SETTORE
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
SETTORE
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni –
Autonomie Locali Personale non dirigenziale
sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall’ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento Sindacale Autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi- cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
(Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Deliberazione 02/181 del 25.09.2002, pubblicato in G.U. n. 256 del 31.10.2002 )
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui all’art. 5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dall’art. 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l’istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5, esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
3. raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
4. attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
5. servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
6. servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
7. farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
8. servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
9. servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
10. servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
11. servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
12. fornitura di acqua, luce e gas, da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
13. servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all’intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
14. servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale;
c) attività di pronto intervento;
d) attività della centrale operativa;
e) vigilanza casa municipale;
f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
15. servizi culturali: da assicurare solo l’ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell’amministrazione;
16. servizi del personale limitatamente all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l’ultimo giorno di scadenza di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
17. servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
18. servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
19. servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
20. servizi educativi e scolastici, secondo le indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo;
21. servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
22. rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
- registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), 12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), ai fini della effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa l’efficacia dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative1. In caso di organizzazione
1 La Commissione, in risposta ad un quesito formulato dal Comune di Perugia, ha affermato che nei settori educativo e scolastico, stante la particolare rilevanza che negli stessi riveste la continuità del
delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5.
Art. 4
Disciplina particolare per il personale educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l’istruzione pubblica di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) svolgimento dell’attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso tale termine, sulla
servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d), della legge n. 146 del 1990, gli scioperi di durata inferiore all’intera giornata lavorativa possano essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educativa, anche in occasione di scioperi proclamati, per la generalità dei lavoratori, per un numero superiore di ore.
base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il responsabile del servizio valuta l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2, comma 2, n. 18) e nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative2. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5.
2 Cfr. nota 1 che precede.
Art. 5 Contingenti di personale
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa, individuano:
a) le categorie e i profili professionali che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art. 7 del presente accordo.
4. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero4. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le
3 La Commissione, in risposta ad un quesito posto dal Comune di Modena, ha interpretato la disposizione nel senso di ritenere includibili nel contingente di personale esonerato dallo sciopero anche i lavoratori addetti ad attività accessorie e strumentali indispensabili affinché il servizio minimo sia garantito e cioè, nel caso di specie, il personale non docente delle scuole materne e asili nido. La Commissione ha, altresì precisato, che, anche per le attività accessorie e strumentali, può essere esonerato dallo sciopero solo la quota di personale strettamente necessaria a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi degli art. 3, comma 1, e 4, comma 1, dell’Accordo.
4 La Commissione, in risposta ad un quesito posto dal Comune di Vedano al Lambro (MI), ha affermato che il diritto di sciopero dei dipendenti addetti a servizi con ridotto personale in organico può essere garantito mediante rotazione, ferma restando la necessità di garantire ininterrottamente, anche durante lo sciopero, le prestazioni definite essenziali con il contingente di personale individuato come necessario.
prestazioni di cui all’art. 25, anche attraverso i contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati sottoscritti, ai sensi dell’art. 2 dell’accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte integrante del presente accordo.
Art. 6
Modalità di effettuazione degli scioperi6
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità d’attuazione e le motivazioni
5 La Commissione, in risposta ad un quesito posto dall’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, ha interpretato la disposizione nel senso che il mancato accordo tra le parti ai fini dell’adozione dei regolamenti di servizio non può mai andare a danno degli utenti, dovendosi comunque garantire le prestazioni indispensabili. La devoluzione della materia all’autonomia collettiva non esclude, infatti, un potere di iniziativa unilaterale del datore di lavoro.
6 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi spontanei”, la Commissione, con delibera 03/32 ha affermato: che il Comitato spontaneo che proclama lo sciopero ed i lavoratori che lo attuano devono rispettare tutte le regole dettate dalla legge n. 146/90, che altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante; che la procedura di valutazione del “comportamento delle parti” ex art. 13, comma 1, lett. i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti; che non sono irrogabili le sanzioni previste dall’art. 4 comma 2, e comma 4 bis, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell’associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998), ma sono irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall’art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili.
Per quanto attiene al c.d. “sciopero dello straordinario”, cfr. delib. 03/130 del 11.9.2003, nella quale la Commissione, preso atto che tale forma di astensione dal lavoro non risulta espressamente regolata in tutti gli accordi e le provvisorie regolamentazioni, ritenuto opportuno predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie, ha adottato i seguenti orientamenti interpretativi: l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod; il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di xxxxxxxx si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo; in relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
dell’astensione dal lavoro7. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle reti radiotelevisive, pubbliche e privare, di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dagli enti anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 7, comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
7 V. comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell’atto di proclamazione.
8 In tema di assemblee dei lavoratori, la Commissione, con delibera 04/212 del 1.4.2004, ha affermato che “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”
9 Con delibera 04/293, la Commissione, a revisione delle delibere 12.3.2003 e 8.5.2003, ha precisato, in relazione alle conseguenze sulla rarefazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma, lett. d) della legge n. 146 del 1990, che: la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di
4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
Art. 7
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca; nella indicazione immediata ex art. 13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato; nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.
10 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi a pacchetto” o proclamazioni plurime, xxx. xxxx. x. 000 xxx 00.0.0000, in cui la Commissione ha precisato che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia11.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione
11 Con delibera 04/334, la Commissione ha ribadito che nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro; che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.
proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato12 non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/200013. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 6, comma 5.
Art. 8 Norme finali
12 Cfr., in proposito, la delibera 03/49 del 20 marzo 2003 (che integra la delibera 03/40), con la quale la Commissione ha precisato, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime.
13 Con delibera 03/45 del 12.3.2003, la Commissione ha precisato, in tema di tempestività della revoca dello sciopero, che i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.
14 In tema di sanzioni da irrogare nei confronti dei singoli lavoratori, la Commissione, con delibera 04/292 (che sostituisce la precedente delibera 03/48) ha precisato che: i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art. 4, comma l, legge n. 146 del 1990 e succ. mod. allorché "si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell' articolo 2" o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle "misure" previste nell'art. 2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali "misure" sono espressamente richiamate sia nel comma l che nel comma 3 del citato art. 2; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma l, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, solo a
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Regioni- Autonomie Locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall’ordinamento degli enti, siano state conferite responsabilità gestionali.
seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art. 13, comma 1, letti), legge cito nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell' art. 4, comma l, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all' art. 13, lett. d); il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 02/181: Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Regioni – Autonomie locali”
Seduta: 25.9.2002
LA COMMISSIONE
In merito al procedimento n. 13567, su proposta del Xxxx. Xxxxxxx, ha adottato, all’unanimità, la seguente delibera:
PREMESSO
1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali” erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto “Regioni-Autonomie locali” è disciplinata dal CCNL del 1995, valutato da questa Commissione;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l’Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto “Regioni ed Autonomie locali” con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento Sindacale Autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP - dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrale e sostanziale;
6. che in data 27 giugno 2002 questa Commissione ha valutato il predetto accordo non idoneo limitatamente alla mancata disciplina della continuità del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne, invitando, nel contempo, le parti a modificare l’articolo 3 nel senso indicato in motivazione o a formulare proposte alternative entro 15 giorni dalla ricezione della presente delibera;
7. che in data 20 agosto 2002 è pervenuta dalla Segreteria nazionale della FP/CGIL una lettera di risposta nella quale la predetta organizzazione sindacale chiede un chiarimento in merito alla delibera del 27 giugno 2002, con particolare riferimento agli scioperi dell’intera giornata;
8. che in data 20 agosto 2002 è pervenuta una lettera dell’ARAN, nella quale in risposta alla delibera del 27 giugno 2002 si comunica che, a seguito di una riunione svoltasi con le organizzazioni sindacali, è emerso che l’opportunità di un audizione con i membri della Commissione;
9. che in data 12 settembre 2002, presso la sede della Commissione di garanzia si è tenuta un’audizione con i rappresentanti dell’ARAN e delle organizza- zioni sindacali nel corso della quale è stata rappresentata l’opportunità di prevedere quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
CONSIDERATO
1. che, con la deliberazione del 27 giugno 2002, indicata in premessa, questa Commissione ha valutato inidoneo l’accordo in premessa limitatamente alla mancata disciplina relativa alla continuità del servizio del personale degli asili nido e delle scuole materne di cui all’articolo 3 dell’accordo medesimo;
2. che nella medesima delibera questa Commissione aveva evidenziato la necessità di prevedere, che gli scioperi del personale degli asili nido e delle scuole materne, indipendentemente dalla loro durata, potessero coinvolgere solamente la prima e/o l’ultima ora dell’orario di fruizione del servizio da parte dell’utenza;
3. che tuttavia le organizzazioni sindacali, al fine di garantire il contemperamento degli interessi coinvolti, hanno evidenziato l’opportunità di prevedere, quale misura idonea a garantire il contemperamento degli interessi coinvolti il contingentamento delle ore annue di sciopero del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
4. che tale soluzione trova già applicazione nell’accordo sui servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero relativamente al comparto scuola valutato da questa Commissione con deliberazione n. 285/99 del 22.4.1999;
5. che in data 20 settembre 2002 è pervenuto l’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali nell’ambito del comparto “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall’ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL- fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento Sindacale Autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
6. che l’articolo 4 di tale accordo prevede forme di contingentamento idonee a garantire gli interessi degli utenti con gli interessi del personale impiegato negli asili nido e nelle scuole materne;
7. che tali forme di contingentamento rispondono a quanto richiesto da questa Commissione con la deliberazione del 27 giugno 2002;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l’area dirigenziale del comparto “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 19 settembre 2002 dall’ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento Sindacale Autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail-unsiau, confill enti locali – cusal, usppi- cuspel-fasil-fadel), DICCAP-dipartimento enti locali, camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, all’ARAN, alle organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali, CISL/FPS, UIL/FPL, Coordinamento Sindacale Autonomo (fiadel/cisal, fialp/cisal, cisas/fisael, confail- unsiau, confill enti locali-cusal, usppi-cuspel-fasil-fadel), DICCAP-Dipartimento enti locali, Camere di commercio-polizia municipale (fenal, Snalcc, sulpm) ed alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USAE.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali
Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II) di cui all’art. 2, comma 1, dell’Accordo quadro per la definizione delle Autonome Aree di contrattazione della Dirigenza degli Enti Locali del 25.11.1998, siglato in data 7 Maggio 2002.
(Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Delibera n. 02/180, del 25.09.2002 e pubblicato in G.U. n. 265 del 12.11.2002 – serie generale )
PARTI
ARAN, le organizzazioni sindacali CGIL-FP/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL.
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000,
n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e le modalità per la individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificati ed integrati dall’art. 1 della legge 11 aprile 2000, n. 83, servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Regioni-Autonomie Locali, con riferimento all’art. 2, comma 1, II), dell’Accordo quadro per la definizione delle Autonome Aree di contrattazione della Dirigenza, e successive modificazioni ed integrazioni, sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l’istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’art. 3, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Art. 3 Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’art. 2, mediante regolamenti di servizio degli enti, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti stessi e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001, in relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, devono essere stipulati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa.
3. Nelle more della definizione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata, ai sensi dell’art. 2 dello specifico accordo per l’area della dirigenza del 10.4.1996, che cessa di essere applicato dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
Art. 4
Modalità di effettuazione degli scioperi1
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1, sono tenute a darne comunicazione agli enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro2. In caso di revoca, sospensione o di rinvio di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione agli enti.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene
1 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi spontanei”, la Commissione, con delibera 03/32 ha affermato: che il Comitato spontaneo che proclama lo sciopero ed i lavoratori che lo attuano devono rispettare tutte le regole dettate dalla legge n. 146/90, che altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante; che la procedura di valutazione del “comportamento delle parti” ex art. 13, comma 1, lett. i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti; che non sono irrogabili le sanzioni previste dall’art. 4 comma 2, e comma 4 bis, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell’associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998), ma sono irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall’art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili.
