GUIDA PREVIDENZIALE
GUIDA PREVIDENZIALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
La proprietà intellettuale della presente Opera (cui sono allegati alcuni testi normativi) Guida previdenziale dei Dottori Commercialisti, tutti i diritti di utilizzazione, in esclusiva, in perpetuo e per tutto il mondo, anche mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale xxx.xxxxxx.xx e l’eventuale ristampa in proprio, sono riservati alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (l’Autore).
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L’Autore non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati da quanto sopra descritto. Versione n° 24 aggiornata a gennaio 2023
Indice
CAPITOLO 1 - RAPPORTO ANAGRAFICO
Pre-iscrizione 1
Iscrizione 4
Xxxxxxx 0
Cancellazione 6
Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali 7
Incompatibilità con l’esercizio della professione 8
CAPITOLO 2 - RAPPORTO CONTRIBUTIVO
Contributo Soggettivo 9
Contributo Integrativo 11
Contributo di Maternità 13
Adempimenti contributivi 14
Contribuzione dovuta dai pensionati 16
Ruoli 17
Restituzione dei contributi soggettivi 19
Rimborso di somme non dovute 21
Ripristino dei contributi 22
Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione 23
Riscatto del tirocinio, del corso di laurea, del servizio civile volontario e del servizio militare 27
Ricongiunzione 30
Prescrizione dei contributi 32
Eventi calamitosi 33
CAPITOLO 3 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Pensione di vecchiaia 35
Pensione di vecchiaia anticipata 37
Pensione unica contributiva 39
Totalizzazione dei periodi assicurativi 40
Cumulo dei periodi assicurativi 44
Supplemento di pensione 47
Pensione di invalidità 48
Pensione di inabilità 50
Prestazioni ai superstiti 52
Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche 56
Contributo di solidarietà 59
Liquidazione dei trattamenti pensionistici 60
Prescrizione dei trattamenti pensionistici 62
CAPITOLO 4 – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Indennità di maternità 63
Contributo complementare all'indennità di maternità 66
Contributo a sostegno della maternità 67
Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare 68
Contributo per spese di onoranze funebri 70
Borse di studio 72
Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti 74
Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati 76
Contributo per spese per assistenza domiciliare 77
Contributo per ogni orfano di dottore commercialista 78
Contributo per l'attività professionale 80
Supporto agli iscritti e ai pensionati. 81
Tutela sanitaria e professionale 82
CAPITOLO 5 – RICORSI AMMINISTRATIVI
Ricorsi 85
CAPITOLO 6 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Procedimenti amministrativi 87
COMUNICARE CON LA CASSA
xxx.xxxxxx.xx 91
Contatti 92
LE CONVENZIONI
Convenzioni 93
LA NORMATIVA
Regolamento Unitario 95
Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI del 15/11/2017 158
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 - art. 4 Incompatibilità 164
D.M. 25 maggio 2001 164
D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151 - artt. 26, 70, 71, 72, 73 e 83 169
Legge 5 marzo 1990, n. 45 172
Codice Civile, art. 2033 175
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 176
Circolare n. 71/91 180
Legge 8 agosto 1995, n. 335 - art. 3, comma 9 186
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - art. 59, commi 6, 7 e 8 187
Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all’esercizio delle attività di rilievo pubblicistico espletate dalla C.N.P.A.D.C 188
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - art. 1, comma 195 193
1
PRE-ISCRIZIONE 1 . RAPPORTO ANAGRAFICO
CAPITOLO 1 - RAPPORTO ANAGRAFICO
Pre-iscrizione
La pre-iscrizione è l’istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una co- pertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di ulteriori 3 anni) laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.
I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa.
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell’i- scrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti.
Nel modulo di domanda, ciascun tirocinante deve specificare l’anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1° gennaio dell’anno d’iscrizione al Regi- stro dei praticanti oppure dal 1° gennaio di uno degli anni successivi.
Sono esclusi dalla pre-iscrizione i tirocinanti iscritti o che siano stati iscritti ad altro Ente di previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività.
Benefici assistenziali
Al pre-iscritto la Cassa ha esteso la polizza sanitaria gratuita che prevede la copertu- ra di grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi e prestazioni accessorie,oltre all'accesso alla rete odontoiatrica Blue Assistance. Inoltre è attiva la polizza Collettiva Temporanea Caso Morte che assicura l'erogazione di un importo agli eredi del pre- iscritto in caso di decesso (vedi capitolo “Prestazioni Assistenziali” – par. Tutela sanita- ria e professionale). Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione "Convenzioni" del sito xxx.xxxxxx.xx.
Cessazione della pre-iscrizione
La pre-iscrizione cessa, su domanda dell’interessato, dal 31 dicembre dell’anno in cui ha effettuato la richiesta e comunque dal 31 dicembre dell’anno precedente la decor- renza dell’iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del triennio utile ai fini dell’iscri- zione all’Albo professionale successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.
Restituzione dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione
La restituzione può essere richiesta dal tirocinante, contestualmente o successiva- mente alla cancellazione ovvero laddove non intervenga l’iscrizione alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione. Sono restituiti tutti i contributi versati durante il periodo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi.
Contribuzione dovuta dai pre-iscritti
La pre-iscrizione comporta il versamento di un contributo fisso annuale da scegliere, di anno in anno, tra i seguenti importi:
Anni | Contributo fisso annuale | ||
2023 | € 624,00 | € 1.252,00 | € 2.503,00 |
2022 | € 597,00 | € 1.198,00 | € 2.395,00 |
2021 | € 596,00 | € 1.196,00 | € 2.390,00 |
2020 | € 595,00 | € 1.195,00 | € 2.388,00 |
2019 | € 589,00 | € 1.182,00 | € 2.362,00 |
Tab. n. 1: fasce contributive pre-iscritti
Il contributo è rivalutato annualmente in applicazione delle variazioni dell’indice na- zionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto centrale di statistica.
In caso di retrodatazione della pre-iscrizione, al contributo annuale si aggiunge un importo di Euro 30,00 per ciascuna annualità precedente l’anno di presentazione della domanda. Il versamento di quanto complessivamente dovuto per il periodo di retro- datazione dovrà essere effettuato in unica soluzione.
Termini di versamento
Il 30 giugno di ogni anno scade il termine di versamento del contributo annuale, da corrispondere nella misura scelta da ciascun tirocinante.
Nel caso in cui il provvedimento di pre-iscrizione sia assunto successivamente alla data di scadenza, il versamento dovrà essere effettuato entro 120 gg dalla data di as- sunzione del provvedimento di pre-iscrizione.
Ogni versamento effettuato oltre il termine sarà soggetto al pagamento di una sanzio- ne fissa pari a Euro 30,00.
I pre-iscritti possono usufruire di una serie di Servizi online disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx tra i quali, la possibilità di visualizzare il proprio estratto conto, generare il MAV per il pagamento dei contributi, variare i dati anagrafici, ottenere la certificazione dei versamenti effettuati e inviare la domanda d’iscrizione.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 2 Pre-iscrizione alla Cassa – Art. 7 Contributo da pre-iscrizione – Art. 11 Rivalutazione dei contributi – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 17 Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione – Art. 20 Regolarizzazione pre-iscrizione
Iscrizione
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano entrambi i seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo, sezione A, con abilitazione alla professione di Dottore Com- mercialista;
b) apertura della partita IVA con codice attività di Dottore Commercialista 692011 (ex 7412A) o equiparabili e/o partecipazione in associazione professionale all’interno della quale l’interessato svolga l’attività di Dottore Commercialista e/o svolgimento dell'attività professionale mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. 183/11.
L’iscrizione alla Cassa avviene mediante presentazione della domanda di iscrizione, da inviare entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti richiesti. Oltre tale termine le domande saranno considerate tardive e l’iscrizione soggetta al versamento di una sanzione.
L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui coesistono i requisiti richiesti.
Il Dottore Commercialista iscritto a più Albi professionali (fermo restando quanto pre- visto dall’art. 21 della legge 21dicembre 2012 n. 247) deve optare, entro sei mesi dalla maturazione di entrambi i requisiti di cui ai sopra indicati punti a) e b), per l’iscrizione ad una delle Casse professionali di riferimento.
I Dottori Commercialisti che si iscrivono alla Cassa per la prima volta:
– prima di aver compiuto 35 anni di età anagrafica, oppure
– dopo aver compiuto 35 anni di età anagrafica la cui decorrenza di iscrizione si colloca nel periodo 2017 - 2026
godono di un regime contributivo agevolato (vedi capitolo “Rapporto Contributivo” – par. Contributo soggettivo e par. Contributo integrativo).
I neo-iscritti infra 35enni, alle condizioni richiamate al capitolo “Prestazioni Assisten- ziali” – par. Tutela sanitaria e professionale, godono anche una polizza gratuita di re- sponsabilità civile professionale.
I Dottori Commercialisti che si iscrivono nuovamente alla Cassa dopo essersi cancel- lati e che hanno richiesto la restituzione dei contributi possono chiedere di versare tut- ta la contribuzione di cui avevano già ottenuto la restituzione (vedi capitolo “Rapporto Contributivo” – par. Ripristino dei contributi).
È possibile inviare online la domanda d’iscrizione utilizzando il servizio “DIS” (domanda di iscri- zione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 3 Iscrizione ed Esonero
Esonero
I Dottori Commercialisti in possesso dei requisiti di iscrizione, ma:
a) iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’at- tività diversa da quella di Dottore Commercialista, oppure
b) beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall’iscrizione ad un’altra forma di previdenza obbligatoria,
possono avvalersi della facoltà di non iscriversi alla Cassa.
Il Dottore Commercialista che sceglie di non iscriversi alla Cassa, deve presentare do- manda di esonero, comunicare annualmente il reddito netto professionale e il volume di affari IVA prodotto e versare la contribuzione integrativa. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che coloro che versano solo il contributo integrativo (e, quindi che pur svolgendo l'attività professionale si avvalgono della facoltà di esonerarsi dall'i- scrizione alla Cassa) sono tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata Inps.
Dal momento in cui cessa il titolo per l’esonero (es: cessazione rapporto di lavoro di- pendente) il Dottore Commercialista ha sei mesi per effettuare l’iscrizione ordinaria alla Cassa, pena l’applicazione delle relative sanzioni.
Il Dottore Commercialista che, pur in possesso di un titolo di esonero sceglie di iscri- versi alla Cassa, è tenuto a presentare domanda di iscrizione. In questo caso l’iscrizio- ne decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda fatto salvo diversa richiesta dell’interessato finalizzata alla retrodatazione della decorrenza nei limiti pre- scrizionali vigenti, con l’obbligo di versamento di tutta la contribuzione.
È possibile inviare online la domanda di esonero utilizzando il servizio “DES” (domanda di esone- ro) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 3 Iscrizione ed Esonero
1 . RAPPORTO ANAGRAFICO CANCELLAZIONE
Cancellazione
I Dottori Commercialisti, per la definizione della posizione assicurativa, devono in- viare la richiesta di cancellazione dalla Cassa, qualora venga meno uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; coloro che sono iscritti anche ad un’altra forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di un’attività diversa da quella di Dottore Commercia- lista o beneficiari di un trattamento pensionistico diretto derivante dall’iscrizione ad un’altra forma di previdenza obbligatoria, possono decidere se rimanere iscritti oppu- re cancellarsi. In quest’ultimo caso la prosecuzione dell’attività professionale potrebbe far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps.
La cancellazione dalla Cassa, quindi, può essere richiesta a seguito di:
a) chiusura della partita iva individuale;
b) recesso da studio associato in assenza di partita iva individuale;
c) recesso dalla società tra professionisti;
d) cancellazione dall’Albo professionale e/o trasferimento nell’Elenco Speciale non Esercenti;
e) iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolarità di pensione da parte di altri Enti;
f) iscrizione ad altra Cassa professionale di previdenza.
Decorrenza
La cancellazione dalla Cassa decorre:
• dal 31 dicembre dell’anno in cui è cessata l’attività professionale per le tipologie a), b), c), d);
• dal 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda per la tipologia e);
• dal 31 dicembre dell’anno di iscrizione ad altra Cassa professionale per la tipo- logia f ).
Effetti
In virtù dell’avvenuta cancellazione, è facoltà richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati qualora ne ricorrano le condizioni (vedi capitolo “Rapporto Contri- butivo” – par. Restituzione dei contributi soggettivi).
È possibile inviare online la domanda di cancellazione utilizzando il servizio “DCR” (domanda di cancellazione e/o restituzione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 4 Cessazione dall’iscrizione
Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali
Dal 2007 la continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali è riconosciu- ta - per ogni anno - in presenza di un volume di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Tale volume di affari IVA - ai soli fini di verifica della continuità dell’esercizio professionale - e si in- tende in ogni caso sussistere in presenza di avvenuto versamento della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 5 Continuità dell’esercizio professionale ai fini pre- videnziali
Incompatibilità con l’esercizio della professione
La Cassa verifica periodicamente la presenza di condizioni di incompatibilità con l’e- sercizio della professione di Dottore Commercialista.
Tale analisi può concludersi con:
a) esclusione, alla data dell’accertamento, della presenza di condizioni di incom- patibilità;
b) presenza di condizioni di incompatibilità per un periodo superiore all’anno.
Fino alla conclusione del procedimento di verifica la Cassa non procede all’erogazione dei trattamenti previdenziali/assistenziali.
Effetti
Le cariche incompatibili con l’esercizio della professione sono individuate dalla legge, dalle circolari interpretative e dalle note informative emanate nel tempo dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Gli anni dichiarati incompatibili non sono utili ai fini previdenziali e assistenziali. I contributi versati (fatto salvo il contributo integrativo calcolato sul volume di affari IVA) verranno rimborsati su richiesta, in quanto non più dovuti alla Cassa.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 6 Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista
• Deliberazione C.d.A. n. 207/17/DI del 15/11/2017 (vedi pag. 158)
• D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 – Art. 4 Incompatibilità (vedi pag. 164)
2
CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2 . RAPPORTO CONTRIBUTIVO
CAPITOLO 2 - RAPPORTO CONTRIBUTIVO
Contributo Soggettivo
Il contributo soggettivo è dovuto da tutti gli iscritti in percentuale variabile dal dodici per cento (12%) al cento per cento (100%):
a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, prodotto nell’anno prece- dente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
b) della quota di reddito prodotto nell’anno precedente dalla Società tra Profes- sionisti di cui alla L.183/11, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’as- semblea della Società tra Professionisti abbia eventualmente riservato a detti utili e pertanto non rileva l’eventuale mancata distribuzione ai soci.
Per i Dottori Commercialisti che godono di un regime contributivo agevolato (vedi capitolo “Rapporto Anagrafico” – par. Iscrizione) nei primi 5 anni d’iscrizione, se la decorrenza di iscrizione si colloca successivamente all'anno 2017 (nel caso in cui la decorrenza di iscrizione si colloca sino al 2017 il periodo di agevolazione è di 3 anni) il calcolo del contributo soggettivo viene effettuato applicando l’aliquota variabile scel- ta sul reddito netto professionale senza obbligo di versamento del minimo. Qualora l’applicazione dell’aliquota massima originasse un importo inferiore al contributo mi- nimo soggettivo annuale, il professionista ha facoltà di versare quest’ultimo maggio- re importo (es. anno 2022, reddito netto professionale € 1.000,00, aliquota massima 100%, contributo soggettivo € 1.000,00, facoltà di versare il contributo minimo pari ad
€ 2.700,00 in alternativa all’importo di € 1.000,00).
Anni di dichiarazione | Aliquota contributo | Reddito professionale netto massimo | Contributo minimo |
2023 | Dal 12% al 100% | € 186.300,00 | € 2.825,00 |
2022 | Dal 12% al 100% | € 178.250,00 | € 2.700,00 |
2021 | Dal 12% al 100% | € 177.850,00 | € 2.690,00 |
2020 | Dal 12% al 100% | € 177.650,00 | € 2.685,00 |
2019 | Dal 12% al 100% | € 175.700,00 | € 2.655,00 |
Tab. n. 2: contributo soggettivo
I contributi minimi soggettivi vengono rivalutati annualmente in applicazione delle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto centrale di statistica.
Dall’anno 2012 la Cassa applica un meccanismo di valorizzazione del montante con- tributivo mediante il riconoscimento di un’aliquota di computo superiore a quella di finanziamento, crescente al crescere delle annualità maturate con il metodo di calcolo contributivo e della contribuzione soggettiva versata. Tale meccanismo è subordina- to alla sussistenza nel lungo periodo della sostenibilità finanziaria del sistema (vedi capitolo “Prestazioni Pensionistiche”- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensio- nistiche).
Per i Dottori Commercialisti che ricoprono un incarico di amministratore non dipen- dente presso un ente locale avente i requisiti previsti dal D.M. 25.5.2001, il versamento del contributo minimo soggettivo è in carico all’Ente medesimo.
L’Ente locale quando il professionista accetta l’incarico, deve comunicare alla Cassa i dati relativi allo stesso e procedere al pagamento della somma dovuta.
Successivamente al versamento da parte degli Enti locali dei contributi soggettivi mi- nimi, i professionisti che ricoprono incarichi di amministratori locali e che abbiano già effettuato il pagamento di tali somme, potranno presentare alla Cassa domanda di rimborso.
Nel caso in cui gli Enti locali abbiano effettuato il versamento di importi non dovuti, gli stessi possono presentare alla Cassa domanda di rimborso ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 8 Contributo soggettivo – Art. 11 Rivalutazione dei contributi
• D.M. 25 maggio 2001 (vedi pag. 164)
Contributo Integrativo
Il contributo integrativo è una maggiorazione che tutti gli iscritti alla sezione A degli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, abilitati alla professione di Dottore Commercialista, devono applicare nella misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA indipendentemente dall’effettiva riscossione, se- condo quanto previsto dall’art. 11 della L. 29 gennaio 1986, n. 21.
Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione per la quota di per- tinenza di ogni Dottore Commercialista associato. Il singolo Dottore Commercialista associato dovrà versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipenden- temente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari ai fini IVA complessivo dell’associazione professionale corrispondente alla percentuale di parte- cipazione agli utili spettanti al professionista stesso.
La STP deve applicare la maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci dottori com- mercialisti. Il singolo dottore commercialista socio della STP, dovrà versare annual- mente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossio- ne, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazio- ne dei soci non professionisti.
Gli iscritti alla Cassa devono, comunque, un contributo minimo.
Per i Dottori Commercialisti, che godono del regime contributivo agevolato in quanto iscritto alla Cassa per la prima volta prima di aver compiuto 35 anni di età anagrafica, nei primi 5 anni d’iscrizione, se la decorrenza di iscrizione si colloca successivamente all'anno 2017 (nel caso in cui la decorrenza di iscrizione si colloca sino al 2017 il pe- riodo di agevolazione è di 3 anni) il contributo integrativo non è dovuto nella misura minima ma nella misura effettiva del 4% sul volume di affari IVA.
Anche per i Dottori Commercialisti che hanno chiesto l’esonero dall’iscrizione (vedi capitolo “Rapporto Anagrafico”- par. Esonero) non è dovuto il contributo minimo inte- grativo ma l’effettiva maggiorazione del 4% sul volume di affari IVA.
Anni di dichiarazione | Aliquota contributo | Contributo minimo |
2023 | 4% | € 848,00 |
2022 | 4% | € 810,00 |
2021 | 4% | € 807,00 |
2020 | 4% | € 806,00 |
2019 | 4% | € 797,00 |
Tab. n. 3: contributo integrativo
Dall’anno 2013 la Cassa applica un meccanismo di valorizzazione del montante contri- butivo ai fini pensionistici mediante il riconoscimento di quota parte della contribuzio- ne integrativa sul montante individuale degli iscritti, crescente al crescere delle annua- lità maturate con il metodo di calcolo contributivo. Tale meccanismo è subordinato alla sussistenza nel lungo periodo della sostenibilità finanziaria del sistema (vedi capitolo “Prestazioni Pensionistiche”- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 9 Contributo integrativo
Contributo di Maternità
Il contributo di maternità, previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 151/01, è dovuto da tutti gli iscritti in misura fissa, stabilita annualmente in funzione dei relativi costi.
Anni | Contributo |
2023 | n.d. |
2022 | € 77,33 |
2021 | € 74,56 |
2020 | € 73,40 |
2019 | € 75,00 |
Tab. n. 4: contributo di maternità
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 10 Contributo di maternità
• X.Xxx. del 26 marzo 2001, n. 151 – Art. 83 Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste (vedi pag. 169)
Adempimenti contributivi
I Dottori Commercialisti, in funzione della propria posizione assicurativa, sono tenuti annualmente:
• al versamento dei contributi minimi;
• alla comunicazione dei dati reddituali;
• al pagamento delle eccedenze contributive.
Modalità e termini di versamento dei contributi minimi
Il versamento può essere effettuato:
• tramite il servizio online PCM;
• tramite il servizio online PPC che consente di generare alternativamente il MAV o il Documento di pagamento PagoPa.
Termini di versamento:
• entro il 31 maggio il versamento della rata unica/prima rata per i contributi sog- gettivo e integrativo;
• entro il 31 ottobre il versamento della seconda rata per i contributi soggettivo e integrativo e rata unica per il contributo di maternità.
Comunicazione dei dati reddituali
La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria indipendentemente dall’entità del reddito netto professionale e/o del volume di affari IVA prodotti e deve essere effettuata mediante il servizio online PCE, entro il primo giorno non festivo successivo al temine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Eccedenze contributive dovute
Il versamento deve essere effettuato entro il 20 dicembre utilizzando la modalità di pa- gamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali tra quelle previste dal servizio online PCE.
Per il pagamento delle eccedenze dovute è prevista la facoltà, per coloro che rispettano il temine di comunicazione dei dati reddituali, di optare per il versamento in forma rateale, nei termini e alle condizioni stabilite dalla Cassa ed espressamente richiamate nel servizio PCE.
In caso di inadempienze contributive, come in via esemplificativa e non esaustiva omesso/parziale pagamento dei contributi dovuti, omessa/tardiva/infedele comuni- cazione dati reddituali, la Cassa demanda agli Agenti competenti la riscossione delle somme dovute a titolo di contributi e/o maggiorazioni, così come previste dalle di- sposizioni pro-tempore vigenti, senza alcun avviso di iscrizione a ruolo (vedi capitolo “Rapporto Contributivo”- par. Ruoli).
Oltre ai servizi di PCM, PPC e PCE all'interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx, sono dispo- nibili i servizi “ECO” (estratto conto contributivo) e “CPC” (Certificazione Posizione Contributiva).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 18 Scadenze degli adempimenti contributivi
Contribuzione dovuta dai pensionati
I Dottori Commercialisti pensionati della Cassa, ad eccezione dei pensionati di inva- lidità, che continuano ad esercitare l’attività professionale (c.d. “pensionati attivi”), sono tenuti annualmente al versamento della seguente contribuzione:
a) Contributo soggettivo
calcolato applicando al reddito, fino al tetto massimo previsto, l’aliquota varia- bile scelta senza obbligo di versamento dell’importo minimo (vedi tab. 2 – par. Contributo Soggettivo).
b) Contributo integrativo
pari al 4% del volume di affari IVA dichiarato (al netto del contributo stesso) senza obbligo di versamento del contributo minimo (vedi tab. 3 – par. Contri- buto Integrativo).
c) Contributo di maternità
importo fisso (vedi tab. 4 – par. Contributo di Maternità).
Pensionati di invalidità
a) Contributo soggettivo
calcolato applicando al reddito netto professionale, fino al tetto massimo previsto, l’aliquota variabile scelta, con obbligo di versamento dell’importo minimo (vedi tab. 2 – par. Contributo Soggettivo).
b) Contributo integrativo
pari al 4% del volume di affari IVA dichiarato (al netto del contributo stesso) senza obbligo di versamento del contributo minimo (vedi tab. 3 – par. Contri- buto Integrativo).
c) Contributo di maternità
importo fisso (vedi tab. 4– par. Contributo di Maternità).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 8 Contributo soggettivo – Art. 9 Contributo integra- tivo – Art. 10 Contributo di maternità
Ruoli
Contributi e relative maggiorazioni non versati sono iscritti a ruolo. Nelle cartelle sono indicati i seguenti codici tributo:
Codice tributo | Descrizione |
0555 | Contr. minimo soggettivo |
8836 | Eccedenza contr. soggettivo |
8832 | Contr. minimo integrativo |
8837 | Eccedenza contr. integrativo |
8838 | Contr. di maternità |
8835 | Sanzioni, maggiorazioni e penalità |
8833 | Interessi |
Tab. n. 5: codici tributo
Il pagamento degli importi iscritti a ruolo deve essere effettuato con le modalità e i termini indicati dall’Agente della riscossione.
Il discarico
A partire dai ruoli di emissione 2021 è possibile utilizzare il MAV generato attraverso il servizio online PPC, per effettuare il versamento direttamente alla Cassa delle somme demandate all'Agente della Riscossione entro e non oltre il 31/12 dell'anno successivo a quello della notifica.
Una volta avvenuto il pagamento il discarico sarà effettuato direttamente dalla Cassa.
In caso di discarico parziale della cartella, il Dottore Commercialista dovrà effettuare il minore versamento presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, o utilizzando gli appositi bollettini F35, alle scadenze originate dalla data di notifica.
Rateizzazione dei ruoli non scaduti
La rateizzazione dei ruoli non scaduti di emissione dall’anno 2011, ed esclusivamente per somme non oggetto di una precedente rateizzazione, può essere richiesta diretta- mente alla Cassa solo nel caso in cui:
• la domanda sia presentata dal Dottore Commercialista entro 60 gg. dalla data di intervenuta e perfezionata notifica;
• il carico della cartella di pagamento non sia inferiore a € 3.500,00.
Per importi da € 3.500,00 ad € 10.000,00, la Cassa procede al discarico del 60% della cartella. L’importo discaricato sarà nuovamente iscritto a ruolo nell’anno successivo, unitamente agli interessi legali vigenti al momento della presentazione della domanda.
Per importi superiori ad € 10.000,00, la Cassa procede al discarico dell’80% della cartel- la. Il 50% dell’importo discaricato sarà nuovamente iscritto a ruolo nell’anno successivo e il restante 50% nel ruolo del secondo anno successivo, unitamente ai relativi interessi legali vigenti al momento della presentazione della domanda.
Rateizzazione presso l’Agente della riscossione dei ruoli scaduti
La Cassa ha autorizzato l’Agente della riscossione a concedere la rateizzazione anche dei ruoli scaduti secondo le disposizioni e direttive emanate da quest’ultimo, con ap- plicazione dell’interesse di dilazione pari al tasso del 5%. La rateizzazione di cartelle scadute deve essere richiesta direttamente all’Agente della riscossione competente.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 20 Regolarizzazione pre-iscrizione – Art. 21 Norme generali – Art. 24 Accertamento d’ufficio
Restituzione dei contributi soggettivi
Il Dottore Commercialista, a seguito di cancellazione dalla Cassa, può richiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, entro il termine prescrizionale di 10 anni decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta cancellazione. La restituzione avviene con la seguente modalità:
• per gli anni di iscrizione anteriori al 1987, viene restituito un importo forfettario di
€ 231,10 per ciascun anno, oltre interessi calcolati dal 1 gennaio 1987 al tasso legale pro-tempore vigente;
• per gli anni di iscrizione dal 1987 a 2003 vengono restituiti i contributi soggettivi versati e i contributi versati a titolo di riscatto del corso legale di laurea e del ser- vizio militare, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno succes- sivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente;
• per gli anni di iscrizione dal 2004, vengono restituiti i contributi soggettivi ver- sati e i contributi versati a titolo di riscatto del xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx- xxx xxxxxxxx, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non supe- riore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26, riferito all’anno di cia- scun versamento;
• per gli anni di pre-iscrizione, vengono restituiti i contributi versati maggiorati de- gli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun ver- samento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26, riferito all’anno di ciascun versamento.
