Contract
2 Comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali
Ciascun membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l'agevolazione degli scambi commerciali per agevolare il coordinamento nazionale e l'attuazione delle disposizioni del presente accordo.
ARTICOLO 24: DISPOSIZIONI FINALI
1 Ai fini del presente accordo il termine "membro" include le autorità competenti di tale membro.
2 Tutte le disposizioni del presente accordo sono vincolanti per tutti i membri.
3 I membri attuano il presente accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. I paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati membri che scelgono di avvalersi delle disposizioni di cui alla sezione II attuano il presente accordo in conformità alla sezione II.
4 Un membro che accetta il presente accordo dopo la sua entrata in vigore attua i suoi impegni di categoria B e C calcolando i periodi pertinenti a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.
5 I membri di un'unione doganale o di un accordo economico regionale possono adottare approcci regionali per prestare assistenza nell'attuazione dei loro obblighi a norma del presente accordo, anche mediante l'istituzione e l'impiego di organismi regionali.
6 Fermo restando che la nota interpretativa generale all'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione degli obblighi dei membri derivanti dal GATT 1994. Inoltre, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata nel senso di una diminuzione dei diritti e degli obblighi dei membri derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi e dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
7 Tutte le eccezioni e le esenzioni24 a norma del GATT 1994 si applicano alle disposizioni del presente accordo. Le deroghe applicabili al GATT 1994 e alle sue parti, accordate in conformità all'articolo IX, paragrafo 3, e all'articolo IX, paragrafo 4, dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e successive modifiche alla data di entrata in vigore del presente accordo, si applicano alle disposizioni del presente accordo.
8 Le consultazioni e la composizione delle controversie a norma del presente accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, salvo specifica disposizione contraria contenuta nel presente accordo.
9 Non si possono formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente accordo senza il consenso degli altri membri.
10 Gli impegni di categoria A dei paesi in xxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxx avanzati membri allegati al presente accordo in conformità all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, costituiscono parte integrante del presente accordo.
24 Sono compresi gli articoli V, paragrafo 7, e X, paragrafo 1, del GATT 1994, e la nota all'articolo VIII del GATT 1994.