PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA
XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX
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CONCESSIONE A FINI PASCOLIVI DEI TERRENI A PRATO PASCOLO E A PASCOLO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE20 NAT/IT/001076 SHEPFORBIO
L’anno duemilaventidue il giorno …........... del mese di ………….., nella sede del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
TRA
- Dott………….., nato a domiciliato per la carica in Xxxxxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx
xx 0, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza e per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna con sede in Pratovecchio – Xxxx (XX), xxx Xxxxxxx xx 0, codice fiscale n. 94001420515, nella sua qualità di
……………..del Parco Nazionale;
E
- il Signor …… (Codice Fiscale …..) nato a ….. il ….., residente in …………, in qualità di
legale rappresentante dell’Az. Agricola ……..
PREMESSO
• che con Determinazione dirigenziale n° …… del ….. si è provveduto ad affidare fino al …….
la concessione del complesso pascolivo di Monte Cavallo di Sotto in Comune di santa Sofia (FC) al sig titolare della medesima Azienda Agricola;
• che per la stipula del presente contratto è stato acquisito in data …… prot. n° ……., il
modello DURC – Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n°
445 art. 46, datato ….. ed attestante la regolarità dell’impresa appaltatrice in relazione ai
versamenti ai fini INPS;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, concede al Signor ………………….., in seguito denominato Concessionario, i terreni costituenti il complesso pascolivo il complesso pascolivo di Monte Cavallo di Sotto censito nel N.C.T. del Comune di Santa Sofia al foglio n° 69 particelle n° 4,5,6, 9,10,12,14,16,17,18,19, 20 al foglio n° 70 particelle n° 1,11,12, estesi per una superficie catastale di Ha 50.30.27 e con una superficie pascoliva di riferimento di Ha 32.00.00 (trentadue).
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La validità della concessione viene fissata in anni 9 a fare data dalla stipula del presente contratto. Alla scadenza il parco si riserva in ogni caso di rivalutare gli obblighi del concessionario
ART. 3 - STATO DI CONSERVAZIONE DEI TERRENI CONCESSI
I beni di cui all’Art.1 si intendono concessi nello stato in cui si trovano alla data di inizio della concessione; a tal fine verrà effettuato un sopralluogo in contraddittorio al momento della riconsegna dei terreni e di tale visita verrà redatto il relativo verbale.
ART. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE
Per la Concessione dell’uso del bene sopra descritto, il canone di Concessione è stato determinato in Euro 2.046,92 (duemilaquarantasei,92) annui che il Concessionario dovrà corrispondere tramite PAGOPA entro il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno e comunque prima dell’immissione del bestiame al pascolo mediante specifico pagamento al Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx – via Brocchi n° 7
Pratovecchio-Stia. Sarà compito dell’Ente Parco la verifica dell’avvenuto pagamento da parte del concessionario.
Il canone sopra indicato sarà soggetto ad aggiornamenti annuali in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente. L’Ente Parco con nota scritta provvederà annualmente a comunicare al Concessionario l’importo esatto da versare entro e non oltre il 30 marzo dell’anno di riferimento.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto all’allevamento nei terreni concessi delle razze animali indicate nella domanda di partecipazione al bando per la concessione del complesso pascolivo di Monte Cavallo di sotto.
Il Concessionario provvederà altresì a garantire, a proprie spese, la realizzazione degli interventi necessari all’utilizzo ed al miglioramento dei prati-pascoli e dei pascoli, delle eventuali strutture annesse attraverso le operazioni di manutenzione ordinaria e alla buona conservazione del bene concesso. Tali operazioni potranno consistere nelle seguenti tipologie di intervento:
1) Il mantenimento dell’efficienza funzionale delle recinzioni, dei cancelli, degli scalandrini, degli abbeveratoi, delle captazioni idriche, delle condotte idriche, delle pavimentazioni di supporto alle abbeverate, degli scarichi e dei drenaggi, della viabilità e delle altre eventuali infrastrutture. Al Concessionario spetta la sostituzione dei fili deteriorati o rotti la sostituzione dei pali di sostegno alterati o instabili e in generale tutte le opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture presenti nell’area che risulteranno dal verbale di cui al precedente art.3;
2) Nelle superfici pascolive in cui si sono effettuati interventi di ripulitura dalle erbacee spinose infestanti e di decespugliamento diffuso o localizzato il concessionario è tenuto alla nuova
esecuzione dell’intervento con scadenze biennali che dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri e modalità che dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente Parco;
Per la gestione dei pascoli, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione e di miglioramento del cotico erboso e delle infrastrutture sopra descritti il concessionario dovrà sottoscrivere uno specifico disciplinare d’uso. Qualora dai controlli effettuati dal personale del Parco o dal personale di vigilanza si ravvisi la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e, preso atto che il Concessionario non dia luogo alla loro realizzazione, l’Ente Parco, con semplice atto amministrativo notificato, invita il Concessionario agli adempimenti necessari e, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica senza che il Concessionario abbia inviato comunicazione in merito, la Concessione si ritiene risolta.