Per quanto attiene al c.d. “sciopero dello straordinario”, cfr. delib. 03/130 del 11.9.2003, nella quale la Commissione, preso atto che tale forma di astensione dal lavoro non risulta espressamente regolata in tutti gli accordi e le provvisorie regolamentazioni, ritenuto opportuno predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie, ha adottato i seguenti orientamenti interpretativi: l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod; il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di xxxxxxxx si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo; in relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
2 V. comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell’atto di proclamazione.
effettuata dalle amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell’art. 5, comma 9.
La durata ed i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a. Il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può essere superiore ad una giornata lavorativa (24 ore);
b. successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere una durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c. gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative;
3. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e locale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
3 Con delibera 04/293, la Commissione, a revisione delle delibere 12.3.2003 e 8.5.2003, ha precisato, in relazione alle conseguenze sulla rarefazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma, lett. d) della legge n. 146 del 1990, che: la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca; nella indicazione immediata ex art. 13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato; nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.
4 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi a pacchetto” o proclamazioni plurime, xxx. xxxx. x. 000 xxx 00.0.0000, in cui la Commissione ha precisato che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturale.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia5.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 2, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
5 Con delibera 04/334, la Commissione ha ribadito che nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro; che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato6 non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/20007. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 5, comma 5.
Art. 6 Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
6 Cfr., in proposito, la delibera 03/49 del 20 marzo 2003 (che integra la delibera 03/40), con la quale la Commissione ha precisato, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime.
7 Con delibera 03/45 del 12.3.2003 , la Commissione ha precisato, in tema di tempestività della revoca dello sciopero, che i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti dall’ordinamento degli enti, siano state conferite funzioni dirigenziali.
8 In tema di sanzioni da irrogare nei confronti dei singoli lavoratori, la Commissione, con delibera 04/292 (che sostituisce la precedente delibera 03/48) ha precisato che: i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art. 4, comma l, legge n. 146 del 1990 e succ. mod. allorché "si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell' articolo 2" o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle "misure" previste nell'art. 2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali "misure" sono espressamente richiamate sia nel comma l che nel comma 3 del citato art. 2; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma l, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all’esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), legge cito nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell' art. 4, comma l, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d); il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).
COMMISSIONE DI GARANZIA
PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 02/180: Delibera di valutazione dell’Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 nell’ambito dell’area dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie locali”
Seduta del 25.9.2002
LA COMMISSIONE
PREMESSO
1. che gli enti ed amministrazioni destinatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Regioni – Autonomie locali” erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
2. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
3. che attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto “Regioni-Autonomie locali” è disciplinata dal CCNL del 1995, valutato da questa Commissione;
4. che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è reso necessario un adeguamento delle discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero;
5. che in data 7 maggio 2002 l’Aran ha sottoscritto un accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero nell’ambito dell’area dirigenziale del comparto “Regioni ed Autonomie locali” con le organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;
6. che, in data 6 giugno 2002, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998,
n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per l’invio del predetto parere;
7. che entro il termine predetto è pervenuto il parere favorevole dell’Unione nazionale consumatori;
CONSIDERATO
1. che, per quanto riguarda le determinazione dei servizi essenziali, delle prestazioni indispensabili e delle modalità di effettuazione degli scioperi l’accordo citato in premessa e allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sostanzialmente adeguato alla disciplina legislativa ed alla regolamentazione attualmente vigente nel comparto “Regioni – Autonomie locali” del 1995;
2. che, in particolare ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente il campo di applicazione e le finalità (art. 1), i servizi pubblici da considerare essenziali, nonché la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 2), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia (art. 4) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5);
3. che, peraltro non sono state indicate le singole prestazioni, (contenute invece nell’art. 2, comma 2 dell’accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del personale del comparto “Regioni-Autonomie locali”) ma tale mancanza non incide nei contenuti del contratto in quanto i dirigenti non hanno prestazioni specifiche da garantire ma devono assicurare l’esercizio e lo svolgimento della funzione dirigenziale;
4. che in particolare l’articolo 6 prevede che “le disposizioni del presente accordo trovano applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell’ambito di vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti nell’ordinamento degli enti, siano state conferite funzioni dirigenziali”;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per l’area dirigenziale del comparto “Regioni-Autonomie locali”, sottoscritto in data 7 maggio 2002 dall’ARAN con le organizzazioni sindacali CGIL- fp/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, all’ARAN, alle
organizzazioni sindacali CGIL-FP/Enti locali dirigenti, CISL/FPS, UIL/FPL, CIDA/Enti Locali, DIRER/DIREL, CSA e con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR e CISAL.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ex IACP).
Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con Deliberazione n. 03/69 del 16.04.2003, pubblicato in G.U. n. 104 del 7.5.2003
Firmato da: Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali sono i seguenti:
a) gestione e manutenzione degli impianti e del patrimonio dell’Ente (in proprietà o gestione, ivi compresa la sede dell’Ente), limitatamente alla tutela dell’incolumità di cose e persone;
b) servizi del personale.
2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all’art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) servizio cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
b) attività antinfortunistica e di pronto intervento;
c) servizi del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
d) servizio di protezione civile, per quanto di eventuale competenza dell’azienda, da presidiare con personale in reperibilità;
3. Le prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 sono garantite in quelle aziende ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.
ART. 2 - CONTRATTAZIONE AZIENDALE E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Ai fini dell’articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero, ovvero collocati in reperibilità, per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, mediante accordi aziendali, stipulati per ciascuna azienda.
2. Gli accordi aziendali di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Contratto collettivo nazionale e comunque prima dell’inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:
a) le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente Contratto, che formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1, da esonerare dallo sciopero per garantire l’erogazione delle prestazioni necessarie;
c) i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sugli accordi di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale, di cui all’art. 4 del presente accordo.
4. In conformità agli accordi aziendali di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascuna azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’articolo 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. La presente disposizione vale, anche in sede di prima applicazione del CCNL Federcasa, per gli ex IACP trasformati in enti pubblici economici, con riferimento agli accordi decentrati vigenti al momento di tale trasformazione.
ART. 3 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI SCIOPERI1
1 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi spontanei”, la Commissione, con delibera 03/32 ha affermato: che il Comitato spontaneo che proclama lo sciopero ed i lavoratori che lo attuano devono rispettare
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 1 sono tenute a darne comunicazione all’ente interessato, con un preavviso non inferire a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione dal lavoro2. In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all’ente, al fine di restituire al servizio il carattere di ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l’individuazione dell’istanza dell’organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero: tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l’indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle aziende anche nell’ipotesi di revoca dello sciopero.
tutte le regole dettate dalla legge n. 146/90, che altrimenti, resterebbero in gran parte inapplicate ove si ritenesse impossibile configurare il comitato spontaneo come soggetto proclamante; che la procedura di valutazione del “comportamento delle parti” ex art. 13, comma 1, lett. i, può essere aperta, anche in considerazione delle cause di insorgenza del conflitto, nei confronti del comitato spontaneo proclamante in persona di tutti i suoi componenti ove non siano individuabili rappresentanti; che non sono irrogabili le sanzioni previste dall’art. 4 comma 2, e comma 4 bis, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti dell’associazione sindacale, non essendo nella specie individuabile un soggetto qualificabile come tale (confronta delibera n. 98/525 del 23 luglio 1998), ma sono irrogabili le sanzioni disciplinari nei confronti dei singoli previste dall’art. 4 comma 1, a seguito della prescrizione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. i, non necessaria soltanto per le violazioni consistenti nella mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili.
Per quanto attiene al c.d. “sciopero dello straordinario”, cfr. delib. 03/130 del 11.9.2003, nella quale la Commissione, preso atto che tale forma di astensione dal lavoro non risulta espressamente regolata in tutti gli accordi e le provvisorie regolamentazioni, ritenuto opportuno predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie, ha adottato i seguenti orientamenti interpretativi: l'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod; il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; la durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di xxxxxxxx si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l’effettuazione del primo; in relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; la proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
2 V. comunicazione del 14 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha indicato alle parti gli adempimenti in ordine ai contenuti dell’atto di proclamazione.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza, gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48 ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro, secondo l’articolazione dell’orario previsto nell’ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
3 In tema di assemblee dei lavoratori, la Commissione, con delibera 04/212 del 1.4.2004, ha affermato che “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”
4 Con delibera 04/293, la Commissione, a revisione delle delibere 12.3.2003 e 8.5.2003, ha precisato, in relazione alle conseguenze sulla rarefazione dell’indicazione immediata ai sensi dell’art. 13, comma, lett. d) della legge n. 146 del 1990, che: la proclamazione di uno sciopero, anche se oggetto di una indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146/1990 e succ. modd., rileva ai fini della rarefazione oggettiva con la successiva proclamazione di altri scioperi fino a quando non sia intervenuta la revoca; nella indicazione immediata ex art. 13, lett. d), della violazione della regola della rarefazione oggettiva sarà espressamente precisato che l'indicazione stessa ha valore soltanto nell'ipotesi in cui lo sciopero proclamato in precedenza non sia revocato; nel caso della rarefazione soggettiva, la proclamazione di un nuovo sciopero potrà essere effettuata previa revoca di quello proclamato in precedenza.
5 Per quanto attiene ai c.d. “scioperi a pacchetto” o proclamazioni plurime, xxx. xxxx. x. 000 xxx 00.0.0000, in cui la Commissione ha precisato che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
d) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;
e) da 24 ore prima a 24 ore dopo le operazioni di voto relative alle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
ART. 4 – PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia6.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6 Con delibera 04/334, la Commissione ha ribadito che nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro; che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.
5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell’esito del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto. Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato7 non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/20008. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza da parte del medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.
7 Cfr., in proposito, la delibera 03/49 del 20 marzo 2003 (che integra la delibera 03/40), con la quale la Commissione ha precisato, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime.
8 Con delibera 03/45 del 12.3.2003, la Commissione ha precisato, in tema di tempestività della revoca dello sciopero, che i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.
Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 6, comma 5.
ART. 5 – NORME FINALI
9 In tema di sanzioni da irrogare nei confronti dei singoli lavoratori, la Commissione, con delibera 04/292 (che sostituisce la precedente delibera 03/48) ha precisato che: i lavoratori sono soggetti a sanzioni disciplinari ex art. 4, comma l, legge n. 146 del 1990 e succ. mod. allorché "si astengano dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell' articolo 2" o non effettuino le prestazioni indispensabili richieste, e pertanto sono sottoposti alle suddette sanzioni anche in caso di sciopero illegittimo per violazione dell'obbligo di preavviso, o dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, legge cit., nonché nel caso di sciopero illegittimo per violazione delle "misure" previste nell'art. 2, comma 2, legge cit., ivi comprese le procedure di raffreddamento e di conciliazione e gli intervalli minimi, in quanto tali "misure" sono espressamente richiamate sia nel comma l che nel comma 3 del citato art. 2; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma l, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all’esito del procedimento disciplinare, solo a seguito di valutazione negativa del "comportamento delle parti" ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. i), legge cito nell'ipotesi in cui l'illegittimità dello sciopero dipenda, appunto, dalla condotta dei soggetti collettivi (ad es., violazione degli obblighi di preavviso, di comunicazioni, di rispetto degli intervalli minimi e di esperimento delle procedure preventive). L'azienda può sollecitare alla Commissione l'apertura del procedimento di valutazione del comportamento e, nell'ipotesi in cui essa abbia già iniziato il procedimento disciplinare, la definizione del medesimo potrà avvenire solo dopo la conclusione della suddetta procedura di valutazione. In ogni caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della apertura e della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge cit., sono irrogate dal datore di lavoro, all'esito del procedimento disciplinare, senza necessità di attendere una valutazione della Commissione nell'ipotesi in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che non effettui le prestazioni indispensabili richieste, e ciò in quanto la Commissione è tenuta a valutare solo "il comportamento delle parti" (organizzazioni sindacali e aziende erogatrici del servizio) e non anche il comportamento dei singoli lavoratori. Nell'ipotesi in cui la Commissione abbia deliberato l'apertura del procedimento di valutazione ai sensi dell'art. 13 lett. i) della Legge n. 146/90 e successive modificazioni, è opportuno che il datore di lavoro attenda l'esito del procedimento, laddove ritenga rilevanti questioni che potrebbero essere risolte con la delibera di valutazione della Commissione. In tal caso l'azione disciplinare non può essere considerata tardiva per il tempo di attesa della conclusione del procedimento di valutazione da parte della Commissione; le sanzioni disciplinari ai lavoratori ai sensi dell' art. 4, comma l, legge cit., non sono condizionate all'indicazione preventiva di cui all'art. 13, lett. d); il procedimento disciplinare aperto da datore di lavoro deve, ovviamente, rispettare le regole dello stesso rispettivamente vigenti per il lavoratore alle dipendenze dei datori di lavoro privati o per il lavoratore alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; l'eventuale previsione di un apparato sanzionatorio specifico per le inadempienze in materia di sciopero è rimesso alla contrattazione collettiva, ovviamente nel rispetto delle regole fissate dalla legge (ad es., proporzionalità tra infrazione e sanzioni; esclusione di misure estintive o che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro).
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Delibera n. 03/69: Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP)
Seduta: 16.4.2003
LA COMMISSIONE
in merito al procedimento n. 14779, su proposta del relatore Xxxx. Xxxxx, adotta la seguente delibera.
PREMESSO
1. che in data 22 novembre 2002 la Federazione italiana per la casa (Federcasa) ha inviato copia del verbale di Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002 e relativo al personale non dirigenziale;
2. che nella predetta lettera la Xxxxxxxxx ha precisato che tale accordo si applica al personale degli ex IACP trasformati in enti pubblici economici mediante leggi di riforma emanate dalle rispettive Regioni;
3. che tale personale costituisce una parte del personale di tutti gli ex IACP, e si aggiunge al personale degli Istituti non ancora trasformati in enti pubblici economici, cui si applica, invece, l’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel-l’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002;
4. che la Federcasa ha inoltre precisato che tale accordo non presenta differenze significative rispetto all’accordo del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19 settembre 2002;
5. che le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP) erogano servizi pubblici essenziali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990;
6. che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, questa Commissione “valuta … l’idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 a garantire il contemperamento dell’esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”;
7. che, in data 7 febbraio 2003, questa Commissione ha inviato il predetto accordo alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998,
n. 281, al fine di acquisirne il parere come prescritto dall’art. 13, lett. a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
8. che in data 10 e 24 febbraio 2003 sono pervenuti i pareri favorevoli, rispettivamente dell’Unione nazionale consumatori e dell’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori – Adoc e non sono pervenuti pareri da altre organizzazioni degli utenti e dei consumatori, consultati dalla Commissione;
CONSIDERATO
a. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero il predetto accordo individua adeguatamente i servizi pubblici da considerare essenziali e le prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati (art. 1), le modalità di individuazione dei contingenti di personale da impiegare in caso di sciopero (art. 2), le modalità di effettuazione degli scioperi con particolare riferimento alla durata, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia, agli intervalli tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo (art. 3) e le procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 4);
b. che sussistono i presupposti per potere procedere ad una valutazione dell’accordo;
VALUTA IDONEO
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146/1990, l’Accordo in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nelle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ex IACP), sottoscritto tra Federcasa e FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL in data 7 novembre 2002;
DISPONE
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del lavoro, al Ministro per la Funzione Pubblica, all’ARAN, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, FPS CISL, UIL FPL, FESICA CONFSAL.
DISPONE INOLTRE
la pubblicazione dell’accordo citato in premessa e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.