Contratto di assicurazione Ramo Danni
Contratto di assicurazione Xxxx Xxxxx
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Guida Sereno Extra FI
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento:
⮚ Set informativo
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Furto, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Guasti Meccanici, Gap, Kasko e Assistenza Circolazione.
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture ad uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio.
Che cosa è assicurato?
⮚ danni al veicolo assicurato.
✓ Incendio
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione non comprende i danni:
! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
! determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto all’azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi.
✓ Furto
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata, Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo, Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
✓ Gap
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all’Assicurato, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo. La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP VN12 nel caso in cui la durata sia di 12 mesi dalla decorrenza della polizza, GAP VN24 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN36 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN48 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza).
✓ Eventi naturali
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, inondazioni e mareggiate e Trombe d’aria.
✓ Eventi sociopolitici
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo.
✓ Rottura cristalli
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
✓ Guasti Meccanici
L’impresa si impegna a corrispondere alle condizioni sotto riportate ed entro i limiti indicati, l’indennizzo del costo della riparazione dei guasti (parti di ricambio e manodopera) subiti dagli Autoveicoli assicurati al motore, cambio e differenziale.
✓ Kasko
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento.
✓ Garanzie Accessorie
L’Impresa si obbliga ad indennizzare:
- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici;
- le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto;
- spese danneggiamento box privato;
- spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada;
- costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto;
- spese di duplicazione della patente;
- spese per rifacimento chiavi;
- spese anteriori al furto del veicolo;
- spese custodia e parcheggio;
- costi ripristino airbag;
- costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto;
- imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto;
- spese nuova immatricolazione;
- spese per la liquidazione del danno;
- indennizzo bagagli;
- sostituzione o riparazione pneumatici;
- spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici.
✓ Assistenza
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra. L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prim a rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in base all’opzione che sarà scelta dall’Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Guida Sereno Extra FI
Versione n. 1 del Dicembre 2018 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 del’Albo dei Gruppi Assicurativi. |
Esercizio 2017 Xxxxxxxx approvato il 10/05/2018 Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 38.516.840 di cui capitale sociale € 34.013.382, riserva di sovrapprezzo € 100.382 e riserve patrimoniali € 4.103.076 Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 124,67% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 262,98% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). |
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Il prodotto Guida Sereno Extra FI,riservato ai Clienti FINDOMESTIC BANCA S.p.A., offre, a seconda della formula assicurativa e delle garanzie aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo e prestazioni di Assistenza circolazione. Le formule disponibili sono: - Formula PLUS: Incendio, Furto, Garanzie Accessorie, Eventi Naturali e Sociopolitici, Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità, Cristalli e Assistenza - Formula SUPERIOR: in alternativa alla formula PLUS, estende le coperture anche alla garanzia kasko - Ad ogni formula deve essere aggiunta congiuntamente una delle seguenti coperture: Gap Valore a nuovo 12 mesi, Gap Valore a nuovo 24 mesi, Gap Valore a nuovo 36 mesi, Gap Valore a nuovo 48 mesi. Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Guida Sereno Extra FI. In merito alle Garanzie Incendio, Furto, Gap, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Guasti Meccanici, Kasko e Garanzie Accessorie non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel Dip Base Guisa Sereno Extra FI. |
Mobilità | In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: • Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; • Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; • Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; • Rimborso delle spese di deposito del veicolo. |
Infortuni Trasportati | L’Impresa assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente), in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purchè il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. Più precisamente l’Impresa garantisce: - L’invalidità permanente da infortunio del trasportato: sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fische e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni posso causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. - La morte da infortunio del trasportato: l’indennità è dovuta se la morte si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dall’infortunio. L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Xxxxx corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte, se superiore, e quella già pagata per invalidità permanente. |
Prestazioni di assistenza | L’Impresa eroga a favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza di seguito indicate: - Soccorso stradale: In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà: • senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino. • senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento. Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero. - Dépannage: Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante. - Quick Service: Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato. - Assistenza telefonica alla compilazione CAI: A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”). - Autovettura sostitutiva: In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. - Servizio informazioni sul traffico: (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana. - Servizio informazioni meteo (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero. - Servizio Informazioni turistiche (Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali). L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali: - documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto; - formalità valutarie; - situazione socio politica del paese; - indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero. |
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato - Spese di albergo In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato. - Rientro o prosecuzione del viaggio In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero. - Servizio taxi A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto. La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento. - Demolizione del veicolo in Italia La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto. La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico - Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro. - Rimpatrio del veicolo dall’estero In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato. - Abbandono legale all’estero In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi. Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso - Assistenza linguistica all’estero In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Guida Sereno Extra FI |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Formula Superior (Garanzia Kasko) | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Gap Valore a nuovo | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Ci sono limiti di copertura? |
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. |
Incendio e Furto | L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso. | ||||||||
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni | ||||||
Incendio e Furto | Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | |||||
Incendio e Furto | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia | AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Incendio e Furto | Altre province | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di €1.500,00 | NESSUNO | |||||
L’assicurazione non comprende i danni: - Causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio; - Dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico; - Causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; - Riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo; - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso; - Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Conseguenti da appropriazione indebita; - Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo DISPOSITIVO SATELLITARE e sia possibile verificarne, da parte di NOBIS, il corretto funzionamento al momento del sinistro. Massimale/Somma garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di Polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno. | ||||||||
Kasko | L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: • Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS: Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di Euro 500,00 • In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: Scoperto 25% con il minimo di Euro 5.000,00 L’Assicurazione non comprende i danni: - Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione; - Conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - Conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene; - Subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina. - Alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; - Meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo. Massimale/Somma Garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento Il massimale deve intendersi per sinistro/anno | |||||||
Eventi Sociopolitici | L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: • Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS: nessuno scoperto/franchigia • In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00 |
L’Assicurazione non comprende i danni: - Determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - Derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko. Massimale/Somma Garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto Il massimale deve intendersi per sinistro/anno | |||
Eventi Naturali | L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: • Se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS: nessuno scoperto/franchigia • In caso di non utilizzo dell’opzione rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis: Scoperto 15% con il minimo di Euro 1.500,00 Massimale/Somma garantita: Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno | ||
