POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT_O
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT_O
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2020
Alle ore 24.00 del : 31 12 2023
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni : 31 12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata e proroga del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Art.7
Revisione prezzi Recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Obblighi in caso di sinistro Art. 13 bis Gestione franchigia frontale
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.16 bis Clausola Broker Lloyd’s Art.17 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Precisazioni
Art.7 Estensioni di garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Art. 10
Validità territoriale Sanction Clause
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • l'Ente Contraente MARCHE MULTISERVIZI SPA; • MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA Srl • I membri del CDA nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente/Assicurato di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi comprese gli aderenti alle associazioni dopolavoristiche e ricreative |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | ATI Consorzio ASPIS (consorziata esecutrice CENTRALE Spa) – AON Spa incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio : | per retribuzione annua lorda si intende la somma di : • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai - ai prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) • quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività della Società Contraente e delle altre società assicurate comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.
L'attività del Contraente e delle altre società assicurate riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'espletamento dei seguenti servizi:
a) servizio idrico integrato compresa la gestione delle condutture fognarie e dei depuratori:
b) distribuzione di gas a mezzo rete
c) servizio di igiene ambientale (spazzamento, raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, smaltimento di rifiuti urbani, assimilati, pericolosi e non pericolosi),
d) gestione aree destinate a parchi o verde pubblico in genere,
e) servizio illuminazione pubblica
f) gestione calore
g) altri servizi pubblici locali rientranti nella previsione dell'art. 113 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e altre attività rientranti nella competenza degli enti azionisti o affidanti i servizi;
h) svolgimento di altre attività funzionali, connesse e consequenziali alla gestione dei servizi pubblici sopra individuati;
i) attività commerciali dirette all'utenza gestita di prodotti affini o direttamente correlati alle principali finalità svolte.
nonché qualsiasi altra attività risultante dal certificato C.C.I.A.A.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Aggregazioni di imprese, Consorzi, Società Consortili od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere del consiglio di Amministrazione, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 – Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art 3. - Durata e proroga del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016
Il Contraente e l’Impresa hanno la facoltà di recesso dalle polizze, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – pec da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata-pec da parte del ricevente
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art.5 – Regolazione del premio
Il premio della presente polizza viene calcolato sulla sommatoria delle retribuzioni lorde complessive erogate al personale dipendente e convenzionato sia di MARCHE MULTISERVIZI SPA che di MARCHE MULTISERVIZI FALCONARA Srl, sia esso assoggettato o meno all’obbligo dell’assicurazione INAIL.
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il
200%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata
– pec da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – pec da parte del ricevente
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, a parziale deroga dell’art. 1913 del C.C., il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d’ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.
Premesso inoltre che, le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:
A. generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
B. data e luogo del sinistro;
C. descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.
resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui l’Ufficio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà al Contraente o all’Assicurato – anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo – di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Ciò verificato, il Contraente o l’Assicurato daranno avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall’art. 2952 del C.C.
Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :
• in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
• in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 bis – Gestione franchigia frontale
La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale per qualsiasi sinistro, di € ,00
(euro /00), salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di polizza.
Resta inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, l'Assicurazione provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno, ed a richiedere con riscontro documentale e con cadenza semestrale gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.
Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In quel caso l'Assicurazione richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società s’impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi, il dettaglio dei sinistri, in formato excel, così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx in ATI con AON SPA xxx Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 3,49% calcolato sui premi finiti
Art. 16bis) – Xxxxxxxx broker in presenza di Lloyd’s Correspondent ( a parziale deroga e integrazione art. 16 )
Con la sottoscrizione della presente polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla Società di Brokeraggio Centrale Spa (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:
Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata
Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.
Pertanto :
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art.2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità
Art.3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con esclusione tutta dell’HIV, delle silicosi asbestosi e malattie derivanti da campi elettromagnetici EMF”;
L’esclusione relativa a malattie quali asbestosi non sarà operante per i Dipendenti dell’Assicurato inquadrati nelle reti e per i Dipendenti dell’Assicurato addetti alla raccolta e allo smaltimento dell’amianto per i quali la garanzia è comunque operante. A richiesta della Società è possibile fornire elenco dei dipendenti sopra indicati.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro. Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art.4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Non sono considerati terzi i dipendenti, lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro in genere dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio e comunque per i danni a cose di loro proprietà o in uso esclusivo.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
Art.5 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell’assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
1.1. furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
• inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere causato da discariche di proprietà o in gestione alla Contraente;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività;
di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto salvo quanto indicato specificatamente al 2^ capoverso dell’art. 3 “Malattie professionali”
7. derivanti da campi elettromagnetici;
8. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati
9. di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro.
10. direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
11. derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale anche di tipo medico-sanitaria.
12. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.
Art.6 – Precisazioni
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:
1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente.
3. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
4. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
5. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
6. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
7. La responsabilità Civile personale dei dipendenti e/o collaboratori nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
9. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
10. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
11. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
12. La responsabilità civile derivante da erogazione di acqua alterata
13. La responsabilità civile per danni alle cose od opere sulle quali si eseguono i lavori a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art.5 che precede esclusivamente nei limiti riportati all'art.2 Sez.4.
Art.7 – Estensioni di garanzia
A maggior chiarimento la garanzia s’intende estesa a :
1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al
P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato mentre circolano all’interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D.Lgs.209/2005.
3. La responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore di impianti per i quali l'Assicurato non riveste in Italia la qualifica di produttore, nonché manutentore o riparatore in genere, per danni cagionati a terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre 36 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. L'assicurazione non comprende i danni:
a) alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzatura o cose riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
5. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
6. Premesso che la proprietà delle reti gestite dall’Assicurato è anche, in parte, di proprietà di:
• Società ASPES SPA
• Comuni (Soci e/o per i quali esiste “Contratto di servizio”
la presente assicurazione è valida anche per la responsabilità derivante ai predetti soggetti dalla proprietà delle reti di distribuzione di acqua, gas e fognature. I soggetti sopra elencati rivestono pertanto, ai sensi e nei limiti di quanto precisato dal presente punto 6, la qualifica di “Assicurato”
Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
Gli importi relativi alle spese legali e/o tecnici del Contraente e/o Assicurato non rientrano nella franchigia.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con la stessa e non risponde di multe od ammende.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall’’Assicurato quando questi siano stati incaricati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di chiedere/ricevere il preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente in tempi utili nella nomina di tali soggetti.
Art.9 – Validità territoriale
La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l’esclusione di U.S.A. e Canada. La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.
Art. 10 - Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni
Gli assicuratori non sono tenuti a prestare alcuna copertura né a pagare alcun indennizzo né a procurare alcuna garanzia o beneficio nella misura in cui tale copertura, indennizzo o garanzia rendano gli assicuratori medesimi passibili di qualsiasi forma di sanzione, proibizione o restrizione in base alle Risoluzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite od in base alle sanzioni, leggi e regolamentazioni promulgate dall’Unione Europea, dalla Gran Bretagna o dagli Stati Uniti.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :
Responsabilità Civile verso Terzi | €. 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 10.000.000,00 per ogni persona lesa e | |
€. 10.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€. 10.000.000,00 per persona lesa. |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare € 12.500.000,00.
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto | I massimali di polizza | € ….000,00 per sinistro |
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma) | € 1.000.000,00.= per sinistro | |
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3) | I massimali R.C.O. di polizza | |
Malattie professionali (Sez.3 Art.3) | I massimali R.C.O. di polizza | |
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1) | €.10.000,00 per danneggiato, massimo €.100.000,00 per periodo assicurativo | |
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 5) | €.100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo | |
Danni a cose in consegna e custodia (Sez.3 Art.6 punto 4) | € 300.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | |
Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punto 6) | €.2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | |
Danni da rimozione veicoli | €.100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | |
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 8) | €.1.000.000,00 per sinistro | |
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 9) | €.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | |
Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 10) | €. 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo | |
Danni da perdite idriche (Sez.3 Art.7 punto 6) | € 1.000.000,00 |
Art.3 – Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€ 23.000.000,00 | ,00‰ | €.0.= |
Scomposizione del premio
Premio netto | € | .= |
Accessori | € | .= |
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell’Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ
Documento firmato digitalmente