SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’espletamento di tutte le opere e le prestazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture per le attività di manutenzione delle reti ed impianti, riparazione fughe gas , sostituzioni di tratti di rete e nuovi estendimenti rete, reperibilità e quant’altro necessario finalizzato alla sicurezza e conduzione degli impianti nel territorio dell’area dei comuni di Ascoli Xxxxxx e Montegallo, gestiti dalla Società ASCOLI RETI GAS S.R.L.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO
L'impianto ha le seguenti caratteristiche:
A) i dati fisici della rete gas sui due comuni gestiti ed oggetto dell’appalto:
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX (GAS METANO) | MEDIA PRESSIONE (m) | BASSA PRESSIONE (m) |
130.864 | 124.838 |
COMUNE DI MONTEGALLO (GAS GPL) in esecizio | MEDIA PRESSIONE (m) | BASSA PRESSIONE (m) |
3.500 | 0 |
B) i punti di riconsegna attivi sui due comuni gestiti ed oggetto dell’appalto:
COMUNI | NUMERO P.D.R. ATTIVI |
ASCOLI XXXXXX (GAS METANO) | 21.780 |
MONTEGALLO (GAS GPL) | 35 |
TOTALE | 21.815 |
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE OGGETTO DELL’APPALTO ED ESCLUSIONI
Le opere oggetto dell’appalto risultano le seguenti:
a) esecuzione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, il rifacimento, la manutenzione e la ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in seguito a lavori di qualsiasi natura, commissionati dall’Ente Aggiudicatore, sia su strade a semplice massicciata oppure pavimentazione permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, quanto provinciali, comunali, vicinali, private;
b) posa in opera di tubazioni eseguite direttamente dall'Impresa, secondo le particolarità indicate nel capitolato, oppure assistenza agli operai montatori della Stazione Appaltante;
c) lavori di sostituzione reti e rifacimento allacciamenti programmate o eseguite a seguito di riparazioni fughe gas;
d) lavori di estensioni di nuove reti;
e) esecuzione di nuovi allacciamenti e loro rifacimento sia relativamente alle opere civili (scavi, rinterri, ripristini ecc) che alle opere idrauliche;
f) prestazioni di manodopera, la fornitura di materiali e il noleggio di veicoli ed attrezzature per lavori liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta preventiva valutazione e non liquidabili a misura;
g) il servizio per la sorveglianza e la vigilanza dello stato di manutenzione degli interventi effettuati nelle varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza;
h) fornitura di servizi informatici previsti dal Capitolato Speciale nonché quelli per la gestione computerizzata dell'appalto;
i) turno di reperibilità 24 ore per ogni giorno di calendario da effettuarsi anche in caso di scioperi ufficiali, per gli interventi di riparazioni di fughe del gas e per l’eliminazione di disservizi di qualsiasi natura, ritenuti urgenti a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (in particolare: effettuare un servizio di reperibilità e pronto intervento continuo nelle 24 ore giorni festivi compresi, con l’istituzione di un call-center con operatore fisso, conforme a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 569/19 e smi.; assumere la responsabilità del servizio di reperibilità, pronto intervento ed incidenti da gas con nomina di un responsabile professionalmente qualificato in conformità delle norme vigenti);
All’uopo l’Impresa si dichiara edotta delle norme vigenti, dei luoghi dove dovrà svolgere il compito affidatole e della consistenza dell’impianto, in grado quindi di eseguire totalmente sia le prestazioni di servizi che le opere previste nel presente appalto, secondo le norme di sicurezza vigenti e quelle che venissero emanate nel corso dell’appalto e le disposizioni impartite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
ESCLUSIONI
Restano escluse dall’appalto le prestazioni e le opere necessarie alla creazione di servitù che eventualmente si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione.
La Società, assicurerà infatti all’Appaltatore la disponibilità delle aree eventualmente necessarie, mentre provvederà, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per l’accesso ai cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per tutte le discariche e depositi di materiale e per tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori di manutenzione. A tal proposito resta stabilito che l’Appaltatore risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopra-citate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Società che pertanto ne rimarrà del tutto estranea.
ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Le opere comprese nell’appalto a base d’asta, secondo i prezzi unitari offerti a seguito dell’applicazione del ribasso di gara, alla data di affidamento dei lavori risultano le seguenti:
L'importo complessivo dei lavori e servizi soggetti a ribasso che verranno eseguiti nel periodo previsto dall'Art. 2 del presente Capitolato ammontano, in via meramente indicativa, in € ,00 come risulta dal seguente prospetto
riepilogativo:
- manutenzione e pronto intervento € ,00
- allacciamenti ai clienti € ,00
- estensioni e sostituzioni delle reti € ,00
- servizi vari (colloche / riaperture / chiusure contatori, manutenzioni grf, ecc) € ,00
Gli Oneri sicurezza cantieri stimati in via indicativa ammontano ad € 22.295,76 non soggetti a ribasso d’asta sono gli oneri per la sicurezza ordinaria i quali nell’elenco prezzi unitari sono esplicitati a parte su ogni singola lavorazione e saranno contabilizzati a misura.
