Condizioni Generali di Contratto della FURAL Systeme in Metall GmbH
Condizioni Generali di Contratto della FURAL Systeme in Metall GmbH
I. Ambito di validità
1.) Per tutte le nostre forniture e prestazioni (forniture e prestazioni della FURAL Systeme in Metall GmbH, con sede in 4810 Gmunden) trovano applicazione esclusivamente le seguenti condizioni di contratto. Condizioni d’acquisto diverse del committente, che non siano state espressamente accettate da noi, non sono vincolanti, anche se non le abbiamo espressamente contestate oppure, pur essendo a conoscenza di tali condizioni divergenti, eseguiamo la prestazione o la fornitura al committente senza riserve.
2.) Le Condizioni Generali di Contratto trovano applicazione anche per tutte le transazioni future con il committente senza che occorrano particolari presupposti, salvo che non sia fatto esplicito riferimento all’applicazione di nuove Condizioni Generali di Contratto.
3.) Tutti gli accordi, le modifiche successive, le integrazioni, gli accordi accessori ecc. necessitano della forma scritta per essere validi e quindi anche della firma in originale oppure della firma elettronica sicura.
4.) Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano nei confronti di imprese, persone giuridiche di diritto pubblico e di un patrimonio separato di diritto pubblico. Non si applicano ai consumatori.
II. Offerta e stipula del contratto; documentazione tecnica
1.) Le nostre offerte sono senza impegno e, in linea di principio, non vincolanti. Tutte le nostre offerte vengono da noi redatte senza mettere a disposizione elaborazioni tecniche, in particolare progetti, disegni di dettaglio, computi metrici, documentazioni, rapporti di prova ecc.
2.) La stipula del contratto s’intende perfezionata solamente all’invio della nostra lettera d’ordine scritta.
3.) Ci riserviamo la proprietà e il diritto d’autore su tutta la documentazione da noi redatta e il know-how messo a disposizione. Il committente non può utilizzarla, copiarla, riprodurla, divulgarla o cederla a terzi senza il nostro consenso. La stessa dovrà esserci restituita immediatamente su nostra richiesta o in caso di mancato conferimento dell’ordine.
4.) Qualora siano utilizzati numeri o simboli per la descrizione dell’ordine o dell’oggetto della vendita ordinato, ciò non costituisce di per sé motivo per derivarne alcun diritto.
5.) Non eseguiamo alcun servizio di progettazione, né dettagli tecnici quali la corrispondenza ai collegamenti, alle opere preesistenti ecc. È sempre compito del committente fornire precisazioni in merito nell’ordine e fornire sufficienti chiarimenti tecnici.
6) Prepariamo i preventivi con la massima accuratezza possibile, tuttavia decliniamo qualsiasi responsabilità in merito alla correttezza. Qualora, durante l’esecuzione dell’ordine, emergessero variazioni di costo superiori al 15%, queste dovranno essere concordate da noi, immediatamente con il partner contrattuale. Qualora le variazioni inevitabili dei costi fossero inferiori al 15 %, non sarà necessario concordarle e potranno essere fatturate ipso facto. I preventivi si intendono a pagamento.
III. Ambito di fornitura
1.) Per l’ambito di fornitura fa fede la nostra conferma d’ordine scritta.
2.) Si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie per quanto riguarda la costruzione, l’uso dei materiali e l’esecuzione conforme al progresso tecnico, nella misura in cui l’oggetto della fornitura non venga modificato in modo sostanziale o svantaggioso dalle stesse e la modifica sia ragionevole per il committente.
IV. Tempi di consegna
1.) Si avrà una vendita con consegna a giorno fisso solamente se esplicitamente concordata. Il termine di consegna concordato decorre successivamente alla piena approvazione tecnica definitiva della fornitura da parte del committente, a partire dalla data in cui lo stesso ci restituisce la conferma d’ordine invariata. Il termine di consegna è rispettato se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento di Gmunden o ne è stato comunicato l’avviso di merce pronta per la consegna entro la decorrenza di tale termine.
2.) Siamo autorizzati ad eseguire forniture parziali entro il termine di consegna indicato, purché non ne derivino svantaggi per l’uso.
3.) Nel caso in cui i termini di consegna siano stati indicati da noi e siano stati posti alla base per l’assegnazione dell’ordine, tali termini saranno prorogati per la durata dell’impedimento, se il rispetto di quest’obbligo ci sia stato impedito dal verificarsi di eventi imprevisti e indipendenti dalla nostra volontà, che non abbiamo potuto prevedere nemmeno adottando la massima cautela ragionevole secondo le circostanze del caso (ad es.: guerra, forza maggiore e agitazioni sindacali, in particolare scioperi e serrate). Ciò si applica anche nel caso tali circostanze si verifichino presso subfornitori e subappaltatori.