Cristalli | L’Entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l’Impresa) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso: • Se utilizzata l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS: nessuna franchigia • In caso di non utilizzo delle strutture convenzionate con Nobis: Franchigia Euro 350,00 L’assicurazione non comprende: - Rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; - Rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; - Rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. Massimale Euro 2.000,00 per sinistro/anno. | ||
Infortuni Trasportati | L’Impresa non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati: - Derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; - In conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie; - Derivanti da guerra, insurrezioni; - Derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni; - In occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti; - In caso di dolo del guidatore. Invalidità Permanente da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per veicolo, l’Impresa paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché derivanti da infortunio esplicitamente escluso; Morte da Infortunio del Trasportato: limite Euro 150.000,00 per veicolo se l’infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo. I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati. | ||
Assistenza | • Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi |
caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. • Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza. • La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni. • La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. • Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. • Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. • Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile. • Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente. • A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. • Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge. | |||||||
Guasti Meccanici | Le prestazioni vengono offerte esclusivamente su un veicolo nuovo o km0 (immatricolato da meno di sei mesi), venduto a persona fisica per un uso privato, ed avente le seguenti caratteristiche: • due ruote motrici (2WD), • cilindrata massima di 2000 centimetri cubi, potenza massima 200 CV, fino a 25 quintali a pieno carico, • alimentazione a benzina o a gasolio (l’alimentazione a GPL/Metano sia se omologato come “di primo equipaggiamento” dalla casa sia se trasformato successivamente alla vendita non rientra in copertura), • appartenente ad un marchio distribuito o importato ufficialmente con un volume annuo di immatricolato in Italia della casa costruttrice superiore alle 1000 unità (si fa riferimento al dato dell’anno precedente). La validità della garanzia è subordinata all’esecuzione della sequenza dei tagliandi prescritti dal costruttore nelle frequenze, nelle modalità e nei contenuti (piano di manutenzione del costruttore). I tagliandi dovranno essere necessariamente eseguiti presso le strutture convenzionate con NOBIS o presso la rete ufficiale della casa costruttrice. La garanzia non opera in presenza di eventuali garanzie legali e/o convenzionali, integrali o residuali, offerte dal costruttore o da altro soggetto. La copertura assicurativa cessa immediatamente a seguito di: • distruzione del veicolo assicurato, • cessione dello stesso ad un venditore professionale, • trasferimento a privato del veicolo, • manutenzione non eseguita o non conforme alle prescrizioni. La durata della copertura non può superare 5 anni dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato. PARTI DEL VEICOLO COPERTE (tassativamente indicate nella tabella) | ||||||
BLOCCO MOTORE | testata, | precamere, |
(basamento e tutti i componenti a latere) | guarnizione testata, kit smeriglio, canne cilindro, pistoni, bielle, albero motore, alberi a camme, segmenti, bronzine di banco e di biella, valvole aspirazione e scarico, punterie idrauliche, | aste e bilancieri, pompa olio, catena di distribuzione, variatore di fase distribuzione, prigionieri, sedi valvole. Sono esclusi la coppa dell’olio, la guarnizione della coppa e tutti i particolari esterni al blocco motore. | |||||
CAMBIO AUTOMATICO | convertitore di coppia, gruppo valvole, ruotismo epicicloidale, scatola, pompa olio, con esclusione dei freni e delle frizioni. | ||||||
CAMBIO MANUALE | ingranaggi conduttori, ingranaggi condotti, scatola e tutti gli organi lubrificati in rotazione al suo interno, sincronizzatori, cuscinetti. | ||||||
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA | gli organi interni ad esclusione della cinghia | ||||||
SCATOLA DIFFERENZIALE ANTERIORE | le componenti interne | ||||||
Sono esclusi tutti gli organi non compresi nella tabella precedente. La copertura assicurativa, inoltre, non opera per guasti dovuti a: 1. normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale usura dei segmenti); 2. mancata e/o insufficiente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel lubrificante, che portino all’ostruzione dei canali di lubrificazione; 3. imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave dell’utilizzatore del veicolo; 4. incidenti stradali e/o eventi dolosi; 5. precedenti interventi riparativi non eseguiti a regola d’arte; 6. perdite di liquidi, vibrazioni o leggere rumorosità che, comunque, non pregiudicano la funzionalità e/o l’utilizzo del veicolo se riconducibili all’uso; 7. errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua dal condotto di aspirazione; 8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritti dalla casa costruttrice o dalla tipologia di utilizzo; 9. elementi non coperti e/o esclusi; 10. cause esterne al veicolo, ivi comprese corto circuito e tentativi di furto; 11. non immediato arresto del veicolo all’insorgere di anomalie avvertite o segnalate dalla strumentazione di bordo (es.: innalzamento temperatura dovuto a perdita di liquido refrigerante dal radiatore o dalla pompa acqua con conseguente bruciatura della guarnizione testa); 12. urti, collisioni, uscite di strada, incendi anche se causati da organi coperti da garanzia. Non rientrano in copertura i veicoli che: 1. non siano conformi alle prescrizioni del costruttore dichiarate in sede di omologazione; 2. siano adibiti a taxi, ambulanza, noleggio, scuola guida e/o utilizzati in competizioni; e quando: 3. si riscontrano anomalie, discordanze e/o attestazioni non veritiere sullo stato del veicolo; 4. vengono disattese le norme, le istruzioni e le procedure descritte. La copertura assicurativa è rilasciata per un massimale di € 6.000,00 per sinistro e per l’intera durata della polizza. Resta inteso che l’importo massimo delle riparazioni non potrà superare il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese che comportino una rivalutazione del veicolo o una sua maggiore funzionalità come pure quelle di assistenza stradale, vitto, alloggio e |
trasporto. Non rientrano in copertura i danni indiretti causati dal fermo del veicolo anche durante il disbrigo della pratica e durante la riparazione. E’ oggetto di indennizzo la riparazione effettuata con l’impiego di ricambi revisionati. Qualora l’Assicurato richiedesse l’impiego del ricambio nuovo, lo stesso dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi pari alla differenza fra il listino a nuovo e quello revisionato. Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l’indennizzo avverrà con l’impiego del ricambio nuovo a costo del listino decurtato a livello forfettario della percentuale di usura stabilita per il veicolo dal listino usato di Infocar/Quattroruote – Editoriale Edidomus al momento del sinistro. | |||
Mobilità | Per questa garanzia si intende escluso il caso di furto. Massimale Euro 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa. Rimborso spese di Taxi o noleggio di veicolo: massimo giornaliero Euro 35,00; Rimborso spese pernottamento e vitto: massimo Euro 500,00 Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso. | ||
Garanzie Accessorie | - Rimborso Spese Veterinarie per lesioni subite da animali domestici: massimale Euro 200,00 per sinistro/anno; - Rimborso spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a furto: massimale Euro 50,00 per polizza; - Rimborso spese danneggiamento box privato: massimale Euro 5.000,00 per polizza; - Rimborso spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada: Massimale Euro 200,00 per sinistro/anno; - Rimborso costo di riaquisto beni ed oggetti a seguito di furto: massimale Euro 500,00 per polizza; - Rimborso spese di duplicazione della patente: massimale Euro 200,00 per polizza - Rimborso spese per rifacimento chiavi:massimale Euro 260,00 per sinistro/anno; - Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (BONUS FEDELTA’): massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso spese di custodia e parcheggio: massimale Euro 200,00 per polizza; - Rimborso costi ripristino airbag: massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso costi di ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto: massimale Euro 500,00 per polizza, la garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo; - Indennizzo imposta automobilistica e premio assicurativo RCA: massimale Euro 1.000,00 per polizza; - Rimborso spese nuova immatricolazione (operativa solo in caso di danno con rimpiazzo): massimale Euro 200,00 per polizza; - Rimborso spese per la liquidazione del danno: massimale Euro 200,00 per polizza; - Indennizzo bagagli: massimale Euro 200,00 per polizza; - Garanzia kasko pneumatici: garanzia attivabile esclusivamente in caso di acquisto del penumatico presso uno dei centri convenzionati con Nobis. La garanzia viene prestata con il limite di un penumatico per anno e di €500,00 per sinistro/anno. - Danni da investimento animali selvatici: garanzia attivabile a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente, massimale = valore assicurato per sinistro/anno. Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale. | ||
L’assicurazione, nei casi in cui risulti l’installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel modulo di adesione ,è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che: • il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di polizza; • l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato da Nobis (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto). • il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto. |
Qualora risulti che al momento del sinistro: non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice; non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla
il
Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice; Proprietario / Assicurato, il Conducente, o
il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare; il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini; non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito; in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Assicurato.
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 120.000, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo DISPOSITIVO SATELLITARE o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack.
Riparazione del veicolo (valido per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di Polizza):
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il
rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario o gruppo di concessionari che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 730 a 1.095 | Da1.096 a 1.460 | Da1.461 a 1.825 |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: il Contraente o l’Assicurato, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità. Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative xxxxxxxx. Xx caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici. Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Obblighi in caso di sinistro garanzia Assistenza: L’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 894147 o se dall’estero +39 039.9890720. L’Assicurato dovrà comunicare con precisione: 1. Il tipo di assistenza di cui necessita. 2. Nome e Cognome 3. Numero di Polizza 4. Numero di targa del veicolo 5. Modello del veicolo 6. Indirizzo del luogo in cui si trova 7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza. Obblighi in caso di sinistro garanzia Guasti Meccanici: L’Assicurato dovrà denunciare il sinistro all’indirizzo mail xxxxxx@xxxxx.xx entro 2 giorni dal verificarsi del guasto. L’incaricato contatterà nel più breve tempo possibile l’Assicurato e gli indicherà, caso per caso, la procedura da seguire e la struttura ove ricoverare il veicolo. Il ricovero del veicolo dovrà avvenire entro due giorni dalla comunicazione della struttura per preservare l’utilità residua del veicolo e per evitare di provocare ulteriori guasti o di aggravare quelli esistenti. |
Assistenza diretta/in convenzione: Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nella sezione limiti di copertura. Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado. In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore. L’assicurato potrà verificare sul sito dell’Impresa (xxx.xxxxx.xx)) l’elenco delle Strutture Convenzionate e gli eventuali aggiornamenti. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’xxxxxxxxxxxxx. Xx Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dell’accertamento del diritto all’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive xxxxxxxx. Xx premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile. Non è previsto il frazionamento del premio. |
Rimborso | Nel caso in cui l’Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell’autoveicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all’annualità in corso. In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l’Impresa restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l’Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all’Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa. In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l’opzione del mantenimento della copertura assicurativa. In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso. In tal caso, l’Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto base ha durata di sette anni senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno durata variabile da uno a sei anni senza tacito rinnovo. La decorrenza delle singole coperture, dalle ore 24:00 e la scadenza, alle ore 24:00, vengono indicate nel Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza. Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Xxx Xxxxx 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); sarà poi facoltà dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A. L’Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento. L’Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o Furto dell’autoveicolo; • Estinzione anticipata/subentro del finanziamento; • In caso di sinistro |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio. |
Quali costi devo sostenere? |
L’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte. Costi d’intermediazione: la quota media spettante all’Intermediario è pari al 53,32% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 Xxxxxx Xxxxxxx (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Contratto di Assicurazione
Guida Sereno Extra FI
Set Informativo
EDIZIONE: Dicembre 2018
Versione: 001.12.2018
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
GRUPPO NOBIS
GLOSSARIO
ASSICURATO | La persona fisica o giuridica che aderisce alla polizza collettiva numero 100016766 ed il cui interesse è protetto dall’Assicurazione |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione |
AUDIOFONOVISIVI | Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati |
AUTORITÀ | Autorità di pubblica sicurezza |
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/MODULO DI POLIZZA | Il documento che riporta i dati contenuti nel Modulo di Adesione, la sottoscrizione da parte dell’Impresa a conferma dell’attivazione delle garanzie. |
CENTRO CONVENZIONATO | La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa |
CONTRAENTE | FINDOMESTIC BANCA S.p.A, via Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 48 – 00000 Xxxxxxx, che stipula l’Assicurazione. |
DEALER | L’Azienda venditrice dell’Autoveicolo assicurato. Sono parificate al dealer anche le altre Società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate). |
DEGRADO | Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura |
CRISTALLI | Rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’auto |
EVENTI NATURALI | Xxxxx che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali indicati nell’articolo 3.3, punto “Eventi Naturali” |
EVENTI SOCIOPOLITICI | Xxxxx causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo |
ESTERO | La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia- Erzegovina, Gibilterra,Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea). |
FURTO | Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
IMPRESA ASSICURATRICE | NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
INCENDIO | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma |
INCIDENTE | Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. |
INDENNIZZO | La somma dovuta da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro |
INFORTUNIO | L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea |
FRANCHIGIA | Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato. |
XXXXX | Xxxxx materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi |
XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxxxxx di un componente dovuto a cause interne, vizi o difettosità. I guasti causati o riconducibili ad usura dei particolari non sono coperti. |
MODULO DI ADESIONE | Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assicurato; i dati identificativi dell’Autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; il premio di assicurazione; la sottoscrizione; |
DISPOSITIVO SATELLITARE | Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di |
rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell’impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con centrale operativa 24 ore su 24, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all’utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l’apparecchio stesso. | |
OPTIONALS | Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo |
POLIZZA | I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti da questa Nota Informativa, dalle Condizioni di Assicurazione e dal Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza, emessi in applicazione alla polizza collettiva stipulata con l’Impresa, le cui condizioni sono riportate nel presente Set Informativo |
PREMIO | La somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa assicuratrice |
PRESTAZIONE | L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro. |
QUATTRORUOTE E TUTTOTRASPORTI | Le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus |
RAPINA | Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
SCOPERTO | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; |
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO | Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA | La struttura dell’Impresa costituita da tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza. |
USURA | Forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti. |
VALORE ASSICURATO | Il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto ed il valore assicurato è pari alla somma in Euro, corrispondente al prezzo del veicolo risultante dalla fattura di acquisto. |
VALORE A NUOVO (GAP ) | Garanzia in base alla quale in caso di Danno Totale a seguito delle garanzie principali non sono applicabili, per tutta la durata della sua validità, i deprezzamenti previsti dall’art. 7.6 delle Condizioni di Assicurazioni. |
VALORE DI INDENNIZZO | E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie. |
VEICOLO | Autovettura a uso privato, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri non adibite a noleggio . Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergi-vetro anteriori e posteriori |
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del luogo di residenza o sede legale del proprietario dell'Autoveicolo, successiva alla sottoscrizione della polizza, in caso di Sinistro si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art. 3.6) previsti per il luogo di residenza o di sede al momento del Sinistro.
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 2.3 Modalità per rendere operativa l'Assicurazione
L'Assicurato, Cliente di Findomestic Banca, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e delle Condizioni Generali di Assicurazione, e avere scelto la formula assicurativa, potrà aderire sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando l'importo del premio assicurativo, ricevendo il Certificato di Assicurazione/Modulo di Polizza sottoscritto dall’Impresa che lo rilascerà dopo l’effettiva liquidazione del finanziamento. L’Impresa accetta che il pagamento dei premi venga eseguito da Findomestic Banca S.p.A. e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.
Art. 2.4 Polizza collettiva ad adesione
La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate all’art. 2.3
Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca SpA e viene versato in unica soluzione come meglio sopra descritto, senza possibilità di frazionamento
Art. 2.5 Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro e diritto di ripensamento
Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza.
Il diritto si esercita con l’invio di lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Xxx Xxxxx 00 -00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); sarà poi facoltà dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente FINDOMESTIC BANCA S.p.A .
L’Assicurato fruirà dello scorporo del premio dal finanziamento.
L’Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera raccomandata, di almeno 60 giorni.
Dopo ogni sinistro, infine e fino al 60° giorno dalla eventuale definizione, l’Assicurato e l’Impresa possono far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con 30 giorni di preavviso.
In tal caso, l’Impresa retrocede al Contraente la parte di premio non goduto al netto delle tasse.
Art. 2.5 Bis Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l’Impresa restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Tuttavia l’Assicurato, su sua richiesta e rinunciando al rimborso di premio, può richiedere all’Impresa di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria della copertura assicurativa.
In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Non è ammessa l’opzione del mantenimento della copertura assicurativa.
In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Art. 2.6 Assicurazione per conto di terzi
L’Impresa e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Xxxxxxx è stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 1891 c.c. per conto e nell'interesse dei singoli clienti di Findomestic Banca S.p.A. che vi aderiscano.
Art. 2.7 Durata del contratto
L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del finanziamento e, in ogni caso, si intenderà risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Veicolo assicurato.
Art. 2.8 Cessazione dell'Assicurazione
Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell'autoveicolo), l’Impresa rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dall’Impresa il premio relativo all'annualità in corso.
Art. 2.9 Diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Art. 2.11 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Per la sezione Assistenza, vale l’estensione territoriale prevista nella singola sezione.
Art. 2.12 Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 2.13 Oneri fiscali ed amministrativi
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Xxxxx, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art. 2.14 Dispositivo Satellitare
Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geo-localizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e una centrale operativa 24 ore su 24. Inoltre esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l’orario delle rilevazioni. Tali dati in caso di sinistro sono messi a disposizione della Compagnia su semplice richiesta della stessa.
L’assicurazione, nei casi in cui risulti l’installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE regolarmente richiamata nel modulo di adesione ,è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato che:
• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di polizza;
• l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato da Nobis (i centri convenzionati saranno direttamente comunicati dall’intermediario che ha in carico il contratto).
• il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
• non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
• il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
• il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
• nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., in deroga a quanto previsto nelle condizioni contrattuali, corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Assicurato.
Art. 2.14 bis– Obbligatorietà montaggio alternativo del DISPOSITIVO SATELLITARE o del dispositivo Lojack per veicoli di valore pari o superiore a € 120.000
Nel caso in cui il veicolo assicurato abbia un valore pari o superiore ad € 120.000, la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa il dispositivo DISPOSITIVO SATELLITARE di cui all’articolo 2.14 o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, verrà applicato lo scoperto previsto dall’Art. 2.14.
Art. 2.15 Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 2.16 Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 2.17 Forma delle comunicazioni – Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.
Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni alla Compagnia devono essere inviate alla Direzione ai seguenti indirizzi:
Per informazioni in merito al contratto: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) E-mail: xxxx@xxxxx.xx
Per reclami: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Centro Direzionale Colleoni – Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
fax 000.0000000
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
Art. 2.18 Formule assicurative
Le garanzie vengono rilasciate per Formule Assicurative. La Formula Assicurativa è l’unione di una o più garanzie.
FORMULA PLUS Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità e Cristalli, Assistenza circolazione
FORMULA SUPERIOR Garanzie Incendio, Furto completa, Accessorie, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli e Kasko completa, Garanzia Guasti Meccanici, Infortuni Trasportati, Garanzia Mobilità e Assistenza circolazione
Ad ogni formula deve essere aggiunta congiuntamente una delle seguenti coperture:
• VN12 Gap Valore a nuovo 12 mesi
• VN24 Gap Valore a nuovo 24 mesi
• VN 36 Gap Valore a nuovo 36 mesi
• VN48 Gap Valore a nuovo 48 mesi
3. SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO
(condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza)
Art. 3.1 Valore assicurato
Per la determinazione del valore assicurato del veicolo, si considera la somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al prezzo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, al netto di tutti gli eventuali sconti, promozioni e contributi ad ogni titolo rilasciati e al lordo di eventuali incentivi statali. Quanto sopra deve risultare nella fattura di acquisto del veicolo.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto.
E’ compresa anche la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati purché:
• la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
• la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato, come segue: Zona 5: CE, FG;
Xxxx 0: XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX;
Zona 3: AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI, MT, PZ, RM, SR, TO, VV;
Zona 2: AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS;
Zona 1: tutte le restanti province
La ripartizione delle autovetture fra `'Rischio Alto'' e `'Rischio Basso” è stabilita in base alla marca della autovettura e più precisamente: Rischio Alto: Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes, Porsche, Rolls Royce.
Rischio Basso: tutte le altre marche.
Art. 3.3 Eventi assicurati
A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate nel Modulo di polizza, gli eventi assicurati sono: INCENDIO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
Incendio inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che parziale), dovuto:
• all’azione del fulmine;
• allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;
• a natura elettrica
• a dolo di terzi.
FURTO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato;
• Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
• Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
• Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
• nell’esecuzione di questi reati;
• a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.
EVENTI NATURALI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Grandine;
• Tempeste;
• Uragani;
• Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
• Trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
• Frane e smottamenti del terreno;
• Valanghe e slavine.
KASKO
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
• Urto;
• Uscita di strada;
• Ribaltamento
EVENTI SOCIOPOLITICI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
• Tumulti popolari;
• Scioperi;
• Sommosse;
• Atti di terrorismo;
• Sabotaggio;
• Vandalismo.
CRISTALLI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
Art. 3.4 Limiti di indennizzo
Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano il massimo esborso di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
GARANZIA | MASSIMALE/SOMMA GARANTITA |
INCENDIO E FURTO | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. Nel caso di furto con destrezza e/o in caso di mancata presentazione di tutte le chiavi fornite in dotazione dalla Casa Costruttrice l’indennizzo sarà ridotto del 50% rispetto al valore indennizzabile a termini di polizza. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
EVENTI NATURALI | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto. Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
XXXXX | Xxxxxx assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
EVENTI SOCIOPOLITICI | Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento. 30% del valore assicurato indicato nel Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di sette anni rispetto alla data di stipula del contratto Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
CRISTALLI | € 2.000,00 Il massimale deve intendersi per sinistro/anno |
Art. 3.4 bis (GAP VALORE A NUOVO) Garanzia della differenza tra il valore di riacquisto e indennizzo riconosciuto in caso di rimpiazzo
(valida solo per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, operativa solo se è stato pagato il correlativo premio ed è stata prescelta la modalità di indennizzo del danno totale con l’opzione rimpiazzo)
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all’Assicurato, nel caso in cui sia stato pagato il correlativo premio di garanzia, il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato ed il valore di rimpiazzo.
La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento del premio di garanzia (GAP VN12 nel caso in cui la durata sia di 12 mesi dalla decorrenza della polizza , GAP VN24 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN36 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza; GAP VN48 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza).
Art. 3.5 Esclusioni
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
• relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
• conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
• conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
• determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni.
ESCLUSIONI SPECIFICHE SINGOLE GARANZIE INCENDIO E FURTO
L’assicurazione non comprende i danni:
• causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
• dovuti, in tutto o in parte, a modifiche dell’impianto elettrico;
• causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service;
• riferibili a difetti di fabbricazione del veicolo;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all’interno dello stesso;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti da appropriazione indebita;
• Non rientra, altresì, in copertura il furto delle ruote (pneumatici e cerchioni) a meno che sull’autoveicolo non sia stato installato il dispositivo DISPOSITIVO SATELLITARE e sia possibile verificarne, da parte di NOBIS, il corretto funzionamento al momento del sinistro.
KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• conseguenti alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di xxxxx e rapina.
• alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
• meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
EVENTI SOCIOPOLITICI
L’assicurazione non comprende i danni:
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.
CRISTALLI
L’assicurazione non comprende:
• rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
• rottura dei cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici.
Art. 3.6 Scoperti e Franchigie
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni | |
Incendio e Furto | Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 |
Incendio e Furto | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo | AV BN BG | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO |
Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia | BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV PE PO RG SA SR TA TO TP VV | |||
Incendio e Furto | Altre province | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/ FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni | |
Eventi naturali | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Kasko | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00 | |
Eventi sociopolitici | Xxxxx | Xxxxxx a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Cristalli | Tutte | € 350,00 per sinistro | NESSUNO |
4. SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE
(Le garanzie sono valide solo se richiamate nel Modulo di Xxxxxxx)
A. GARANZIE ACCESSORIE BASE
a. RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER LESIONI SUBITE DA ANIMALI DOMESTICI: la garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul veicolo assicurato conseguenti ad incidente occorso al veicolo stesso. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
b. RIMBORSO SPESE DI DISINFESTAZIONE E LAVAGGIO A SEGUITO DI RITROVAMENTO DEL VEICOLO CONSEGUENTE A FURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese di disinfestazione e lavaggio degli esterni ed interni del veicolo sostenute dal proprietario del veicolo stesso a seguito di ritrovamento del mezzo conseguente a furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 50,00 per polizza.
c. RIMBORSO SPESE DANNEGGIAMENTO BOX PRIVATO: la garanzia copre il rimborso delle spese necessarie per il ripristino della parte muraria del box di sua proprietà in conseguenza del verificarsi di un incendio del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza. La garanzia viene prestata nel limite di € 5.000,00 per polizza.
d. RIMBORSO SPESE DI RIPRISTINO INTERNI VEICOLO A SEGUITO DI SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA: la garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni a seguito del trasporto, a titolo di soccorso occasionale, di vittime di incidenti stradali comunque occorsi. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per sinistro/anno.
e. RIMBORSO COSTO DI RIAQUISTO BENI ED OGGETTI A SEGUITO DI FURTO: la garanzia copre il rimborso del costo di riacquisto dei beni di proprietà dell’Assicurato contenuti nel veicolo in copertura sottratti a seguito di furto tentato o perfezionato (totale o parziale) del veicolo indennizzabile ai sensi di polizza a condizione che l’evento si sia verificato entro 24 ore dalla data di acquisto da parte dell’Assicurato del bene risultante da scontrino/fattura nonché venga dimostrato il pagamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
f. RIMBORSO SPESE DI DUPLICAZIONE DELLA PATENTE: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di duplicazione della patente sostenute dall’Assicurato a seguito di sottrazione o distruzione dovuta ad incendio, rapina o furto. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
g. RIMBORSO SPESE PER RIFACIMENTO CHIAVI: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per l’apertura delle portiere, lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto, la sostituzione delle serrature ed il rifacimento delle chiavi del veicolo in copertura in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere. La garanzia viene prestata nel limite di € 260,00 per sinistro/anno.
h. RIMBORSO SPESE ANTERIORI AL FURTO DEL VEICOLO (c.d. BONUS FEDELTA’): la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive. La garanzia viene prestata nel limite di
€ 1.000,00 per polizza.
i. RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO: la garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo/relitto conseguente incendio, furto o rapina del veicolo. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all’assicurato dell’avvenuto ritrovamento. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
j. RIMBORSO COSTI RIPRISTINO AIRBAG: la garanzia copre il rimborso dei costi di ripristino/sostituzione dei dispositivi di sicurezza airbag frontali (conducente e passeggero) in caso di esplosione imprevista anche in conseguenza di incidente stradale o urto. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
k. RIMBORSO COSTI DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE/ANTIFURTO: la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per ripristinare o sostituire l’impianto di antifurto (satellitare o non) con altro apparato di qualità corrispondente, nel caso in cui venisse danneggiato a seguito di incidente da circolazione con responsabilità dell’Assicurato. La garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo. La garanzia viene prestata nel limite di € 500,00 per polizza.
l. INDENNIZZO IMPOSTA AUTOMOBILISTICA E PREMIO ASSICURATIVO RCA: la garanzia copre l’indennizzo dei costi pro rata temporis sostenuti dall’Assicurato (antecedentemente al sinistro di incendio e furto) per la tassa automobilistica ed il premio Assicurativo RCA relativamente al periodo non goduto intercorrente dalla data di denuncia del sinistro furto, rapina o incendio con danno totale e la scadenza della stessa imposta. La garanzia viene prestata nel limite di € 1.000,00 per polizza.
m. RIMBORSO SPESE NUOVA IMMATRICOLAZIONE (OPERATIVA SOLO IN CASO DI DANNO TOTALE CON RIMPIAZZO): la garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del veicolo di rimpiazzo ai sensi dell’art. 7.7 delle presenti Condizioni di assicurazione. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
n. RIMBORSO SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO:la garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la predisposizione della documentazione amministrativa e dei certificati necessari ad ottenere la liquidazione del danno totale conseguente ad incendio, furto o rapina. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
o. INDENNIZZO BAGAGLI: la garanzia copre il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell’Assicurato dei beni di vestiario o di prima necessità contenuti nei bagagli trasportati sul veicolo danneggiato totalmente a seguito di incendio. Non rientrano in copertura oggetti di valore, denaro e biglietti non goduti. La garanzia viene prestata nel limite di € 200,00 per polizza.
p. GARANZIA KASKO PNEUMATICI: la garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione del pneumatico, al netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a circolazione del veicolo. Tale garanzia è attivabile solo ed esclusivamente in caso di acquisto del pneumatico presso uno dei centri convenzionati con NOBIS. La garanzia viene prestata con il limite di un pneumatico per anno e di € 500,00 per sinistro/anno.
q. DANNI DA INVESTIMENTO ANIMALI SELVATICI: l’Impresa nel limite del valore assicurato per sinistro/anno, indennizza i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all’attraversamento degli animali stessi, a condizione che sia richiesto l’intervento della Pubblica Autorità competente.
Al fine di poter ottenere il rimborso/l’indennizzo delle spese suindicate, le richieste circa l’esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all’originale.
5. SEZIONE GARANZIA MOBILITA’
(La garanzia Mobilità è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza)
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
• Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
• Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
• Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
• Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’assicurato della quale è richiesto il rimborso.
6. SEZIONE INFORTUNI DEI TRASPORTATI
(La garanzia Infortuni è valida solo se richiamata nel Modulo di polizza)
Art. 6.1 Oggetto dell’assicurazione
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura le persone presenti sul veicolo assicurato (escluso il conducente) in caso di sinistro da circolazione per gli infortuni da loro subiti purché il veicolo sia condotto dal proprietario. La garanzia è operante dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All’assicurato viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato (€ 150.000,00) indicato in polizza, a seguito di infortunio dei trasportati che comporti un’invalidità permanente o la morte. Più precisamente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. garantisce:
l’invalidità permanente da infortunio del trasportato: nel limite di € 150.000,00 per veicolo, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga un’indennità per le invalidità permanenti di grado superiore al 66% purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
la morte da infortunio del trasportato, nel limite € 150.000,00 per veicolo se l’infortunio ha per conseguenza la morte del trasportato del veicolo.
I massimali suindicati devono intendersi per persona/veicolo/polizza. Nel caso in cui il sinistro colpisca contestualmente più assicurati, l’importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i vari assicurati.
Art. 6.2 Esclusioni
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dai trasportati:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione;
• in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
• in caso di dolo del guidatore.
Art. 6.3 Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge
La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi presenti e future.
Art. 6.4 Rinuncia al diritto di surrogazione
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 6.5 Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità
Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. effettua il pagamento dell’indennità sulla base dell’allegato 1 -TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE, tenendo conto della franchigia assoluta del 66%.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all’Assicurato un’indennità in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice, l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.
Art. 6.6 Determinazione dell’indennizzo
Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.
Art. 6.7 Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità, di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un anticipo sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente.
Art. 6.8 Morte da Infortunio
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’infortunio.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte – se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
7. SEZIONE SINISTRI – RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE
(condizioni valide per le garanzie Infortuni, Incendio, Furto, Eventi Naturali, Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel Modulo di polizza)
Art. 7.1 Avviso di sinistro
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione – Servizio Sinistri - di NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Via Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxx, Fax: 000 0000000, E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) entro 5 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di furto, rapina, ed eventi sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo identificato, alla denuncia di sinistro a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici.
Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 7.2 Riparazione del veicolo
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l’Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla sua riparazione.
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., può far eseguire, informato l’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia; similmente può disporre, sempre informandone l’Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma dovuta ai sensi delle successive clausole.
Art. 7.3 Definizione di Danno Totale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
- Furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- Eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.
Art. 7.4 Definizione di Danno Parziale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.
E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
Art. 7.5 Determinazione del Valore di indennizzo
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza) L’ammontare del danno è definito direttamente da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell’Assicurato, quando una delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato in base al valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" o "Tuttotrasporti" ad eccezione dei casi in cui l'Assicurato decida di avvalersi delle strutture convenzionate.
Art. 7.6 Liquidazione del Danno Totale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote" e "Tuttotrasporti" al netto di eventuali franchigie e scoperti.
Art. 7.7 Opzione Rimpiazzo
(condizioni valide in caso di danno totale per le garanzie richiamate nel Modulo di polizza).
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, può optare per il rimpiazzo del veicolo con altro veicolo di valore almeno pari a quello indennizzabile in base alla tabella seguente, da acquistarsi presso il medesimo concessionario o gruppo di concessionari che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso.
Giorni trascorsi dalla data di effetto della polizza alla data del sinistro | da 1 a 365 | da 366 a 730 | da 730 a 1.095 | Da1.096 a 1.460 | Da1.461 a 1.825 |
Percentuale di deprezzamento del valore assicurato | 0 | 25% | 35% | 45% | 55% |
Valore indennizzabile (espresso in percentuale del valore assicurato) | 100% | 75% | 65% | 55% | 45% |
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, a liquidare direttamente al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto delle eventuali franchigie contrattuali.
In caso di rimpiazzo, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni trenta.
Art. 7.8 Liquidazione del Danno Parziale
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, contrattualmente stabilito sulla base del deprezzamento del valore del veicolo.
Art. 7.9 Riparazione presso le carrozzerie convenzionate
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nell’art. 3.6 CGA. Inoltre sui ricambi non verrà applicato alcun degrado.
In tale caso NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 7.10 Pagamento dell’indennità
Garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia all’Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e di tutti i dispositivi di apertura del veicolo).
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo delle strutture non convenzionate con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., avverrà esclusivamente previa autorizzazione del preventivo di spesa da parte di NOBIS, giustificato da fattura, regolarmente saldata, al netto della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo, comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
Garanzie Infortuni
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo dovuto, NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in Euro. NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga la somma assicurata ai trasportati ovvero agli eredi degli stessi in parti uguali.
Art. 7.11 Ritrovamento del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.
Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo verrà detratto dallo stesso. Se però l’Assicurato ha già sottoscritto un contratto di riacquisto secondo quanto previsto dall’art. 7.7, si procederà al rimpiazzo del veicolo secondo quanto previsto nell’art. 7.7 stesso.
Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione al danno sopportato da ciascuna.
Infine l’Assicurato, in accordo con NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ha facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo a NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’indennizzo
ricevuto.
8. SEZIONE ASSISTENZA CIRCOLAZIONE
Art. 8.1 Prestazioni di assistenza
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
Soccorso stradale
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
• senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Dépannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
Autovettura sostitutiva
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
Servizio informazioni meteo
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il
viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
Servizio taxi
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
Abbandono legale all’estero
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Art. 8.2 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Art. 8.3 Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 894147
o, se dall’estero, +39 039.9890720
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
9. SEZIONE GARANZIA GUASTI MECCANICI Art. 9.1 – Oggetto della copertura
L’impresa si impegna a corrispondere alle condizioni sotto riportate ed entro i limiti indicati, l’indennizzo del costo della riparazione dei guasti (parti di ricambio e manodopera) subiti dagli Autoveicoli assicurati al motore, cambio e differenziale.
CONDIZIONI
Le prestazioni vengono offerte esclusivamente su un veicolo nuovo o km0 (immatricolato da meno di sei mesi), venduto a persona fisica per un uso privato, ed avente le seguenti caratteristiche:
• due ruote motrici (2WD),
• cilindrata massima di 2000 centimetri cubi, potenza massima 200 CV, fino a 25 quintali a pieno carico,
• alimentazione a benzina o a gasolio (l’alimentazione a GPL/Metano sia se omologato come “di primo equipaggiamento” dalla casa sia se trasformato successivamente alla vendita non rientra in copertura),
• appartenente ad un marchio distribuito o importato ufficialmente con un volume annuo di immatricolato in Italia della casa costruttrice superiore alle 1000 unità (si fa riferimento al dato dell’anno precedente).
La validità della garanzia è subordinata all’esecuzione della sequenza dei tagliandi prescritti dal costruttore nelle frequenze, nelle modalità e nei contenuti (piano di manutenzione del costruttore). I tagliandi dovranno essere necessariamente eseguiti presso le strutture convenzionate con NOBIS o presso la rete ufficiale della casa costruttrice.
La garanzia non opera in presenza di eventuali garanzie legali e/o convenzionali, integrali o residuali, offerte dal costruttore o da altro soggetto. L’esecuzione dei tagliandi, nelle modalità descritte, è da considerarsi condizione necessaria ed essenziale per l’operatività della copertura assicurativa.
La copertura assicurativa cessa immediatamente a seguito di:
• distruzione del veicolo assicurato,
• cessione dello stesso ad un venditore professionale,
• trasferimento a privato del veicolo,
• manutenzione non eseguita o non conforme alle prescrizioni.
La durata della copertura non può superare 5 anni dalla prima immatricolazione del veicolo assicurato.
PARTI DEL VEICOLO COPERTE (tassativamente indicate nella tabella)
BLOCCO MOTORE (basamento e tutti i componenti a latere) | testata, guarnizione testata, kit smeriglio, canne cilindro, pistoni, bielle, albero motore, alberi a camme, segmenti, bronzine di banco e di biella, valvole aspirazione e scarico, punterie idrauliche, | precamere, aste e bilancieri, pompa olio, catena di distribuzione, variatore di fase distribuzione, prigionieri, sedi valvole. Sono esclusi la coppa dell’olio, la guarnizione della coppa e tutti i particolari esterni al blocco motore. |
CAMBIO AUTOMATICO | convertitore di coppia, gruppo valvole, ruotismo epicicloidale, scatola, pompa olio, con esclusione dei freni e delle frizioni. | |
CAMBIO MANUALE | ingranaggi conduttori, ingranaggi condotti, scatola e tutti gli organi lubrificati in rotazione al suo interno, sincronizzatori, cuscinetti. | |
CAMBIO A VARIAZIONE CONTINUA | gli organi interni ad esclusione della cinghia |
SCATOLA DIFFERENZIALE ANTERIORE | le componenti interne |
Art. 9.2 – Esclusioni
Sono esclusi tutti gli organi non compresi nella tabella di cui al punto precedente.
A titolo puramente esemplificativo, non rientrano in copertura i seguenti organi: turbina/e, intercooler, iniettori, pompa iniezione, alternatore, motorino avviamento, bobine accensione, collettori, valvola EGR, frizione, pompa liquido di raffreddamento, radiatore raffreddamento, elettroventilatore raffreddamento, volano, misuratore massa d’aria, pompe alimentazione, collettori, centralina gestione motore (ECU), scatola guida, apparati di servoassistenza alla guida, semiassi, albero di trasmissione, tutti i paraoli, tutte le cinghie, i cuscinetti, tutte le pulegge, batteria, manicotti e tubazioni in genere, tutte le parti in gomma, lubrificanti, liquidi, filtri, materiali attrito freni, parti di carrozzeria e tutte le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La copertura assicurativa, inoltre, non opera per guasti dovuti a:
1. normale ed ordinaria usura (es.: eccessivo consumo di olio motore dovuto alla normale usura dei segmenti);
2. mancata e/o insufficiente lubrificazione, imputabile anche alle impurità presenti nel lubrificante, che portino all’ostruzione dei canali di lubrificazione;
3. imperizia, imprudenza, negligenza, colpa grave dell’utilizzatore del veicolo;
4. incidenti stradali e/o eventi dolosi;
5. precedenti interventi riparativi non eseguiti a regola d’arte;
6. perdite di liquidi, vibrazioni o leggere rumorosità che, comunque, non pregiudicano la funzionalità e/o l’utilizzo del veicolo se riconducibili all’uso;
7. errati rifornimenti, presenza di impurità o acqua nel carburante, immissione di acqua dal condotto di aspirazione;
8. mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritti dalla casa costruttrice o dalla tipologia di utilizzo;
9. elementi non coperti e/o esclusi;
10. cause esterne al veicolo, ivi comprese corto circuito e tentativi di furto;
11. non immediato arresto del veicolo all’insorgere di anomalie avvertite o segnalate dalla strumentazione di bordo (es.: innalzamento temperatura dovuto a perdita di liquido refrigerante dal radiatore o dalla pompa acqua con conseguente bruciatura della guarnizione testa);
12. urti, collisioni, uscite di strada, incendi anche se causati da organi coperti da garanzia.
Non rientrano in copertura i veicoli che:
1. non siano conformi alle prescrizioni del costruttore dichiarate in sede di omologazione;
2. siano adibiti a taxi, ambulanza, noleggio, scuola guida e/o utilizzati in competizioni; e quando:
3. si riscontrano anomalie, discordanze e/o attestazioni non veritiere sullo stato del veicolo;
4. vengono disattese le norme, le istruzioni e le procedure descritte.
Art. 9.3 - Limiti
La copertura assicurativa è rilasciata per un massimale di € 6.000,00 per sinistro e per l’intera durata della polizza.
Resta inteso che l’importo massimo delle riparazioni non potrà superare il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese che comportino una rivalutazione del veicolo o una sua maggiore funzionalità come pure quelle di assistenza circolazione, vitto, alloggio e trasporto.
Non rientrano in copertura i danni indiretti causati dal fermo del veicolo anche durante il disbrigo della pratica e durante la riparazione.
E’ oggetto di indennizzo la riparazione effettuata con l’impiego di ricambi revisionati. Qualora l’Assicurato richiedesse l’impiego del ricambio nuovo, lo stesso dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi pari alla differenza fra il listino a nuovo e quello revisionato.
Nel caso in cui il ricambio revisionato non sia disponibile, l’indennizzo avverrà con l’impiego del ricambio nuovo a costo del listino decurtato a livello forfettario della percentuale di usura stabilita per il veicolo dal listino usato di Infocar/Quattroruote – Editoriale Edidomus al momento del sinistro.
Art. 9.4 – Procedura da osservare in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà denunciare il sinistro all’indirizzo mail xxxxxx@xxxxx.xx entro 2 giorni dal verificarsi del guasto. L’incaricato contatterà nel più breve tempo possibile l’Assicurato e gli indicherà, caso per caso, la procedura da seguire e la struttura ove ricoverare il veicolo. Il ricovero del veicolo dovrà avvenire entro due giorni dalla comunicazione della struttura per preservare l’utilità residua del veicolo e per evitare di provocare ulteriori guasti o di aggravare quelli esistenti.
RESTA INTESO CHE INTERVENTI NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI NON SARANNO INDENNIZZABILI.
NOBIS si riserva il diritto, in caso di guasto, di:
1. far ispezionare il veicolo prima e/o durante la riparazione;
2. indicare l’officina incaricata della diagnosi e dell’eventuale riparazione;
3. fornire pezzi di ricambio;
4. ritirare gli organi dichiarati guasti per sottoporli a controlli, verifiche ed eventuali riparazioni;
5. far sostituire integralmente un sistema complesso, quando la riparazione parziale risulti eccessivamente onerosa;
6. far impiegare ai riparatori organi revisionati/ricondizionati/rigenerati/usati.
ALLEGATO 1
TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità, facendo riferimento ai valori sotto elencati:
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: | des | sin |
Un arto superiore | 70% | 60% |
Una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
Un pollice | 18% | 16% |
Un indice | 14% | 12% |
Un medio | 8% | 6% |
Un anulare | 8% | 6% |
Un mignolo | 12% | 10% |
Una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Amputazione di un arto inferiore: | ||
Al disopra della metà della coscia | 70% | |
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio | 60% | |
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Amputazione di un piede | 40% | |
Amputazione di ambedue i piedi | 100% | |
Amputazione di un alluce | 5% | |
Amputazione di un altro dito del piede | 1% | |
Amputazione della falange ungueale dell'alluce | 2,5% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Sordità completa di un orecchio | 10% | |
Sordità completa di entrambi gli orecchi | 40% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: | ||
Una vertebra cervicale | 12% | |
Una vertebra dorsale | 5% | |
12° dorsale | 10% | |
Una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura di un meta mero sacrale | 3% | |
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme | 5% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi varranno per il lato sinistro e viceversa.
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il contraente e l’assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero x00.000.0000.000.
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL CAPO III – SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA DI RIFERIMENTO
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell’ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.
1. Titolarità e contatti
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Xxxxxxx Xxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Xxxxxxx.
2. Trattamenti e finalità
I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per: a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta; b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce; c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso; d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35/2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.
3. Profilazione
Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art.4 del reg. UE 2017/679 svolte sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative di cui al punto (a) del paragrafo 2 nonchè rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti di cui al punto (c) e all'esecuzione di attività di contatto per promuovere offerte di prodotti della Compagnia di cui al punto (d) del paragrafo 2.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e autocarrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità
statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
5. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati
In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa. I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta espicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione tramessa, indicazioni delle Autorità.
6. Diritti dell’interessato
L’interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy. Per l’esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi, mediante raccomandata AR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.
Set Informativo Guida Sereno Extra FI (SIGSEFI – 001122018) – Ultimo aggiornamento 01.12.2018