DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 187
XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX 00 febbraio 2022, n. 187
“Individuazione risorse da destinare a misure di politica attiva nella modalità di tirocinio di cui alla DGR N. 1185/2020. Approvazione schema di Convenzione tra Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’ attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalla Regione”.
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, verificata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Xxxxxx Di Xxxxxxxx e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, riferisce quanto segue.
La Legge 30 dicembre 2018, n.145, con i commi 251, 252 e 253, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1°dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), a condizione che ai medesimi lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
L’art. 87 del D.L. n. 34/2020 ha apportato delle modifiche ai precitati commi 251 e 253 prevedendo che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
Il citato art.87 ha stabilito, inoltre, che “All’onere derivante dall’attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi dell’articolo 22, commi 8-quater e 8- quinquies, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l’indennità di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS”.
In data 07 luglio 2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione dell’indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. L’Accordo è stato successivamente ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1185 del 30/07/2020.
L’Accordo prevede un articolato Piano di politiche attive da erogare nei confronti dei destinatari dell’indennità di cui trattasi, al fine di promuoverne l’uscita dallo stato di disoccupazione e di facilitarne il reinserimento lavorativo anche mediante iniziative di lavoro autonomo. In particolare, è prevista una fase finalizzata all’eventuale attivazione di percorsi di tirocinio formativo per tutti i lavoratori destinatari dell’intervento, a seguito di rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze. I percorsi di tirocinio devono avere una durata di 6 mesi e al tirocinante potrà essere corrisposta una indennità di partecipazione del valore di euro 450,00.
La richiamata Delibera di Giunta n. 1185 del 30/07/2020 ha stabilito che l’eventuale attivazione di tirocini formativi è subordinata, in ogni caso, all’individuazione delle necessarie risorse finanziarie.
Con A.D. n. 910 del 04/08/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con A.D. n. 980 del 17/09/2020 è stato approvato l’elenco di n. 153 lavoratori ammessi a fruire dell’Indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al fine di avviare una rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze espressi dalle imprese operanti nel territorio regionale onde consentire una formazione on the job maggiormente mirata all’inserimento lavorativo dei lavoratori di cui trattasi, con A.D. n. 681 del 02.08.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di imprese private e pubbliche interessate all’utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e ss.mm.ii.”.
Con AD n. 785 del 12/10/2021 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi e non ammessi ad ospitare tirocini di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.
Con AD del Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Arpal, n. 600 del 27/10/2021, è stato approvato l’Avviso pubblico ad oggetto “Presentazione di domande finalizzate all’individuazione di soggetti, appartenenti al bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., da destinare a percorsi di tirocinio formativo nelle imprese ospitanti di cui all’elenco approvato dalla Regione Puglia con AD n. 785 del 12/10/2021”.
Attualmente è in fase di approvazione la graduatoria dei lavoratori ammessi ai percorsi di tirocinio di cui al citato AD n. 600/2021.
Con nota prot. n.4220 del 27.04.2021 la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha comunicato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di attuare i predetti percorsi di politica attiva finanziando le spese di indennità di tirocinio in favore dei n. 153 soggetti inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1c. 251 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, utilizzando le risorse residue dell’art. 44 c. 6 bis - quantificate dall’INPS con la citata pec del 23.07.2020 - nella misura di euro 500.000,00.
Con nota n. 8036 del 10/05/2021 il MLPS ha comunicato che “l’importo destinato ai percorsi di politica attiva che vede l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto erogatore, sarà versato, a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” dietro richiesta dell’Istituto, secondo le modalità previste dalla Circolare INPS n. 6 del 2018, a copertura delle somme per le azioni di politica attiva, necessarie per le spese di indennità di tirocinio in favore dei lavoratori destinatari della misura“.
Come noto, l’art. 44 comma 6-bis del D. Lgs. 148/15 testualmente recita: “Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.08.2014 n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione
o alla Provincia Autonoma nell’ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro. (….) Il presente comma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), aveva stabilito che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”.
Al fine di individuare le misure di politica attiva che si intendono attivare a valere sulle citate risorse ex art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. 148/2016, già con D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 2204 è stato approvato il Piano Regionale Integrato di Politica Attiva contenente, tra le altre, percorsi di tirocini in favore dei destinatari individuati al parag. c) dello stesso Piano.
