COMUNE DI POZZUOLI
COMUNE DI POZZUOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione 4^ LL.PP.
Manutenzione del Patrimonio Immobiliare
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IM- PIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PA- TRIMONIO IMMOBILIARE A REDDITO COMUNALE”
PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
TAV. B
Data: dicembre 2013
I progettisti dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Per. Ind. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento Dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Indice
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto .............................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto ........................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto.....................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ...................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ...............................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ...............................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ...................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ............................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .........................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ................................................
Art. 13 Tracciabilità…………………………………………………………………………………...
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16 Proroghe .............................................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ..........................................................
Art. 20 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ........................
Art. 23 Anticipazione .......................................................................................................
Art. 24 Pagamenti in acconto ...........................................................................................
Art. 25 Pagamenti a saldo................................................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ...........................................................
Art. 27 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 Lavori a misura ....................................................................................................
Art. 31 Lavoro a corpo.....................................................................................................
Art. 32 Lavori in economia ...............................................................................................
Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa...............................................................
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali.............................................................
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ........................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42 Sicurezza sul luogo di lavoro .................................................................................
Art. 43 Piano di sicurezza ................................................................................................
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ...........................
Art. 45 Piano operativo di sicurezza ..................................................................................
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto ..........................................................................................................
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ...............................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51 Definizione delle controversie ...............................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione.....................
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati......................................................................
Art. 61 Custodia del cantiere ............................................................................................
Art. 62 Cartello di cantiere ...............................................................................................
Art. 63 Spese contrattuali, xxxxxxx, tasse .........................................................................
Ai fini del presente Capitolato Speciale si intende per:
1. Adeguamento normativo di un impianto - L'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè conforme alle prescrizioni normative vigen- ti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali.
Ai sensi del presente CS esso comprende, a titolo indicativo e non esaustivo:
• Messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro con- tatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8),
• Rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7),
• Verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
• Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso – Interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
2. Alimentatore: dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l’alimentazione di lampade a scarica alle carat- teristiche della rete elettrica.
3. Amministrazione, Concedente, Committente: il Comune di Pozzuoli (Na);
4. Concessionario, Assuntore, Impresa, Azienda, Ditta, Fornitore: l’impresa con- cessionaria del servizio di illuminazione pubblica, aggiudicataria della procedura indetta dal Comune di Pozzuoli (Na), sia essa una ditta singola ovvero quale capogruppo di im- prese riunite;
5. Apparecchiatura di regolazione della tensione: complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli im- pianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell’impianto;
6. Apparecchiatura di telecontrollo: complesso dei dispositivi che permettono di rac- cogliere informazioni ed evitare comandi a distanza per l’esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche;
7. Apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al soste- gno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se ne- cessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione;
8. Braccio: parte del sostegno al quale è fissato direttamente l’apparecchio di illuminazio- ne. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale;
9. Centro luminoso: complesso costituito dall’apparecchio di illuminazione, dalla lampa- da in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l’apparecchio illuminante dal sostegno;
10. Impianto di illuminazione pubblica: complesso formato dalle linee di alimentazio- ne, dal quadro elettrico, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature di per- tinenza, destinato a realizzare l’illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L’impianto ha inizio dal punto di consegna dell’energia elettrica;
11. Impianto in derivazione: impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di a- limentazione e risultano in parallelo tra loro;
12. Impianto in serie: impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attra- verso la linea di alimentazione;
13. Impianto indipendente: impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una li- nea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo;
14. Impianto promiscuo: impianto di derivazione nel quale i centri luminosi sono connes- si ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall’illuminazione pubblica;
15. Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste;
16. Intensità luminosa: quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l’unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr);
17. Interdistanza: distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata pa- rallelamente all’asse longitudinale della strada;
18. Lampada a scarica: lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indiretta- mente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori;
19. Linea di alimentazione: complesso delle condutture elettriche destinato all'alimenta- zione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi;
20. Luminanza: intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'il- luminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superfi- cie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit (nit = cd/mq);
21. Manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica: l'esecuzione delle operazioni eseguite in base a un programma preventivamente accettato dall’Amministrazione, atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la nor- male usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di con- sumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, se- condo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e com- ponenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzio- ne periodica, quali lampade, accenditori, reattori, condensatori, fusibili, ecc.;
22. Manutenzione programmata-preventiva degli impianti di illuminazione pub- blica: l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impian- to, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, com- presa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di con- servazione generale;
23. Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica: tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli in- terventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e compo- nenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie opera- zioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla “messa
a norma” degli impianti stessi, che comunque saranno da ritenersi comprese nel xxxx- ne/annuo;
24. Pulizia: azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, ovvero di ri- mozione dei materiali di risulta conseguente all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge, ovvero le normali operazioni di pulizia necessarie a mantenere in ordine le dotazioni poste a di- sposizione del Concessionario;
25. Punto di consegna: il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiate anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pub- blica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva;
26. Punto luce: grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada;
27. Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione: rapporto tra il flusso lu- minoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente;
28. Coordinatore Tecnico del Servizio: la persona fisica, individuata dal Concessionario, responsabile del regolare svolgimento dei Servizi oggetto dell’affidamento, fermo rima- nendo il ruolo di supervisione e di coordinamento del Responsabile del Servizio;
29. Responsabile del Servizio: la persona fisica, individuata dal Concessionario, quale referente del “Contratto” nei confronti del Concedente;
30. Risparmio energetico: minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servi- zio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso;
31. Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costi- tuito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina;
32. Tesata: fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illumina- zione e i conduttori di alimentazione elettrica;
33. Verifica: attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili .............................
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti...................
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori .................................................
Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto ..................................................
Tabella E – Cartello di cantiere............................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Re- golamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Rego- lamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207 del 2010);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità con- tributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'arti- colo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione in esercizio nell’ambito del territorio del Comune di Pozzuoli (NA) posti all’interno dei parchi degli immobili di proprietà comunale (alloggi ERP) al fine di assicurare la funzionalità degli im- pianti esistenti, nel rispetto delle norme vigenti, garantendo l’adozione di particolari misure di sicurez- za a tutela della pubblica incolumità.
2. gli impianti posti a base del presente appalto sono così individuati:
3. Tale impianto è suddiviso sui n° 24 circuiti autonomi attivi, ognuno dei quali è alimentato da una propria centralina di distribuzione e gruppo di misura, che di seguito si riportano:
1. Lotto 1 xxx Xxxx / xxx Xxxxx
0. lotto 1 /bis xxx Xxxxxxxx
0. lotto 2 via Serao
4. Lotto 3 xxx Xxxxxxxx
0. lotto 4 xxx xx Xxxxxx
0. Lotto 5 via Saba e via Gatto
7. Lotto 6 via Xxxxxx
8. lotto 8 xxx Xxxxxx
0. lotto 9 xxx Xxxxxxxxxx
00. lotto 10 xxx Xxxxxxxxx
00. Lotto 11 xxx Xxxxxx
00. lotto 12 xxx Xxxxxxx
00. lotto 13 xxx Xxxxxxxxx
00. lotto 14 xxx Xxxxx
00. lotto 15 xxx Xxxxxxxx
00. lotto 16 xxx Xx Xxxxxxx
00. lotto 17 xxx Xx Xxxxxxx
00. lotto 18 xxx xx Xxxxxx / xxx Xxxxx
00. lotto 19 xxx Xxxxxxx / xxx Xxxxxxxx / Xxxxx
00. Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx
00. 54 alloggi xxx xx Xxxxxx
00. Case terremoto ‘80 Xxxxx Xxxxxx
00. Alloggi IACP Via Levi
24. Case Rione Terra Via Xxxxxxxx
L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione a ser- vizio del patrimonio immobiliare a reddito comunale”.
b) descrizione sommaria:
interventi di riparazione ed adeguamento degli impianti, mediante sostituzione dei sostegni, dei corpi illuminanti, delle linee elettriche e quanto necessario per il regolare funzionamen- to e messa in sicurezza degli stessi;
c) ubicazione: varie località Pozzuoli (Na);
4. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) (3) | Xxxxxxx x) x b) | |
Importo esecuzione lavori | Costi per la manodo- pera e l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | € 62.300,00 | € 26.700,00 | € 89.000,00 |
IMPORTO TOTALE | € 62.300,00 | € 26.700,00 | € 89.000,00 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’ aggiu- dicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell’importo per i costo della manodopera e l’attuazione per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non oggetto dell’offerta, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, 163/2006 e del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed art. 82 comma 3/bis del D.lgs. 163/2006.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53 c.4 del D. Lgs 163/2006 ed art. 43 comma 7 del
D.P.R. 207/2010.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali di cui all’articolo 118 del DPR 207/2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Decreto lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singo- le quantità eseguite.
Si precisa che l’ELENCO PREZZI è tratto dal “PREZZARIO LAVORI PUBBLICI IN CAMPANIA IN VIGORE
e dagli eventuali Nuovi Prezzi stabiliti in fase di lavorazione.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per a definizione,valutazione e contabilizzazione di even- tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del decreto Lgs 163/2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara i cui all'art. 2,comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’ articolo 61 del D.P.R. 207/2010 per la qualificazione delle imprese di costruzione, e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG 10” – Impianti di Pubblica Illuminazione.
2. Ai sensi dell’articolo 61 e degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010, le parti di lavoro apparte- nenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella ”A“, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capito- lato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.
3. Gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ricadenti nelle categorie diverse, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa mandante in possesso dei requisiti necessari qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale.
4. Tali strutture, impianti e opere speciali non possono essere subappaltati. I predetti lavori (strutture, impianti e opere speciali), con i relativi importi, sono individuati con il numero 2, nella tabella “A” alle- gata al presente capitolato speciale.
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 161, comma 10, all’articolo 40, commi 6, 7,8 del
D.P.R. 207/2010, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del pre- sente capitolato speciale, sono indicati nella tabella “B”, allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole gene- rali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovve- ro all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordi- nario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'ap- palto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del pro- getto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del cod. civ.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
b. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
c. l’elenco dei prezzi unitari;
d. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 comma 2 lett. c) del decreto Lgs 163/2006, e art. 17, 26 comma 3 del Decreto Lgs. 81/2008, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice;
e. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti- colare:
− la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
− Decreto Lgs. 163/2006;
− Decreto Lgs. n°81/2008
− il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
− il computo metrico e il computo metrico estimativo;
− le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’ aggiudica- zione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei re- quisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 162 del D.P.R. 207/2010;
− le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro al- legato;
− le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla “lista” di cui all’articolo 119 comma 5 del
D.P.R. 207/2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vi- genti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, con- sentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare eventuali lavori alla ditta aggiudicataria alle medesi- me condizioni economiche dell’appalto principale, utilizzando le economie risultanti dal ribasso praticato.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,138 del Decreto Lgs. 163/2006.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente all’articolo 37 commi 18 e 19 del De- creto Lgs.163/2006.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltan- te, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzio- ne del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le pre- visioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la condu- zione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a si- stemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le pre- scrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di e- secuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luo- go della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art.167 del
D.P.R. 207/2010.
3. La componentistica da installare dovrà essere reperita tra le aziende più accreditate e stori- camente diffuse nel mercato europeo.
4. La Direzione Lavori, prima della messa in opera dei materiali, dovrà redigere apposito verbale di accettazione dei materiali proposti.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano solo la denominazione in Euro.
2. Tutti g i atti predisposti da a Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,ove non diversamente specificato,devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d ’oneri,se non diversamente stabilito nella singola disposi- zione,sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.1182.
1. L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L’appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub con- traenti, apposite clausole con cui gli stessi si impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Fermo restando quanto previsto per il sub appalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere al Commit- tente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub fornitori per l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118,
comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno caratteristiche per essere consi- derati sub appalto.
4. In assenza delle clausole di cui al comma 2, il committente non autorizza i contratti di sub appalto.
5. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
6. L’appaltatore si impegna a comunicare agli eventuali sub appaltatori, sub contraenti e sub fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
7. L’appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
8. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 16 – Proroghe
Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori Art. 18 – Sospensioni e proroghe
Art. 19 – Sospensioni ordinate dal R.U.P. Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 22 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (11) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Gli interventi saranno disposti con singoli ORDINI DI SERVIZIO emessi da parte della Dire- zione Lavori contenenti le seguenti indicazioni:
- DATI IMPIANTO,
- LAVORAZIONI DA ESEGUIRE,
- PROGRAMMA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
a seguito di tali ordini di servizio l’impresa dovrà redigere apposito progetto per l’ adegua- mento dell’impianto oggetto del dispositivo, a firma di tecnico abilitato e senza oneri per l’amministrazione, da cui si evincano tutti gli interventi da eseguire – Tali lavorazioni saran- no eseguite solo dopo l’esame del progetto e successiva approvazione da parte della Dire- zione Lavori.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153 comma 1 e 4 del D.P.R. 207/ 2010; in tal caso il D. LL. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutil- mente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimen- to del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazio- ne di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunisti-
ci, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anterio- re a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbia- no personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle sin- gole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dall’articolo 154 del D.P.R.207/2010 (12) della parte seconda del presente capitolato speciale d’ appal- to, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili (13); in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce ver- bale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamen- te determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo stabilito per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) natu- rali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nell’intesa che tale termine è variabile in aumento o diminuzione in relazione alle richieste nonché alla loro entità.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da ef- fettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione (16), riferito alla sola parte funzionale delle opere.
1. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel ter- mine contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta moti- vata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corre- data dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si e- sprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettiva- mente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto del- la richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159 comma 10 del D.P.R. 207/2010.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circo- stanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per rico- nosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del regolamento ge- nerale D.P.R. 207/2010;
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul qua- le si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ricono- sciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissio- ne.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differi- mento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospen- sione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stes- so periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessi- tà; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ri- presa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di ver- bali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Sta- zione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, i- scrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (17)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno natura- le consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ri- tardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13 comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 lett. a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qua- lora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale succes- siva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 18.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lett. d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecu- zione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamen- to immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo supe- riore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 159 comma 4, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, qua- lora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,2 per mille (euro zero e centesimi venti ogni mille) dell’importo contrattuale (i); il premio di accelerazione non si applica alle scadenze in- termedie o alle ultimazioni parziali. (ii)
Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 (23) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appal- tatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori (cro- noprogramma dell’impresa) PER OGNI SINGOLO INTERVENTO ORDINATO, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale pro- gramma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'am- montare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente sta- bilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pro- nunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazio- ni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (24)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavo- ri e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltan- te, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o a- ziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla re- sponsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzio- namento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n.81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente in- tegrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appal- tante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 18, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di conse- gna dei lavori: (25)
a) installazione del cantiere e messa in sicurezza strada entro giorni 20
b) entro giorni
c) entro giorni
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la rea- lizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del
D.P.R. 207/2010.
Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecu- zione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla dire- zione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assi- milabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque pre- visti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze e- splicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 90 (novanta) (26) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza ob- bligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del decreto Lgs 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con as- segnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 136 del decreto Lgs163/2006, comma
3, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del con- tratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 24 - Pagamenti in acconto Art. 25 - Pagamenti a saldo
Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della Legge n. 98 del 9 agosto 2013, per i contratti di appalto relativi a la- vori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubbli- cizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Si applicano i commi 1 e 2 dell’ articolo 124, di cui al D.P.R. n. 207/2010,
- (comma 1) - L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione mag- giorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
− (comma 2) - L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
ed i commi 2 e 3 dell’articolo 140 di cui al D.P.R. n. 207/2010:
- (comma 2) - Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, en- tro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedi- mento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritar- data corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
- (comma 3) - Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede se- condo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 24 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento o- gni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’art.141 del D.P.R.207/2010, al netto del ribas- so d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ri- tenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore ad Euro 20.000,00. (28)
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei re- golamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 20 (29) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavo- ri a tutto il ………” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (30) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. (31)
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni (32), per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare co- municazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (33) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecu- zione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del pro- cedimento, entro il termine perentorio di 30 (34) ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (35)
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, c. 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2011, non costituisce presunzione di ac- cettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al com- ma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo prov- visorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b. la garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; (iii)
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifica- to di collaudo assuma carattere definitivo.
8. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i di- fetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle cir- costanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua effettiva emis- sione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura di cui all’articolo 144 comma 3 del D.P.R. 207/2010 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora di cui all’articolo 144 comma 3 del D.P.R. 207/2010.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui agli articoli precedenti, ovvero nel caso in cui l'am- montare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il tito- lo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’ appal- tatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la di- chiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mo- ra, in applicazione dell'articolo 133 del D. Lgs 163/2006.
Art. 27 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25 comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si pro- tragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 e 3 del decreto Lgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decre- to, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già even- tualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei li- miti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazio- ne;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b. all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spe- sa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cen- to al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d. le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione (iv), a cura del responsabile del procedimento in ogni altro ca- so;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la du- rata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazio- ne reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del decreto legi- slativo 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di paga- mento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 – Lavori a misura Art. 31 – Lavoro a corpo Art. 32 – Lavori in economia
Art. 33 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel- le norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizza- ti dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occor- rente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secon- do i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità ese- guite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente ar- ticolo.
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rile- vabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecni- camente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro ese- guito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo con- trattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della ta- bella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'im- porto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella ”B“, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizza- ti separatamente con gli stessi criteri.
Art. 33 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 – Cauzione provvisoria
Art. 35 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva Art. 36 – Riduzione delle garanzie
Art. 37 – Assicurazione a carico dell’impresa
Art. 34 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 comma 1 del D. Lgs 163/2006 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momen- to della partecipazione alla gara.
Art. 35 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113 comma del Decreto Lgs 163/2006 e dell’art. 123 commi 1 e 2 del DPR n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.
2. La garanzia fideiussoria di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010 è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previ- sto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, ri- chieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unila- terale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamera- ta, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorren- za di un quinto dell’importo originario.
Art. 36 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria e definitiva, di cui agli articoli 34 e 35, è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi degli articolo 40 del Decreto Lgs. 163/2006, purché riferiti univocamente alla ti- pologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 123 del D.P.R. 207/2010 è ridotto al 50 per cen- to per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accor- date qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dal- la impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qua- lificazione dell’impresa singola.
Art. 37 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 125 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sotto- scrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicura- zione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (40) e comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono effi- caci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insuf- ficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nel- la forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 600.000,00 (v) , di cui: (vi)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 100.000,00,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata con pri- xxxxx Società di assicurazione, valida per tutto il periodo dell’appalto di manutenzione, avrà un valore non inferiore a € 1.000.000,00 (42) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte o le cose danneggiate, e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipen- denti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti
dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del compor- tamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 128 comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (43) la poliz- za assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltan- te da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 6 (sei) (vii) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38 – Variazione dei lavori
Art. 39 – Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 40 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Art. 38 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pre- tendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’ os- servanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’ ap- palto, dall’art.132 del D. Lgs. 132/2006, dagli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qual- siasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presenta- to per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per ri- solvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (44) per cento del- le categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella ”B“ allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzio- ne, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifi-
che sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 39 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed eco- nomici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposi- zione degli elaborati progettuali.
Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrat- tuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, me- diante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 – Norme di sicurezza generali Art. 42 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 43 – Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 41 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regola- mento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».
6. L’appaltatore è altresì obbligato a vigilare sull’impianto di Pubblica Illuminazione in eser- cizio da lui manutenuto al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità dovuti principalmente a:
- CADUTA CORPI ILLUMINANTI;
- ABBATTIMENTO SOSTEGNI PUNTI LUCE;
- MANCANZA COPERTURA DEI POZZETTI DI DERIVAZIONE ALLA BASE DEI PALI;
- MANCATA PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI;
- QUANT’ALTRO POSSA COSTITUIRE PERICOLO.
I CUI DANNI, DERIVATI DA TALI CAUSE, DOVRANNO ESSERE COPERTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA, VALIDA PER TUTTO IL PERIODO DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE DEL VALORE NON INFERIORE A € 1.000.000,00 PER OGNI SINISTRO QUALUNQUE SIA IL NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE O LE COSE DANNEGGIATE, APPOSITAMENTE STIPULATA, DI CUI ALL’ART. 37 COMMA 4 DEL PRESENTE CAPITOLATO.
Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indi- cazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto le- gislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 43 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicu- rezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
N.B. Per l’appalto dei lavori in argomento, data l’entità e la natura degli interventi a farsi, non si è ritenuto, sulla base della normativa vigente, redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più propo- ste motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione ob- bligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei la- voratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni de- gli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempe- stivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il ri- getto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazio- ne delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integra- zioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e do- cumentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predi- sporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela- tive responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto ai sensi degli artt. 17 e 26 del Decreto Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto legislativo n. 81/2008.
3. L’APPALTATORE, PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO, DISPOSTO CON ORDINE DI SERVIZIO EMESSO DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI, DOVRÀ AGGIORNARE IL P.O.S., SE NE- CESSARIO.
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto le- gislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 16,17,18,19 dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di rece- pimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del pia- no da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento (45) ed il piano operativo di sicurezza formano parte inte- grante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di riso- luzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 49 – Pagamento dei subappaltatori
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di se- guito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalen- te per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), (46) i lavori delle categorie diverse da quella prevalen- te possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere
speciali, di cui all’articolo 170 D.P.R. 207/2010, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; (47)
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a ”qualificazione obbligatoria“ di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. (48)
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappal- tare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappal- to o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Sta- zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipa- zione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (49) da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad Euro 150.000,00, l’appaltatore deve produrre alla Stazio- ne appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente al- le imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 (50); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia ac- certata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione ap- paltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ri- cevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazio-ne ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le im- prese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme an- zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltan- te, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, in- clusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza qua- drimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società an- che consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività o-
vunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di impor- to superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia su- periore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappal- tatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il for- nitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fidu- cia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appalta- tore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'im- porto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 48 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto lgs81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 49 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appal- tante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 – Accordo bonario e transazione
Art. 51 - Definizione delle controversie
Art. 52 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 53 – Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 50 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di ri- serve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare im- mediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo rag- giungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’ appalta- tore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pro- nuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si ap- plica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale comin- ciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente ap- provato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in man- canza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesi- mo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospen- dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 51 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, tro- va applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimen- to arbitratale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34 del capitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. (viii) Il terzo arbitro con funzioni di presidente è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato accordo entro un ter- mine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle que- stioni.
4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten- ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente prepo- sto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% (ix) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appal- tatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obbli- ghi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retri- buzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in xxxxx x'x- xxxx, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
5. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabi- le ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territo- rialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasio- nalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la san- zione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavo- ro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o viola- zione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al de- creto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presen- te capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione as- sunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della racco- mandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contrad- dittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere man- tenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del rela- tivo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera ogget- to di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, as- sistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come de- finiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che ec- cedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello sta- to di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali u- tili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 54 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 55 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Art. 56 – Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redi- ge, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certifica- to di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e ver- balizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale perio- do cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (54) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 55 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione (55)
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approva- zione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifi- ca volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appalta- te anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per i- scritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere ga- rantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 59 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 60 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
Art. 61 – Custodia del cantiere
Art. 62 – Cartello di cantiere
Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto pre- visto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a. la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in con- formità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collauda- bili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’e- secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e ra- pida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adia- cenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la ma- nutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi com- prese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcito- ria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione la- vori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calce- struzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le di- sposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti e- sclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i dan- ni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti de- vono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affi- dati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo ne- cessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compen- si di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto com- patibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia pre-
visto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti pre- scritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’ illumina- zione notturna del cantiere;
m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astener- si dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del ma- teriale;
p. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi na- tura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora- menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ appalta- tore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’ appaltato- re, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sor- veglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le dispo- sizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura defini- tiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Sarà cura dell’’appaltatore consegnare, per ogni singolo intervento eseguito, alla stazione appaltante, dichiarazione di conformità sulla sicurezza dell’impianto realizzato redatto ai sensi delle legge 186/68, con allegato relazione sulla tipologia dei materiali e schema dell’impianto e certificato CCIAA. Tale documento dovrà essere firmato dal titolare dell’impresa e dal responsabile tecnico risultante nel cer- tificato CCIAA. Tale documentazione sarà necessaria ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giu- stificano mediante fattura;
d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'ope- ra, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati e/o degli interventi eseguiti, rilasciati ai sensi della Legge 186/68, e corredati dai seguenti allegati:
- Progetto dell’impianto costituito da relazione tecnica ed elaborati grafici;
- Relazione sulla tipologia dei materiali impiegati con indicazione della tipologia, marca e marchio CEE e/o di qualità;
- Schema impianto elettrico eseguito e schema unifilare.
4. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodi- camente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sotto- poste settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espres- samente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
5. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e li- mitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comun- que a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
Art. 59 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (58)
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione App. (59)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, in apposito sito predisposto, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di ac- catastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, in apposito sito predisposto, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di ac- catastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 60 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (x)
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (xi)
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 61 – Custodia del cantiere
1. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materia- li in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di so- spensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 62 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 63 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamen- te connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono co- munque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
i In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un’aliquota tra il 10% e il 50% dell’importo della penale.
ii Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.
iii Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
iv Cancellare le parole «o del certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali sia già stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.
v Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.
vi Gli importi sono da prevedere in relazione ai rischi, all’entità del lavoro, alla sua complessità ecc.; in genere per la “partita 1” deve avvicinar- si all’importo dei lavori.
vii Completare con l’indicazione del periodo di manutenzione, che non può essere superiore a 24 mesi.
viii Qualora si intenda introdurre la clausola compromissoria, il richiamo alla normativa è obbligatorio ai sensi dell’articolo 34 del capitolato ge- nerale d’appalto.
ix Si suggerisce una percentuale massima del 20%.
x Verificare l’assenza dell’obbligo di utilizzo di materiali riciclati.
xi Cancellare le parti che non interessano; eventualmente aggiungere lavorazioni che siano compatibili in quanto incluse negli elenchi ministe- riali emanati successivamente