FORNITURA, CONSEGNA ED EVENTUALE TRAVASO DI REAGENTI CHIMICI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE IN GESTIONE A LARIO RETI HOLDING SPA – LOTTO A E B
v03_13032
Allegato 8
Lario Reti Holding S.p.A.
Schema di contratto
FORNITURA, CONSEGNA ED EVENTUALE TRAVASO DI REAGENTI CHIMICI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE IN GESTIONE A LARIO RETI HOLDING SPA – LOTTO A E B
(non compilare)
Dicembre 2021
Sede legale: |Lecco – Xxx Xxxxxxx, 00
Contatti: |Telefono – 0000.000.000 |E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
|Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx |Servizio Clienti – 800.085.588 |Pronto Intervento – 800.894.081
Indice
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 5
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO 6
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO 6
ART. 5 – PREZZI UNITARI APPLICATI 6
ART. 6 – REVISIONE DEI PREZZI 7
ART. 7 – ORDINE DELLE FORNITURE 7
ART. 8 – CONSEGNA REAGENTI – RITIRO DEI CONTENITORI 7
ART. 9 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 8
ART. 10 – ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE 8
ART. 11 – CONTROLLO DELLE FORNITURE 8
ART. 12 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 10
ART. 13 – SICUREZZA DEI LAVORATORI 10
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 12
ART. 15 – NON CONFORMITA’ E PENALI 13
ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
ART. 17 – ASSICURAZIONE E CAUZIONE DEFINITIVA 16
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 18
ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 19
ART. 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO 20
ART. 24 – OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA 20
ART. 25 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI GDPR 2016/679 20
ART. 26 – ADEMPIMENTI D.LGS. N. 231/2001 E L. N. 190/2012 21
ART. 27 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 23
ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 24
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CONTRATTO
Tra
LARIO RETI HOLDING S.P.A., (P. IVA: 03119540130), (di seguito e per brevità “Stazione Appaltante o LRH”) con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la Società Lario reti holding S.p.A., che interviene nella sua qualità di Direttore Generale, esclusa ogni sua personale responsabilità,
e
………………………………….., (P.IVA: ………………..), (di seguito e per brevità denominato il Fornitore), con sede legale in ………(….), Via , rappresentata da
…………………, il quale interviene nella sua qualità di e
legale rappresentante, domiciliato per la carica in ………., via ………….n. …..
(eventuale)
In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con
___________________________ (P.IVA: _________________), con sede legale in
________________ (___), Via
_____________________ n.
__, rappresentata da
___________________________, il quale interviene nella sua qualità di
________________________________, domiciliato per la carica in (___),Via n. __ .
____________________
___________________________ (P.IVA: _________________), con sede legale in
________________ (___), Via
_____________________ n.
__, rappresentata da
___________________________, il quale interviene nella sua qualità di
________________________________, domiciliato per la carica in (___),Via n. __ .
____________________
Di seguito “Le Parti”.
PREMESSO CHE
1. LRH ha indetto procedura di gara aperta per la “FORNITURA, CONSEGNA ED
EVENTUALE TRAVASO DI REAGENTI CHIMICI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
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DELLE ACQUE IN GESTIONE A LARIO RETI HOLDING S.P.A.” - suddividendola in due lotti: Lotto A (n. cig: 89949199F8) e Lotto B (n. cig: 8994925EEA);
2. Relativamente al Lotto A, la gara veniva aggiudicata alla società con lettera
ns. prot. …… del ;
3. relativamente al Lotto B, la gara veniva aggiudicata alla società con lettera
ns. prot. …… del ;
4. ha presentato tutta la documentazione richiesta dalla lettera di aggiudicazione provvisoria. Tale documentazione è risultata conforme a quanto richiesto da LRH e ai requisiti di legge;
5. (eventuale) Nell’atto costitutivo di R.T.I. la ripartizione degli incarichi è così pattuita tra i
contraenti:
- – Impresa Mandataria e Capogruppo: %
- – Impresa Mandante: %
- – Impresa Mandante: %
- – Impresa Mandante: %
6. In ottemperanza a quanto stabilito dalla vigente normativa, si è provveduto ad effettuare i necessari accertamenti antimafia, tramite il portale della Banca Dati Nazionale - pratica tuttora in istruttoria – e, al riguardo, si richiama il disposto art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.
7. (eventuale) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 52bis della L. 190/2012, la Stazione Appaltante ha accertato che è iscritta nella white list presso la Prefettura di Pertanto, nei confronti della società
nonché dei relativi amministratori, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e tentativi di infiltrazione mafiosa indicati all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto.
8. La Stazione Appaltante ha individuato la figura di Responsabile per Procedimento per la fase di esecuzione, nella persona del Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, come da Procura ricevuta con atto del 05.02.2021 (Repertorio n. 9301, Raccolta n. 8365 – Xxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxx).
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.
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ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto e ne hanno determinato il consenso.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto, LRH affida a la fornitura e la consegna dei
reagenti chimici presso gli impianti di trattamento delle acque elencati nel documento “Fabbisogno presunto Lotto A - DEFOSFATANTI” e “Fabbisogno presunto Lotto B – PICCOLI IMPIANTI” (Allegato 1).
La fornitura dei reagenti potrà avvenire nelle seguenti modalità:
1. sfuso per travaso
2. in cubotti IBC da 1 mc
3. in fustini da 10-25 kg
Il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e con propri mezzi al travaso (mediante pompa o per gravità) dei reagenti chimici nei relativi serbatoi /cubotti IBC di stoccaggio già dislocati nelle diverse sezioni degli impianti di acquedotto e depurazione.
