ELABORATO B
Accordo Quadro per lo svolgimento dell’attività di Bonifica Sistematica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici
ELABORATO B
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento ed altre figure 2
ARTICOLO 2 – Disposizioni Generali sull’accordo Quadro 2
ARTICOLO 3 - Oggetto dell’accordo Quadro 2
ARTICOLO 4 – Durata del contratto 2
ARTICOLO 5 – Valore stimato dell’appalto e determinazione compensi 3
ARTICOLO 6 – Elenco prezzi, determinazione nuovi prezzi, revisione di prezzo 3
ARTICOLO 7 – Penali 3
ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento del servizio 3
ARTICOLO 9 – Pagamenti 5
ARTICOLO 10 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso 5
ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità 5
ARTICOLO 12 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio 7
ARTICOLO 13 - Presa in consegna e utilizzazione dei terreni 7
ARTICOLO 14 - Sicurezza nel cantiere 7
ARTICOLO 15 - Xxxxx Xxxxxxxx 7
ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento ed altre figure
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice per il presente appalto, è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile della Direzione Viabilità, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione immobili. Il ruolo di Direzione per l’esecuzione del contratto (DEC) è svolto dal funzionario tecnico xxx. Xxxxxx Xxxx della stessa Direzione.
ARTICOLO 2 – Disposizioni Generali sull’accordo Quadro
La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n.50 intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell’attività di Bonifica Sistematica da Ordigni Esplosivi Residuati Bellici nel caso la valutazione dei rischi eseguita dal Committente evidenzi il possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nel cantiere interessato da attività di scavo.
Il valore economico indicato per l’Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell’Accordo.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l’Amministrazione nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “Contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.
I singoli “Contratti attuativi” assumono la forma di Ordini di Servizio (OdS) e s’intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’Operatore economico. Xxxxxxx XxX descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà le specifiche relative al singolo intervento (importo compenso, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l’importo delle eventuali penali e della coperture assicurative, ecc). Gli OdS sono comunicati in forma scritta.
Nell’esecuzione del presente incarico l’aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come “codice”, ed al relativo Regolamento di attuazione ex D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo indicato semplicemente come “regolamento” sino all’uscita delle nuove linee guida pubblicate da ANAC.
ARTICOLO 3 - Oggetto dell’accordo Quadro
I singoli servizi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell’esecuzione dell’attività di Bonifica sistematica da ordigni residuati bellici ai sensi della normativa vigente.
Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC. Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell’OdS resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.
ARTICOLO 4 – Durata del contratto
L'accordo quadro avrà la durata di quarantotto mesi (48), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo di cui all’art. 5 .
Il professionista deve rispettare, per lo svolgimento delle singole prestazioni in cui si articola l’incarico, i termini previsti per legge e fissati per scritto dall’Amministrazione.
ARTICOLO 5 – Valore stimato dell’appalto e determinazione compensi
L’importo dell’appalto va da un minimo di € 0.00 ad un massimo di € 205.000,00. L’importo massimo previsto per l’appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.
Il valore dell’appalto è da considerare al netto dei contributi assistenziali e fiscali ed è stimato sulla base dell’esperienza dell’Ufficio tenendo conto delle opere pubbliche relative alla viabilità ed all’edilizia di competenza di prossima realizzazione.
L’importo del servizio è stabilito nell’ordine di servizio di attivazione delle attività esecutive. L’importo effettivo del compenso finale di ogni singolo intervento è calcolato con l’applicazione dei prezzi di elenco ridotti del ribasso percentuale offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara alle quantità delle lavorazioni e servizi effettivamente svolti. Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all’esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.
ARTICOLO 6 – Elenco prezzi, determinazione nuovi prezzi, revisione di prezzo
I prezzi delle attività di riferimento sono dedotti dal vigente prezzario di riferimento Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, anno 2016, provincia di Firenze reperibile al sito xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Per le voci mancanti sono stati individuati ulteriori “prezzi aggiunti”; le voci da BB1 a BB6 sono determinati mediante analisi prezzo applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dal Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, anno 2016, provincia di Firenze e, ove mancanti, ai prezzi correnti di mercato. Questi calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dell’attività secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico BCM edizione 2015 e comprensivi delle quote per spese generali d’impresa (15%) ed utili (10%).
I prezzi relativi ai compensi per la attività preliminari, voci BB7 e BB8, sono determinati forfettariamente secondo fasce di importo delle attività operative e ricavati applicando il DM 17/06/2016 (parametri di riferimento G=0.40, Q= 1.40, P=20.41). Tali prezzi comprendono compenso, spese, oneri e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività richiesta.
Per l'esecuzione di categorie di attività non previste e per le quali non si avessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi determinati in contraddittorio tra il DEC e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.
ARTICOLO 7 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione delle attività rispetto alla scadenza stabilita, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0.5% dell’importo del singolo servizio. L’OdS indica l’importo di tale penale.
Nel caso in cui l’ammontare delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.
ARTICOLO 8 – Modalità di svolgimento del servizio
Ogni singola attività di bonifica è avviata mediante Ordine di Servizio (OdS) da parte del DEC. I compiti della Impresa aggiudicataria del servizio di bonifica bellica sono:
1. Attività progettuali e di assistenza all’ottenimento del nulla osta vincolante e del Verbale di Constatazione:
a. Assistenza all'iter burocratico per ottenimento del nulla osta vincolante. In questa fase, l’impresa curerà tutti gli aspetti legati alla formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la valutazione degli elaborati tecnici dell’opera per cui è prevista l’attività di bonifica e quant'altro necessita per la corretta presentazione della pratica amministrativa.
b. redazione proposta progettuale e programma delle operazioni. Dovrà essere redatto da un responsabile tecnico BCM della impresa aggiudicataria il relativo progetto BOB in conformità
alle prescrizioni tecniche vigenti. Il progetto BOB, a firma del responsabile tecnico BCM dell’Impresa sarà composto almeno dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica con analisi delle prescrizioni della DGM,
- Computo metrico estimativo delle lavorazioni;
- Cronoprogramma operativo;
- Elaborati grafici descrittivi;
- Ipotesi di cantierizzazione e valutazione oneri di sicurezza.
c. produzione dell“Attestato di Bonifica Bellica” alla conclusione delle attività esecutive e assistenza all’ottenimento del “Verbale di Constatazione” dell’autorità competente con esito positivo.
2. Attività esecutive.
a. impianto/espianto di cantiere, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso.
b. taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo, ove intralciasse l'uso corretto dei metal detector, eseguito da operatori qualificati B.C.M., sotto la-supervisione tecnica di un rastrellatore
B.C.M. o superiore, sulle aree interessate alle indagini;
c. bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici su tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate dalla presenza di acqua superficiale, con garanzia di agibilità fino a cm. 100 dal p.c, eseguita con l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di rastrellatore B.C.M..
d. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
e. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
x. xxxxxxxx di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
x. xxxxxxxx di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;
h. assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli eventuali ordigni ritrovati - assistenza tecnica ed appoggio tecnico - logistico alle autorità militari durante le operazioni di brillamento e disattivazione degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed identificati con le operazioni di verifica sopra descritte. Questo servizio sarà finalizzato alla velocizzazione delle attività militari durante le fasi di brillamento riducendo pertanto i tempi. L’attività consiste nella fornitura di personale specializzato e di macchine operatrici che assistono le attività degli artificieri e ne permettono il rapido e sicuro svolgimento
i. Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino a mt.5,00 con garanzia fino a mt.6,00 a partire dal p.c., o fondo dell’alveo se superfici interessate dall’acqua. La bonifica ordigni bellici profonda, sia in terra che in acqua, oltre a quanto previsto al punto 2 precedente, prevede l’individuazione e localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino a 5 m di profondità e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di massa metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sarà eseguita con l'impiego di operatori brevettati b.c.m. con l'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate.
j. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
k. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
x. xxxxxxxx di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
x. xxxxxxxx di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;
Comprese ulteriori attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all’esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione
Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria.
ARTICOLO 9 – Pagamenti
Il corrispettivo dovuto, così come stabilito all'art. 5, è corrisposto entro 60 gg dalla consegna del “Verbale di constatazione” dell’autorità competente con esito positivo, dietro presentazione di fattura vistata dal Responsabile del Procedimento per avvenuta prestazione e il consequenziale pagamento a seguito di determina dirigenziale.
Il pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del codice civile
Il professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del con l’impegno a comunicare al
R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.
Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.
Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.
Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all’art. 106
c. 13 del Codice.
Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016- 2020 siglata dalla Città metropolitana, l’esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit spa).
ARTICOLO 10 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso.
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Xxxxxx.
Il professionista non potrà avvalersi del subappalto.
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.
Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.
La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto divieto all’Imprenditore di recedere dal contratto.
ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità
L’impresa è l'unica responsabile dell'esecuzione dell’attività di bonifica in conformità alle disposizioni elencate nell’art. 8., dettate dall’autorità competente e riguardo alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza del servizio alle condizioni contrattuali tutte.
Le disposizioni impartite dall‘Amministrazione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Ente e non diminuiscono la responsabilità dell’impresa.
Gli eventuali maggiori costi dei servizi eseguiti in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L’impresa non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di sorveglianza dell'Amministrazione.
L’impresa che esegue l’attività di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dall’Amministrazione, per l’ottima esecuzione delle opere, finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l’impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l’esecuzione dell’attività di bonifica per cause od implicazioni dirette e indirette.
Nell’attività di bonifica dovrà essere impiegato esclusivamente personale all’uopo specializzato, in possesso dei prescritti documenti di specializzazione, rilasciati dalle competenti autorità militari.
La direzione tecnica ed organizzativa dell’attività di bonifica compete al dirigente tecnico B.C.M., il quale dovrà presenziare alla consegna e, successivamente, controllarne l’esecuzione.
Il coordinamento esecutivo pratico dell’attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno essere affidati ad un assistente tecnico BCM, il quale dovrà essere presente per tutto l’intero orario di ogni giornata lavorativa.
L’esecuzione pratica dell’attività di bonifica viene effettuata dal rastrellatore B.C.M..
Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e quelle che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc….
In difetto, il DEC, o chi per esso, ha facoltà di allontanare il personale non specificatamente specializzato diffidando formalmente l’impresa esecutrice. In recidiva del difetto, il presente contratto sarà risolto con incameramento della cauzione, procedendo poi all’esecuzione in danno dell’impresa inadempiente
Ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità dei soggetti incaricati dell’attività di verifica, il soggetto incaricato della verifica risponde, a titolo di inadempimento, del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati.
L’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall’art. 103 del codice. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dal’inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione della verifica di conformità del servizio.
Per ogni singolo intervento, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l’Amministrazione appaltante) nell’esecuzione delle attività, comprendente anche l’incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità con massimale minimo di Euro 500.000,00
ARTICOLO 12 - Norme per la misurazione e valutazione del servizio
Il servizio sarà valutato esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall’impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell’attività di bonifica e comunque di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.
ARTICOLO 13 - Presa in consegna e utilizzazione dei terreni
L'Amministrazione può disporre dei terreni dopo il rilascio dell ‘Attestato di Bonifica Bellica” e del successivo verbale di verifica di conformità rilasciato a seguito della ricezione del Verbale di Constatazione dall’autorità competente.
ARTICOLO 14 - Sicurezza nel cantiere
L’attività di bonifica del territorio nazionale da ordigni bellici interrati è disciplinata dalla normativa specifica elencata nel DUVRI e rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Da parte della Stazione Appaltante e dell’Impresa saranno messe in atto tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del contesto in cui saranno eseguiti gli interventi, secondo le indicazioni del DUVRI e del POS, ciascuno per quanto di competenza.
ARTICOLO 15 - Xxxxx Xxxxxxxx
Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente, si richiamano nel particolare la Direttiva 001/B.TER./2015 “Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” Ed. 2015 di GENIODIFE ed il Disciplinare tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre” Ed. 2015 di GENIODIFE e degli ordini e disposizioni di servizio che saranno impartiti dal DEC,
Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell’OdS resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile