APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA
ANCE
VERONA
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx
▪ NEL SETTORE DELL’EDILIZIA IL CONTRATTO COLLETTIVO SI ARTICOLA SU DUE LIVELLI DI
CONTRATTAZIONE: NAZIONALE E TERRITORIALE
▪ A FRONTE DI LAVORAZIONI PRETTAMENTE O PREVALENTEMENTE EDILI, DEVE ESSERE APPLICATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DELL’EDILIZIA, CON CONSEGUENTE ISCRIZIONE IN CASSA EDILE
▪ IL NON REGOLARE VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE DI RIFERIMENTO COMPORTA IL MANCATO RILASCIO DEL DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
▪ NUMEROSE SONO LE IMPRESE CHE, PUR PARTECIPANDO AD APPALTI/BANDI DI GARA AVENTI AD OGGETTO LAVORAZIONI EDILI O PREVALENTEMENTE EDILI, APPLICANO CONTRATTI COLLETTIVI DIVERSI, PROVOCANDO UNA FORTE ALTERAZIONE DEL MERCATO E UNA SLEALE CONCORRENZA TRA LE
IMPRESE
▪ Cfr. interpello n. 56/2008 (iscrizione in c.e.)
▪ Cfr. interpello n. 18/2012 (iscrizione in c.e.)
▪ Cfr. nota Ministero del Lavoro n.10565/2015
▪ Cfr. parere anac n. 6/2015
▪ Cfr. circolare Ministero del Lavoro n. 14775/2016
▪ Cfr. circolare INL n. 9/2019 (contratti leader)
▪ Cfr. circolare INL n. 1507/2021 (ccnl nel subappalto)
interpello Ministero del Lavoro, n. 56/2008
▪ IL MINISTERO HA CHIARITO CHE L’OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL EDILE E DI ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE SUSSISTE SOLO PER:
«LE IMPRESE INQUADRATE O INQUADRABILI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA […]»
▪ CHIARITO, INOLTRE, CHE TALE OBBLIGO DI ISCRIZIONE NON OPERA PER LE IMPRESE CHE:
«pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico»
▪ QUALI SONO LE IMPRESE EDILI «INQUADRATE O INQUADRABILI» NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ALLE QUALI APPLICARE IL CCNL DI SETTORE?
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali
allegato X del D.Lgs n. 81/2008
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL SETTORE EDILE – T.U. SICUREZZA
ART. 90, CO. 9 DEL D.LGS N. 81/2008 – VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
▪ SPETTA AL COMMITTENTE O AL RESPONSABILE UNICO DEI LAVORI (RUP), L’ONERE DI VERIFICARE
«L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI O AI LAVORI DA AFFIDARE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ALLEGATO XVII»
▪ IL COMMITTENTE O IL RUP RICHIEDE ALLE IMPRESE ESECUTRICI “UNA DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL’INPS, ALL'INAIL E ALLE CASSE EDILI, NONCHÉ UNA DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI”
ART. 30, CO. 3 D.LGS. N. 50/2016
▪ nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X
ART. 30, CO. 4 D.LGS. N. 50/2016
▪ AL PERSONALE IMPIEGATO NEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE OGGETTO DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI È APPLICATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE IN VIGORE PER IL SETTORE E PER LA ZONA NELLA QUALE SI ESEGUONO LE PRESTAZIONI DI LAVORO STIPULATO DALLE ASSOCIAZIONI DEI DATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE E QUELLI IL CUI AMBITO DI APPLICAZIONE SIA STRETTAMENTE CONNESSO CON
L'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO O DELLA CONCESSIONE SVOLTA DALL'IMPRESA ANCHE IN MANIERA
PREVALENTE
ART. 105, CO. 9 D.LGS. N. 50/2016
▪ L'AFFIDATARIO È TENUTO AD OSSERVARE INTEGRALMENTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO STABILITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALE E TERRITORIALE IN VIGORE PER IL SETTORE E PER LA ZONA NELLA QUALE SI ESEGUONO LE PRESTAZIONI
▪ E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto
ART. 105, CO. 9 D.LGS. N. 50/2016
▪ l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17
▪ AI FINI DEL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DELL'APPALTO O DEL SUBAPPALTO, LA STAZIONE APPALTANTE ACQUISISCE D'UFFICIO IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IN CORSO DI VALIDITÀ RELATIVO ALL'AFFIDATARIO E A TUTTI I SUBAPPALTATORI
APPLICAZIONE CCNL EDILE - APPALTI PUBBLICI
ART. 105, CO.14 D.LGS. N. 50/2016
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
modificato dall’art. 49 del d.l. "Semplificazioni-bis"
“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
PRINCIPALE, INCLUSA L'APPLICAZIONE DEI MEDESIMI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, QUALORA LE
ATTIVITÀ OGGETTO DI SUBAPPALTO COINCIDANO CON QUELLE CARATTERIZZANTI L'OGGETTO DELL'APPALTO OVVERO RIGUARDINO LE LAVORAZIONI RELATIVE ALLE CATEGORIE PREVALENTI E SIANO INCLUSE NELL'OGGETTO SOCIALE DEL CONTRAENTE PRINCIPALE”
Cfr. Cons. Stato sent. n.
1406/2020 E SENT. N. 5574/2019
APPLICAZIONE CCNL EDILE – APPALTI PUBBLICI
INL CIRCOLARE N. 1507 DEL 6.10.2021
▪ l’INL ricorda che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota n. 14775 del 26
luglio 2016, ha sottolineato come la selezione del CCNL vada fatta, in ogni caso, in relazione all’oggetto del contratto di appalto e non alle tipologie di attività esercitate eventualmente dall’operatore economico
▪ INDIVIDUATO IL CCNL DI RIFERIMENTO, APPLICATO DAL CONTRAENTE PRINCIPALE È NECESSARIO, QUINDI, VERIFICARE IL RICORRERE DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL NUOVO COMMA 14 DELL’ART. 105. IN TAL CASO, IL SUBAPPALTATORE HA L’OBBLIGO DI “RICONOSCERE AI LAVORATORI UN TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
NON INFERIORE A QUELLO CHE AVREBBE GARANTITO IL CONTRAENTE PRINCIPALE” IN RELAZIONE ALLE MEDESIME ATTIVITÀ LAVORATIVE
APPLICAZIONE CCNL EDILE – ZONE SISMA
ART. 35, CO. 1 D.LGS. N. 189/2016 – TUTELA DEI LAVORATORI
▪ LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE, AL RIPRISTINO O ALLA RICOSTRUZIONE
DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI SISMICI, PER I QUALI È CONCESSO UN
CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL PRESENTE DECRETO, È ASSOGGETTATA ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LE STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE RELATIVAMENTE ALLA OSSERVANZA INTEGRALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO STABILITO DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI
E TERRITORIALI, NONCHÉ CON RIGUARDO AL POSSESSO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA (DURC)
EFFICACE DAL 27.05.2022 E SI APPLICA AI LAVORI EDILI AVVIATI SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
nuovo testo del suddetto comma 43-bis, come modificato dall’art. 23-bis del D.L. n. 21/2022
▪ il riconoscimento dei benefici connessi ai bonus edilizi si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
▪ IL RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DOVRÀ ESSERE INDICATO:
✓ NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
✓ NELLE FATTURE EMESSE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
▪ Il soggetto tenuto a indicare il contratto collettivo applicato è quindi il datore di lavoro che esegue lavori edili in opere di importo superiore a 70.000 euro (impresa esecutrice).
▪ Sono esclusi dall’applicazione della disposizione gli interventi
ESEGUITI, SENZA L’IMPIEGO DI DIPENDENTI, DA IMPRENDITORI INDIVIDUALI, ANCHE AVVALENDOSI DI COLLABORATORI FAMILIARI, OVVERO DA SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE O DI CAPITALI CHE PRESTANO LA PROPRIA OPERA LAVORATIVA NELL’ATTIVITÀ NON IN QUALITÀ DI LAVORATORI DIPENDENTI.
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
▪ LA CIRCOLARE ESPLICITA CHE FRA I «CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE, NAZIONALE E TERRITORIALI, STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 51 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008» È INCLUSO IL CCNL
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI SOTTOSCRITTO DA ANCE,
Associazioni delle Cooperative, feneal uil, filca cisl e fillea cgil
(CODICE CNEL F012).
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
▪ L’obbligo di indicare il CCNL applicato vige anche qualora il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor, ovvero qualora i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto,
DEVONO ESSERE INDICATI I CONTRATTI COLLETTIVI CHE POTRANNO ESSERE APPLICATI DALLE IMPRESE CUI VENGONO AFFIDATI I LAVORI EDILI E NEI SUCCESSIVI CONTRATTI STIPULATI CON TALI SOGGETTI E NELLE RELATIVE FATTURE, DOVRÀ ESSERE INDICATO IL
CONTRATTO EFFETTIVAMENTE APPLICATO.
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
▪ NON È NECESSARIO CHE IL GENERAL CONTRACTOR APPLICHI IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE EDILE SE SUBAPPALTA LE OPERE EDILI (OGGETTO DI BONUS) AD UN’IMPRESA CHE APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE EDILE, NAZIONALE E TERRITORIALI, STIPULATI DALLE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 15 GIUGNO 2015, N. 81.
▪ NEL CASO IN CUI VENGANO COMMISSIONATI DEI LAVORI AD UN LAVORATORE AUTONOMO, NON DEVE ESSERE INDICATO ALCUN TIPO DI CONTRATTO COLLETTIVO, DAL MOMENTO CHE NON È POSSIBILE APPLICARE UN CONTRATTO COLLETTIVO LADDOVE NON ESISTANO DIPENDENTI.
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA PRECISATO, INOLTRE, CHE I LAVORI EDILI AI QUALI SI RIFERISCE LA DISPOSIZIONE SONO QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI NELL’ALLEGATO X E CHE “TALE CATEGORIA NON PUÒ ESSERE SUSCETTIBILE DI INTERPRETAZIONI ESTENSIVE”, ESCLUDENDO ESPRESSAMENTE “I LAVORI CONSISTENTI NELLA POSA IN OPERA DI ELEMENTI ACCESSORI IN LEGNO, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA ACCESSORIA, CHE SONO REGOLATI DA APPOSITI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO”.
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
Le disposizioni si applicano per le seguenti agevolazioni:
▪ Superbonus, previsto dall’articolo 119;
▪ recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
▪ EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI ALL’ARTICOLO 14 DEL D.L. N. 63 DEL 2013;
▪ ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 16, COMMI DA 1-BIS A 1-SEPTIES DEL D.L. N. 63 DEL 2013;
▪ RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, IVI INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA
O TINTEGGIATURA ESTERNA, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 219 E 220, DELLA LEGGE DI BILANCIO
2020;
APPLICAZIONE CCNL EDILE – BONUS EDILIZI
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 19/E DEL 27 MAGGIO 2022
▪ INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 1,
lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
▪ INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DI CUI ALL’ARTICOLO
16-TER DEL D.L. N. 63 DEL 2013;
▪ DETRAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, PREVISTA DALL’ARTICOLO 119-TER DEL D.L. N. 34 DEL 2020;
▪ CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, PREVISTO DALL’ARTICOLO
120 DEL D.L. N. 34 DEL 2020;
▪ Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR
▪ Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,
N. 205.
DM n. 143/2021 verifica della congruità nel settore edile
▪ PUBBLICATO IL 19.07.2021
▪ in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020
10-BIS. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
DM VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE
ART. 105, CO. 16 D.LGS N. 50/2016
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato
ART. 49, CO. 3, LETT. B) D.L N.77/2021
Le amministrazioni competenti:
(…)
b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
DM VERIFICA DELLA CONGRUITÀ NEL SETTORE EDILE
▪ RECEPISCE QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI EDILI DEL 10.09.2020 E DALLA RELATIVA TABELLA RECANTE GLI INDICI DI CONGRUITÀ
▪ SI APPLICA AI LAVORI EDILI PER I QUALI VERRÀ EFFETTUATA LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ALLA CASSA EDILE/EDILCASSA TERRITORIALMENTE COMPETENTE DAL 1° NOVEMBRE 2021
AMBITO DI APPLICAZIONE
LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ:
✓ È RIFERITA ALL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA RELATIVA ALLO SPECIFICO INTERVENTO REALIZZATO NEL SETTORE EDILE*, SIA NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI CHE PRIVATI, ESEGUITI DA:
▪ IMPRESE AFFIDATARIE, IN APPALTO O IN SUBAPPALTO;
▪ DA LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI A QUALSIASI TITOLO NELLA LORO ESECUZIONE
AMBITO DI APPLICAZIONE
* RIENTRANO NEL SETTORE EDILE:
tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
tenuto conto anche di quanto previsto dall’ allegato X al dlgs n. 81/2008