Il Fornitore dovrà (di volta in volta) provvedere a propria cura e con propri mezzi (camion con sponda idraulica caricatrice + transpallet) alla consegna e posizionamento dei nuovi cubotti IBC (vol. 1 mc) pallettabili.
Il Fornitore dovrà (di volta in volta) provvedere a propria cura e con propri mezzi alla consegna e scarico dei nuovi fustini da 10-25 kg (camion con sponda idraulica caricatrice
+ transpallet).
Il Fornitore ha trasmesso a LRH (in formato pdf.) le SCHEDE TECNICHE e le SCHEDE DI SICUREZZA dei prodotti chimici oggetto della fornitura (Allegato 2) ai seguenti indirizzi E-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 12 mesi a decorrere indicativamente dall’ 01.03.2022 e potrà essere rinnovato fino ad un massimo di 1 anno.
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ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo di aggiudicazione del contratto, su base annuale, è di euro
……………………………., di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle forniture eseguite e non avrà diritto ad alcun compenso e nulla potrà rivendicare se l’importo del contratto non sarà stato esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento.
LRH potrà concedere deroghe in casi straordinari e solo per ordini già emessi e non ancora eseguiti.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono costituiti da:
- formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto inerente i rischi indicati nell’ “Informativa sicurezza” (Allegato 10) e le modalità di esecuzione del carico riportate nel documento “IT.05.24.CAR-REAGENTI” (Allegato 11): € 1.200,00 su base annuale;
- coni segnalatori o quanto altro si renda necessario per delimitare la zona di esecuzione del carico dei reagenti (es.: nastro bianco/rosso, cartellonistica di sicurezza, ecc.): € 800,00 su base annuale.
ART. 5 – PREZZI UNITARI APPLICATI
Al rapporto contrattuale verranno applicati i seguenti prezzi unitari, offerti dal Fornitore in sede di gara:
……………………………………………………………………………………………...............................
...............................................................................................
Detti prezzi, al netto di IVA, restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Si intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle
forniture oggetto del contratto.
I prezzi pattuiti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Solo in fase di rinnovo, in caso di circostanze non previste al momento della stipula del presente contratto per una rilevante modifica dei prezzi sul mercato, potrà essere introdotta una revisione dei prezzi a seguito di motivata richiesta dell’Aggiudicatario.
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ART. 7 – ORDINE DELLE FORNITURE
L’ordine di richiesta della/e fornitura/e (OdF) avverrà per mezzo di posta elettronica
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - anche non certificata – in cui sarà riportato:
- il numero del Contratto
- la tipologia di prodotto chimico
- la quantità (volume / kg)
- la modalità di consegna prevista (sfuso / IBC/ fustino)
- il luogo della consegna.
La data e ora di invio @ saranno il riferimento base per il calcolo dei tempi di consegna di
cui all’art. 7.
ART. 8 – CONSEGNA REAGENTI – RITIRO DEI CONTENITORI
La consegna dei reagenti chimici dovrà essere effettuata entro il termine massimo di 72 h naturali e consecutive (escluso giorni festivi) dal giorno successivo alla data di emissione dell’ordine di fornitura (OdF). Per il ritardo nella consegna è prevista l’applicazione di una penalità.
Nel caso di forniture di prodotti chimici in cubotti IBC e/o fustini, il Fornitore ha l’obbligo di procedere - in ogni caso - al ritiro dei contenitori vuoti relativi alle forniture precedenti, inerenti il presente Contratto. Il ritiro dei contenitori vuoti potrà avvenire contestualmente alla fase di consegna di contenitori (nuove forniture) o in una fase successiva: non potrà essere lasciato in deposito un quantitativo di contenitori superiore a n. 02 IBC e/o n. 10 fustini; in ogni caso si deve prevedere un ritiro di contenitori vuoti, anche in numero inferiore a quello sopra indicato, con frequenza trimestrale.
Per il mancato ritiro dei contenitori nelle modalità indicate è prevista l’applicazione di una
penalità.
Gli oneri per il ritiro dei contenitori vuoti, nonché gli oneri per lo scarico dei reagenti nei luoghi previsti, si intendono compresi nei prezzi unitari dei prodotti.
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ART. 9 – SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
I prodotti forniti dovranno corrispondere alle specifiche tecniche indicate nel documento
“Specifiche tecniche reagenti”.
Per il mancato rispetto delle specifiche tecniche è prevista l’applicazione di una penalità.
ART. 10 – ACCETTAZIONE DELLE FORNITURE
La consegna delle forniture deve avvenire sempre in presenza di un operatore di LRH.
La certificazione della consegna delle forniture è delegata al personale operativo addetto alla conduzione degli impianti, che provvede a recepire i documenti di trasporto (d.d.t.) ed a validarne la congruenza delle forniture.
Il personale operativo – qualora riscontri anomalie in sede di consegna connesse alla congruenza delle forniture e/o alle caratteristiche del reagente (aspetto, colore, odore, presenza di depositi) – può sospendere, a suo insindacabile giudizio, le operazioni di consegna e respingere la fornitura.
Per ogni fornitura respinta è prevista l’applicazione di una penalità.
ART. 11 – CONTROLLO DELLE FORNITURE
Il controllo delle forniture è finalizzato ad accertare le quantità in peso (kg) delle forniture nonché il rispetto dei requisiti qualitativi e delle caratteristiche indicate nel documento “Specifiche Tecniche Reagenti”.