La nota prot. n. 40/4822 del 22 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito tuttavia che, al fine di mettere in condizione le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione delle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, certificata dall’INPS, da parte delle Regioni e Province Autonome stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del D.I. n. 83473 citato, comportando conseguentemente da parte delle Regioni e Province Autonome l’assunzione di responsabilità ed il conseguente onere patrimoniale per la gestione di eventuali ulteriori situazioni pendenti.
In materia, è intervenuta la Determinazione presidenziale n. 164 dell’8 novembre 2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra le Regioni/Province autonome e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome nonchè la Circolare INPS n. 6 del 18/01/2018 con la quale sono state fornite le prime istruzioni operative ai fini della stipula della stessa Convenzione.
La Citata Circolare INPS ha precisato che, ai fini della sottoscrizione della Convenzione, sono necessari i seguenti preliminari adempimenti:
- la formale comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma, sotto la propria responsabilità, di aver completato la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- di aver trasmesso tutti i decreti, con esito positivo, in Banca Dati Percettori (SIP) e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati, assumendosi, al contempo, la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- la successiva quantificazione da parte dell’INPS delle quote regionali disponibili;
- l’adozione dell’atto da parte della Regione/Provincia autonoma con il quale la stessa accerta ed individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro, oggetto della convenzione. Tale atto deve essere coerente con la quantificazione delle risorse disponibili fornita dall’Istituto e deve indicare esplicitamente che le somme individuate saranno finalizzate all’erogazione delle prestazioni di politica attiva.
Inoltre, la medesima Circolare illustra i contenuti dello schema di Convenzione che, tra l’altro, espressamente prevede:
- La Regione/Provincia autonoma ha la responsabilità esclusiva, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabilita, dell’individuazione dei soggetti destinatari dell’azione di politica attiva e della comunicazione, alla Direzione Regionale competente, dei dati necessari per il pagamento degli importi stabiliti nei limiti delle risorse individuate.
- L’Istituto, in qualità di mero ente pagatore, si impegna ad evadere le richieste di pagamento inviate dalla Regione/Provincia autonoma, nei limiti degli importi disponibili, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma.
- L’Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario nè effettuerà alcun controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso, fatta eccezione per l’esistenza in vita del beneficiario.
- Per ogni pagamento effettuato dall’INPS nei confronti dei singoli beneficiari, la Regione/Provincia autonoma riconosce, a titolo di compenso per l’erogazione del servizio, euro 4,86. Per tale compenso sarà emessa fattura elettronica, esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, de D.P.R. n. 633/1972, a cura della Direzione Regionale;
- La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie destinate e successivamente comunicate all’INPS dalla Regione/Provincia autonoma.
Poiché la Convenzione aveva validità fino al 31 dicembre 2019, al fine di consentire alle Regioni/Province autonome che non vi avevano ancora provveduto, di attivare la tipologia d’intervento, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 25 del 17 giugno 2020 è stato approvato il nuovo schema di convenzione, con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione/Provincia autonoma. Con il nuovo schema sono stati altresì adeguati i costi di servizio previsti nella misura di euro 4,84 ed è stata aggiornata la parte relativa al trattamento dei dati personali e della Privacy.
Solo con il Decreto Direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021, la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS, sulla base dei dati forniti da INPS delle quote regionali disponibili, ha accertato le risorse finanziarie residue, di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che le regioni potranno destinare a misure di politiche attive nonchè per concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’importo delle risorse residue sopra indicate per Regione Puglia ammonta a Euro 38.007.226,88;
VISTI:
• la L.R. n. 5 agosto 2013, n. 23 recante “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
• il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 ad oggetto “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
• il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
• il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
• la legge 23 luglio 1991, n. 223;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
• la legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;
• l’art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101;
• il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l’art. 87;
• la Determinazione del Presidente dell’INPS n.164 dell’ 8 novembre 2017;
• La Legge 28 giugno 2012, n. 92;
• il D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014;
• La Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185;
• l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;
• il decreto interministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014, con cui è stata assegnata la somma di euro 400.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all’annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni o Province Autonome;
• il decreto interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014, con cui è stata assegnata la somma di euro 503.000.000,00 alle Regioni e Province Autonome, al fine di finanziare le prestazioni, relative all’annualità 2014, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni e Province Autonome;
• il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 90973 dell’ 8 luglio 2015, con cui è stata assegnata, per le competenze relative all’annualità 2015, alle Regioni e alle Province Autonome, la somma di euro 500.000.000,00 per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni e nelle Province Autonome;
