PREMESSO CHE
CONTRATTO DI APPALTO INERENTE L’ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PRATO E MONTEMURLO INTERVENTO: ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FOGNARIO ALL’IMPIANTO DI BACIACAVALLOCUP E37H15003050001 - CIG 76297973AA
TRA
Gestione Impianti Depurazione Acque Spa (GIDA Spa), con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx
x. 00 – P.I. 00289380974 CF 03122430485, in persona del legale rappresentante pro- tempore
E
La Società ………………………………………………………………………………………………………………………
PREMESSO CHE
• con delibera adottata in data 16/07/2018 il Consiglio di Amministrazione di GIDA Spa, autorizzava l’indizione di una procedura di gara aperta per la realizzazione delle opere in epigrafe, stimando quale importo complessivo dei lavori la somma di euro 1.219.217,11 (un milioneduecentoventottomilaquarantuno/48) di cui euro 51.514,96 (cinquantunomilacinquecento quattordici/96) per oneri della sicurezza ed individuando in n. 80 giorni naturali e consecutivi la durata dei lavori da affidare ricorrendo al criterio del prezzo più basso;
• conseguentemente in data si procedeva alle pubblicazioni di rito del bando di gara sulla GURI e sui quotidiani individuando quale data per la rimessione delle offerte il ;
• in occasione della prima seduta pubblica del , il Seggio di Xxxx, prendeva atto della partecipazione di n. operatori economici rimettenti offerta e dava avvio all’apertura dei plichi;
• in data il RUP Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, recepito l’operato del Seggio di Gara, formulava proposta al CDA di aggiudicazione definitiva della gara;
• conseguentemente con delibera adottata in data il Consiglio di Amministrazione di GIDA spa procedeva ad aggiudicare in via definitiva i lavori di
adeguamento delle reti fognarie del Comune di Prato e Montemurlo - adeguamento del recapito fognario all’impianto di Baciacavallo alla società
, con sede legale in , Via per un
importo complessivo di euro di cui euro 51.514,96
(cinquantunomilacinquecento quattordici/96) per oneri della sicurezza, pari ad un ribasso percentuale del % e per una durata delle opere quantificata in 80 giorni naturali e consecutivi;
• in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva l’impresa veniva invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
• l’Appaltatore provvedeva pertanto a trasmettere, giusto quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 93, commi 2 e 3 e art. 103, comma 1 e successivo comma 7 del D. lgs 50/2016 le seguenti cauzioni:
- cauzione definitiva n. , rilasciata in data
dalla
dell’importo di euro
a garanzia
dall’inesatto adempimento dei lavori da eseguire e di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto;
- polizza di assicurazione C.A.R. n. rilasciata in data
dalla Assicurazioni spa dell’importo del contratto al fine di tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dei lavori con garanzia di responsabilità civile per danni a terzi;
• l’impresa è risultata in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi dei propri dipendenti, giusto DURC (Modello Unico di Regolarità Contributiva) allegato al presente contratto;
• i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante per quanto concerne l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, il Casellario giudiziale generale, i carichi pendenti nonché il rispetto della normativa in materia di collocamento mirato hanno avuto
esito positivo;
• l'appaltatore, sulla base del PSC posto a base di gara, ha provveduto alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS);
• sono decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Banca Dati Nazionali, inoltrata il
, del rilascio della comunicazione antimafia (oppure la società risulta iscritta nelle White List della Prefettura di con scadenza il
;
Tutto quanto premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue Art. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1.1 - Le premesse al contratto, gli atti e i documenti nel medesimo richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo così come l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, il capitolato speciale di appalto e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
Al riguardo, l’Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione del progetto esecutivo posto a base di gara e di ritenerlo perfettamente eseguibile anche con riferimento alle migliorie tecniche apportate in sede di offerta e accettate dalla Stazione Appaltante.
