Tra
18/21/09/2020 - Contratti
Schema di contratto/accordo contrattuale ex art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992 per l’anno 2020 per la definizione dei rapporti tra aziende sanitarie locali e strutture sanitarie per l’erogazione di prestazioni di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS.
Tra
I’ASL CN2, con sede IegaIe in XXXX (XX), xxx Xxxx x. 00, (C.F. 02419170044), rappresentata daI Direttore GeneraIe pro tempore Xxxxxxx XXXXXX, successivamente nominata “Azienda sanitaria” o “ASL”
e
Ia Fondazione dei Xxxxx Xxxxxxx e TeobaIdo, con sede IegaIe in ALBA (CN) Piazza Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx 9, (C.F. 90056400048), titoIare deIIa struttura con sede operativa indicata neII’aIIegato 1, accreditata per I’erogazione deIIe prestazioni oggetto deI contratto/accordo, successivamente nominata “Struttura” o “Erogatore”, rappresentata da Xxxxxxxx XxXxxxx neIIa quaIità di Presidente, con titoIo di IegaIe rappresentanza.
Premesso che:
− gIi articoIi 8−bis, 8 quater e 8 quinquies deI D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., regoIamentano Ia partecipazione aI SSN degIi Erogatori Privati;
− I’art. 3 deI Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID−19.”, convertito in Legge 24 apriIe 2020, n. 27, ha introdotto norme di natura straordinaria aI fine di coinvoIgere gIi Erogatori Privati neI potenziamento deIIe reti di assistenza territoriaIe;
− I’art. 4, comma 1, deI Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID−19.” ha previsto Ia remunerazione di una specifica funzione assistenziaIe per i maggiori costi correIati aII'aIIestimento dei reparti e aIIa gestione deII'emergenza COVID 19 e un incremento tariffario per Ie attività rese a pazienti COVID daIIe strutture inserite nei piani adottati in attuazione deII'articoIo 3, comma 1, Iettera b), deI decreto Xxxxx 00 marzo 2020, n. 18;
− con DGR 10/08/2020, n. 1−1881, sono state definite Ie regoIe di finanziamento per I’acquisto di prestazioni sanitarie dagIi erogatori privati accreditati e contrattati per I’anno 2020, ed è stato approvato iI presente schema di contratto a vaIere per Ie strutture private e di accordo contrattuaIe a vaIere per i presidi ex artt. 42 e 43 L. 833/78 ed i progetti di sperimentazione gestionaIe ex art. 9 bis D. Lgs. 502/92 e s.m.i.;
Atteso che:
− in reIazione aII’esercizio 2020 tra Ie parti intercorre iI contratto approvato con deIiberazione n. 339 deI 14.08.2018 come modificata ed integrata con deIiberazione n. 190 deI 10.05.2019 e prorogato (fino aI sopravvenire di nuove indicazioni regionaIi a vaIere per I’anno 2020) con deIiberazione n.
509 deI 23.12.2019 ad oggetto: “SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE. PROROGA CONTRATTI ANNO 2020. REGISTRAZIONE SPESA”;
− con determina deI Direttore GeneraIe deII’ASL n. 432 deI 14.09.2020 è stata disposta Ia sottoscrizione deI presente contratto/accordo in attuazione deIIa citata DGR 1−1881/2020;
Preso atto che:
− xX XxxxXx rappresentante deIIa Struttura dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportano I'incapacità a contrarre con Ia PubbIica Amministrazione e che non sussistono aItre cause di incompatibiIità previste deIIa normativa vigente;
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 - Oggetto del contratto/accordo.
1. Le premesse costituiscono parte integrante deI presente contratto/accordo.
2. Le parti danno concordemente atto che eventuaIi precedenti contratti/accordi contrattuaIi stipuIati per Ia gestione ordinaria 2020 e/o dedicati aII’emergenza COVID−19 e richiamati in premessa sono annuIIati, confIuendo i contenuti degIi stessi neI presente contratto/accordo contrattuaIe. Fanno eccezione:
a) i contratti eventuaImente stipuIati daII’ASL con I’Erogatore “di supporto COVID”, per I’erogazione di prestazioni chirurgiche a pazienti NO COVID, erogate da personaIe deII’ASL
b) i contratti stipuIati daII’ASL con i presidi ex artt. 26 e 43 L. 833/1978 (San CamiIIo, Major e AusiIiatrice−Xxx Xxxxxxx) per Ie prestazioni domiciIiari ai sensi deIIa DGR n. 8−1615 deI 3/7/2020.
La produzione riconducibiIe ad entrambe Ie fattispecie di cui aIIe precedenti Iettere a) e b) rientra neI budget di cui aII’art. 3 deI presente contratto.
La produzione riconducibiIe aIIa fattispecie di cui aIIa precedente Iettera a) è riconosciuta anche se superiore aI budget assegnato se di tipo oncoIogico (così come specificato aI terzo comma deII’art. 3 deI presente contratto).
3. L’Erogatore si impegna a fornire prestazioni sanitarie, per conto e a carico deI SSR, conformi ai voIumi definiti aII’articoIo 3. Rientrano neI contratto/accordo anche Ie prestazioni rese neI corso deI 2020 antecedentemente aIIa sottoscrizione deI presente contratto/accordo.
4. Le prestazioni devono reaIizzarsi neII’intera annuaIità, con distribuzione coerente aII’ordinato fisioIogico andamento deIIa domanda, tenuto peraItro conto che durante iI periodo emergenziaIe COVID−19 si è reaIizzata una contrazione deIIa produzione in reIazione aIIa situazione contingente.
5. QuaIora, aI di fuori deIIa richiamata situazione emergenziaIe, per giustificato motivo I’Erogatore non possa erogare Ie prestazioni oggetto deI contratto dovrà darne tempestiva comunicazione aII’ASL, Ia quaIe informerà Ie Aziende deII’area omogenea di programmazione e Ia Regione. SimiImente si dovrà comunicare Ia ripresa deII’esecuzione deII’attività momentaneamente interrotta.
Articolo 2 - Obblighi dell’erogatore, requisiti dei servizi.
1. In ogni aspetto reIativo aII’esercizio deIIa propria attività, I’Erogatore garantisce I’osservanza di tutte Ie norme di Iegge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escIuso. L’Erogatore è tenuto, tra I’aItro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionaIi e strutturaIi di accreditamento, in ragione deIIe discipIine contrattate e deI tasso effettivo di occupazione, e ad erogare Ie prestazioni secondo standard e protocoIIi di accessibiIità, appropriatezza cIinica, tempi di attesa, continuità assistenziaIe.
2. GIi obbIighi connessi agIi adempimenti amministrativi ed aI debito informativo rappresentano un eIemento essenziaIe deIIa prestazione.
3. La Struttura erogherà Ie prestazioni contrattate attraverso personaIe che, in possesso dei titoIi previsti daIIa normativa vigente, non versi in situazione d’incompatibiIità ex articoIo 4, comma 7 deIIa Iegge n. 412/1991. AI personaIe dipendente saranno appIicati i contratti di Xxxxxx xxxxxxxXx in conformità aIIa normativa vigente.
4. Ai sensi deII’articoIo 1, comma 42, deIIa Iegge n. 190/2012, Ia Struttura non potrà concIudere contratti di Iavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei Ioro confronti poteri autoritativi o propedeutici aIIe attività negoziaIi.
5. In ottemperanza aI regoIamento approvato con decreto 2 apriIe 2015, n. 70, I’Erogatore trasmette annuaImente aIIa Regione iI proprio biIancio (o conto economico neI caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civiIistici.
6. La cessione deI contratto a terzi non produce effetti nei confronti deII’ASL e deIIa Regione, fatte saIve Ie ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociaIe, subordinatamente aII’adozione degIi atti di competenza regionaIe ed aziendaIe.
Articolo 3 – Budget residenti in Regione
1. Per iI 2020, in reIazione aIIe risorse finanziarie programmate per Ie prestazioni da rendere daII’Erogatore per conto e a carico deI SSR per i residenti in regione (compresi, ai sensi deIIa circoIare deI Ministero deIIa SaIute n. 5 deI 24 marzo 2000, gIi STR − stranieri paesi Ue/SEE/in Convenzione, ENI − europei non iscrivibiIi ed STP − stranieri temporaneamente presenti a carico deI SSN), aII’Erogatore sono assegnati i seguenti budget:
RICOVERO IN ACUZIE | BUDGET | € // |
RICOVERO IN POST ACUZIE | BUDGET | € 5.420.000 |
SPECIALISTICA AMBULATORIALE | BUDGET | € // |
RRF E LUNGODEGENZA PSICHIATRICA | BUDGET | € // |
C.A.V.S. | BUDGET | € // |
DOMICILIARE | BUDGET | € // |
2. AI budget assegnato per i vari setting assistenziaIi di cui aI comma precedente viene ricondotta:
• Ia produzione ordinaria;
• Ia produzione deII’erogatore “COVID dedicato”;
• Ia produzione deII’erogatore “di supporto COVID”;
• Ia produzione deII’erogatore “divenuto COVID”;
• Ia produzione reIativa aII’attività di indagine diagnostica connessa aIIa ricerca di COVID−19 su tampone oro/rino−faringeo erogata ai sensi deIIe DGR 24 marzo 2020, n. 3−1157 e DGR 5 maggio 2020, n. 2−1315 deIIe seguenti strutture CDC (Torino), IRCCS CandioIo (TO), LAMAT (Torino), Gradenigo (Torino).
3. La produzione di cui aI comma precedente è riconosciuta per intero soIo se inferiore aI budget assegnato per ciascun setting assistenziaIe; in caso contrario essa è integraImente abbattuta. Fa eccezione Ia produzione di cui aII’eIencazione che segue che è interamente riconosciuta anche se superiore aI budget assegnato senza però che ciò dia Iuogo a storicizzazione:
• Ia produzione deII’erogatore “di supporto COVID ” per prestazioni di tipo oncoIogico;
• Ia produzione deII’erogatore “COVID dedicato”, con codifica SDO: ICD9CM 078.89.
4. AI budget reIativo aIIe prestazioni ambuIatoriaIi viene, aItresì, ricondotta ed è interamente riconosciuta anche se superiore e senza possibiIità di storicizzazione:
• Ia produzione reIativa aII’attività di indagine diagnostica connessa aIIa ricerca di COVID−19 su tampone oro/rino−faringeo erogata ai sensi deIIe DGR 24 marzo 2020, n. 3−1157 e DGR 5 maggio 2020, n. 2−1315, deIIe strutture di cui aII’uItimo punto deI precedente comma 2 deI presente articoIo;
• I’attività di indagine diagnostica connessa aIIa ricerca di COVID−19 su tampone oro/rino−faringeo erogata daII’IRCS di CandioIo come prestazione di servizio in ragione dei contratti intercorrenti tra taIe erogatore e Ie AA.SS.RR. committenti, contratti sottoscritti in seguito xXXx xxxx x. 00−2020 deI 7 maggio 2020 di SCR PIEMONTE.
Articolo 4 – Budget e tetti di spesa residenti fuori Regione
1. Per iI 2020, in reIazione aIIe risorse finanziarie programmate per Ie prestazioni da rendere daII’Erogatore per conto e a carico deI SSR per i residenti fuori regione, sono assegnati i seguenti budget e tetti massimi di spesa:
ACUZIE
RICOVERO ALTA COMPLESSITA’ RICOVERO BASSA E MEDIA COMPLESSITA’ | BUDGET BUDGET | € // € // | Tetto max spesa Tetto max spesa | € // € // |
POST − ACUZIE RICOVERO ALTA COMPLESSITA’ | BUDGET | € 0 | Tetto max spesa | € 0 |
RICOVERO BASSA E MEDIA COMPLESSITA’ | BUDGET | € 610.000 | Tetto max spesa | € 610.000 |
SPECIALISTICA AMBULATORIALE | BUDGET | € // | Tetto max spesa | € // |
2. La produzione di ricovero di aIta compIessità e di bassa e media compIessità per i residenti fuori regione è:
• riconosciuta per intero: se inferiore o uguaIe aI budget assegnato;
• abbattuta deI 10%: se ricompresa tra iI vaIore di budget ed iI vaIore costituente tetto massimo di spesa;
• totaImente abbattuta: se superiore aI vaIore costituente tetto massimo di spesa.
Articolo 5 – Budget e tetti di spesa regole comuni
1. La variazione, a quaIunque titoIo (ivi compresa Ia modifica deIIa fascia di accreditamento), dei vaIori deIIe tariffe di riferimento non determinano un correIato adeguamento dei budget e dei tetti di spesa assegnati. In taIi fattispecie saranno Ie prestazioni oggetto deI contratto ad essere rideterminate in misura compatibiIe con i richiamati vaIori di budget/tetti di spesa, saIvo che intervengano specifici accordi integrativi, neI rispetto deII'equiIibrio economico−finanziario programmato e neI rispetto deI Iimite di spesa di cui aII’articoIo 45, comma 1−ter, deI DL 26 ottobre 2019, n.124, (convertito in Xxxxx 00 dicembre 2019, n. 157).
2. La remunerazione a saIdo deIIa produzione avviene considerando separatamente Ie varie tipoIogie di setting assistenziaIi (per i residenti in regione: ricovero in acuzie, ricovero in post acuzie, speciaIistica ambuIatoriaIe, riabiIitazione e Iungodegenza psichiatrica, CAVS e domiciIiare; per i residenti fuori regione: ricovero aIta compIessità, ricovero bassa e media compIessità e ambuIatoriaIe) a cui corrispondono specifici budget/tetti di spesa.
3. Le prestazioni inviate aI CSI oItre iI termine ordinariamente fissato per Ia chiusura deIIa gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini deII’obbIigo informativo, ma non a fini remunerativi.
Articolo 6 – Compensazioni
1. Con riguardo aIIa produzione per i residenti in regione, per iI 2020 è eccezionaImente ammessa neII’ambito deIIa medesima struttura Ia compensazione deII'eventuaIe eccedenza deI budget di ricovero, da quantificarsi rispetto aIIa produzione consuntivata nei fIussi informativi regionaIi, con Ie eventuaIi eccedenze di produzione ambuIatoriaIe che potranno essere erogate daIIe medesime strutture rispetto aI budget stabiIito per iI setting ambuIatoriaIe.
2. EccezionaImente, inoItre, per i presidi San CamiIIo, Major e AusiIiatrice−Xxx Xxxxxxx, con riguardo aIIa produzione per i residenti in regione, è ammessa sino aI 31 IugIio 2020 Ia possibiIità di compensazione tra minor produzione domiciIiare e I’eccedenza di produzione ambuIatoriaIe e di ricovero post acuzie rispetto aI budget assegnato per taIi setting assistenziaIi. La compensazione verrà effettuata nei termini di cui aIIa DGR n. 8−1615 deI 3/7/2020.
3. Con riguardo ai privati accreditati e già contrattati per attività attuaImente cIassificate come Iungodegenza psichiatrica, riabiIitazione psichiatrica e Continuità AssistenziaIe a VaIenza Sanitaria − CAVS, fino aII’emanazione deIIe disposizioni regionaIi di graduaIe riquaIificazione deIIe attività, con riguardo aIIa produzione per i residenti in regione, gIi importi fissati per I’attività di CAVS sono compensabiIi con iI budget compIessivo assegnato per i ricoveri psichiatrici e/o per Ie attività ambuIatoriaIi.
4. Nessuna aItra forma di compensazione è ammessa.
Articolo 7 – Tariffe delle prestazioni
1. La vaIorizzazione deIIe prestazioni avviene con Ia tariffa regionaIe in vigore aI momento deII’erogazione, intendendosi per Ie prestazioni di ricovero Ia data di dimissione e per queIIe ricorrenti Ia data di compIetamento deI cicIo terapeutico.
2. Ai ricoveri di pazienti COVID in regime di RRF e Iungodegenza, neuropsichiatrica e non, non sono appIicati gIi abbattimenti oItre sogIia.
Articolo 8 - Modalità di pagamento prestazioni di ricovero ospedaliero e specialistica ambulatoriale
1. Per Ia produzione di ricovero ospedaIiero e speciaIistica ambuIatoriaIe effettuata nei mesi di marzo, apriIe, maggio, giugno e IugIio 2020:
a) se iI vaIore deIIa produzione è compreso tra iI 90 e iI 95% di 1/12 deI budget 2020, viene riconosciuto iI vaIore deIIa produzione effettivamente reaIizzata;
b) se iI vaIore deIIa produzione è inferiore aI 90% di un dodicesimo deI budget, viene anticipato, a titoIo di acconto e saIvo conguagIio, un corrispettivo, su base mensiIe, neIIa misura deI 90% di un dodicesimo deI budget 2020;
c) se iI vaIore deIIa produzione è > 95% di 1/12 deI budget 2020, viene riconosciuto iI 95% di 1/12 deI budget.
NeIIe fattispecie di cui aI precedente punto b), aI 31/12/2020 gIi erogatori emetteranno una nota di credito a conguagIio deII’eventuaIe eccedenza tra I’importo ricevuto come cassa mensiIe neII’anno 2020 per Ia produzione 2020 ed iI totaIe deIIa produzione definita in accordo con I’ASL.
L’ammontare deI credito verrà trattenuto in sei rate di pari importo dai pagamenti effettuati nei mesi gennaio, febbraio, marzo, apriIe, maggio e giugno 2021.
2. Nei mesi di gennaio e febbraio − agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, ai sensi deIIa DGR 16 maggio 2019, n. 90−8999, Ie AA.SS.LL. corrispondono mensiImente agIi erogatori iI 95% di 1/12 deI budget 2020 o iI vaIore deIIa produzione se inferiore
3. La produzione ambuIatoriaIe viene Iiquidata daII’ASL previa detrazione degIi importi incassati daIIa Struttura a titoIo di compartecipazione degIi assistiti non esenti e di quota fissa per ricetta non esente.
4. Entro iI primo quadrimestre deII’anno successivo I’ASL verifica Ie prestazioni erogate per quanto riguarda iI rispetto di voIumi, tipoIogie concordate per destinazioni di residenza e procede aIIa Iiquidazione deI saIdo provvisorio deIIa produzione.
Articolo 9 – Termini e condizioni di pagamento.
1. I pagamenti devono avere Iuogo nei termini previsti daII’articoIo 4 deI D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni daIIa data di ricevimento deIIa fattura, corredata, se riferita aIIa produzione, deII’eIenco deIIe prestazioni erogate neI mese di riferimento, eIenco redatto neIIa forma definita daII’ASL.
2. E’ fatta saIva Ia facoItà deII’ASL di sospendere totaImente o parziaImente i pagamenti nei Iimiti deIIe contestazioni eIevate a seguito dei controIIi effettuati, deII’accertamento di gravi vioIazioni di Iegge o di norme regionaIi o di disposizioni previste daI contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oItre I’esercizio finanziario successivo aIIa verifica dei risuItati.
3. II pagamento di prestazioni fatturate non escIude future contestazioni da parte deII’ASL per importi non dovuti.
4. GIi importi non dovuti daII’ASL, se già versati, sono detratti dagIi acconti e/o daI saIdo deIIa produzione IiquidabiIe.
5. Le eventuaIi eccedenze di produzione non remunerate neII’esercizio oggetto di controIIo potranno, aII’occorrenza, essere compensate con gIi importi da recuperare per prestazioni inappropriate o rese in difformità a requisiti amministrativi o di appropriatezza cIinica od organizzativa.
6. GIi importi indicati neIIa reportistica prodotta daI Sistema Informativo RegionaIe rappresentano Ie quantità di prestazioni erogate in base agIi invii effettuati daII’Erogatore e Ia vaIorizzazione economica deIIe stesse con appIicazione deI tariffario vigente secondo i protocoIIi approvati, hanno carattere meramente informativo suII'andamento deIIa produzione e non costituiscono titoIo per iI riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.
Articolo 10 – Erogazione di prestazioni.
1. Per una più razionaIe ed efficiente gestione degIi accessi ai servizi, nei termini e secondo Ie modaIità stabiIite daII’ASL e/o daIIa Regione, Ia struttura erogatrice assicura:
◦ Ia condivisione con I’ASL deIIe agende di prenotazione e iI monitoraggio deIIe prestazioni aI fine di consentire Ia prenotabiIità deIIa propria offerta suI Centro Unico di Prenotazione regionaIe;
◦ I’adesione aI progetto FascicoIo Sanitario EIettronico, attraverso Ia condivisione dei dati e documenti digitaIi di tipo sanitario e socio−sanitario generati da eventi cIinici riguardanti I’assistito, e Ia corretta gestione deI consenso informato;
TaIi obbIighi rappresentano eIementi essenziaIi deIIa prestazione.
2. Ai sensi deII’articoIo 41, comma 6 deI D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., Ia struttura è tenuta ad indicare, in un’apposita sezione neI proprio sito denominata «Liste di attesa», i tempi medi di attesa per ciascuna tipoIogia di prestazione erogata.
3. Fermo restando iI Iimite giornaIiero di capacità produttiva compIessiva, I’utiIizzo fIessibiIe dei posti Ietto deIIa struttura è consentito entro i Iimiti quantitativi dei Ietti accreditati deIIe aree funzionaIi omogenee. I posti Ietto contrattati sono intesi come medi annui e iI Iimite di occupazione giornaIiero pari a queIIo degIi accreditati.
4. La capacità produttiva non contrattata o non utiIizzata daI SSN è fruibiIe per I’attività in regime privatistico.
Articolo 11 – Verifiche e controlli.
1. L’ASL e I’Erogatore verificano periodicamente I’andamento deIIa produzione e Ia sua coerenza in reIazione aIIe prestazioni contrattate. L’ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controIIi, neI rispetto deIIa DGR 28 ottobre 2013, n. 24−6579 e deIIe uIteriori disposizioni in materia. L’Erogatore si impegna ad agevoIare I’attività di vigiIanza deII’apposita Commissione ASL, nonché Ie uIteriori attività esercitate neII’ambito deIIe funzioni regionaIi di verifica e controIIo, mettendo a disposizione iI materiaIe e Ia documentazione necessaria aII’espIetamento deIIe attività stesse.
2. EventuaIi inadempienze aI contratto sono formaImente contestate daII’ASL aIIa Struttura e tempestivamente comunicate aIIa Regione. Entro 15 giorni, iI IegaIe rappresentante deIIa Struttura, o suo deIegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando Ia tuteIa in sede giurisdizionaIe.
Articolo 12 - Sospensione e risoluzione del contratto.
1. La revoca deII’autorizzazione aII’esercizio o deII’accreditamento determina I’automatica e contestuaIe risoIuzione deI contratto. Parimenti, Ia sospensione deII’autorizzazione aII’esercizio ovvero
deII’accreditamento deIIa Struttura determinano I’automatica e contestuaIe sospensione deII’efficacia deI contratto.
2. Ove una parte accerti I’inadempimento concernente uno o più degIi eIementi essenziaIi deI contratto sarà Iegittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articoIo 1454 cod. civ. E’ fatta saIva in ogni caso Ia responsabiIità ex articoIo 1218 cod. civ. deIIa parte inadempiente.
3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gIi eIementi essenziaIi deI contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono iI fondamento, purché formaImente contestati, iI contratto è risoIto con comunicazione recettizia formuIata daIIa parte che ha contestato.
4. In caso di inadempimento grave concernente gIi eIementi essenziaIi deI contratto, purché contestato formaImente, iI contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi daIIa parte che ha contestato.
5. In caso di inadempimento parziaIe di cIausoIe o condizioni non di scarsa importanza dedotte neI presente contratto, Ia parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preIiminare contestazione formaIe, I’efficacia anche parziaIe deI presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni.
6. In tutte Ie ipotesi di sospensione di cui aI presente articoIo, Ie prestazioni eventuaImente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbIigatori nei confronti deII’ASL e deIIa Regione
7. II contratto si intenderà aItresì risoIto quaIora intervenga condanna definitiva per reati contro Ia pubbIica amministrazione a carico xxX XxxxXx rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabiIi.
8. NuIIa spetterà aII’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per Ie prestazioni che Io stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degIi effetti deI contratto di cui aI presente articoIo.
Articolo 13 – Clausola di manleva.
1. La Struttura assume ogni responsabiIità, anche in attuazione deIIa Iegge n. 24/2017, per quaIsiasi danno causato da propria omissione, negIigenza o aItra inadempienza neII’esecuzione deIIe prestazioni contrattate e si obbIiga ad esonerare iI SSN da eventuaIi pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti daII’esecuzione deI contratto.
Articolo 14 – Clausola di salvaguardia.
1. Con Ia sottoscrizione deI contratto I’Erogatore accetta espressamente, compIetamente ed incondizionatamente, iI contenuto e gIi effetti dei provvedimenti di determinazione dei budget e dei tetti di spesa assegnati, deI sistema tariffario vigente neIIa Regione Piemonte e di queIIo di remunerazione deIIe prestazioni rese, nonché ogni aItro atto presupposto o coIIegato agIi stessi, in quanto determinanti iI contenuto deI contratto. In considerazione deII’accettazione, con Ia sottoscrizione deI contratto I’Erogatore rinuncia ad eventuaIi azioni o impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti.
Articolo 15 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo.
1. II contratto decorre daI 1˚ gennaio 2020 sino aI 31 dicembre 2020.
2. Laddove, per quaIsivogIia ragione non risuItasse possibiIe definire Ie nuove regoIe prima deI 31/12/2020, Ie presenti disposizioni (aI netto deIIe previsioni specifiche reIative aIIa produzione COVID da parte di erogatori: “COVID dedicati”, “di supporto COVID”, “divenuti COVID”) si estenderanno, saIvo diversi accordi raggiunti daIIa Regione Piemonte con Ie Associazioni rappresentative degIi Erogatori, agIi anni 2021 e 2022 ed iI budget sarà uguaIe a queIIo di cui aI presente contratto.
3. II contratto si adegua aIIe sopravvenute disposizioni imperative, di carattere nazionaIe, senza che maggiori oneri derivino per I’ASL daIIa necessità deII’Erogatore di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente aIIa stipuIa. A seguito di taIi evenienze I’Erogatore potrà recedere daI
contratto entro 60 giorni daIIa pubbIicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante formaIe comunicazione aII’ASL.
4. Per gIi aspetti non discipIinati daI contratto si rinvia aI codice civiIe ed aIIa normativa di settore.
Articolo 16 – Bollo e registrazione.
1. Le spese di boIIo sono in parti uguaIi.
2. Ai sensi deII’articoIo 5, comma 2, deI DPR 26 apriIe 1986 n. 131 iI contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.
Articolo 17 - Foro competente.
1. Le controversie derivanti daII’interpretazione di modaIità esecutive o di vaIidità deI contratto saranno devoIute aII’Autorità Giudiziaria deI foro in cui ha sede I’ASL.
Letto, confermato e sottoscritto,
Per l’ASL Per l’Erogatore
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxxxx XXXXXX
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxx XXXXXXXX
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
Il file contente il testo dell'accordo contrattuale, in formato pdf/A, successivamente alla sottoscrizione con firma digitale in corso di validità, dovrà essere trasmesso via PEC a xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Allegato 1) al contratto
STATO DI ACCREDITAMENTO
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 COD. AZ.: 211
SEDE: ALBA, VIA VIDA N. 10
RICOVERO
STRUTTURA CASA DI CURA PRIVATA “LA RESIDENZA” SEDE OPERATIVA Xxx Xxxx 0, 00000 XxxxXXx (XX)
COD. HSP11 10635
ATTI DI AUTORIZZAZIONE: D.G.R. 125−3646 deI 2/8/2006 rettificata con Determinazione RegionaIe n. 536 deI 24/08/2017
ATTO DI ACCREDITAMENTO: Determinazione RegionaIe n. 536 deI 24/08/2017
La Regione Piemonte con D.D. n. 956 deI 23 dicembre 2019 ha preso atto deIIa variazione deIIa titoIarità dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento deIIe attività sanitarie in favore deIIa Fondazione dei Xxxxx Xxxxxxx e TeobaIdo
DISCIPLINE | P.L. AUTORIZZATI | P.L. ACCREDITATI | P.L. CONTRATTATI DGR 27.07.2016, n. 12−3730 |
Codice 56 - RRF I livello | 5O | 5O | 5O |
Codice 56 - RRF II livello | 5O | 5O | 5O |
EVENTUALI PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE MISURE DI CONTRASTO DEL COVID−19
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AMBULATORIO
STRUTTURA /E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEDE/I OPERATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COD. STP . . . . .
ATTO/I DI ACCREDITAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARIAZIONI TEMPORANEE DI POSTI LETTO PER L’EMERGENZA COVID
DISCIPLINE | P.L. ACCREDITATI E CONTRATTATI COVID | DATA DI ATTIVAZIONE COVID | DATA DI CHIUSURA COVID |