• l’art. 13 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, il quale dispone che, per l’anno 2015, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni;
• il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 261 del 7 gennaio 2016, con cui è stata assegnata, per la chiusura delle competenze relative all’annualità 2015, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, la somma di euro 433.200.489,00, al fine della concessione o della proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese ubicate nelle Regioni medesime;
• il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 1600107 del 22 dicembre 2016, che ha assegnato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui al citato art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la somma di euro 65.000.000,00;
• l’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’art. 2, comma
1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che prevede che le Regioni e le Province Autonome possano disporre, con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ovvero ad azioni di politica attiva del lavoro, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
• la Circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha fornito
le prime indicazioni e i chiarimenti operativi in merito a quanto disposto dall’art. 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015, ribadendo, tra l’altro, che le risorse di cui allo stesso articolo possano essere finalizzate anche ad azioni di politica attiva del lavoro;
• la Circolare dell’INPS n. 217 del 13 dicembre 2016;
• la nota prot. n. 40/4822 del 22 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui è stato stabilito che, al fine di mettere in condizione le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di poter utilizzare le risorse finanziarie finalizzate alla concessione delle azioni di politica attiva del lavoro, è necessaria la chiusura, certificata dall’INPS, da parte delle Regioni e Province Autonome stesse, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti e connesse ai decreti interministeriali emanati in conseguenza del D.I. n. 83473 citato, comportando conseguentemente da parte delle Regioni e Province Autonome l’assunzione di responsabilità ed il conseguente onere patrimoniale per la gestione di eventuali ulteriori situazioni pendenti;
• la nota dell’INPS n. 19424 del 6 aprile 2017, relativa al procedimento di certificazione dei decreti regionali presenti nel Sistema Informativo dei Percettori (SIP), con cui vengono quantificate le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato;
• la nota prot. n. 40/6077 del 10 aprile 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui il Ministero prende atto delle procedure previste per la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga, illustrate nella nota INPS.0064.06/04/2017.0019424 e concorda in merito a quanto precisato dall’Istituto sull’opportunità di comunicare le risorse disponibili solo una volta completato il processo di decretazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
• la nota prot. n. 40/11123 del 20 luglio 2018, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto all’INPS la quantificazione dei residui relativi al 50% delle risorse assegnate alle Regioni con provvedimenti emanati negli anni 2014, 2015 e 2016 che, viceversa, dovevano essere utilizzate nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 citato, al fine della restituzione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
• la Circolare INPS n. 6 del 18/01/2018;
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 25 del 17 giugno 2020;
• la nota del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro prot. n.47251 del 06/07/2020 e n. 6998 del 13/07/2021 con le quali è stata fornita a INPS la dichiarazione in merito al completamento della decretazione per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per le annualità 2014/2018 a valere sulle risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e alla verifica della corretta trasmissione in SIP di tutti i decreti emanati;
• il Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
• gli AA.DD. n. 910 del 04/08/2020, n. 980 del 17/09/2020, l’A.D. n. 681 del 02.08.2021 e n.785 del 12/10/2021 del Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro (già Promozione e tutela del lavoro);
• l’A.D. del Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Arpal, n. 600 del 27/10/2021;
• La L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
• La L.R. n.52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• Xx X.X.X. x. 0 xxx 00/00/0000 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Gestionale. Approvazione “;
RICHIAMATE:
- la propria D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 2204 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Integrato di Politiche Attive del Lavoro a valere sulle risorse di cui all’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs
n. 148/2015 al tempo disponibili;
- la propria D.G.R. n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell’11 gennaio 2018;
- la propria D.G.R. n. 1185 del 30.07.2020 con cui è stato ratificato l’Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1 c. 251 e ss della L. 145/2018 che prevede, tra le altre, una fase finalizzata all’eventuale attivazione di percorsi di tirocinio formativo per tutti i lavoratori destinatari dell’intervento, a seguito di rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze;
RITENUTO, nelle more del complessivo aggiornamento, in coerenza con l’attuale contesto economico-sociale di riferimento e con le risorse disponibili, del Piano Regionale Integrato di Politica Attiva di cui alla citata
D.G.R. del 28 dicembre 2016, n. 2204 a valere sulle risorse ex art. 44, comma 6-bis del D.Lgs. 148/2016 come accertate con il citato D.I. n. 27 del 4/08/2021, di dovere assicurare il completamento dell’attuazione del Piano di politiche attive di cui all’Accordo del 07/07/2020, in favore dei percettori dell’indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della L. n. 145/2018 per la parte relativa all’attivazione di percorsi di tirocinio formativo stante, peraltro, l’interesse manifestato da diverse imprese pugliesi ad ospitare i suddetti lavoratori all’esito dell’indagine esplorativa avviata con il citato AD n. 681 del 02.08.2021.
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente atto, si intende:
- Individuare le somme da destinare al finanziamento dei percorsi di politica attiva nella modalità di tirocinio in favore dei potenziali n. 153 soggetti inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1c. 251 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, a valere sulle risorse residue dell’art. 44 c. 6 bis del D.Lgs 148/2015;
- approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi
all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome, adottato con Deliberazione del CDA dell’INPS n. 25 del 17/06/2020;
- individuare le risorse necessarie a riconoscere ad INPS, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli destinatari delle misure di politica attiva nella modalità di tirocinio di cui al punto precedente, euro 4,84, a titolo di compenso per l’erogazione del servizio.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa del presente provvedimento pari a € 5.000,00 trova copertura finanziaria sul: Capitolo di spesa U1503028;
Missione: 15
Programma: 3 Titolo:1 Macroaggregato:3
PDCF: U.1.03.02.16.000
Si procede contestualmente alla prenotazione di spesa di 5.000,00 euro
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro con successivi atti da assumersi entro l’esercizio 2022
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di destinare ai percorsi di politica attiva in favore dei soggetti inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, c. 251 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, la complessiva somma di euro 500.000,00 necessaria a finanziare fino a complessivi n. 153 tirocini della durata di sei mesi, eventualmente prorogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 23/2013, a valere sulle risorse residue dell’art. 44 c. 6 bis del D.Lgs 148/2015, come certificate con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 25 del 17/06/2020, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare mandato all’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale a sottoscrivere la Convenzione con l’INPS e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie;
5. di dare atto che la spesa complessiva necessaria a riconoscere ad INPS, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli destinatari delle misure di politica attiva nella modalità di tirocinio, di cui all’art. 5 della predetta Convenzione, è garantita secondo quanto indicato nella sezione copertura finanziaria del presente atto;
6. di incaricare la Sezione Politiche e mercato del Lavoro di curare gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro
dott.ssa Xxxxxx Di Xxxxxxxx
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
xxxx.Xxxxxxxx Xxxxx
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
L’ Assessore proponente
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx
L A G I U N T A
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxx;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; a voti unanimi espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di destinare ai percorsi di politica attiva in favore dei soggetti inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, c. 251 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, la complessiva somma di euro 500.000,00 necessaria a finanziare fino a complessivi n. 153 tirocini della durata di sei mesi, eventualmente prorogabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 23/2013, a valere sulle risorse residue dell’art. 44 c. 6 bis del D.Lgs 148/2015, come certificate con Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - Div.I del MLPS n. 27 del 4 agosto 2021;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 25 del 17/06/2020, secondo l’allegato schema che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare mandato all’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale a sottoscrivere la Convenzione con l’INPS e ad apportare le modifiche, di carattere non sostanziale, ritenute necessarie;
5. di dare atto che la spesa complessiva necessaria a riconoscere ad INPS, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli destinatari delle misure di politica attiva nella modalità di tirocinio, di cui all’art. 5 della predetta Convenzione, è garantita secondo quanto indicato nella sezione copertura finanziaria del presente atto;
6. di incaricare la Sezione Politiche e mercato del Lavoro di curare gli adempimenti derivanti dall’adozione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
Il Segretario generale della Giunta | Il Presidente della Xxxxxx |
XXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXX |
DI XXXXXXXX XXXXXX 09.02.2022
07:03:15 UTC
CONVENZIONE
tra la Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviate dalle Regioni/Province autonome.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale
………….., Dott , giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n
……………….del……………
e
la Regione Puglia ……….., codice fiscale……….., rappresentata dal………., con sede in………., giusta delega del Presidente della Regione n…….
(di seguito indicati congiuntamente “le Parti”)
PREMESSO CHE
- L’articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto anche per gli anni 2013-2016, ancorché in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a tale scopo destinate, la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente, al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni che derivano dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese;
- Il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha incrementato le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo, nel contempo, all’articolo 4, comma 2, la necessità di fissare, con apposito decreto interministeriale, i criteri per la concessione di tali prestazioni;
- In attuazione della citata disposizione normativa, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473;
- Il succitato decreto n. 83473/2014 ha previsto, all’articolo 6, comma 3, che le Regioni e le Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga agli articoli 2 e 3 del medesimo decreto, esclusivamente entro il limite di 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad
esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell’ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, all’articolo 44, comma 6, ha stabilito che “per l'anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015”;
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 304, oltre a incrementare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha previsto che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016”;
- Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14
settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma
13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1, ha modificato il decreto legislativo n. 148 del 2015, aggiungendo all’articolo 44, dopo il comma 6, il comma 6-bis, a norma del quale “con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro”. La disposizione normativa “è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome”;
- La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016, al punto 2, lettera c), stabilisce che “le Regioni e Province autonome, previa comunicazione al Ministero e con l’indicazione dell’ammontare, possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016”;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4822 del 22 marzo 2017 ha stabilito che per l’avvio delle iniziative di politica attiva finanziate con le risorse di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, articolo 44, comma 6-bis, è assolutamente necessaria la chiusura, da parte delle Regioni e Province autonome, delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti;
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6077 del 10 aprile 2017 ha previsto che, solo a completamento del processo di decretazione, le Regioni e le Province autonome potranno utilizzare le restanti risorse da destinare alle misure di politica attiva, utili alla stipula delle conseguenti Convenzioni e che le medesime dovranno assumersi la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- l’Istituto ha trasmesso alla Regione Puglia, con nota prot. INPS.005.14062017.0010188 del 14/06/2017, l’elenco dei decreti pervenuti in Sistema Informativo Percettori, e che la Regione Puglia ha comunicato, con note prot. n. 47251 del 06/07/2020 e n. 6998 del 13/07/2021 sotto la propria responsabilità, di aver completato la chiusura delle decretazioni relative agli ammortizzatori sociali in deroga di tutte le situazioni ancora pendenti per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e la chiusura della decretazione relativa al trattamento di cui all’art. 1, commi 251 e 253 della
L.n. 145/2018, inserendo tutti i decreti in banca dati percettori, e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati dall’Istituto, assumendosi al contempo la responsabilità e l’onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
- L’Istituto ha comunicato alla Regione Puglia, per il tramite del MLPS con pec del 17/05/2021, la quantificazione delle risorse a disposizione della stessa
che ammontano a euro 36.728.312,00, come risultanti dalla nota INPS prot.
n. 40/1075 del 03/02/2021 inviata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione;
- La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione – Div I del MLPS ha emanato il Decreto Direttoriale n. 27 del 04/08/2021, con il quale sono state accertate le risorse finanziarie residue di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 per un importo, riferito a Regione Puglia, pari a euro 38.007.226,88;
- La Regione Puglia, con DGR n. …del …., ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, oggetto della presente Convenzione, pari a euro ……. , in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l’indicazione che le stesse saranno finalizzate per erogazione delle prestazioni di cui trattasi;
- Il Ragioniere Generale dello Stato, con parere n. 174769 del 21 settembre 2017, nel riscontrare la nota INPS prot. 35869 dell’1 agosto 2017, non ha mosso osservazioni in ordine alla possibilità per l’INPS di stipulare convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per il pagamento di misure di politiche attive del lavoro, “ a condizione che la stipula delle convenzioni avvenga solo dopo la preventiva quantificazione delle quote regionali disponibili (cioè quelle non utilizzate per gli scopi originari previsti dalla disposizione), conseguenti all’accertamento e all’individuazione delle somme da destinare alle politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), punto 1) del decreto legislativo del 24 settembre 2016,
n. 185”;
- Con la medesima nota il Ragioniere Generale dello Stato si è espresso positivamente previa la possibilità per l’INPS di attingere anticipatamente alle proprie disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato, anche con riferimento ad eventuali quote regionali, precisando altresì che “tale erogazione rappresenta una anticipazione di risorse alle Regioni e alle Province Autonome da rimborsare all’INPS solo a consuntivo”, e che “nel caso di risorse a carico del Fondo per l’occupazione la fase di consuntivazione investe anche l’azione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, per brevità, solo “Codice privacy”), contiene disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato
Regolamento UE;
- l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento
n.393 del 2 luglio 2015, ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
- l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, con provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019, ha stabilito nuove modalità di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
premesso quanto sopra, le Parti concordano:
Articolo 1
Oggetto e finalità della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione Puglia, l’importo di cui in premessa per l’intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, articolo 44, comma 6-bis, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione Puglia come destinatari delle citate misure.