4.) Nel caso in cui, dopo la scadenza, il committente ci conceda un termine adeguato di almeno 1 mese per eseguire la prestazione e tale termine non sia rispettato, il committente avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le norme generali.
5.) In caso di mora d’accettazione del committente, abbiamo facoltà di addebitargli, a partire da 1 settimana dopo la comunicazione di merce pronta per la spedizione, i costi sorti per il magazzinaggio e, in caso di magazzinaggio nello stabilimento del venditore, almeno il 2% dell’importo della fattura per ogni settimana. Possiamo, inoltre, avvalerci dei diritti concessi dalla legge. Nel far valere una richiesta di risarcimento danni, siamo autorizzati ad esigere il risarcimento del danno effettivamente avuto oppure, a nostra discrezione, un risarcimento danni forfetario pari al 15% del prezzo netto di vendita, nella misura in cui il committente non dimostri un danno inferiore. In alternativa,
previa concessione di un termine di adeguamento trascorso invano, abbiamo anche facoltà di disporre in altro modo dell’oggetto della fornitura e di effettuare la fornitura al committente con una dilazione adeguata.
V. Trapasso del rischio
1.) Il rischio passa al committente nel momento in cui la spedizione lascia la fabbrica o il magazzino, anche nel caso in cui sia stata concordata una fornitura in porto franco. Qualora la spedizione sia ritardata per circostanze imputabili al committente, il rischio passa a quest’ultimo a far data dalla comunicazione di merce pronta per la spedizione.
2.) L’assicurazione per danni dovuti a rottura, trasporto e incendio viene stipulata su disposizione e a spese del committente.
VI. Prezzi e termini di pagamento
1.) Il prezzo indicato nella conferma d’ordine è vincolante. Salvo diversi accordi separati, imballaggio, nolo, carico, porto e altri costi accessori non sono compresi in tale prezzo e sono a carico del committente. Prestazioni accessorie concordate vengono, inoltre, addebitate separatamente. Ai prezzi va aggiunta l’IVA nell’aliquota di legge di volta in volta in vigore, che viene indicata separatamente in fattura.
2.) In caso di variazione del costo della manodopera in seguito a regolamentazioni nei contratti collettivi del settore o accordi interni all’azienda, oppure di altri costi necessari per l’esecuzione della prestazione, quali quelli per materiali, energia, trasporti, lavorazioni esterne, finanziamenti ecc., siamo autorizzati ad adeguare i prezzi in misura corrispondente.
3.) Salvo accordi diversi, i pagamenti devono essere effettuati in contanti senza sconti entro 14 giorni dalla consegna dell’oggetto della compravendita e dalla consegna o l’inoltro della fattura.
4.) In caso di forniture parziali ammesse secondo l’articolo IV punto 2, siamo autorizzati ad emettere fatture parziali.
5.) In caso di mora nel pagamento, con riserva espressa di far valere ulteriori diritti al risarcimento dei danni, a decorrere dalla data di esigibilità saranno calcolati interessi pari all’8% sul tasso base di interesse.
6.) In caso di xxxx, anche di mora nel pagamento senza colpa, il committente s’impegna a rimborsarci le spese d’ingiunzione e incasso, nella misura in cui esse siano necessarie per le relative procedure legali e adeguate in proporzione al credito, impegnandosi specificatamente, in caso di coinvolgimento di un ufficio di recupero crediti, a rimborsarci le relative spese, nella misura in cui esse non superino le quote massime dei compensi dovuti al suddetto ufficio come da decreto del Ministero Federale per l’Economia e il Lavoro (BMWA). Nel caso in cui ci occupiamo personalmente del procedimento d’ingiunzione, il debitore s’impegna a pagare, per ogni sollecito ricevuto, l’importo di
€ 12,00 nonché, per la registrazione del rapporto di obbligazione nel procedimento d’ingiunzione, l’importo di € 5,00 pro semestre. Dovrà essere, inoltre, risarcito ogni ulteriore danno, in particolare anche quelli sorti in conseguenza del mancato pagamento da parte nostra di interessi adeguatamente più elevati su eventuali conti anticipi, indipendentemente dalla colpa per la mora nel pagamento.
7.) È esclusa la compensazione dei nostri crediti con crediti in contropartita di qualsiasi tipo.
8.) In caso di mora nel pagamento o di messa a rischio dei nostri crediti per un peggioramento della solvibilità del committente, abbiamo facoltà di richiedere garanzie, oppure di eseguire forniture ancora in sospeso, solo a fronte di pagamento anticipato o di costituzione di garanzie.
VII. Riserva di proprietà
1.) Gli oggetti della fornitura rimangono di nostra proprietà fino al saldo completo del prezzo d’acquisto. In caso di inadempimento di un obbligo del committente, in particolare in caso di mora nel pagamento, siamo autorizzati a riprenderci immediatamente gli oggetti della fornitura. In caso sia fatta valere la riserva di proprietà, il recesso dal contratto sussiste solo se espressamente dichiarato.
2.) Fintanto che esiste la riserva di proprietà, il committente non può modificare, né trasformare, impegnare, né cedere a titolo di garanzia, né dare in godimento a terzi in base a un contratto l’oggetto della fornitura, senza il nostro consenso scritto. In caso di violazione, i diritti acquisiti dal committente s’intendono ceduti a noi.
3.) Di solito, s’intende merce con riserva, nella misura in cui sia collegata ad altri oggetti del committente o di terzi, anche un dispositivo amovibile autonomo assoggettabile, quindi, a diritti speciali. Nel caso in l’oggetto della fornitura sotto riserva di proprietà non sia più assoggettabile a diritti speciali in seguito all’unione con un altro oggetto del committente a formare una nuova cosa unitaria, ci spetta la comproprietà sulla nuova cosa in proporzione al valore dell’oggetto della fornitura rispetto al valore di fatturazione dell’altra cosa. Nel caso in cui, in seguito alla suddetta unione, la cosa del committente debba essere considerata la cosa principale, s’intende pattuito che il committente ci cede la comproprietà in percentuale e custodisce la nuova cosa per noi a titolo gratuito.
VIII. Garanzia
1.) In caso di vizio, siamo autorizzati a soddisfare il diritto di garanzia tramite riparazione o sostituzione a nostra discrezione. Qualora questo rimedio di garanzia primario fallisca, il committente ha facoltà di richiedere una riduzione del prezzo o la redibizione. Il diritto alla redibizione spetta al committente solo se il vizio manifestatosi non è un vizio minore.
2.) La fornitura di merce deve essere esaminata subito dopo la consegna. I vizi accertati in tale sede ci devono essere ugualmente comunicati immediatamente, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla consegna, indicando il tipo e l’entità del vizio. I vizi occulti devono essere rivendicati non appena scoperti. Nel caso in cui il ricorso in garanzia per i vizi della cosa non sia presentato o non sia presentato in tempo, la merce si intende accettata. La rivendicazione di
diritti di garanzia o di risarcimento danni, compresi danni assoluti o ulteriori, nonché il diritto ad impugnazione per errore in seguito a vizi, sono esclusi in questi casi.
3.) Il periodo di garanzia per nuovi beni mobili è pari a 1 anno a decorrere dalla consegna dell’oggetto di fornitura. Per oggetti di fornitura mobili usati, la garanzia è esclusa.
IX. Risarcimento danni
1.) A prescindere dai danni a persone, rispondiamo solo se il danneggiato ci dimostra dolo o negligenza grave. I crediti di risarcimento sono prescritti in 6 mesi dalla cognizione del danno e dell’autore del danno, in ogni caso in 10 anni dalla esecuzione della prestazione o della fornitura.
2.) Sono esclusi eventuali crediti di regresso rivendicati nei nostri confronti in base al titolo “Responsabilità di prodotto” ai sensi della Legge sulla Responsabilità di prodotto (PHG), salvo che l’avente diritto al regresso dimostri che l’errore è stato causato nella nostra sfera di competenza ed è stato procurato almeno per colpa grave.
X. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile
1.) Il luogo di adempimento è la sede di FURAL Systeme in Metall GmbH, in Xxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx/Xxxxxxx.
2.) I costi e il rischio del trasporto sono a carico del cliente. Per quanto riguarda i dati, sussiste il pericolo di perdita o modifica degli stessi durante il download o la spedizione tramite Internet, se viene superata l’interfaccia di rete FURAL al cliente.
Per la composizione di tutte le dispute derivanti da un contratto - inclusa quella relativa alla sua esistenza o meno - si concorda la competenza esclusiva dei tribunali pertinenti a Wels.
3.) Il contratto è soggetto esclusivamente al diritto della Repubblica Austriaca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. Non è previsto alcun ricorso a ordinamenti giuridici stranieri.
XI. Varie
Nel caso in cui una norma contenuta nelle presenti condizioni di contratto o nell’ambito di altri accordi sia o diventi inefficace, l’efficacia dei rimanenti accordi o disposizioni rimane inalterata.
XII. Riservatezza
Con la presente, il cliente si impegna in modo irrevocabile a garantire la riservatezza in merito a tutti i segreti aziendali e commerciali da noi resi accessibili, messi a disposizione o resi noti come conseguenza del rapporto commerciale o del contatt o con noi e a non condividerli in alcun modo con terze parti, senza previa nostra autorizzazione. Inoltre, il cliente si impegna a utilizzare le informazioni unicamente sulla base del “need to know” e solo nell’ambito del contratto stipulato. Quest'obbligo di riservatezza prosegue oltre la durata del rapporto commerciale.