TRA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI PER IMMOBILI A PREVALENTE USO SANITARIO E USO UFFICIO CIG 0621059219
Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
Coopservice soc. coop. p.a. con sede legale a Cavriago (RE) in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, - codice fiscale 00310180351 e partita Iva 0031018351, domiciliata ai fini del presente atto in Cavriago (RE) in xxx Xxxxx Xxxxxx x. 0 in persona del Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Procuratore Speciale e Direttore della Divisione Sicurezza, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento temporaneo tra, oltre alla stessa, delle seguenti società mandanti:
1. LA PATRIA S.p.A. di Bologna
2. SICURITALIA S.p.A. di Como
3. C.I.V.I.S AUGUSTUS s.r.l. di Rimini
4. IL XXXXXXXX x.x.x. xx Xxxxxx
0. I.V.R.I. S.p.A. di Milano
6. AXITEA S.p.A. di Milano
giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza autenticato dal notaio xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in data 02 maggio 2011 numero di repertorio numero 99.423 e raccolta numero 29.111 (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’ Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 14 dicembre 2010;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Articolo 2 - Definizioni
Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni: le Amministrazioni presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi per immobili a prevalente uso sanitario e uso ufficio.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse mediante gli Ordinativi di
Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro 17.696.332,50, IVA esclusa.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
5. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 - Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è
trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Coopservice s.coop.p.a. , Via Rochdale n. 2, telefono n. 0522/940251 ovvero mediante fax al numero dedicato 0522/940332.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Antecedentemente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, le singole Amministrazioni Interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l’ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, le informazione sui rischi specifici, ed altri informazioni funzionali al servizio richiesto. Il Fornitore, entro 3 giorni solari dalla di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l’obbligo di concordare con l’Amministrazione interessata la data del Sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 7 giorni solari dalla ricezione della Richiesta. In occasione del Sopralluogo, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del Supervisore.
Entro 5 giorni solari dal sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi.
Tale documento, riferito al servizio di Xxxxxxxxx armata e al servizio di portierato, comprenderà almeno le seguenti informazioni:
- servizi richiesti;
- ubicazione degli immobili relativamente ai quali verranno attivati i servizi;
- orari in cui è richiesta la prestazione dei servizi;
- percorsi e fasce orarie per le ronde ispettive interne ed esterne;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare.
In caso di attivazione del servizio di manutenzione antincendio e di sicurezza e controllo accessi, il Piano Dettagliato degli Interventi deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- servizi richiesti;
- tipologia di apparati da manutenere;
- quantità di apparati;
- canoni e prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare.
Il Piano Dettagliato degli Interventi dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa ai servizio che il Fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della Ditta subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:
- accettarlo e, quindi, procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
- inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Piano recependo le modifiche del Supervisore e inviarlo nuovamente all’Amministrazione entro 3 giorni solari, pena applicazione delle penali.
L’accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi si formalizza nell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura nelle modalità sopra descritte.
Qualunque modifica al Piano dovrà comunque e sempre essere formalizzata attraverso Atto Aggiuntivo che verrà ad esso allegato.
6. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.
Articolo 7 - Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell’articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata corrispondente a 36 mesi (trentasei) a decorrere dall’emissione dell’Ordinativo di fornitura.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il
Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o all’Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Supervisore, con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
d) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
e) erogare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
f) attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore degli immobili/e per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore;
g) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
i) dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con le Centrali Operative;
j) garantire sempre il corretto funzionamento delle Centrali operative di cui dispone;
k) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
l) comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato contestualmente all’invio del Piano Dettagliato degli Interventi;
m) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare
carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all’attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione;
n) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
o) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
p) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
q) su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Xxxxxxxxxx ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto dall’Amministrazione.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano Dettagliato degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi, etc. indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione Contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all’immobile oggetto della contestazione stessa. L’Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell’inadempimento ad Azienda scelta sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo.
Articolo 12 - Servizi accessori
Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l’erogazione dei servizi. Tali servizi, descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono:
- Servizio di reportistica: Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
a) copia del Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto con la Amministrazioni contraenti;
b) nome dell’Amministrazione Contraente;
c) numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
d) importo fatturato per singolo servizio.
- Call Center: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
- giorni festivi;
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
- seconda e terza settimana di agosto.
Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore per ottenere:
• risposte ad eventuali richieste di informazioni sul servizio;
• risposte in merito all’attivazione del servizio e all’emissione dell’Ordinativo di fornitura;
• inoltrare reclami.
Articolo 13 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni unitari netti riferiti a ciascun servizio di cui all’offerta economica e precisamente:
Descrizione servizio | Unità di misura | Quantità presunte (Q) | Prezzo unitario IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (Pu) | Prezzo totale IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (QxPu) |
Servizio di vigilanza armata Province nord-centro | Ora/uomo | 320.000 | 21,00 | 6.720.000,00 |
Servizio di vigilanza armata Province Romagna | Ora/uomo | 200.000 | 20,00 | 4.000.000,00 |
Servizio di Portierato | Ora/uomo | 180.000 | 16,50 | 2.970.000,00 |
Descrizione servizio | Unità di misura | Quantità presunte (Q) | Prezzo unitario IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (Pu) | Prezzo totale IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (QxPu) |
Servizio di televigilanza con ponte radio con un intervento mensile | Canone mensile comprensivo di un intervento al mese | 1.500 | 198,00 | 297.000,00 |
Servizio di televigilanza con ponte radio senza intervento mensile | Canone mensile | 120 | 148,00 | 17.760,00 |
Servizio di televigilanza con combinatore telefonico con un | Canone mensile comprensivo di un intervento al mese | 750 | 55,00 | 41.250,00 |
intervento mensile | ||||
Servizio di televigilanza con combinatore telefonico senza intervento mensile | Canone mensile | 60 | 46,00 | 2.760,00 |
Servizio di videosorveglianza con un intervento mensile | Canone mensile comprensivo di un intervento al mese | 1.500 | 290,00 | 435.000,00 |
Descrizione servizio | Unità di misura | Quantità presunte (Q) | Prezzo unitario IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (Pu) | Prezzo totale IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (QxPu) |
Pronto intervento con un intervento della pattuglia | Xxxxx prima ora di intervento | 10.500 | 22,10 | 233.050,00 |
Ronde ispettive mediante autopattuglia | Canone mensile comprensivo di una ronda per notte | 4.500 | 51,00 | 229.500,00 |
Ronde ispettive mediante autopattuglia con custodia chiavi e con ispezione interna | Canone mensile comprensivo di una ronda per notte | 3.000 | 180,00 | 540.000,00 |
Ronde ispettive mediante autopattuglia con ispezione esterna e punzonatura orologi controllo | Canone mensile comprensivo di una ronda per notte | 2.250 | 89,00 | 200.250,00 |
Ronde ispettive mediante autopattuglia con ispezione esterna ed esterna e punzonatura orologi controllo | Canone mensile comprensivo di una ronda per notte | 750 | 405,00 | 303.750,00 |
Ronde ispettive aggiuntive inferiore 10 minuti | Costo/ronda | 52.500 | 5,00 | 262.500,00 |
Ronde ispettive aggiuntive superiore 10 minuti | Costo/ronda | 37.500 | 8,00 | 300.000,00 |
Descrizione servizio | Unità di misura | Quantità presunte (Q) | Prezzo unitario IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (Pu) | Prezzo totale IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (QxPu) |
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | ||||
Impianti idrici fissi | Euro/macchinetta/anno | 1.875 | 28,60 | 53.625,00 |
Impianti fissi estinzione automatici e a pioggia | Euro /sprinkler/anno | 15.750 | 3,47 | 54.652,50 |
Estintori portatili | Euro /pezzo/anno | 8.250 | 13,50 | 111.375,00 |
Estintori carrellati | Euro /pezzo/anno | 2.625 | 26,50 | 69.562,50 |
Impianti di spegnimento a gas | Euro/ugello di scarica/anno | 3.000 | 18,80 | 56.400,00 |
Impianto rilevazione fumi | Euro/rilevatore/anno | 5.250 | 13,80 | 72.450,00 |
Porte tagliafuoco | Euro/pezzo/anno | 1.875 | 38,50 | 72.187,50 |
Evacuatore fumo | Euro/evacuatore/anno | 1.125 | 68,90 | 77.512,50 |
Autorespiratori | Euro/armadio d'emergenza/anno | 1.125 | 41,50 | 46.687,50 |
Descrizione servizio | Unità di misura | Quantità presunte (Q) | Prezzo unitario IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (Pu) | Prezzo totale IVA esclusa in cifre Max 2 decimali (QxPu) |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA | - | |||
Cancelli automatici, porte motorizzate, bussole | Euro/pezzo/anno | 190 | 330,00 | 62.700,00 |
Monitor | Euro/pezzo/anno | 2.625 | 65,70 | 172.462,50 |
Telecamere fisse | Euro/pezzo/anno | 1.000 | 113,00 | 113.000,00 |
Telecamere motorizzate | Euro/pezzo/anno | 325 | 70,00 | 22.750,00 |
Tornelli | Euro/pezzo/anno | 190 | 190,00 | 36.100,00 |
TVCC | Euro/impianto/anno | 25 | 640,00 | 16.000,00 |
Impianto Antintrusione | Euro/impianto/anno | 75 | 329,00 | 24.675,00 |
Punti di rilevazione impianto Antintrusione | Euro/punto di rilevazione/anno | 100 | 44,15 | 4.415,00 |
Installazione impianti itineranti | Euro/impianto | 5 | 890,00 | 4.450,00 |
Installazione punti di rilevazione impianti itineranti | Euro/punto di rilevazione | 20 | 39,00 | 780,00 |
Noleggio Impianti itineranti | Euro/ impianto/mese | 5 | 850,00 | 4.250,00 |
Noleggio punti di rilevazione Impianti itineranti | Euro/ punto di rilevazione /mese | 20 | 29,50 | 590,00 |
Impianti trasmissione allarmi | Euro/impianto/anno | 25 | 39,50 | 987,50 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA | ||||
Manutenzione straordinaria | Euro/ora/uomo | 1.500 | 44,60 | 66.900,00 |
valore complessivo offerto | 17.696.332,50 |
2. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi
1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell’Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l’Agenzia ed il Fornitore, nei termini di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un’istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 dello stesso Dlgs. n. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).
Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.
4. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Supervisore al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Supervisore lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l’integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Supervisore che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L’importo della
fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell’articolo “Penali”.
5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni, in conformità a quanto disposto dall’art. 51 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
6. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
- dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
- da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.
30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
7. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.
8. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
9. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000699620, intestato al Fornitore, presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _IT 65 F 01030 12802 000000699620.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
12. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell’Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.
Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 è MONTE DEI PASCHI DI SIENA, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _IT 65 F 01030 12802 000000699620.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
4. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, la presente Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Articolo 17 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 - Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l’effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui all’articolo 6, comma 5, l’Agenzia,
su comunicazione delle singole Amministrazioni, applicherà una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).
2. In caso di inadempienza relative al servizio di vigilanza armata ciascuna Amministrazione, sulla base della gravità dell’inadempienza applicherà una penale variabile da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. In caso di inadempienza relative al servizio di portierato ciascuna Amministrazione, sulla base della gravità dell’inadempienza applicherà una penale variabile da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle frequenze descritte nel Capitolato Tecnico per il servizio di manutenzione agli impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi l’Amministrazione applicherà una penali pari al 2% del canone relativo al servizio oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l’intervento del personale tecnico in caso di richiesta di manutenzione straordinaria l’Amministrazione applicherà una penali pari a Euro 100,00 (cento/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo 12 l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.
7. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Aziende contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall’Amministrazione o dall’Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
11. Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; la Ditta prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L’Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente
inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 20 – Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione acquisisce la proprietà degli eventuali impianti acquistati a partire dalla data di consegna di cui al Capitolato Tecnico; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 21 - Riservatezza
2. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
4. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 22 - Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazioni contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o l’Amministrazione contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 23 - Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 24 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 26 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 27 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.
3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore
riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 0522/940251, numero di fax 0522/940332, indirizzo e-mail xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 29 - Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica della soluzione oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 34 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi
continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 17 maggio 2011
AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, quale Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 18 (Penali), Articolo 19 (Cauzione definitiva), Articolo 20 (Proprietà dei prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 28 (Responsabile del Servizio), Articolo 29 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).
IL FORNITORE |
Rep. n. 1068
Certifico io sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxx, nominato Ufficiale Rogante con atto n. 404/2007, che i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell’anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S416942T);
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Freiburg (Germania), il giorno 14 del mese di giugno dell’anno 1967 e residente a Castelnovo di Sotto, in via Vivaldi, numero civico 2, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Bologna, lì 17 maggio 2011