In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, in quanto trattasi di contratto a tempo, le cifre sopra riportate debbono intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.
I lavori sono appaltati a misura, in base alle prescrizioni capitolato speciale di appalto e con l'applicazione dei prezzi di elenco con il ribasso offerto in sede di gara pari a % che si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a
carico dell'Appaltatore, per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori, ad esso affidati, come specificato nel presente Capitolato.
Ai sensi D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e del D.lgs 81/08 e smi gli oneri inerenti la sicurezza sui cantieri, non sono soggetti a ribasso d’asta e sono stati quantificati, in base alla stima dei costi della sicurezza su ogni singola lavorazione.
ART. 5 – ONERI PER L’IMPRESA
L’impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere ai seguenti compiti:
• disporre di una organizzazione con struttura ed attrezzature necessarie per adempiere in maniera efficace e tempestiva quanto previsto dalle procedure operative predisposte, in conformità a quanto previsto dalla delibera dell’AEEGSI 569/19 e smi, dalle linee guida delle Norme UNI CIG e dalle procedure della Società Ascoli Reti gas srl. in merito alla gestione del servizio di pronto intervento, delle emergenze e degli incidenti da gas;
• assumere la responsabilità del servizio di reperibilità, pronto intervento ed incidenti da gas con nomina di un responsabile professionalmente qualificato in conformità a quanto disposto dalle norme vigenti e responsabile della corretta esecuzione di tutti lavori oggetto dell’appalto. Il suddetto Responsabile in occasione degli interventi su condotte, allacciamenti e parti d’impianto in genere, dovrà anche segnalare alla Società eventuali lavori necessari per il mantenimento del corretto esercizio degli stessi.
• Istituire, a suo totale carico, un numero telefonico verde e un numero di fax attivi 24 ore su 24 per ogni giorno dell’anno inclusi i festivi per garantire il servizio di reperibilità e pronto intervento, in conformità con quanto previsto dalla delibera AEEGSI 569/19 e smi e quant’altro fosse necessario per garantire il corretto esercizio degli impianti;
• Eseguire tutto quanto previsto all’articolo 3 e successivi e dal capitolato speciale d’appalto;
• Stipulare apposita polizza assicurativa meglio precisata all’art. 13;
• Garantire sia per il pronto intervento che nella esecuzione degli allacciamenti il rispetto dei tempi previsti alla Tabella A) del capitolato speciale d’appalto, che farà parte integrante del contratto, come pure per gli indennizzi sempre specificati in tale tabella in caso di mancato rispetto di tali tempi;
• La Società potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, affidare alla Ditta aggiudicataria, senza che essa possa avanzare rifiuto o pretendere compensi aggiuntivi, se non quelli previsti dall’elenco prezzi allegato al presente contratto d’appalto, anche le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie nel corso dell’anno.
Tali opere dovranno comunque eseguirsi secondo quanto disposto dal Capitolato speciale d’appalto anch’esso facente parte del contratto d’appalto.
ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI
L’assunzione dell’appalto implica, da parte dell’Appaltatore, la conoscenza non solo delle norme generali e particolari che regolano l’appalto stesso, bensì delle condizioni locali e peculiari che si riferiscono alle opere quali:
- oneri di vario tipo posti a suo carico dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali;
- località in cui si dovranno svolgere i lavori;
- caratteristiche degli impianti;
- vie di accesso;
- distanza dei cantieri e degli impianti dai centri abitati;
- possibilità di utilizzo di materiali e siti locali (cave, discariche ecc.) in rapporto ai requisiti richiesti;
- disponibilità del personale tecnico e della mano d’opera idonei e necessari;
- distanze da magazzini o rivendite di materiali idonei ai lavori da eseguire;
- presenza o meno di energia in tutte le fasi operative;
- condizioni e modalità di acquisizione temporanea o definitiva delle aree di competenza, ed eventualmente di locali appositi per il servizio di reperibilità e pronto intervento.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà la durata di mesi trentasei (36) e avrà scadenza il , con l’osservanza di quanto
appresso: l'appalto pertanto si configura come a tempo, mentre l'importo di cui all'art. 4 deve considerarsi come meramente indicativo.
L’Ente Aggiudicatore ha facoltà di esercitare l’opzione di proroga di 1 (uno) anno della durata del contratto di appalto aggiudicato all’operatore economico, alle stesse condizioni del contratto di appalto sottoscritto, per un valore massimo pro-quota annuale.
La procedura di affidamento e quindi il presente contratto come atto conseguenziale, viene bandita in pendenza delle gare d’ambito della distribuzione del gas previste dalla legislazione vigente, anche se attualmente non risulta bandita
nessuna gara.
Qualora a seguito dell’esito delle gare di cui sopra, la Ascoli Reti gas srl non dovesse risultare aggiudicataria del servizio, anche per rinuncia della stessa a partecipare alla gara ovvero all’aggiudicazione, il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si intenderà automaticamente risolto con l’ultimo giorno di gestione dell’impianto da parte di di Ascoli Reti gas srl.
Qualora a seguito dell'esito delle gare di cui sopra Ascoli Reti gas srl dovesse risultare aggiudicataria del servizio di distribuzione del gas, ovvero non più aggiudicataria solo per alcune zone oggetto del presente appalto, il Contratto proseguirà per le zone residue agli stessi patti e condizioni del contratto d’appalto stipulato, con l’esclusione di ogni compenso aggiuntivo, fatta salva la possibilità dell’impresa di recedere dal contratto.
In tutti i suddetti casi l’Impresa non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo o indennità o risarcimento danni per la risoluzione o recesso anticipato del contratto rinunciando quindi fin da adesso ad ogni possibile pretesa al riguardo.
La Società avrà la facoltà di dichiarare la scadenza del rapporto con effetto immediato nei seguenti casi:
a) in caso di fallimento o di scioglimento, per qualsiasi causa dell’impresa;
b) di grave negligenza od imperizia dell’Appaltatore nello svolgimento delle mansioni appaltate o da inesatta ed incompleta osservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione che dovessero creare le condizioni per creare danni al personale e/o impianti, così come a terzi e/o a cose di terzi;
c) la Società ha altresì facoltà unilateralmente di rescindere il contratto prima della sua scadenza naturale nel caso che l’Appaltatore non rispettasse le disposizioni della Società, in particolare dopo tre ordini di servizio comunicati per iscritto dal Responsabile dell’ufficio all’Appaltatore, senza che essa abbia dato esecuzione a quanto disposto né abbia avanzato riserve, il contratto verrà dichiarato decaduto immediatamente senza che l’impresa possa richiedere, nei confronti delle società, indennizzi o compensi di varia natura;
d) è altresì facoltà della Società, alla scadenza del contratto con l’impresa Appaltatrice, rinnovarlo su richiesta dell’Appaltatore da presentarsi 90 giorni prima della scadenza.
e) L’impresa prende altresì atto che nel caso, a seguito di obblighi di legge la società fosse tenuta a dismettere l’attività di distribuzione, il contratto si intenderà concluso prima della sua scadenza naturale senza che l’impresa possa avanzare richieste di alcun genere se non per le prestazioni effettivamente eseguite; L’Appaltatore a sua volta può rescindere il contratto nei seguenti casi:
f) quando il corrispettivo per le prestazioni o mansioni ad esso affidate non sia ad essa corrisposto entro 180 giorni dalle scadenze previste dall’art. 10;
g) quando le scelte della Società comportino pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, oppure assunzioni di responsabilità od impegni per l’impresa diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.
h) Qualora a seguito dell’esito delle gare di cui sopra, la soc. ASCOLI RETI GAS SRL non dovesse risultare aggiudicataria del servizio, anche per rinuncia della stessa a partecipare alla gara ovvero all’aggiudicazione, il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., si intenderà automaticamente risolto con l’ultimo giorno di gestione dell’impianto da parte di di Ascoli Reti gas srl.
ART. 8 - CONSEGNA LAVORI
L’Appaltatore dovrà dar inizio a tutte le prestazioni previste nel contratto entro il anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi del titolo VII del Regolamento sui lavori pubblici D.P.R. 207 del 2010 e ss.mm.ii. nelle condizioni di efficienza e conservazione in cui si trovano, ed iniziare regolarmente il servizio assunto.
L’inizio dell’attività da parte dell’appaltatore dovrà avvenire solo dopo che la società abbia dato alla cittadinanza idonea comunicazione dei riferimenti per poter accedere al pronto intervento.
Prima dell’inizio dell’attività da parte della ditta appaltante verrà effettuato un sopralluogo inteso ad accertare la perfetta funzionalità e sopra tutto prendere conoscenza degli impianti gestiti dalla Società.
ART. 9 – CONTROLLO IMPIANTI
La Società nominerà un proprio tecnico di fiducia che provvederà a controllare la corretta esecuzione dei lavori.
La Ditta Appaltatrice dovrà pertanto provvedere ad informare tempestivamente la Società di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria di carattere urgente, secondo quanto disposto dall’allegato capitolato speciale d’appalto.
ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi di cui all’art.3 verranno corrisposti all’Appaltatore dietro presentazione di fatture o per stati d’avanzamento con le modalità previste agli artt. 20, 21,22 del Capitolato Speciale d’appalto.
