CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO1.
Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo del Regno di Thailandia
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I - Campo di applicazione della Convenzione
Articolo 1 - Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare:
a) Per quanto concerne la Thailandia:
I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e
II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax);(qui di seguito indicate quali
«imposta thailandese»).
b) Per quanto concerne l'Italia:
I. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
1 L. 2 aprile 1980, n. 202. Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1980, n. 148. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 31 maggio 1980; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. 28 della stessa, è entrata in vigore il 31 maggio 1980 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 8 luglio 1980, n. 185).
II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
III. - l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Capitolo II - Definizioni
Articolo 3 - Definizioni di carattere generale
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine «Thailandia» designa il Regno di Thailandia;
b) il termine «Italia» designa la Repubblica d'Italia;
c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l'Italia;
d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società, le associazioni di persone e ogni ente che è considerato unità tassabile dalla legislazione fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti;
e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) l'espressione «autorità competente» designa:
1) per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:
a) si fa uso di un installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa;
f) il montaggio, l'installazione o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni necessarie per la loro installazione, ha una durata che non oltrepassa i sei mesi.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diverso da una agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
b) essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della impresa, o
c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla una società residente dell'altro Stato contraente o è da questa controllata, ovvero svolge attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Capitolo III- Imposizione dei redditi
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, la locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività, come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una determinata ragionevole percentuale dell'entrata lorda dell'impresa o in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato.
2. Quando in conformità all'articolo 7 un'impresa di uno Stato contraente esercente la navigazione marittima in traffico internazionale può essere tassata nell'altro Stato contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle imprese impegnate in attività di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a «pools» marittimi o aerei di qualsiasi genere.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ma
a) l'imposta thailandese non può eccedere:
1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale o se il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi stessi;
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la società che paga i dividendi esercita una attività industriale ed il beneficiario dei dividendi è una società residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima società;
b) l'imposta italiana non può eccedere:
1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il sub paragrafo 2);
2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della società che paga i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente al società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, detti interessi possono essere tassati nello Stato contraente da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'impresa che paga gli interessi esercita un'attività industriale e gli interessi sono ricevuti da un istituto finanziario (compresa una compagnia di assicurazione) che è una società residente dell'altro Stato contraente.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esonerati da imposta di detto Stato se gli interessi stessi sono ricevuti:
a) dall'altro Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, o
b) da un istituto finanziario interamente di proprietà dell'altro Stato, di una suddivisione amministrativa o di un suo ente locale, o
c) da un residente dell'altro Stato contraente per obbligazioni emesse dal Governo del detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di titoli del debito pubblico, di buoni ed obbligazioni garantite o non da ipoteca e portanti o non un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere:
a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni se essi sono pagati per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie artistiche o scientifiche;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in ogni altro caso.
3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricollegano effettivamente i diritti od i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 sono tassabili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Professioni indipendenti
1. Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente percepisce per l'esercizio di una libera professione nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se:
a) il beneficiario soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale quaranta giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, o
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una impresa che è residente di detto altro Stato, o
c) l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che la persona che paga le remunerazioni stesse ha in detto altro Stato.
3. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15 - Professioni dipendenti
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative ad attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva della impresa.
Articolo 16 - Compensi a membri dei consigli di amministrazione
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte, a meno che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.
2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attività di fornitura di questi servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione «fondi pubblici di uno Stato contraente» comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione amministrativa o un suo ente locale.
Articolo 18 - Pensioni
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe percepite da un residente di uno Stato contraente sono imponibili nell'altro Stato contraente se l'onere di tali pagamenti è sostenuto da un'impresa di detto altro Stato o da una stabile organizzazione ivi situata.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato.
2. Le disposizione degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 20 - Professori ed insegnanti
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprietà del Governo o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Articolo 21 - Studenti ed apprendisti
1. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente soltanto come studente presso una università, collegio o istituto di istruzione riconosciuti in detto altro Stato contraente o come apprendista, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:
a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale e
b) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato al fine di integrare i mezzi di sostentamento necessari a tali scopi.
2. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a due anni soltanto a fini di studio, di ricerca o di formazione professionale e che riceve somme a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio da parte di una organizzazione scientifica, culturale, religiosa o assistenziale oppure nel quadro di programmi in materia di assistenza tecnica d'iniziativa del Governo di uno Stato contraente, è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:
a) all'ammontare di tali somme ricevute a titolo di borse di studio, di rimborso o di sussidio e
b) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione e formazione, e
c) alle remunerazioni per servizi personali resi in detto altro Stato a condizione che tali servizi siano connessi agli studi, alla ricerca o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.
3. Una persona fisica che è o era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di soggiornare nell'altro Stato contraente e che ivi è temporaneamente presente per un periodo non superiore a dodici mesi soltanto in qualità di lavoratore dipendente dal Governo o da una impresa di detto altro Stato, in base a contratto o ad altri accordi, al fine di acquisire esperienza tecnica professionale o commerciale è esente dall'imposta in detto altro Stato relativamente:
a) alle rimesse dall'estero destinate al suo mantenimento, alla sua istruzione o formazione professionale, e
b) ad ogni altra ragionevole remunerazione per servizi personali resi in detto altro Stato, a condizione che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale oppure siano a carattere occasionale.
Capitolo IV - Metodo per eliminare la doppia imposizione
Articolo 22 - Concessione di una deduzione o di un credito
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Nel caso di un residente della Thailandia:
La Thailandia nel calcolare l'imposta thailandese nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di detta imposta tutti gli elementi di reddito. Tuttavia la Thailandia deve dedurre dall'imposta così determinata l'imposta italiana sui dividendi ed interessi per i quali l'aliquota dell'imposta italiana è soggetta a limitazione ai sensi degli articoli 10 e 11, su tutti gli altri elementi di reddito che in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono tassabili in Italia, nonché su tutti i redditi non menzionati nella presente Convenzione che in conformità della legislazione thailandese hanno la loro fonte in Italia. L'ammontare della deduzione non deve, tuttavia, eccedere la quota di imposta thailandese attribuibile ai predetti elementi di reddito netto nella proporzione in cui gli stessi elementi di reddito netto concorrono alla formazione del reddito complessivo netto assoggettabile all'imposta thailandese.
Ai fini della determinazione di tale reddito complessivo netto non saranno prese in considerazione le perdite subite in qualsiasi Paese.
b) Nel caso di un residente dell'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili in Thailandia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta thailandese sul reddito pagata in Thailandia, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
Capitolo V - Disposizioni speciali
Articolo 23 - Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente, fruiranno, se sono residenti di detto altro Stato contraente, delle deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile.
2. Il termine «nazionali» designa:
a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. La imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporterebbero per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o alla applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Trattamento nazionale più favorevole
Se la legislazione presente o futura di ciascuno degli Stati contraenti prevede disposizioni che concedono ad un residente di uno Stato contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente Convenzione, tali disposizioni, per la parte in cui esse sono più favorevoli, non sono modificate dalla presente Convenzione.
Articolo 27 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Capitolo VI - Disposizioni finali
Articolo 28 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica2 e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento al reddito o agli utili imponibili per l'anno od il periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio 1978.
3. Le domande di rimborso o di accreditamenti d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data in cui l'imposta è stata pagata, secondo quale delle due date sia posteriore.
Articolo 29 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi all'anno o al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 31 maggio 1980; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 31 maggio 1980 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 8 luglio 1980, n. 185).
In fede di ciò i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta in duplice esemplare a Bangkok il 22 dicembre 1977 nelle lingue inglese, italiana e thailandese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.
Per il Governo della Thailandia WONGE POLNIKORN
Vice Ministro degli affari esteri Per il Governo dell'Italia XXXXX XXXXXX
Ambasciatore
PROTOCOLLO
All'atto della firma della Convenzione tra il Regno della Thailandia e la Repubblica d'Italia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato che le seguenti disposizioni faranno parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che, con riferimento agli articoli 10 e 11, il termine «attività industriale» designa un'attività che ricade in una delle classificazioni indicate qui di seguito:
1) fabbricazione, montaggio e lavorazione;
2) costruzione, ingegneria civile e costruzioni navali;
3) elettricità, energia idraulica, gas e approvvigionamento di acqua;
4) piantagione, agricoltura, attività forestali e pesca; e
5) qualsiasi altra attività che ai fini dei predetti articoli sia dichiarata «attività industriale» dalle Autorità competenti dello Stato contraente in cui l'attività stessa è svolta.
Per il Governo della Thailandia WONGE POLNIKORN
Vice Ministro degli affari esteri
Per il Governo dell'Italia XXXXX XXXXXX
Ambasciatore