AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza.
Art 1
(Finalità)
1. Il presente avviso ha la finalità di contribuire allo sviluppo della rete di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza, delle Case di Accoglienza e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto che, a diverso titolo, entrano in relazione con le donne vittime di violenza.
2. In particolare con questo Avviso si vuole contribuire ad aumentare l'efficacia delle reti territoriali antiviolenza, finanziando progetti proposti da partenariati realizzati attraverso l’integrazione tra servizi specializzati/dedicati, servizi pubblici e altre realtà territoriali, e garantire la copertura omogenea dell’intero territorio regionale da parte dei servizi antiviolenza, in relazione alle risorse ed alle criticità delle diverse realtà di riferimento.
Art. 2
(Dotazione finanziaria)
1. L’avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a € 188.045,00, in seguito a prelevamento dall'avanzo vincolato al risultato di amministrazione e alla sua reiscrizione, a valere sul capitolo SC05.0635 del bilancio regionale. La dotazione finanziaria è riferita all’art.3 del DPCM 4 dicembre 2019 e corrisponde alle economie derivanti dall’avviso pubblico approvato con la determinazione del Direttore Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale n. 574/13065 del 16/11/2020, a valere sui fondi del medesimo DPCM.
2. Il finanziamento regionale potrà al massimo essere pari al 90% del costo totale previsto per la realizzazione della proposta progettuale. Il proponente, pertanto, dovrà garantire un cofinanziamento almeno pari al 10% del costo totale. Il finanziamento regionale per ciascun progetto non potrà in ogni caso superare l’importo massimo di € 45.000, oltre la quota di cofinanziamento del proponente.
3. È possibile presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore a € 45.000,00 con l’onere di dichiarare come si intende far fronte al residuo finanziamento, in proprio o da parte di altro soggetto.
4. Qualora l’amministrazione regionale venisse a disporre di ulteriori risorse da destinare alle finalità del presente Avviso, queste potranno essere utilizzate per finanziare gli eventuali progetti inseriti in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 3
(Contenuto dei progetti. Interventi ammissibili)
I progetti dovranno proporre interventi finalizzati a rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza e di loro
figli tenendo conto delle linee di indirizzo contenute nella Convenzione di Istanbul, nel Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e negli atti di programmazione regionali.
Saranno particolarmente apprezzati i progetti che basano la propria realizzazione sull’individuazione di forme di collaborazione, anche innovative, con i diversi soggetti pubblici e privati del territorio a vario titolo coinvolti nella lotta alla violenza di genere.
Gli interventi proposti dovranno essere coerenti con le azioni già avviate con la programmazione regionale e configurarsi come interventi non sostitutivi ma integrativi a queste.
Non sono in alcun modo ammissibili progetti finalizzati al funzionamento ordinario e alla realizzazione dei servizi minimi essenziali che Centri e Case devono erogare ai sensi della normativa nazionale e regionale, né progetti finalizzati all’istituzione di nuovi CAV e/o Case.
Art. 4
(Spese ammissibili)
1. Spese generali (materiale di consumo, arredi e attrezzature, servizi postali, costi per eventuale fidejussione, utenze e spese di locazione di immobile dedicato alle attività del programma ecc) in misura non superiore al 5% del costo totale del progetto.
2. Spese per retribuzione personale (interno e/o esterno al soggetto attuatore – escluso il personale di Pubbliche Amministrazioni – figure esperte per docenze e/o consulenza specialistica direttamente riferibile alle attività del programma), in misura non superiore al 55% del costo totale del progetto;
3. spese propriamente attinenti alla realizzazione del progetto e alla divulgazione degli interventi offerti dallo stesso.
4. Sono ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di comunicazione di approvazione e finanziamento del progetto.
Art. 5
(Spese non ammissibili)
Non sono in alcun modo ammissibili progetti finalizzati al funzionamento ordinario e alla realizzazione dei servizi minimi essenziali che Centri e Case devono erogare ai sensi della normativa nazionale e regionale, né progetti finalizzati all’istituzione di nuovi CAV e/o Case.
Non saranno inoltre ritenute finanziabili: – spese che comportino l'aumento del patrimonio; – spese per il miglioramento del patrimonio già esistente.
I contributi non sono cumulabili con altri contributi erogati dalla Regione per il medesimo progetto.
