COMUNE DI FONDI
allegato 4
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
REPERTORIO N.
OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI DELL’ENTE.
L’anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di in Fondi nei locali della sede comunale, Xxxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, innanzi a me XXXXXXXXXXXX, Segretario Generale del Comune di Fondi, autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, a rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Amministrazione Comunale,
sono presenti
IL COMUNE DI FONDI, con sede in Piazza Municipio, n.1, C.F. 8100329059 rappresentato dal Dirigente del Settore I XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a (LT) il , in esecuzione dell'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dello Statuto comunale vigente e del Decreto Sindacale n. del , in seguito denominato anche Comune.
L’impresa con sede a Via , Codice Fiscale e Partita Iva e numero d'iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA di ,rappresentata da
nato a il e residente in
nella sua qualità di come risulta dal
, depositato agli atti di questa Amministrazione, in seguito denominata Appaltatore.
I Signori Comparenti, della cui identità personale e sopraindicate qualifiche io Segretario Generale rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale
PREMESSO:
A. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. XXXX del XXXXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di esternalizzare ll servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili dell’ente;
B. che con determina a contrarre n. XXXX xxx XXXXXXXX, del responsabile del settore n. 5 del Comune di Fondi ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di
seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili del Comune di Fondi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
C. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. XXXX xxx XXXXXXX e sulla GUUE XXXXXXX;
D. con determina del responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Fondi, Monte San Xxxxxx e Santi Cosmi e Xxxxxxx n. XXXX del XXXX è stata definita la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
E. il Dirigente del Settore n. 5, con determina n. , ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l’appalto in favore di ;
F. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
G. l’aggiudicataria dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;
H. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 — comma 9 — del Codice;
I. che l’Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati — ivi compreso il Capitolato Speciale, il disciplinare di gara nonché il bando — definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'impresa ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
L. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’offerta economica, l'offerta tecnica, il capitolato speciale, il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, l’aggiudicataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’aggiudicataria, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Amministrazione.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili del Comune di Fondi. L’Appaltatore si impegna a fornire il servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato speciale e nella sua offerta tecnica.
Art. 3 - Durata del Contratto
L’appalto ha inizio il e scadenza il .
Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto ed in caso di esito positivo della fornitura del servizio, e la convenienza al rinnovo del rapporto, il Comune si riserva la facoltà, di rinnovare l'affidamento di un servizio conforme al progetto presentato, agli stessi patti e condizioni, nei due anni successivi alla stipula del contratto iniziale.
Alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’Appaltatore si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni a semplice richiesta del Comune, per un periodo non superiore a nove mesi
Art. 4 - Importo contrattuale
Il corrispettivo per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili del Comune di Fondi è ridottotto del XXXX per cento, offerto in sede di gara, rispetto all’importo indicato nel capitolato special d’appalto e nel disciplinare di gara.
Pertanto, l’importo contrattuale, per il servizio oggetto dell'appalto per il periodo indicato all'art. 3 del presente contratto è pari ad Euro XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX) oltre Euro XXXXXX IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso IVA esclusa per un totale complessivo di Euro XXXXXXXX IVA esclusa
Articolo 5. Fatturazione
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferma dell’accettazione del ricevimento delle fatture al sistema di interscambio, elettronicamente, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04//2013.
Il Codice univoco da utilizzare per l’inoltro al Comune di Fondi è XXXXXX.
Ferme restando le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72 e dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, le fatture, bolle o altri documenti di spesa, inviate al Comune di Fondi devono riportare, oltre quelle previste dalla norma, le seguenti ulteriori informazioni:
a) il numero delle determinazioni dirigenziali di impegno;
b) l numero e la data del contratto: Rep. N. XXXX del XXXXX;
c) il capitolo impegnato: Cap. n. XXXXXXX;
d) il numero dell’impegno: impegno n. XXXX dell’esercizio XXXXX;
e) il codice identificativo gara: CIG XXXXXXX;
f) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
g) la scadenza del pagamento;
L’Appaltatore dichiara di essere informato che in mancanza anche di uno solo dei suddetti dati il Settore competente per la liquidazione delle fatture provvederà a notificare al Sistema di Interscambio (SdI) del Comune di Fondi un Esito Committente di “Rifiuto” della fattura elettronica.
In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della stazione appaltante e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo generale della nuova fattura corretta e della documentazione contabile di storno di quella precedentemente emessa.
Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva eventualmente irregolare.
Articolo 6 - impiego del personale dipendente – clausola sociale e trattamento dei lavoratori.
L’Appaltatore sarà obbligato:
a) a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro l’impresa aggiudicataria del presente appalto, subentrando al precedente Appaltatore dovrà garantire, con le procedure appositamente stabilite, l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto, come da elenco allegato al capitolato speciale d’appalto
b) al rispetto, per il proprio personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di sicurezza, di tutela della salute, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;
c) ad osservare e a far osservare al proprio personale le norme che interverranno durante la durata del contratto, ivi comprese quelle comunali aventi relazione con gli interventi oggetto dell’appalto.
Articolo 7 – personale addetto al servizio
Il personale da impiegare per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili del Comune di Fondi è indicato nell’offerta tecnica e deve possedere adeguata professionalità.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze delservizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
Articolo 8 – vigilanza e controllo
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del Codice il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicataria attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto. E’ in facoltà del direttore dell’esecuzione del contratto eseguire personalmente, o a mezzo di altri dipendenti comunali, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che la fornitura del servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al capitolato d’appalto e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le disposizioni, le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza dei dipendenti dell’aggiudicataria che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Articolo 9 - ulteriori obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuta ad osservare gli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione.
Articolo 10 – penalità, sospensione e risoluzione del contratto
Le penalità, in caso di mancato o inesatto espletamento della fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili del Comune di Fondi, saranno quelle previste dal capitolato speciale d’appalto.
Le contestazioni delle irregolarità vanno effettuate per iscritto e trasmesse all'Appaltatore tramite PEC. L’Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il
termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all’applicazione della penalità.
Articolo 11 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione. In ogni caso, l’ Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del Codice. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 12 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali viene costituita una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.XXXX delXXXX a beneficio dell’Amministrazione per un ammontare di EuroXXXXX (XXXXX), per tutta la durata del rapporto negoziale e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 103, del Codice.
Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, a copertura di qualsiasi rischio, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di assicurazioni, polizza assicurativa con massimali non inferiori a XXXXXXXXX (XXXXXXXXX) per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di servizi (RCO).
La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
Articolo 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra
richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. L’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n.XXXXXXXXX al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 15 – Subappalto
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune di Fondi provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, il Comune di Fondi sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Fondi o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore deposita presso ol Comune di Fondi il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Articolo 16 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le discposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Articolo 17 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’ Amministrazione. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’ Amministrazione. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 18 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e
s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’ dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
Ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i in data XXXXXX è stata richiesta alla Prefettura di xxxxxxx attraverso il Sistema Informatico B.D.N.A. Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia e che XXXXXXXXXX.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Articolo 24 - Controversie.
Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo raggiungere l’accordo, ogni controversia sarà deferita all’autorità del Tribunale di Latina
Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione
Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 14 del Codice e dell’articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario. L’imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. L’Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, a corrispondere all’Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffuzione locale, per l’importo XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) IVA inclusa. L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l’Amministrazioneà, da appoggiare a: Banca Popolare di Fondi CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG XXXXXXXXXX”. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore medesimo. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.
Art. 26 – Elezione di domicilio e comunicazioni
Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente: - Comune di Fondi, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxx (XX) PEC: comune.fondi@pecaziendale.it- (Appaltatore) XXXXXXXXXXX, XXX:XXXXXXXX
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su … ( ) pagine
a video.
Il presente contratto viene da me, Xxxxxxxxxx, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con
modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).
L'IMPRESA (firmato digitalmente)
Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente) IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)
Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell’amministrazione digitale (CAD).