ACCORDO DI RETE
Rete “Didattica della Shoah”
ACCORDO DI RETE
(art. 7 DPR n.°275 dell’8 marzo 1999)
Art.1 Oggetto dell’accordo
Tra i soggetti riportati nel successivo articolo 2 si costituisce, ai sensi dell’art. 7 del DPR 275 dell’8 marzo 1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”) un accordo di rete finalizzato a promuovere, a livello regionale, la formazione, la ricerca didattica, la documentazione e la raccolta di “buone prassi” sull’insegnamento della Shoah.
Art. 2 Soggetti coinvolti
I soggetti della rete regionale “Didattica della Shoah” sono l’ufficio scolastico regionale, gli istituti scolastici, gli istituti storici e l’università di seguito indicati:
1. Ufficio scolastico regionale per le Marche
2. Istituto di istruzione superiore “Savoia-Xxxxxxxxx” di Ancona
3. Istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche
4. Liceo scientifico e musicale “Marconi” di Pesaro
5. Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche di Ancona
6. Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea "Xxxxx Xxxxxxxxxx" di Macerata
7. Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino
8. Università degli Studi di Macerata.
Art. 3 Premesse e motivazioni
La costituzione della rete regionale “Didattica della shoah” parte dal proposito generale di:
✓ promuovere nei giovani la consapevolezza degli effetti tragici che l’odio dell’uomo contro l’uomo ha determinato e può determinare attraverso la conoscenza e la comprensione di “quanto è accaduto al popolo ebraico […] nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro […] la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia” italiana ed europea “affinché simili eventi non possano mai più accadere” (art. 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, “Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti);
✓ favorire in essi la cultura della pace, della interculturalità e del rispetto, della critica di ogni pregiudizio, attraverso il recupero e lo sviluppo della memoria storica del ‘900, in
particolare delle persecuzioni razziali, politiche e delle pratiche di sterminio, contrastando, di conseguenza, il negazionismo, l’antisemitismo e ogni forma di razzismo emergente.
Art. 4 Finalità della rete
In conseguenza delle premesse sopra esposte, la rete regionale “Didattica della shoah” intende conseguire le seguenti finalità:
✓ mettere a frutto i risultati dell’esperienza formativa vissuta dai docenti marchigiani delle scuole aderenti alla rete in occasione del seminario residenziale sull’insegnamento della Shoah, organizzato ogni anno dai Ministeri dell’Istruzione italiano e israeliano all’Istituto di Studi Superiori dello Yad Vashem di Gerusalemme;
✓ promuovere, anche attraverso pubblicazioni e focus tematici, la riflessione e la ricerca sui problemi dell’insegnamento della Shoah e la disseminazione nel territorio di materiali ed esperienze di innovazione didattica anche in una prospettiva di verticalizzazione curricolare;
✓ esplorare le possibilità di una didattica comparata con particolare riferimento ad altre forme di genocidio avvenute nel corso del XX secolo, specialmente in Europa;
✓ approfondire con adeguati percorsi di ricerca e di mediazione didattica le interconnessioni tra la storia locale e la storia globale della Shoah, valorizzando anche i luoghi della memoria presenti sul territorio;
✓ creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di progetti didattici innovativi e promuovere un confronto permanente, la socializzazione e l’interscambio tra i percorsi realizzati dalle scuole, con un arricchimento della qualità dell’offerta formativa di ogni istituto della rete;
✓ costituire iniziative volte alla valorizzazione dei lavori degli studenti e dei docenti prodotti nell’ambito del progetto formativo e didattico;
✓ programmare congiuntamente, con particolare attenzione ai bisogni formativi del territorio regionale e nel rispetto degli obiettivi e dell’articolazione didattica indicati dalla Rete Universitaria per il Giorno della Memoria, l’annuale Corso di storia e didattica della Shoah organizzato, per la regione Marche, dall’Università degli Studi di Macerata ed eventuali esperienze didattiche applicative all’interno di singole istituzioni scolastiche.
Art. 5
Termini di efficacia dell’accordo
Il presente accordo ha durata triennale (2013/14 – 2015/16).
Art. 6
Comitato tecnico scientifico e organizzativo
Il Comitato tecnico scientifico della rete regionale “Didattica della Shoah”, con funzione di presidio scientifico e organizzativo, è costituito da:
1. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Ufficio scolastico regionale per le Marche) con funzioni di coordinatore regionale
2. Xxxx Xxxxxxx (Istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche)
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Liceo scientifico e musicale “Marconi” di Pesaro)
4. Xxxxx Xxxxxxxx (Università degli Studi di Macerata)
5. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino)
6. Xxxxx Xxxxxxxxxx (Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche di Ancona)
7. Xxxxx Xxxxxxxx (Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea "Xxxxx Xxxxxxxxxx" di Macerata)
8. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (Istituto di istruzione superiore “Savoia-Xxxxxxxxx” di Ancona).
Art. 7
Organo responsabile del raggiungimento delle finalità del progetto e della gestione delle risorse
La responsabilità dell’indirizzo generale della rete regionale, del raggiungimento delle finalità dell’accordo di rete e dei criteri di gestione delle risorse finanziarie, è affidata al Comitato tecnico scientifico e organizzativo di cui all’articolo 5 del presente accordo.
Art. 8
Competenze e poteri del coordinatore regionale di rete
a) Convocazione del Comitato tecnico scientifico e organizzativo;
b) elaborazione della relazione a consuntivo annuale, riferita alle attività svolte, ai risultati ottenuti, all’utilizzo dei fondi assegnati;
c) stesura delle convenzioni, degli accordi di programma e dei protocolli d’intesa, funzionali alla realizzazione del progetto di rete;
d) stipula di contratti o assegnazione di incarichi a personale esterno, secondo la normativa vigente, per la gestione delle attività di formazione e consulenza, finalizzate al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della rete regionale.
Art. 9
Gestione amministrativa e contabile
Ai fini dell’organizzazione delle iniziative previste dal presente accordo, il coordinatore regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico e organizzativo, individua il soggetto che ne assuma la gestione amministrativa e contabile.
Art. 10 Risorse finanziarie
a) Fondo iniziale di € 2.000,00 stanziato dalla Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale (cfr nota 7654 del 22 maggio 2013);
b) eventuali ulteriori fondi messi a disposizione dai soggetti coinvolti;
c) eventuali finanziamenti da parte di istituzioni, enti locali, associazioni e privati;
d) eventuali finanziamenti ministeriali e regionali a progetti di innovazione didattica.
Art. 11
Impegni dei soggetti aderenti
I soggetti aderenti alla rete sono impegnati a:
✓ inserire il presente accordo di rete nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica coinvolta;
✓ ospitare e/o organizzare momenti di approfondimento e di formazione per studenti e docenti in merito alle tematiche storiche proprie della rete;
✓ pubblicizzare all’interno della propria offerta didattica e con gli strumenti di comunicazione normalmente utilizzati le iniziative della rete, anche dando ad esse adeguata visibilità nei propri siti scolastici;
✓ partecipare ed assicurare la partecipazione dei propri docenti alle iniziative promosse dalla rete;
✓ diffondere le finalità e le modalità organizzative dell’accordo di rete all’interno della rete degli istituti storici facenti capo all’INSMLI;
✓ contribuire attivamente alla realizzazione dei progetti proposti dal comitato scientifico e organizzativo.
Art. 12 Ulteriori adesioni
Il presente accordo è aperto alle istituzioni scolastiche, agli istituti storici e a enti e associazioni culturali che intendano parteciparvi, alle condizioni previste dall’accordo stesso.
Art. 13 Pubblicità e trasparenza
In ottemperanza al principio della pubblicità e della trasparenza degli atti, stabilito dalle norme vigenti, il presente accordo è depositato agli atti delle istituzioni scolastiche e degli istituti aderenti. L’accesso agli atti è soggetto alla normativa di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14 Integrazioni e/o modifiche
Ogni eventuale modifica del presente accordo va approvata, previa condivisione dei soggetti firmatari, con le stesse modalità della presente sottoscrizione.
Art. 15
Sede di riferimento
La sede di riferimento della rete regionale “Didattica della Shoah” è presso l’Istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche.
Gli incontri del Comitato tecnico scientifico possono essere convocati anche in altre sedi.
Letto, approvato e sottoscritto Ancona, 10 aprile 2014
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche,
x.xx Vicedirettore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l’Istituto di istruzione superiore “Da Vinci” di Civitanova Marche
x.xx Dirigente Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Per l’Istituto di istruzione superiore “Savoia-Xxxxxxxxx” di Ancona
x.xx Dirigente Xxxxxxxxxx Xxxxx
Per il Liceo scientifico e musicale “Marconi” di Pesaro
x.xx Dirigente Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche di Ancona
x.xx Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per l’Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea "Xxxxx Xxxxxxxxxx" di Macerata
x.xx Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
Per l’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino di Pesaro
x.xx Presidente Xxxxx Xxxxxx
Per l’Università degli Studi di Macerata
x.xx Rettore Xxxxx Xxxxxx
Firme autografe sostituite da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993