CONVENZIONE DI RICERCA COLLABORATIVA IN BIOMEDICINA (NO-PROFIT) TRA
CONVENZIONE DI RICERCA COLLABORATIVA IN BIOMEDICINA (NO-PROFIT) TRA
Sardegna Ricerche, Agenzia per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Pula, Località Xxxxxxx Xxxxx – Edificio 2; rappresentata dal Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Commissario Straordinario (d’ora innanzi denominata “SR”).
E
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Cagliari, con sede legale in Cagliari, via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1; rappresentato dalla Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, Direttore (d’ora innanzi denominato “DISVA”).
E
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Sassari, sede legale in Xxxxxxx xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00/x, rappresentato dal Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx, Direttore (d’ora innanzi denominato “DISB”).
E
Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli studi di Cagliari, sede legale presso la Cittadella Universitaria Asse Didattico Medicina X0/X0 - 00000 - Xxxxxxxxxx (XX), rappresentato dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Direttore (d’ora innanzi denominato “DISC”).
E
Azienda per la tutela della salute, con sede legale in Sassari, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, rappresentata dal Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, Commissario Straordinario (d’ora innanzi denominato “ATSNU”)
E
CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, con sede legale in xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx (Xx); rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxx, Amministratore Unico (d’ora innanzi denominato “CRS4”).
di seguito identificate collettivamente come le “Parti”.
Premesso che:
A. SR ha come compito istituzionale la promozione e lo sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna con riferimento, tra l’altro, alla Piattaforma Biomed;
B. DISVA promuove e coordina la ricerca e la didattica in ambito delle scienze della vita e dell’ambiente e delle scienze farmaceutiche;
C. DISB svolge attività di ricerca scientifica fondamentale ed applicata, didattica e formazione universitaria nonchè assistenza sanitaria;
D. DISC svolge un fondamentale ruolo culturale, di formazione, di ricerca e di promozione del territorio
nell’area delle scienze fisiche;
X. XXXXX concorre, nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, a promuovere, migliorare e recuperare il bene salute, sia collettiva che individuale, dei cittadini, impiegando in modo efficiente le risorse.
F. CRS4 promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali;
X. XX attraverso l’Unità di supporto alla ricerca biomedica collabora alla realizzazione di progetti di ricerca con gli altri soggetti pubblici regionali mettendo a disposizione, laboratori, strumentazioni, competenze e servizi qualificati. La procedura è sempre aperta ed è regolamentata anche all’art. 7 (Condizioni per lo svolgimento di ricerca collaborativa) del Regolamento di accesso alle piattaforme tecnologiche;
H. SR, nel Piano di attività 2020, nell’ambito dell’intervento Incentivo Ricerca, ha previsto una dotazione finanziaria dedicata a supportare la risposta del sistema della ricerca regionale all’emergenza sanitaria generata dalla diffusione del virus SARS-CoViD-19 (Programma Incentivo Ricerca - SR4CoViD);
I. le Parti sono interessate a sviluppare un rapporto di collaborazione per attività di ricerca su temi di interesse comune e, riconoscendo la loro complementarietà e in particolare la sinergia delle loro competenze, intendono dar vita ad una collaborazione incentrata sulla realizzazione e sullo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Varia4CoV: Studio della variabilità genetica intra-individuale del virus SARS-COV-2 circolante in Sardegna nel corso dell’infezione e nei vari distretti biologici”;
J. la presente Convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 2.d del Regolamento della Piattaforma Biomed adottato da SR con Determinazione del Direttore Generale n. 792 del 16/06/2017, che rimanda all’articolo 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01- per la regolamentazione dei termini e delle condizioni di una collaborazione di ricerca, sviluppo e innovazione.
K. l’accordo rispetta i presupposti di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs. n.50/2016 in quanto:
a) le attività previste sono di interesse comune per tutti gli enti coinvolti, in quanto rientrano nella
mission di ciascuno;
b) il servizio oggetto del presente accordo è di interesse pubblico;
c) i movimenti finanziari previsti sono esclusivamente rimborsi a pie’ di lista delle spese che saranno sostenute da DISVA, DISB, DISC, ATSNU e CRS4;
d) le attività oggetto dell’accordo sono esercitate da DISVA, DISB, DISC, ATSNU e CRS4 sul Mercato libero in misura inferiore al 20% del volume globale.
L. con Determinazione del Commissario Straordinario di Sardegna Ricerche n. 953 del 10.9.2020 sono stati approvati lo schema della presente Convenzione ed il Progetto di Ricerca ad essa allegato;
M. con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono definire le modalità di collaborazione utili ad assicurare il perseguimento dei loro obiettivi.
Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo1 - Finalità e oggetto della convenzione
1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le loro attività di ricerca di possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con particolare riferimento al seguente progetto “Varia4CoV: Studio della variabilità genetica intra-individuale del virus SARS-COV-2 circolante in Sardegna nel corso dell’infezione e nei vari distretti biologici”, di seguito “Varia4CoV”.
2. Le Parti riconoscono che il progetto Varia4CoV ha un valore complessivo pari a € 179.800,00 e che l’apporto di ciascuna parte al progetto è così valorizzato:
• SR: i) € 3.800,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali; ii) € 101.000,00 in termini di rimborso delle spese sostenute dalle altre parti per l’acquisto di materiali, reagenti e piccola strumentazione;
• DISVA: € 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali;
• DISB: € 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali;
• DISC: € 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali;
• ATSNU: € 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali;
• CRS4: € 15.000,00 in termini di valorizzazione del personale e delle spese generali.
3. Le parti si impegnano a realizzare le attività dettagliate nell’Allegato tecnico annesso al presente contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Le Parti si impegnano a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2.
5. Le Parti, sotto la guida di SR, si impegnano a coordinarsi con le altre iniziative del Programma Incentivo Ricerca - SR4CoViD.
6. Le Parti si impegnano rendere i dati generati nel progetto Varia4CoV disponibili alla comunità scientifica e ad indicizzarne i metadati nel costituendo Registro della Ricerca Biomedica del Programma I FAIR di SR.
7. Secondo quanto previsto per la modalità della Ricerca Collaborativa, così come regolamentata all’art. 7 (Condizioni per lo svolgimento di ricerca collaborativa) del Regolamento di accesso alle piattaforme tecnologiche, attraverso le risorse del Programma Incentivo Ricerca - SR4CoViD, SR oltre alla messa a disposizione dei propri laboratori e delle proprie competenze, si farà carico delle spese per materiali, reagenti e piccola strumentazione necessari per la realizzazione del progetto così come quantificati nell’Allegato tecnico. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le ulteriori spese ed oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna Parte abbia nulla da pretendere dall’altra, salvo sia diversamente disposto per iscritto dalle Parti.
Articolo 2 - Impegno di reciprocità
1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. L’accesso e l’utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede.
3. Le Parti, attraverso i propri Referenti Scientifici, assicurano e garantiscono che il personale impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, le attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all’osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti l’attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
5. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi e la sorveglianza sanitaria del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 3 – Responsabili e Referenti della Convenzione
1. Le Parti individuano la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx di DISVA quale Responsabile Scientifico per il progetto Varia4CoV.
2. SR indica il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx quale Responsabile del Procedimento; la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx ed il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx quali Referenti.
3. DISVA indica la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxx quale Responsabile; il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx quale Referente.
4. DISB indica il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile; il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxx quali Referenti.
5. DISC indica il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx quale Responsabile; il Xxxx. Xxxxxx Xxxx quale Referente.
6. ASLLNU indica Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile e Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, Dott.ssa Xxxxx Xxxx Xxxxx quali Referenti.
7. CRS4 indica il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx quale Responsabile; Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Referente.
8. I Responsabili ed i Referenti avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. I Responsabili ed i Referenti avranno il compito di garantire il coordinamento con le attività del Programma Incentivo Ricerca SR4CoViD. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di sviluppare e monitorare attività specificamente individuate.
Art. 4 - Relazioni scientifiche ed economiche
1. I Responsabili ed i Referenti hanno il compito di trasmettere alle Parti le relazioni tecnico- scientifiche ed economiche periodiche sullo stato di avanzamento delle attività. Le relazioni tecnico- scientifiche saranno redatte congiuntamente dal Responsabile Scientifico e dai Responsabili e Referenti e dovranno contenere un aggiornamento scientifico relativo all’andamento dello studio nonché un resoconto relativo alle spese sostenute e al personale impiegato, nel periodo di riferimento, servendosi della modulistica predisposta da SR e secondo la seguente tempistica:
a) prima relazione dopo 3 mesi dalla stipula della Convenzione (da inviarsi entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento);
b) relazioni ulteriori ogni 6 mesi successivi fino alla scadenza della presente Convenzione, da inviarsi entro i 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento;
c) alla scadenza della Convenzione dovrà essere presentato alle Parti un rapporto finale sullo studio, nonché una sintesi dei risultati dello studio e un resoconto complessivo delle spese sostenute e del personale impiegato.
2. Ogni Parte potrà in qualsiasi momento richiedere al Responsabile Scientifico ed ai Responsabili e Referenti una relazione tecnico-scientifica in anticipo rispetto alla tempistica indicata al punto precedente (da inviarsi ad entrambe le Parti entro i 30 giorni successivi alla richiesta).
Art. 5 - Rimborso delle spese
1. L'importo complessivo massimo previsto a carico di SR a fronte delle spese sostenute dalle altre parti per l’acquisto di materiali, reagenti e piccola strumentazione necessarie per la realizzazione del progetto, è pari a € 101.000,00 (centomila/00).
2. SR rimborserà alle altre parti il 100% dei costi ammessi, sostenuti per la realizzazione delle attività del Progetto.
3. Qualora le spese sostenute, che siano state correttamente rendicontate e riconosciute ammissibili da SR a seguito della verifica amministrativa e contabile sul rendiconto finale, differiscano dall’importo complessivo del Progetto, l’importo sarà corrisposto limitatamente al costo complessivo risultato
ammissibile fermo restando il costo complessivo massimo ammesso.
4. Saranno rimborsate esclusivamente le spese coerenti inerenti, strettamente ed esclusivamente, con il progetto, a decorrere dalla data di stipula dalla presente convenzione (“DATA DI INIZIO”). Tutte le azioni e gli interventi compresi nel programma dovranno concludersi entro il termine previsto dall’art. 8 della presente convenzione.
5. Il rimborso delle spese sostenute da DISVA, DISB, DISC, ATSNU e CRS4 sarà effettuato da SR in massimo due erogazioni (in itinere e finale) attraverso accredito su conto corrente indicato da ciascuna Parte.
6. Ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sostenute in itinere e a saldo, DISVA, DISB, DISC, ATSNU e CRS4 dovranno presentare formale richiesta di rimborso, la rendicontazione delle spese sostenute e dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni) che attesti:
• che gli impegni e le spese sostenute in attuazione del progetto sono articolati secondo le voci di spesa previste e indicate nell’allegato tecnico alla presente convenzione;
• di aver realizzato il progetto nel rispetto della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” e della normativa indicata nella premessa alla presente convenzione.
Art. 6 - Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati acquisiti in licenza da una delle Parti, precedentemente alla stipula della presente Convenzione oppure a seguito di questa, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuti in licenza.
2. I risultati che non generano diritti di proprietà intellettuale dovranno avere la più ampia diffusione e le Parti, attraverso i Responsabili e Referenti della Convenzione, si impegnano a:
a) divulgare i risultati delle attività, in particolare mediante la pubblicazione su riviste scientifiche dotate di sistemi di peer review, in modalità open access;
b) trasmettere alle Parti una copia di ogni pubblicazione effettuata, compresi gli abstract delle presentazioni a convegni e congressi;
3. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati che possano formare oggetto di diritti di proprietà intellettuale:
a) il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un’accertata diversità dell’importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al conseguimento del risultato inventivo;
b) le Parti potranno procedere a registrare, mantenere e proteggere i diritti di proprietà intellettuale, supportando le relative spese in proporzione alla ripartizione della titolarità di tali diritti;
c) se una o più Parti non intendono registrare, mantenere e proteggere i diritti di proprietà intellettuale, le altre Parti potranno procedere, previa notifica scritta alle Parti rinunciatarie, come se fossero le uniche titolari, a condizione che si impegnino a riconosce alle Parti rinunciatarie una quota equa e ragionevole dei futuri ricavi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale non inferiore ai costi sostenuti nella presente Convenzione.
4. Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili e Referenti della Convenzione dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.
5. Nel pieno rispetto dei punti che precedono, i risultati conseguiti e i dati raccolti potranno essere utilizzati dalle Parti per le iniziative di natura scientifica, divulgativa e formativa che riterranno di adottare in linea con i loro interessi ed il loro oggetto sociale, previa notifica scritta alle altre Parti. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, le altre Parti potranno opporsi, in modo totale o
parziale, all’utilizzo proposto solo se saranno in grado di dimostrare che detto utilizzo leda i loro interessi. In tali casi, le Parti adotteranno i necessari provvedimenti per salvaguardare gli interessi di tutte le Parti.
Art. 7 - Collaborazione con Terze Parti
1. Nel caso in cui una delle Parti avvii un’ulteriore collaborazione con una Terza Parte che riguardi le attività oggetto della presente Convenzione, dovrà:
a) darne immediata comunicazione alle altre Parti;
b) assicurare le altre Parte chi i termini e le condizioni di tale ulteriore collaborazione rispettino quelli della presente Convenzione;
c) fornire, attraverso il proprio Referente Scientifico, i dettagli della collaborazione ai Referenti Scientifici delle altre Parti.
Articolo 8 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. La presente Convenzione ha durata di 1 anno, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni. Resta inteso che l’esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti.
Articolo 9 - Riservatezza
1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione.
2. Resta, altresì, inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
3. In tutti i casi, non debbono considerarsi riservati le informazioni ed i dati:
a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall’inadempimento degli impegni di riservatezza di cui al comma precedente;
b) di cui la parte a cui le informazioni siano state rivelate possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione;
c) che sono state ricevute da un terzo in maniera lecita.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della Parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs.
196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.
Articolo 11 – Richiesta del CUP
1. Tutte le parti che collaborano al presente progetto, come previsto dall’art. 11 della L. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, dovranno provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), secondo la procedura definita dal CIPE. Il CUP deve essere richiamato in ogni documento contabile e amministrativo relativo alla specifica operazione.
• Il CUP di SR del Progetto Varia4CoV è il seguente: G79C20000060006;
• Il CUP di DISVA del Progetto Varia4CoV è il seguente: F22F20000120002;
• Il CUP di DISB del Progetto Varia4CoV è il seguente: J85I20000250005;
• Il CUP di DISC del Progetto Varia4CoV è il seguente: F74I20000310002;
• Il CUP di ATSNU del Progetto Varia4CoV è il seguente: B68D20000200005;
• Il CUP di CRS4 del Progetto Varia4CoV è il seguente: J79C20000000002.
Articolo 12 - Disposizioni Finali
1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.
ART. 13 - Forma del presente Accordo – xxxxxxxxx xxxxx e registrazione
Il presente accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale, e sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6, del D.L. 145/2013 convertito con Legge 9/2014. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale da DISVA ai sensi l'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.
ll presente accordo è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
Luogo e data Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Sardegna Ricerche
Luogo e data Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente Università degli studi di Cagliari
Luogo e data Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxx
Dipartimento di Scienze Biomediche Università degli studi di Sassari
Luogo e data Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università degli studi di Cagliari
Luogo e data Dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
ATS Sardegna
Luogo e data Xxxx. Xxxxxxx Xxx
CRS4
Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna