DINAMICAPLUS
DINAMICAPLUS
Impresa
Premessa 4
Definizioni 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. | 1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede | 12 |
Art. | 2 | Altre assicurazioni (vedere anche art. 71) | 12 |
Art. | 3 | Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie | 12 |
Art. | 4 | Modifiche dell’assicurazione | 12 |
Art. | 5 | Diminuzione del rischio | 12 |
Art. | 6 | Recesso in caso di sinistro | 12 |
Art. | 7 | Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione | 12 |
Art. | 8 | Oneri fiscali | 12 |
Art. | 9 | Foro competente | 12 |
Art. | 10 | Rinvio alle norme di legge | 13 |
Art. | 11 | Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi | 13 |
SETTORE A - INCENDIO - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 12 | Garanzie prestate | 14 |
Art. | 13 | Esclusioni | 14 |
Art. | 14 | Garanzia facoltativa “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici | 15 |
Art. | 15 | Garanzia facoltativa “B” - Fenomeno elettrico | 15 |
Art. | 16 | Garanzia facoltativa “C” - Eventi atmosferici | 15 |
Art. | 17 | Garanzia facoltativa “D” - Grandine e sovraccarico neve | 16 |
Art. | 18 | Garanzia facoltativa “E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della | |
rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto | 16 | ||
Art. | 19 | Garanzia facoltativa “F” - Dispersione liquidi | 17 |
Art. | 20 | Garanzia facoltativa - Ricorso terzi | 17 |
Art. | 21 | Garanzia facoltativa - Rischio locativo | 18 |
Art. | 22 | Garanzia facoltativa - Merci in refrigerazione | 18 |
Art. | 23 | Garanzia facoltativa - Merci periodiche | 18 |
Art. | 24 | Garanzia facoltativa - Spese di demolizione e sgombero | 18 |
Art. | 25 | Garanzia facoltativa - Cose trasportate | 18 |
Art. | 26 | Garanzia facoltativa - Autocombustione | 19 |
Art. | 27 | Garanzia facoltativa - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) | 19 |
Art. | 28 | Garanzia facoltativa - Fenomeno elettrico | 19 |
Art. | 29 | Garanzia facoltativa - Maggiori costi | 19 |
Art. | 30 | Garanzia facoltativa - Terremoto | 20 |
Art. | 31 | Garanzia facoltativa - Inondazione, alluvione ed allagamento | 20 |
Art. | 32 | Garanzia facoltativa - Guasti macchina | 21 |
Art. | 33 | Condizioni sempre operanti | 21 |
Art. | 34 | Contenuto a primo rischio assoluto (P.R.A.) | 23 |
Art. | 35 | Merci in refrigerazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) | 23 |
Art. | 36 | Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | 23 |
SETTORE B - ELETTRONICA - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 37 | Garanzie prestate | 24 |
Art. | 38 | Esclusioni | 24 |
Art. | 39 | Garanzia facoltativa “G” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di | |
scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili | 24 | ||
Art. | 40 | Garanzia facoltativa “H” - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile | 24 |
Art. | 41 | Garanzia facoltativa - Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente | 25 |
Art. | 42 | Garanzia facoltativa - Maggiori costi | 25 |
Art. | 43 | Condizioni sempre operanti | 26 |
SETTORE C - FURTO - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 44 | Garanzie prestate | 27 |
Art. | 45 | Esclusioni | 28 |
Art. | 46 | Garanzia facoltativa “I” - Cose trasportate | 28 |
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IMPRESA INDICE
Art. | 47 | Garanzia facoltativa “M” - Infedeltà dei dipendenti | 29 |
Art. | 48 | Garanzia facoltativa “N” - Reintegro automatico | 29 |
Art. | 49 | Garanzia facoltativa “O” - Maggiori costi | 29 |
Art. | 50 | Garanzia facoltativa “P” - Garanzia limitata | 29 |
Art. | 51 | Garanzia facoltativa - Valori in cassaforte | 30 |
Art. | 52 | Garanzia facoltativa - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) | 30 |
Art. | 53 | Garanzia facoltativa - Portavalori | 30 |
Art. | 54 | Merci periodiche | 30 |
Art. | 55 | Condizioni sempre operanti | 31 |
Art. | 56 | Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | 32 |
SETTORE D - ROTTURA LASTRE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 57 | Garanzie prestate | 34 |
Art. | 58 | Esclusioni | 34 |
Art. | 59 | Condizioni sempre operanti | 34 |
SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE - IL SINISTRO
Art. | 60 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | 35 |
Art. | 61 | Ispezione delle cose assicurate | 35 |
Art. | 62 | Obblighi in caso di sinistro | 35 |
Art. | 63 | Esagerazione dolosa del danno | 35 |
Art. | 64 | Procedura per la valutazione del danno | 35 |
Art. | 65 | Mandato dei periti | 36 |
Art. | 66 | Operazioni peritali | 36 |
Art. | 67 | Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 36 |
Art. | 68 | Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto e/o rottura lastre | 38 |
Art. | 69 | Recupero delle cose rubate | 38 |
Art. | 70 | Assicurazione parziale | 38 |
Art. | 71 | Assicurazione presso diversi assicuratori (vedere anche Art. 2) | 39 |
Art. | 72 | Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni | 39 |
Art. | 73 | Limite massimo dell’indennizzo | 39 |
Art. | 74 | Pagamento dell’indennizzo | 39 |
SETTORE E - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. | 75 | Garanzie prestate - R.C.T. | 40 |
Art. | 76 | Qualifica di “Terzi” | 43 |
Art. | 77 | Esclusioni | 43 |
Art. | 78 | Franchigia fissa per danni a cose obbligatoria limitatamente alle imprese edili | 44 |
Art. | 79 | Pluralità di assicurati | 44 |
Art. | 80 | Estensione territoriale | 44 |
Art. | 81 | Determinazione del premio (numero degli addetti) | 44 |
Art. | 82 | Garanzia facoltativa “Q” - Attività svolta presso terzi | 45 |
Art. | 83 | Garanzia facoltativa “R” - Danni a condutture ed impianti sotterranei | 45 |
Art. | 84 | Garanzia facoltativa “S” - Responsabilità civile postuma (esclusi riparatori di veicoli e/o natanti) | 45 |
Art. | 85 | Garanzia facoltativa “T” - Responsabilità civile postuma (per riparatori di veicoli e/o natanti) | 45 |
Art. | 86 | Garanzia facoltativa “U” - Danni da furto | 46 |
Art. | 87 | Garanzia facoltativa “Y” - Pacchetto imprese edili | 46 |
Art. | 88 | Garanzia facoltativa “V” - Elevazione tolleranza numero addetti | 46 |
Art. | 89 | Garanzia facoltativa “W” - Riduzione franchigia R.C.O. | 47 |
Art. | 90 | Garanzia facoltativa “Z” - Lavori ceduti in appalto o subappalto | 47 |
Art. | 91 | Garanzia facoltativa - Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) | 47 |
Art. | 92 | Garanzie prestate - Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato | 48 |
SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE - IL SINISTRO
Art. 93 Obblighi in caso di sinistro 49
Art. 94 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 49
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SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 95 Franchigia assoluta (valida per i settori A - Incendio, B - Elettronica, C - Furto, D - Rottura Lastre
ed E - Responsabilità Civile) 50
SETTORE F - TUTELA LEGALE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 96 | Garanzie prestate | 51 |
Art. | 97 | Delimitazioni delle garanzie prestate | 52 |
Art. | 98 | Esclusioni | 52 |
Art. | 99 | Insorgenza del caso assicurativo | 52 |
Art. | 100 | Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale | 53 |
Art. | 101 | Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | 53 |
Art. | 102 | Gestione del caso assicurativo | 53 |
Art. | 103 | Recupero di somme | 53 |
Art. | 104 | Estensione territoriale | 54 |
Art. | 105 | Determinazione del premio (numero degli addetti) | 54 |
Art. | 106 | Garanzia facoltativa “1” - Pacchetto sicurezza | 54 |
Art. | 107 | Garanzia facoltativa “2” - Elevazione tolleranza numero addetti | 55 |
Art. | 108 | Garanzia facoltativa “3” - Vertenze con i clienti | 55 |
SETTORE G - ASSISTENZA - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. | 109 | Garanzie prestate | 56 |
Art. | 110 | Norme che regolano le assistenze | 58 |
Art. | 111 | Esclusioni | 59 |
Art. | 112 | Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa | 59 |
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IMPRESA PREMESSA
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220008 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assi- curato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250030 - ed. 11/2009).