Per il controllo delle quantità, le forniture potranno essere verificate mediante le pese a ponte installate presso gli impianti di depurazione di VERDERIO – VALMADRERA – CALOLZIOCORTE: la verifica sarà sistematica per le forniture in consegna presso tali impianti e occasionalmente, per verifiche a campione, per altre forniture in consegna presso impianti diversi.
Per il controllo qualità le forniture, oltre al controllo visivo di cui all’art. 9, i prodotti chimici potranno essere sottoposti a campionamento al momento della consegna e a successivo controllo analitico presso il Laboratorio di analisi aziendale o presso Laboratorio esterno accreditato: è facoltà e discrezione del personale operativo addetto alla conduzione degli
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impianti prelevare - in presenza del trasportatore - un campione del prodotto chimico in fase di consegna.
Le analisi chimiche di laboratorio riguarderanno il contenuto della sostanza attiva (titolo), le impurezze e i parametri chimici di base.
I risultati analitici consentiranno di esprimere il “giudizio di qualità” sulle forniture.
In base ai risultati del controllo analitico riferiti al titolo del prodotto (Tab. C1), e alle impurezze, sottoprodotti e parametri chimici (Tab. C2) il carico sarà definito “conforme” se corrispondente alle specifiche di fornitura, entro le tolleranze ammesse, oppure “non conforme”. I
I risultati analitici ottenuti saranno considerati incontestabili.
In base al livello di gravità della non conformità, il prodotto potrà essere comunque utilizzato (NC lieve e/o media) oppure immediatamente sostituito con nuovo prodotto (NC grave); tale sostituzione comprenderà anche il quantitativo in giacenza al momento del carico reagente non conforme che, per miscelazione, sarà stato inquinato.
Per ogni controllo di qualità non conforme, è prevista l’applicazione di una penalità.
GRAVE: il carico dovrà essere TAB. C1 – Controllo qualità (Titolo prodotto) | |||
Classe di NC | Deviazione da specifica (%) | Tipo di NC | Applicazione Penale |
I | ± (2,1 – 5) % | NC lieve | €uro 100,00 |
II | ± (5,1 – 15) % | NC media | €uro 200,00 |
III | >15 % | NC grave | €uro 500,00 + sostituzione prodotto |
TAB. C2 – Controllo qualità (impurezze, metalli, ecc.) | |||
Classe di NC | Deviazione da specifica (%) | Tipo di NC | Applicazione Penale |
I | 5 - 50 % | NC lieve | €uro 250,00 |
II | 50 - 100 % | NC media | €uro 500,00 |
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III | >100 % | NC grave | €uro 2.000,00 + sostituzione prodotto + addebito costi sostenuti per bonifica serbatoio e smaltimento rifiuto speciale (a consuntivo) |
ART. 12 – VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI
Nel corso dell’esecuzione del contratto, LRH si riserva la facoltà di effettuare controlli sul
mantenimento da parte del Fornitore dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa.
ART. 13 – SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Fornitore deve osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Esistono delle potenziali interferenze tra le attività svolte dal personale di LRH e dal personale del Fornitore. Per ridurre al minimo tali interferenze occorre seguire le indicazioni riportate nell’apposita informativa e nella istruzione tecnica riportate in allegato al disciplinare di gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, lettera a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La sorveglianza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche, sarà compito del Responsabile della sicurezza del Fornitore, che non potrà tuttavia rifiutare di prendere le supplementari misure di sicurezza che venissero, volta per volta, richieste da LRH.
In ogni caso, la responsabilità ed il risarcimento di eventuali danni a persone e cose saranno a carico del Fornitore, che dichiara espressamente di sollevare LRH ed i suoi dipendenti da ogni spesa e responsabilità, sia civile che penale.
Durante le operazioni di travaso il personale dovrà indossare idonei dispositivi per la protezione (DPI) di occhi, viso, mani e corpo, con caratteristiche specifiche per il tipo di prodotto di volta in volta travasato.
Il personale che si occuperà del travaso dovrà aver sostenuto specifici corsi di formazione inerenti il trasporto e il travaso di sostanze chimiche.
Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, LRH predisporrà, secondo quanto previsto dall’art.26 del D.Lgs. 81/08 e in base alla documentazione fornita dal Fornitore in fase di aggiudicazione (Piano Operativo di Sicurezza o estratto del Documento
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di Valutazione dei Rischi), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). Il documento costituisce un allegato al presente contratto.
Nell’elenco reagenti, presente nel documento “Fabbisogno annuale” (Allegato 1), per
ciascun reagente è indicata la possibile modalità di carico (mediante pompa o per
gravità) e l’eventuale disponibilità, nei pressi della zona di fornitura, di un quadro elettrico
al quale il personale del Fornitore potrà collegare la propria pompa di carico. In caso
contrario il carico dei reagenti dovrà avvenire con attrezzature montate direttamente
sull’automezzo di trasporto del reagente. Si precisa inoltre che tutte le attrezzature utilizzate
dal Fornitore dovranno rispettare le norme tecniche e di sicurezza cogenti. In particolare:
e attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione
- l
non inferiore ad IP 68;
- le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non
inferiore ad IP 68;
e prolunghe dovranno avere cavi di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non
- l
inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A. Il grado di protezione dovrà essere non inferiore
a IP 68;
e pompe elettriche dovranno essere dotate di cavo o prolunga di lunghezza non
- l
inferiore a 20 metri, al fine di poter raggiungere in quadro elettrico a disposizione, dove
indicato.
Per quanto riguarda il sistema di caricamento
dei serbatoi, si specifica che su tutti gli
impianti sono presenti attacchi di tipo portagomma, sui quali il personale del Fornitore
collegherà il proprio tubo di carico, assicurandolo mediante specifica attrezzatura
stringitubo (fasce, attrezzi con cappio
in acciaio) da concordare con LRH.
Inoltre, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura nei luoghi di fornitura di appositi cartelli in
materiale metallico (dimensioni 50 cm x 66 cm), specifici per ogni prodotto, contenenti
pittogrammi di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, in ciascuno dei
seguenti casi:
- mancanza di cartellonistica di sicurezza relativa ai prodotti forniti;
sostituzione di un prodotto con un altro;
-
- nuova fornitura;
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variazione della normativa di sicurezza inerente le
sostanze chimiche (es. variazione
-
dei pittogrammi, frasi di rischio, consigli di prudenza, ecc);
quando richiesto da LRH SpA.
-
ART. 14 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Il Fornitore solleverà LRH da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione delle attività o derivante da sua inadempienza ai disposti di contratto; pertanto il Fornitore, è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da LRH e/o terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia LRH, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino.
Il Fornitore risponde altresì del pregiudizio subito, in dipendenza dell’esecuzione delle attività, dalle proprietà di terzi interessate dalle opere eseguite, in ogni caso in cui il pregiudizio debba essere risarcito, sollevando LRH da ogni pretesa che al riguardo gli venga rivolta.
Il Fornitore è totalmente responsabile dei danni a LRH, ai suoi dipendenti, agli impianti su cui sono svolte le attività e a terzi, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi subappaltatori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque le debba rispondere nell'esecuzione del Contratto.
Quanto sopra in conformità all'art. 1228 C.C. e anche prescindendo dalla copertura assicurativa.
Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale del Fornitore, a cose del Fornitore o del suo personale, sono sempre a carico del Fornitore stessa.
Qualsiasi incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e qualsiasi evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei lavori e/o riflettersi negativamente sull'immagine di LRH, dovrà essere segnalato a LRH stessa nel più breve tempo possibile e non oltre 24 ore dall'evento. In caso di sinistro denunciato dagli utenti, il Fornitore s’impegna a prendere incarico e gestire il sinistro con la propria Compagnia assicurativa, manlevando in questo modo LRH. Il Fornitore dovrà presentare una relazione completa dei fatti, con documentazione. Inoltre dovrà inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento relativo ad atti giudiziari.
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ART. 15 – NON CONFORMITA’ E PENALI
La Stazione appaltante rileverà ogni non conformità nell’esecuzione del servizio, E’ definita “Non Conformità” il mancato rispetto di un requisito di servizio, previsto da normativa o comunque indicato nella Documentazione tecnica di gara. A seguito del riscontro di una “Non Conformità” da parte di LRH, il Fornitore è tenuto alla collaborazione, oltre che al rispetto degli obblighi contrattuali stabiliti, per la risoluzione della Non Conformità stessa. La rilevazione di non conformità potrà dare luogo all’applicazione delle penali previste di seguito e potrà comporterà la sospensione o la cancellazione del fornitore dai Sistemi di qualifica della società come previsto dal Regolamento aziendale vigente.
Per ogni ritardo nelle consegne delle forniture, rispetto al termine previsto all’art.7, potrà essere applicata una penale pari a € 50,00 al giorno che verrà conteggiata a partire dal quarto giorno dall’emissione OdF (esempio data OdF 05 luglio la penale verrà conteggiata a partire dal giorno 09 Luglio).
Per ogni mancato ritiro dei contenitori (cubotti IBC), nelle modalità di cui all’art. 7, potrà essere applicata una penale pari a €uro 2.000,00.
Per ogni mancato ritiro dei contenitori (fustini), nelle modalità di cui all’art. 7, potrà essere
applicata una penale pari a €uro 500,00.
Per ogni fornitura respinta a seguito del controllo visivo, di cui all’art.9, potrà essere applicata una penale pari a €uro 500,00.
Nel caso in cui venga impiegato personale non precedentemente comunicato alla Stazione appaltante e per il quale la stessa non ha potuto verificare in via preventiva l’idoneità tecnico professionale verrà applicata una penale pari a € 1.000,00.
Per le non conformità relative al mancato rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti forniti, riscontrate a seguito dei controlli analitici, potrà essere applicata la penalità di cui alle tabelle C1 e C2 dell’art.11.
Alla terza non conformità rilevata, che non abbia già dato luogo ad applicazione di altre
penali, verrà applicata una penale di € 1.000,00.
Dalla quarta non conformità rilevata, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto a norma del successivo art. 18.
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L’applicazione delle penali verrà comunicata a mezzo @ - anche non certificata - al Fornitore e l’importo delle stesse verrà trattenuto dalla prima fattura utile senza ulteriori formalità.
Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione di LRH. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l’Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno.
L’ammontare totale delle penali non potrà superare il 10% dell’importo massimo del
Contratto.
La ripetuta applicazione di penali o il superamento della predetta percentuale, anche se riferita ad un solo Ordine di Fornitura, potrà comportare la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore, con ogni conseguente danno a Suo carico.
La penale non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’impedimento, debitamente
documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili a LRH.
ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà essere mensile.
Le fatture dovranno essere emesse nei confronti della Stazione Appaltante in modalità esclusivamente elettronica con trasmissione tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Nel file XML da inviare al sistema di Interscambio l’Aggiudicatario dovrà di valorizzare il campo <CodiceDestinatario> con il seguente codice univoco: KRRH6B9, che la Stazione Appaltante ha provveduto a comunicare all’Agenzia delle Entrate.
La Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. Split payment), di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del Dpr. n. 633/1972, come modificato dall’art. 3 del Dl. n. 148/2017.
Il pagamento delle fatture regolari (ai sensi del DPR 633/72) avrà luogo a mezzo Bonifico Bancario 60 giorni fine mese data fattura.
Si precisa che la mancata indicazione nella fattura di tutte le indicazioni sopra riportate potrà comportare ritardi nel pagamento o la restituzione insoluta della fattura senza che l’aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna.
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L’Aggiudicatario dovrà comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai contratti stipulati con Lario Reti Holding S.p.A.
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all’Aggiudicatario per la richiesta di interessi di mora, qualora detto ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili a cui la Stazione Appaltante debba attenersi in base alle leggi ed ai propri regolamenti.
ART. 17 – ASSICURAZIONE E CAUZIONE DEFINITIVA
Il Fornitore ha presentato un contratto di assicurazione emesso da n.
…………… di responsabilità civile per danni verso terzi, intendendosi per tali anche LRH ed il personale dello stesso, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto con un massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.000.000 per ogni sinistro. Il contratto dovrà avere durata fino al termine del contratto ed il relativo costo è a carico del Fornitore.
L’importo sopra indicato non rappresenta un limite alla responsabilità del Fornitore.
Il Fornitore ha costituito a favore di LRH cauzione n. …………….. emessa da in
data ……………. di €…………………… (Euro… ).
La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di LRH. La cauzione resterà vincolata fino a dichiarazione liberatoria da parte di LRH e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza del contratto.
Il mancato pagamento dei premi da parte del Fornitore non potrà essere opposto a LRH e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata. Il costo relativo alla cauzione è a carico del Fornitore.
La cauzione è stabilita a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, al rimborso delle eventuali penali applicate, nonché delle maggiori somme che LRH abbia eventualmente pagato durante l’esecuzione del contratto e di quant’altro dovuto a qualsiasi titolo da LRH, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.
La garanzia dovrà essere integrata, nella misura legale di cui al comma precedente, ogni volta che LRH abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.
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ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Può costituire motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. una sola delle
seguenti ipotesi:
🌢 casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
🌢 fallimento, liquidazione, cessione di attività dell’Aggiudicatario o qualora si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico finanziaria e/o patrimoniale di quest'ultimo;
🌢 ripetute applicazioni delle penali o delle non conformità di cui all’art. 15 o raggiungimento dell’importo massimo previsto;
🌢 gravi o ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
🌢 cessione del contratto a terzi ai sensi dell’art. 20;
🌢 riscontro di DURC negativo per due volte consecutive.
Il contratto verrà risolto senza che l’Aggiudicatario possa richiedere alcun compenso.
In caso di risoluzione per colpa dell’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione nonché richiedere il rimborso delle maggiori spese sopportate per provvedere, per tutta la durata del contratto, all’espletamento dei servizi sia direttamente, sia a mezzo di altro appaltatore.
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e LRH durante le varie fasi della consegna della fornitura, e non componibili in xxx xxxxxxx, xxxxxxx demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Lecco.
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietato qualsiasi cessione del Contratto.
I crediti e i debiti oggetto derivanti dall’espletamento del presente contratto non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta della LRH.
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ART. 21 – SUBAPPALTO
Le parti danno atto che il Fornitore, in sede di gara, ha presentato dichiarazione di voler subappaltare determinate opere di cui è ammesso il subappalto nei limiti della suddetta dichiarazione.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni e limitazioni poste dall’art. 105 del
codice.
Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal Subappaltatore o cottimista verranno effettuati dal Fornitore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle eventuali ritenute a garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 e s.m.i. e dell’art. 105, comma 8 del codice, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Ai sensi dell’art. 105 comma 14 del codice, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Fornitore si assume ai sensi del comma 9, art. 3 L. 136/2010, l’obbligo di inserire nei contratti con subappaltatore e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
OPPURE
Le parti danno atto che il Fornitore, in sede di gara, ha dichiarato di non voler subappaltare parte del servizio, per cui il subappalto non è ammesso.
ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3
della L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. si precisa che i conti correnti dedicati sono i seguenti:
I soggetti abilitati ad operare sui predetti conti sono i seguenti:
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- Sig. ., nato a il , via
C.F. ;
LRH si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al contratto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG della procedura.
L’Aggiudicatario s'impegna a dare immediata comunicazione a LRH ed alla Prefettura – Ufficio della Provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti a LRH, stante l'obbligo
di verifica imposto dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
L’Aggiudicatario accetta che LRH provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L’Aggiudicatario riconosce a LRH la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del contratto in oggetto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.
ART. 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Fornitore ha nominato come Responsabile del servizio il/la Sig.(ra) ,
cell: …………………………., e-mail: ………………………………………….
ART. 24 – OBBLIGHI IN MATERIA ANTIMAFIA
Le Parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in materia.
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ART. 25 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI GDPR 2016/679
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”), LRH nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori designa l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 28 GDPR, con riferimento al trattamento dei dati di LRH di cui dovesse venire a conoscenza per l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali. L’esecuzione dei trattamenti da parte dell’Aggiudicatario, nel suo ruolo di responsabile, è disciplinata da separato atto stipulato con LRH, in qualità di Titolare, avente ad oggetto - tra gli altri - la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura, le finalità e le modalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
A questo proposito, LRH garantisce espressamente di possedere l'esperienza - in termini di conoscenza specialistica - l'affidabilità, le capacità e le risorse per mettere in atto misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR e le strutture richieste e di essere, pertanto, idoneo ad assolvere alla funzione affidatagli ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza dei trattamenti effettuati.
