MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE:
MISURE DI CONTRASTO ALLA CRISI OCCUPAZIONALE:
IL PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO”
1. Finalità dell’intervento e coinvolgimento diretto dei Comuni
Il perdurare della crisi che sta colpendo con particolare intensità il territorio della regione Piemonte e che impatta in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero crescente di persone ha indotto la Compagnia di San Paolo a sviluppare nel 2010 una nuova progettualità, in risposta all’evoluzione di un contesto economico-sociale molto problematico.
Tra le misure atte a contrastare la crisi occupazionale è stato pertanto sviluppato nel 2010 un progetto volto a sostenere il reddito dei nuclei familiari nella fase di maggiore difficoltà, a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale e a rendere disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi al territorio.
Tale progetto, denominato “Reciproca solidariètà e lavoro accessorio”, ha riguardato l’utilizzo di voucher per prestazioni di lavoro accessorio, ovvero prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, da parte di alcune tipologie di lavoratori in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi occupazionale e di giovani che risultassero inoccupati.
Verificati gli esiti positivi del primo anno di sperimentazione, la Compagnia di San Paolo ritiene opportuna la continuazione del progetto, estendendolo anche ai Comuni della seconda cintura di Torino e apportando alcune modifiche al target dei beneficiari e alle modalità di coinvolgimento dei Comuni.
Il progetto intende coinvolgere i cittadini colpiti dalla crisi in attività retribuite promosse da enti
senza fini di lucro che abbiano come riferimento la “cura della comunità” utilizzando lo strumento
dei voucher per il lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. 276/03 e s.m.i..
Il progetto vede la fattiva collaborazione della Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico della Città di Torino, dell’INPS Provinciale, di INAIL Direzione Regionale Piemonte e Poste Italiane con attività di supporto ed assistenza tecnica.
L’ambito territoriale coinvolto nella sperimentazione del voucher comprende il Comune di Torino, i quattordici comuni confinanti e i rispettivi comuni limitrofi (che abbiano al 31/12/2009 una popolazione residente superiore alle 5.000 unità), ovvero: Alpignano, Beinasco, Borgaro X.xx, Brandizzo, Cambiano, Candiolo, Carignano, Caselle X.xx, Castiglione X.xx, Chieri, Collegno, Druento, Gassino, Grugliasco, La Loggia, Leinì, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pianezza, Pino X.xx, Rivalta di Torino, Rivoli, San Xxxxx X.xx, Settimo X.xx, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo, Volpiano, Volvera.
L’utilizzo delle predette somme è previsto entro il 31 dicembre 2011, ovvero le erogazioni a favore dei committenti e le attività dei prestatori dovranno essere avviate entro tale data, ma potranno proseguire nei primi mesi del 2012. Nel caso in cui il Comune abbia maturato successivamente a tale data un residuo di fondi, la Compagnia valuterà la ridestinazione delle somme rimanenti a favore di iniziative promosse da altri Enti o dalla Compagnia stessa.
I fondi messi a disposizione per ciascun Comune saranno erogati direttamente dalla Compagnia alle amministrazioni comunali, previa adesione formale, in due tranches: la prima in via anticipata in coincidenza con l’avvio dell’iniziativa e la seconda sulla base dell’andamento del progetto e sull’effettivo utilizzo della somma versata.
Le risorse, sia che siano utilizzate dal Comune in qualità di committente, sia che vengano destinate a committenti non profit esterni, sono destinate esclusivamente all’acquisto dei buoni lavoro a favore dei prestatori in possesso dei requisiti specificati di seguito. Non sono pertanto previste risorse a copertura di altre spese.
Ognuno dei Comuni coinvolti avrà le seguenti funzioni:
- coinvolgere i soggetti non profit operanti sul territorio di competenza per ottenere la loro disponibilità a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio in qualità di committenti;
- valutare l’opportunità di essere essi stessi soggetti committenti, tenuto anche conto dei vincoli imposti dal patto di stabilità;
- a partire dal livello di bisogno del proprio territorio, individuare i possibili prestatori di lavoro accessorio secondo le caratteristiche infra dettagliate e/o validare le candidature dei prestatori individuati dagli enti non profit.
A seguito dell’individuazione dei committenti e dei prestatori di lavoro, il Comune erogherà i contributi finalizzati all’acquisto dei voucher direttamente a favore dei singoli committenti. I contributi potranno in ogni caso essere erogati esclusivamente a favore di enti non profit, nel rispetto dei vincoli statutari della Compagnia.
Comuni che si dichiarano disponibili
EROGA
NEL CASO IL COMUNE SIA COMMIT- TENTE RETRIBUISCE DIRETTA- MENTE
PROGETTANO ED EROGANO
MONITORAGGIO E SUPERVISIONE
Enti non profit committenti
RETRIBUISCONO
prestatori
Compagnia di
San Paolo
CURA
RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO
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2. A chi è rivolta l’iniziativa
Per articolare in modo preciso, nella fattibilità concreta, durata, attività, committenti e destinatari/prestatori si è tenuto conto della coerenza tra la doppia finalità del progetto come sopra esplicitata e i vincoli normativi legati alla natura occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio.
a) I destinatari (possibili prestatori di lavoro)
Il progetto si rivolge a cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nei territori di riferimento del progetto in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi occupazionale verificatesi a partire dal 1° settembre 2008 e perduranti negli anni successivi. Il progetto è rivolto anche a giovani con meno di 29 anni di età in situazione di disagio economico che ancora non siano entrati nel mondo del lavoro e giovani con età inferiore a 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari.
I destinatari potranno perciò essere persone che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro e che siano:
percettori di prestazioni di integrazione salariale
percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: disoccupazione ordinaria, mobilità (indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile
disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto di solidarietà” (NB: in caso di lavoratori a tempo parziale conseguente a contratto di solidarietà, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale.)
disoccupati che non hanno i requisiti per l’accesso alla disoccupazione ordinaria (es. xx.xx.xxx.) o che hanno esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile)
xxxxxxx con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione
giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università
b) I committenti
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Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo statuto della Compagnia che non consente l’erogazione di contributi a soggetti profit e per i vincoli della norma - il carattere di accessorietà delle prestazioni pone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare nella mission aziendale del soggetto committente, né che possano rivestire carattere continuativo - sono individuati quali committenti gli enti non profit (compresi gli enti pubblici), con una particolare cautela nei confronti delle cooperative sociali proprio in relazione ai vincoli suddetti sulle caratteristiche delle attività svolte.
NB: Il Regolamento per le Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo individua le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi, di seguito denominati committenti, così come segue:
comunque privi di scopo di lucro, ivi incluse le cooperative di solidarietà sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e le imprese sociali di cui al D.Lgs 24 marzo 2006, n. 155;
Enti pubblici o pubblico-privati, enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, province, regioni o enti senza fini di lucro da essi partecipati;
Enti religiosi di diversa natura giuridica.
Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti. Inoltre non possono assumere la qualità di committenti società o altri organismi aventi scopo di lucro o connotazioni partitiche o sindacali.
Gli enti non profit dovranno fare proposte concrete di attività aggiuntive o complementari a ciò che già fanno, proposte che abbiano come centro il “senso d’appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini”.
In quest’accezione sarà necessario muoversi per progetti o “campagne mirate”. La logica delle “campagne mirate”, che per loro natura sono episodiche e temporanee, rientra peraltro pienamente nella ratio e nell’interpretazione amministrativa della norma data dall’INPS.
Poiché il confine, per l’applicabilità della norma, tra mission aziendale relativa a servizi (spesso svolti per l’Ente Pubblico) e il carattere di “accessorietà” di eventuali prestazioni non è sempre netto, nel caso delle cooperative sociali sarà necessario approfondire caso per caso la tipologia di prestazioni in relazione alle attività prevalenti delle cooperative. Inoltre la nuova formulazione della norma, nel momento in cui apre ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, stabilisce che le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale si svolge il rapporto a tempo parziale; è evidente pertanto che i
“prestatori” non potranno essere in alcun modo “soci” a qualsiasi titolo del soggetto committente.
3. Le attività previste
Nella logica del progetto e tenuto conto dei vincoli normativi, le attività previste sono quelle rientranti nei punti b) e d) dell’art. 70 del d.lgs. 276/03:
“b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale”;
“d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico”.
Avendo come riferimento la “cura della comunità” in senso lato, nelle due tipologie sopra citate rientrano tematiche di tipo ambientale, di cura dei luoghi del territorio, di educazione civica e culturale e attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.
Esse potranno avere a riferimento (come esplicitamente richiamato dalla Circolare INPS n. 88/2009) la legge 328/2000 che all’articolo 6 recita:
...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”.
Ancora, sempre in quest’ottica e coerentemente con le finalità del progetto, si possono tenere a riferimento alcuni regolamenti comunali che in generale attengono alla promozione e alla cura della comunità civica. Si veda ad esempio, per quel che riguarda il Comune di Torino, il Regolamento 206 “per le modalità di erogazione dei contributi”, che recita: “… l'Amministrazione Comunale può concorrere con contributi alla realizzazione dei progetti e iniziative di associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché rientranti nei fini istituzionali del Comune.
A tali effetti sono a essi riconducibili:
a) le attività culturali scientifiche ed educative;
b) la celebrazione solenne di anniversari di personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
c) la promozione dell'immagine della Città anche con convegni, mostre e saloni o interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentali;
d) le attività sportive e ricreative del tempo libero, scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
e) la promozione e sviluppo del turismo e delle attività economiche e commerciali oggettivamente intese;
f) le attività umanitarie, socio assistenziali;
g) la promozione della solidarietà nazionale e internazionale;
h) l'attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile, di incentivazione della formazione professionale e di solidarietà sociale;
i) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente urbano;
e le attività comunque caratterizzate da un rapporto significativo con i fini istituzionali, la storia, le tradizioni, le vocazioni e gli interessi della Città.”.
Sempre a titolo esemplificativo, si veda anche il Regolamento 317 del Comune di Torino “verde pubblico e privato” sugli affidamenti a privati in forma di volontariato che all’articolo 6 recita: “Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale … Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati svolta da privati in forma di volontariato.”
Ancora in relazione alle attività possibili e ai committenti, occorre evidenziare che:
1. “La natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso
che un’impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione” (circ. INPS n. 17 del 3/02/2010). Non si può pensare quindi a committenti che utilizzino il lavoro accessorio per attività che rientrano nelle attività istituzionali svolte per conto, ad esempio, di Enti pubblici che soddisferebbero esigenze ordinarie del committente con un pieno coinvolgimento del prestatore nel ciclo produttivo del datore di lavoro.
2. Lo stesso art. 70 si riferisce ad attività per loro natura episodiche e temporanee: non si può perciò pensare all’utilizzo del lavoro accessorio per attività che rivestano un carattere di continuità, quand’anche queste si caratterizzino come attività di pubblica utilità.
4. Valore complessivo del voucher e coperture
Il limite di importo massimo di retribuzione attraverso i voucher, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi per prestatore, corrispondenti per il/i committente/i a 4.000 euro lordi.
Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di:
a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell’INPS pari al 13%;
b) un’assicurazione INAIL pari al 7%;
c) un compenso pari al 5% a favore del concessionario (che è l’INPS) per la gestione del servizio.
Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro; tale valore netto è di 15 euro nel caso siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 20 euro e di 37,50
euro nel caso in cui siano utilizzati voucher “multipli” del valore complessivo lordo di 50 euro. Presso l’INPS sono attualmente disponibili solo carnet da 20 e da 50 euro.
I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare. Il voucher offre inoltre il vantaggio, come illustrato di seguito, della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono (legge n. 33/2009), oltre alla non rilevanza sullo “status” di disoccupato o di inoccupato.
Poiché tale importo non è in alcun modo riferibile a una prestazione oraria, in quanto il compenso deriva esclusivamente dall’intesa tra il committente e il prestatore, e stanti le finalità del progetto si è ritenuto di dare indicazione che i 3.000 euro netti complessivi per prestatore debbano corrispondere a un minimo di 200 ore e a un massimo di 400, da riparametrarsi secondo le finalità/necessità di ogni singola iniziativa.
Va sottolineato che la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL (secondo le modalità riportate al paragrafo 5 “Procedura di utilizzo dei voucher”), in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
Si ricorda che:
i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio a condizione che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o, a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale;
i soggetti percettori di trattamento integrativo, anche in deroga, potranno perciò cumulare le somme riscosse attraverso il sistema dei “voucher” con il trattamento integrativo;
l’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.
Va ricordato inoltre che i compensi derivanti da tali prestazioni:
sono esenti da imposizione fiscale: ne consegue che tali redditi sono esenti da IRPEF e non vanno dichiarati nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISEE);
non rilevano ai fini della permanenza nello “status” di disoccupato: non incidono perciò sull’eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l’Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione.
Per quel che concerne l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione sia il D.L.vo n. 81/2008 che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute (a esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, così come stabilito dall’art. 3, comma 8, del medesimo D.L.vo n. 81/2008).
NB: I prestatori di lavoro accessorio non vengono computati nel numero dei lavoratori dipendenti del committente e non comportano quindi l’insorgenza di nuovi obblighi, oltre a quelli eventualmente già esistenti che vengono estesi anche ai prestatori.
Tuttavia, nel momento in cui un’Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91, che sia senza dipendenti, commissioni lavori a soggetti reclutati con la modalità della prestazione occasionale di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003
n. 276, il rappresentante legale dell’Associazione si configura come Datore di lavoro. Pertanto, a suo carico correranno, in estrema sintesi, i seguenti obblighi ex D.Lgs. 81/08:
1. Dovrà effettuare un’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi, relativamente ai lavori che dovranno essere realizzati, e conservarla nella propria sede legale, (secondo il facsimile (allegato 6 e 6A). Ai sensi dell’art. 29 comma 5, infatti, non ricorre l’obbligo della stesura del DVR in quanto i lavoratori sono in numero inferiore a 10;
2. Dovrà informare e formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere;
3. In funzione delle risultanze dell’avvenuta valutazione dei rischi, dovrà sottoporli alla sorveglianza sanitaria (ovvero, se si dovessero svolgere mansioni che richiedono idoneità specifiche, i prestatori dovranno avere l'idoneità alla mansione da parte dell'ASL competente);
4. Dovrà mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla normativa in tema di sicurezza e fornire loro, se necessario, dispositivi di protezione.
Ulteriori dettagli/obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all’avvenuta valutazione del rischio lavorativo.
In caso di infortunio, la retribuzione da prendere quale parametro di riferimento è pari al minimale di rendita previsto annualmente dall’INAIL.
O vviamente, il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all’INAIL che si
tratta di un prestatore retribuito con i “voucher”.
5. Procedura di utilizzo dei voucher
prenotazione dei buoni tramite fax (richiesta dei buoni lavoro all’Ufficio Prenotazioni Buoni Lavoro - Sede Regionale INPS del Piemonte: n. di fax 000.0000000) (si veda il modulo all’allegato 1);
pagamento, da parte del committente, dell’importo relativo sul conto corrente postale n. 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Di norma, il pagamento dell’importo andrà effettuato in contanti, tuttavia la Direzione di Poste Italiane, derogando alla normale procedura, consentirà ai committenti il pagamento tramite assegno circolare, previa segnalazione (almeno 2/3 giorni prima) all’indirizzo e-mail xxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxx.xx. Tale procedura sarà disponibile presso i seguenti Uffici Postali:
- Torino Centro – Xxx Xxxxxxx 00
- Xxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxx 0
- Xxxxxxxx – Xxx Xxxx 00
- Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx 00
- Xxxxxxxxx – Via Moncenisio
- Trofarello – Xxx Xxx Xxxxxx 0
Xxxxxxxx i committenti, dopo aver ricevuto il bonifico da parte del Comune, in alternativa al pagamento in contanti potranno:
- richiedere alla loro banca l’emissione di un assegno circolare non trasferibile intestato a "POSTE ITALIANE S.P.A";
- segnalare per tempo, ovvero almeno 2/3 giorni prima di recarsi presso l’ufficio postale, all’indirizzo e-mail xxxxxxx0@xxxxxxxxxxxxx.xx, il nominativo della persona che, a nome del committente, andrà a effettuare materialmente il pagamento con assegno circolare munita di documento di identità;
- recarsi presso gli uffici postali di cui sopra e chiedendo del responsabile, che accetterà l'assegno per il pagamento dei voucher; i committenti dovranno compilare il modulo di “Richiesta cambio assegni circolari” (da compilare in ogni sua parte secondo il facsimile allegato 2 e 2A).
ritiro (a partire dal quinto giorno lavorativo dopo la spedizione della richiesta) dei carnet di buoni (voucher) presso la sede provinciale INPS (via XX Settembre n. 34 – Torino, 4° piano) esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento in originale:
- in orario di apertura al pubblico (8.30 – 12 dal lunedì al venerdì);
- anche in orario pomeridiano previo appuntamento richiesto con e-mail (xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xx), specificando nell’oggetto: “voucher - progetto reciproca solidarietà e lavoro accessorio”
denuncia preventiva all’INAIL
E’ importante che, prima che inizi l’attività di lavoro accessorio, il committente dia comunicazione preventiva all’INAIL (si veda l’allegato 3) attraverso:
- il contact center INPS/INAIL (n. tel. 803.164);
- il numero di fax gratuito INAIL 800.657657 indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali:
o l’anagrafica di ogni prestatore e il relativo codice fiscale;
o l’eventuale tipologia del prestatore, ove prevista (ad esempio se si tratta di studenti andrà inserito il n. 4);
o il codice di lavorazione (che potrà essere NB o NM);
o le date di inizio e di fine dell’attività lavorativa.
In caso di spostamento delle suddette date, dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione all’INAIL.
Il modello per la comunicazione preventiva e quello per ogni variazione di dati, insieme ai codici relativi alle attività possibili (da indicare sul modello), sono contenuti rispettivamente negli allegati 3 - 4 - 5.
NB: sui modelli di “Comunicazione preventiva prestazioni occasionali lavoro accessorio” e “Variazione dati comunicazione preventiva prestazioni occasionali di tipo accessorio”, così come in caso di denuncia di infortunio, laddove è previsto il campo Posizione Assicurativa Ditta, non andrà indicato in nessun caso un numero di PAT, ma, trattandosi di lavoro occasionale accessorio, andranno riempite le caselle ripetendo per otto volte il numero nove: 99999999.
Attenzione: la qualificazione del rapporto come prestazione occasionale e accessoria è data dalla comunicazione anticipata al centro di contatto INPS – INAIL, in assenza della quale il rapporto si configura come “non regolare” e passibile quindi di sanzioni.
Attenzione: in caso di infortunio, la denuncia deve essere inviata entro le 48 ore successive.
avvio della prestazione accredito dei contributi
Il sistema di gestione dei voucher provvede, senza che il committente debba attivarsi in tal senso, all’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei lavoratori/prestatori.
L’INPS provvede al riversamento a INAIL del contributo del 7% destinato all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
intestazione del voucher
Il committente, prima di consegnare al prestatore i buoni che costituiscono il corrispettivo dell’attività lavorativa, deve provvedere a intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma (si veda facsimile voucher all’allegato 7).
riscossione del buono da parte del prestatore
Il prestatore può riscuotere il corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti dal committente, presentandoli all’incasso, dopo averli convalidati con la propria firma presso qualsiasi ufficio postale, esibendo un valido documento di riconoscimento. Al fine di non intasare le code agli sportelli postali e qualora ci fosse la necessità di riscuotere un corrispettivo di buoni per un numero superiore alle 10 unità, sarà possibile riscuotere in un’unica tranche tali voucher esclusivamente presso l’ufficio postale di Torino Centro in Xxx Xxxxxxx 00.
rimborso dei voucher non utilizzati
L’eventuale rimborso dei buoni cartacei acquistati dai committenti e non utilizzati può avvenire esclusivamente presso la Sede dell’INPS di xxx XX Xxxxxxxxx 00 (Xxxxxx) e il committente che abbia acquistato e non utilizzato dei buoni cartacei dovrà consegnarli alla medesima Sede, che rilascerà ricevuta e disporrà un bonifico per il loro controvalore nominale a favore del committente stesso, con una trattenuta pari al 5% che è la quota a favore dell’INPS per la gestione del servizio.
Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione della congruità del numero di voucher richiesti rispetto alle attività previste.
6. Ruolo dei Comuni
Ai Comuni sono affidate le seguenti funzioni:
individuare un responsabile in relazione alla presente iniziativa, al quale i committenti e la Compagnia di San Paolo possano fare riferimento;
coordinare, stimolare e suggerire ai committenti l’organizzazione di possibili progetti- campagne-eventi;
individuare i possibili prestatori e/o verificare il possesso dei requisiti previsti di prestatori eventualmente già individuati dal committente;
verificare l’ammissibilità al finanziamento, in relazione alla sussistenza dei requisiti previsti, e, in caso affermativo, erogare il contributo previsto a copertura del costo dei voucher a favore dell’Ente committente stesso (nel caso in cui il Comune sia il committente si potrà procedere direttamente all’acquisto dei voucher).
7. Monitoraggio
Sarà cura dei singoli Comuni aderenti all’iniziativa trasmettere ogni trimestre alla Compagnia di San Paolo un rendiconto sull’andamento del progetto, descrivendo ogni singola iniziativa sostenuta e le attività alle quali i prestatori sono stati adibiti, oltre alla compilazione del modulo allegato 8. A conclusione dell’iniziativa sarà inoltre richiesta una relazione finale a schema libero e in forma discorsiva che sintetizzi il lavoro svolto, le ricadute ottenute sulla comunità e sui prestatori, le eventuali criticità riscontrate e i punti di forza.