1.2 - L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal DPR 207/2010 per la parte non abrogata e il DM 49/2018;
c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
d) dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l‘esecuzione degli appalti pubblici.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per GIDA spa, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
1.3 - In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara predisposti da GIDA spa prevarranno sulla domanda e sull'offerta economica, dell’appaltatore.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
2.1 - Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione del collegamento della fognatura industriale separata ubicata nel Comune di Prato e l’impianto di depurazione di Baciacavallo. Il Progetto esecutivo di cui le opere fanno parte è stato verificato dallo STUDIO INTRE con sede in Lucca Via Tiglio 1415 C.F./P.I. 02197070465 e validato dal RUP in data 19.09.2018 PROT. INT. 23 .
2.2 - Nello specifico le lavorazioni consistono nell’adeguamento delle reti fognarie del comune di Prato e Montemurlo, con realizzazione di una nuova fognatura industriale separata per l’intercettazione delle sostanze pericolose provenienti dagli scarichi produttivi, utile al disinquinamento del fiume Bisenzio e del torrente Ombrone Pistoiese. La filosofia adottata nell’intero intervento è stata quella di separare le acque meteoriche da quelle industriali, che presentano valori inquinanti ovviamente maggiormente elevati e di limitare, quindi, le acque parassite che creano sovraccarichi idraulici e difficoltà operative all’impianto di depurazione.
Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e le forniture necessarie per la completa esecuzione delle attività di cui sopra, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto, nel disciplinare di gara, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e negli elaborati progettuali. Sono inoltre compresi nell’appalto tutti i materiali, i mezzi d’opera, le attrezzature necessarie alla corretta esecuzione delle attività richieste, nonché tutta la mano d’opera, di qualsiasi livello di qualifica.
GIDA S.p.A. si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente accordo e/o nel capitolato speciale di appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia D.M. n. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici – D.Lgs 50/2016, dm 49/2018.
Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO – SOSPENSIONI E RIPRESA LAVORI
3.1 I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati da parte dell’Appaltatore in n. 80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle opere.
3.2 - Per la sospensione e ripresa dei lavori trova applicazione quanto previsto dall’art. 107 D. lgs 50/2016 e dal DM 49/2018
Art. 4 CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA – TERMINI PER IL COLLAUDO
4.1 - La consegna lavori verrà redatta con apposito verbale in contradditorio tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicataria.
4.2 - Costituirà obbligo dell’Appaltatore procedere, entro i successivi 10 giorni:
• all’impianto del cantiere in ottemperanza alle norme previste dal D. Lgs 81/08 nonché a quelle vigenti in materia di omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere ed in generale alle prescrizioni del Piano di sicurezza;
• alla presentazione alla Direzione Lavori di una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che tenga conto della riduzione dei tempi indicati in offerta.
Al programma dovrà essere allegato un grafico con indicazione:
• della data di inizio;
• dell’avanzamento periodico;
• del termine di ultimazione delle principali operazioni;
• una relazione con indicazione di tutti gli elementi utili a chiarire la veridicità del grafico.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata costituirà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposti, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
• delle particolari condizioni dell’accesso e dell’ubicazione del cantiere;
• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
• delle particolari condizioni di esecuzione legate all’integrazione con la normale gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti.
4.3 - Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
4.4 - L'Impresa si impegna a verificare la stabilità e la efficienza di tutte le opere e strutture, dei procedimenti provvisionali, degli scavi, delle strutture di sostegno, degli effetti di falda, ecc. e ciò anche nei riguardi dei manufatti già esistenti in prossimità delle opere in costruzione.
L'Impresa si assume l'onere e la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori, in relazione ai disegni di progetto e alle disposizioni impartite dalla D.L..
Ogni titolo di lavoro sarà accettato soltanto se eseguito ed ultimato in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, in conformità dei disegni di progetto e delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato, parte integrante dello stesso, e ciò anche nel caso che nelle stesse possano riscontrarsi mancanze od omissioni.