Al Concessionario compete la conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere e degli
interventi realizzati nell’ambito del progetto Life WetFlyAmphibia e si impegna a rispettare ed
applicare le indicazioni contenute nei documenti di “buone pratiche” per la conservazione di
pozze e abbeveratoi realizzati nell’ambito del suddetto progetto.
Il Concessionario si rende disponibile a partecipare alle attività realizzate nell’ambito del progetto LIFE20 NAT/IT/001076 ShepForBio, come di seguito specificate:
- Azione A2: collaborazione nella progettazione degli interventi di ripristino e conservazione
degli Habitat 6230*, 6210* e 5130 previsti dal progetto;
- Azione C1 e C2: collaborazione nella realizzazione degli interventi di ripristino e
conservazione degli Habitat 6230*, 6210* e 5130 e di miglioramento di infrastrutture pastorali;
- Azione C5: partecipazione completa o parziale alla formazione della scuola per pastori, in
relazione alle necessità dell’azienda rispetto agli argomenti trattati;
- Azione C6: applicazione del piano pastorale elaborato nell’ambito del progetto, non appena
questo sarà disponibile;
Inoltre, il concessionario si rende disponibile a partecipare a riunioni, conferenze e momenti di formazione esplicitamente dedicati alle aziende agricole e ai concessionari di pascoli all’interno del Parco Nazionale;
Il Parco nazionale si riserva in ogni caso, a fronte di accertate situazioni di degrado ambientale a causa del pascolo, di prescrivere diverse modalità di utilizzazione e valutando, a fronte di eventuali restrizioni all’utilizzo dei beni rispetto a quanto previsto dal disciplinare, una rideterminazione degli obblighi a carico del concessionario.
Per la mancata attuazione degli interventi considerati nel presente articolo, il Concessionario esonera espressamente il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna per i danni che potessero derivare dalla loro mancata attuazione.
ART. 6 - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO
Qualora il complesso pascolivo necessiti di interventi di manutenzione straordinaria o risulti necessario realizzare nuove infrastrutture, l’Ente Parco, in qualità di proprietario, si riserva la possibilità di far eseguire al Concessionario i suddetti interventi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 della Legge 97/1994 e successive modifiche ed integrazioni. In questo caso il Concessionario può presentare un progetto ed il preventivo di spesa delle opere da eseguire che dovrà essere approvato dall’Ente Parco; inoltre il Concessionario si impegna ad ottenere le necessarie autorizzazioni. L’accordo è sancito da apposito atto amministrativo sottoscritto per accettazione dal Concessionario e dall’Ente Parco
ART. 7 – CUSTODIA
Il Concessionario è costituito custode del bene oggetto della presente Concessione per il quale dovrà provvedere a Sua cura e spese alle necessarie opere di salvaguardia del bene stesso e della pubblica incolumità. In sito non potrà lasciare materiali e/o attrezzature non custodite che possano causare danni a persone, animali e cose".
Art. 8 – TASSE
Il Concessionario resta obbligato a pagare qualsiasi tassa, imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato dagli organi fiscali in dipendenza della presente Concessione.
Art. 9 - LIBERO ACCESSO A FUNZIONATI INCARICATI
Il concessionario si impegna a permettere ai tecnici ed agli incaricati dell’Ente Parco, nonché al personale di sorveglianza, il libero accesso alla proprietà e lo svolgimento di tutte quelle attività d’ufficio che non siano in contrasto con l’utilizzo dei pascoli secondo quanto previsto dal disciplinare.
