. | Alleanza Contro il Cancro |
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxx Xx Xxxxx |