La restituzione spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione sempreché gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta. In questo caso, qualora gli eredi siano:
1. il coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se:
a) separato legalmente;
b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
c) divorziato purché titolare di assegno alimentare;
2. i figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professio- nali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al mo- mento della morte e che non prestino lavoro retribuito e che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio;
3. i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del de cuius alla data della mor- te;
se l’importo da restituire, maggiorato degli interessi, sia inferiore ad € 6.000,00, lo stesso è integrato a tale importo.
Non hanno diritto alla restituzione dei contributi:
• gli iscritti alla Cassa dal 1° gennaio 2004 che si cancellano nel 5° anno d’iscrizione o successivamente, avendo in tal caso maturato il requisito contributivo per l’ac- cesso alla pensione unica contributiva (vedi capitolo “Prestazioni Pensionistiche”
– par. Pensione unica contributiva);
• coloro che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione (vedi par. Ricongiun- zione);
• coloro che si sono avvalsi della facoltà di totalizzazione (vedi capitolo "Prestazio- ni Pensionistiche" - par. Totalizzazione dei periodi assicurativi);
• coloro che si sono avvalsi della facoltà di cumulo (vedi capitolo"Prestazioni Pen- sionistiche - par. Cumulo dei periodi assicurativi).
È possibile inviare online la domanda di restituzione utilizzando il servizio “DCR” (domanda di cancellazione e/o restituzione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 37bis Cumulo dei periodi assicurativi
• Legge 5 marzo 1990, n. 45 – Art. 8 Esclusione dall’applicazione di disposizioni (vedi pag. 172)
Rimborso di somme non dovute
Il rimborso per il versamento di somme non dovute spetta ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il rimborso è possibile solo in caso di posizione contributiva regolare o regolarizzata, previa compensazione con quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di contributi e/o maggiorazioni.
Per ottenere il rimborso delle somme non dovute, occorre farne espressa richiesta.
Il credito è soggetto a prescrizione di dieci anni e, pertanto, è rimborsabile qualora la domanda di rimborso sia presentata entro tale termine, che decorre dalla data di ver- samento delle somme non dovute.
Riferimenti Normativi:
• Codice Civile, art. 2033 (vedi pag. 175)
Ripristino dei contributi
In caso di nuova iscrizione alla Cassa il Dottore Commercialista, che per il precedente periodo di iscrizione aveva chiesto ed ottenuto la restituzione dei contributi versati, può ripristinare il pregresso periodo di iscrizione nonchè i periodi riscattati presso la Cassa relativi al xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx civile volonta- rio e del periodo di tirocinio professionale.
Il ripristino comporta il versamento alla Cassa delle somme restituite, rivalutate in ap- plicazione dell’indice Istat dall’anno della restituzione sino all’anno di nuova iscrizio- ne.
Il pagamento deve avvenire in unica soluzione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’onere di ripristino. Le somme versate a titolo di ri- pristino confluiscono nel montante individuale nell’anno del versamento (vedi capito- lo “Prestazioni Pensionistiche”- par. Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche).
La volontà di ripristinare la pregressa anzianità contributiva deve essere espressa con- testualmente alla presentazione della nuova domanda di iscrizione.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 13 Ripristino dei contributi
Sistema di regolarizzazione
delle inadempienze contributive e di iscrizione
Il sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione consen- te di regolarizzare le inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 15 novembre 2015. Per gli obblighi scaduti in precedenza si applica la normativa protempore vigen- te (consultabile sul sito xxx.xxxxxx.xx).
Il sistema di regolarizzazione si articola su tre istituti che si susseguono in ordine cro- nologico prevedendo sanzioni progressivamente crescenti: la regolarizzazione spon- tanea, la regolarizzazione agevolata e l’accertamento d’ufficio.
La regolarizzazione spontanea è l’istituto attraverso il quale i professionisti posso- no sanare autonomamente le inadempienze connesse agli obblighi contributivi e di iscrizione con sanzioni minori rispetto alla regolarizzazione agevolata e l’accertamen- to d’ufficio. La domanda si presenta online attraverso il servizio DRS che effettua il calcolo di quanto dovuto e consente di generare il relativo MAV da utilizzare per il pagamento che deve essere effettuato entro la data di scadenza scelta dall’interessato al fine di perfezionare la domanda.
La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva iscrizione, è perfezionata solo se vengono sanate tutte le ina- dempienze scadute alla data di presentazione della domanda presenti nelle annualità di riferimento. Non è consentita la regolarizzazione spontanea qualora, per la stessa inadempienza, sia già stata ricevuta dall’interessato la proposta di regolarizzazione agevolata e/o sia già intervenuto accertamento d’ufficio mediante iscrizione a ruolo.
Per le eccedenze contributive relative all'anno 2015 e successivi è possibile regolariz- zare spontaneamente anche il tardivo/omesso versamento delle singole rate.
Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di regolarizzazione spontanea per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015
Inadempienza | Sanzione | |
Tardiva Iscrizione | fissa € 30,00 | |
Tardiva comunicazione dei dati reddituali | oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 15,00 (solo in caso di eccedenze dovute) |
oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute) |
Inadempienza | Sanzione | |
Infedele comunicazione dei dati reddituali | 10% del contributo evaso | |
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNICA | entro 15 gg. dalla scadenza | fissa € 15,00 |
oltre 15 gg. dalla scadenza | 1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00) | |
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATEIZZAZIONE | entro 15 gg. dalla scadenza della singola rata | fissa per singola rata € 15,00 |
oltre 15 gg. dalla scadenza della singola rata | 1% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 15,00 per singola rata) |
La regolarizzazione agevolata è l’istituto che prevede di sanare le inadempienze con- tributive e di iscrizione a seguito dell’invio da parte della Cassa di una proposta di regolarizzazione agevolata con l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto all’accerta- mento d’ufficio. In caso di mancato versamento di quanto richiesto, entro il termine perentorio indicato, la Cassa procede con l’accertamento d’ufficio delle sanzioni ordi- narie mediante iscrizione a ruolo.
Non è prevista la regolarizzazione agevolata in caso di tardivo/omesso versamento delle eccedenze contributive rateizzate.
Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di rego- larizzazione agevolata per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015
Inadempienza | Sanzione | |
Tardiva Iscrizione | fissa € 60,00 | |
Tardiva comunicazione dei dati reddituali | oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 30,00 (solo in caso di eccedenze dovute) |
oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 90,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 15,00 (in caso di eccedenze NON dovute) |
Inadempienza | Sanzione | |
Omessa comunicazione dei dati reddituali | Sanzione fissa € 120,00 (solo in caso di eccedenze dovute) Sanzione fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute) | |
Infedele comunicazione dei dati reddituali | 25% del contributo evaso se comunicata dal professionista 60% del contributo evaso per dati acquisiti Agenzia Entrate | |
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNICA | entro 15 gg. dalla scadenza | fissa € 30,00 |
oltre 15 gg. dalla scadenza | 2% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00) | |
Omesso versamento delle eccedenze RATA UNICA | 4% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 45,00) |
L’accertamento d’ufficio viene effettuato dalla Cassa in caso di mancato perfeziona- mento della domanda di regolarizzazione spontanea e/o in caso di mancata adesione alla proposta di regolarizzazione agevolata, mediante iscrizione a ruolo, senza ulterio- re preavviso, delle sanzioni ordinarie dovute per inadempienze connesse agli obblighi contributivi e di iscrizione.
Prospetto delle inadempienze e delle relative sanzioni previste in caso di accertamento d’ufficio per gli obblighi scaduti dal 15/11/2015
Inadempienza | Sanzione |
Tardiva Iscrizione | fissa € 180,00 |
Omessa Iscrizione (Iscrizione d'Ufficio) | fissa € 360,00 |
Inadempienza | Sanzione | ||
Tardiva comunicazione dei dati reddituali | oltre la scadenza ed entro il termine per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 60,00 (solo in caso di eccedenze dovute) | |
oltre il termine previsto per il versamento delle eccedenze (rata unica) | fissa € 180,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 30,00 (in caso di eccedenze NON dovute) | ||
Omessa comunicazione dei dati reddituali | fissa € 360,00 (solo in caso di eccedenze dovute) fissa € 60,00 (in caso di eccedenze NON dovute) | ||
Infedele comunicazione dei dati reddituali | 50% del contributo evaso se comunicata dal professionista 100% del contributo evaso per dati acquisiti Agenzia Entrate | ||
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATA UNCA | entro 15 gg. dalla scadenza | fissa € 60,00 | |
oltre 15 gg. dalla scadenza | 6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00) | ||
Tardivo versamento delle eccedenze contributive - RATEIZZAZIONE | entro 15 gg. dalla scadenza della singola rata | fissa per singola rata € 30,00 | |
oltre 15 gg. dalla scadenza della singola rata | 6% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 30,00 per singola rata) | ||
Omesso versamento delle eccedenze RATA UNICA | 8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 90,00) | ||
Omesso versamento delle eccedenze RATEIZZAZIONE | 8% + interessi semplici al tasso legale (Minimo € 60,00 per singola rata) |
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 21 Norme generali – Art. 22 Regolarizzazione sponta- nea – Art. 23 Regolarizzazione agevolata – Art. 24 Accertamento d’ufficio
Riscatto del tirocinio, del corso di laurea, del servizio civi- le volontario e del servizio militare
È consentito riscattare:
• il periodo legale del corso di laurea in economia e commercio, ovvero in discipli- ne considerate dalla legge equivalenti ai fini della ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista;
• il periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo massimo di 2 anni;
• il periodo del servizio civile volontario;
• il tirocinio professionale per un periodo massimo di tre anni. Il riscatto può essere richiesto:
• dagli iscritti alla Cassa non pensionati e dai titolari di pensione di invalidità;
• dagli aventi titolo alla pensione indiretta (vedi capitolo “Prestazioni Pensionisti- che” – par. Prestazioni ai superstiti) qualora il de cuius non si sia avvalso della facoltà di riscatto.
Non sono riscattabili:
• i periodi per i quali si è già richiesto ed ottenuto il riscatto o l’accredito presso altri enti previdenziali;
• i periodi già coperti da contribuzione presso altri enti previdenziali;
• il periodo riscattabile sia almeno pari a 6 mesi.
L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo e le som- me versate confluiscono nel conto individuale con effetto dall’anno del versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale.
Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 è data la facoltà di richiedere, in sede di presenta- zione della domanda, che l’onere del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia determinato secondo il metodo di calcolo retributivo
L’onere del riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto calcolata sulla base delle tabelle previste dalla L. 5/3/1990, n. 45 e successivi aggiornamenti. La riserva matematica si calcola moltiplicando l'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto del riscatto per il coefficiente tabellare corrispondente all’età anagrafica compiuta dal ri- chiedente ed all'anzianità contributiva complessivamente maturata dallo stesso alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Per effettuare i calcoli della maggior quota di pensione, si fa riferimento alle norme vigenti al momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato.
Per individuare l'età anagrafica e l'anzianità contributiva complessivamente maturata
2.RAPPORTOCONTRIBUTIVORISCATTODELTIROCINIO,DELCORSODILAUREA,DELSERVIZIOCIVILEVOLONTARIOEDELSERVIZIOMILITARE
alla data di presentazione della domanda si fa riferimento a valori interi e, pertanto, sa- ranno trascurate le frazioni di anno inferiori a 6 mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.
Come pagare il riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale
Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
• unica soluzione;
• numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione massima 24 rate mensili) con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
• numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazio- ne degli interessi di dilazione.
Per aderire al riscatto determinato con il metodo di calcolo reddituale occorre ef- fettuare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, op- pure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell’am- montare dell’onere di riscatto per il numero delle rate prescelto (non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati). Il termine per il versamento è perentorio. Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di riscatto che verrà archiviata.
Mancato pagamento integrale dell’onere reddituale
A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di mancato versamento la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbliga- tori ed alla restituzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi.
L’onere del riscatto con il metodo di calcolo contributivo per ogni anno da riscattare è determinato applicando la percentuale scelta dal professionista (numero intero dal 12% al 100%), prevista per la contribuzione soggettiva di cui all’art. 8, c.2, del Regola- mento Unitario, alla media dei redditi dichiarati – entro il limite annuo derivante dal tetto imponibile di cui allo stesso art. 8, c.3, come rivalutato di anno in anno ai sensi dell’art.11 dello stesso Regolamento – dall’anno 2004 all’anno antecedente la domanda di riscatto stessa. Detti redditi sono rivalutati in applicazione dell’art. 26, c.3, del Rego- lamento Unitario. Qualora dal calcolo effettuato derivi un onere inferiore all’importo del contributo minimo soggettivo previsto per l’anno di presentazione della domanda di riscatto, l’onere è integrato a tale importo per ciascun anno da riscattare.
Come pagare il riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo
Il pagamento del riscatto può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
• unica soluzione;
• numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano (ad esempio, anni oggetto di riscatto 4, rateazione mas- sima 96 rate mensili) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione;
• numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Per aderire al riscatto determinato con il metodo di calcolo contributivo occorre effettuare, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell’o- nere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una delle rate risultanti dalla divisione dell’am- montare dell’onere di riscatto per il numero delle rate prescelto (non superiore al dop- pio delle mensilità corrispondenti ai periodi riscattati). Il termine per il versamento è perentorio. Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di riscatto che verrà archiviata.
Mancato pagamento integrale dell’onere contributivo
A coloro che non completano il pagamento di tutte le rate entro il termine prescelto, la Cassa invia una richiesta di versamento delle rate omesse da effettuare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di man- cato versamento la Cassa propone all'interessato la conversione delle rate versate in annualità contributive intere. L’adesione a tale proposta deve essere comunicata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ed inibisce la possibilità di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue relative a frazioni di anno saranno restituite senza la corresponsione di interessi. In assenza di adesione alla proposta la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori ed alla resti- tuzione delle somme versate senza la corresponsione di interessi. Indipendentemente dalla modalità di calcolo del riscatto scelta, la revoca espressa (prima della comunica- zione dell'onere di riscatto) ovvero la rinuncia tacita (mancato pagamento a titolo di adesione) da parte dell'interessato non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di riscatto.
Per conoscere l’importo presunto dell’onere di riscatto sono disponibili all’interno dei Servizi onli- ne del sito xxx.xxxxxx.xx, il servizio “RLA” (riscatto del periodo di laurea), “RMI” (riscatto del periodo di militare) e “RTI” (riscatto del tirocinio).
La richiesta di riscatto si effettua online utilizzando i servizi “DRL” (domanda di riscatto di Lau- rea), “DRT” (domanda di riscatto del tirocinio), “DRM” (domanda di riscatto del periodo militare) e "DRC" (domanda di riscatto del servizio civile volontario).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 14 Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale
2 . RAPPORTO CONTRIBUTIVO RICONGIUNZIONE
Ricongiunzione
Il Dottore Commercialista che abbia contribuito a forme di previdenza diverse può ri- unire presso la Cassa (ricongiunzione in entrata) o presso altro ente (ricongiunzione in uscita), la contribuzione versata al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
I contributi afferenti a periodi ricongiunti, non diversamente da quelli obbligatori ver- sati in costanza di iscrizione alla Cassa, sono considerati utili sia ai fini del diritto sia per il calcolo della pensione.
La ricongiunzione in entrata può essere richiesta:
• dagli iscritti alla Cassa, non pensionati;
• dagli aventi titolo alla pensione indiretta (vedi capitolo “Prestazioni Pensioni- stiche” – par. Prestazioni ai superstiti) entro due anni dal decesso dell’iscritto, a condizione che il de cuius potesse far valere un’anzianità contributiva comples- siva non inferiore a 35 anni o avesse raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia o i requisiti previsti dalle specifiche norme per la pensione di inabilità ed invalidità.
Sono ricongiungibili tutti i periodi di contribuzione non più attivi maturati presso le gestioni previdenziali obbligatorie (ad eccezione della contribuzione versata alla Ge- stione Separata Inps) purché:
• il periodo di anzianità assicurativa non sia inferiore a 5 mesi e 16 giorni;
• il periodo di contribuzione, o anche uno dei periodi contributivi oggetto di ricon- giunzione, non sia già liquidato o utilizzato presso le altre gestioni previdenziali (in tale caso si è preclusi dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione);
• il periodo o i periodi oggetto di ricongiunzione non siano interamente coinci- denti con l’anzianità contributiva maturata alla Cassa.
Come pagare la ricongiunzione
Il pagamento della ricongiunzione può essere effettuato con una delle seguenti mo- dalità:
• unica soluzione;
• numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti (ad esempio, anni da ricongiungere 4, rateazione massima 24 rate mensili) con la maggiorazione degli interessi di dilazione;
• numero di rate mensili inferiori a quelle massime consentite con la maggiorazio- ne degli interessi di dilazione.
Per aderire alla ricongiunzione occorre effettuare, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il versamento dell’onere in unica soluzione, oppure delle prime tre rate del piano di massima rateazione, oppure di un importo pari ad almeno una del- le rate risultanti dalla divisione dell’ammontare dell’onere della ricongiunzione per il
numero delle rate prescelto (non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti).
Il termine per il versamento è perentorio.
Il mancato versamento nei termini è considerato come rinuncia tacita alla domanda di ricongiunzione che verrà archiviata.
In caso di rinuncia alla ricongiunzione, una nuova domanda potrà essere ripresentata solo dopo 10 anni, o all’atto del pensionamento se sono presenti ulteriori periodi assi- curativi da ricongiungere.
Qualora durante il pagamento rateale venga maturato il diritto a pensione, le rate re- sidue saranno trattenute dalle mensilità di pensione. Qualora, invece, non sussista la capienza, anche nel rispetto della garanzia dell’importo minimo di pensione, la Cassa procederà alla quantificazione della quota capitale da versare in un’unica soluzione, che riduca la rata del piano di ammortamento ad un importo tale che ne consenta la trattenuta sulla mensilità di pensione.
Nel caso in cui la ricongiunzione sia senza oneri a carico del Dottore Commercialista e si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, la contribuzione non considerata e coincidente sarà rimborsata su richiesta dell’interessato, subordinatamente al versa- mento degli importi trasferiti dagli enti interessati.
La ricongiunzione in uscita è un istituto riservato ai Dottori Commercialisti che siano stati iscritti alla Cassa e che, a seguito di cancellazione, non abbiano ottenuto la resti- tuzione dei contributi versati.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata presso l’altro ente previdenziale cui si è iscritti.
Per conoscere l’importo presunto dell’onere di ricongiunzione in entrata è disponibile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “REN” (ricongiunzione in entrata).
La richiesta di ricongiunzione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio "DRE" (do- manda di ricongiunzione).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 15 Ricongiunzione
• Legge 5 marzo 1990, n. 45 (vedi pag. 172)
• D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 – Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi
– Art. 6 Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (vedi pag. 176)
• Circolare n. 71/91 – L. 45/90 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14/05/1991 (vedi pag. 180)
Prescrizione dei contributi
I contributi ed i relativi accessori dovuti alla Cassa, in assenza di validi atti interruttivi, si prescrivono e non possono più essere versati nel termine di cinque anni decorrente dalla prevista data di comunicazione dei dati reddituali relativa ai contributi medesi- mi.
Le annualità oggetto di prescrizione non concorrono alla maturazione dell’anzianità assicurativa.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 16 Prescrizione dei contributi
• Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Art. 3, comma 9, Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (vedi pag. 186)
Eventi calamitosi
In caso di calamità naturali - che siano state riconosciute tali da apposite norme o provvedimenti - la Cassa può disporre la sospensione dei termini relativi agli adempi- menti contributivi e le modalità di ripresa degli stessi.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 19 Eventi calamitosi
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PENSIONE DI VECCHIAIA 3 . PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
CAPITOLO 3 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che ab- biano maturato i seguenti requisiti:
Età anagrafica | Anni di iscrizione e contribuzione |
68 | 33 |
oppure | |
70 | 25 |
Tab. n. 6: requisiti pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al contestuale rag- giungimento dei requisiti anagrafici e contributivi richiesti e consente la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Prima dell’attribuzione della pensione di vecchiaia la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.
La pensione di vecchiaia è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti).
I Dottori Commercialisti che, dopo aver maturato uno dei periodi minimi di effettiva iscrizione e contribuzione, si cancellino dalla Cassa senza chiedere la restituzione dei contributi soggettivi hanno diritto, su domanda, alla pensione di vecchiaia con decor- renza dal 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età anagrafica corri- spondente (vedi tabella n. 6).
Per conoscere l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponi- bile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 31 Pensione di vecchiaia – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Pensione di vecchiaia anticipata
La pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità) è corrisposta, su domanda, ai pro- fessionisti che possano far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione ante 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:
Età anagrafica | Anni di iscrizione e contribuzione |
61 | 38 |
oppure | |
- | 40 |
Tab. n. 7: requisiti pensione di vecchiaia anticipata
I requisiti di 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva sono applicati, successivamente al 31/12/2004 e subordinatamente alla cancellazione dall’Albo, agli iscritti Cassa con invalidità permanente nella misura almeno del 50%, certificata da struttura pubblica.
La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata viene fissata, in presenza di do- manda, nel rispetto delle c.d. “finestre di accesso”. Pertanto, i professionisti che matu- rano i requisiti previsti possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con le seguenti finestre:
Requisiti maturati nel | Decorrenza |
I° TRIMESTRE | 1° Ottobre dello stesso anno |
II° TRIMESTRE | 1° Gennaio dell’anno successivo |
III° TRIMESTRE | 1° Aprile dell’anno successivo |
IV° TRIMESTRE | 1° Luglio dell’anno successivo |
Tab. n. 8: finestre di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata
Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata viene presentata successivamente alla decorrenza individuata dalle finestre di cui alla tabella n. 8, la decorrenza viene fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata consente la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Prima dell’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata la Cassa verifica la re- golarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.
La pensione di vecchiaia anticipata è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti).
Per conoscere l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponi- bile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 32 Pensione di vecchiaia anticipata – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combat- tenti
• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Art. 59, commi 6, 7 e 8, Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità (vedi pag. 187)
Pensione unica contributiva
La pensione unica contributiva è corrisposta, su domanda, ai professionisti che possa- no far valere annualità di effettiva iscrizione e contribuzione dal 1° gennaio 2004 e che abbiano maturato i seguenti requisiti:
Età anagrafica | Anni di iscrizione e contribuzione |
62 | almeno 5 |
Tab. n. 9: requisiti pensione unica contributiva
La pensione unica contributiva decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presen- tazione della domanda e consente la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Prima dell’attribuzione della pensione unica contributiva la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’e- sercizio della professione di Dottore Commercialista.
Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.
La pensione unica contributiva è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti).
Per conoscere l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponi- bile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 33 Pensione uni- ca contributiva – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che hanno versato contributi in diverse Casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta la contribuzione versata.
È possibile totalizzare periodi assicurativi maturati presso:
• due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su- perstiti;
• forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbliga- toria;
• forme pensionistiche obbligatorie gestite da Enti previdenziali privatizzati ai sen- si del D.Lgs. 509/94;
• appositi Albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del D.Lgs. 103/96;
• il soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
• la gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’art. 2, comma 26, L. 335/95;
• il fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessio- ni religiose diverse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta alla Cassa:
• dagli iscritti;
• dai cancellati per i quali la Cassa è l’ultimo, in ordine di tempo, ente d’iscrizione;
• dagli eredi e/o superstiti dell’iscritto ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Sono esclusi i Xxxxxxx Commercialisti che hanno richiesto ed accettato la ricongiun- zione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.
Possono comunque totalizzare anche coloro che, pur avendo perfezionato una ricon- giunzione in data antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/06, possono far valere ulteriori e successivi periodi contributivi presso altro Ente.
Con la totalizzazione, l’anzianità contributiva è calcolata sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti, posseduti presso le diverse gestioni previdenziali, per re- alizzare il diritto ad un’unica pensione.
Pensione di vecchiaia in totalizzazione - spetta a coloro che possono vantare i seguenti requisiti:
Anno di maturazione | Età | Anzianità | Slittamento decorrenza (c.d. finestra) |
dal 2019 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
dal 2016 | 65 anni e 7 mesi | 20 anni | 18 mesi |
dal 2013 | 65 anni e 3 mesi | 20 anni | 18 mesi |
dal 2011 | 65 anni | 20 anni | 18 mesi |
sino al 2010 | 65 anni | 20 anni | - |
Tab. n. 10: requisiti pensione di vecchiaia in totalizzazione
Al Dottore Commercialista è consentita la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Al trattamento di vecchiaia viene applicata la c.d. “finestra mobile” e, pertanto, se la domanda è presentata successivamente al decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l’interessa- to di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.
Pensione di anzianità in totalizzazione - spetta a coloro che possono vantare il seguen- te requisito:
Anno di maturazione | Anzianità | Slittamento decorrenza (c.d. finestra) |
dal 2019 | 41 anni | 21 mesi |
dal 2016 | 40 anni e 7 mesi | 21 mesi |
dal 2014 | 40 anni e 3 mesi | 21 mesi |
2013 | 40 anni e 3 mesi | 20 mesi |
2012 | 40 anni | 19 mesi |
2011 | 40 anni | 18 mesi |
sino al 2010 | 40 anni | - |
Tab. n. 11: requisiti pensione di anzianità in totalizzazione
Al Dottore Commercialista è consentita la prosecuzione dell’esercizio professionale al fine di maturare il supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Anche al trattamento di anzianità viene applicata la c.d. “finestra mobile” e, pertanto, se la domanda è presentata successivamente al decorso della finestra stessa, la de- correnza è attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensione di inabilità in totalizzazione - spetta al Dottore Commercialista che si trova nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività la- vorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato di inabilità. Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti. Non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2006.
Pensione indiretta in totalizzazione - spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal de cuius, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
– il decesso sia avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
– siano presenti i requisiti anagrafico-contributivi richiesti per la pensione indi- retta.
Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al decesso e non può avere decorrenza anteriore al 1° aprile 2006.
L’attribuzione della prestazione in regime di totalizzazione è riconosciuta dalla Cassa, dopo aver accertato la regolarità della posizione e l’insussistenza di cause di incompa- tibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
L'importo della pensione in totalizzazione è determinato ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 42 del 2 febbraio 2006.
Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di totalizza- zione é determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun tratta- mento minimo.
Qualora il dottore commercialista abbia almeno 24 anni di anzianità contributiva ma- turati presso la Cassa, il trattamento pro quota di pensione della Cassa è pari a quello determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), sen- za adeguamento ad alcun trattamento minimo.
Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cui non sia interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata presso l’ente che ge- stisce l’ultima forma assicurativa cui si è iscritti, ovvero si è stati iscritti. Se al momen- to della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di
scegliere quella presso cui presentare la domanda che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette pre- stazioni in totalizzazione.
Tutte le prestazioni dirette in totalizzazione sono reversibili e la relativa domanda deve essere presentata all’Inps.
Per conoscere l’importo presunto lordo della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza di legge è disponibile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
La richiesta di pensione in totalizzazione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 37 Totalizzazio- ne dei periodi assicurativi
• D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 – Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (vedi pag. 176)
Cumulo dei periodi assicurativi
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti consente l’accesso ad un unico trat- tamento pensionistico di vecchiaia, anticipata ovvero ai trattamenti d’inabilità o indi- retta a quei professionisti (e/o loro superstiti) che sono stati iscritti presso le forme di assicurazione di cui all’art.1, comma 239, della legge 228/2012.
Il cumulo può essere richiesto alla Cassa:
• dagli iscritti alla Cassa;
• dai cancellati che non hanno richiesto la restituzione della contribuzione sog- gettiva;
• dagli eredi e/o superstiti dell’iscritto alla Cassa deceduto non titolare di tratta- mento pensionistico diretto.
Sono esclusi i dottori commercialisti che hanno richiesto e accettato la ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 ed i titolari di pensione diretta.
Pensione di vecchiaia in regime di xxxxxx
Requisiti: anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni pre- videnziali interessate dal cumulo, a condizione che l’interessato abbia maturato i re- quisiti minimi previsti dall’INPS.
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti o, su richiesta, dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della doman- da in presenza dei requisiti necessari.
Il pensionato di vecchiaia in regime di xxxxxx può proseguire lo svolgimento dell’at- tività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione (vedi par. Sup- plemento di pensione). Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo e che si cancel- lino dalla Cassa prima di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi necessari, conseguono il trattamento pro quota di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni previdenziali interessate.
Pensione anticipata in regime di cumulo Requisiti:
Anno di maturazione | Anzianità uomini | Anzianità donne | Slittamento decorren- za (c.d. finestra) |
dal 2019 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 3 mesi |
dal 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | - |
Tab. n. 12: requisiti pensione anticipata in regime di xxxxxx
Se la domanda di pensione anticipata in regime di xxxxxx è presentata successi- vamente alla "c.d. finestra" la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il titolare di pensione anticipata in regime di xxxxxx può proseguire lo svolgimen- to dell’attività professionale per il riconoscimento del supplemento di pensione (vedi par. Supplemento di pensione).
Pensione di inabilità in regime di cumulo - spetta al dottore commercialista che si trova in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e ha maturato, per effetto del computo delle diverse anzianità contributive, i requisiti di accesso al trattamento assicurativo del fondo pensionistico in cui è iscritto al momento del verificarsi dello stato d’inabilità. La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.
Pensione indiretta in regime di xxxxxx - spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal deceduto, non titolare di trattamento pensionistico diretto, in possesso dei requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il xxxxx causa era iscritto al momento della morte (ai fini del perfezionamento dei requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni previdenziali). Gli aventi diritto alla pensione pro quota della Cassa sono i familiari su- perstiti (vedi par. Prestazioni ai superstiti). La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.
L’attribuzione della prestazione in regime di cumulo è riconosciuta dalla Cassa, dopo aver accertato la regolarità della posizione e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
L’importo della pensione in regime di xxxxxx è determinato ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento Unitario. Il trattamento pro quota della Cassa per le prestazioni liquidate in regime di cumulo è determinato con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Qualora il dottore commercialista sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la Cassa utili alla maturazione del diritto a pensione autonoma presso la Cassa medesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato con il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004), senza adeguamento ad alcun trattamento minimo.
Il pagamento delle pensioni in cumulo è effettuato sempre dall’INPS, anche nei casi in cui non sia interessato alla liquidazione di alcuna quota propria.
La domanda di pensione in regime di xxxxxx deve essere presentata all’Ente che ge- stisce l'ultima forma assicurativa in cui il richiedente è iscritto ovvero è stato iscritto.
Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta o di inabilità, risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alla prestazione richiesta.
Tutte le prestazioni dirette in regime di cumulo sono reversibili e la relativa domanda deve essere presentata all'Inps.
Per conoscere l’importo presunto lordo della pensione di competenza della Cassa spettante alla decorrenza di legge è disponibile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
La richiesta di pensione in regime di xxxxxx si effettua esclusivamente online utilizzando il servi- zio “DPE” (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 38 Supplemento di pensione
• Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Art. 1, comma 195 (vedi pag. 193)
Supplemento di pensione
Il supplemento di pensione è liquidato automaticamente dalla Cassa ai professioni- sti che proseguono o riprendono l’attività professionale per almeno un quinquennio successivamente al riconoscimento da parte della Cassa della pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, unica contributiva, di anzianità o vecchiaia in totalizzazione e di vecchiaia o anticipata in regime di cumulo.
Il supplemento di pensione decorre dal 1° giorno dell’anno successivo al completa- mento di ogni quinquennio.
Il supplemento di pensione spetta anche a coloro che, dopo il riconoscimento di uno o più supplementi quinquennali, cessino dall’iscrizione alla Cassa con un periodo di contribuzione inferiore a cinque anni. In questo caso il supplemento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’anno di cancellazione.
In caso di mancato raggiungimento del primo quinquennio, la contribuzione soggetti- va versata successivamente alla decorrenza della pensione viene restituita su doman- da (vedi capitolo “Rapporto Contributivo”- par. Restituzione dei contributi soggettivi).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 38 Supplemento di pensione
Pensione di invalidità
La pensione di invalidità è corrisposta , su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capa- cità all'esercizio della professione sia ridotta, a causa di malattia o infortunio sopravve- xxxx all’iscrizione (o per aggravamento di malattia o infortunio antecedenti l’iscrizione in un periodo successivo alla stessa), a meno di 1/3 in modo continuativo e che abbia- no maturato i seguenti requisiti:
Riduzione esercizio della professione | Anzianità contributiva in caso di malattia | Anzianità contributiva in caso di infortunio |
A meno di 1/3 (≥ 66,67%) | 10 anni ridotti a 5 se l’iscrizione alla Cassa è avvenuta anterior- mente al 36° anno di età ana- grafica | 5 anni o la sola presentazione della domanda di iscrizione in data anteriore al compimento del 36° anno di età e all'infortunio |
Tab. n. 13: requisiti pensione di invalidità
La pensione di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo che l’insorgenza della patologia in misura normativamente rile- vante non sia refertata in data successiva all’inoltro della domanda stessa. In quest’ul- timo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all’insorgenza della patologia risultante dal referto. Prima dell’attribuzione della pensione di invalidità la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.
Il riconoscimento della pensione di invalidità consente la prosecuzione dell’esercizio professionale e, al raggiungimento dei requisiti anagrafico-contributivi necessari per la pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e della pensione unica contributiva, il professionista può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pen- sione di invalidità. In caso di mancato raggiungimento del diritto alla pensione di vec- chiaia, di vecchiaia anticipata o della pensione unica contributiva, la contribuzione soggettiva versata dopo il pensionamento di invalidità dà luogo alla riliquidazione di quest’ultima con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cancellazione dalla Cassa.
La pensione di invalidità è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti).
Revisione
Se all’atto dell’attribuzione della pensione di invalidità il referto medico prevede la “re- visionabilità” dello stato invalidante, il professionista sarà sottoposto, ogni tre anni, ad ulteriori visite mediche per verificare la permanenza dell’invalidità.
La pensione diviene definitiva se lo stato invalidante è confermato per due volte con- secutivamente.
Qualora invece il referto medico attesti che la capacità lavorativa non è più ridotta a meno di un terzo, la Cassa procede alla revoca della pensione con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica.
La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 35 Pensione di invalidità – Art. 36 Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante – Art. 39 Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, agli iscritti alla Cassa la cui capaci- tà all'esercizio della professione sia esclusa in modo permanente e totale, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione (o per aggravamento di malattia o in- fortunio, antecedenti l’iscrizione in un periodo successivo alla stessa) e che abbiano maturato i seguenti requisiti:
Riduzione esercizio della professione | Anzianità contributiva in caso di malattia | Anzianità contributiva in caso di infortunio |
totale e permanente (100%) | 10 anni oppure la sola iscrizione se continuativa ed effettuata in data anteriore al compimento del 36° anno di età anagrafica | sola iscrizione |
Tab. n. 14: requisiti pensione di inabilità
La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo che l’insorgenza della patologia in misura normativamente rile- vante non sia refertata in data successiva all’inoltro della domanda stessa. In quest’ul- timo caso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo all’insorgenza della patologia risultante dal referto.
Prima dell’attribuzione della pensione di inabilità la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Agli appartenenti alle categorie indicate dalla legge 24/05/1970, n. 336 e successive modificazioni (ex combattente, mutilato o invalido di guerra, vedova di guerra, pro- fugo, orfano di guerra o di caduti per fatto di guerra, deportato, perseguitato politico o razziale), la Cassa riconosce, su richiesta, la maggiorazione prevista dall’art. 6 della legge 140 del 15/04/1985.
L’attribuzione della pensione di inabilità non consente la prosecuzione dell’esercizio professionale. Il professionista dovrà provvedere alla cancellazione dall’Albo pro- fessionale entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di concessione della pensione di inabilità, pena la revoca della deliberazione concessiva della pensione.
La pensione di inabilità è reversibile (vedi par. Pensioni ai superstiti).
Revisione
I titolari di pensione di inabilità possono essere sottoposti a una visita medica, entro dieci anni dalla concessione della pensione, per la verifica della permanenza dello sta- to inabilitante.
Qualora venga refertato che la capacità lavorativa non sia più esclusa, la Cassa procede alla revoca della pensione con decorrenza 1° giorno del mese successivo a quello della visita medica.
La richiesta di pensione si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DPE” (domanda di pensione) disponibile tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 34 Pensione di inabilità – Art. 36 Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante – Art. 39 Mag- giorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Prestazioni ai superstiti
In caso di decesso del professionista, la Cassa, in base alla posizione assicurativa del de cuius, riconosce ai superstiti e/o eredi le prestazioni di seguito indicate.
A. Se il professionista era iscritto ma non titolare di pensione erogata dalla Cassa,
ai seguenti soggetti:
1. coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
a) separato legalmente;
b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
c) divorziato purché titolare di assegno alimentare.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momen- to della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del xxxxx causa alla data della morte;
viene riconosciuta la pensione indiretta, in presenza dei seguenti requisiti:
Anzianità contributiva dell’iscritto prevista se il decesso è avvenuto per malattia | Anzianità contributiva dell’iscritto prevista se il decesso è avvenuto per infortunio |
– 10 anni per gli iscritti ante 2004; – 5 anni per gli iscritti dal 2004; – la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta anteriormente ai 36 anni di età anagrafica | la sola iscrizione |
Tab. n. 15: requisiti pensione indiretta
Le percentuali del trattamento diretto spettanti agli aventi titolo sono le seguenti:
• 60% al coniuge;
• 20% ad ogni figlio. In caso di due o più figli viene ripartito il 40% in parti uguali. In assenza del coniuge:
• 60% in caso di un solo figlio;
• 80% in caso di due figli suddiviso in parti uguali;
• 100% in caso di tre o più figli suddiviso in parti uguali.
L’importo totale della pensione indiretta non può superare il 100% della pensione di- retta.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.
Prima dell’attribuzione della pensione indiretta la Cassa verifica la regolarità della posizione del professionista deceduto e l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Nel caso in cui l’anzianità di iscrizione e contribuzione non dia titolo al riconosci- mento della pensione indiretta, o comunque non vi siano soggetti destinatari di tale trattamento pensionistico, i contributi soggettivi versati possono essere, su doman- da, oggetto di restituzione (vedi par. Restituzione dei contributi soggettivi).
B. Se il professionista era titolare di pensione diretta erogata dalla Cassa, ai se- guenti soggetti:
1. coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
a) separato legalmente;
b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
c) divorziato purché titolare di assegno alimentare.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momen- to della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di stu- dio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del xxxxx causa alla data della morte;
viene riconosciuta la pensione di reversibilità.
Per la determinazione dell’importo della pensione di reversibilità le percentuali da applicare al trattamento in pagamento al de cuius sono le stesse della pensione in- diretta.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.
Qualora il de cuius abbia proseguito l’esercizio dell’attività professionale per i suc- cessivi cinque anni dopo l’attribuzione della pensione diretta (o frazione del quin- quennio successivo al primo) e non abbia avuto la liquidazione del supplemento, il suplemento, su domanda, spetta agli aventi titolo sopra indicati a decorrere dal
primo giorno del mese successivo al decesso.
Nel caso in cui, invece, il de cuius non abbia maturato cinque anni di anzianità assi- curativa successiva alla decorrenza della pensione diretta, la contribuzione sogget- tiva versata viene restituita, su domanda, agli eredi (vedi capitolo “Rapporto Contri- butivo” – par. Restituzione dei contributi soggettivi).
C. Se il professionista era titolare di pensione di invalidità erogata dalla Cassa con versamento del contributo soggettivo successivamente al riconoscimento della pensione, ai seguenti soggetti:
1. coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
a) separato legalmente;
b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
c) divorziato purché titolare di assegno alimentare.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retri- buito;
b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio.
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del xxxxx causa alla data della morte, viene riconosciuta:
• la pensione indiretta, calcolata sull’intero periodo di iscrizione alla Cassa del de cuius fino all’anno del decesso. Qualora l’importo di pensione di reversibilità di invalidità risultasse superiore all’importo di pensione indiretta quest’ultima vie- ne adeguata al maggiore importo;
• in assenza degli aventi titolo, gli eredi possono, su domanda, ottenere il rimbor- so della contribuzione soggettiva versata dal de cuius successivamente alla de- correnza della pensione di invalidità (vedi capitolo Rapporto Contributivo – par. Restituzione dei contributi soggettivi).
D. Se il professionista era cancellato dalla Cassa senza aver richiesto la restitu- zione dei contributi soggettivi, i seguenti soggetti:
1. coniuge, finché mantiene lo stato vedovile, anche se
a) separato legalmente;
b) separato legalmente con addebito purché titolare di assegno alimentare;
c) divorziato purché titolare di assegno alimentare.
2. figli minorenni. Sono equiparati ai figli minorenni:
a) i figli fino al compimento del 21° anno studenti di scuole medie e professionali a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retribuito;
b) i figli fino al compimento del 26° anno studenti a carico del genitore al momen- to della morte e che non prestino lavoro retribuito che frequentano corsi di stu- dio universitari, entro il limite di durata legale del corso di studio;
3. figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed a carico del xxxxx causa alla data della morte;
in presenza, da parte del de cuius, di uno dei seguenti requisiti:
• iscritto Cassa prima del 2004 e cancellato con almeno venticinque anni di anzia- nità contributiva;
• iscritto Cassa dal 2004 e cancellato con almeno cinque anni di anzianità contri- butiva;
hanno diritto, su domanda, alla pensione indiretta.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 12 Restituzione dei contributi – Art. 25 Trattamenti pensionistici – Art. 40 Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità – Art. 41 Pensione indiretta – Art. 42 Pensione di reversibilità
Metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche
Le pensioni erogate dalla Cassa sono calcolate con il metodo retributivo per le annua- lità maturate sino al 31/12/2003 (ossia calcolate con riferimento alla media dei redditi dichiarati) e con il metodo contributivo per le annualità maturate dal 1/1/2004 (ossia calcolata con riferimento alla contribuzione dovuta e versata, capitalizzata di anno in anno fino a quello antecedente la decorrenza del trattamento pensionistico).
Per coloro che vantano un’anzianità contributiva totale utile ai fini pensionistici col- locata temporalmente ante e post 2004, l’importo di pensione sarà dato dalla somma delle quote di pensione retributiva e contributiva.
Valorizzazione del montante contributivo: incremento dell’aliquota di com- puto rispetto all’aliquota di finanziamento
Dall’anno 2012 viene riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto dell’aumento dell’aliquota di com- puto (cioè la percentuale del reddito riconosciuta ai fini del montante) rispetto a quel- la di finanziamento (cioè la percentuale del reddito effettivamente versata) nei termini indicati nella tabella n. 16.
Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lun- go periodo.
A | B | C | D | E |
Aliquota contribuzione soggettiva dovuta e versata | Plus % riconosciuto | Coefficiente di equità intergenera-zio- nale | Maggiorazione | Aliquota di computo |
≥ 17% ≥ 16% e < 17% ≥ 15% e < 16% ≥ 14% e < 15% ≥ 13% e < 14% ≥ 12% e < 13% ≥ 11% e < 12% | 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 3,0% | AR 1 – AT | (B*C) | A+D |
Tab. n. 16: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – aliquota di computo
AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determina- zione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscri- zione alla Cassa).
La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciu-
ta nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva. L’aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo (vedi capitolo “Rapporto Con- tributivo”- par. Contributo soggettivo). Nel caso in cui sia dovuta e versata una con- tribuzione soggettiva pari o superiore a quella minima o nel caso di adeguamento al minimo, facoltà riconosciuta al c.d. “Iscritto agevolato” (vedi capitolo “Rapporto Con- tributivo”- par. Contributo soggettivo), l’ammontare del maggior contributo da ricono- scere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo soggettivo minimo. La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, mentre in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato, maggiorato dei relativi interessi (vedi capitolo “Rapporto Con- tributivo”- par. Restituzione dei contributi soggettivi).
Valorizzazione del montante contributivo: retrocessione di quota parte dell’integrativo sul montante contributivo individuale
Per gli anni dal 2013 al 2022 è previsto un meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti di cui alla tabella n. 17.
A | B | C |
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% Volume di affari ai fini IVA effettivo) | Coefficiente di equità intergenerazionale | Ammontare riconosciuto |
1% | AR 1 – AT | (A*B) |
Tab. n. 17: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – retrocessione di quota parte del con- tributo integrativo sul montante individuale
AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determina- zione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscri- zione alla Cassa).
Per gli anni dal 2023 al 2032 è previsto un meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti di cui alla tabella n. 18.
A | B | C |
Contributo integrativo da riconoscere sul montante contributivo individuale (% Volume di affari ai fini IVA effettivo - art.9) | Coefficiente di equità intergenerazionale | Ammontare riconosciuto |
1,5% | AR 1 – AT | (A*B) |
Tab. n. 18: meccanismo di valorizzazione del montante contributivo – retrocessione di quota parte del con- tributo integrativo sul montante individuale
AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa);
AT = anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determina- zione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscri- zione alla Cassa).
La percentuale di cui alla colonna A deve essere applicata sul volume di affari IVA ef- fettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa. La maggiorazione sul montante contri- butivo di cui alla colonna C verrà riconosciuta nell’anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.
Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima (vedi ca- pitolo “Rapporto Contributivo”- par. Contributo integrativo), l’ammontare della contri- buzione da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna B è pari al 25% del contributo integrativo minimo.
Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lun- go periodo.
Per conoscere l’importo presunto lordo di pensione spettante alla decorrenza di legge è disponi- bile all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx il servizio “PES” (Simulazione pensione).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 26 Metodo di calcolo
Contributo di solidarietà
Su tutte le pensioni o quote di pensione erogate dalla Cassa e calcolate con il sistema reddituale, è applicato un contributo di solidarietà.
Il contributo è calcolato per scaglioni di pensione con le percentuali di cui alla seguen- te tabella:
Scaglioni | Percentuale per pensio- ni con decorrenza dal 01/01/2005 | Percentuale per pensioni con decorrenza fino al 31/12/2004 |
fino a € 14.468,52 | 0% | 0% |
da € 14.468,53 a € 28.937,00 | 2% | 4% |
da € 28.937,01 a € 57.874,05 | 3% | 5% |
da € 57.874,06 a € 86.804,41 | 4% | 6% |
oltre € 86.804,41 | 5% | 7% |
Tab. n. 19: scaglioni aggiornati al 2023 delle quote di pensioni reddituali per il calcolo del contributo di solidarietà
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 29 Contributo di solidarietà
Liquidazione dei trattamenti pensionistici
Il pagamento delle pensioni
Le pensioni annue a carico della Cassa vengono erogate in tredici mensilità, di pari importo, con arrotondamento all’euro superiore e con cadenza mensile.
La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
La rivalutazione delle pensioni
Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal 1° xxxxx- io di ogni anno, in proporzione alle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai calcolato dall’ISTAT.
La variazione percentuale dell’indice è determinata confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo ed il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l’aumento delle pensioni, con il valore medio dell’indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.
Gli scaglioni e le percentuali di perequazione sono i seguenti:
Importo lordo annuo del trattamento pensionistico | Percentuale di applicazione del tasso di rivalutazione ISTAT | Valori 2023 (tasso di rivalutazione ISTAT pari al 4,5%) |
fino a € 33.400,56 | 100% | 4,5% |
da € 33.400,57 a € 55.667,60 | 90% | 4,05% |
oltre € 55.667,61 | 75% | 3.375% |
Tab. n. 20: perequazione del trattamento pensionistico
Cessione del quinto della pensione
I pensionati della Cassa possono richiedere, attraverso società finanziarie, l’erogazio- ne di prestiti che restituiscono mensilmente a mezzo cessione di una parte della pen- sione per un determinato periodo.
La Cassa predispone, per il pensionato che ha richiesto la quantificazione della quo- ta cedibile della pensione, una comunicazione contenente l’importo mensile cedibile per la restituzione del finanziamento.
Con questa comunicazione il pensionato si reca presso la società finanziaria e richiede il finanziamento.
Ricevuta la richiesta di benestare da parte della società finanziaria, la Cassa opera un controllo di merito della posizione del pensionato e rilascia il consenso alla cessione del quinto della pensione.
Dal mese indicato nel contratto si procede, per tutta la durata del prestito, con l’ef- fettuazione della trattenuta e con il contestuale versamento alla società finanziaria, senza possibilità di interruzione (salvo decesso del pensionato o cessazione del diritto al trattamento pensionistico se precedente) della quota mensile ceduta.
La Cassa ha attivato con Banca della Nuova Terra una convenzione riservata ai propri pensionati e pensionandi, relativa alla concessione di finanziamenti, rimborsabili me- diante la cessione del quinto, finalizzati anche al pagamento dei debiti contributivi.
Informazioni dettagliate sulla convenzione sono disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione "La Cassa per me" Convenzioni.
Dall’anno 2013, per i pensionati della Cassa è disponibile la CU all’interno dei Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione “Documenti”.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 27 Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche – Art. 28 Pagamento delle prestazioni pensionistiche
Prescrizione dei trattamenti pensionistici
Il diritto a pensione è imprescrittibile.
I singoli ratei di pensione si prescrivono:
• con il decorso di dieci anni dalla data di insorgenza del diritto, se non sono mai stati liquidati;
• con il decorso di cinque anni dalla data di scadenza delle singole rate, se queste ultime sono state liquidate, cioè messe a disposizione del creditore che non le ha riscosse.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 30 Prescrizione ratei di pensione
4
INDENNITÀ DI MATERNITÀ 4 . PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
CAPITOLO 4 - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Indennità di maternità
L’indennità di maternità è riconosciuta in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi (due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi). La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di interruzione di gravidanza.
In caso di parto, adozione o affidamento
x. Xxxxxxxxxxx:
Dottoresse Commercialiste che risultino in possesso della P. Iva e dell’iscrizione all’Al- bo professionale nel periodo indennizzabile e che abbiano presentato la domanda di iscrizione alla Cassa. Nell’ipotesi in cui i requisiti richiesti siano presenti per un perio- do inferiore a quello indennizzabile l’indennità verrà riconosciuta in misura fraziona- ta e proporzionata ai giorni di presenza degli stessi.
Dottore Commercialista padre del bambino per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o infermità grave della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso si affidamento esclusivo del bam- bino al padre.
Il diritto all’indennità di maternità è escluso qualora sussista il medesimo diritto in capo ad altro ente di previdenza.
b. Quando spetta:
• in caso di parto;
• in caso di adozione, a condizione che il figlio adottivo non abbia superato i 18 anni di età;
• in caso di affidamento.
Come si calcola
Viene calcolata in base al reddito professionale percepito dalla avente diritto nel se- condo anno precedente a quello dell’evento ed è pari ai cinque dodicesimi dell’80% di tale reddito. Per esempio: se l’evento avviene nell’anno 2022 e il reddito professionale è pari ad Euro 35.600,00 - come da dichiarazione fiscale 2021, periodo d’imposta 2020 - l’indennità ammonterà ad Euro 11.866,67 (Euro 35.600,00 × 80% = Euro 28.480,00 : 12 × 5 = Euro 11.866,67). In ogni caso, l’importo dell’indennità di maternità non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.953,20.
In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, esclusivamente per gli eventi nascita e adozione o affido intervenuti a decor- rere dal mese di ottobre 2021, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro (im- porto incrementato annualmente del 100% della variazione ISTAT annuale). L'inden- nità di maternità riconosciuta per le ulteriori tre mensilità non può essere inferiore ai 3/5 dell'importo minimo su indicato.
Quando e come richiederla:
L’indennità di maternità, in quanto sostitutiva del reddito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposta al medesimo regime fiscale. La domanda di indennità di mater- nità deve essere presentata a partire dal sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 gg. dalla data del parto corredata dei certificati previsti.
In caso di interruzione di gravidanza
Il diritto all’indennità opera anche in caso di interruzione di gravidanza. A seconda del periodo in cui avviene l’interruzione di gravidanza – entro i primi sessanta giorni di gravidanza, tra il terzo ed il sesto mese di gravidanza oppure successivamente al sesto mese di gravidanza – l’indennità è riconosciuta con importi e modalità diverse.
x. Xxxxxxxxxxx:
Dottoresse Commercialiste che risultino in possesso della X.Xxx e dell’iscrizione all’Al- bo professionale nel periodo indennizzabile e che abbiano presentato la domanda di iscrizione alla Cassa.
b. Quando spetta:
1. in caso di interruzione di gravidanza intervenuta entro i primi sessanta giorni di gravidanza;
2. in caso di interruzione di gravidanza tra il terzo e il sesto mese, cioè dal 61° giorno di gravidanza fino al termine del 6° mese;
3. in caso di interruzione della gravidanza successivamente al sesto mese, cioè dall’inizio del settimo mese fino al termine della gravidanza.
Nei casi di cui al punto 2 e 3 l’indennità è esclusa per le Dottoresse Commercialiste alle quali è riconosciuto il diritto alla medesima tutela presso altro ente di previdenza.
Come si calcola
L’importo da corrispondere è commisurato tenendo conto del momento d’interruzio- ne di gravidanza.
1. Interruzione di gravidanzaentro intervenuta entro i primi sessanta giorni di gra- vidanza.
In tal caso, spetta un contributo fisso, indipendente dal reddito dichiarato. Tale contributo è pari ad 1/5 dell’importo minimo dell’indennità di maternità previ- sto per l’anno in cui è avvenuta l’interruzione di gravidanza. Esempio: interru-
zione di gravidanza verificatasi nel 2022, indennità spettante pari a Euro 1.038,13 (Euro 5.190,64 / 5).
2. Interruzione di gravidanza tra il terzo e il sesto mese.
In tal caso spetta un contributo pari all’80% di 1/12 del reddito professionale quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell’anno precedente l’interruzione. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2022, con reddito professio- nale dichiarato nell’anno 2021, periodo d’imposta 2020, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 3.333,34 (Euro 50.000,00 × 80% / 12). In ogni caso, l’indennità riconosciuta non può essere per l’anno 2022 (importo minimo assi- curato), inferiore ad Euro 1.038,13 né superiore ad Euro 5.190,64 (importo mas- simo coperto).
3. Interruzione della gravidanza successivamente al sesto mese di gravidanza.
In tal caso spetta un contributo pari all’indennità di maternità: 5/12 dell’80% quale risulta dalla dichiarazione effettuata nell’anno precedente l’interruzione. Esempio: interruzione di gravidanza verificatasi nel 2022 con reddito professio- nale dichiarato nell’anno 2021, periodo d’imposta 2020, pari a Euro 50.000,00, indennità spettante pari a Euro 16.666,67.
Tale istituto, in quanto sostitutivo del reddito professionale (art. 6, D.P.R. n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale. In caso di interruzione di gravidanza, per quanto riguarda il punto 1 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il ter- mine perentorio di un anno dalla data dell’evento; in caso di interruzione della gra- vidanza di cui ai punti 2 e 3 la domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di 180 gg. dalla data dell’evento.
La richiesta di indennità di maternità, incluso l’interruzione di gravidanza e l’affido, si effettua esclusivamente online utilizzando il servizio “DIM” (domanda di indennità di maternità) disponi- bile per le Dottoresse Commercialiste tra i Servizi online del sito xxx.xxxxxx.xx.
Il Dottore Commercialista padre del bambino, in caso di affidamento esclusivo al padre o in caso di morte/grave infermità della madre libera professionista ovvero di abbandono, potrà inoltrare richiesta di indennità di maternità a: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx a cui seguirà apposita co- municazione da parte della Cassa.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 44 Inden- nità di maternità – Art. 46 Contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anterior- mente al terzo mese
• D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – artt. 26, 70, 71, 72, 73 (vedi pag. 169)
Contributo complemetare all'indennità di maternità
È un contributo riconosciuto in caso di gravidanza, adozione o affidamento alle Dot- toresse Commercialiste in possesso della partita Iva e dell’iscrizione all’Albo professio- nale nel periodo indennizzabile iscritte alla Cassa o che hanno presentato la domanda di iscrizione, che hanno diritto all'indennità di maternità presso un altro Ente di pre- videnza obbligatoria.
Come si calcola
L'importo da corrispondere è pari alla differenza tra:
• l’importo calcolato ai sensi dell'art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e
• la somma dell’importo calcolato ai sensi del Capo III, X e XI del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e della retribuzione del lavoro per i riposi giornalieri di cui all’art. 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In ogni caso la somma del contributo complemetare all'indennità di maternità e dell’indennità di maternità liquidata dall'altro Ente di previdenza obbligatoria non può essere inferiore a € 5.190,64 o superiore a € 25.953,20.
Il contributo complementare all’indennità di maternità, in quanto sostitutivo del red- dito professionale (art. 6, DPR n. 917/86), è sottoposto al medesimo regime fiscale.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perontorio di 2 anni dalla data dell'evento.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale - Art. 44 bis Contributo complemetare all'indennità di maternità
Contributo a sostegno della maternità
È un ulteriore contributo a sostegno della maternità per gli eventi disciplinati dagli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che la Cassa eroga a coloro a cui riconosce:
• l’indennità di maternità di cui all’art. 44;
• il contributo complementare all’indennità di maternità di cui all’art. 44 bis.
Come si calcola
L’importo da corrispondere è pari a 1/12 dell'80% del reddito netto professionale di- chiarato ai fini fiscali nell'anno precedente a quello dell'evento, con un minimo garan- tito di Euro 1.780,00 (eventi 2022). La somma del contributo a sostegno della maternità e dell’importo calcolato ai sensi dell’art.70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non può comunque eccedere il limite massimo previsto dallo stesso articolo 70 (Es. anno 2022 Euro 25.953,20).
Al momento della liquidazione del contributo viene applicata una ritenuta d’acconto del 20%, salvo che non si benefici di un regime fiscale agevolato.
Per il riconoscimento del diritto al contributo a sostegno della maternità non occorre presentare alcuna domanda. La Cassa, a seguito del riconoscimento dell'indennità di maternità o del contributo complementare all'indennità di maternità, provvede d'uffi- cio alla definizione dello stesso.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale - Art. 45 Contri- buto a sostegno della maternità
• D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – artt. 70, 72 (vedi pag. 169)
Interventi economici
aventi particolare incidenza sul bilancio familiare
È una prestazione erogata dalla Cassa all’iscritto (o ai suoi familiari) per stato di biso- gno a seguito del verificarsi di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare.
x. Xxxxxxxxxxx:
• iscritto alla Cassa;
• pensionato Cassa;
• coniuge, parenti in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico degli iscritti o dei pensionati della Cassa.
A seguito di eventi particolarmente gravosi, possono presentare richiesta anche i Dottori Commercialisti che si sono avvalsi della facoltà di esonero (vedi capitolo “Rapporto Anagrafico”- par. Esonero) tenuti al versamento della sola contribuzio- ne integrativa ovvero che abbiano contribuito a tale titolo prima della cessazione dell’attività di Dottore Commercialista o della cancellazione dall’Albo dovute ad ina- bilità assoluta. Possono, altresì, beneficiare del trattamento assistenziale i familiari legati da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di 1° grado, conviventi ed a carico.
Tipo d’intervento
Gli eventi che trovano tutela sono:
a) eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore con rilevante inciden- za sul bilancio familiare che espongano il richiedente a spese non ordinaria- mente sostenibili;
b) interruzione per almeno 2 mesi, dell’attività professionale per malattia o infor- tunio;
c) decesso dell’iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziarie al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.
Per particolari fattispecie non rientranti nelle casistiche sopra descritte, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente disporre un intervento economico ritenuto ade- guato al singolo caso. Per richiedere il contributo economico il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente non deve superare il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno come evi- denziato nella seguente tabella:
Anno domanda | Unico compo- nente | Due compo- nenti | Tre compo- nenti | Quattro compo- nenti | Cinque compo- nenti | Sei compo- nenti | Sette o più compo- nenti |
2023 | € 38.050 | € 49.400 | € 57.050 | € 62.600 | € 67.300 | € 70.550 | € 72.400 |
Tab. n. 21: limiti di reddito per gli interventi economici
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handi- cap i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
La domanda deve essere presentata entro 2 anni dalla data dell’evento (salvo gravi im- pedimenti documentati).
Come si calcola
Il Consiglio di Amministrazione è competente ad accertare la sussistenza dello stato di bisogno e alla quantificazione dell’importo da erogare.
In caso di interruzione dell’attività professionale (lettera b) il contributo è determinato tenendo conto del periodo di interruzione e del reddito professionale dichiarato, con un minimo mensile di € 1.255,00 ed un massimo di € 2.705,00.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 48 Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare
Contributo per spese di onoranze funebri
È il contributo di partecipazione alle spese funebri riconosciuto in caso di decesso dell’iscritto alla Cassa, del pensionato Cassa o dei familiari.
x. Xxxxxxxxxxx:
• iscritto o pensionato della Cassa per il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori, purché inseriti nel nucleo familiare del richiedente e fiscalmente a carico;
• coniuge e figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità (vedi capitolo Prestazioni Pensionistiche – par. Prestazioni ai superstiti), in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato Cassa.
b. Quando spetta:
L'ammontare del contributo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministra- zione come dettagliato nella seguente tabella:
Anno | Importo del contributo | Importo del contributo in caso di commorienza |
2023 | € 3.000,00 | € 6.000,00 |
2022 | € 3.000,00 | € 6.000,00 |
2021 | € 3.000,00 | € 6.000,00 |
Tab. n. 22: importo annuo contributo per spese di onoranze funebri
In presenza di più soggetti aventi titolo, il contributo viene ripartito proporzionalmen- te tra gli stessi.
In caso di parziale rimborso da parte di altri enti di assistenza pubblica o privata, la Cassa interviene ad erogare la differenza, in considerazione dei predetti limiti massimi erogabili.
Il contributo è riconosciuto se il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisognocome evidenziato nella seguente tabella:
Anno do- manda | Unico compo- nente | Due compo- nenti | Tre compo- nenti | Quattro compo- nenti | Cinque compo- nenti | Sei compo- nenti | Sette o più compo- nenti |
2023 | € 38.050 | € 49.400 | € 57.050 | € 62.600 | € 67.300 | € 70.550 | € 72.400 |
Tab. n. 23: limiti di reddito per contributo per spese di onoranze funebri
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handi- cap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
La richiesta del contributo deve essere presentata entro due anni dal decesso, correda- ta della relativa documentazione.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 52 Contri- buto per spese di onoranze funebri
Borse di studio
Ogni anno la Cassa emana dei bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore dei Dottori Commercialisti e dei figli di Xxxxxxx Commercialisti, iscritti alla Cassa, per sostenere studi.
Borsa di studio a favore dei figli di Xxxxxxx Commercialisti
x. Xxxxxxxxxxx:
• figli di iscritti o dei pensionati della Cassa;
• figli titolari di pensione indiretta o di reversibilità in caso di morte dell’iscritto o del pensionato.
b. Tipo di contributo:
Sono previste distinte categorie di borse di studio per i soggetti che, nell’anno prece- dente l’emanazione del bando:
• hanno conseguito la licenza di scuola media inferiore;
• hanno terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penul- timo anno di corso;
• hanno conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi di scuola media superiore;
• hanno frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi;
• hanno frequentato regolarmente corsi universitari, dottorati di ricerca e master universitari.
Borsa di studio a favore del Dottore Commercialista
x. Xxxxxxxxxxx:
Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31 dicembre dell’anno precedente la ri- chiesta del contributo che non siano titolari di pensione e non abbiano beneficiato di altri sussidi per il medesimo corso.
4 . PRESTAZIONI ASSISTENZIALI BORSE DI STUDIO
b. Tipo di contributo:
Borsa di studio per la frequenza di corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 53 Dispo- sizioni generali – Art. 54 Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti – Art. 55 Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa
4.PRESTAZIONIASSISTENZIALICONTRIBUTOPERSPESEDIOSPITALITÀINCASEDIRIPOSOOISTITUTIDIRICOVERO
Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o isti- tuti di ricovero
È il contributo che la Cassa eroga per il rimborso delle spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero, sia pubblici che privati, per anziani, malati cronici o lun- godegenti.
x. Xxxxxxxxxxx:
• agli iscritti alla Cassa;
• ai titolari di trattamenti di pensione erogati dalla Cassa;
• ai coniugi superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
• ai familiari legati ai suddetti soggetti da vincoli di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado (risultanti dallo stato di famiglia);
• ai fratelli degli iscritti non titolari di trattamento pensionistico (ad esclusione dei titolari della pensione di invalidità erogata dalla Cassa), che risultano dallo stato di famiglia;
b. Quanto spetta:
Contributo pari alla spesa sostenuta sino a concorrenza massima:
• di Euro 940,00 mensili per richiedenti autosufficienti;
• di Euro 1.965,00 mensili per richiedenti non autosufficienti (per stato di non au- tosufficienza si intende l’impossibilità totale, permanente o temporanea, di poter effettuare autonomamente almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quoti- xxxxx: lavarsi, nutrirsi, deambulare, vestirsi).
Per poter accedere al contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:
1. la retta per l'ospitalità in casa di riposo o istituto di ricovero, deve essere soste- nuta dai destintari del contributo senza alcun rimborso da parte di altri enti;
2. il reddito imponibile dichiarato nell’anno precedente la presentazione della do- manda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per indi- viduare lo stato di bisogno, come evidenziato nella seguente tabella:
4.PRESTAZIONIASSISTENZIALI CONTRIBUTOPERSPESE DIOSPITALITA'INCASEDIRIPOSO OISTITUTIDIRICOVERO
Anno do- manda | Unico compo- nente | Due compo- nenti | Tre compo- nenti | Quattro compo- nenti | Cinque compo- nenti | Sei com- ponenti | Sette o più compo- nenti |
2023 | € 38.050 | € 49.400 | € 57.050 | € 62.600 | € 67.300 | € 70.550 | € 72.400 |
CONTRIBUTOPERSPESEDIOSPITALITÀINCASEDIRIPOSOOISTITUTIDIRICOVERO 4.PRESTAZIONIASSISTENZIALI
Tab. n. 24: limiti di reddito per contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contribu- to a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 51 Con- tributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti
Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati
È il contributo erogato ai Dottori Commercialisti, iscritti alla Cassa, con figli portatori di handicap.
x. Xxxxxxxxxxx:
1. iscritti alla Cassa genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
2. pensionati della Cassa genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
3. portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di iscritti o pensionati Cassa.
In caso di decesso del titolare del contributo di cui ai punti 1) e 2), il contributo è rever- sibile nei confronti dell’altro genitore del figlio portatore di handicap o malattia invali- xxxxx. In caso di decesso di entrambi i genitori, il contributo è reversibile nei confronti del portatore di handicap o malattia invalidante. Il diritto al contributo è escluso se all’interno del nucleo familiare è già in essere il medesimo beneficio presso altro ente previdenziale.
Il contributo è annuale e l'importo viene determinato dal Consiglio di Amministra- zione. Per l’anno 2023 il contributo è pari a € 7.800,00 e la domanda deve essere pre- sentata annualmente. Per poter beneficiare del contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:
1. l’handicap o la malattia invalidante deve essere riconosciuta dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, come previ- sto dall’art. 4 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104;
2. il reddito imponibile complessivo dichiarato nell’anno precedente la presenta- zione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del richiedente, non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazio- ne per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:
Componenti il nucleo familiare | Limite reddituale anno 2022 |
1 genitore + 1 figlio con handicap | € 68.350 |
Per ogni altro componente | + 40% |
Per ogni altro figlio con handicap | + 60% |
Tab. n. 25: limiti di reddito per contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie inva- lidanti
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 49 Con- tributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati
Contributo per spese per assistenza domiciliare
E’ il contributo per le spese sostenute per l'assistenza domiciliare prestata da perso- nale infermieristico o da collaboratori domestici a iscritti e pensionati Cassa, ai loro familiari (legati da vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di primo grado), ai fratelli degli "iscritti non pensionati", ai fratelli degli "iscritti titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa", che versano in stato di non autosufficienza (così come definito al comma 4, dell'art. 50 del Regolamento Unitario), che siano presenti nello stato di famiglia ed a carico degli iscritti o pensionati della Cassa.
x. Xxxxxxxxxxx:
Iscritti o pensionati Cassa.
b. Quanto spetta:
Fino a Euro 600,00 di rimborso mensile per un periodo massimo di 12 mesi. Per po- ter accedere al contributo devono ricorrere i seguenti requisiti:
1. Permanente o temporanea impossibilità di poter effettuare da solo almeno tre dei seguenti quattro atti della vita quotidiana:
- lavarsi, nutrirsi, deambulare, vestirsi.
2. Il reddito imponibile dichiarato nell’anno precedente la presentazione della domanda (e quindi prodotto due anni prima) dal nucleo familiare del xxxxxx- xxxxx non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno, come evidenziato nella seguente tabella:
Anno do- manda | Unico compo- nente | Due compo- nenti | Tre compo- nenti | Quattro compo- nenti | Cinque compo- nenti | Sei com- ponenti | Sette o più compo- nenti |
2023 | € 38.050 | € 49.400 | € 57.050 | € 62.600 | € 67.300 | € 70.550 | € 72.400 |
Tab. n. 26: limiti di reddito per contributo per spese di assistenza domiciliare
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconoscimento del "contribu- to a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 50 Contri- buto per spese di assistenza domiciliare
Contributo per ogni orfano di dottore commercialista
E’ un contributo riconosciuto a favore di ogni orfano di dottore commercialista.
x. Xxxxxxxxxxx:
• ogni orfano di dottore commercialista iscritto alla Cassa al momento del decesso;
• ogni orfano di dottore commercialista cancellato dalla Cassa al momento del de- cesso, per il quale sussista diritto alla pensione indiretta.
b. Quanto spetta:
L’importo del contributo viene determinato annualmente dal Consiglio di Ammini- strazione ed è diverso in base alla fascia di appartenenza dell’orfano.
Per l’anno 2023 il contributo è pari a:
Fascia di appartenenza | Importo contributo annuo |
a) età prescolare | € 2.000,00 |
b) scuola elementare | € 1.500,00 |
c) scuola media inferiore | € 2.000,00 |
d) scuola media superiore | € 3.000,00 |
e) università | € 3.500,00 |
f ) corso di perfezione post-laurea | € 3.500,00 |
Tab. n. 27: fasce di appartenenza per contributo per ogni orfano di dottore commercialista
Il contributo è riconosciuto se il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare del richiedente non superi il limite di reddito fissato dal Consiglio di Amministrazio- ne per individuare lo stato di bisogno come evidenziato nella seguente tabella:
Anno do- manda | Unico compo- nente | Due compo- nenti | Tre compo- nenti | Quattro compo- nenti | Cinque compo- nenti | Sei com- ponenti | Sette o più com- ponenti |
2023 | € 38.050 | € 49.400 | € 57.050 | € 62.600 | € 67.300 | € 70.550 | € 72.400 |
Tab. n. 28: limiti di reddito per contributo per ogni orfano di dottore commercialista
Se nel nucleo familiare del richiedente sono presenti uno o più figli portatori di han- dicap o malattie invalidanti i limiti di reddito sono quelli stabiliti per il riconosci- mento del “contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti".
La domanda deve essere presentata nell’anno di riferimento del contributo e corre- data della relativa documentazione.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 43 Erogazioni a titolo assistenziale – Art. 56 Contri- buto per ogni orfano di dottore commercialista
Contributo per l'attività professionale
E’ un contributo di partecipazione alle spese sostenute nelle fasi di avvio, specializ- zazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività professionale riconosciuto a seguito della partecipazione ai bandi di concorso che la Cassa emana annualmente.
Destinatari:
Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di emanazione dei bandi.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 56 bis Contributo per l'attività professionale
Supporto agli iscritti e ai pensionati
La Cassa, nei limiti consentiti dalla legge e dei fondi disponibili, può adottare iniziative e destinare risorse a favore della generalità degli iscritti e pensionati della Cassa, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o altri enti, al fine di ridurre i costi e agevolare gli interessati nell'ambito professionale e familiare, mediante:
• convenzioni stipulate con soggetti pubblici e/o privati;
• agevolazioni per l'accesso al credito;
• agevolazioni per la concessione di mutui;
• agevolazioni per la fruizione di asili nido, scuole materne, servizi di doposcuola, resi- denze sanitare e servizi di cura per anziani e di ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra il mantenimento e lo sviluppo dell'attività professionale lavorativa e gli impegni familiari.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 56 ter Supporto agli iscritti e ai pensionati
Tutela sanitaria e professionale
La Cassa, ad integrazione delle prestazioni assistenziali previste può prevedere for- me di tutela sanitaria e professionale anche mediante la stipulazione di polizze as- sicurative.
Polizza sanitaria
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la polizza sanitaria base gratuita per i pre-iscritti, gli iscritti e i pensionati Cassa attivi, sottoscritta con Poste Assicura SpA, con premio interamente a carico della Cassa.
La polizza prevede un'ampliamento della platea: i pensionati Cassa non attivi, i pen- sionati di reversibilità o indiretta e i Dottori Commercialisti esonerati dall'iscrizione ma tenuti al versamento del contributo integrativo, potranno sottoscriverla a proprio carico a condizioni particolarmente vantaggiose.
Per tutte le informazioni visita il sito xxx.xxxxxx.xx (sezione Convenzioni/Salute e Benessere/Polizza Sanitaria)
Polizza Temporanea Caso Morte (TCM)
La Cassa ha aderito fino al 31 gennaio 2023 alla Polizza Collettiva Temporanea Caso Morte sottoscritta dall’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMA- PI) con la Compagnia assicurativa Cattolica Assicurazione, in favore dei tirocinanti pre-iscritti, degli iscritti e dei Dottori Commercialisti titolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa (ivi inclusi i Dottori Commercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo), che alla data del 1° febbraio 2022 non hanno compiuto 75 anni di età.
Per tutte le informazioni visita il sito xxx.xxxxxx.xx (sezione Convenzioni/Salute e Benessere/Polizza Emapi TCM)
Polizza Long Term Care (LTC)
La Cassa ha aderito dal 1° gennaio 2023 alla Polizza Long Term Care sottoscritta dall’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani (EMAPI) con la CNP VITA ASSICURAZIONE S.P.A.
In particolare la polizza garantisce ai pre-iscritti, iscritti, pensionati attivi e Xxxxxxx Commercialisti titolari di una pensione diretta non attivi (ivi inclusi i Dottori Com- mercialisti titolari di una pensione in totalizzazione/cumulo), che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano compiuto 75 anni di età e che si trovino in stato di non autosufficienza - come definito dall'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione
- una somma mensile pari a euro 1.200,00 non indicizzata, garantita all'assicurato finché è in vita (Copertura Base Collettiva).
Per tutte le informazioni visita il sito xxx.xxxxxx.xx (sezione Convenzioni/Salute e Benessere/Polizza Emapi LTC)
Responsabilità civile e professionale
Polizza assicurativa base gratuita per la responsabilità civile professionale degli iscritti per la prima volta alla Cassa (art. 8, comma 5, del Regolamento Unitario della CNPADC) con decorrenza di iscrizione non anteriore al 1/1/2020, che alla data di decorrenza di iscrizione non hanno compiuto i 35 anni di eta’ e che hanno dichiara- to alla CNPADC un volume di affari IVA fino a € 55.000,00. Il contratto ha la durata di 36 (trentasei mesi) a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2019 fino alle ore 24:00 del 31.12.2022. I Dottori Commercialisti, destinatari della polizza base gratuita, po- tranno volontariamente aderire alla polizza integrativa della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Per tutte le informazioni visita il sito xxx.xxxxxx.xx (sezione Convenzioni/Attività Professionale/Polizza RC Professionale per neo-iscritti).
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Art. 47 Tutela sanitaria e professionale
5
RICORSI 5 . RICORSI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO 5 - RICORSI AMMINISTRATIVI
Ricorsi
È possibile presentare ricorso amministrativo al consiglio di Amministrazione avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva, i provvedimenti assunti dal Direttore Generale per le materie a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, le delibere assunte in prima istanza dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua esclusiva compe- tenza, le iscrizioni a ruolo per la riscossione di contributi e dei relativi accessori.
Il ricorso al C.d.A. deve essere presentato a mezzo PEC o raccomandata, o con altra modalità atta a certificarne la provenienza, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti assunti.
I termini – che sono sospesi nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 Agosto di ogni anno – sono perentori e stabiliscono la decadenza del diritto al ricorso dell’interessato.
Il Consiglio delibera sul ricorso dell’interessato entro il termine di 150 giorni dalla ri- cezione dello stesso. In difetto di espressa deliberazione sul ricorso entro il predetto termine, lo stesso è da intendersi come respinto.
Nello stesso termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento assunto dal Diret- tore Generale, è possibile presentare istanza di revisione al Direttore per il suo riesame.
Tuttavia, in ogni tempo, sono possibili motivate revisioni d’ufficio da parte dell’orga- no che aveva assunto precedentemente il provvedimento e, in ogni caso, da parte del Consiglio di Amministrazione.
Riferimenti Normativi:
• Regolamento Unitario (vedi pag. 95) – Titolo V Ricorsi Amministrativi
6
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 6 . PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO 6 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Procedimenti amministrativi
La Cassa deve assumere una decisione finale entro i termini stabiliti nella tabella n. 28 di seguito riportata.
I termini, per le domande, decorrono dalla data di ricevimento (c.d. data protocol- lo) della domanda completa della documentazione ritenuta necessaria; per i proce- dimenti d’ufficio dalla data di avvio d’ufficio del procedimento. I termini non com- prendono i tempi necessari ad acquisire informazioni, documentazione e quant’altro richiesto a soggetti terzi. I termini possono essere altresì sospesi per l’acquisizione di informazioni, documentazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non atte- stati in documenti già in possesso della Cassa e per la regolarizzazione della posizione del professionista.
Procedimento ad istanza di parte | Responsabile istruttoria | Responsabili del provvedimento | Termini (gg.) | |
1 | Iscrizione/Reiscrizione | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
2 | Ripristino | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
3 | Esonero | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
4 | Pre-Iscrizione Tirocinanti | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
5 | Cancellazione | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
6 | Restituzione dei contributi | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
7 | Cancellazione con restituzione | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 150 |
8 | Rimborso somme non dovute | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
9 | Rimborso periodi coincidenti | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 120 |
10 | Riscatti | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 150 |
6 . PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Procedimento ad istanza di parte | Responsabile istruttoria | Responsabili del provvedimento | Termini (gg.) | |
11 | Ricongiunzione | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | Legge n. 45/90 |
12 | Regolarizzazione spon- tanea | Direttore Istituzionale | Direttore Istituzionale | 90 |
13 | Ruoli (sospensione/disca- rico/sgravio) | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
14 | Ruoli (rateizzazione) | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
15 | Verifica incompatibilità | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale | 90 |
16 | Devoluzione ad eredi | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 120 |
17 | Prestazioni previdenziali | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva | 120 |
18 | Indennità di maternità | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
19 | Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare | Direttore Istituzionale | Direttore Generale/Con- siglio di Amministrazione | 90 |
20 | Contributo per interruzio- ne di gravidanza inter- venuta anteriormente al terzo mese | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 60 |
21 | Contributo spese di ospitalità in case di riposo o istituti di rico- vero per anziani, malati cronici e lungodegenti | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 60 |
22 | Borse di studio | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
23 | Contributo spese di xxx- xxxxx funebri | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 60 |
24 | Contributo per figli/orfani portatori di handicap o malattie invalidanti | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
25 | Contributo per spese assi- stenza domiciliare | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 60 |
26 | Contributo a sostegno della maternità | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
88
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 6 . PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
27 | Contributo per ogni orfano di dottore commercialista | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
28 | Contributo per l'attività professionale | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
29 | Bandi relativi ad iniziative di supporto agli iscritti e pensionati di cui all'art. 56 ter del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC | Direttore Istituzionale | Consiglio di Amministra- zione | 90 |
30 | Contributo complemetare all'indennità di maternità | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 90 |
Procedimento d'ufficio | Responsabile istruttoria | Responsabili del provvedimento | Termini (gg.) | |
31 | Iscrizione d’ufficio | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 120 |
32 | Ruoli (sospensione/ discarico/sgravio) | Direttore Istituzionale | Direttore Generale | 120 |
33 | Regolarizzazione posizione contributiva | Direttore Istituzionale | Direttore Istituzionale | 60 |
34 | Annullamento per prescrizione | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva | 120 |
35 | Verifica incompatibilità | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale | 90 |
36 | Revisione dello stato invalidante o inabilitante | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva | 60 |
37 | Revisione del beneficio della maggiore anzianità (entro i limiti/ oltre i limiti) | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva/ Direttore Istituzionale | 60 |
38 | Supplemento di pensione | Direttore Istituzionale | Giunta Esecutiva | 180 |
Tab. n. 29: tabella procedimenti amministrativi
Riferimenti Normativi:
• Delibera applicativa dei procedimenti inerenti all’esercizio delle attività di rilievo pubblicisti- co espletate dalla C.N.P.A.D.C. (vedi pag. 188)
Comunicare con la Cassa xxx.xxxxxx.xx
Il sito web è suddiviso in cinque aree:
La Cassa
dove è possibile visualizzare tutte le informazioni gestionali della Cassa.
La Cassa per me
dedicata ai servizi previdenziali utili agli iscritti, compresi quelli online usufruibili in area riservata, con una modulistica scaricabile in formato compilabile, le scadenze contributive e la Guida previdenziale per focalizzare velocemente il funzionamento della Cassa.
Comunicazione
per essere sempre aggiornati rintracciando avvisi e informazioni anche su: eventi ter- ritoriali a cui partecipa la Cassa, Forum in Previdenza, Previdenza in Tour, Newsletter e Progetti speciali.
Area Stampa
contenente i comunicati stampa della Cassa.
Contatti
per avere a portata di mano i riferimenti della Cassa, come raggiungerci ed una utile mappa del sito per una rapida ricerca dei contenuti.
Contatti
L’Ufficio Consulenza Previdenziale Assistenziale e Contributiva è disponibile per tutti gli Associati tramite i canali:
1. Numero Verde 800.545.130
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45;
2. Il Servizio PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica) attivabile all’interno dei Ser- vizi Online del sito, nel caso l’Associato preferisca essere contattato dai Consulenti nel più breve tempo possibile direttamente al proprio numero telefonico o all’indi- xxxxx email indicato;
3. Ricevimento diretto presso la sede della Cassa in Xxxx, xxx Xxxxxxx 0 (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.45);
4. Mediante Pec all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.
Le domande, per le quali non è previsto l'invio tramite il servizio online, possono esse- re inviate all’Ufficio Accesso ai Servizi:
• tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, oppure
• tramite raccomandata a.r. all’indirizzo Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
Nuove adesioni: 02/78653453 (dall'Italia e dall'estero) Apertura sinistri, infortuni e strutture sanitarie convenzionate:
Numero Verde: 800178455 555266 (dall'Italia) - 06/99503401 (dall'estero)
Per informazioni sulla Polizza EMAPI - Temporanea Caso Morte Numero: 0644250196
Per informazioni sulla Polizza EMAPI - Long Term Care Numero: 0644250196
Per informazioni sulla Polizza RC Professionale Reale Mutua Assicurazioni Numero Verde: 800555266
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Le convenzioni CNPADC
La Cassa ha stipulato una serie di convenzioni che garantiscono agli Associati condizioni vantaggiose per l’acquisto di beni e servizi.
Le convenzioni si articolano su sette aree di interesse:
• Famiglia
• Vacanze
• Attività Professionale
• Automotive
• Editoria
• Finanza
• Salute e Benessere
Tutte le informazioni e le modalità di accesso alle convenzioni sono disponibili sul sito web della Cassa xxx.xxxxxx.xx nell’area “La Cassa per me" "Convenzioni“.