ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 328 del 24/10/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di partenariato`` tra il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita` Pubblica dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto
``Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods - Specific Contract No 11``, nell`ambito del ``Framework Xxxxxxxx Xx XX/XXXX/XXXX/0000/00
- XX 02`` - CUP B23C23000420006.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di partenariato`` tra il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita` Pubblica dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto
``Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods - Specific Contract No 11``, nell`ambito del ``Framework Xxxxxxxx Xx XX/XXXX/XXXX/0000/00
- XX 02`` - CUP B23C23000420006.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca negli ambiti della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare e, in particolare, tra le altre, di accertamento sanitario degli animali, di salubrità dei prodotti di origine animale e di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, sviluppando forme di collaborazione tecnico scientifica con altri enti e istituti di ricerca;
- l’European Food Safety Authority (EFSA) – Autorità europea per la sicurezza alimentare
– ha il compito di fornire consulenze scientifiche indipendenti sui rischi connessi all’alimentazione, pubblicare pareri sui rischi alimentari attuali ed emergenti che confluiscono nella legislazione e nelle strategie politiche europee, contribuire a proteggere i consumatori dai rischi della catena alimentare;
- la sopracitata Autorità ha valutato positivamente la proposta progettuale (cd. joint tender) presentata dal Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (Leading Partner/Capofila) in collaborazione con
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
l’IZSVe (Partner) per la realizzazione del progetto dal titolo “Methodological support for the performance of literature reviews within evidence-based scientific assessment” (rif. bando OC/EFSA/MESE/2022/03);
- di conseguenza, con DDG n. 195 del 5.06.2023, è stato preso atto, tra l’altro, della sottoscrizione, avvenuta in data 16.12.2022, del “Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT02” (rif. ns. prot. n. 2436/2023) tra EFSA e l’Università degli Studi di Padova, giusta procura rilasciata dall’Istituto in data 1.09.2022 (rif. ns. prot. n. 7819/2022), il quale prevede che l’attuazione del progetto sopra citato avvenga attraverso la stipula di cd. “Specific Contracts” che regolano lo svolgimento di specifici progetti.
Pertanto l’Università degli Studi di Padova e l’EFSA hanno stipulato, in data 7.08.2023, lo “Specific Contract No 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02” per la realizzazione delle attività inerenti il progetto dal titolo “ Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods ”, efficace dalla data di sottoscrizione per un periodo di 4 mesi (rif. ns. prot. n. 8121 del 29.08.2023).
Al fine di assicurare la corretta ed efficace esecuzione degli impegni assunti nei confronti di EFSA, stabiliti nel “Framework Contract”, nonché nel “Service Contract No 11” e, inoltre, definire i termini e le condizioni relative all’erogazione degli importi spettanti per lo svolgimento delle attività, questa Struttura ha provveduto a redigere e concordare, per le vie brevi, con il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova, lo schema di “Accordo di partenariato” per la realizzazione del progetto in parola, documento che si allega, unitamente al relativo allegato, al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato n.1).
Con ticket intranet n. 205705/2023, l’“U.O. Xxxxxxx e Cooperazione Internazionale”, ha richiesto alla scrivente Struttura di predisporre quanto necessario alla stipula del citato Accordo di partenariato.
Ai sensi del predetto Accordo, efficace dalla data di ultima sottoscrizione per tutta la durata del relativo “Specific Contract No 11”, a fronte dello svolgimento delle attività di competenza di questo Istituto – poste sotto la responsabilità scientifica del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari” – l’Università degli Studi di Padova, in qualità di Capofila – subordinatamente al ricevimento delle somme da parte di EFSA – erogherà all’IZSVe, in qualità di Partner, l’importo massimo di
€ 42.076,62, secondo le modalità indicate all’art. 7 dell’Accordo in parola.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, della sottoscrizione, avvenuta in data 7.08.2023, dello “Specific Contract No. 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02” per la realizzazione delle attività inerenti il progetto dal titolo “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods”, tra l’European Food Safety Authority (EFSA) e l’Università degli Studi di Padova (rif. ns. prot. n. 8121 del 29.08.2023);
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
2. di approvare lo schema di “Accordo di Partenariato” da stipulare tra il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la realizzazione del progetto “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” – “Specific Contract No. 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02”, documento che, unitamente al relativo allegato, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per tutta la durata del relativo “Specific Contract No 11” – ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di dare atto che ai sensi dell’Accordo in parola, per lo svolgimento delle attività di competenza dell’Istituto, l’Università degli Studi di Padova, in qualità di Capofila – subordinatamente al ricevimento delle somme da parte di EFSA – erogherà all’IZSVe, in qualità di Partner, l’importo massimo di € 42.076,62 secondo le modalità indicate all’art. 7 dell’Accordo;
5. di assegnare la responsabilità scientifica delle attività di competenza dell’IZSVe al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari”;
6. di affidare all’“U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale” la gestione finanziaria del progetto in parola;
7. di rilevare l’importo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010159 “Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 141 del 19 aprile 2023 con la quale il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxx è stato nominato Direttore sanitario dell’Istituto.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente trasfuse, della sottoscrizione, avvenuta in data 7.08.2023, dello “Specific Contract No. 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02” per la realizzazione delle attività inerenti il progetto dal titolo “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods”, tra l’European Food Safety Authority (EFSA) e l’Università degli Studi di Padova (rif. ns. prot. n. 8121 del 29.08.2023);
2. di approvare lo schema di “Accordo di Partenariato” da stipulare tra il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxx, e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per la realizzazione del progetto “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods” – “Specific Contract No. 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02”, documento che, unitamente al relativo allegato, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per tutta la durata del relativo “Specific Contract No 11” – ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di dare atto che ai sensi dell’Accordo in parola, per lo svolgimento delle attività di competenza dell’Istituto, l’Università degli Studi di Padova, in qualità di Capofila – subordinatamente al ricevimento delle somme da parte di EFSA – erogherà all’IZSVe, in qualità di Partner, l’importo massimo di € 42.076,62 secondo le modalità indicate all’art. 7 dell’Accordo;
5. di assegnare la responsabilità scientifica delle attività di competenza dell’IZSVe al xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari”;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
6. di affidare all’“U.O. Ricerca e Cooperazione internazionale” la gestione finanziaria del progetto in parola;
7. di rilevare l’importo derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010159 “Contributi da Altri enti pubblici Italia (extra fondo) vincolati per ricerca”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 6
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 6 di 6
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 328 del 24/10/2023
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo di partenariato`` tra il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanita` Pubblica dell`Universita` degli Studi di Padova e l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la realizzazione del progetto ``Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods - Specific Contract No 11``, nell`ambito del ``Framework Xxxxxxxx Xx XX/XXXX/XXXX/0000/00 - XX 02`` - CUP B23C23000420006.
Pubblicata dal 24/10/2023 al 08/11/2023 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
per la realizzazione del Progetto
“Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods”
“SPECIFIC CONTRACT No 11”
implementing FRAMEWORK CONTRACT No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT 02
tra
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, C.F. 80006480281/P.IVA 00742430283, PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx, con sede legale in Xxx X. Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, rappresentato dal Direttore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxx, domiciliato per la sua carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (in seguito per brevità denominato “UNIPD” o “Capofila”);
e
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, C.F./P.IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), nella persona della dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto”, “IZSVe” O “Partner”)
di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
- l’European Food Safety Authority (EFSA) è un’agenzia dell’Unione europea, istituita nel 2002, che ha il compito di fungere da fonte imparziale di consulenze scientifiche per i gestori del rischio, nonché di svolgere attività di comunicazione sui rischi associati alla filiera alimentare;
- l’EFSA, in data 23.03.2022, ha pubblicato il bando OC/EFSA/MESE/2022/03 per la realizzazione del progetto denominato “Methodological support for the performance of literature reviews within evidence-based scientific assessment”, allo scopo di ottenere supporto metodologico nell’esecuzione e/o nella valutazione di revisioni complete o parziali della letteratura, a sostegno di valutazioni scientifiche basate sull’evidenza;
- le Parti, avendo notevole esperienza nel settore interessato, in data 30.05.2022, hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale, cd. “Technical Offer - Methodological support for the performance of literature reviews within evidence-based scientific assessment”, che è stata valutata positivamente da EFSA;
- l’IZSVe, in data 01.09.2022, ha rilasciato apposita procura all’Università di Padova, Ente Capofila/Leading Partner, autorizzandola a stipulare tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione della proposta progettuale di cui sopra;
- in virtù della citata procura, l’Università degli Studi di Padova e l’EFSA hanno stipulato, in data 16.12.2022, il “Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT02”, di seguito denominato “Framework Contract” o “FWC”, per la realizzazione del progetto in parola;
- successivamente, l’Università degli Studi di Padova e l’EFSA hanno stipulato, in data 07.08.2023, lo “Specific Contract No 11 implementing Framework Contract No OC/EFSA/MESE/2022/03 – CT-02” per lo svolgimento del progetto “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods”, che ha l’obiettivo di reperire articoli rilevanti per la valutazione della sicurezza di alcuni preparati vegetali utilizzati negli alimenti, di seguito denominato “Specific Contract”.
Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse e allegati
Le premesse sopra citate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 2 – Finalità e oggetto
Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto dal titolo “Systematic literature searches for the safety assessment of certain plant preparation used in foods”, in conformità alle condizioni, ai termini e ai costi disposti dal Framework Contract nonché secondo le modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi previsti nello Specific Contract e nell’allegato Progetto, citati in premessa.
Le Parti dichiarano di conoscere e accettare il Framework Contract (rif. prot. IZSVe n. 2436 dell’8.03.2023), lo Specific Contract e il relativo “Annex 1 to specific contract – SC11 - Technical Specification” (rif. prot. IZSVe n. 8121 del 29.08.2023), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, seppur non materialmente allegati.
Ciascuna delle Parti eseguirà le attività di propria competenza, in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno assegnati.
Le Parti si impegnano inoltre sin d’ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto.
Art. 3 – Durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione, e resta valido per tutta la durata dello Specific Contract.
Lo Specific Contract decorre dal 7.08.2023, per un periodo di 4 mesi, salvo eventuali proroghe, che ai sensi dell’art. 2.3 dello stesso, dovranno essere concordate tra le Parti mediante accordo scritto, prima della sua scadenza, nonché della scadenza del Framework Contract.
Articolo 4 – Responsabili scientifici
Per UNIPD è nominato responsabile scientifico la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxx. Per IZSVe è nominato responsabile scientifico il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 5 – Impegni delle Parti
Le Parti esercitano le attività necessarie e qualificanti per la corretta attuazione del Progetto, in base a quanto specificato nello Specific Contract. In particolare si impegnano al raggiungimento dei risultati finali (cd. “Deliverables”), in base alle indicazioni e alle tempistiche dettagliate nell’“Annex 1 to specific contract – SC11”, allegato allo Specific Contract.
Ciascuna Parte è responsabile di eventuali danni o perdite causati a EFSA, all’altra Parte e a terzi durante o in conseguenza dell'attuazione del FWC, come previsto dall'articolo II.6 dello stesso, al quale si rinvia.
5.1 – Impegni del Capofila
UNIPD, oltre a svolgere le attività progettuali di propria competenza, assume il ruolo di Capofila di Progetto/Leading Partner, con i seguenti compiti:
- assume il coordinamento dei vari interventi e delle attività progettuali ed è interlocutore di fronte a EFSA in ordine ai risultati del Progetto, nel rispetto dello Specific Contract;
- è titolare dei poteri di rappresentanza del Partner nei confronti di XXXX in quanto necessari per l’attuazione del Progetto e in relazione ad eventuali richieste di rimodulazione fissate da EFSA;
- assume il coordinamento dei rapporti finanziari con XXXX, provvedendo ad incassare gli importi dovuti e a trasferire le quote spettanti al Partner, successivamente alla riscossione da EFSA e all’emissione di nota di debito da parte dell’IZSVe.
5.2 – Impegni del Partner
L’IZSVe ha i seguenti compiti:
- svolge le attività progettuali di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi, contenuti, dei tempi e dei costi previsti nell’“Annex 1 to specific contract – SC11” e nello Specific Contract;
- trasmette ogni documentazione o informazione che sia richiesta da UNIPD prevista nello Specific Contract.
Articolo 6 – Oneri di sicurezza e Assicurazione
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
Ciascuna delle Parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL.
Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico dell’UNIPD e dell’IZSVe in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. Nell’ipotesi che l’Ente ospitante venga a conoscenza dell’avvenuto infortunio o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all’Ente di appartenenza presso il domicilio indicato all’art. 20. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori.
Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altra parte;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale dell’altro ente in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR.
La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Articolo 7 - Pagamento importi spettanti e termini di erogazione
EFSA corrisponderà a UNIPD, in qualità di Capofila, gli importi spettanti per lo svolgimento delle attività progettuali indicati all’art. 3 dello Specific Contract, in base a quanto indicato nell’“Annex 1 to specific contract – SC11”.
EFSA, previa approvazione dei Deliverables D1, D2, D3, inviati dal Capofila, procede al pagamento delle note di debito presentate, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.
UNIPD, subordinatamente alla presentazione di nota/e di debito, erogherà a IZSVe l’importo complessivo di € 42.076,62 fuori campo IVA, spettante per lo svolgimento delle attività di competenza descritte nell’Allegato 1, secondo le modalità previste al surrichiamato art. 3 dello Specific Contract e subordinatamente al ricevimento del pagamento da parte di EFSA.
L'eventuale riduzione del prezzo di cui all'articolo II.16 del FWC riguarderà la Parte o le Parti responsabili dello svolgimento delle attività progettuali non conformi agli standard di qualità richiesti dall'EFSA. In caso di applicazione della procedura di cui all'articolo II.16.2 del FWC, il Coordinatore ne dà tempestiva comunicazione al Partner e provvederà a trasmettere le proprie osservazioni in tempo utile per garantire la possibilità di rispettare il FWC e la procedura in esso prevista.
Articolo 8 – Confidenzialità
Si definiscono “Informazioni Confidenziali” tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate da UNIPD o da IZSVe (di seguito, ciascuna, “Parte Divulgante”) a IZSVe o UNIPD (di seguito, ciascuna, “Parte Ricevente”) nell’ambito delle attività oggetto del presente Accordo, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente Accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali
unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri impiegati, dirigenti e/o collaboratori e/o borsisti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.
Tale dovere di riservatezza vincolerà le Parti anche per i tre anni successivi alla conclusione delle attività, poste in essere in esecuzione del presente Accordo, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Resta intesto che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;
c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
Articolo 9 – Proprietà dei risultati
Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:
Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente Accordo, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia del presente Accordo.
Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia dell’Accordo, ma non in esecuzione dello stesso anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Accordo.
Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione del presente Accordo.
Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione.
Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio Background che sarà messo a disposizione dell’altra Parte solamente ai fini dello svolgimento del Progetto e per il tempo strettamente necessario; il relativo uso non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.
Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.
Con riguardo al Foreground, si rimanda a quanto previsto dagli artt. I.10 e II.13 del Framework Contract. In particolare EFSA acquisisce la proprietà dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale previsti dal suindicato contratto.
Articolo 10 – Sospensione
Il presente Accordo sarà sospeso in caso di sospensione del Framework Contract, secondo quanto previsto dagli artt.
II.17.1 e II.17.2 dello stesso.
IZSVe adotta tutte le misure necessarie per consentire a UNIPD di notificare a EFSA la sospensione, in base alla procedura di cui all'articolo “II.17.1 Suspension by the contractor” del Framework Contract.
Nei casi previsti dall’articolo “II.17.2 Suspension by the contracting authority” UNIPD si impegna a comunicare immediatamente la sospensione a IZSVe.
Articolo 11 – Recesso e risoluzione
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa.
Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti. In caso di recesso dal Framework Contract si rinvia a quanto disposto all’art. I.11 dello stesso.
Il presente Accordo si risolverà in caso di risoluzione del Framework Contract o dello Specific Contract, secondo le modalità e quanto disposto dall’art. II.18 del Framework Contract, al quale si rinvia.
Articolo 12 – Forza Maggiore
Le Parti non saranno ritenute responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Accordo ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa alle stesse non imputabile.
Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente accordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
In tal caso la Parte interessata notificherà per iscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte.
Se una delle Parti è colpita da forza maggiore, il Capofila deve immediatamente informare EFSA della sospensione, includendo una descrizione della forza maggiore e indicando quando prevede di riprendere l’esecuzione del contratto.
Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2020 e successivi aggiornamenti, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Articolo 14 – Trattamento dei dati personali
In ottemperanza ai principi e prescrizioni imposte dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente Accordo.
Articolo 15 – Invalidità dell’Accordo
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle saranno sostituite di diritto dalle norme imperative di legge, salvo accordo scritto tra le Parti conforme alla normativa vigente.
Articolo 16 – Cessione dell’Accordo
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 17 – Natura giuridica
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
Articolo 18 – Utilizzo del logo
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
Articolo 19 – Legge applicabile e controversie
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana ed alle norme del codice civile, in quanto compatibili, a cui si rinvia.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 133 e 13 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 20 – Modifiche e comunicazioni
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente tramite accordo scritto tra le Parti. Tutte le notifiche e/o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVE:
Servizio Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza; vixxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX) XEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per: UNIPD:
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica; Vix X. Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx XEC: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx
Articolo 21 – Oneri per la stipula e la registrazione
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q- bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 - Tariffa, Parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo, che derivano dal presente Accordo, sono a carico delle Parti per metà, ex art. 2, Allegato A Tariffa Parte I del DPR n. 642/1972.
UNIPD assolve l’imposta di bollo, in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione rilasciata dall’Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991prot. n. 4443/91/2T.
L’IZSVe assolve l’imposta di bollo, in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Agxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 x. 6069 del 17.01.2013.
Articolo 22 – Negoziazione
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxx
ALLEGATO 1 - ACCORDO SC11
ITEM | COST | NR. MEETINGS | TOTAL | |
SC11 | Agenda prepatation and revision and MEETING MINUTES for 1 day meeting (8h) + post meeting drafting and revisions (8 h) | 500,00 € | 5,0 | 2.500,00 € |
Streaming email month | 300,00 € | 4 | 1.200,00 € | |
Project managment (only checks of deadline and respect of workplan) | 100,00 € | 4 | 400,00 € | |
Scientific activites | 37.976,62 € | |||
42.076,62 € |