Art. 10 - SUB-CONCESSIONE SUB-AFFITTO E SUBENTRO
Il Concessionario non potrà cedere la Concessione, né sub-concedere o sub-affittare, in tutto o in parte, i beni di cui alla presente Concessione.
È consentito il subentro nella presente Concessione, alle stesse condizioni e fino alla sua naturale scadenza, previo benestare dell’Ente Parco, agli eredi, in caso di decesso del Concessionario. Gli eredi dovranno comunicare l’avvenuto evento nei successivi 60 giorni al fine di regolarizzare la Concessione. La mancata comunicazione comporta la decadenza della Concessione.
ART.11 - AUTORIZZAZIONI PER I LAVORI DA ESEGUIRE
Il Concessionario nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria si impegna dare le dovute comunicazioni ed a munirsi delle autorizzazioni, concessioni edilizie, licenze, nulla-osta, ecc, eventualmente necessari per la realizzazione di qualsivoglia intervento, osservando tutte le norme di legge e le disposizioni vigenti al riguardo, sollevando l’Ente Parco da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale. Qualsiasi intervento che il Concessionario intende realizzare deve essere, dallo stesso, preventivamente comunicato all’Ente Parco che, con semplice atto amministrativo si esprimerà in merito.
Art. 12 - DANNI E RESPONSABILITA’
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato anche al di fuori dell’area oggetto della presente Concessione a persone, animali, colture, cose ed immobili da chiunque causati in conseguenza dell’esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa dal Concessionario eseguita sul bene oggetto della presente Concessione.
Art. 13 - DISDETTA DELLA CONCESSIONE
La Concessione può essere disdetta dal Concessionario per giustificati motivi mediante comunicazione scritta da presentarsi tramite PEC e con almeno novanta giorni di preavviso. L’Ente Parco può revocare a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento la presente Concessione, fatto salvo un preavviso di novanta giorni, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni. Nel caso di pubblica utilità la revoca opera con effetto immediato senza che il Concessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni.
Art. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
La presente Concessione può essere risolta ad insindacabile giudizio dell’Ente Parco ed il Concessionario dovrà lasciare libero da persone, animali e cose, il bene in oggetto entro trenta giorni dalla data di cessazione del rapporto, senza che possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento danni nei seguenti casi: inosservanza anche di una sola clausola della presente Concessione e dello specifico disciplinare d’uso e mancato pagamento anche di una sola rata del canone, decorso il termine di trenta giorni dalla convenuta scadenza.
ART. 15 - STATO DEL BENE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
Al termine della validità della Concessione il bene dovrà essere restituito senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o ad indennizzi di qualsiasi genere.
Le manutenzioni e gli eventuali miglioramenti od opere stabili regolarmente eseguite resteranno acquisite a titolo gratuito all’Ente Parco. Qualora sia accertata l’avvenuta realizzazione di opere abusive, l’Ente Parco si riserva la facoltà di esigere il ripristino della
situazione iniziale, a cura e spese del Concessionario. Il bene dovrà comunque essere restituito in buono stato di conservazione.
ART. 16 - RINNOVO
In mancanza di disdetta scritta, da parte di una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza la concessione è tacitamente rinnovata. Alla scadenza dei 9 anni il parco si riserva in ogni caso di rivalutare gli obblighi del concessionario.
ART. 17 - CONTROVERSIE
Il Foro competente per ogni eventuale controversia tra il Parco e il Concessionario derivanti
da interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione sarà quello di Arezzo.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti s’impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte durante “il progetto”, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell’osservanza delle norme e dei principi fissati ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).
Art. 19 - SPESE DI XXXXX E REGISTRAZIONE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, sono altresì a carico dello stesso tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della concessione.
Il Concessionario dichiara di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, tutte le condizioni sopra descritte. Per quanto non previsto nella presente Concessione si richiamano le disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in forma digitale.
IL DIRETTORE F.F. IL CONCESSIONARIO
(Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx) (Sig )