É facoltà della D.d.L. ordinare, a totale cura e spese dell'Impresa, o eseguire d'ufficio, non prestandosi l'Impresa, il rifacimento dei lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni contrattuali o dalle disposizioni della D.d.L. Nel caso che il rifacimento o la rimozione di tali lavori comporti demolizioni o degradi di altri lavori, eseguiti dall'Impresa o da altre Ditte, ciò non costituisce titolo per evitare tali rifacimenti o rimozioni, né per chiedere compensi per il risarcimento dei lavori propri od altrui forzatamente demoliti o rimossi. Eventuali difformità o disuguaglianze, che si riscontrino durante l'esecuzione delle opere scorporate, e che possano comportare aggravi negli oneri che fanno capo alle varie Ditte, devono essere tempestivamente rettificate dall'Impresa, a tutte sue cure e spese.
L’impresa è inoltre ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e indiretto provocato alle strutture e agli impianti esistenti durante le lavorazioni.
4.5 - Il collaudo definitivo delle opere da parte del collaudatore nominato direttamente da GIDA S.p.A. avverrà non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La rata di saldo sarà liquidata dopo il rilascio del certificato di collaudo, previa costituzione della garanzia o cauzione di cui all'art. 103, comma 6, d.lgs. 50/2016.
Art. 5 AMMONTARE DELL’APPALTO – DIVIETO DI REVISIONE DEI PREZZI –
DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
5.1 - L’importo complessivo del contratto, tenuto conto del ribasso percentuale offerto del %, ammonta ad euro , di cui euro 51.514,96 (cinquantunomilacinquecento/96) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, il tutto oltre Iva come per legge. Si precisa che il presente contratto viene stipulato a corpo.
5.2 - I singoli prezzi previsti per l’esecuzione dell’appalto sono contenuti nella lista delle lavorazioni e forniture, parte integrante e sostanziale del presente atto e alla quale espressamente si rimanda. Gli stessi sono da considerarsi fissi ed invariabili per l’intera durata dell’accordo.
È esclusa ogni pretesa di aumento, di indennità o di speciali compensi da parte dell’Appaltatore, in particolare adducendo a motivo eventuali propri errori di valutazione nella determinazione del ribasso d'asta oppure l'eccessiva onerosità delle opere da eseguire in considerazione della frammentarietà e/o dell’entità ridotta dei singoli interventi, nel rispetto della normativa vigente in materia (D.M. n. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici – D.Lgs 50/2016 – DM 49/2018) e del progetto esecutivo.
Tutti gli oneri per adempiere alle prescrizioni indicate nel presente contratto e negli atti all’interno dello stesso richiamati saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
5.3 Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’Appaltatore ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati da GIDA SPA su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, GIDA per il tramite della DL, può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Art. 6 CONTABILITA’ LAVORI - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
6.1 – In caso di richiesta dell'Appaltatore, l’anticipazione è dovuta ai sensi dell’art. 35, comma 18 D.Lgs.50/2016, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria aventi le caratteristiche indicate nello stesso art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016.
6.2 - La contabilità lavori, ivi compreso il regime delle eventuali contestazioni da parte dell’appaltatore, verrà effettuata secondo quanto previsto dal DM 49/2018.
6.3 - All’Appaltatore saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto, sulla base degli stati di avanzamento delle opere redatti dalla Direzione Lavori con i prezzi offerti e ogni qual volta ogni qual volta che le opere realizzate abbiano raggiunto l’importo di euro 250.000,00 dell’importo contrattuale al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016.
6.4 - La Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione degli acconti a condizione che l’appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla medesima il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Il ritardo nei pagamenti dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
In caso di erogazione dell'anticipazione ex art. 35, comma 18, d.lgs. 50/2016, da ogni pagamento in acconto come risultante dallo stato di avanzamento dei lavori sarà detratta la percentuale del 20%.
Art. 7 ECCEZIONI DELL’APPALTATORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’ – FORMA E
CONTENUTO DELLE RISERVE
7.1 - Il registro di contabilità dovrà essere firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'Appaltatore firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Nei successivi quindici giorni, il Direttore dei Lavori espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, neppure nel termine di quindici giorni assegnatogli, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7.2 - Fermo quanto sopra, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore; in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 8 VARIANTI
8.1 – Sono ammesse le varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016
Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
9.1 - I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010, secondo quanto disposto dall’art. 216, comma 16, d.lgs. 50/2016.
Art. 10 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI
DIPENDENTI
10.1 - L’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
11.2 - L’orario giornaliero dei lavori è quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro applicabile alla data di stipula del presente contratto. All’infuori dell’orario normale, così come nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati di GIDA spa.
Qualora, a richiesta dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere previste ed il lavoro nei giorni festivi, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso o indennità di sorta.
Art. 11 OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL’APPALTATORE
11.1 - Sono da considerarsi altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati:
a) le spese di contratto, di registrazione dello stesso, diritti e spese contrattuali, , ed ogni altra imposta inerente ai lavori;
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati in accordo con le indicazioni del Piano di Coordinamento per la Sicurezza;
c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dai lavori.
d) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere e degli impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, il tutto sotto la propria responsabilità;
e) l'onere di custodire, movimentare e conservare qualsiasi materiale di proprietà di GIDA spa, in attesa della posa in opera e conseguentemente, l'onere di
trasportare tali materiali ai magazzini o depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori; eventuali danni ai materiali forniti dalla Stazione Appaltante saranno risarciti in sede di liquidazione mediante trattenuta dell’importo relativo dalle rate non ancora liquidate;
f) l’onere di esecuzione di tutte le prove sui materiali e sulle opere realizzate, che si rendessero necessarie a discrezione della direzione dei lavori e del collaudatore;
g) l’onere dell’assistenza alle prove in campo: in particolare l’impresa dovrà mettere a disposizione uomini e mezzi per l’esecuzione delle prove, dovrà fornire la necessaria assistenza per il prelievo dei campioni, per la realizzazione dei campi prova e per il ripristino delle aree di campionamento, senza nulla pretendere;
h) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorre dalla loro ultimazione sino all’accertamento della regolare esecuzione delle stesse. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto della regolare esecuzione dei lavori le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare comunicazione;
i) la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori;
j) la fornitura ed installazione della necessaria cartellonistica, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione della Stazione Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, e di tutte le altre informazioni previste, secondo lo schema che sarà fornito dalla stazione appaltante o dalla Direzione dei Lavori;
k) la messa a disposizione delle figure professionali previste;
l) la fornitura della necessaria documentazione di origine e qualità dei materiali;
m) l’obbligo di raccolta giornaliera dei rifiuti prodotti in fase operativa del cantiere,
compresi quelli prodotti per la manutenzione di mezzi e attrezzature, e loro trasporto e conferimento presso appositi impianti di smaltimento e recupero nel rispetto del D. Lgs. 152/06 a cura ed onere dell’appaltatore. Dovrà essere trasmessa a GIDA copia del formulario di smaltimento/recupero del rifiuto prodotto;
n) tutte le spese necessarie per il trasporto e conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere.
11.2 Qualora l'Appaltatore non adempia ad uno degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore stesso.
In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, gli stessi verranno effettuati d’ufficio da parte della Stazione Appaltante la quale successivamente computerà la spesa sostenuta in detrazione dell'acconto immediatamente successivo.
Art. 12 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI. OBBLIGO DI MANLEVA
12.1 - L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto di GIDA spa e/o di terzi.
12.2 - L’Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei lavori eseguiti dall’Appaltatore in adempimento del presente contratto.
Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
13.1 - L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, commi 2 e 3 e art. 103, comma
1 e successivo comma 7 del D. Lgs 50/2016 -cauzione definitiva n.
rilasciata in data dalla dell’importo di euro .
13.2 - Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5,
del D. Lgs 50/2016 a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo avverrà in maniera automatica.
La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa.
Art. 14 POLIZZA ASSICURATIVA
14.1 - Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D. Lgs 50/2016, polizza di assicurazione C.A.R. n.
rilasciata in data
con un massimale di euro .
dalla
Art. 15 RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RECESSO
15.1 – La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di cui all’art. 108 del D. Lgs 50/2016.
15.2 - Nell'interesse esclusivo della Stazione Appaltante, costituiscono altresì motivo di risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:
1) previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
2) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
3) rifiuto da parte dell’Aggiudicatario di eseguire le opere mancanti, ovvero demolire e
ripetere quelle male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali, ovvero altresì di rispettare il programma dei lavori concordato con la Stazione Appaltante;
4) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
5) il ripetersi su più di un pagamento in acconto irregolarità contributive riscontrate tramite DURC;
6) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;
7) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
8) qualora, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della Stazione Appaltante, si verifichi la mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016;
9) in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell’Appaltatore;
10) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal CSA e dal presente contratto.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto in ogni caso salvo l’eventuale risarcimento dei danni subiti da GIDA.
15.3 – Xxxxxx ferma la facoltà di recedere dal presente contratto nelle ipotesi contemplate all’interno del Capitolato speciale di appalto e in conformità a quanto previsto all’art. 109 del D. Lgs 50/2016.
Art. 16 PENALI
16.1 - La Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penali di seguito indicate:
• in caso di ritardi nella ultimazione dei lavori rispetto alle tempistiche concordate, verrà applicata una penale dell’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale
per ogni giorno di ritardo; la penale verrà annotata dal direttore dei lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell’impresa anche negli stati di avanzamento o nello stato finale dei lavori;
• qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti, GIDA spa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto il predetto termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore con indicazione della qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In detta ipotesi i materiali verranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto. Per effetto del predetto provvedimento l'Appaltatore dovrà ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
16.2 - In entrambe le ipotesi di applicazione delle penali rimane salva la facoltà della Stazione Appaltante di provvedere a chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. 17 CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO
17.1 – La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016.
Art. 18 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
18.1 – La Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la richiesta, mediante il
software della Banca Dati Nazionale Anticorruzione, della comunicazione antimafia prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia). Tenuto conto che risulta decorso il termine di cui all’art. 88, comma 4, d.lgs. 159/2011, si procede, anche in assenza della comunicazione antimafia, alla stipula del presente contratto previo rilascio dell’autocertificazione di cui all’art. 89 d.lgs. 159/2011.
Resta in ogni caso inteso che il presente contratto, ai sensi dell’art. 88, comma 4 bis, d.lgs. 159/2011, è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dal rilascio nei confronti dell’Appaltatore di un provvedimento di natura interdittiva emanato da parte della competente Prefettura.
Art. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
19.1 – Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Impresa derivanti dall'esecuzione del presente appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono di esclusiva competenza, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo, del Tribunale di Prato.
19.2 Viene altresì escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 20 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
20.1 - A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio in con sede in
, Xxx e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC .
Art. 21 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI
21.1 - Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A.
21.2 – L’Appaltatore si impegna altresì, conformemente a quanto previsto all’art. 216, comma 11, del D. Lgs 50/2016, a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – RISERVATEZZA
22.1 - Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda integralmente all’informativa allegata al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.
22.2 - L’Appaltatore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.
Di conseguenza, l’Appaltatore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
L’Appaltatore, qualora intenda avvalersi per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di prestazioni fornite da soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, anche di questi ultimi.
Art. 23 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
23.1 - Al presente contratto è associato il codice CUP E37H15003050001 CIG CIG 76297973AA
L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul seguente conto corrente dedicato:
;
e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla Committente eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’Appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 24 ALLEGATI AL CONTRATTO
24.1 – Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché allo stesso non materialmente allegati, i seguenti documenti:
• bando di gara;
• disciplinare di gara;
• capitolato speciale di appalto;
• elaborati del Progetto esecutivo posto a base di gara;
• lista lavorazioni e forniture con relativa offerta economica;
• DURC impresa;
• Polizze;
• POS .
Art. 25 CLAUSOLE VESSATORIE
25. 1 – Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni Articolo e disposizione del presente accordo sono stati oggetto di specifica negoziazione ed approvazione e pertanto non risulta soggetto alla disciplina di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile Letto, approvato e sottoscritto
Prato ,
La Stazione Appaltante L’Appaltatore