LRH si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali di LRH, secondo le pattuizioni contenute nel contratto di nomina a responsabile esterno.
E' espressamente convenuto, sin da ora, tra le Parti che la designazione dell’Aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui la LRH è titolare, rimarrà valida sino alla perdita di efficacia del presente contratto per qualsivoglia ragione.
L’Aggiudicatario si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne LRH in relazione ad ogni eventuale richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse essergli formulata da terzi a causa del mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
ART. 26 – ADEMPIMENTI D.LGS. N. 231/2001 E L. n. 190/2012
In relazione alle attività oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l’Aggiudicatario dichiara e riconosce:
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a) che LRH ha adottato il Modello di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. n. 231/01;
b) di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico di Lario Reti Holding SpA il cui testo aggiornato è riportato nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx;
c) di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere alcuno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;
d) di aderire ai principi e alle regole previste nel Codice Etico e di impegnarsi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;
e) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare una violazione del Codice Etico;
f) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Codice Etico, anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.
In relazione alle attività oggetto di questa offerta e con riferimento alle disposizioni di cui alla L.n.190/2012 ss.mm.ii. in materia di prevenzione della corruzione, dichiara e riconosce:
b) di obbligarsi sin da ora, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, a non porre in essere (o a fare in modo che i nostri dipendenti o consulenti non pongano in essere) alcuno dei reati previsti nella L. n.190/2012;
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c) di aderire ai principi e alle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione e di impegnarmi – anche per conto dei lavoratori subordinati o in somministrazione, dei collaboratori, dei consulenti e dei subappaltatori della nostra società / ditta che vengano in contatto con la Società nell’esecuzione del proprio lavoro, attività o incarico – a osservare tali principi, regole e procedure;
d) di informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione della Società – mediante comunicazione all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento che possa integrare un illecito penale di quelli inclusi nella L.n.190/2012 o, comunque, una violazione del Piano di prevenzione della corruzione;
e) di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei principi e delle regole previste nel Piano di prevenzione della corruzione , anche da parte di dipendenti, collaboratori e consulenti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Società può determinare la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con la Società nonché il diritto della Società stessa a essere tenuta indenne e risarcita di ogni e qualsiasi danno, pregiudizio, costo, onere e spesa per l’effetto sofferti.
ART. 27 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si farà riferimento alle norme del Codice civile, alla Legge sugli appalti pubblici, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.
ART. 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Tutti gli avvisi e le comunicazioni necessarie e/o autorizzate in base al presente contratto dovranno essere recapitate ai seguenti domicili eletti dalle Parti:
- a LRH SpA presso il domicilio eletto in Lecco, via Fiandra n. 13;
- a …………………………. presso il domicilio eletto in ………., via………… n…...
Il presente contratto viene redatto in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti di LRH e la seconda da consegnare al Fornitore.
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ART. 29 – ALLEGATI
Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: Documentazione di gara
Lettera di aggiudicazione Documentazione del Fornitore
Letto, confermato e sottoscritto, Lì,
Lario reti holding S.p.A. Il Fornitore
Il Direttore Generale Il legale rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto ……………………………………………
nella sua qualifica di titolare/rappresentante della società………………, dichiara di aver preso completa conoscenza, di approvare e di accettare senza riserve e/o condizioni le seguenti clausole e le condizioni del presente contratto: 6,11,14,15,16,18,19,20.
Letto, confermato e sottoscritto, Lì,
Lario reti holding SpA Il Fornitore
Il Direttore Generale Il legale rappresentante
Il presente contratto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD) come modificato dal D.Lgs. 179/2016.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 6791
Gentile Interessato,
La Società Lario Reti Holding S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Lario Reti” o il “Titolare”) considera di fondamentale importanza la tutela dei Suoi dati personali garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato con qualsiasi modalità, sia automatizzata che manuale, avvenga nel pieno
1 Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (in breve, il “Regolamento” o il “GDPR”).
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rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito, il “Codice”) e da ogni altra normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile.
All’interno del presente documento sono descritte, in conformità agli artt. 13 e 14, GDPR, le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, identificate e/o identificabili, effettuato dalla Società.
A. Identità e dati di contatto del Titolare
Lario Reti Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX), Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, C.F. / P.I. 0311954013
B. Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)
Al fine di agevolare i rapporti tra Lei, quale Interessato e la Società, in qualità di Titolare del Trattamento, il GDPR ha previsto, in alcuni specifici casi, la nomina di una figura di controllo e supporto che, tra i vari compiti affidati, agisca anche come punto di contatto con l’Interessato.
Lario Reti ha provveduto a nominare un “responsabile della protezione dei dati” (DPO) reperibile all’email: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il DPO è chiamato a svolgere, fra l’altro, le seguenti attività:
• informare e fornire consulenza al Titolare del Trattamento, al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il Trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei Dati Personali;
• monitorare e vigilare l'osservanza del Regolamento, delle normative applicabili in materia di protezione dei Dati Personali nonché delle policy e procedure adottate dal Titolare del Trattamento;
• fornire supporto nei riscontri all’Interessato;
• cooperare con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito, il “ Garante”)
competente.
Potrà liberamente contattare il DPO per tutte le questioni relative al Trattamento dei Suoi Dati Personali e/o nel caso volesse esercitare i Suoi diritti, come di seguito indicati e descritti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica fornito nella presente sez ione.
C. Perché questo documento
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con tale termine dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 2) del GDPR, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ” (“Trattamento”) - è necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono (“ Interessato”) sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che modo verranno utilizzati.
Il presente documento ha dunque lo scopo di fornire, in maniera semplice e chiara, tutte le informazioni che saranno utili per permetterLe di comunicare al Titolare i Suoi Dati Personali in modo consapevole ed informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche ed esercitare i Suoi diritti.
D. Dati Personali oggetto del trattamento
Per i fini di cui al presente documento, con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione
contenuta nell’articolo 4, punto 1) del GDPR ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona
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fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (“Dati Personali”).
Le attività di Trattamento effettuate dalla Società sono da considerarsi come lecite fintanto che, al fine di svolgere le attività ed i procedimenti connessi e necessari al raggiungimento delle finalità di cui al paragrafo E che segue, i Trattamenti dei Dati Personali – comprese le particolari categorie di Dati Personali cd. “giudiziari” relativi a condanne penali e reati di cui all’articolo 10, GDPR - sono autorizzati da una norma di legge o di regolamento, ovvero siano effettuati a norma dell’art. 2 -opties del Codice.
Conseguentemente, nei casi di cui sopra, per espletare le operazioni di trattamento, il Titolare non
avrà necessità di richiedere il consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 7, GDPR.
I Dati Personali possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi elettronici, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies tecnici o log automatici) o a identificativi di altro tipo.
Le categorie dei Dati Personali trattati nonché le categorie dei destinatari a cui si riferiscono i dat i sono riportate nel Registro dei trattamenti disponibile presso la sede della Società.
In conformità al principio della minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR, Lei si impegna pertanto ad astenersi dall’invio al Titolare di Dati Personali, salvo che gli stessi non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle attività e finalità di cui al paragrafo E che segue. In quest’ultimo caso, i dati personali dovranno essere trasmessi alla Società in forma anonima ovvero tramite l’uso di pseudonimi, come espressamente previsto dal GDPR.
Qualora, ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale con una persona giuridica, si rendesse indispensabile trattare dati personali ulteriori rispetto a quelli dei legali rappresentanti e/o delle persone di contatto della medesima, e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima o pseudonimizzata, la persona giuridica partecipante alla gara d’appalto dichiara e garantisce di trattare legittimamente ed in conformità al GDPR tutti i dati personali che comunicherà alla Società, nel corso dello svolgimento della gara, e, in particolare, dichiara di aver fornito agli Interessati adeguata informativa nella quale viene espressamente menzionata la possibilità di fornire i dati personali a soggetti terzi e di avere ottenuto gli eventuali consensi necessari allo scopo.
La persona giuridica in parola si impegna, altresì, a indicare ai propri dipendenti e/o collaboratori che la presente Informativa è altresì consultabile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/, in modo tale che la stessa possa essere fornita dal Titolare ai soggetti Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.
E. Finalità e basi giuridiche del trattamento
I Suoi Dati Personali, anche quelli di cui all’ art. 10, GDPR, saranno trattati senza il Suo consenso (articolo 6, lettere b, c, e, f, GDPR e art. 2-opties, Codice), per le seguenti finalità:
(i) espletamento delle attività connesse alla gestione delle procedure di gare di appalto effettuate dalla Società, anche ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per gli affidamenti di lavori/servizi/forniture, nonché alla gestione di gare d’appalto in collaborazione e/o per conto di altre società, mediante la sottoscrizione di accordi e/o deleghe specifiche;
(ii) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa nazionale o comunitaria in materia, o dai provvedimenti delle autorità competenti in relazione alla gestione delle gare d’appalto. In particolare, i Suoi Dati Personali saranno trattati in caso di:
a) inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici societari;
b) gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
c) gestione degli oneri e delle relative comunicazioni derivanti dalla stipulazione del contratto;
d) rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Società;
e) risposta a specifiche richieste, anche d’accesso, dell’Interessato.
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(iii) esecuzione di obbligazioni derivanti da un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali inerenti lo stesso;
(iv) verifica o accertamento dei requisiti di onorabilità, requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai regolamenti;
(v) esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
(vi) tutela e/o difesa dei diritti del Titolare o di terzi in sede giudiziaria o presso altre autorità competenti;
(vii) protocollazione e/o organizzazione e/o conservazione e/o comunicazione dei dati inerenti le attività di cui ai punti che precedono, a mezzo sistemi cartacei e/o informatici interni e/o esterni alla Società;
(viii) in ogni caso, adempimento di obblighi previsti da ogni altra legge e/o regolamento vigente e/o applicabile in materia.
Nell’ambito di tali finalità, il trattamento riguarderà anche i dati relativi alle registrazioni ed alla creazione di credenziali d’accesso a portali informatici (a titolo di esempio, Me.P.A. e applicativi dei mercati elettronici della stazione appaltante) necessari per la gestione dei rapporti con la Società, nonché per consentire un’efficace comunicazione e per adempiere a eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali, in vigenza di contratto e/o successivamente alla perdita di efficacia, per qualsiasi motivo, dello stesso.
La base giuridica dei Trattamenti è costituita dalle seguenti principali fonti di diritto che disciplinano il trattamento dei dati personali con riferimento alle procedure di gare d’appalto: Costituzione italiana; disposizioni dell’Unione europea; Regolamento UE 27/04/2016, n. 679; Codice; D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; D. Lgs. 06/09/2011, n. 159; loro successive modificazioni e integrazioni; altre fonti di diritto dell’Unione Europea e dello Stato italiano afferenti lo svolgimento di procedure di gare d’appalto; provvedimenti del Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei Dati Personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prestazioni del contratto stipulato/ in fase di stipula, nonché di adempiere agli obblighi di legge strettamente necessari all’esecuzione dei rapporti giuridici in essere per la gestione delle procedure di gare d’appalto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti o in caso di rifiuto dell’Interessato a fornirli, non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Il rilascio di credenziali di accesso da parte della Società per la fruizione di servizi non esime l’Interessato dalla comprensione dell’informativa sul trattamento dei dati che potrebbe essere rilasciata direttamente dal gestore del servizio/prestazione richiesto.
F. Categorie di destinatari dei Dati Personali
I Suoi dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al par. E che precede:
• a dipendenti e collaboratori della Società, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati, nonché a tutti quei soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
• agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti;
• al gestore della piattaforma informatica, qualora utilizzata, con riferimento alla quale si rinvia
integralmente all’informativa messa a disposizione dal gestore stesso;
• a terzi soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici e del sito web, studi professionali, compagnie assicurative ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto della Società, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
• ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri).
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Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi direttamente e/o indirettamente estranei alle categorie di cui sopra.
Le categorie di dati giudiziari trattati (art. 10, GDPR) non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli addetti autorizzati al trattamento è custodito presso la sede di Lario Reti.
In aggiunta a quanto sopra, La informiamo che il Titolare ha sottoscritto un accordo di contitolarità con le Società del Servizio Idrico Integrato della Lombardia. In particolare, tale accordo di contitolarità consegue ad un contratto di rete in materia di Information Technology che persegue gli obiettivi di: (i) massimizzare le sinergie territoriali; (ii) sviluppare know-how, soluzioni applicative e piattaforme tecnologiche in ambito IT che vengono messe a disposizione, in ottica di shared service, a tutti i contitolari;
(iii) favorire l’efficienza della gestione dell’attività.
Il Titolare resta l’unico interlocutore e referente in caso di esercizio dei diritti in tema privacy di cui al
paragrafo I. che segue.
X. Xxxxx e modalità del Trattamento
I Suoi Dati Personali saranno conservati e trattati, anche in cloud, all’interno dello Spazio Economico Europeo e non sono, salvo che non ricorrano specifiche esigenze operative, trasferiti al d i fuori del territorio europeo.
Qualora dovesse essere necessario avvalersi dei servizi di terzi che si trovano al di fuori del territorio
europeo, La informiamo sin d’ora che:
- il Titolare ha provveduto/ provvederà a nominare tali soggetti Responsabili del Trattamento di
loro competenza ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
- il trasferimento dei Suoi Dati Personali a tali soggetti sarà effettuato nella stretta osservanza di quanto disposto dagli articoli 44 e seguenti del Regolamento.
Questo Le assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei Suoi Dati Personali poiché tale trasferimento si baserà su accordi contrattuali o altre idonee basi giuridiche predisposte per tutelare i Suoi diritti e interessi.
I Suoi Dati Personali sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I Dati Personali saranno trattati sia mediante strumenti tradizionali (moduli, formulari, ecc.), che informatici. Il trattamento dei Dati potrà avvenire tramite applicativo informatico centralizzato e con modalità cartacee. Le caratteristiche tecniche possono essere messe a disposizione degli Interessati su richiesta e sono comunque disponibili sulle piattaforme utilizzate.
In ogni caso sarà garantita la sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la riservatezza dei Dati Personali trattati. Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare l’Interessato.
H. Periodo di conservazione dei dati personali
Il trattamento dei Dati Personali connessi alle procedure di gare d’appalto avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al paragrafo E che precede e la Società riserva ai Dati Personali tutte le misure adeguate di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
La conservazione dei Dati Personali viene effettuata in conformità alle norme di legge applicabili e per il periodo direttamente connesso e necessario per le finalità di cui al paragrafo E che precede, oltre che per i termini prescrizionali di legge.
I. Diritti dell’Interessato
Lario Reti Holding S.p.A.
E-mail – xxxx@xxxxxxxxx.xx |Pec – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx |Sito web – xxx.xxxxxxxxx.xx
Al fine di tutelare i propri Dati Personali, l’Interessato può esercitare, ai sensi degli artt. 15,16,17,18,20,
21,22 del GDPR, i seguenti diritti:
• il diritto ad essere informato in merito alle modalità di utilizzo dei Suoi dati personali (in conformità alla presente Informativa);
• il diritto ad accedere ai Suoi dati personali;
• il diritto ad ottenere la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati personali in possesso del Titolare;
• fatte salve le ipotesi di archiviazione e conservazione obbligatorie ai sensi di legge, il diritto a richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali ovvero l’interruzione del trattamento o della raccolta dei Suoi dati, in determinate circostanze;
• il diritto alla trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per cui i dati sono stati raccolti o dopo trattati.
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
(b) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione;
• il diritto al risarcimento del danno materiale e immateriale causato da una violazione del GDPR,
ai sensi dell’art. 82 del Codice;
• il diritto alla portabilità dei dati ovvero di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano.
Per esercitare i su indicati diritti l’Interessato può presentare le sue istanze al Responsabile per la
Protezione dei dati, come identificato al paragrafo B. che precede ed ai contatti ivi indicati.
In caso di esercizio di uno qualsiasi dei su menzionati diritti, è onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e verrà dato riscontro, di regola, entro un mese.
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