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DEFINIZIONI
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
ADDETTI
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e suc- cessive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle so- cietà in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
ADDETTI (valida esclusivamente per il settore Tutela Legale)
Per le:
- società di persone: i soci, i dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d’impresa che collaborano nel- l’attività e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro;
- società di capitale: gli amministratori, i dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori della Società Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro;
- ditte individuali e imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che col- laborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori del Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
APPALTATORE/SUBAPPALTATORE
L’impresa, sotto forma individuale o societaria, a cui l’Assicurato cede l’esecuzione di una parte dell’attività assicu- rata in misura non superiore al 50% del fatturato annuo.
Per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione) ristruttura- zione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni, non è consentita la cessione dei lavori in appalto o subappalto (salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa “Z” di cui all’art. 90 qualora operante).
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno causato da un sinistro.
ATTIVITÀ ASSICURATA
L’attività di un unico imprenditore indicata in Polizza (mod. 220008), secondo i criteri che la tecnica consiglia e sug- gerisce di adottare riguardo ai processi di lavorazione ed al trattamento delle materie.
AUTOCOMBUSTIONE
Combustione spontanea senza fiamma.
AZIENDA
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220008), anche non comunicanti, nel- l’ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l’attività assicurata. Fanno parte dell’azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di produzione o vendita.
CASO ASSICURATIVO (valida per il settore Tutela Legale)
Vedere definizione di sinistro.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - contenuti in un unico lo- cale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda indicata in Polizza (mod. 220008); l’assicu- razione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche:
i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefo- nici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di
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processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita.
NB. Limitatamente alle garanzie del settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del settore B - Elettronica, nella partita “contenuto” non dovranno essere considerate le apparecchiature elettroniche.
Cassaforte:
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
Cose particolari:
a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, mi- crofilm, fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette ste- reotipe, rami per incisioni e simili.
Esplodenti:
si considerano “esplodenti” sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili:
si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idro- alcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
a) gas combustibili;
b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977 - alle- gato V.
È tollerata l’esistenza di “infiammabili” ed o “merci speciali” (vedere definizione), complessivamente per non oltre 200 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Qualora l’attività esercitata preveda l’impiego di “infiammabili”, tale circostanza deve risultare espressamente dalla descrizione dell’attività indicata in Polizza (mod. 220008) ed in questo caso l’esistenza e/o l’impiego di “infiamma- bili”, a qualsiasi uso destinati, è tollerato sino ad un quantitativo di 1000 Kg e senza alcun limite per quelli conte- xxxx in serbatoi completamente interrati.
Macchinario, attrezzatura e arredamento:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, compresi i veicoli a motore iscritti al P.R.A. funzionalmente connessi all’attività dell’azienda; impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e co- municazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, ser- batoi metallici e tubazioni anche all’aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, stampati, mac- chine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti del personale, mobilio, arredamento e quant’altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte) posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico.
Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assicurato locatario ad uso esclu- sivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Macchine mordenti nell’industria del legno:
macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
Convenzionalmente non sono considerate “macchine mordenti” quelle aventi un solo motore di potenza non su- periore a 1 KW. L’impiego di dette “macchine mordenti” è consentito purché oltre la metà delle stesse sia collegata ad impianto di aspirazione, o altrimenti il loro numero non sia superiore a tre.
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Merci:
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell’industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di con- sumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la produzione e/o la riparazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali”.
Merci speciali:
si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e mi- croporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di im- ballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esistenza di “merci speciali” ed o “infiammabili” (vedere definizione), complessivamente per non oltre 200 Kg, a qualsiasi uso destinati e quelli ad uso esclusivo di riscalda- mento al servizio del fabbricato o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Preziosi:
gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Supporti di dati:
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall’As- sicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su me- morie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Valori:
denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, va- xxxx xxxxxxx e postali.
CONTRAENTE
Il soggetto che sottoscrive l’assicurazione e paga il premio.
COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati al di fuori dell’azienda, non oltre 200 metri (in linea d’aria), dove comunque non si effettua attività di produzione o vendita.
DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporanea- mente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con ele- vata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qualcosa per pro- curare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l’attività assicu- rata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:
I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero
II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aper- ture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l’eventuale abitazione dell’Assicurato e/o del custode e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi
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accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda.
Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condi- zionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di pre- venzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di “con- tenuto”.
a) Caratteristiche costruttive
Le condizioni e i premi sono convenuti sulle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati risultino costruiti con strutture portanti verticali, copertura e pareti esterne in mate- riali incombustibili e sono ascrivibili alla classe indicata in Polizza (mod. 220008) in funzione delle caratteristiche co- struttive delle strutture portanti del tetto e degli eventuali solai.
A tale effetto si considerano di:
CLASSE 1 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali incombustibili, nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura in legno;
CLASSE 2 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali incombustibili ed eventuali solai in materiali com- bustibili;
CLASSE 3 - fabbricati con strutture portanti del tetto in materiali combustibili ed eventuali solai in materiali incom- bustibili;
CLASSE 4 - fabbricati con strutture portanti del tetto ed eventuali solai in materiali combustibili.
b) Tolleranze ammesse
Agli effetti di quanto sopra esposto ed ai fini della corretta determinazione dei materiali impiegati nelle costruzioni è consentito non considerare:
1) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un quinto dell’area coperta del fabbricato stesso;
2) i materiali impiegati nelle pareti esterne, nella copertura e nei solai quando la loro superficie non supera un de- cimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, della copertura e dei solai;
3) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle pareti esterne e nella copertura quando la loro su- perficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura;
4) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in la- terizio, cemento armato o calcestruzzo;
5) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm da materiali incombustibili, pur- ché non usati per strutture portanti;
6) i soppalchi comunque costruiti se la loro superficie non supera un quarto della superficie del piano in cui si tro- vano; in caso contrario sono parificati ai solai;
7) i materiali impiegati nelle coibentazioni;
8) le finestrature e/o aperture non protette la cui superficie non superi un decimo della superficie totale del muro “incombustibile” descritto al punto 2) che precede.
L’assenza delle pareti esterne e dei solai consente di equiparare il fabbricato a quelli con tali elementi in mate- riali incombustibili.
c) Modifiche costruttive
È riconosciuta all’Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati co- stituenti l’azienda, nonché l’eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l’intesa che tali modifiche e/o nuove co- struzioni si intenderanno, con il relativo “contenuto”, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell’Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di ri- schio.
d) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO
A modifica di quanto indicato al punto a) che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:
1) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con inter- posto uno strato di materia plastica espansa);
ovvero
2) in lamiera.
FRANCHIGIA
a) L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell’indennizzo.
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FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro- fitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusione, anti- furto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribu- zione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pres- sione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IN VIAGGIO
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o dalla sede dell’Assicurato.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati, purché nel- l’ambito dell’azienda indicata in Polizza (mod. 220008), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’at- tività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel ter- ritorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
LAVORO A PROGETTO
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e ge- stito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e succes- sive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MACCHINE
Apparecchiature ed impianti elettrici e/o meccanici, comprese le relative componenti elettroniche, strumentali al- l’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza (mod. 220008) o al servizio del fabbricato, esclusi veicoli e ciclomotori, collaudati e pronti all’uso cui sono destinati.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
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PRESTAZIONI
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicu- rata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minac- cia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Co- dice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno indennizzabile che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la contro- versia per la quale è prevista l’Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assi- stenza dell’Assicurato.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOFTWARE IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimen- tazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere.
Non si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali in- combustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della rico- struzione.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su ri- chiesta dell’Assicurato.
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TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
UNICO CASO ASSICURATIVO
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale op- pure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, se- condo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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IMPRESA
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comuni- cazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 2
ALTRE ASSICURAZIONI (vedere anche art. 71)
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 3
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 99 l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
ART. 4
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti Contraenti.
ART. 5
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comuni- cazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di re- cesso.
ART. 6
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicu- razione, con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’impo- sta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 7
PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicu- razione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del con- tratto.
ART. 8
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 9
FORO COMPETENTE
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è asse- gnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE IMPRESA
ART. 10
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le dispo- sizioni di legge.
ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
La convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando è indicata in Polizza (mod. 220008).
Tutte le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).
Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati propor- zionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione.
L’indice di scadenza, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rin- novo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimi, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimi o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva. Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall’art. 3 verrà considerato in vigore l’indice di scadenza.
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento a rinunciare all’applicazione della presente convenzione mediante let- tera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimi, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
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ART. 12
GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220008), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, com- presi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al ser- vizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Fa- coltative qualora operanti:
k) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liqui- dato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 13 lettera i) e in ag- giunta a quanto previsto dall’art. 73; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza.
l) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funziona- mento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuo- riuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
m) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è pre- stata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro;
n) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di lo- cazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumi- bile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di Euro 30.000,00 per si- nistro;
o) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al
loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite
di Euro 15.000,00 per sinistro;
p) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, regi- stri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, di- strutti o danneggiati; il rimborso del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di Euro 7.500,00 per sinistro;
q) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso ido- nea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo li- quidabile a termini di polizza con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro;
r) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro;
s) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata a “primo
rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00
per sinistro e per anno assicurativo;
t) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 13 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione mili- tare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, com- presi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nu- cleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi- che, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
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c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del ter- reno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corro- sione o difetti di materiali;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicura-
indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; salvo quanto pre- visto dalle garanzie facoltative di cui all’art. 27 o all’art. 29, qualora operante.
zione;
i)
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 14
GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società, a parziale deroga dell’art. 13 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Con- traente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a respon- sabilità illimitata e dagli Amministratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
-
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di ener- gia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli
o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sini- stro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.
ART. 15
GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga dell’art. 13 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a mac- chine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fe- nomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o
a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b)
prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di Euro 7.500,00 per sinistro e per un anno as- sicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
ART. 16
GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del xxxxxx-
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cato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Ferme le esclusioni di cui all’art. 13 la Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
-
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra:
b) subiti da:
- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per tempo- ranee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi
contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sini- stro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.
ART. 17
GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
1. La Società, a parziale deroga dell’art. 16 - Eventi atmosferici, punto b), indennizza i danni materiali e diretti cau- sati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fab- bricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
e) all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del xxxxxx- cato in seguito al sovraccarico di neve;
da valanghe e slavine;
f)
g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
ART. 18
GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime non- ché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente
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le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da umidità e stillicidio;
b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
- da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con im- pianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sini- stro, di una franchigia di Euro 150,00.
Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualun- que sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell’art.75 o del- l’art. 92 del settore E - Responsabilità Civile).
Limitatamente al solo punto 5. la garanzia è prestata con il limite di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicu- rativo.
ART. 19
GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura acci- dentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
La Società non indennizza i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
ART. 20
GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicato il relativo massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 12 lettera a) usque j).
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, non- ché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai
danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
L’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette opera- zioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con lui con- vivente;
quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabi-
lità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, con- trollate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di
b)
c)
cui al punto a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, for- nendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
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L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile.
Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 21
GARANZIA FACOLTATIVA – RISCHIO LOCATIVO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, inden- nizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplo- sione o scoppio.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 70 - Assicurazione parziale.
ART. 22
GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI IN REFRIGERAZIONE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 13 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente settore qualora operanti;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, pur- ché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata eroga- zione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’Assi- curato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto conoscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
ART. 23
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220008).
ART. 24
GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 12 lettera q))
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società risponde delle spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trat- tare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a que- sto titolo.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 25
GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’atti- vità assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su vei- coli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
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Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vati- xxxx e Repubblica di San Marino.
La Società non indennizza i danni:
a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
c) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e su ri- morchio;
conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
d) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante; e)
f) a veicoli.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA - AUTOCOMBUSTIONE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle merci assicurate da autocombustione. Ai fini dell’operatività della garanzia, si considerano essenziali:
a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
b) che lo stoccaggio delle merci assicurate venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e mo- vimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.
ART. 27
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 13 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro in- dennizzabile a termini dell’art. 12, lettera a) usque j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società ri- conoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220008), per ogni giorno lavorativo di
totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto
della metà.
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a ti- tolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 12 lettera k).
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
ART. 28
GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 15)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicurata. La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occa- sionati.
La Società non indennizza i danni:
verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o
a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b)
prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
ART. 29
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicurata. A parziale deroga dell’art. 13 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro in- dennizzabile a termini dell’art. 12, lettera a) usque j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rim-
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borsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente so- stenute per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali ne- cessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro. La Società non in- dennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a ti-
tolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose
assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di inter- ruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 12 lettera k). Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 30
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 13 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
c)
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati per- tanto “singolo sinistro”.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione,da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 15.000,00;
in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme assicurate
-
sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
ART. 31
GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 13 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, ce- dimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una plura- lità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’in- terno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
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b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
grandine;
avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla
d) a cose mobili all’aperto; e)
f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante rac- comandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro
10.000,00;
- limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, il pagamento dell’inden-
nizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme assicurate sopra Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
ART. 32
GARANZIA FACOLTATIVA - GUASTI MACCHINA
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle macchine, esclusi veicoli ed i ciclomotori, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal mo- mento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell’apparecchiatura o dell’impianto;
d) rovesciamento di liquidi in genere.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” e il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 500,00.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 33
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% del- l’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte con- testazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un
importo pari ad Euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
effettuata come se tale condizione non esistesse.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà
stro.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sini-
è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 62.
-
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Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le per- sone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il respon- sabile.
D) Xxxxxxx e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 64 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il li- mite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di Euro 15.000,00 e fermo quanto pre- visto dall’art. 73.
E) Onorari di riprogettazione del fabbricato
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fab- bricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di Euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 73.
F) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento
Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garan-
zie di cui all’art. 12 ed alla Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art 14, qualora operante, anche se si trovano all’aperto
purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’atti- vità.
G) Xxxxx, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.
H) Preziosi
La garanzia è operante anche per gli oggetti in metallo prezioso, qualora l’attività assicurata ne preveda la produ- zione e la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i “preziosi” ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.
I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arreda- mento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo og- getto di Euro 7.500,00.
L) Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.
M) Coesistenza di attività diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o del- l’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 220008).
Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed ar- redamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del “contenuto”.
N) Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente settore, risultino danneggiate merci vendute in at- tesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese rispar- miate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
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O) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
P) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente settore, l’assicurazione vale per macchinario, attrezzatura, ar- redamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso.
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
Q) Universalità
La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fab- bricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.
R) Molini da cereali
Agli effetti della incombustibilità:
1. del macchinario è tollerata la presenza di parti combustibili nei “plansichters”, semolatrici, filtri, fariniere, cas- soni da grano e nel macchinario del reparto pulitura;
2. degli organi di trasporto è tollerata la combustibilità dei nastri trasportatori, dei copricoclee e degli organi di tra- sporto del reparto pulitura.
S) Vetrerie
È ammessa la fabbricazione di materiali refrattari esclusivamente ad uso proprio dello stabilimento assicurato.
ART. 34
CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella. L’assicurazione per la partita “contenuto” escluse le “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 35
MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella. L’assicurazione per la partita “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene ap- plicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 36
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) siano barrate le relative caselle.
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate:
D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigi- xxxxx;
D03: esistenza di fabbricati adibiti all’attività principale di lavorazione con depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti in fabbricato o locale separato da muro pieno o tagliafuoco o da spazio vuoto non inferiore a 20 mt.
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ART. 37
GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo si- nistro, di una franchigia di Euro 200,00.
ART. 38 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rap- porto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nu- cleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi- che, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriu- scita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
e)
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
i)
j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza (mod. 220008) e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose
fisse;
k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipu- lazione della polizza;
m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la tera-
pia;
n) indiretti;
o) causati da o connessi a virus informatici;
La Società, inoltre, non indennizza:
i conduttori esterni alle cose assicurate;
p)
i software in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
q)
r)
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 39
operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
GARANZIA FACOLTATIVA “G” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI
Tale garanzia è
A. A parziale deroga dell’art. 38 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicu- rate, fermo il disposto dell’art. 73. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie, non attraversate da cor-
per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione,
rente, dei conduttori assicurati.
B. A parziale deroga dell’art. 38 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizza-
trazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa de-
bile ai sensi del punto A. che precede,
i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione
e simili.
ART. 40
GARANZIA FACOLTATIVA “H” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
Tale garanzia è
A parziale deroga dell’art. 38 lettera j) la garanzia vene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
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SETTORE B - ELETTRONICA - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IMPRESA
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 41
GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 38 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicu- rati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 38. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svi- sta.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all’art. 37.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
L’Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto dell’acquisto dei pro- grammi, l’impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
A parziale deroga dell’art. 62, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di Euro 3.000,00 per singolo supporto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 300,00.
ART. 42
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 38 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, di- strutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme re- stando le altre esclusioni di cui all’art. 38, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
lavoro straordinario.
3. prestazioni di servizi da terzi; 4.
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto
b)
o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparec- chio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigiona- menti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresen- tano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
danni ai supporti di dati;
e)
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sot- tratto.
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
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A parziale deroga dell’art. 62, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 43
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 64 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il li- mite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 73.
C) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia previ- sta una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.
D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
A parziale deroga dell’art. 67, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle val- vole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa co- struttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
E) Danni da furto
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Au- torità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
c)
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla relativa de- finizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza im- piego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fis- sate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche in- feriori a quelle sopraindicate al comma 2. o che quelle del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto dal punto d) della relativa definizione, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza pre- via detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
F) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
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ART. 44
GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento al-
uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3.
l’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro
con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando
- durante i periodi di chiusura diurna e serale
fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al- l’esercizio;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicu- rate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo ali- nea della lettera a) di cui sopra;
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;
d) rapina, avvenuta nell’azienda ma al di fuori dei locali dell’attività assicurata.
La presente garanzia è valida limitatamente ai soli valori ed è operante esclusivamente per la seguente attività: Stazione di Servizio. Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20%;
e) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici;
La garanzia è inoltre estesa:
f) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai rela- tivi infissi, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
g) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei va- lori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a por- tata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei lo- cali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente,
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00;
dello Stato Città del Vaticano.
il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e
portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di
L’assicurazione è operante a condizione che:
alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
-
-
h) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte;
quanto previsto alla lettera d) di cui qui sopra;
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.500,00, salvo
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i) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di Euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di Euro 250,00 per il denaro;
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
j) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00;
k) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale pro- cedura. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.500,00;
l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se at- tuato con scasso.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro.
ART. 45 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
commessi o agevolati con dolo:
c) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; d)
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che hanno, comunque, accesso ai locali conte- nenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono
per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative di cui all’art. 49 o all’art. 52 qualora operanti;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
h) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a por- tata di mano della stessa.
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 46
GARANZIA FACOLTATIVA “I” - COSE TRASPORTATE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto del- l’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate , durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assi- curato o dagli altri addetti.
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme attivato; i relativi danni devono essere perpetrati mediante ef- frazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repub- blica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q. e tra- sportate su rimorchio;
- ai veicoli;
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e si- mili se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad Euro 1.000,00; valori, preziosi, pro- dotti farmaceutici e tabacchi.
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Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 per sini- stro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00. Qualora l’impianto di allarme non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto, lo sco- perto di cui sopra sarà elevato al 30%.
ART. 47
GARANZIA FACOLTATIVA “M” - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La Società, a parziale deroga dell’art. 45 – lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa com- messa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’at- tività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unica- mente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorchè le viola- zioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta o doveva essere sco- perta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 45, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipendente infedele all’Au- torità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infe- dele o con chi per esso.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
ART. 48
GARANZIA FACOLTATIVA “N” - REINTEGRO AUTOMATICO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
In deroga a quanto disposto all’art. 68, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno as- sicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal con- tratto ai sensi dell’art. 6.
ART. 49
GARANZIA FACOLTATIVA “O” - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga dell’art. 45 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro in- dennizzabile a termini dell’art. 44 lettera a) usque e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rim- borsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali ne- cessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sot- tratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza e di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è ve- rificata la forzata interruzione dell’attività.
ART. 50
GARANZIA FACOLTATIVA “P” - GARANZIA LIMITATA
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella. L’assicurazione deve intendersi prestata esclusivamente sulle cose descritte alla voce “macchinario, attrezzatura ed arredamento” della definizione CONTENUTO.
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GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 51
GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata.
In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell’art. 44, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell’art. 44.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 52
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A parziale deroga dell’art. 45 lettera f), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 44 lettera a) usque e) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società ri- conoscerà all’Assicurato un importo forfettario, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta
forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a ti- tolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
ART. 53
GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
A. PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza del- l’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
commessi sulla persona del Contraente o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali con- tenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle ban- che, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
L’assicurazione è operante a condizione che:
xxxxxxxx nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di por-
-
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
B. SPESE SANITARIE
La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Con- traente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consu- mati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 54
MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220008).
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CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 55
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area re- cintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge
l’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e dalle “Difese esterne” di cui alla Condizione sempre operante I).
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.
C) Onorari e spese del perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 64 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il li- mite del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.000,00.
D) Depositi separati
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Con- dizione sempre operante I), costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata posti al di fuori del- l’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa.
Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.
E) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o del-
l’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 220008). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sini- stro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d’indennizzo del 15% della somma assicurata. Resta fermo, comunque, quanto previsto dall’art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera “F” relativamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita e/o produzione.
F) Preziosi
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la produzione e/o la vendita; si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi,
quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con il limite del:
- 10% della somma assicurata per i preziosi inerenti l’attività assicurata;
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
- Euro 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di produzione e/o vendita e non ad uso personale dell’assicurato e/o dei familiari conviventi;
- Euro 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi.
G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Mac- chinario, attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 7.500,00, per singolo oggetto.
H) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: Au- tofficina - Elettrauto - Autorimessa - Carrozzerie - Stazione di servizio - Autolavaggio - Vendita autoveicoli con re- parto assistenza e riparazione).
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura del- l’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall’assicurazione le cose contenute nei vei- coli.
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Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
I) Difese esterne
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla relativa de- finizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza im- piego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serra- ture, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fis- sate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto dal punto d) della relativa definizione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
L) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto “A”)
In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate come cate- goria “A” in Polizza (mod. 220008), la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detra- zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il massimo di Euro 2.500,00.
Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell’operatività della Condizione sempre operante E), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.
La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.
M) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%. Qualora sia previ- sta una franchigia, quest’ultima sarà considerata come minimo non liquidabile.
N) Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, de- dotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
O) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
P) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le garanzie rimangono in vigore per il contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e “Di- fese esterne”analoghe ai precedenti.
Q) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
ART. 56
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) siano barrate le relative caselle.
A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D04: l’azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno; D05: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;
D06: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine;
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D07: Il punto 2. della lettera I) dell’art. 55 s’intende xxxxxxxx e sostituito dal seguente soltanto se è stato richia- mato il punto D07 in Polizza (mod. 220008):
Difese esterne
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di pro- tezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm.,
senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettango-
lari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei pre- detti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i
mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora invece venga accertato che l’introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
B. Impianto di allarme antifurto
(valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei ladri nei lo- cali.
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SETTORE D - ROTTURA LASTRE - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
IMPRESA
ART. 57
GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati.
ART. 58 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rap- porto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nu- cleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del ter-
reno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi i danni:
verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico; 2.
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui ai settori A - INCENDIO e/o C - FURTO,
le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
-
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 59
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclu-
sioni dell’art. 58.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di oc- cupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
Ai soli fini della presente garanzia, non sono comunque considerati terzi:
-
-
-
B) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
verificatosi all’interno del fabbricato a
bile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontra-
a) grandine, vento e quanto da esso trasportato,
b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento,
dennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda, il pagamento dell’in-
vince confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle pro-
attinenti l’attività assicurata
C) Insegne luminose e non
La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido,
D) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
E) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
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ART. 60
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
titolari dell’interesse assicurato.
ART. 61
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 62
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore C – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in partico- lare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché
d)
esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liqui-
dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quan- tità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispet- tivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa es- sere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Relativamente al Settore B - Elettronica:
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura stret- tamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure
tura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di na-
necessarie;
h)
ART. 63
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli in- dizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 64
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
persona da lui designata;
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
a richiesta delle Parti,
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o oppure,
b) fra due Periti
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio-
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ranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdi- zione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto
previsto all’art. 33 lettera D) ed all’art. 43 lettera B).
ART. 65
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché ve- rificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 62;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 67;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 64 lettera b), i ri- sultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redi- gersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 66
OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 67
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai se- guenti criteri:
A - FABBRICATO
1. si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vi- gore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei re- sidui.
Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui al settore B - Elettronica in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:
2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destina- zione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’in- dennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.
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B - RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo
A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
C - CONTENUTO
C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Macchine mordenti per l’industria del legno, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati
1. si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per ca- ratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei resi- dui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Resta convenuto che, limitatamente alle garanzie di cui ai settori B - Elettronica e C - Furto, in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando alle stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito:
2. in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rim- piazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, salvo comprovata forza maggiore; qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2. che precede.
In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:
- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparec- chio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di tra- sporto diversi dal normale.
C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplodenti, Preziosi e Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Scul- ture, Oggetti d’arte, Tappeti, Antichità e simili
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il si- nistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita conve- nuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 33 lettera N) e art. 55 lettera N)).
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Ci- vile.
C3 - Cose particolari
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state ripa- rate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “man- canza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 44 lettera j).
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C4 - Valori e Titoli di Credito
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità,
quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammorta- mento, la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’am- mortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammor- tamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa pre- sentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sani- tario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
E - ROTTURA LASTRE
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installa- zione.
ART. 68
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO e/o ROTTURA LASTRE
Relativamente ai Settori C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente o dell’Assicu- rato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall’art. 48 di cui al settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 6.
ART. 69
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla So- cietà appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime.
Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle
cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle ven-
dere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno ori-
ginariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o dome- stico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 70
ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).
Se dalle stime fatte a norma dell’art. 67, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per cia- scuna partita considerata separatamente) eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
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Questa norma non si applica:
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Macchinari, At- trezzature e Arredamento e Merci e qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad Euro 2.500,00;
- alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).
ART. 71
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 2)
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a cia-
scuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 72
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C - Furto.
ART. 73
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 74
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contra- ente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 13 lettera d), 38 lettera c), 45 lettera c), 58 lettera d).
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ART. 75
GARANZIE PRESTATE - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la respon- sabilità civile derivante all’Assicurato:
- per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere;
- per fatto di eventuali subappaltatori quest’ultima prestazione non opera per le imprese che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo, e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con pon- teggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).
in relazione a tutti i rischi inerenti l’attività assicurata, ivi compresi:
a) Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.
Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complemen-
tarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo quanto previsto alla
-
successiva lettera g);
da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli
-
derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tuba-
zioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture,
golo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.
la garanzia e prestata con il limite di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per sin-
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualun- que sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 18 del settore A - IN- CENDIO).
b) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubica- zioni di pertinenza dell’azienda assicurata.
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecu- zione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi, con esclusione dei danni
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
conseguenti a mancato uso.
d) Xxxxx a cose di terzi, esclusi i veicoli e/o natanti, sollevate, caricate o scaricate o comunque movimen- tate con carrelli o mezzi semoventi, ponti sollevatori, mezzi similari
Euro 500,00.
nistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di Euro 50.000,00 per si-
e) Responsabilità personale dei dipendenti
Garanzia Facoltativa R.C.O.,
qualora richiamata la
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasu- bordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti
nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e prote- zione”.
Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220008);
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- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza (mod. 220008).
f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da sta- gisti e tirocinanti.
g) Committenza
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fab- bricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (mod. 220008);
la garanzia opera a condizione che:
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il co- ordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx.;
b) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata;
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
- servizio di vigilanza;
- distributori automatici e servizio di catering.
h) Committenza auto
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ov- vero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclu-
sivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso
dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.
È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
A deroga dell’art. 80 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repub- blica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
i) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. Questa ga-
ranzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per
anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
j) Xxxxx a cose in consegna e custodia
L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e de- terioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle
cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti
e cose in essi contenute.
Sono in ogni caso esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso o in locazione all’Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di Euro 50.000,00 per si- nistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezza- ture, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata, ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 di- cembre 1969 e successive modifiche ed integrazioni.
l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicu- rata, ma di pertinenza della stessa.
m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.
Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.
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n) Uso di armi per i danni a terzi conseguenti all’utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale.
o) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili
p) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limi- tatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.
q) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad au- toveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifi- che ed integrazioni.
Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.
r) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne del- l’attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.
s) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano (a deroga dell’art. 80), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
t) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.
u) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l’esclusione del rischio della cir- colazione dei veicoli a motore.
v) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla nor- mativa del D.Lgs.111/95.
w) Rischio dello smercio per danni derivanti, limitatamente alle aziende alimentari con licenza di vendita al det- taglio, da smercio e/o somministrazione al pubblico, direttamente nei locali facenti parte dell’azienda o del labora- torio, di generi alimentari prodotti dall’Assicurato, compresi i danni dovuti a vizio originario del prodotto stesso.
x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.
y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso del- l’assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio del- l’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda.
z) Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di im- pianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda o laboratorio assicurato.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 ed un massimo di Euro 25.000,00.
aa) Gestione servizi
relativamente alla gestione dei servizi:
- di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.
bb) Danni a veicoli e/o natanti
Per i danni subiti:
1. dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione in relazione alle sole autorimesse;
2. dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione, manutenzione, rifornimento e lavaggio compresi i danni derivanti da operazioni di movimentazione, sistemazione, sollevamento o derivanti dalla caduta dei veicoli e/o natanti stessi da ponti sollevatori o in buche purché detti danni si verifichino nei locali ovvero nell’area recintata
di pertinenza dell’azienda ove si esercita l’attività dichiarata, con la sola esclusione dei danni alle parti diretta-
mente interessate dai lavori di riparazione, manutenzione e rifornimento;
3. dai veicoli durante le operazioni di recupero con carro attrezzi.
Le garanzie di cui ai punti 2. e 3. operano per le seguenti attività: Autofficina - Elettrauto - Autorimessa - Carroz- zerie - Stazione di servizio - Autolavaggio - Vendita autoveicoli con reparto assistenza e riparazione - Pneumatici, ri- parazione ed installazione.
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La garanzia di cui al punto 2. operano anche per le seguenti attività: natanti: costruzione, riparazione, allestimento e raddobbo.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli e/o natanti stessi. Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.
cc) Danni a cose trattate
a) Relativamente alle lavanderie industriali e tintorie di filati o tessuti l’assicurazione comprende i danni a cose di terzi oggetto di trattamento. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00.
b) Relativamente ai negozi di lavanderia, stireria, tintoria (escluse pellicce) la garanzia comprende i danni agli indu- menti dei clienti.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 1.000,00 per singolo indumento con il massimo di Euro 10.000,00, per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
inoltre, limitatamente alle imprese edili che svolgono la seguente attività:
Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intona- catura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’in- terno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).
dd) Lavori di straordinaria manutenzione su fabbricati di proprietà dell’Assicurato
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a lavori di straordina- ria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell’Assicurato.
ART. 76
QUALIFICA DI “TERZI”
il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente
Non sono considerati “terzi”: a)
quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabi-
convivente;
b)
lità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di ser- vizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgi- mento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’atti- vità assicurata;
g) stagisti e tirocinanti.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.; 2.
3. nell’ambito del massimale previsto per l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:
4. per le malattie professionali.
ART. 77 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall’art. 82
a) da furto, salvo quanto previsto dall’art. 86 Garanzia Facoltativa “U” qualora operante; b)
Garanzia Facoltativa “Q” lettera a) qualora operante;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da naviga-
stessi, salvo quanto previsto dall’art. 82 Garanzia Facoltativa “Q” lettera b) qualora operante;
alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali
alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato, salvo quanto previsto all’art 75 lettera d);
norma delle disposizioni in vigore;
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a
zione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
d)
e)
f)
g)
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h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori ed alle opere in costruzione o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo il dispo- sto dell’art. 75 lettera w), dell’art. 84 Garanzia Facoltativa “S” e dell’art. 85 Garanzia Facoltativa “T” qualora operanti;
i) provocati da acqua piovana;
j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fu- mogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, im- poverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto pre- visto all’art. 75 lettera z);
alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’art. 75 lettera j);
k)
l) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni di terreno, da
qualsiasi causa determinati, salvo quanto previsto all’art. 87 – Garanzia Facoltativa “Y” qualora operante;
m) a condutture ed impianti sotterranei in genere salvo quanto previsto all’art. 83 - Garanzia Facoltativa “R” qua-
lora operante;
n) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
miche;
o) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato-
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto.
ART. 78
FRANCHIGIA FISSA PER DANNI A COSE OBBLIGATORIA LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE EDILI
(prestazione valida esclusivamente per la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ri- strutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbiatura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che all’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).
Per le prestazioni di cui al presente Settore di garanzia relative a danni che comportino distruzione o deteriora- mento di cose, l’assicurazione è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00.
Qualora, su specifiche garanzie, siano operanti:
- franchigie o minimi di scoperto inferiori, dovrà comunque essere applicato l’importo di Euro 500,00;
- scoperti: detta franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile.
ART. 79
PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il li- mite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
ART. 80
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei; l’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
ART. 81
DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220008).
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il maggior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli ad- detti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Ci- vile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in Polizza (mod. 220008) la Garanzia Facoltativa di cui all’art. 92.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 82
GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga dell’art. 77 lettera b), lettera g) e lettera i), la garanzia comprende i danni provocati dall’Assicu- rato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti:
a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa.
alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso
La garanzia non comprende i danni:
-
o disponibilità;
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, non-
ché quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% del massimale con il massimo di Euro 100.000,00 per anno assi- curativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 250,00.
ART. 83
GARANZIA FACOLTATIVA “R” - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
L’assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
ART. 84
GARANZIA FACOLTATIVA “S” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA
(esclusi riparatori di veicoli e/o natanti)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga dell’art. 77 lettera h) l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l’attività assicurata, anche se non installati dall’Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi, dopo l’ul- timazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori.
L’assicurazione è valida, purché l’Assicurato sia in possesso - quando richiesta - dell’abilitazione prevista dall’art. 2
della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assicurazione non comprende i danni:
cagionati da mancato od intempestivo intervento di manutenzione.
rispondenza all’uso cui sono destinati;
derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata
cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
sostituzione o riparazione degli stessi;
agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla
-
-
-
-
12 mesi per le attività non previste dalla succitata legge.
10 anni dalla data di fine lavori per le attività rientranti nella legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;
e comunque non oltre:
La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione
-
-
In entrambi i casi la garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero re- | |
golare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e | |
le caratteristiche dell’intervento stesso. | |
Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite di Euro 150.000,00, per sinistro ed | |
anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro | |
250,00. |
ART. 85
GARANZIA FACOLTATIVA “T” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA
(per riparatori di veicoli e/o natanti)
operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
Tale garanzia è
A parziale deroga dell’art. 77 lettera h) la garanzia è operante per i danni subiti o causati dai veicoli a motore og- getto dell’intervento da parte dell’Assicurato in relazione all’attività descritta in Polizza (mod. 220008), dovuti a fatto od omissione per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge, purché detti danni si verifichino
entro 12 mesi dall’intervento.
i danni alle parti oggetto di riparazione o installazione;
Sono esclusi:
-
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- i danni da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato funzionamento di impianti antincendio e anti- furto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.
-
La garanzia è prestata esclusivamente per i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta an- teriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento.
Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite del 5% del massimale con il massimo di Euro 50.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
ART. 86
GARANZIA FACOLTATIVA “U” - DANNI DA FURTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga del comma a) dell’art. 77 l’assicurazione è operante per i danni da furto cagionati a terzi da per- sone che si siano avvalse - per compiere l’azione delittuosa - di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall’Assi- curato.
Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale con il massimo di Euro 25.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
ART. 87
GARANZIA FACOLTATIVA “Y” - PACCHETTO IMPRESE EDILI
(prestazione valida esclusivamente per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbia- tura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che al- l’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
a) Danni da cedimento e/o franamento del terreno
A parziale deroga dell’art. 77 lett. l) la garanzia RCT comprende i danni a cose derivanti da cedimento e/o franamento del terreno, purché non causati da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitu- tive.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 50.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applica- zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.
b) Danni a fabbricati da vibrazioni del terreno
A parziale deroga dell’art. 77 lett. l) la garanzia RCT comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del ter- reno derivanti dall’uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.
Questa garanzia è prestata con il limite di Euro 50.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applica- zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 3.000,00.
c) RC postuma
L’assicurazione è prestata per le sole attività di cui all’art.1 della Legge 5/3/1990 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della predetta legge.
