CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO UBICATO IN “VIA CASTELLANA” A CASTORANO
Comune di Castorano
(Provincia di Ascoli Xxxxxx)
ALLEGATO B
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO UBICATO IN “VIA CASTELLANA” A CASTORANO
Il presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati disciplinano le specifiche/caratteristiche della concessione nonché le modalità di esecuzione della stessa.
Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto:
- Planimetria – Schema Funzionale Immobili (Allegato B1);
- Elenco arredi ed attrezzature (Allegato B2);
- Verbale di consistenza accertante lo stato dell’immobile denominato “Ostello” (Allegato B3);
Art. 1 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione e manutenzione ordinaria della struttura ricettiva extra-alberghiera dell’Ostello ubicato in via Castellana a Castorano come descritta nel presente capitolato.
La struttura Ostello è sita in via Castellana a Castorano ed è identificata al catasto al Foglio di mappa
n. 7 – Particella 252 sub 3, è attualmente in corso la procedura di variazione catastale ai fini del censimento al N.C.E.U con destinazione pertinente, nonché la procedura per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica, che verranno completati prima della sottoscrizione del contratto;
L’immobile ha una superficie utile di circa 140 mq, come da planimetria (Allegato B1) ed è allestito con gli arredi/attrezzature indicati nell’elenco (Allegato B2).
L’assetto della struttura è il risultato di un intervento di adeguamento e ristrutturazione funzionale.
La struttura consta di:
- al piano terra da 3 vani con le seguenti destinazioni d’uso: area reception - cucina - zona comune, dispensa e 1 locale di servizio;
- al primo piano da 1 bagno e 1 camera;
- al piano secondo da 1 bagno e 2 camere di cui una dotata di balconcino accessibile;
- al piano seminterrato interrato da 2 vani; destinati a deposito/ripostiglio;
La struttura è dotata delle seguenti utenze:
- Collegamento a rete idrica dal civico acquedotto;
- Predisposizione allaccio a rete gas metano solo per alimentazione gruppo termico;
- Impianto autonomo di riscaldamento e acqua calda;
- Collegamento fognario;
- Collegamento elettrico;
- Predisposizione allaccio collegamento telefonico;
- Impianto di riscaldamento alimentato mediante caldaia con distribuzione mediante radiatori.
La gestione della struttura ricettiva dovrà essere la più rigorosa e corretta possibile dal punto di vista del rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a basso impatto e della qualità complessiva del servizio.
La struttura verrà consegnata al soggetto gestore nello stato di fatto in cui si trova (Allegato B3), con la documentazione di agibilità e conformità degli impianti, in relazione alla destinazione d’uso e secondo l’inventario e il verbale di consegna che verrà sottoscritto dalle parti come meglio descritto nel successivo art. 9.
La struttura in oggetto potrà essere utilizzata esclusivamente in conformità alla sua destinazione d’uso e andrà restituita all’Amministrazione concedente alla scadenza prefissata nello stato in cui si trova al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta all’uso.
L’affidamento della gestione è subordinato all’accettazione da parte dell’aspirante gestore di tutti gli oneri e le spese previsti nel presente capitolato, compresa la corresponsione in favore dell’Amministrazione concedente del canone risultante dall’offerta.
Art. 2 - Finalità della concessione
Le finalità che l’Amministrazione concedente intende perseguire con l’apertura al pubblico dell’Ostello sono essenzialmente le seguenti:
- valorizzare il territorio comunale nell’ottica della promozione turistica perseguita dall’Amministrazione Comunale;
- rendere fruibile una struttura per i turisti e visitatori che passano da Castorano e che si trova nel centro storico;
- promuovere il territorio comunale favorendo il turismo giovanile e/o escursionistico in generale e in particolare il turismo scolastico, culturale, ricreativo, religioso, sportivo, sociale;
- garantire e incentivare un turismo sostenibile che coniuga la conoscenza di un territorio insieme alla tutela e la difesa dei suoi valori;
- promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio mettendo a disposizione dei visitatori che percorrono il territorio un luogo di sosta in grado di soddisfare le loro peculiari esigenze.
Art. 3 - Durata della concessione
La concessione della gestione e manutenzione ordinaria della struttura avrà la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di effettiva consegna dell’immobile, comprensiva degli arredi/attrezzature di cui all’Elenco (Allegato B2), fatte salve le cause di decadenza indicate nel presente capitolato.
La gestione dovrà essere attivata entro 10gg dalla data di effettiva consegna della struttura previa Segnalazione Certificazione Inizio Attività (S.C.I.A.) ai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale alla quale dovranno essere allegate dal soggetto gestore le relative certificazioni di conformità degli impianti e quanto altro previsto dalla normativa di settore.
Art. 4 – Descrizione dei servizi richiesti
Il soggetto gestore dovrà provvedere alla gestione della struttura sulla base di quanto di seguito indicato.
In particolare il gestore dovrà garantire i seguenti servizi minimi essenziali:
- pernottamento in camere a più letti munite di bagno in comune;
- pulizia giornaliera di tutti i locali della struttura;
- fornitura opzionale di biancheria da camera/bagno ad ogni cambio cliente e almeno bisettimanale per soggiorni di durata settimanale;
- fornitura del servizio di accoglienza e recapito per gli ospiti garantito per almeno quattro ore al giorno e reperibilità h. 24;
- fornitura costante di energia elettrica, di acqua fredda e calda e impianto di riscaldamento dei locali;
- messa a disposizione degli utenti di apposita cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali prescritti dall’autorità sanitaria;
- messa a disposizione di un televisore ad uso comune e di una cassetta di sicurezza o custodia valori;
- messa a disposizione di un computer nell’area comune;
- personale di ricevimento in possesso di conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il soggetto gestore dovrà inoltre garantire:
- uso delle attrezzature e della zona cottura comune;
- una apertura minima di 16 mesi per il periodo di durata della concessione; eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi in cui è minore l’afflusso turistico e comunque previo accordo con l’Amministrazione concedente e dovranno essere comunicate in sede di denuncia dei prezzi alla stessa Amministrazione concedente e agli organi deputati;
- sistema di ricevimento automatizzato, trasferimento chiamata o segreteria telefonica da attivarsi nell’arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento;
- realizzare quanto altro indicato nel progetto presentato in sede di gara.
Il soggetto gestore dovrà dotare, a sua cura e spese, la struttura di quanto necessario (attrezzature/materiali mancanti) in aggiunta a quanto messo a disposizione dall’Amministrazione concedente (elenco di cui all’Allegato B2) e in particolare:
- televisore ad uso comune;
- cassetta di pronto soccorso da mettere a disposizione degli utenti;
- cassetta di sicurezza o custodia valori;
- computer da collocare nell’area comune sul quale attivare la connettività Internet;
- quanto altro necessario per garantire l’efficiente funzionamento della struttura.
Il soggetto gestore potrà esercitare l’attività di pernottamento con una capacità ricettiva pari a un massimo di n. 10 posti letto:
- Piano Primo: n. 1 camera: 1 letto matrimoniale e 1 letto a xxxxxxxx X. 0 posti totali.
- Piano Secondo: n. 2 camere: 1 letto matrimoniale e 2 letti a xxxxxxxx X. 0 posti totali.
Art. 5 – Utilizzo della struttura da parte dell’Amministrazione Comunale L’Amministrazione concedente si riserva di utilizzare la struttura per iniziative proprie o che abbiano il patrocinio del Comune per un numero massimo di 24 pernottamenti gratuiti intesi come 24 persone nel corso della durata della gestione previo avviso al soggetto gestore con preavviso di almeno 60gg dalla data di pernottamento.
Al di fuori di tale riserva l’Amministrazione concedente potrà utilizzare la struttura a titolo oneroso con applicazione delle tariffe come stabilite nel successivo art. 7.
E’ fatta salva l’occupazione d’urgenza a titolo gratuito della struttura da parte dell’Ente per motivi contingibili e urgenti di pubblico interesse.
Art. 6 – Canone della concessione
Il canone posto a base di gara per il periodo di durata della concessione sul quale dovrà essere previsto il relativo rialzo è individuato in Euro 4.400,00 (di cui euro 2.000,00 per l’anno 2019 ed euro 2.400,00 per l’anno 2020).
Il canone effettivo della concessione sarà quello risultante dall’offerta. Il soggetto gestore si impegna a versare all’Amministrazione concedente il canone offerto in sede di gara.
Il pagamento del canone di concessione avverrà in quattro tranche semestrali, anticipate di 1.100,00 Euro ognuna (o comunque della somma pari ad “un/quarto” del canone effettivo), entro 10gg dalla consegna dei locali e entro 10gg dall’inizio di ciascun semestre decorrente dalla consegna dei locali.
In caso di mancato pagamento nei termini, l’Amministrazione concedente può rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all’art. 20 del Bando-Disciplinare di gara. Il gestore, a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo. L’attività si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell’utenza del corrispettivo per l’erogazione dei servizi.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva unilateralmente, con l’obiettivo di favorire lo start up delle
attività di gestione, limitatamente al primo anno solare o fiscale di gestione, la facoltà di posticipare in unico pagamento a saldo del canone annuale di riferimento per l’anno fiscale in esame, al termine dell’anno medesimo alternativamente inteso come anno solare o fiscale.
Art. 7 - Tariffe
Le tariffe previste per la struttura dell’Ostello sono individuate per il periodo di durata biennale della concessione.
Le tariffe effettivamente praticate nel rispetto dei limiti di cui sopra e quelle per i gli eventuali servizi aggiuntivi – proposti in sede di progetto di gestione - dovranno essere indicate nel Regolamento interno per l’uso della struttura di cui al successivo art. 8; resta inteso che tra i servizi aggiuntivi che dovranno essere resi rileva la fornitura opzionale di biancheria da camera/bagno ad ogni cambio cliente e almeno bisettimanale per soggiorni di durata settimanale di cui al precedente art. 4.
Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati dovranno essere esposti in modo ben visibile all’ingresso della struttura, fermo restando la comunicazione degli stessi prezzi all’Amministrazione concedente e agli organi deputati.
Art. 8 - Regolamento interno della struttura
Le modalità di utilizzo dell’Ostello da parte degli ospiti dovranno essere dettagliate nel Regolamento interno per l’uso della struttura/attrezzature che il soggetto gestore adotterà - previo parere favorevole dell’Amministrazione concedente - prima dell’inizio della relativa attività.
Art. 9 – Verbale di consegna struttura
L’Amministrazione concedente affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna, come risultante dal verbale di consegna – comprensivo dell’inventario dei beni - che verrà sottoscritto in contraddittorio tra le parti. Il soggetto gestore dovrà provvedere agli interventi utili alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dal presente capitolato.
Il soggetto gestore si impegna a comunicare all’Amministrazione concedente eventuali difformità della struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore rilevate all’atto della sottoscrizione del verbale di consegna, risultando comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di idoneità e sicurezza.
Qualora ciò non avvenga, nessuna responsabilità sarà a carico dell’Amministrazione concedente.
Art. 10 – Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
Si precisa che l’immobile destinato ad Ostello risulta vincolato ai sensi della II° parte del D. Leg.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Il concessionario ha l’obbligo di predisporre il piano di manutenzione ordinaria e di gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti edilizie per una corretta e diligente conduzione della struttura, che ne garantiscano l’efficienza e la durata nel tempo.
In modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano:
- riparazioni di rivestimenti e pavimenti;
- rifacimento di parti di intonaco;
- tinteggiature;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza all’uso e non dovute a difetti di fabbricazione e di installazione;
- verniciatura periodica di tutte le opere metalliche presenti;
- verifica delle connessioni dei quadri elettrici, prova delle protezioni, sostituzione di interruttori, fusibili, spie, lampade ecc.;
- riparazione e mantenimento della impiantistica luci;
- pulizia e spurgo di tubazioni di flusso, pozzetti e fosse biologiche mediante ditta specializzata;
- la verifica periodica di agibilità e sicurezza della struttura, compresa quella di regolare messa a terra degli impianti elettrici;
- l’acquisto di materiali ed attrezzi per la pulizia, la manutenzione e la gestione;
- noleggio di materiali e attrezzatura tecnica e quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle attività oggetto della concessione.
Al fine di garantire il corretto funzionamento della struttura il Concessionario dovrà inoltre:
- nominare il Responsabile della struttura ai fini degli adempimenti relativi agli interventi di manutenzione ordinaria nelle modalità indicate nel successivo art. 13;
- consegnare, entro i termini di cui al successivo art. 15, all’Amministrazione comunale l’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulla struttura, nonché l’elenco degli interventi che si rendessero necessari e che non competono al Concessionario.
La manutenzione straordinaria – come meglio dettagliato nel successivo art. 14 - resta a carico dell’Amministrazione comunale, proprietaria della struttura. Il Concessionario potrà eseguire nella struttura interventi che rivestano carattere di urgenza la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il normale utilizzo della stessa.
A tal riguardo, previa presentazione di idonea e motivata richiesta all’Amministrazione e accertata l’indisponibilità di quest’ultima all’esecuzione totale o parziale degli interventi necessari, saranno concertate le modalità tecniche d’intervento, il connesso piano economico e la formale riconduzione dell’onere relativo. La realizzazione dell’intervento dovrà in ogni caso essere conforme nell’iter procedimentale alla vigente normativa in materia di opere pubbliche.
Il Concessionario potrà altresì realizzare nella struttura opere di miglioria a condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, che gli oneri relativi siano a totale carico del Concessionario e che la proprietà di tali opere sia trasferita all’Amministrazione alla scadenza della concessione senza nulla pretendere da parte del Concessionario medesimo.
Gli arredi e le attrezzature complementari, acquistati dal Concessionario, dovranno, qualora prescritto, riportare apposita Dichiarazione di Conformità.
Le attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura sono a totale carico del concessionario.
In nessun caso sarà possibile scomputare dal canone dovuto la spesa sostenuta dal concessionario per eventuali manutenzioni straordinarie sostenute.
Art. 11 – Obblighi aggiudicatario
Il soggetto gestore si impegna:
- a rilevare l’Ostello, le apparecchiature, le attrezzature e le dotazioni ivi presenti nello stato in cui si trovano. Lo stato della struttura e di quanto contenuto al suo interno è quello risultante alla data della consegna dello stesso, senza che possano essere fatte eccezioni o riserve;
- a realizzare le attività secondo quanto indicato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa ad esse relative;
- a utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità cui le stesse sono destinate; la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto;
- a comunicare preventivamente all’Amministrazione concedente ogni variazione degli elementi contenuti in sede di segnalazione certificata d’inizio attività;
- a comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Polizia di Stato attraverso il portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/, nel rispetto della normativa vigente in materia (art.109 del T.U.L.P.S.); Provincia di Ascoli Xxxxxx secondo le modalità indicate dall’ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- a garantire l’accurata pulizia giornaliera dei locali dell’Ostello e degli arredi, integrandola con lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della struttura. Nei servizi igienici dell’Ostello la pulizia dovrà essere completata da un’accurata disinfezione. Il servizio di pulizia dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato;
- a provvedere al pagamento delle bollette per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono con connettività Internet e ogni altra spesa, imposta, tassa riferibile alla gestione con l’obbligo di intestazione e/o volturazione dei relativi contratti;
- a dotare la struttura del materiale/attrezzature necessario all’efficiente funzionamento della stessa non presente nell’Allegato B2 come indicato nell’art. 4 del presente capitolato;
- a munirsi delle prescritte autorizzazioni di polizia, amministrative e di ogni altro provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, necessario all’espletamento delle attività prestate.
- a assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
- a presentare all’Amministrazione concedente le relazioni a rendiconto di cui al successivo art. 15;
- a tenere presso i propri uffici un libro dei reclami e dei suggerimenti a disposizione dell’utenza;
- a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e le attrezzature di pertinenza della struttura e, in ogni caso, a ripristinare con assoluta urgenza quanto sia stato danneggiato o eventualmente a provvedere alla sostituzione di quanto non sia suscettibile di riparazione;
- a mantenere l’Ostello nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione ed a restituirli, alla fine della gestione, nelle condizioni di cui al verbale di consegna, redatto in contraddittorio dalle parti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso;
- a restituire la propria funzionalità alla struttura al termine dell’utilizzo della stessa;
- a dare immediata comunicazione al Comune circa danni alla struttura impianto o alle attrezzature, eventuali inadempienze ed eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori;
- a fornire il personale necessario per la corretta e efficiente gestione dei servizi oggetto della concessione, provvedendo all’aggiornamento necessario del proprio personale, anche in materia di trattamento dei dati, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/03 e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Leg.vo n. 81/08;
- a nominare il Referente per l’attuazione del progetto come meglio descritto nel successivo art. 13;
- a stipulare le polizze assicurative di cui al successivo art. 16;
- ad adempire gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) come meglio descritto nel successivo art. 17;
- ad adempire gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) come meglio descritto nell’art. 24 del Bando-Disciplinare di gara;
- ad adempiere agli obblighi in materia del personale impiegato come meglio descritto nel successivo art. 12;
- accollarsi gli eventuali avanzi o disavanzi derivanti dal bilancio di gestione;
- a concordare con il Comune tutte le eventuali modifiche organizzative che implichino cambiamenti nell’erogazione dei servizi oggetto della presente gara;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti nel presente Capitolato.
Art. 12 – Obblighi aggiudicatario in merito al personale impiegato
L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale e in particolare dovrà garantire che lo stesso:
- rispetti il calendario e l’orario di programmazione;
- si attenga a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro;
- effettui il servizio con diligenza, tenga un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, rispetti il segreto professionale;
- si relazioni correttamente con gli utenti, il personale dell’Ente e con tutti coloro con cui interagisce per garantire il funzionamento della struttura e la sua gestione;
- segnali immediatamente al personale dell’Ente ogni problema, ritardo, malfunzionamento o altro dovesse verificarsi e che possa in qualche modo interferire con il corretto funzionamento della struttura stessa;
L’affidatario è tenuto inoltre:
- a presentare, prima della stipula del contratto, l’elenco nominativo del personale impiegato;
- ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti;
- a garantire che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro diritti;
- a sostituire, a richiesta del Comune, il personale in caso di verificato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell’utenza e dell’organizzazione del lavoro nell’espletamento dei servizi affidati;
- a garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell’attività professionale, oggetto della presente gara, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
Qualora l’affidatario non ottemperi a quanto sopra, a giudizio del Comune, potrà incorrere nelle penali applicate con le modalità previste dal presente Capitolato.
Per effetto della concessione nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune ed il personale dell’affidatario, il quale, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
A richiesta del Comune, l’affidatario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra prescritto.
Art. 13 – Referenti concedente e concessionario
Per l’Amministrazione concedente il referente è individuato nel Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico.
Il soggetto gestore si impegna a nominare un referente per l’attuazione del progetto, cui l’Amministrazione concedente farà riferimento per ogni problematica di ordine tecnico e/o amministrativo. Dovrà essere altresì nominato un Responsabile degli adempimenti di cui agli interventi di manutenzione ordinaria (art. 10 presente Capitolato di Appalto) se diverso dal Referente per l’attuazione del progetto.
Il Referente per l’attuazione del progetto avrà la funzione di rappresentare il raccordo tra l’Amministrazione Concedente e il soggetto gestore per i vari adempimenti/comunicazioni previsti dal presente capitolato e più in generale per ogni necessità. Il Referente dovrà essere indicato in sede di presentazione del progetto di gestione.
Art. 14 – Obblighi concedente
Il Comune s’impegna, con oneri a proprio carico, ad assicurare la manutenzione straordinaria della struttura concordando con il gestore i tempi di chiusura strettamente necessari per la manutenzione stessa.
Per opere di straordinaria manutenzione s’intendono tutti gli interventi per la sostituzione e riparazione di parti rilevanti degli impianti delle attrezzature o per il ripristino di strutture dell’impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del gestore per quanto riguarda le operazioni di ordinaria manutenzione definite nell’art. 10 del presente capitolato o che la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del concessionario stesso o da terzi fornitori.
La sostituzione di parti rilevanti delle strutture determinate dal deperimento per cause di forza maggiore, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite direttamente dal Comune. Gli altri interventi per la sostituzione di parti degli impianti che possano deperire per incuria degli utenti, saranno eseguiti dal gestore con addebito ai diretti responsabili.
Il concessionario non può apportare innovazioni o modificazioni allo stato dell’impianto, senza specifica autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione comunale.
Art. 15 – Controlli
All’Amministrazione Concedente è riservata la facoltà di controllo sull’attività svolta dal Concessionario rispetto alla gestione dell’Ostello, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. A tal fine il Comune potrà prendere visione dei registri e documenti ritenuti utili nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature concessi, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte degli ospiti.
Il Concessionario si obbliga a presentare una relazione a rendiconto in due tranche (la 1° alla metà della durata della concessione e la 2° alla fine della concessione) che contenga:
- le informazioni sui flussi turistici (numero di presenze) e le iniziative svolte;
- l’analisi dettagliata dei costi e dei ricavi, supportato da documenti contabili;
- lo stato dell’immobile e la condizione delle attrezzature e arredi.
Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del Concessionario in merito agli obblighi previsti dal presente Capitolato, in particolare in ordine alla buona manutenzione ordinaria, al buon funzionamento dell’Ostello, agli impianti, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al Concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l’adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente Capitolato.
L’Amministrazione concedente procederà in ogni caso ai seguenti controlli:
- verifica del rispetto degli impegni assunti in sede di gara, rispetto alla valutazione dell’offerta tecnica;
- controllo standard qualitativo di gestione;
- verifica sulla corretta esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto gestore;
- ogni altro elemento/attività di controllo si rendesse necessaria.
Art. 16 – Obblighi assicurativi e responsabilità
Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.
Il soggetto gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso degli immobili e delle attrezzature ed impianti, manlevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose.
Il soggetto gestore in particolare:
- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;
- esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura;
- risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dall’attività ricettiva svolta nella struttura nonché contro rischi specifici inerenti l’attività gestionale.
Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:
apposita polizza assicurativa incendio, furto, “all risk” sia per l’immobile che per gli impianti, attrezzature, arredamento contenuto nell’Ostello a favore dell’Ente del massimale di almeno euro 1.000.000,00.
La copertura di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi dipendenti e collaboratori.
La copertura assicurativa dovrà essere operante fino alla conclusione del contratto.
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal concessionario e consegnata, e regolarmente stipulata e quietanzata alla firma del contratto.
L’inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sul concessionario.
Art. 17 – Obblighi in materia di sicurezza
Si dà atto che relativamente alla gestione dei servizi di cui in oggetto non sono riscontrabili costi per la sicurezza relativi a rischi da interferenza e pertanto non è stato elaborato il “D.U.V.R.I - Documento Unico di Valutazione dei Rischi”, ai sensi dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per la durata di vigenza della concessione il soggetto gestore dovrà rispettare la normativa vigente (D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di “emergenza” in generale.
In particolare il concessionario dovrà redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), previsto ai sensi dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con specifico riferimento alla struttura e alle attività oggetto della concessione. Tale documento – di pertinenza dell’immobile – dovrà essere allegato al contratto di gestione di cui all’art. 21 del Bando-Disciplinare di gara.
Il concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare deve:
- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all’adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- comunicare, al momento dell’inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi dello stesso D.lgs n. 81/2008;
- nominare la Ditta abilitata alla verifica periodica dei presidi antincendio con compilazione e tenuta del Registro antincendio.
Il concessionario è tenuto altresì:
- a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
- a provvedere, in particolare, ad assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
- ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato prevenzione incendi;
- a procedere a tutti gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 462 del 22.10.2001;
- al rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.M. 10.03.1998.
Art. 18 – Penalità
Il soggetto gestore, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al presente Capitolato dovrà corrispondere al Comune una penale pari a:
- € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni caso di accertata violazione dei servizi minimi e/o aggiuntivi forniti, a seguito di reclami pervenuti;
- € 100,00 (Euro cinquecento/00) per ogni accertata violazione degli ulteriori obblighi derivanti dal presente capitolato e dal progetto di gestione formulato dal concessionario in sede di gara.
Le penali di cui alle precedenti lettere a) e b) vengono applicate direttamente dal Responsabile dell’Amministrazione Comunale, previa contestazione dell’addebito.
In caso di mancato pagamento delle penali contestate nei termini assegnati il Comune potrà prelevare la somma dal deposito cauzionale di cui all’art. 20 del Bando-Disciplinare di gara, con obbligo per il concessionario di reintegrarla prontamente; il mancato reintegro costituisce grave inadempimento contrattuale e permetterà al Comune di pretendere la risoluzione del contratto.
Art. 19 – Decadenza
La decadenza di diritto viene dichiarata, a mezzo di provvedimento del Responsabile dell’Area Finanziaria, nei seguenti casi:
- accertato divieto di prosecuzione dell’esercizio delle attività ricettive extralberghiere in caso di accertamento delle violazioni previste dall’art. 67 della L.R.T. 42/2000;
- utilizzo dell’immobile per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- gravi e reiterate violazioni alle clausole del Capitolato;
La decadenza per i motivi di cui alle lettere a) e b) sopra indicati, opera di diritto e viene dichiarata dopo che il Responsabile ha comunicato al soggetto gestore avviso e notizia motivata della determinazione che si intende adottare, concedendo dieci giorni per eventuali osservazioni.
La decadenza ha effetto dalla data della dichiarazione.
Nel caso di cui alla lettera c) la decadenza è pronunciata dal Responsabile dopo l’inosservanza di almeno tre avvenute violazioni; resta ferma la potestà del Comune di ottenere risarcimento o ristoro per eventuali danni subiti.
Art. 20 – Recesso
Il soggetto gestore potrà recedere dalla convenzione, ai sensi dell’art. 1373 del C.C. previa intesa con l’Amministrazione concedente.
Alla scadenza della convenzione, in caso di decadenza o di recesso della medesima, dovrà essere redatto verbale di riconsegna con la descrizione dello stato della struttura e degli impianti esistenti sull’area; nel caso di rifiuto del soggetto gestore alla cooperazione per la redazione di verbale di consegna, provvederà con atto unilaterale l’Amministrazione concedente dopo aver comunicato il giorno e l’ora in cui viene operato l’accesso nei luoghi alla presenza di testimoni.
La sospensione dell’attività di gestione della struttura affidate determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.
Art. 21 – Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento la concessione oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dell’Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.
Le inadempienze dell’Aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.
In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della concessione medesima, qualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio.
Il Comune avrà la facoltà di risolvere la concessione con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:
- inadempienze dell’Aggiudicatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- mancato rispetto del progetto - offerta presentato in sede di gara;
- apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario;
- cessione dell’attività ad altri;
- interruzione non motivata delle attività;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale a qualsiasi titolo impiegato;
- inadempienze reiterate lievi, nel corso della durata della concessione, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali.
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni
formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
Art. 22 – Verbale di riconsegna struttura
Allo scadere della concessione, l’immobile, le attrezzature, gli impianti e i beni mobili dovranno essere restituiti – senza alcuna pretesa risarcitoria anche a titolo di lucro cessante – all’Amministrazione concedente in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta come risultante da apposito verbale di riconsegna della struttura sottoscritto in contraddittorio tra le parti.
Al termine della gestione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto all’Amministrazione concedente che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile, dei beni mobili/attrezzature, impianti concessi.
Art. 23 – Disposizione finali
Per altre condizioni non espressamente contemplate e citate nelle presenti disposizioni si fa riferimento, per quanto applicabile, al Bando-Disciplinare di gara, all’offerta presentata in sede di gara, ad ogni altro provvedimento inerente tale procedura, al codice civile e alla normativa applicabile.
Il concessionario deve adempiere, altresì, a tutte le disposizioni normative riguardo all’immobile, alle autorizzazioni e concessioni, ai collaudi degli impianti successivamente modificati e/o installati, nonché a quanto previsto in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e del personale ivi operante.