La contabilità dei lavori verrà effettuata con cadenza bimestrale sui lavori ultimati, l’emissione del certificato di pagamento dovrà avvenire entro 45 giorni dall’emissione del SAL, la liquidazione del certificato avverrà entro 30 giorni dall’emissione secondo quanto disposto dall’art. 23 del capitolato speciale d’appalto.
ART. 11 - SPESE ED OBBLIGHI GENERICI
Sono a carico dell’Appaltatore:
a) tutti gli obblighi e le spese che il capitolato generale d’appalto prevede a carico dell’Impresa;
b) tutti gli oneri specificatamente indicati negli articoli che seguono;
c) le spese contrattuali ed afferenti (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, ecc.);
d) ogni e qualsiasi onere fiscale presente e futuro, inerente e concernente il presente appalto.
ART. 12 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Oltre al presente Contratto d’Appalto, formano parte integrante del contratto:
a) il capitolato speciale d’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria compresi gli allacciamenti ed eventuali estendimenti con i suoi allegati (schemi grafici per l’esecuzione delle derivazioni d’utenza, istruzioni per la saldatura, servizio di reperibilità e pronto intervento);
b) l’elenco prezzi unitari;
c) ogni altro elaborato che la Società riterrà opportuno inserire nel contratto;
Si intendono inoltre allegati, ad integrazione del Contratto, per quanto non incompatibili con i contenuti dei documenti sopra elencati:
- il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche D.P.R. n. 145 del 19 Aprile 2000;
- la legge109/94, e successive modificazioni ed integrazioni, legge 166/2002;
- il regolamento dei lavori pubblici D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
CONDIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta aggiudicataria prima della firma del contratto dovrà versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, anche mediante fideiussione. La garanzia può essere svincolata solamente al termine del contratto e dopo l’emissione del verbale di restituzione redatto il contraddittorio da Società e Appaltatore.
Tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni subiti dall’impianto o da guasto cagionato direttamente o indirettamente a persona e cose sono a completo carico dell’impresa intendendosi perciò la Società e il personale preposto alla Direzione sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente diretta o indiretta.
L’Appaltatore è quindi obbligato a stipulare una polizza assicurativa (polizza All Risks) che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori e nella conduzione degli impianti e a copertura di eventuali danni arrecati agli
impianti gestiti dalla Società. Tale polizza dovrà avere validità sino alla data ultima fissata dal contratto, eventuali proroghe comprese, con copertura specifica nei riguardi dei tipi di lavoro previsti dal capitolato , con dei massimali atti a coprire eventuali danni per un minimo di €. 5.000.000,00 per sinistro, €. 5.000.000,00 per persona, €. 5.000.000,00 per danni a cose e animali.
ART. 14 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
L’appalto è soggetto alla scrupolosa osservanza del citato Capitolato Generale (D.P.R. 145/2000) per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.
ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutti gli obblighi ed oneri già previsti dal presente Capitolato e dal vigente Capitolato Generale d’Appalto (D.P.R. 145/2000) per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., l’Appaltatore è tenuto ad adempiere ad altri obblighi qui contemplati dei quali avrà tenuto conto nella valutazione dei prezzi unitari e nella compilazione dell’offerta.
A) Oneri di carattere amministrativo
1) Osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d’appalto per la tutela dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici come da art. 9 D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 - comma 1 e seguenti (adeguamento dei Capitolati Speciali alla Legge 19.03.1990 n. 55) in particolare per quanto riguarda la sicurezza fisica dei lavoratori, l’Impresa appaltatrice si dovrà attenere a quanto disposto dall’art. 18 sub. 8 della Legge n. 55 del 19.03.1990 e dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii relativo all’attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente Capitolato, e se Cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in generale da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
3) Provvedere che siano rigorosamente rispettate le norme di cui al precedente comma, anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. In ogni caso il subappalto dovrà essere regolato secondo quanto previsto all’art. 18, comma 3. della legge 19.03.1990 n. 55. modificato dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre imprese per la fornitura dei materiali.
4) Osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l’esecuzione dell’appalto in materia di assunzione della mano d’opera.
5) Redigere il piano di sicurezza operativo.
B) Oneri di carattere operativo
6) Collaborare con gli addetti della società per assicurare il mantenimento in perfetta efficienza gli impianti. secondo le vigenti norme di sicurezza.
7) Applicare integralmente ed osservare le disposizioni della Legge n. 55 del 19.03.1990 e del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni.
8) Sostituire il proprio personale addetto all’impianto qualora la Società ritenga che esso non dia sufficiente garanzia di capacità, idoneità e disciplina.
9) L’Appaltatore dovrà altresì adempiere a tutto quanto previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la delibera n. 236 del 28/12/2000 (adozione di direttive concernenti la disciplina della sicurezza e della continuità del servizio di distribuzione del gas),delibera n. 51/01 e la delibera n. 47 del 02/03/2000 (disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale di distribuzione e vendita del gas) e n. 120/08 (testo integrato delle disposizioni dell’A.E.E.G. in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas) e successive modifiche ed integrazioni, delibera AEEGSI 569/19 e smi “regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2024”integrata con la 64/2014 e 261/2014. Eventuali sanzioni addebitate al distributore per il mancato rispetto di tali direttive, nel caso di responsabilità dell’Appaltatore saranno applicate all’Appaltatore stesso.
Riservandosi comunque, la Società, di richiedere la refusione di eventuali danni in caso di particolare gravità o per il verificarsi di più casi nello stesso anno.
10) L’impresa appaltatrice dovrà disporre di una sede operativa dotata di magazzino, con materiale ed attrezzature necessari per interventi inerenti ai lavori previsti nell’appalto, nel comune principale oggetto dell’appalto.
C) Servizio di “Reperibilità” e “Pronto Intervento”
La Ditta appaltatrice dovrà dotarsi di un recapito telefonico (numero verde gratuito), con operatore fisso, garantito per 24 ore per tutti i giorni feriali e festivi dell’anno, con linea fissa dedicato al servizio di pronto intervento, che assicuri la registrazione vocale delle chiamate, con passaggio diretto all’operatore senza comporre ulteriori numeri, fornire al segnalante istruzione sui comportamenti da attuare per tutelare l’incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento, che il funzionamento almeno per 24 ore in caso di assenza di energia elettrica, in tutto e per tutto conforme a quanto previsto dalla delibera AEEGSI 569/19 e smi.
Entro il tempo massimo di 60 minuti decorrenti dal momento della chiamata, il tecnico preposto al servizio di reperibilità dovrà effettuare un primo intervento finalizzato, quando possibile, alla risoluzione del problema mettendo in sicurezza l’impianto o la zona interessata al gusto accertando la tipologia del guasto, la classificazione della fuga, le modalità per la sua risoluzione attivando, se necessario la squadra di pronto intervento.
La squadra di pronto intervento dovrà garantire l’intervento nel più breve tempo possibile, ma comunque non oltre il termine massimo previsto dalla delibera AEEGSI a seconda della classificazione della fuga il cui tempo decorre a partire dall’avviso ricevuto dal personale della stazione appaltante.
Al momento dell’intervento l’Appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione, sempre e in ogni momento una squadra composta da:
- n. 2 operai di cui un saldatore con patentino rilasciato da istituto specializzato, per saldature su acciaio e polietilene, per interventi sulla rete gas, come previsto dal capitolato speciale d’appalto;
- n. 1 motosaldatrice in corrente continua
- n. 1 escavatore con operatore;
- n. 1 motocompressore con demolitore o attrezzo equivalente;
- n. 1 motopompa;
- n. 1 autocarro corredato di attrezzatura idonea ad operare sulla rete anche in presenza di gas compresi sistemi di otturazione condotte stop/system (macchine tamponatrici, schiacchiatubi, palloni otturatori, ecc.) idonei ad operare sulla rete gas oggetto dell’appalto per pressioni fino a 5 bar;
L’Appaltatore dovrà inoltre avere a disposizione, sul territorio, scorte di materiali inerti per il tombamento degli scavi (sabbia di cava, misto naturale di cava o fiume, stabilizzato) e altro materiale necessario all’intervento.
Dovrà altresì avere sempre a disposizione la segnaletica sufficiente per le segnalazioni di pericolo, lavori in corso, di eventuale presenza di gas e di regolamentazione del traffico sia diurno che notturno. Tutte le opere e le forniture eseguite per il pronto intervento saranno compensate a misura, a corpo o in economia secondo i relativi prezzi d’elenco.
Come pronto intervento si intende anche la chiamata dell’utente per intervento a valle del contatore per possibile fuga gas e la messa in sicurezza dell’impianto a valle del contatore.
L’appaltatore dovrà inoltre fornire periodicamente tutta la documentazione, come previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, a dimostrazione delle chiamate di pronto intervento ricevute, con orari delle chiamate, dei tempi di intervento e di messa in sicurezza degli impianti.
D) ALLACCIAMENTI ALLE UTENZE
Esecuzione allacciamenti alle utenze sia sulle condotte a media e bassa pressione, dalla condotta principale fino al punto di collocazione del contatore compresa la predisposizione per la sua installazione.
Modifica di allacciamenti esistenti sia per la parte interrata che fuori terra.
Gli allacciamenti dovranno essere effettuati secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti e mantenendo la tempistica fissata dall’AEEGSI con il Testo di Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG), approvato con la delibera AEEGSI 569/19 e smi.
L’esecuzione degli allacciamenti considerati nella categoria di lavori semplici dovranno essere eseguiti nel tempo massimo previsto dall’AEEG o nel minor tempo offerto in sede di gara a partire dall’ordinativo di esecuzione lavoro.
ART. 15 - RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
Sarà obbligo dell’impresa di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa, nel caso di infortuni, assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, dalla quale si intende perciò sollevato, nella forma più ampia e tassativa la Società; resterà a carico dell’Impresa medesima il completo risarcimento dei danni prodotti.
L’Impresa sarà inoltre responsabile dei danni alle opere in corso di costruzione ed a terzi (cose e persone), causati da eventi naturali imprevedibili od altro (cause di forza maggiore) per i quali pertanto la Società non corrisponderà nessun indennizzo ed avrà diritto al ripristino completo delle opere.
L’Appaltatore ha la facoltà di farsi assistere da esperti e/o consulenti di provata esperienza nelle discipline attinenti le categorie di lavori da eseguire sia per opere particolari che per la gestione in generale.
L’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a contrarre assicurazioni come previsto all’art. 12 ed essere in grado, in qualsiasi momento, di produrre alla Società le polizze e le ricevute dei premi in corso delle assicurazioni contratte.
L’Appaltatore si impegna inoltre ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti della Società da parte della società assicurativa.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, la Società si riserva il diritto di contrarre e di tenere in validità le suddette assicurazioni prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Appaltatore.
ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 81/2008 e sm.i., ha l’obbligo di fornire, alla Stazione Appaltante, il piano di sicurezza del cantiere, come stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto per i lavori relativi agli allacciamenti, pronto intervento, manutenzione straordinaria e piccoli estendimenti.
Detto piano di sicurezza costituisce parte integrale del contratto di appalto e sue gravi e ripetute violazioni costituiscono, previa costituzione in mora, causa di risoluzione del contratto medesimo.
L’Appaltatore dovrà altresì predisporre un piano di emergenza per tutti i possibili eventi che potranno verificarsi sugli impianti al fine di mantenere l’impianto in sicurezza in ogni momento garantendo altresì la fornitura del gas.
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Salvo i casi di deroga contemplati nel Capitolato Generale, come modificato dall’art. 16 della legge 741/81, tutte le controversie verificatesi tra la Società appaltante e l’Appaltatore sia durante l’esecuzione dei lavori che dopo il collaudo, saranno definite per le opere di manutenzione straordinaria e piccoli estendimenti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Per le opere di manutenzione ordinaria e gestionale e tutte le altre attività oggetto di contratti ove non si proceda ad
accordo xxxxxxx e vengano da una delle parti confermate le riserve, la risoluzione della controversia è devolute al Tribunale di Ascoli Xxxxxx. Non è ammesso l’arbitrato.
Nelle more della risoluzione della controversia l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori e le prestazioni, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.
ART. 18 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Il compenso per la manutenzione, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale, si intende accettato dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
L’Appaltatore riconosce esplicitamente che nella valutazione dei prezzi medesimi ha tenuto conto di tutto quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro completo ed a perfetta regola d’arte.
ART. 19 – COMPENSI
All’appaltatore verranno corrisposti per i servizi e i lavori da lui effettivamente eseguiti ed accettati dalla società i compensi a corpo o a misura specificati nell’elenco prezzi allegato.
ART. 20 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Per quanto si riferisce, la qualità e la provenienza dei materiali, come pure l’esecuzione dei lavori, si fa riferimento a quanto previsto al capo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori facente parte integrante del presente contratto.
ART. 21 - INTERVENTI
L’Appaltatore si impegna, anche su richiesta della Società, ad effettuare, in qualsiasi momento si rendessero necessari, tutti gli interventi atti ad assicurare il buon funzionamento dell’impianto di distribuzione del gas.
L’Appaltatore dovrà, inoltre ottemperare puntualmente a tutte le disposizioni che per le esigenze del servizio verranno impartite dalla Società.
In nessun caso l’Appaltatore potrà rifiutarsi di eseguire gli ordini e le disposizioni ricevute, salvo il diritto, qualora ritenesse che gli ordini e le disposizioni non fossero compatibili con gli obblighi del capitolato, di presentare, entro 5 giorni dalla notificazione dell’ordine di servizio, ricorso scritto al presidente della Società.
ART. 22 - RAPPORTI CON ADDETTI DELLA SOCIETA’
L’Impresa è tenuta ad operare una fattiva collaborazione con gli addetti della Società a cui è demandato il compito della gestione dell’impianto.
ART. 23 - NORME PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS AGLI UTENTI
Le norme che regolano la distribuzione del gas agli Utenti nonché i reciproci diritti e doveri tra gli Utenti stessi e la Società sono contenuti nel Contratto d’Appalto, nel Capitolato speciale d’Appalto e nelle disposizioni impartite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas approvata dalla Società ed essi sono impegnativi per l’impresa appaltatrice.
ART. 24 - SORVEGLIANZA E COLLABORAZIONE DELLA SOCIETA’
L’Appaltatore è tenuto all’immediata esecuzione di tutti gli obblighi del presente contratto e degli elaborati facenti parte integrante del contratto stesso, anche in caso di tardata segnalazione da parte della Società che vi provvede generalmente a mezzo dei propri uffici.
Conseguentemente, a mezzo del proprio personale e nel modo che riterrà più opportuno dovrà provvedere per una periodica, costante ed accurata sorveglianza intesa ad accertare qualsiasi disfunzione, dispersione ed irregolarità dell’impianto affidatogli.
La società provvederà, con i propri organi tecnici e di vigilanza a controllare la regolarità dei lavori eseguiti dalla ditta
appaltatrice e collaborerà con essa per quanto possibile, nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, senza per questo assumere alcuna responsabilità o impegni precisi.
Se, nel corso dell’esecuzione, accerta che è stata violata anche una sola delle modalità stabilite nel presente contratto, la Società può fissare un termine di 15 giorni, salvo i casi d’urgenza, affinché l’Appaltatore esegua quanto pattuito; decorso inutilmente detto termine senza che l’impresa si conformi alle disposizioni ricevute, il contratto può essere dichiarato risolto salvo, in ogni caso, il diritto della Società al risarcimento dei danni.
Saranno considerate di particolare gravità e quindi da dar luogo alla risoluzione, prevista dagli artt. 1662 e 1564 C.C. le violazioni ripetute anche di una sola delle condizioni tecniche, o delle modalità di esecuzione delle varie opere appaltate come pattuite, cosi come la violazione dell’obbligo al pronto intervento e reperibilità.
ART. 25 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.
La Società si riserva ad ogni modo la facoltà di variarne lo sviluppo, in relazione ad esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere o consegna di forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
ART. 26 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTO GAS
Oltre che in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno essere eseguite nella più stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti di distribuzione gas metano, in particolare del D.M. 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i e delle Norme UNI CIG vigenti.
Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale VV.FF. e dall’A.S.L. competente per territorio.
Dovranno essere osservate inoltre tutte le norme di sicurezza in materia di gestione e costruzione impianti di distribuzione gas come pure quanto disposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.
ART. 27 - LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori non specificati o descritti nei precedenti articoli, l’Appaltatore si atterrà a quelle speciali prescrizioni che verranno impartite di volta in volta dalla Società o dai tecnici suoi incaricati.
ART. 28 - SUBAPPALTO
Per quanto concerne il subappalto, esso potrà essere affidato entro i limiti di legge e comunque solo previa indicazione nell’istanza di ammissione alla gara dei lavori e delle parti di opere oggetto del subappalto e per esso si fa rimando alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e smi, precisando che gli importi corrispondenti ai lavori eseguiti dai subappaltatori saranno pagati dalla Stazione Appaltante all’impresa aggiudicataria, la quale ultima dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle norme vigenti. La Stazione Appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per consentire il subappalto stesso ai sensi della normativa vigente.
ART. 29 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA, ADEMPIMENTI, PENALITA’
L’appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto nell’allegato art. 15 del capitolato speciale di appalto in ordine al rispetto degli obblighi di riservatezza e precisamente:
1. L’Appaltatore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative all’Ente Aggiudicatore di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente Contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Ente Aggiudicatore, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.
2. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore dell’Ente Aggiudicatore. Le “informazioni commercialmente
sensibili” sono quelle idonee a dare un qualsivoglia vantaggio competitivo, anche di minima entità, all’operatore commerciale del settore energia che ne venisse a conoscenza in modo esclusivo, ovvero ad alterare la concorrenza tra gli operatori in caso ne avvenga la divulgazione in modo discriminatorio. La tipologia di dati rientrante nell’ambito delle informazioni commercialmente sensibili possono essere:
- I dati anagrafici, di profilo, di fornitura e di stato, abbinati ai punti di riconsegna della rete di distribuzione;
- I dati di misura dei Punti di Riconsegna;
I dati di allocazione del gas suddivisi per Utente della rete; I dati di dettaglio fatturazione del servizio di distribuzione;
I dati giornalieri del gas immesso ai punti di consegna della rete di distribuzione; I dati riguardanti l’accesso alla rete da parte degli utenti il servizio di distribuzione; 3. In particolare, l’Appaltatore si impegna a:
a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse dell’Ente Aggiudicatore per le finalità inerenti l’esecuzione del presente contratto;
b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta dell’Ente Aggiudicatore;
c. garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d. fornire tempestivamente, a richiesta dell’Ente Aggiudicatore, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione
del contratto;
e. comunicare tempestivamente, a richiesta dell’Ente Aggiudicatore, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f. consentire all’Ente Aggiudicatore di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede dell’Appaltatore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
g. distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all’Ente Aggiudicatore.
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà l’Appaltatore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto a darne preventiva notizia all’Ente Aggiudicatore, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultimo.
5. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, l’Ente Aggiudicatore assegnerà all’Appaltatore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dall’Ente Aggiudicatore senza che l’Appaltatore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, l’Ente Aggiudicatore potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. con comunicazione scritta all’Appaltatore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti all’Ente Aggiudicatore e in base al presente Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
6. In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, l’Ente Aggiudicatore avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.
L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che l’Ente Aggiudicatore ha istituito un Gestore Indipendente delegato all’amministrazione dell’attività di distribuzione e misura del gas. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto l’Ente Aggiudicatore potrà richiedere all’Appaltatore la comunicazione di dati e informazioni relative all’andamento dell’attività e dei servizi affidati e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull’andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il contratto. Inoltre, l’Ente Aggiudicatore avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l’esecuzione delle prestazioni affidate al personale dell’Appaltatore, sia presso l’azienda dell’Appaltatore medesimo, al fine di controllare l’osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte
dall’Ente Aggiudicatore in qualunque momento nel corso dell’esecuzione del contratto, anche avvalendosi di terzi
incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l’azienda dell’Appaltatore, l’Ente Aggiudicatore dovrà comunicare
per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
L’Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dall’Ente Aggiudicatore possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, l’Appaltatore dovrà soddisfare le richieste dell’Ente Aggiudicatore, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c. a consentire all’Ente Aggiudicatore di formulare domande al personale dell’Appaltatore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
Qualora l’Appaltatore non trasmetta i dati e le informazioni richieste, non predisponga la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, non permetta all’Ente Aggiudicatore di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, l’Ente Aggiudicatore assegnerà all’Appaltatore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli all’Ente Aggiudicatore o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, l’Ente Aggiudicatore avrà diritto di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta
all’Appaltatore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. L’Appaltatore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
Xxxxx restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente contratto o dalla legge, l’Ente Aggiudicatore avrà la facoltà di applicare nei confronti dell’appaltatore una penale pari al 10% del valore del contratto, in ciascuno dei seguenti casi:
a. violazione dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
b. violazione dell’obbligo di consentire l’accesso negli uffici dell’Appaltatore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;
c. nel caso in cui si accerti che il personale dell’appaltatore, suoi consulenti o subappaltatori hanno posto in essere una condotta o un'omissione in contrasto con le finalità della separazione funzionale previste dal Testo Integrato Unbundling;
2. In caso di pluralità di violazioni l’Ente Aggiudicatore potrà cumulare più penali;
L’Ente Aggiudicatore provvederà a contestare per iscritto all’Appaltatore e l’applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute all’appaltatore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del contratto oppure richiesto direttamente all’Appaltatore stesso.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto all’Ente Aggiudicatore di ottenere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta dell’Appaltatore, quando ne ricorrano i presupposti.
ART. 30 OSSERVANZA DELLE NORME DEL SISTEMA INTEGRATO DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001 PER LA EA26
L’Appaltatore deve rispettare nel corso dell’appalto tutte le norme di buona tecnica previste nelle procedure del Sistema di Gestione Qualità integrato UNI EN ISO 9001 EA 26 “distribuzione del gas” secondo la loro ultima edizione vigente per la specifica.
L’Appaltatore dovrà comunicare con anticipo la visita dell’Ente Certificatore della qualità che, almeno a cadenza annuale, dovrà verificare e valutare i cantieri oggetto dell’appalto. Una visita di mantenimento della certificazione integrata per il cantiere l’anno da parte dell’Ente Certificatore (una per ogni tipo di norma di certificazione UNI EN ISO 9001 per la EA 26 “distribuzione del gas” secondo l’ultimo aggiornamento delle stesse) è obbligatoria. La mancata esecuzione costituirà inadempienza contrattuale.
Alla suddetta visita di mantenimento della certificazione per il cantiere specifico sarà invitato personale dell’Ente aggiudicatore che dovrà essere messo in condizione di parlare con gli ispettori della qualità in modo riservato
relazionandogli in merito all’andamento dell’appalto relativamente ai suddetti criteri di qualità.
La perdita da parte dell’Appaltatore nel corso della durata dell’appalto della certificazione UNI EN ISO 9001 EA 26 “distribuzione gas” comporta la possibilità di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, oltre al risarcimento danni, poiché il mantenimento di tale certificazione per tutta la durata dell’appalto è ritenuto funzionale da parte dell’Ente Aggiudicatore al mantenimento delle proprie certificazioni equivalenti del proprio sistema integrato di qualità.
L’APPALTATORE ASCOLI RETI GAS SRL