La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di installa- tore, manutentore o riparatore, anche di impianti non da lui installati, per danni cagionati a terzi (compresi i com- mittenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione vale per i lavori eseguiti in tutti gli immobili, a qualsiasi uso adibiti. L’assicurazione non comprende i danni:
a) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro man- cata rispondenza all’uso per il quale gli impianti sono destinati;
derivanti da interruzione o sospensione di attività.
cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
d)
e)
La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’assicura-
xxxxx e comunque non oltre 10 anni dalla data di fine lavori.
Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite di Euro 50.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00.
ART. 88
GARANZIA FACOLTATIVA “V” - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A deroga di quanto indicato all’art. 81 la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.
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ART. 89
GARANZIA FACOLTATIVA “W” - RIDUZIONE FRANCHIGIA R.C.O.
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 91, il comma di cui alla lettera b) deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:
b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità per- manente, non inferiore al 4%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.
ART. 90
GARANZIA FACOLTATIVA “Z” - LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO
(prestazione valida esclusivamente per le imprese edili che svolgono la seguente attività: Costruzione e sopraelevazione di edifici compresi i lavori di scavo e demolizione (purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e sopraelevazione), ristrutturazione e manutenzione di edifici con operazioni di intonacatura, sabbia- tura, pavimentazione, coloritura e rifinitura in genere, anche con ponteggi ed impalcature, sia all’interno che al- l’esterno di stabili occupati e non, con o senza impermeabilizzazioni).
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella. Premesso che l’Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori, fino ad un massimo del 30% del valore di ogni sin- gola opera o appalto, l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. La presente garanzia è efficace a condizione che il con- tratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso a sensi di legge.
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
ART. 91
GARANZIA FACOLTATIVA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicato il relativo massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:
a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubor- dinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità per- manente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli ob- blighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell’assicurazione l’eventuale inosservanza degli obbli- ghi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve ri- spondere.
Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.
Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Profes- sionali riconosciute dall’INAIL.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipu- lazione dell’assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il
tempo dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
d)
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale preceden-
temente indennizzata;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’atti- vità assicurata;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predi- sposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’azienda assicu- rata.
La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per
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porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data
3)
di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabi- limenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 93, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempe- stività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ART. 92
GARANZIE PRESTATE - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicato il relativo massimale.
Gli artt. 75) e 77) si intendono abrogati e sostituiti agli effetti contrattuali dal presente.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario del xxxxxx- cato descritto in Polizza (mod. 220008).
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere.
L’assicurazione non comprende i danni:
da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
a) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; b)
c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
d) derivanti dall’esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, com- merci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e/o loro familiari;
e) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria, salvo il caso in
cui l’Assicurato rivesta la qualifica di committente.
In tale ipotesi la garanzia è operante a condizione che:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
dall’evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come
-
definite dall’art. 583 del Codice Penale;
f) da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Il valore indicato in Polizza (mod. 220008) deve corrispondere al valore a nuovo del fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore di- chiarato dall’Assicurato in Polizza (mod. 220008), la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il va- lore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in uguale proporzione.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata previa applicazione, | |
per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00. | |
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualun- | |
que sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 18 settembre del set- | |
tore A - INCENDIO). |
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SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE - IL SINISTRO IMPRESA
ART. 93
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a) Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gra- vità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, ado- perandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l’Assicu-
b)
rato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gra- vità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell’Assicurato, compresi
i lavoratori parasubordinati.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i la- voratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL o dall’INPS, per conseguire o ripetere risar- cimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicu- razione obbligatoria sia l’infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso pro-
cedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 94
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assi- curato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tec- nici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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IMPRESA
SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 95
FRANCHIGIA ASSOLUTA (valida per i settori A- Incendio, B - Elettronica, C - Furto, D - Rottura Lastre ed E
- Responsabilità Civile)
La franchigia di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando in Polizza (mod. 220008) risulta barrata la risposta “sì” nella relativa casella.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di Euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata.
Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per le garanzie/condizioni che li prevedono.
Nel caso di garanzie/condizioni che prevedono già l’applicazione del solo scoperto, la franchigia in questione dovrà intendersi quale limite di minimo.
Restano, peraltro, invariate le franchigie che prevedono importi pari o superiori, nonché quelle espresse in giorni o in percentuale come indicato per la Garanzia Facoltativa di cui all’art. 91 e di cui all’art. 89 (R.C.O.).
Restano, inoltre, escluse dall’applicazione della franchigia in questione le garanzie di cui all’art. 33 lettera B) e di cui all’art. 55 lettera E).
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ART. 96
GARANZIE PRESTATE
Premessa
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Dire- zione per l'Italia – Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Compagnia (in seguito denominata Arag) specia- lizzata nel ramo Tutela Legale ed alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:
- telefono 000.0000000,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro xxxxxxx@xxxx.xx,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di af- fidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato - Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).
Le garanzie di tutela legale valgono per le:
- società di persone: l’azienda, i soci, i dipendenti iscritti nei libri paga, i familiari del titolare d’Impresa che col- laborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da con- tratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- società di capitale: l’azienda, gli amministratori, i dipendenti iscritti nei libri paga e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sini- stro.
- ditte individuali e le imprese familiari: l’azienda, il titolare, i dipendenti iscritti nei libri paga ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Assicurato - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
La Società, avvalendosi di Arag per la gestione dei sinistri, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del mas- simale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220008), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripe- tibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato - Contraente per fatti inerenti all’eser- cizio dell’attività indicata in Polizza (mod. 220008). Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all’immobile, indicato in Polizza (mod. 220008), ove l’Assicurato - Contraente esercita l’attività.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del- l’Assicurato – Contraente.
Le garanzie valgono nei seguenti casi:
1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti il- leciti di terzi;
2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall’Assicurato - Contraente sempreché il valore in lite sia su-
periore ad Euro 200,00.
La prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente;
3. sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a libro matricola. La pre-
sente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente;
4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l’Assicurato - Contraente esercita l’attività purchè identificati in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente;
5. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga dell’art. 98 lettera a) sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed am-
ministrativa;
6. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e ammini- strativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la de- rubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
La prestazione opera in deroga all’art. 98 lettere a) ed e);
7. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di Euro 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di Euro 10.000,00.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua eroga- zione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente;
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8. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 96 e/o dalle Garanzie Facoltative, qualora operanti. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.
Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:
- le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transa- zione autorizzata da Arag ai sensi dell’art. 102 comma 4;
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’art. 102 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di que- st’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 100 comma 3.
ART. 97
DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE
1. L’Assicurato è tenuto a:
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
La Società non si assume il pagamento di:
2.
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Co- dice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
ART. 98 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o
c)
amministratori di società;
per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d)
per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all’art. 96 punto 6; f)
per controversie contro la Società e/o Arag.
per controversie relative all’affitto d’azienda;
fornitura e posa in opera di materiali;
costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto,
limitatamente all’art. 96 punto 4 per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro
per contratti di compravendita di immobili;
rato - Contraente nell’esercizio della sua attività;
per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’Assicu-
per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; h)
i)
j)
k)
l)
m)
ART. 99
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
minciato a violare norme di legge o di contratto;
il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe co-
evento che ha originato il diritto al risarcimento;
il momento del verificarsi del primo
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali -
- per tutte le restanti ipotesi -
- in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa rife- rimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
durante il periodo di validità dell’assicurazione,
- se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di
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danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministra- tive;
- a deroga di quanto previsto dall’art. 3, trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell’ art. 100, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chie- sta da uno dei contraenti.
5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
ART. 100
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni
dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad Arag contem- poraneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag.
ART. 101
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicu- rativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e ve- ritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti ne- cessari.
ART. 102
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della contro- versia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia neces- saria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’art.100.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’im- pugnazione presenta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag. La Società o Arag non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente
a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
ART. 103
RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corri- sposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giu- diziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
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ART. 104
ESTENSIONE TERRITORIALE
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi del- l’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.
ART. 105
DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220008).
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il maggior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.
ART. 106
GARANZIA FACOLTATIVA “ 1” - PACCHETTO SICUREZZA
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
Le garanzie previste all’art. 96 vengono prestate all’Assicurato - Contraente per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Co- dice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti dell’Assicurato - Contraente.
Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti di- sposizioni normative e/o regolamentari:
1) D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le garanzie vengono prestate all’Assicurato - Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono anche qualora l’Assicurato - Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 98 lettera a) per la materia amministrativa.
2) D.LGS. 193/07 RELATIVO AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 98 lettera a) per la materia amministrativa.
3) D.LGS. 152/06 – CODICE DELL’AMBIENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 98 lettera a) per la materia amministrativa e in deroga all’art. 98 lettera f).
4) D.LGS. 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
Assicurati:
- il Titolare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 196/03,
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- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti dell’Assicurato - Contraente designati per iscritto ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.
Garanzie
Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla noti- ficazione del trattamento all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:
- DIFESA PENALE, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni pre- visti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al pas- saggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia opera in deroga all’art. 98 lettera e);
- DIFESA AMMINISTRATIVA, sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 98 lettera a) per la materia amministrativa;
- DIFESA CIVILE, sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adem- piuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile.
5) D.LGS. 231/2001
Le garanzie previste dall’art. 96 vengono prestate, in deroga all’elenco dei soggetti assicurati di cui all’art. 96 e in deroga all’art. 98 lettera a), per le spese sostenute:
- dall’Azienda Assicurata - Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all’ art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell’Azienda Assicurata - Contra- ente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01.
Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all’ art. 96 punto 6.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – GARANZIA FACOLTATIVA “1” - PACCHETTO SICUREZZA
A parziale deroga dell’art. 99 si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente Garanzia Facoltativa “1”
- Pacchetto Sicurezza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, am- ministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del pre- sente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del con- tratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indi- cate nella presente Garanzia Facoltativa, o loro dimissioni dall’Azienda Assicurata - Contraente.
ART. 107
GARANZIA FACOLTATIVA “2” - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
La tolleranza di cui all’art. 105 si intende elevata da 1 a 3 addetti.
ART. 108
GARANZIA FACOLTATIVA “3” - VERTENZE CON I CLIENTI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia barrata la relativa casella.
Le garanzie vengono prestate all’Assicurato - Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato - Contraente.
dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 Codice Pro-
decorsi tre mesi
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate
cedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile). Arag, accer- tata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole con- troversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La prestazione opera in deroga all’art. 98 lettera i).
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ART. 109
GARANZIE PRESTATE
Premessa
L’erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla Struttura Organizzativa Europ Assi- stance Service S.p.A.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di af- fidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assistenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).
La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all’Assicurato, che ne abbia ne- cessità, 24 ore su 24, le prestazioni sottodescritte.
1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un mas- simo di Euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessa- rio per la riparazione.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’azienda provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nell’azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.z
La prestazione non è dovuta:
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del- l’azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell’azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell’azienda, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’azienda e a sinistri do- vuti a negligenza dell’Assicurato;
per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature
-
mobili dei servizi igienico - sanitari.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di di- stribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA
Qualora presso l’azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale spe- cializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio ca- rico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
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- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore.
5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Qualora presso l’azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un mas- simo di Euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’azienda.
6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizza- tiva provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’azienda tenendo la Società a pro- prio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza.
7. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assi- curato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la So- cietà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 250,00. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizza- tiva metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documen- tazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
Si evidenzia inoltre, in ottemperanza all’art. 5 del regolamento IVASS n. 29 del 16/3/2009, che i seguenti punti del presente articolo non hanno alcun costo rispetto al premio assicurativo
8. INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
Qualora presso l’azienda sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’im- pianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali ecc.).
9. INFORMAZIONI IMMOBILIARI SULL’AZIENDA
Qualora l’Assicurato desideri informazioni relativamente a normative legali di locazione quali diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni del contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto, può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste.
10. INFORMAZIONI SUGLI AUTONOLEGGI IN ITALIA
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Or- ganizzativa potrà ricevere indicazioni relative all’ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di pre- notazione nazionale.
11. INFORMAZIONI SU FIERE NAZIONALI ED INTENAZIONALI
Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all’ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc.
12. PRONTO TRAVEL
Qualora l’Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:
- viaggi d’affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
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- soggiorni in hotel in Italia e all’estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;
la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l’Assicurato e una Agenzia di Viaggio convenzionata. Quest’ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione del- l’Assicurato:
- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.
Tutti i costi relativi all’acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell’Assicurato che li re- golerà direttamente con l’Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l’Assicurato e detta Agenzia.
La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall’autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiun- tivi e verrà gestita dall’Agenzia di Viaggio.
13. SERVIZIO DOCUMENTI
Qualora l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti am- ministrativi:
- certificato di nascita;
- stato di famiglia;
- certificato camerale e fallimentare;
oppure delle seguenti pratiche automobilistiche:
- perdita di possesso;
- estratto cronologico;
- sentenza di chiusa istruttoria;
- procura notarile a vendere;
- visura al P.R.A.;
la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l’Assicurato ed il fornitore del Servizio documenti. Il Fornitore comunicherà all’Assicurato il costo del servizio subordinando l’erogazione dello stesso all’accetta- zione da parte dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con il fornitore:
- per le pratiche amministrative:
• delega del richiedente in ORIGINALE;
• fotocopia fronte/retro della carta d’identità del richiedente;
per le pratiche automobilistiche:
-
a) perdita di possesso e estratto cronologico:
• denuncia di xxxxx in originale o copia conforme;
foglio complementare o certificato di proprietà in originale o copia conforme (se rubato deve essere spe-
•
cificato in denuncia, se non è stato specificato l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia);
• fotocopia fronte/retro della carta d’identità del proprietario del veicolo (oppure se il proprietario del vei-
colo fosse una società la ragione sociale della società);
• codice fiscale del proprietario del veicolo (oppure partita IVA della società proprietaria del veicolo);
b) chiusura istruttoria (detta anche chiusura inchiesta):
denuncia di xxxxx in originale o copia conforme;
•
c) procura a vendere:
• il Fornitore organizza l’appuntamento tra il cliente e il notaio per la firma della procura a vendere;
d) visura al PRA:
• il n° di targa del veicolo.
Tutti i costi relativi alla fornitura del servizio ed alla consegna dei documenti sono a carico dell’Assicurato che li re- golerà direttamente con il Fornitore con il quale è stato messo in contatto.
Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l’Assicurato e detto Fornitore.
pito telefonico ed il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, reca-
ART. 110
NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE
La garanzia opera nei territori dello Stato italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
nire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a for-
di assistenza.
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’azienda interessate dall’intervento
lative alle prestazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5. e 8. dell’art. 109.
Rimangono a carico dell’Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni re-
lizza.
Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della po-
1.
2.
3.
4.
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ART. 111 ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
ART. 112
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al:
numero verde nazionale: 800.713.974 (dall’Italia)
oppure al numero ordinario: 0039.02.58.24.55.56 (dall’Italia o dall’estero) oppure al fax: 0000.00.00.00.00.00
oppure all’indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza preceduto dalla sigla GEIM;
indirizzo del luogo in cui si trova;
-
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulte- riore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORI-
GINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne
dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Dati aggiornati al 1° gennaio 2013
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Mod. 250030 - Ed. 11/2009 - Agg. 06/2013
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. 048
- Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg