Contratto Integrativo Aziendale 2021 - 2022 - 2023
Contratto Integrativo Aziendale 2021 - 2022 - 2023
Per i quadri direttivi e le aree professionali dipendenti di
State Street Bank International Gmbh
STATE STREET
SOMMARIO
Premessa 4
Parte I — Assetti Contrattuali 5
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE 5
1.2 DECORRENZA E DURATA 5
1.3 REGIME DI PROROGATIO E PROCEDURA DI RINNOVO 5
1.4 COORDINAMENTO CON NORMATIVE E FONTI PRECEDENTI 5
Parte II — materie demandate dall'art. 28 del CCNL 31/03/2015 (rinnovato da ultimo in data 19/12/2019) 6
2.1 PREMIO AZIENDALE 6
2.2 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE 10
2.2.1 CONCORSO ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE 11
2.2.2 FORMAZIONE 11
2.2.3 EVENTI CRIMINOSI 11
2.2.4 PERMESSI RETRIBUITI PER GLI RLS 12
2.2.5 REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI RLS 12
2.2.6 DURATA IN CARICA DEGLI RLS 12
2.2.7 CESSAZIONE DALL'INCARICO DI RLS 12
2.3 ASSISTENZA SANITARIA 12
2.4 PREVIDENZA COMPLEMENTARE 14
2.5 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE, PERCORSI PROFESSIONALI, PROMOZIONI 14
Parte III — Altre materie 15
3.1 PREMI FEDELTÀ 15
3.2 TICKET PASTO 15
3.3 TRASFERIMENTI E MOBILITÀ INTERNA 16
3.4 SISTEMA INCENTIVANTE E SISTEMA DI VALUTAZIONE 16
3.5 PART-TIME, MATERNITÀ E PATERNITÀ, ASPETTATIVA 16
3.5.1 PART-TIME 16
3.5.2 MATERNITÀ, PATERNITÀ 17
3.5.3 ASPETTATIVA PER GIUSTIFICATI MOTIVI 17
3.5.4 ASPETTATIVA PER MALATTIA 18
3.6 PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI 18
3.6.1 PERMESSI RETRIBUITI 18
3.6.2 PERMESSI NON RETRIBUITI PER ADEMPIMENTO CURE FAMILIARI 19
3.7 PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO 19
3.8 ORARIO LAVORATIVO, PAUSA PRANZO E FLESSIBILITA 20
3.9 TURNI, REPERIBILITA, INTERVENTO, PRESTAZIONI NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA INFRASETTIMANALI, CALENDARIO TARGET 21
3.9.1 TURNI 21
3.9.2 REPERIBILITÀ 21
3.9.3 INTERVENTI 21
3.9.4 PRESTAZIONI IN GIORNATE NON FERIALI, CALENDARIO TARGET 22
3.9.5 PRESTAZIONI IN GIORNATE SEMIFESTIVE E PREFESTIVE 22
3.10 SMART WORKING 23
3.11 PROVVIDENZE PER FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP 24
3.12 ANTICIPAZIONE SUL TFR 24
3.13 MOBILITÀ NELLE AREE URBANE 24
APPENDICI 25
APPENDICE 1 CONDIZIONI AGEVOLATE 25
APPENDICE 2 ASSISTENZA SANITARIA SANINT 25
APPENDICE 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI E EXTRAPROFESSIONALI 25
APPENDICE NR. 4 ACCORDI ART. 4 LEGGE 300/70 25
ALLEGATO A. VERBALE DI ACCORDO SINDACALE EX ART. 4, COMMA 2, STAT. LAV. SULL'USO DEL PERSONAL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA 26
POLICY SULL’USO DEL PERSONAL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALI 26
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, L. N. 300/1970 26
AGIBILITÀ SINDACALI 26
Premessa
La presente premessa costituisce parte integrante del CIA, il quale preserva la validità di tutti gli accordi precedentemente firmati anche non esplicitamente riportati nel presente documento.
In data 26/02/2021, presso la sede di Milano di State Street Bank International GmbH, in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, si sono incontrati:
per State Street Bank International Gmbh (di seguito Banca):
- Xxxxx XXXXXXX, Branch Head
- Xxxxxx XXXXXXXX, Direttore Risorse Umane per le rappresentanze Sindacali (di seguito OOSS):
- per la XXXX Xxxxxxxxx XXXXXX e Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX r.s.a. Milano e Xxxxxxxxxx XX XXXXXX r.s.a. Torino
- per la FIRST/CISL Xxxxxx XXXXXXXXXX, r.s.a. Milano e Xxxx DE XXXXXXX, r.s.a. Torino;
- per la FISAC/CGIL Xxxx XX XXXXXXXX, r.s.a. Milano;
- per la UNISIN, Xxxxxxx XXXXX’, r.s.a. Torino;
(la Banca e le OOSS congiuntamente, in seguito, le Parti)
Le Parti si danno atto che il presente Contratto Integrativo Aziendale (d'ora in avanti CIA) si inserisce nel solco tracciato dal precedente CIA sottoscritto tra le Parti il 27 maggio 2014 ed è quindi frutto di un iter negoziale volto ad assicurare un trattamento omogeneo ai dipendenti della Banca anche a seguito dell'ingresso nella realtà aziendale dei dipendenti assunti tramite successive acquisizioni di rami d'azienda.
Sia le norme contenute nel presente CIA che le norme ulteriori applicabili ai dipendenti di State Street Bank International GmbH in base ad accordi previgenti o anche successivi alla data di entrata in vigore del presente CIA resteranno valide ed applicabili anche nel caso in cui ci siano operazioni societarie che cambino l'assetto dell'attuale GmbH.
Nel caso si verificassero operazioni societarie, la Banca si impegna ad informare le OOSS nel minor tempo possibile, in particolare nel caso in cui fosse necessario stipulare accordi specifici per il mantenimento degli accordi previgenti, compreso il presente.
Tutte le materie non regolamentate dal presente contratto di 2° livello restano regolate dalla legge e dall'attuale CCNL del 31/03/2015 (rinnovato da ultimo con accordo del 19/12/2019) e successivi rinnovi.
Tutti i permessi e benefits concessi alle coppie eterosessuali sono parimenti estesi alle coppie omosessuali e alle coppie di fatto, secondo i criteri riportati nel corpo del documento. Al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra le persone dello stesso sesso e dalle convivenze di fatto, si considerano integralmente e, ad ogni conseguente effetto, le disposizioni previste dalla Legge 76/2016.
Parte I — Assetti Contrattuali
1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
II presente CIA si applica, salvo diversa espressa previsione, ai quadri direttivi ed al personale appartenente alle aree professionali in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente dalla Banca.
1.2 DECORRENZA E DURATA
II CIA decorre dal 01 Marzo 2021 e scadrà sia per la parte economica sia per la parte normativa il 31 dicembre 2023.
Salvo l'invio di apposita disdetta, da consegnare tra le Parti almeno 3 mesi prima della scadenza con raccomandata RR o fax o PEC con avviso di ricezione, il CIA si intende tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, senza limite massimo al numero dei possibili rinnovi taciti.
1.3 REGIME DI PROROGATIO E PROCEDURA DI RINNOVO
Nel caso di tempestivo invio della disdetta di cui all'art. 1.2, il contenuto del CIA resterà applicabile in regime di prorogatio fino al 30 Giugno dell'anno successivo alla scadenza naturale del contratto.
1.4 COORDINAMENTO CON NORMATIVE E FONTI PRECEDENTI
Fatti salvi gli obblighi in capo a soggetti diversi dalla Banca, il presente CIA sostituisce integralmente quanto contenuto in preesistenti contratti collettivi aziendali di lavoro, fatti salvi singoli accordi con le OOSS, prassi ed usi aziendali a negoziali, nonché, con riferimento alle materie regolate dal presente CIA, regolamenti aziendali e policies interne:
⮚ applicabili ai dipendenti della Banca;
⮚ applicabili ai dipendenti assunti dalla Banca tramite acquisizioni di rami di azienda.
II presente CIA regola gli istituti espressi nel presente documento, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite espressamente dal Contratto Nazionale di Categoria e dalle leggi tempo per tempo vigenti. Il presente CIA rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma precedente.
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Parte II — materie demandate dall'art. 28 del CCNL 31/03/2015 (rinnovato da ultimo in data 19/12/2019)
2.1 PREMIO AZIENDALE
Il Premio di Produttività Aziendale (ex VAP) viene qualificato come emolumento da escludersi dal calcolo della retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di fine Rapporto (TFR).
Le parti, a seguito di un’analisi preliminare dell’andamento complessivo aziendale, e tenuto anche conto di una preliminare analisi della situazione economica complessiva e di quella specifica del Settore, si sono date atto che sussistono le condizioni per il riconoscimento di un Premio Aziendale, che fa riferimento al VAP 2020 che sarà erogato nel 2021, al netto delle decurtazioni riportate in tabella A.
In particolare, in linea con le pratiche di mercato, le parti hanno approfondito la possibilità di individuare strumenti diversi che possano tutelare il potere d'acquisto del premio di produttività aziendale, esplorando altresì la possibilità di introdurre ulteriori strumenti di welfare a favore dei dipendenti. A tal fine si è deciso di dare continuità al piano "VAP sociale", già introdotto dal precedente CIA sottoscritto tra le Parti con effetto dal 1° gennaio 2014, che darà la possibilità ai dipendenti di destinare una parte o la totalità del premio ad una serie di iniziative di welfare, tra cui voucher e gift card, per i cui dettagli si rinvia alle guide dell’Ufficio HR.
La parte di premio destinato al "VAP " per gli anni 2021-23 subirà le decurtazioni percentuali riportate nella seguente Tabella B.
Il dipendente potrà scegliere di destinare al "VAP Sociale" una percentuale pari allo 0%, 50% oppure 100% del premio di produttività aziendale spettante, come da tabella sotto riportata. Nel caso di percentuale pari allo 0% e 50%, sulla parte non erogata sotto forma di VAP sociale, saranno applicate le percentuali di decurtazione specificate.
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Tabella A | VAP 2020 da erogarsi Giugno 2021 | ||||||
% RIDUZIONE rispetto al VAP 2012 VAP CASH | OPZIONE I 100% CASH IMPORTO SOGGETTO A TASSAZIONE | OPZIONE 2: | 50% CASH - 50% | VAP SOCIALE | OPZIONE 3 100% VAP SOCIALE IMPORTO NON SOGGETTO A TASSAZIONE* | ||
PARTE CASH IMPORTO SOGGETTO A TASSAZIONE | PARTE SOCIALE IMPORTO NETTO NON SOGGETTO TASSAZIONE * | TOTALE | |||||
Categoria Contrattuale | Riferimento VAP 2012 | ||||||
Quadro direttivo 4° liv. Quadro direttivo 3° liv. Quadro direttivo 2° liv. Quadro direttivo 1° liv. 3° Area professionale - 4° liv. 3° Area professionale - 3° liv. 3° Area professionale - 2° liv. 3° Area professionale - 1° liv. 2° Area professionale - 3° liv. 2° Area professionale - 2° liv. 2° Area professionale - 1° liv. 1° Area professionale --- G 1° Area professionale LU | 3.116,00 | 20% | 2.492,80 | 1.246,40 | 1.558,00 | 2.804,40 | 3.116,00 |
2.661,00 | 15% | 2.261,85 | 1.130,93 | 1.330,50 | 2.461,43 | 2.661,00 | |
2.390,00 | 15% | 2.031,50 | 1.015,75 | 1.195,00 | 2.210,75 | 2.390,00 | |
2.257,00 | 13% | 1.963,59 | 981,79 | 1.128,50 | 2.110,29 | 2.257,00 | |
2.147,00 | 10% | 1.932,30 | 966,15 | 1.073,50 | 2.039,65 | 2.147,00 | |
2.017,00 | 10% | 1.815,30 | 907,65 | 1.008,50 | 1.916,15 | 2.017,00 | |
1.920,00 | 10% | 1.728,00 | 864,00 | 960,00 | 1.824,00 | 1.920,00 | |
1.835,00 | 10% | 1.651,50 | 825,75 | 917,50 | 1.743,25 | 1.835,00 | |
1.741,00 | 10% | 1.566,90 | 783,45 | 870,50 | 1.653,95 | 1.741,00 | |
1.686,00 | 10% | 1.517,40 | 758,70 | 843,00 | 1.601,70 | 1.686,00 | |
1.648,00 | 10% | 1.483,20 | 741,60 | 824,00 | 1.565,60 | 1.648,00 | |
1.588,00 | 10% | 1.429,20 | 714,60 | 794,00 | 1.508,60 | 1.588,00 | |
1.554,00 | 10% | 1.398,60 | 699,30 | 777,00 | 1.476,30 | 1.554,00 |
*: entro i limiti e le condizioni vigenti
TABELLA B | VAP 2021 – 22 - 23 | ||||||
% RIDUZIONE rispetto al VAP 2020 VAP CASH | OPZIONE I 100% CASH IMPORTO SOGGETTO A TASSAZIONE | OPZIONE 2: 50% CASH - 50% VAP SOCIALE | OPZIONE 3 100% VAP SOCIALE IMPORTO NON SOGGETTO A TASSAZIONE* | ||||
PARTE CASH IMPORTO SOGGETTO A TASSAZIONE | PARTE SOCIALE IMPORTO NETTO NON SOGGETTO TASSAZIONE * | TOTALE | |||||
Categoria Contrattuale | Riferimento VAP 2020 | ||||||
Quadro direttivo 4° liv. Quadro direttivo 3° liv. Quadro direttivo 2° liv. Quadro direttivo 1° liv. | 2.492,80 | 8% | 2.292,80 | 1.146,40 | 1.433,00 | 2.579,40 | 2.866,00 |
2.261,85 | 8% | 2.080,80 | 1.040,40 | 1.224,00 | 2.264,40 | 2.448,00 | |
2.031,50 | 0% | 2.031,50 | 1.015,75 | 1.195,00 | 2.210,75 | 2.390,00 | |
1.963,59 | 0% | 1.963,59 | 981,79 | 1.128,50 | 2.110,29 | 2.257,00 |
Information Classification: Limited Access
3° Area professionale - 4° liv. 3° Area professionale - 3° liv. 3° Area professionale - 2° liv. 3° Area professionale - 1° liv. 2° Area professionale - 3° liv. 2° Area professionale - 2° liv. 2° Area professionale - 1° liv. 1° Area professionale --- G 1° Area professionale LU | |||||||
1.932,30 | 0% | 1.932,30 | 966,15 | 1.073,50 | 2.039,65 | 2.147,00 | |
1.815,30 | 0% | 1.815,30 | 907,65 | 1.008,50 | 1.916,15 | 2.017,00 | |
1.728,00 | 0% | 1.728,00 | 864,00 | 960,00 | 1.824,00 | 1.920,00 | |
1.651,50 | 0% | 1.651,50 | 825,75 | 917,50 | 1.743,25 | 1.835,00 | |
1.566,90 | 0% | 1.566,90 | 783,45 | 870,50 | 1.653,95 | 1.741,00 | |
1.517,40 | 0% | 1.517,40 | 758,70 | 843,00 | 1.601,70 | 1.686,00 | |
1.483,20 | 0% | 1.483,20 | 741,60 | 824,00 | 1.565,60 | 1.648,00 | |
1.429,20 | 0% | 1.429,20 | 714,60 | 794,00 | 1.508,60 | 1.588,00 | |
1.398,60 | 0% | 1.398,60 | 699,30 | 777,00 | 1.476,30 | 1.554,00 |
OPZIONE 1: Scelta pagamento VAP al 100% CASH (importo al lordo delle trattenute)
OPZIONE 2: Scelta pagamento VAP pagato al 50% CASH e al 50% da destinare alla richiesta di Rimborso Spese Mediche, di Istruzione, voucher, gift card e/o al versamento al Fondo Pensione (c.d. VAP SOCIALE).
Il 50% relativo alla quota CASH si intende al lordo delle trattenute.
Il 50% relativo alla quota VAP-SOCIALE, a cui non verranno effettuate trattenute, andrà a costituire il budget disponibile per il programma di "VAP SOCIALE" (entro i limiti e le condizioni vigenti e comunque riportate nella tabella C)
OPZIONE 3: Destinazione al 100% come VAP SOCIALE. L'intera quota verrà destinata alla richiesta di Xxxxxxxx Spese Mediche, di Istruzione, voucher, gift card e/o al versamento al Fondo Pensione senza alcuna trattenuta fiscale (entro i limiti e le condizioni vigenti e comunque riportate nella tabella C).
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La quota di premio destinata al VAP SOCIALE potrà essere allocata, fino a capienza della stessa, al rimborso di una o più delle seguenti voci e/o al versamento aggiuntivo al fondo pensione a cui si risulta iscritti:
Tabella C
(riepilogo punti del VAP Sociale) —I PUNTI SOTTO RIEPILOGATI POTRANNO ESSERE VARIATI IN BASE ALLA NORMATIVA FISCALE VIGENTE
PREMIO AZIENDALE SOCIALE (VAP sociale) STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH | ||
Rimborso spese di istruzione | ||
- Asili nido | Non sono previsti limiti di spesa per usufruire del vantaggio fiscale | |
- Scuole materne | ||
- Scuole private di ogni ordine e grado | ||
Contributi per le seguenti spese sostenute per i figli | - Università e scuole di specializzazione - Master - Campus estivi | |
- Corsi di lingue straniere | ||
- Rimborso acquisto libri scolastici | ||
- Navetta scolastica | ||
- Buoni mensa | ||
Rimborso spese mediche | ||
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO | ||
Contribuzione del dipendente per se stesso, per Familiari fiscalmente a carico e per Coniuge, figli e genitori fiscalmente non a carico | (SANINT) - Rimborso spese mediche non incluse, o parzialmente coperte dalla Polizza Sanitaria SANINT (es. franchigie, medicina preventiva, medicina alternativa, ecc.) | Vantaggio fiscale fino ad un totale massimo di € 3.615,20 |
Previdenza Complementare | ||
Contribuzione | PREVIP, SECONDA PENSIONE | Vantaggio fiscale fino ad un totale massimo di € 5.164,57 |
Gift Card/Voucher | ||
Voucher: strumento per l’acquisto di servizi welfare | Non sono previsti limiti di spesa per usufruire del vantaggio fiscale | |
Gift Card: carte acquisto per spese su specifici network | Vantaggio fiscale fino a un massimo di € 258,23 |
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I contenuti dell'iniziativa per il VAP erogato nel 2021, saranno oggetto di apposita comunicazione a tutto il personale entro il 30 giugno 2021.
Nel caso in cui il dipendente non comunichi di voler aderire al piano di VAP SOCIALE, secondo le modalità che verranno divulgate entro un tempo congruo dall’azienda, il pagamento del premio avverrà mediante la consueta modalità CASH.
Il rimborso delle spese scolastiche tramite VAP SOCIALE verrà corrisposto con le competenze del mese successivo a quello in cui il provider avrà processato la richiesta.
Gli eventuali residui verranno portati all’anno successivo.
I criteri di maturazione e di pagamento del Premio di Produttività Aziendale per gli anni 2021, 2022, 2023, pagabili rispettivamente negli anni 2022, 2023, 2024, verranno definiti separatamente di anno in anno.
II premio aziendale verrà erogato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità rispetto all'anno solare di competenza contabile; nel caso di conversione in corso d'anno del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, verrà considerato, pro-quota, il solo periodo di lavoro prestato a tempo indeterminato, considerando come mese intero l'eventuale frazione di almeno 15 giorni. L'erogazione del VAP è riconosciuta al personale in forza al momento del pagamento previsto per il premio.
II personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e con contratto a tempo indeterminato riceverà il premio in proporzione all'orario di lavoro prestato in base alla decorrenza effettiva della riduzione di orario.
Il premio non verrà erogato nel caso di irrogazione di un provvedimento disciplinare di “rimprovero scritto”, di “sospensione dal servizio” o di giudizio finale dal sistema di valutazione aziendale (Underperforming) con riferimento all’anno di competenza del VAP.
Le parti concordano sul fatto che il premio di cui al presente comma costituisce emolumento erogato a titolo di retribuzione di produttività, e sarà quindi assoggettato, nel rispetto dei limiti di legge ed entro i massimali annui previsti, ai criteri di tassazione agevolata previsti dalla normativa italiana tempo per tempo vigente.
Analoga tassazione agevolata, sempre nel rispetto dei massimali richiesti dalla legge, si applica sulle voci dello stipendio erogate alle aree professionali come lavoro straordinario fino alla concorrenza del massimale pro tempore vigente.
2.2 GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE
Fermo restando quanto previsto dalle normative di legge in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in conformità alle previsioni di cui al d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, concordemente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti nella singola Unità Produttiva.
Viene istituita conformemente alle previsioni di legge la figura del Rappresentante per i Lavoratori alla Sicurezza (di seguito RLS), individuata nel numero di tre RLS tra Torino e Milano complessivamente, di cui almeno uno su ogni singola unità produttiva.
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L'individuazione dovrà avvenire tramite elezione da effettuarsi secondo il regolamento elettorale che garantirà la partecipazione democratica di tutti i lavoratori.
L'Azienda riconosce agli RLS la facoltà di accedere a tutti gli uffici, comprese le aree protette, previo solo riconoscimento tramite il badge aziendale individuale se necessario.
L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza di tutti i colleghi interessati ogni norma interim di servizio inerente alla sicurezza.
Su richiesta delle OOSS, saranno previsti incontri tra l'Azienda e i Rappresentanti Sindacali Aziendali con l'obiettivo di analizzare e verificare il rispetto della normativa di riferimento alla presenza degli RLS.
2.2.1 CONCORSO ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE
L'Azienda concorre alle maggiori spese sostenute dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in occasione della fruizione delle 50 ore annue di permesso inerenti all'espletamento del mandato, della formazione dello stesso qualora avvenga in sito differente rispetto alla sede aziendale, degli incontri e/o visite effettuate presso sedi di autorità competenti ai sensi della legislazione vigente qualora necessari e in qualunque altro caso necessario all'espletamento effettivo delle attribuzioni previste dalla legge secondo quanto in appresso specificato:
in caso di accesso presso diversa unità organizzativa tra Milano e Torino, rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici; sarà consentito anche l'uso di treni ad alta velocità in seconda classe, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale del lavoratore RLS;
in caso di necessità di pernottamento, che l'Azienda deve autorizzare preventivamente, sono utilizzate, ove esistenti, le convenzioni alberghiere stipulate dalla medesima e le spese sostenute per la consumazione della cena vengono rimborsate, dietro presentazione del relativo giustificativo, sino alla concorrenza di euro 30,00.
2.2.2 FORMAZIONE
L'Azienda continuerà a dare corso nei confronti degli RLS agli interventi formativi previsti dall’art. 8 dell’Accordo siglato in data 4 febbraio 2016 sulle materie ivi indicate; in sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro 6 mesi dalla proclamazione degli eletti.
I corsi avranno durata, per il primo anno, almeno di tre gliomi lavorativi.
Vengono istituiti, inoltre, corsi di formazione ed addestramento rivolti a tutto il personale con le seguenti caratteristiche:
• specialistici per gli addetti dell'Ufficio Sicurezza;
• sensibilizzazione al tema della sicurezza nell'ambito dei corsi previsti contrattualmente;
• formazione specifica per i neo-assunti;
aggiornamento in caso di spostamento di sede e in tutti gli altri casi di modifica logistica o quando ritenuto opportuno in sede di incontro tra le Parti previste dal d. lgs. 81/2008 e successive modifiche.
2.2.3 EVENTI CRIMINOSI
La Banca si impegna ad informare un rappresentante sindacale aziendale dell'unita produttiva, per ogni sigla firmataria del presente CIA ogni qualvolta dovesse verificarsi un evento criminoso o comunque pericoloso ai fini della sicurezza personale degli addetti; qualora vi siano conseguenze lesive per
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l'incolumità del personale stesso, l’informazione, da effettuarsi anche per le vie "brevi", dovrà essere tempestiva.
In particolare, la suddetta informazione riguarderà altresì le misure relative al rischio stress da lavoro correlato.
2.2.4 PERMESSI RETRIBUITI PER GLI RLS
I permessi di cui all’art. 6 dell'Accordo nazionale 04/02/2016 eventualmente non fruiti nell'anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del RLS, fino al 1° quadrimestre dell'anno successivo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda consente l'intervento anche con tempi di preavviso più abbreviati rispetto a quelli previsti dall'Accordo 04/02/2016.
L'Azienda fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni previste dall'articolo 5, 2° comma dell’Accordo 04/02/2016 (facoltà di affissione di comunicati in albo accessibile a tutti i lavoratori, possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché utilizzo — su richiesta e laddove esistenti — dei locali per le Rappresentanze Sindacali Aziendali).
2.2.5 REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI RLS
Si applicano in materia le previsioni legislative pro tempore vigenti. Ove necessario in assenza di norme di legge, le Parti si impegnano ad accordarsi in modo da garantire il corretto svolgimento delle elezioni in argomento.
2.2.6 DURATA IN CARICA DEGLI RLS
Gli RLS dureranno in carica quattro anni a decorrere dalla comunicazione della nomina. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
2.2.7 CESSAZIONE DALL'INCARICO DI RLS
Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS dovesse cessare dall'incarico per qualunque motivo, sarà sostituito dal primo dei non eletti nell'ambito territoriale di riferimento o dal nuovo nominato
In assenza di sostituti si procederà ad una nuova elezione o nomina.
2.3 ASSISTENZA SANITARIA
Le Parti concordano che le disposizioni del presente capitolo hanno validità per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato e che le prestazioni oggetto di copertura sanitaria integrativa continueranno ad essere erogate tramite la Xxxxx Xxxxxx, (di seguito Xxxxx), con il supporto e secondo le modalità concordate con il broker scelto dall'Azienda (di seguito il Broker), secondo gli accordi fissati con il precedente CIA.
Potranno essere iscritti il dipendente e i soli familiari riconducibili allo stesso secondo la seguente tabella (d'ora in avanti gli Aggregati):
Familiari a carico come definiti dalla Normativa | Coniuge o convivente anche dello stesso sesso |
Fiscale pro tempore vigente | risultante dallo stato di famiglia o iscritti presso i |
(quota compresa in quella a carico del dipendente) | registri comunali o se hanno contratto matrimonio GLBT all’estero. |
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Figli conviventi o non conviventi a carico (anche parzialmente) o per i quali si corrisponda il relativo assegno di mantenimento fino a all’età stabilita dalla Normativa Fiscale tempo per tempo vigente Figli di età e con limite di reddito fissati dalla normativa Fiscale tempo per tempo vigente | |
Familiari non a carico (quota non compresa in quella a carico del dipendente) come definiti dalla Normativa Fiscale pro tempore vigente | Coniuge o convivente, anche dello stesso sesso, e figli conviventi o non conviventi non a carico, come da normativa fiscale pro tempore vigente. |
II lavoratore potrà iscrivere gli aggregati solo previa iscrizione propria.
Verrà versato dalla Banca in base alla convenzione con il Broker il premio unico complessivo corrispondente al numero di aderenti ad ogni singolo anno solare o il rateo in base alla convenzione stessa.
Tale importo corrisponderà alla somma di quanto effettivamente corrisposto e garantito a titolo di contribuzione aziendale, incrementato del solo differenziale finanziato direttamente dai dipendenti in base alla seguente tabella che individua le relative contribuzioni:
Categoria/livello | Contribuzione differenziale |
Aree Professionali | Euro 200,00 annui + 200,00 per ogni familiare non a carico |
QD 1° e 2° Livello | Euro 400,00 annui + 0,70% per ogni familiare non a carico |
QD 3° Livello | Euro 550,00 annui + 0,70% per ogni familiare non a carico |
QD 4° Livello | Euro 650,00 annui + 0,70% per ogni familiare non a carico |
Tali importi verranno trattenuti dalla busta paga del lavoratore e "ripartiti" su 12 mensilità.
Laddove gli importi siano espressi in percentuale le Parti si danno atto che ciò avverrà sulla base della RAL valida ai fini Inps.
Il personale assunto a tempo indeterminato ha l'obbligo di iscrivere se o gli eventuali aggregati entro 30 giorni di calendario dalla data di assunzione.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente CIA, i dipendenti potranno procedere alle iscrizioni dei famigliari secondo la tabella indicata nel presente paragrafo.
Eventuali variazioni dello stato di famiglia e/o dello status (per i famigliari minori e non) dovranno essere tempestivamente segnalate, allegando ove previsto il relativo stato di famiglia, comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno (ad eccezione dell’iscrizione per i figli, per i quali, in caso avvenga dopo il 31 dicembre, l’iscrizione è ammessa fino ai due anni di età compiuta, con decorrenza dalla data di richiesta dell’iscrizione). L'iscrizione decorrerà dalla data della modifica risultante sullo stato di famiglia, con pagamento degli eventuali contributi aggiuntivi riferiti al semestre nel quale è avvenuta la variazione (1° gennaio - 30 giugno annualità intera; 1° luglio - 31 dicembre 60% dell'anno di iscrizione).
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Non sarà possibile modificare lo status delle iscrizioni in altri casi per tutta la durata del CIA, pertanto non verranno accettate in nessun caso eventuali iscrizioni tardive del lavoratore o di familiari, nè cancellazioni o sospensioni se non quelle dovute a causa di forza maggiore, quali le dimissioni del dipendente o il pensionamento.
Nel caso il lavoratore si trovi in aspettativa non retribuita per almeno 3 mesi per cause differenti dalla grave malattia, propria o di propri familiari già iscritti alla Cassa, lo stesso avrà facoltà di mantenere l’iscrizione propria e dei propri familiari all'assistenza versando l'intero importo pro-quota (secondo i semestri suindicati) del costo complessivo a nucleo calcolato caso per caso su apposita richiesta scritta.
Le parti stabiliscono che, in caso di rinnovo tacito del CIA in base al disposto di cui all'art. 1.3, ai lavoratori che volessero iscriversi all'assistenza sanitaria dopo il 31/12/2023 sarà consentito dietro corresponsione, oltre a quanto annualmente dovuto, dell'intero importo che avrebbero dovuto versare se iscritti dalla data di maturazione dei requisiti per sé e per i propri aggregati, dalla data di decorrenza del CIA vigente.
Per i dettagli relativi alle prestazioni e alle modalità di rimborso si fa riferimento all'Appendice nr. 2 che costituisce parte integrante del CIA ed alle guide fornite annualmente dall'Ufficio HR.
2.4 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La forma di previdenza complementare aziendale cui possono aderire i nuovi dipendenti rimane il Fondo Pensione denominato PREVIP Fondo Pensione, che prevede una contribuzione aziendale ed individuale come di seguito specificato.
II solo Personale che entro il 31/01/2011 aveva scelto il Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita SECONDA PENSIONE resta iscritto a tale fondo pensione, con diritto alla contribuzione aziendale come di seguito specificato.
Con riguardo alla contribuzione aziendale, Le Parti convengono che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, fatte salve disposizioni di legge e di contratto tempo per tempo vigenti.
A tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato a far data dal 01.01.2013 viene applicata una contribuzione aziendale pari al 4.35% a fronte di una contribuzione individuale minima pari al 2%.
La contribuzione aziendale, così come quella a carico del lavoratore, è calcolata sul montante della retribuzione annua lorda (RAL) utilizzato per il calcolo del TFR.
Per quanto concerne il versamento del TFR, verranno applicate le regole di legge tempo per tempo vigenti.
Le Parti convengono inoltre che i costi di iscrizione e amministrativi saranno a carico della Banca, mentre i costi di gestione annua e quelli delle linee di investimento rimangono a carico del lavoratore.
2.5 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE, PERCORSI PROFESSIONALI, PROMOZIONI
Le parti si impegnano ad aprire un tavolo di confronto per valutare la necessità/opportunità di eventuali cambiamenti ai meccanismi attualmente operanti, alla luce delle nuove figure professionali presenti in Azienda.
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3.1 PREMI FEDELTÀ
Parte III — Altre materie
Le Parti convengono che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Al personale ceduto alla Banca dal Gruppo ISP con effetti dal 17/5/2010 e inquadrato nella 3° Area Professionale che abbia maturato 27 anni di servizio dalla data di assunzione presso la realtà di provenienza a partire dal 3° livello retributivo della 2° Area Professionale verrà attribuito il trattamento economico aziendale corrispondente al 4° livello retributivo della 3° Area Professionale.
Trovano applicazione secondo l'elenco seguente i premi di fedeltà:
a) alla maturazione del 25° anno di servizio, ricomprendendo anche il periodo di adibizione presso le realtà di provenienza del Gruppo Isp:
1. al personale assunto dall'ex Banca Commerciale Italiana fino a tutto il 30 novembre 1994 sarà riconosciuto un importo pari al 28% della RAL in atto alla data di erogazione, escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario o accessorio;
2. al personale assunto dall'ex Banco Ambrosiano Veneto sarà riconosciuto un premio di fedeltà nella misura lorda di euro 2.600,00;
3. al personale ex Xxxxxxxx IMI verrà riconosciuta una mensilità lorda di stipendio, calcolata secondo il criterio di 1 dodicesimo della retribuzione annua fissa.
4. in via esclusiva al solo personale che alla data del 1° gennaio 2011 abbia già percepito gli importi derivanti dal comma a) del presente articolo, alla maturazione del 35° anno di servizio, ricomprendendo anche il periodo di adibizione presso le realtà di provenienza del Gruppo Isp competerà:
a. al personale assunto dall'ex Banca Commerciale Italiana fino a tutto il 30 novembre 1994 un importo pari al 14% della RAL in atto alla data di erogazione, escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario o accessorio;
b. al personale ex Xxxxxxxx IMI una mensilità lorda di stipendio, calcolata secondo il criterio di 1 dodicesimo della retribuzione annua fissa.
Al relativo scadere il lavoratore potrà richiedere il versamento degli importi derivanti sul Fondo di Previdenza cui è iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni di calendario.
In aggiunta a quanto sopra si conviene in favore di tutto il personale della Banca un premio fedeltà pari ad euro 3.000,00 lordi una tantum che la Banca stessa erogherà, indipendentemente dall'inquadramento a tale data, al compimento del 15° anno di servizio effettivo computabile presso State Street Bank International GmbH; a tal fine non saranno computabili eventuali altri periodi di anzianità a qualunque titolo maturati in altre e diverse realtà aziendali di provenienza.
3.2 TICKET PASTO
Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, sia di tipo verticale sia di tipo orizzontale sia misto, è riconosciuto un ticket pasto per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata con durata della prestazione superiore alle 4 ore continuative.
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L’importo di tale ticket pasto di euro 5,19 sarà aumentato a euro 6,00 a far data dal mese di Settembre 2021.
La pausa pranzo del personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o misto che superi le 4 ore giornaliere sarà fissata alla fine dell'orario di lavoro individualmente determinato dal relativo contratto.
II personale in allattamento e quello titolato alla fruizione della riduzione di orario ex lege 104/92 avrà diritto all'intero importo del ticket pasto, alle condizioni di cui al precedente capoverso.
3.3 TRASFERIMENTI E MOBILITÀ INTERNA
Nel caso di trasferimenti tra le distinte piazze di Torino e Milano, gli stessi avverranno su base volontaria e verrà garantito al Personale il mantenimento di una mansione equivalente in caso di riallocazione dell'attività prestata al momento della riallocazione medesima.
Fermo restando quanto già in vigore, per quanto riguarda missioni e mobility interna le Parti si danno atto che è necessaria una modifica dei meccanismi attualmente operanti e si impegnano ad aprire un tavolo di confronto in materia.
3.4 SISTEMA INCENTIVANTE E SISTEMA DI VALUTAZIONE
Le parti concordano di aprire un confronto per la valutazione degli attuali sistemi di incentivazione per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nello spirito di quanto previsto dal CCNL.
3.5 PART-TIME, MATERNITÀ E PATERNITÀ, ASPETTATIVA
3.5.1 PART-TIME
La Banca conferma che non vi sono posizioni di lavoro escluse dalla possibilità di accesso al contratto a tempo parziale e conferma il proprio impegno a valutare con immediatezza caso per caso le richieste di conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzate dal personale in conformità al CCNL.
Restano fermi i contratti di lavoro part-time già in essere alla data di entrata in vigore del CIA sia quelli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato cui si applicano le disposizioni ivi contenute.
La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata per periodi massimi di:
• 1 anno in via ordinaria, rinnovabile automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da far pervenire per iscritto all’altra parte entro almeno 30 giorni dalla scadenza fissata;
• 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi nuovamente reiterabili, in presenza di cause urgenti e temporanee, quali, ad esempio, gravi motivi familiari e/o personali del dipendente, da valutarsi caso per caso.
Alla scadenza del termine, il lavoratore a tempo parziale che tomerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno, rimarrà assegnato alla stessa unità produttiva fermi i limiti di cui all'art. 2103 del Codice Civile, dal CCNL tempo per tempo vigente, dal presente CIA e successive integrazioni e modifiche e fatta salva
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la possibilità che allo scadere del periodo di contratto di lavoro a tempo parziale al lavoratore possa essere richiesto un cambiamento di attività in ragione di esigenze di servizio e/o di richieste personali motivate.
Costituiscono criteri di precedenza nell'accoglimento per le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale le seguenti circostanze in ordine decrescente di priorità:
a- assistenza a figli di età da 0 e fino a 3 anni, ad anziani, disabili, malati cronici cui il lavoratore presti assistenza, su presentazione di idonea documentazione attestante lo status del soggetto destinatario dell'assistenza stessa;
b- assistenza a figli di età da 3 e fino 13 anni, gravi motivi di salute dei richiedenti su presentazione di idonea documentazione attestante lo stato di salute;
c- motivi di studio od altri gravi e significativi motivi personali dei richiedenti.
La Banca conviene con le OOSS firmatarie che, di norma, la distribuzione dell'orario settimanale avverrà nell'arco dei cinque giorni lavorativi con una collocazione mattutina (orizzontale), o su vari giorni della settimana (verticale) oppure in forma mista a seconda delle ragioni organizzative e in ogni caso concordate con il lavoratore.
Eventuali diverse esigenze di orario richieste dal personale verranno di volta in volta valutate tra dipendente e Manager.
3.5.2 MATERNITÀ, PATERNITÀ
Nel corso del periodo di gravidanza le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche o convenzionate con le medesime per un ammontare massimo di 5 ore retribuite da fruirsi entro la durata del corso stesso, dietro presentazione di documentazione attestante l'effettiva partecipazione a detti corsi. In caso entrambi i genitori siano dipendenti della Banca, il permesso sarà concesso alla sola madre.
Ferme le previsioni di legge che regolano i cd congedi parentali, alla lavoratrice madre viene concesso, su richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi da fruirsi in via continuativa fino al compimento del 3° anno di età del figlio. In caso di parto gemellare detto periodo di aspettativa non retribuita è raddoppiato. Al genitore viene, inoltre, concesso su richiesta un periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi fino al compimento del 3° anno di età del figlio.
In caso di adozione o affidamento il periodo di fruizione dei periodi di aspettativa su citati viene esteso fino al compimento del 12° anno di età del minore adottato/in affido; nel suddetto caso e nella sola ipotesi di adozioni internazionali sono previsti ulteriori permessi non retribuiti fino ad un massimo di 45 giorni, utilizzabili anche per il periodo necessario al disbrigo delle pratiche relative.
3.5.3 ASPETTATIVA PER GIUSTIFICATI MOTIVI
Fatte salve disposizioni migliorative di legge e di CCNL tempo per tempo vigente, che alla data corrente vengono quantificati tra le Parti in 24 mesi complessivi, il Personale ha diritto, dietro presentazione di idonea documentazione, a ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita in caso di gravissimi motivi personali, gravi malattie di congiunti conviventi o soggetti alla disciplina di cui all'art. 33 legge 104/92, attività di volontariato particolarmente significativa e coerente coi disposti del CCNL tempo per tempo vigente appositamente documentata.
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3.5.4 ASPETTATIVA PER MALATTIA
Decorso il periodo di comporto contrattualmente previsto tempo per tempo e 1'eventuale periodo di aspettativa post comporto di 12 mesi concesso dalla Banca, fatte salve disposizioni migliorative di legge e di contratto tempo per tempo vigenti, il personale che, in ragione di malattie irreversibili e/o di particolare gravità, non risulti in grado di riprendere servizio, potrà fruire, a richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di detta aspettativa, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 8 mesi. La Banca informerà del prossimo termine dell'aspettativa, tramite lettera raccomandata AR il dipendente, almeno venti giorni prima della fine dell'aspettativa.
3.6 PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI
3.6.1 PERMESSI RETRIBUITI
I permessi relativi alle festività soppresse sono fruibili dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di competenza, così come ogni altro permesso e/o giorno di ferie, che le Parti condividono anche essere utilizzabili in via frazionata a mezza giornata lavorativa.
1) I lavoratori che frequentino corsi di studio universitari, avranno diritto:
• a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito per ogni esame superato (compreso il giorno dell'esame), giustificato da apposita documentazione;
• a 6 giorni complessivi in occasione della preparazione dell'esame di laurea.
2) Il personale avrà diritto ogni anno ai seguenti permessi retribuiti da fruirsi in giornate lavorative a decorrere dal primo giorno lavorativo corrispondente all'evento:
• 4 giorni per decesso di parenti stretti (coniuge, anche more uxorio, anche se separato, parente entro il 2° grado anche non conviventi, soggetti in stato famiglia o parente/affine convivente);
1 giorno per decesso di parenti non stretti (non conviventi entro il 3° grado e suoceri);
• a favore dei padri, in aggiunta al congedo di paternità obbligatorio, 3 giorni per nascita figlio, in caso di parto gemellare 4 giorni: l'adozione o l'affidamento sono assimilati al parto;
• 2 giorni per trasloco documentato;
• dietro presentazione di idonea documentazione, il tempo strettamente necessario in caso di convocazioni da parte di tribunali e/o forze di pubblica sicurezza, in qualità di testimone;
• 40 ore massime annue per figlio per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time per inserimento all'asilo nido, alla scuola materna o al primo anno della scuola elementare. Tali permessi dovranno essere debitamente documentati dalla scuola, con specifica indicazione della data e dell'orario in cui vengono utilizzate tali ore. In assenza di tali specifiche il permesso non verrà riconosciuto.
• 40 ore di permesso per inserimento per i dipendenti con contratto a tempo pieno e 30 ore massime per i dipendenti con contratto part-time verranno anche concesse per gli anni successivi al primo di scuola primaria, per casi di difficile inserimento che dovranno essere necessariamente documentati dalla scuola e nel caso di cambio di scuola.
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• Per la scuola primaria, tranne che nei casi di cui al punto precedente, il permesso e ridotto a 22,5 ore per figlio, utilizzabili nei primi tre giorni del calendario scolastico regionale.
15 giorni di calendario in caso di matrimonio e Unione Civile (ex Xxxxx Xxxxxxx) - così come previsto dal CCNL tempo per tempo vigente - fruibili entro 6 mesi dalla data della funzione valida ai fini civilistici.
3) Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL, i lavoratori delle Aree Professionali con contratto a tempo pieno potranno usufruire di ulteriori 20 ore annue di permesso (15 ore annue di permesso per i lavoratori con contratto part-time) per sottoporsi a visite mediche specialistiche, analisi cliniche, radiografie o terapie riabilitative - anche riferite a figli minorenni o genitori che necessitino di assistenza, sempre che gli interventi stessi siano comprovati da idonea certificazione. In tali casi i lavoratori delle aree professionali con contratto di lavoro a tempo pieno sono tenuti prima ad utilizzare almeno i 2/3 della Banca ore di competenza dell'anno.
I lavoratori affetti da patologie croniche, oncologiche o comunque ove sia prevista una terapia debilitante o visita specialistica invasiva, possono usufruire di ulteriori 75 ore di permesso annuo.
4) La Banca è inoltre disponibile ad accordare permessi retribuiti, per la durata massima di una settimana all'anno (pari a 40 ore annue) anche a quei lavoratori che, in quanto volontari della Protezione Civile debbano assentarsi dal lavoro in caso di calamita naturali.
5) Ai lavoratori che prestino attività di volontariato presso Onlus o associazioni riconosciute e iscritte in appositi albi, sono concessi permessi retribuiti per il totale delle ore prestate per turno notturno in giornata lavorativa, entro i1 limite massimo di 10 ore annue, da recuperarsi tassativamente al rientro dal turno.
6) L’Art. 23 dell’accordo di rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019 definisce le linee guida per l’istituzione della cd. “Banca del Tempo”. Le Parti concordano di aprire un tavolo di confronto, su richiesta di una delle stesse, per discutere della possibilità di introduzione della “Banca del Tempo” in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla normativa di tempo in tempo vigente.
3.6.2 PERMESSI NON RETRIBUITI PER ADEMPIMENTO CURE FAMILIARI
Oltre a quanto già previsto dal CCNL e dalle leggi tempo per tempo vigenti, al personale spettano permessi non retribuiti per:
assistenza genitori anche non conviventi fino ad un tetto di 45 giorni lavorativi annui;
oltre a quanto previsto dall'art. 47 d. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il personale ha diritto di ottenere ulteriori permessi non retribuiti nel limite massimo di 5 giorni lavorativi per singolo anno solare, ove la richiesta sia espressamente finalizzata all'assistenza di figli, anche adottivi, di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ovvero di familiari, in caso di malattia comprovata dalla presentazione di idonea certificazione medica.
3.7 PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO
Le Parti concordano che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Al personale che, superato il periodo di prova, consegue il diploma di laurea, viene corrisposto un premio pari al doppio degli importi previsti dal CCNL pro tempore vigenti.
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Al personale che, superato il periodo di prova, consegue il diploma di scuola secondaria di II grado viene corrisposto un premio di euro 267,02, fatto salvo eventuale trattamento di miglior favore stabilito dal CCNL tempo per tempo in vigore.
Ai figli dei dipendenti che frequentino asili nido e scuole materne viene corrisposta una provvidenza annua a titolo di rimborso spese annuali di euro 250 lordi.
Ai figli dei dipendenti che frequentino la scuola primaria viene corrisposta una provvidenza annua a titolo di rimborso spese pari a euro 60 lordi.
Ai figli dei dipendenti che frequentino la scuola secondaria di primo grado viene corrisposta una provvidenza annua a titolo di rimborso spese pari a euro 100 lordi.
Ai figli dei dipendenti che frequentino la scuola secondaria di secondo grado viene corrisposta una provvidenza annua a titolo di rimborso spese pari a euro 110 lordi.
Ai figli dei dipendenti che frequentino corsi universitari viene corrisposto un assegno di studio di euro 350 lordi annui - per un numero massimo di anni corrispondente al corso legale della laurea o della laurea magistrale qualora siano stati acquisiti nell'anno accademico almeno i 2/3 dei crediti formativi previsti.
In aggiunta all'assegno di studio di cui sopra, ai figli dei Dipendenti che conseguono una laurea magistrale riportando i pieni voti legali viene erogato uno speciale premio di laurea di euro 550 lordi. Tale premio e di euro 300 lordi nel caso di conseguimento, alle stesse condizioni, di una c.d. "laurea breve" o di una laurea di "primo livello" come definite nell'ordinamento scolastico tempo per tempo vigente. In caso di master il premio erogato a pari a euro 400 lordi; tale premio e previsto per 1 solo master per ogni figlio.
Ai lavoratori/lavoratrici i cui figli, per particolari condizioni fisiche dovute a handicap fisici e psichici, frequentino corsi differenziati o sostengano altre spese di reinserimento, viene riconosciuto un rimborso spese fino a euro 800 annui lordi. Le spese, comprensive anche di eventuali spese accessorie, dovranno essere opportunamente documentate.
Le provvidenze di cui sopra a favore dei figli dei dipendenti saranno riconosciute al personale che abbia un reddito lordo annuo complessivo (RAL) non superiore a euro 50.000 lordi, indipendentemente dal reddito del proprio nucleo familiare.
Xxxxxxx le previsioni del CCNL ove migliorative rispettive al presente CIA.
3.8 ORARIO LAVORATIVO, PAUSA PRANZO E FLESSIBILITA
L'orario di servizio e da intendersi dalle 08:30 alle 17:00.
Viene garantita la seguente flessibilità di orario, previo accordo con il proprio responsabile, al fine di garantire la continuità del servizio:
60 minuti relativamente all'orario di ingresso 08:30 — 09:30
In deroga all'orario standard, i dipendenti possono fissare una pausa pranzo di durata differente da quella fissata dal CCNI, (minimo 30 minuti, massimo 75 minuti), di conseguenza anticipando o posticipando l'orario di uscita, previo accordo con il proprio responsabile.
Restano invariate le attuali personalizzazioni di orario e le previsioni da CCNL sulle fasce orarie di riferimento
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3.9 TURNI, REPERIBILITA, INTERVENTO, PRESTAZIONI NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA INFRASETTIMANALI, CALENDARIO TARGET
Fatte salve eventuali disposizioni migliorative del CCNL tempo per tempo vigente si applicano, per tutta la materia qui trattata, le seguenti disposizioni.
3.9.1 TURNI
Le Parti condividono la necessità di esaminare congiuntamente la tematica dell'introduzione di turni in determinate aree operative, vista la tipologia di lavoro e le specificità aziendali.
Con l'obiettivo di accrescere le professionalità e compatibilmente con le esigenze aziendali, viene fornita la possibilità al personale, anche proveniente da altri settori, che ne faccia esplicita richiesta, di essere inserito nelle aree oggetto di turnazione.
Nel caso di introduzione di turni, saranno applicate le indennità previste dal CCNL tempo per tempo vigente alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
3.9.2 REPERIBILITÀ
Al personale in reperibilità per interventi operativi verranno corrisposte le seguenti indennità:
• euro 44 per ogni giornata di reperibilità feriale. euro 50 per ogni giornata di reperibilità festiva.
3.9.3 INTERVENTI
Per l'effettuazione di interventi necessari per la risoluzione di una specifica indisponibilità funzionale, al personale che effettuerà l'intervento presso l'unita di appartenenza saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
• Aree Professionali
- rimborso forfettario pari a euro 8,00 delle spese di trasporto;
- compenso per lavoro straordinario con un minimo di euro 18,42;
- se l'intervento avviene durante l'orario della pausa pranzo, corresponsione del buono pasto.
• Quadri direttivi
- rimborso forfettario pari a euro 8,00 delle spese di trasporto;
− compenso fisso pari a euro 60,00 a titolo di indennità di intervento, indipendentemente dal numero di interventi prestati nella giornata e dalla durata degli stessi;
− se l'intervento avviene durante l'orario della pausa pranzo corresponsione del buono pasto.
Al personale che effettuerà l'intervento da una sede diversa da quella aziendale tramite collegamento da computer/telefono saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
• Aree Professionali
− compenso per lavoro straordinario nel rispetto del CCNL e delle procedure aziendali vigenti in materia.
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• Quadri direttivi
− compenso fisso pari a euro 50 onnicomprensivi a titolo di indennità di intervento, indipendentemente dal numero di interventi prestati nella giornata e dalla durata degli stessi.
Resta inteso che per interventi prestati per almeno due ore tra le ore 22.00 e le ore 06.00, l'inizio dell'attività nella giornata successiva, in quanto lavorativa, sarà posticipato per una durata pari a quella dell'intervento per tutto il personale coinvolto, indipendentemente dall'inquadramento.
3.9.4 PRESTAZIONI IN GIORNATE NON FERIALI, CALENDARIO TARGET
Tenuto conto della specificità aziendale, le Parti concordano che devono essere garantiti i servizi operativi adeguati alla gestione di una giornata target.
I trattamenti relativi alle prestazioni rese nelle giornate in via ordinaria non lavorative di sabato, domenica e nelle festività e semifestività infrasettimanali, saranno disciplinati come segue:
• Aree Professionali
compenso per lavoro straordinario (con le maggiorazioni previste dal CCNL, tempo per tempo vigente);
riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata rapportata ad ora da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata; buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
• Quadri Direttivi
riposo compensativo da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
indennità giornaliera di euro 95 indipendentemente dal numero di ore di servizio effettivamente prestate;
rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata; buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
3.9.5 PRESTAZIONI IN GIORNATE SEMIFESTIVE E PREFESTIVE
• Aree Professionali
compenso per lavoro straordinario (con le maggiorazioni previste dal CCNL tempo per tempo vigente);
riposo compensativo pari alla durata della prestazione effettuata rapportata ad ora da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata; buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
• Quadri Direttivi
riposo compensativo da effettuarsi entro 30 giorni di calendario dalla prestazione resa;
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indennità giornaliera di euro 80,00 indipendentemente dal numero di ore di servizio effettivamente prestate, purché le ore lavorative pomeridiane effettivamente prestate siano superiori a 3 nella singola giornata;
rimborso spese di trasporto forfettario di euro 8,00 per ogni giornata prestata; - buono pasto se la prestazione supera le 4 ore giornaliere.
3.10 SMART WORKING
Le Parti regolano le norme con cui il lavoro da casa viene disciplinato (nel rispetto delle norme del CCNL) con un accordo specifico, cui si fa rimando e che si intende qui interamente applicato.
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3.11 PROVVIDENZE PER FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP
Le Parti concordano che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Al coniuge ed a ciascun figlio, o persona a quest'ultima equiparata, a carico del dipendente secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari, che per grave menomazione fisica o psichica risulti affetto da disabilita viene corrisposta una provvidenza annuale di euro 2.500,00 lordi.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l'anno di corresponsione, la sussistenza di un handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
3.12 ANTICIPAZIONE SUL TFR
Ferme le previsioni normative e del CCNL vigente sulle causali di richiesta e concessione e sulle modalità previste per l'anticipo del TFR, la percentuale di anticipo richiedibile e aumentata fino al 100% per l'acquisto di un immobile ad use del dipendente o per spese collegate a gravi motivi familiari, quali lutti o gravi malattie del dipendente o dei suoi familiari di primo e secondo grado.
3.13 MOBILITÀ NELLE AREE URBANE
Per la durata del vigente CIA la Banca provvederà a:
• contribuire a incentivare l'uso del bike sharing con un contributo di 10 euro/anno per abbonamenti annuali documentati;
• contribuire a incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto casa-lavoro con un contributo del 20% su abbonamenti nominativi opportunamente documentati ai mezzi pubblici urbani di superficie e/o sotterranei e mezzi pubblici extraurbani, quali treni o pullman, (riferibile a quanto dovuto per viaggi in seconda classe in caso di mezzi suddivisi in classi di viaggio). Il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a valere su tutti gli abbonamenti riferiti allo stesso anno solare.
Le Parti concordano che le disposizioni del presente capitolo hanno vigore per i soli lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
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APPENDICI
APPENDICE 1 CONDIZIONI AGEVOLATE
Le condizioni di seguito esposte hanno validità per l’intera durata del CIA in relazione ai mutui ipotecari 1° casa, i finanziamenti ordinari agevolati, crediti fiduciari e i conti correnti convenzionati “Conto Tipo A”.
Di seguito si riportano le condizioni agevolate offerte al personale, sulla base della Convenzione, attualmente in vigore, sottoscritta tra State Street Bank International Gmbh ed ISP, con riguardo alle richieste presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente CIA:
⮚ Ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del Change of Control (17 maggio 2010), saranno riconosciute le seguenti condizioni: mutuo ipotecario 1° casa entro un cap massimo pari a euro 150.000 e finanziamento ordinario agevolato entro un cap massimo pari a euro 15.000, credito fiduciario e conti correnti convenzionati “Conto Tipo A”, con diritto ai servizi riportati nelle tabelle contenenti l’elenco delle condizioni agevolate fornite da ISP su richiesta.
⮚ Ai lavoratori assunti dopo il 17 maggio 2010 con contratto a tempo indeterminato, che abbiano maturato 12 mesi di anzianità di servizio (inclusivi dell'eventuale periodo prestato con contratto a tempo determinato), saranno riconosciute esclusivamente le seguenti condizioni: "Mutuo 1 a casa", entro un cap massimo pari a euro 150.000
⮚ Ai lavoratori assunti dopo il 17 maggio 2010, a tempo determinato ed a tempo indeterminato, saranno riconosciute le seguenti condizioni: possibilità di aprire il conto corrente convenzionato: "Conto Tipo A", con diritto ai servizi riportati nelle tabelle contenenti l’elenco delle condizioni agevolate fornite da ISP su richiesta.
State Street si impegna a non richiedere a Intesa la modifica delle condizioni dei rapporti attivi stipulati prima dell’entrata in vigore del presente CIA.
APPENDICE 2 ASSISTENZA SANITARIA SANINT
Si rimanda all’art. 2.3 del presente CIA per quanto attiene “Destinatari” e “Costi”
Si rimanda, alla comunicazione annuale inviata ai dipendenti da HR e a quanto pubblicato sul portale Marsh, per quanto riguarda i contenuti della “Copertura Sanitaria”
APPENDICE 3 ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI E EXTRAPROFESSIONALI
Per gli aggiornamenti relativi all’Appendice 3., si rimanda, alla comunicazione annuale inviata ai dipendenti da HR e a quanto pubblicato sul portale Marsh.
APPENDICE NR. 4 ACCORDI ART. 4 LEGGE 300/70
Information Classification: Limited Access
Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale
ALLEGATO A. VERBALE DI ACCORDO SINDACALE EX ART. 4, COMMA 2, STAT. LAV. SULL'USO DEL PERSONAL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA
Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale.
POLICY SULL’USO DEL PERSONAL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA AZIENDALI
Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale.
VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, L. N. 300/1970
Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale.
AGIBILITÀ SINDACALI
Per aggiornamenti si rimanda a quanto previsto dal CCNL e regolamenti tempo per tempo vigenti e a quanto pubblicato sul portale Intranet Aziendale per eventuali Accordi stipulati a livello Aziendale.
Information Classification: Limited Access