Art. 6 (Beneficiari)
1.Sono ammesse a presentare proposte progettuali a valere sul presente avviso le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende, tra:
1. Enti locali,
2. Azienda Tutela Salute Sardegna,
3. istituti scolastici,
4. uffici del Ministero della Giustizia,
5. soggetti del Terzo Settore iscritti agli appositi Albi/Registri regionali e/o nazionali e in possesso di competenze specifiche ed esperienza nelle aree tematiche oggetto dell’iniziativa;
6. altri soggetti pubblici e/o privati funzionali alla realizzazione del progetto.
2. A pena di inammissibilità, all’interno del partenariato deve essere presente almeno un soggetto promotore/gestore di Centro antiviolenza e/o di Casa di accoglienza; nelle more dell’adozione dell’elenco regionale, il Centro e/o la Casa devono dimostrare, attraverso la documentazione elencata nell’allegato A, il possesso dei requisiti previsti dall’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) e relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
0.Xx ruolo di soggetto capofila può essere esclusivamente svolto da soggetti del Terzo Settore di cui sopra. Ogni soggetto, sia in qualità di capofila che di partner, pena l’inammissibilità della relativa domanda, può presentare un solo progetto. Ciascun partenariato non potrà presentare più di una candidatura a valere sul presente avviso.
4.A pena di inammissibilità della proposta di progetto, i soggetti privati di cui al punto 5 si convenzionano con uno o più dei soggetti di cui ai precedenti punti 1-4 e 6, mediante stipula di appositi accordi e nella forma di Associazioni temporanee di scopo (ATS). Le ATS devono essere composte da almeno tre partner.
5.Alla domanda di contributo dovrà essere allegata copia dell’atto di costituzione dell’ATS regolarmente registrato, in cui siano specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con l’indicazione della quota parte di finanziamento di competenza di ognuno. I componenti dell’ATS, devono individuare, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila.
È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti non ancora costituiti in ATS. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno l’ATS e deve contenere l’impegno, in caso di ammissione a contributo, a costituirsi in ATS, entro 30 giorni dall’approvazione del progetto, nella forma di scrittura privata autenticata e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni, e che gli stessi soggetti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila). La dichiarazione va allegata alla domanda di partecipazione e dovranno essere indicati in essa i relativi ruoli dei partecipanti, specificando il dettaglio della ripartizione delle attività e la ripartizione finanziaria (Allegato D).
0.Xx capofila dell’ATS, costituita o costituenda, spetta la presentazione della proposta progettuale all’amministrazione regionale. Il “capofila” sarà l’unico interlocutore diretto nei confronti della Regione Sardegna nonché responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione e gestione delle attività di cui al presente Avviso.
Ciascun soggetto dell’ATS costituita o costituenda, deve avere sede legale o operativa nella Regione Sardegna e deve inoltre possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere inseriti nei pertinenti Albi/Registri regionali e/o nazionali, se soggetti;
b) non avere messo in pratica atti, xxxxx o comportamenti discriminatori ai sensi degli Artt. 25 e 26 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente;
c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si siano verificate nell’ultimo quinquennio;
d) non avere un rappresentante legale condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determini l’incapacità a contrattare con la P.A.;
e) non avere nessuno dei soggetti indicati dal D. Lgs. n. 50/2016, all'art. 80, comma 3 che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrarre con la P.A.;
f) non avere nessuno dei soggetti indicati dal D. Lgs. n. 50/2016, all'art. 80, comma 3 nei cui confronti siano pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
g) essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi di legge;
h) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e delle modalità previsti dalle leggi medesime;
i) essere in regola con le disposizioni della L. n. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili; o, in alternativa, non siano soggette alle disposizioni della L. n. 68/99 in quanto aventi un numero di dipendenti inferiore a 15;
j) essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
k) non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla L. 159/2011 e dal D. Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia), se soggetti;
l) ai sensi dell’art. 14 della L.R. 5/2016, l’Amministrazione regionale, le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate non hanno maturato nei confronti dell’ente richiedente o del suo legale rappresentante o dei suoi amministratori, anche in relazione ad altre persone giuridiche o enti di fatto di cui questi ultimi siano rappresentanti legali o amministratori, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che prevede la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti.
