ALLEGATO 3 firma Adv
ALLEGATO 3 firma Adv
ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE PER ANNO: 2011/2012
Tra:EDEN s.r.l. Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Società Markus s.r.l. Pesaro Xxx xxxxx Xxxxx x 00, Xxxxxxxx Sociale euro 9.000.000 interamente versato. Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro ed Urbino: 02345970418. Xxxxxx R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Pesaro ed Urbino: 174347, qui di seguito pr brevità “EDEN” da un lato,
e
con sede in ……………………, Via , in persona del Legale
Rappresentante pro-tempore, Sig , Codice Fiscale e Partita I.V.A.
…………………………………., di seguito denominato per brevità “ADV” (Agenzia di Viaggi) dall’altro, si stipula e conviene il seguente accordo:
1. D U R A T A E M O D A L I T À D I C O N C L U S I O N E D E I C O N T R A T T I
Le presenti condizioni generali di contratto avranno durata dal 01/11/2011 al 31/10/2012.
2. O G G E T T O D E L C O N T R A T T O E M O D A L I T À D I R E A L I Z Z A Z I O N E D E L L A P R E S T A Z I O N E
2.1. L’ADV, nell’ambito della propria attività di intermediazione e/o vendita di pacchetti o servizi turistici descritti e pubblicati nei cataloghi EDEN, si impegna ed obbliga:
D) a fornire ai consumatori [dove per consumatore si intende qualunque persona fisica o giuridica che si rivolga all’ADV per l’acquisto di un pacchetto o servizio turistico descritto e pubblicato nei cataloghi EDEN] tutte le informazioni dagli stessi richieste circa i pacchetti o servizi turistici descritti e pubblicati nei cataloghi EDEN, con particolare riferimento ai documenti di viaggio necessari per raggiungere la meta prescelta, fatto salvo quanto riportato nel catalogo EDEN che l’ADV riconosce valido solo per i cittadini italiani in possesso di documenti validi ai sensi delle leggi applicabili;
E) ad informare per iscritto EDEN di tutte le condizioni particolari riguardanti i consumatori quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, nazionalità diversa da quella italiana, condizione di handicap fisico, richieste o condizioni particolari ritenute essenziali dal consumatore per l’acquisto del servizio turistico oggetto del contratto;
F) a rispettare gli impegni e le obbligazioni di cui alle condizioni particolari di contratto previste e stabilite nel presente accordo.
G) ad accettare le condizioni generali di vendita in vigore all’atto della conclusione del contratto.
Articolo 2.1 lettera G
All'ADV viene chiesto di accettare anche le Condizioni Generali del Contratto che vengono sottoposte al cliente e riportate in calce ad ogni catalogo; dal momento che queste norme contrattuali sono volte a regolare il rapporto tra clienti e tour operator, non si capisce a che titolo l’ADV debba accettare detto regolamento contrattuale, posto che, comunque, ogni atto, cioè prenotazione o pagamento, è effettuato in nome e per conto del cliente, essendo pacifica la rappresentanza in capo all’ ADV del proprio cliente.
D E T E R M I N A Z I O N E D E L C O R R I S P E T T I V O
3.1 Le parti convengono che a fronte dell’attività di intermediazione e/o vendita di pacchetti e servizi turistici descritti e pubblicati nei cataloghi EDEN, all’ADV sarà riconosciuto un corrispettivo da quantificarsi secondo quanto previsto nell’Allegato 3°). Il corrispettivo sarà oggetto di compensazione con le somme che l’ADVdovrà trasmettere ad EDEN a qualsivoglia titolo in ragione dell’attività svolta. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore il corrispettivo dovuto da EDEN all’ADV sarà calcolato applicando le percentuali ed i criteri previsti dalle vigenti norme contrattuali riportate nelle “Condizioni Generali” dei cataloghi, all’importo dell’indennità risarcitoria.
Articolo 3.1
Viene previsto un sistema di compensazione tra le somme dovute all' ADV e quelle dovute al tour operator; il meccanismo - se per certi versi semplifica i rapporti di dare/avere tra ADV e T.O. - nella sostanza, responsabilizza l'agente in merito agli incassi che deve ricevere, nelle tempistiche indicate dal T.O.
*****
Viene prevista una riduzione delle commissioni in caso di recesso da parte del consumatore, commisurata all'"indennità risarcitoria”. Tuttavia, in questo caso viene trasferito parte del rischio di impresa sull'ADV; infatti quest'ultimo ha svolto la sua funzione e maturato la commissione al momento della conclusione del contratto. Eventuali vicende successive non possono avere ricadute negative su quest'ultimo. Del resto, in caso di acquisto sul luogo di vacanza di ulteriori servizi da parte dei viaggiatori (escursioni, altri servizi di ristorazione o altro) non si genera un aumento delle commissioni sul maggior guadagno del T.O., seppure procurato per opera dell’ ADV.
4. OBBLIGAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO DELL’ ADV
4.1. L’ADV si impegna ed obbliga ad eserguire il pagamento di tutte le intermediazioni / acquisti di pacchetti turistici richieste dalla ADV a EDEN per le quali EDEN abbia confermato la prenotazione / vendita mediante emissione di fattura/estratto conto intestata al consumatore cliente dell’ADV presso la sede dell’ADV stessa ovvero intestata alla ADV nel caso di acquisto di pacchetti turistici direttamente da parte della ADV (cosiddette “quote nette”). La prova, anche ai fini giudiziali, della ricezione da parte dell’ADV delle fatture / estratti conto emessi da EDEN sarà costituita dal rapporto di trasmissione fax generato dal sistema informatico della EDEN. L’ADV rinuncia sin da ora ad opporre qualsivoglia eccezione / opposizione, anche in sede giudiziale, che sia fondata sulla asserita mancata ricezione della fattura / estratto conto trasmessa da EDEN a mezzo fax. Le parti prevedono che nell’ipotesi di esercizio del recesso, per qualsivoglia causa o ragione, da parte del consumatore, l’ADV si impegna ed obbliga a corrispondere a EDEN, nei termini contrattuali, gli importi risultanti dall’applicazione delle indennità risarcitorie per
annullamento previste nelle condizioni generali di vendita contenute e descritte nei cataloghi EDEN ben note all’ADV e da considerarsi parte integrante del presente accordo. L’emissione da parte di EDEN dell’estratto conto costituisce a tutti gli effetti formale accettazione dei servizi turistici richiesti dall’ADV in qualsiasi forma, anche mediante proposta telefonica; per espressa volontà dell’ADV l’estratto conto si considera dalla stessa come effettivamente ricevuto all’atto dell’emissione da parte di EDEN. Eventuali non congruità tra i servizi turistici indicati nell’estratto conto e quelli richiesti dall’ADV dovranno essere contestate, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data riportata nell’estratto conto.
4.2. I termini di pagamento previsti e stabiliti nell’Allegato 3°) al presente accordo sono da considerarsi essenziali.
4.3.Le parti convengono che nell’ipotesi in cui l’ADV, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, risultasse debitrice di EDEN di somme il cui pagamento è scaduto, l’ADV non avrà la facoltà di eseguire l’imputazione dei pagamenti che verranno comunque imputati al debito più antico o a quello scaduto restando esclusa qualsivoglia facoltà o diritto dell’ADV di imputare il pagamento ad un diverso debito.
Articolo 4
La clausola contrattuale prevede una importante rinuncia ad opporre eccezioni in relazione all'invio di documenti o estratti conto da parte del T.O., anche in sede giudiziaria. Questa rinuncia potrebbe rivelarsi estremamente pericolosa quando, per qualsiasi motivo, la comunicazione tra il T.O. e l'ADV dovesse venir meno per cause non imputabili a quest'ultimo. Già qualche Tribunale, al quale era stata sottoposta la questione inerente alla validità delle comunicazioni trasmesse direttamente all'ADV anziché al cliente, ha ritenuto la prassi non conforme al dettato normativo.
Pertanto, anche se la suddetta clausola riguarda solo ed esclusivamente gli estratti conto e le fatture, l'esperienza insegna che questi documenti, con particolare riferimento all'estratto conto, riportano i dati essenziali del viaggio venduto ai clienti e che eventuali discordanze tra estratto conto e contratto di viaggio devono essere sempre oggetto di controllo da parte dell’ADV; è quindi evidente che, in caso di mancato invio o di mancata ricezione, detto controllo non può essere svolto e la presente clausola preclude ogni tipo di eccezione nei confronti del T.O., il cui sistema informatico non è assolutamente controllabile da parte dell’ADV, che si trova di fronte ad un insormontabile limite probatorio.
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Ancora viene richiamato il contenuto delle condizioni generali di contratto. In questo modo, legando l'ADV alle condizioni riportate in catalogo, queste risultano accettate anche dall'ADV già alla firma del contratto stesso e a quest’ultimo potrebbero venire applicate le medesime restrizioni in caso di contestazione. Tuttavia, mentre il consumatore può trovare tutela nel Codice del Consumo, all’ADV la stessa tutela è preclusa, non potendosi applicare quanto previsto dal DPR 206/05 in quanto non consumatore.
Alla luce di questa considerazione deve essere letta la clausola che precisa i limiti probatori e temporali inerenti ad eventuali contestazioni attinenti agli estratti conto, limiti che, ovviamente non possono essere imposti al consumatore. Tuttavia, dal momento che eventuali contestazioni sull'estratto conto attinenti al contenuto del pacchetto di viaggio sono operate in nome e per conto del cliente, il limite temporale non può essere imposto a quest'ultimo, col risultato che, essendo detti limiti previsti nel contratto in esame, l'ADV si potrebbe trovare a rispondere della mancata tempestività della contestazione anche al cliente al quale il TO non intende dare risposta adeguata, opponendo detto limite ed eccependo l'inadempimento e la negligenza dell'agente di viaggio che non si è mosso per tempo.
5. C L A U S O L A R I S O L U T I V A E S P R E S S A
5.1 Le parti convengono che anche il solo ritardo nell’inadempimento da parte dell’ADV alle obbligazioni di pagamento dalla stessa dovute in favore di EDEN comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo ex art. 1456 cc che potrà essere esercitata da EDEN mediante invio di semplice comunicazione scritta.
5.2 In tale ipotesi EDEN avrà piena ed incondizionata facoltà di rifiutare e/o sospendere l’invio dei documenti di viaggio che l’ADV deve consegnare ai consumatori per la fruizione di servizi turistici la cui esecuzione non ha ancora avuto inizio così come di rifiutare o sospendere ovvero determinare il rifiuto o la sospensione dell’erogazione dei servizi turistici in corso di esecuzione.
Articolo 5
Se, da un lato, la clausola in esame appare del tutto legittima, non si può non sottolineare che tra i vari adempimenti si potrà annoverare anche il mancato pagamento di somme a favore del T.O. a seguito di mancato versamento delle stesse da parte del cliente.
Appare evidente che l’ ADV viene investito della responsabilità non solo dell'incasso (come del resto appare anche corretto), ma della solvenza dei cliente, sul quale, ovviamente, non ha alcun potere coercitivo. Appare, pertanto, necessaria una precisazione in merito; infatti alla luce di questa puntualizzazione potrà apparire del tutto giustificata la disposizione di cui all’art. 5.2.
6. F A C O L T À D I O P P O R R E E C C E Z I O N I
6.1. L’ADV non avrà facoltà di sollevare od opporre eccezioni dirette ad escludere o limitare il pagamento in relazione ai servizi turistici o pacchetti di viaggio intermediati o venduti ai consumatori che si sono rivolti all’ADV per la conclusione del contratto di viaggio;
Articolo 6
Preliminarmente occorre precisare che con il contratto di viaggio si viene a costituire un rapporto giuridico solo tra cliente e T.O.. Pertanto, quando il mancato versamento di somme deriva da eccezioni svolte dal cliente, appare del tutto ingiustificata la limitazione ad opporre eccezioni previste dalla clausola in esame.
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Appare del tutto naturale che, quando le eccezioni riguardino vicende del tutto estranee al rapporto derivante dal contratto di viaggio, l’agente non possa formulare eccezioni per evitare il versamento di somme a vantaggio del T.O. (infatti, dette somme, non sono neppure dell’ADV, ma sono del cliente che, affidandole all’ADV, le intende versate al T.O.); tuttavia, quando le eccezioni riguardano situazioni legate al viaggio venduto, appare del tutto ingiustificato ritenere responsabile l’ADV per somme dovute in forza del contratto vigente tra T.O. e cliente, al quale l’agente è estraneo.
7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
7.1. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla presente scrittura privata, sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno devolute alla esclusiva competenza del Tribunale di Pesaro, con esclusione di ogni altro Foro.
Nel caso di recesso previsto ai punti 4.1 e 6.2 Eden corrisponderà ugualmente la commissione di cui alla tabella ma commisurata all’importo delle indennità risarcitorie dovute. Tale corrispettivo è relativo al compenso riconosciuto ugualmente alla ADV per le proprie attività relative alla gestione della pratica.
Letto, confermato e sottoscritto in lì,
L’Agenzia di Viaggi Eden S.r.l.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano dopo attenta lettura, di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli,4 (Obbligazioni e termini di pagamento dell’ADV),5 (Clausola risolutiva espressa), 6 (Facoltà di opporre eccezioni) e 7 (Risoluzione delle controversie – Foro competente).
L’Agenzia di Viaggi