ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1222 DEL 7 AGOSTO 2020
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1222 DEL 7 AGOSTO 2020
Accordo
tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università degli Studi di Trieste di Udine disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l’assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CF. ______ _ __), con sede in Xxxxxx Xxxxx 0, Xxxxxxx, in persona del Presidente o suo delegato
E
l’Università degli Studi di Trieste (CF.
___ _ _ _) con sede in Trieste, Via
__ _ _ _ _,
rappresentata dal Magnifico Rettore, _ ;
l’Università degli Studi di Udine (CF. _ _ _ _) con sede in Udine, Via _ , rappresentata
dal Magnifico Rettore ;
Premesso quanto segue:
▪ la disciplina del medico in formazione specialistica, in particolare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, è contenuta nel Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
▪ la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e ss. - come modificata dalla Legge 25 giugno 2019,
n. 60, di conversione con modificazioni del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35, e le successive modificazioni di cui all’art.5-bis “Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale” della Legge 28 febbraio 2020, n.8, dispone tra l’altro che:
− a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici ed i medici veterinari regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
− l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
− le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
− i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
− gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’art.22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
− con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
− che in attuazione della Legge 145/2018 sopra citata sono stati banditi concorsi pubblici per l’assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università del Friuli Venezia Giulia;
− che, conseguentemente, in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dar seguito all’assunzione a tempo determinato dei medici di formazione specialistica purché risulti definito l’accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli Atenei regionali, sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, previsto dal comma 548-bis della L.145/2018;
− che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
− la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge nell’azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai
sensi dell’art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i requisiti dettati dal DI 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione regionali per la disciplina di interesse;
• risulta necessario garantire la piena operatività delle disposizioni legislative sopra richiamate, al fine di offrire agli specializzandi un più celere inserimento nel mondo del lavoro oltre che dare una prima risposta al fabbisogno di medici che caratterizza anche le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, concordando con le Università le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici delle scuole di specializzazione universitaria;
si conviene quanto segue
1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’Azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”.
3. L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle Aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione regionali, ai sensi dell’art.43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri dettati dai D.I. 68/2015 e D.I. 402/2017.
4. L’assunzione degli specializzandi può essere disposta anche dalle Aziende sanitarie o enti le cui strutture operative non sono accreditate ai sensi dell’art.43 del d.lgs.368/1999. In tal caso dovrà essere redatto un progetto formativo individuale e specifico che garantisca la formazione completa dello specializzando, da allegare al contratto individuale di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante dello stesso, da approvarsi a cura del Consiglio della Scuola, entro 30 giorni dalla richiesta dell’azienda/ente interessato, e attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
5. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie o enti, ai sensi della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
6. Il Consiglio della Scuola definisce in maniera nominale per ogni singolo specializzando le competenze acquisite, anche ai fini della progressiva assunzione di responsabilità, tenendo conto degli obiettivi formativi, delle attività professionalizzanti, del programma formativo seguito e delle periodiche valutazioni di profitto. L’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità può avvenire eccezionalmente anche su istanze motivate della direzione sanitaria, previo parere favorevole del Consiglio di Scuola, che formalizzerà un tanto.
7. Le Aziende sanitarie o enti presso i quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio e/o supervisione, svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, individuati dalla scuola, nelle forme indicate dal regolamento delle scuole di specializzazione, d’intesa con la direzione sanitaria. Nel corso dell’incarico il Consiglio della Scuola - anche avvalendosi del tutor – stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità indicate dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia, secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, e ferma restando la necessità per il tutor stesso di garantire la supervisione delle attività e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
8. L’assunzione dello specializzando a tempo determinato può avvenire con un impegno massimo di 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica.
9. La restante attività formativa teorica, obbligatoria e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, sarà svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, di regola per 6 ore settimanali, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Le ore dedicate all’attività formativa teorica possono anche essere concentrate, previa valutazione dell’Università, in un unico periodo da svolgersi mensilmente o, comunque, periodicamente anche in forma telematica.
10. Il trattamento economico del medico è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza dell’area della sanità del SSN:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
11. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento
economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall’Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a quest’ultimo.
12. Resta ferma la possibilità per le Aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, secondo i requisiti dettati dai D.I. 68/2015 e D.I. 402/2017 e facciano parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse, di utilizzare le graduatorie di Aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.
Letto, sottoscritto digitalmente data_ _ _ _ _ _ _ _ __
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Il Presidente o suo delegato
Università degli Studi di Trieste Il Rettore
Università degli Studi di Udine Il Rettore
IL PRESIDENTE
IL VICESEGRETARIO GENERALE