7.Saranno ammesse a finanziamento con priorità le proposte progettuali presentate da soggetti pubblici e privati che non risultino beneficiari di risorse regionali e statali assegnate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 19/34 del 21.05.2021 e n. 19/33 del 21.05.2021. Le proposte presentate dai soggetti beneficiari di risorse ai sensi delle delibere richiamate, verranno finanziate in subordine e fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
Art. 7
(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)
1. La domanda di finanziamento, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx., a partire dal 3 gennaio 2022 e fino al 31 gennaio 2022, alle ore 14.00.
2. La seguente documentazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, via PEC e, ove previsto, in file esattamente corrispondenti ai format allegati al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:
a) domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui all’allegato A, comprensiva della documentazione prevista dallo stesso modello;
b) scheda di progetto sottoscritto dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente lo schema di cui all’allegato B;
c) piano finanziario redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui all’allegato C;
d) dichiarazione requisiti (allegato G).
e) In caso di ATS da costituire, allegato D, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei singoli componenti l’ATS, allegando relativa copia dei documenti di identità ai sensi di legge, oppure se l’ATS è già costituita, allegare copia dell’atto costitutivo.
Art. 8
(Inammissibilità delle domande di finanziamento)
1. Le domande sono avviate a istruttoria di ammissibilità secondo le seguenti modalità:
• verifica del rispetto dei termini di presentazione previsti dall’Avviso (art. 7);
• verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata;
• verifica della presenza di tutte le dichiarazioni richieste nel presente Avviso;
• verifica della presenza dei requisiti per la partecipazione di cui all’art. 6 del presente Avviso.
2. L’inammissibilità della domanda è comunicata al soggetto istante.
Art. 9 (Valutazione)
1. I progetti saranno valutati da un’apposita Commissione interna composta dal Presidente e da due componenti, nominata con determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche della Famiglia e dell'Inclusione Sociale, successivamente alla scadenza del termine prescritto per l’invio delle domande.
2. La Commissione provvederà a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui al presente Avviso e verificherà la completezza della documentazione pervenuta.
3. La Commissione procederà alla valutazione dei singoli progetti ed all'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri di cui al successivo art. 10. Al termine della valutazione la Commissione redigerà una graduatoria.
4 La graduatoria conterrà l’elenco dei progetti valutati in ordine decrescente di punteggio attribuito, che saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che avranno conseguito un punteggio inferiore a 60/100.
5. Nel caso in cui più progetti conseguano il medesimo punteggio, occupando una posizione in graduatoria tale da non consentire la finanziabilità di tutti i progetti con pari punteggio, verrà data priorità ai progetti che hanno conseguito il miglior punteggio con riferimento al Criterio a).
6. In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio, l’ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio in seduta pubblica.
7. Nell’eventualità in cui vi siano rinunce, la Regione provvederà allo scorrimento della graduatoria.
0.Xx graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento verrà pubblicata sul sito istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, e sul portale SardegnaEWelfare.
Art. 10
(Valutazione delle proposte)
1. L’attività di valutazione si concluderà entro trenta (30) giorni dalla data di scadenza dell’avviso
2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun programma è di cento (100) punti.
3. I criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono riportati nella seguente griglia:
Criteri | punteggio |
a) Qualità e coerenza della proposta progettuale (contesto e analisi del fabbisogno, utenza stimata, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità dei risultati) | 55 |
b) Coerenza dei costi previsti con le attività progettate, i risultati attesi e il numero di destinatari finali | 20 |
c) Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali. Ruolo e rilevanza degli attori e dei soggetti attivati sul territorio per la facilitazione degli obiettivi progettuali, loro coerenza nelle attività progettuali e con la scelta dei destinatari. | 20 |
d) Coerenza con la programmazione regionale. | 5 |
La Commissione di valutazione attribuirà il punteggio complessivo, per ciascun criterio, sulla base della media dei punteggi attribuiti da ciascun componente. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore.
A) Qualità e coerenza della proposta progettuale (contesto e analisi del fabbisogno, utenza stimata, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità dei risultati)
La valutazione di contesto e analisi del fabbisogno, utenza stimata, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità dei risultati consentirà di attribuire i punteggi sulla base della seguente scala:
Completamente inadeguato o non valutabile: 0 punti Insufficiente: 5 punti
Mediocre: 12,5 punti
Sufficiente: 25 punti
Discreto: 30 punti
Buono 37,5 punti
Ottimo 55 punti
B) Coerenza dei costi previsti con le attività progettate, i risultati attesi e il numero di destinatari finali.
La valutazione di coerenza della proposta, con particolare riguardo ai costi previsti in relazione alle attività, ai risultati che si intendono ottenere e al numero dei destinatari degli interventi, sarà determinato in base alla seguente scala:
Completamente inadeguato o non valutabile: 0 punti Insufficiente: 3,33 punti
Mediocre: 6,66 punti
Sufficiente: 10 punti
Discreto: 13,32 punti
Buono: 16,65 punti
Ottimo: 20 punti
C) Impatto del progetto rispetto alla costruzione e mantenimento di reti territoriali. Ruolo e rilevanza degli attori e dei soggetti attivati sul territorio per la facilitazione degli obiettivi progettuali, loro coerenza nelle attività progettuali e con la scelta dei destinatari.
Tale criterio dovrà essere valutato tenuto conto della qualità, del livello di coinvolgimento e di integrazione nella rete dei servizi socio-sanitari pubblici, operativa nel territorio di riferimento, nonché dell’adeguatezza del modello organizzativo del partenariato rispetto agli obiettivi progettuali. Il giudizio sarà determinato in base alla seguente scala:
Completamente inadeguato o non valutabile: 0 punti Insufficiente: 3,33 punti
Mediocre: 6,66 punti
Sufficiente: 10 punti
Discreto: 13,32 punti
Buono: 16,65 punti
Ottimo: 20 punti
D) Coerenza con la programmazione regionale. La valutazione sarà espressa sulla base della seguente scala:
non coerente 0 punti sufficientemente coerente: 2 punti molto coerente: 5 punti.
Art. 11
(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)
1 L'ammissione al finanziamento delle proposte progettuali avviene con determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche della Famiglia e Inclusione Sociale.
2 Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto, il soggetto beneficiario dovrà trasmettere l’atto costitutivo dell’ATS, se non ancora costituita al momento di presentazione della domanda.
3 L’amministrazione regionale procede ad assumere il relativo impegno di spesa sul bilancio regionale a favore del beneficiario ed alla relativa erogazione secondo la seguente modalità:
a) una quota, a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 70% del contributo concesso; L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione di richiesta di anticipazione e di idonea fidejussione bancaria o assicurativa. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata per un importo pari all’anticipazione richiesta, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, per l’intero periodo di validità della garanzia. La fidejussione può essere bancaria o in forma di polizza assicurativa, rilasciata esclusivamente da:
- banche di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii.;
- imprese di assicurazione inserite nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS;
- intermediari finanziari abilitati, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- c. l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione regionale;
La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi agli adempimenti previsti dall’Avviso e/o non siano riconosciute, in tutto o in parte, le spese esposte nel rendiconto finale, la Regione provvede al recupero delle somme non dovute anche attraverso l’escussione della garanzia fidejussoria.
La fidejussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Dirigente del Servizio a fronte dell’esito positivo della verifica amministrativo-contabile finale dell’operazione.
E’ facoltà del beneficiario realizzare l’intervento percependo i fondi esclusivamente per stati di avanzamento, previa verifica di ammissibilità delle spese rendicontate senza percepire alcun anticipo del finanziamento da parte dell’Amministrazione; in tal caso il beneficiario non dovrà presentare alcuna garanzia fideiussoria e
potrà ricevere il finanziamento in più di due tranche in relazione al numero di stati di avanzamento presentati.
b) Il saldo pari al 30% del contributo concesso. L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di richiesta di erogazione del saldo accompagnata dalla relazione e rendicontazione finale (allegati E, F), e a seguito del controllo con esito positivo sulle stesse.
3. I progetti devono avere inizio entro 30 giorni dalla dall’assunzione dell’impegno di spesa e avere una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Sardegna, sino ad un massimo di sei mesi solo per cause non imputabili al soggetto beneficiario, impreviste o imprevedibili. In nessun caso potrà essere consentita la proroga delle attività dovute a carenze progettuali.
5. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire, pena l’inammissibilità della richiesta stessa, a mezzo PEC, al Servizio delle Politiche della Famiglia e Inclusione Sociale entro il trentesimo giorno antecedente il termine previsto della chiusura del progetto.
6. Il soggetto beneficiario, durante l’esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata, l’autorizzazione Servizio delle Politiche della Famiglia e Inclusione Sociale rimodulazioni finanziarie che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Regione Sardegna.
7. Le variazioni compensative che non comportano uno scostamento eccedente il 10% della singola macrovoce di spesa non necessitano della preventiva autorizzazione.
Art. 12
(Obblighi e adempimenti del beneficiario)
1. Il Beneficiario dell’intervento assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore.
2. Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni di legge; i Centri antiviolenza e le Case rifugio facenti parte del partenariato devono garantire il possesso degli standard previsti dall’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU) relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
3. Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull’attuazione dell’intervento, ad eccezione di quelle che non possono essere date ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
4. Il Beneficiario inoltre deve:
a. utilizzare il finanziamento concesso solo ed esclusivamente per l’esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento;
b. presentare la rendicontazione delle attività finanziate, consistente nella relazione sull’attività svolta e nell’elenco dettagliato delle spese sostenute;
c. restituire le eventuali somme non utilizzate o, in alternativa, richiedere l’autorizzazione al loro utilizzo con apposita istanza da trasmettere al Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;
d. conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa, dei relativi documenti giustificativi di pagamento delle spese effettuate in grado di provare l’avvenuto pagamento, nonché tutta la documentazione di riferimento (contratti ecc.), per un periodo pari a quello previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione dei documenti, a decorrere dalla data di quietanza dell’ultimo titolo di spesa; deve inoltre permetterne la consultazione, per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta del competente Servizio della Direzione generale delle politiche sociali. In tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto;
e. non utilizzare le fatture e gli altri documenti di spesa inseriti nel rendiconto per l’ottenimento di altri contributi (duplicazione del finanziamento);
5. Ai sensi dei commi 125 e 129 art. 1 della Legge n.124/2017 che estendono l’ambito di applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. n.33/2013 (obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) anche alle Onlus e alle associazioni e fondazioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Beneficiario soggetto a tale normativa è tenuto a pubblicare nel proprio sito o portale digitale le informazioni relative ai finanziamenti oggetto della presente convenzione. L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle somme percepite.
Art. 13
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi previsti dal DPR 602/73)
1. Il Beneficiario adotta un sistema contabile distinto ovvero un’adeguata codificazione contabile al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.
2. Il Beneficiario è tenuto al rispetto della normativa in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” Legge 136/2010 e s.m.i.
3. Il Beneficiario è tenuto al rispetto delle norme sull’obbligatorietà del C.U.P. In particolare, come previsto dall’art. 11 della L. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e ss.mm.ii., deve provvedere alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) per gli interventi oggetto di finanziamento,
secondo la procedura definita dal CIPE. Il CUP deve essere richiamato in ogni documento contabile e amministrativo relativo allo specifico intervento.
4. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l’assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 14 (Verifiche e controlli)
1. L’ufficio competente, ai sensi dell’art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, effettuerà verifiche sulla rispondenza delle dichiarazioni sottoscritte e delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari dei contributi. In assenza di un riscontro positivo tra le stesse, procederà alla revoca dei contributi concessi e all’applicazione delle altre misure previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 citato.
2. L’ ufficio competente, inoltre, potrà disporre ed effettuare in qualsiasi momento, durante o a conclusione del programma, ispezioni e controlli, chiedendo l’esibizione di tutta la documentazione direttamente o indirettamente relativa o riconducibile al progetto ed al contributo concesso.
3. Le azioni di controllo sono finalizzate alla verifica dell’effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.
4. Qualora a seguito dei controlli vengano rilevate eventuali irregolarità, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero nei confronti del beneficiario delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati alla data di erogazione del finanziamento stesso.
Art. 15
(Revoca del finanziamento)
1. La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento nel caso in cui il Beneficiario incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni dell’Avviso, quanto in ordine a norme di legge, regolamenti, disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.
2. È inoltre facoltà della Regione esercitare il potere di revoca sul singolo finanziamento concesso ove il Beneficiario, per imperizia comprovata, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita degli interventi. A tale fine potrà costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma allegato al progetto.
Art. 16
(Informativa per il trattamento dei dati personali)
1. La Regione Sardegna, con sede legale in Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx 00, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati informa ai sensi dell’art. 13 e 14 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in occasione della gestione del procedimento finalizzato alla concessione di contributi per consolidare e sviluppare la rete dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza e ai loro figli, come descritto in premessa.
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lettera b) ed e) del GDPR e non è, pertanto, necessaria la raccolta del consenso degli interessati. I riferimenti normativi sui quali si basa il presente avviso sono contenuti nell’apposita sezione. Il trattamento verrà svolto nel perseguimento delle seguenti finalità: gestione delle procedure relative all’avviso pubblico.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, oltre che inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione, anche per il tramite della Società in house Sardegna IT.
Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.
4. Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema.
5. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione da parte del Titolare ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, all’interno dell’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura.
8. Diritti dell’interessato
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art.15 GDPR e precisamente:
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
- una raccomandata a/r a Presidente Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari (09123), xxxxx Xxxxxx 00;
- una PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
- una raccomandata a/r a Responsabile della protezione dei dati per il sistema Regione, Cagliari (09123) Xxxxx Xxxxxxx, 000;
- una PEC all’indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 17
(Informazioni e Responsabile del Procedimento)
Il presente Avviso e i relativi allegati sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, in corrispondenza del seguente link Bandi e gare - Regione Autonoma della Sardegna, e nell’apposita pagina web dedicata all’Avviso, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Le informazioni e le richieste di chiarimenti devono essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
3. Alle richieste di chiarimento di carattere generale è data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione di appositi “chiarimenti” sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, nella pagina relativa all’Avviso pubblico in oggetto.
4. Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni ai concorrenti le risposte ai quesiti di carattere generale sono fornite fino al terzo giorno precedente la data di scadenza.
5. Il Responsabile del Procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale.
Art. 18
(Accesso ai documenti)
1. Gli atti del presente procedimento sono disponibili presso il Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche sociali, xxx Xxxx 000, Xxxxxxxx.
2. Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; l’istanza di accesso può essere presentata dagli interessati, ovvero da tutti i soggetti che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso.
3. Il diritto di accesso civico consiste nel diritto di conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tale diritto deve essere esercitato secondo le modalità disponibili nel sito istituzionale della Regione Sardegna, al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
Art. 19
(Ricorsi)
1. Le determinazioni adottate dal Dirigente in relazione al presente Avviso possono essere impugnate mediante:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, o comunque dalla conoscenza del suo contenuto; il ricorso gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore all’organo che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il termine di trenta (30) giorni;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. (Codice del Processo Amministrativo - CPA), entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o comunque dalla conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve infatti essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta (60) giorni;
- azione innanzi al Giudice Ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Art. 20
(Indicazione del foro competente)
1. Per le controversie che dovessero insorgere è eletto quale foro competente quello di Cagliari.
Art. 21
(Base giuridica di riferimento)
• Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014.
• Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014 “ Ripartizione delle risorse relative al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” 2013-2014 che provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e, all’art. 3 comma 4, dispone la definizione dei requisiti minimi necessari che i Centri antiviolenza e le Case rifugio devono possedere da sancire in sede di Conferenza unificata.
• Intesa (stipulata ai sensi del comma 6, art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131) tra il Governo, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sancita in sede di Conferenza unificata il 27 novembre 2014 (Rep. Atti 146/CU- ), relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.
• Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2015, finalizzato alla “costruzione di politiche pubbliche, attraverso l’adozione di misure multilivello […] che permettano l’individuazione del percorso di emancipazione /liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea” e che contiene, tra le altre finalità, quella di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza.
• Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 (della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari opportunità), approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 23 novembre 2017 che disciplina, per un triennio, le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità italiane rispetto al tema della violenza maschile contro le donne, in attuazione della Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso e teso a riflettere le prospettive e le esigenze di tutti gli attori coinvolti, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate, responsabilizzando tutti coloro che saranno chiamati a darvi attuazione.
• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”.
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2019 Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.
119. pubblicato nella Gazz. Uff. 30.01.2020
• Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 aprile 2020 concernente “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019.” pubblicato nella Gazz. Uff. 11.05.2020, n. 120.
• Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”.
• Legge regionale 7 agosto 2007, n. 8, recante “Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza”.
• Legge regionale 12 settembre 2013, n. 26, recante “Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l’istituzione di Centri antiviolenza e Case di accoglienza per le donne vittime di violenza)”.
• Legge regionale 2 agosto 2018 n. 33, recante “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di
violenza”.
• Deliberazione della Giunta regionale n. 31/25 del 18.06.2020 concernente "Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 758.844,99 (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2019, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e riprogrammazione risorse statali di cui ai D.P.C.M. precedenti";
• Deliberazione della Giunta regionale n. 41/34 del 7.08.2020 concernente "Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a euro 758.844,99 (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2019, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e riprogrammazione risorse statali di cui ai D.P.C.M. precedenti. Approvazione definitiva".