2. L’attività di erogazione dell’importo legato alla misura di politica attiva viene affidata all’INPS, previo invio dell’elenco dei beneficiari individuati dalla Regione Puglia, con l’indicazione dell’importo spettante e del periodo di attività in base alle specifiche di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2 Adempimenti delle Parti
1. La Regione Puglia individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell’azione di politica attiva e comunica all’INPS l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l’erogazione degli importi in argomento, nei limiti degli importi indicati in premessa, secondo le modalità telematiche comunicate alla Regione Puglia. La Regione Puglia, in ogni caso, si assume l’onere di controllare la correttezza e completezza dei dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale validato dal fisco, del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il quale sarà inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale del beneficiario, nonché dell’importo dell’azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e del relativo periodo di riferimento.
2. L’INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione Puglia, nei limiti degli importi indicati in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario della misura, e non
assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma. Si precisa, inoltre, che l’Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario. Tali attività sono di competenza della Regione.
3. Previa comunicazione all’INPS, la Regione Puglia potrà erogare prestazioni ulteriori rispetto gli importi indicati in premessa, con risorse a proprio carico e previa costituzione di specifica provvista da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale (IBAN …….…). L’Istituto si impegna, anche in questo caso, previa verifica della provvista, ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della stessa, con le stesse modalità e limiti di cui al precedente comma 2.
4. Eventuali ritardi nei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione Puglia non conforme nei dati e nelle modalità a quanto stabilito dall’Istituto e comunicato alla Regione Puglia, non potranno essere imputati all’Istituto.
5. Resta escluso, per l’Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l’erogazione dell’importo concesso.
Articolo 3 Regime fiscale
1. L'INPS, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata. In particolare, l’Istituto è tenuto ad effettuare, ove previsto, all’atto del pagamento ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, le ritenute Irpef, le detrazioni fiscali relative al periodo di lavoro nonché il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
Articolo 4 Monitoraggio e rendicontazione
1. L’INPS si impegna a fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alla Regione Puglia, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l’erogazione dell’importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere l’avvio delle procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
2. L’INPS recupera gli importi erogati su disposizione della Regione Puglia, attraverso il versamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base della rendicontazione annuale resa dall’Istituto. La Regione Puglia risulta garante dell’effettivo recupero delle somme da parte dell’Istituto.
3. Qualora la Regione Puglia comunichi di voler erogare interventi di politica attiva ulteriori, rispetto a quelli indicati in premessa, e previo conferimento anticipato della provvista, l’INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima il dettaglio dei singoli pagamenti.
Articolo 5 Rimborso spese
1. La Regione Puglia riconosce all’INPS 4,84 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10 comma 1, punto 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell’INPS, emessa a cura della Direzione Regionale.
2. All’atto dei pagamenti, la Regione Puglia è tenuta a non effettuare la verifica dell’inadempienza di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. 16 ottobre 1973,
n. 602 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. In caso di pignoramento del credito da parte dell’Agente della riscossione, conseguente all’inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato ed il credito dell’INPS non soddisfatto per la parte oggetto di pignoramento.
Articolo 6 Contenzioso
1. Le istanze ed i reclami derivanti dall'attuazione del presente Accordo sono di competenza esclusiva della Regione Puglia e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti della Regione Puglia.
2. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di cui alla presente Convenzione, la Regione Puglia è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.
Articolo 7 Referenti della Convenzione
1. Con successive note le Parti individueranno i referenti della presente Convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.
Articolo 8 Trattamento dati personali
1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE, nomina INPS quale “Responsabile del trattamento”, come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione nell’ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento della stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
5. È fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L’INPS assicura, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
6. In conformità a quanto al precedente comma, l’INPS avrà cura di designare i propri operatori quali “Persone autorizzate”.
7. L’INPS, in qualità di “Responsabile del trattamento”:
a) impartisce precise e dettagliate istruzioni alle “Persone autorizzate” e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti;
b) a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE, garantisce che le “Persone autorizzate” al trattamento dei dati siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) detiene un elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì l’indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati;
d) è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.
8. L’INPS procede al tracciamento dell’accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.
9. Le Parti assicurano piena collaborazione e procedono allo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE e dal Provvedimento n. 157 del 30 luglio 2019 dell’Autorità Garante.
Articolo 9 Durata
1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie comunicate all’INPS dalla Regione Puglia.
2. L’Istituto potrà comunque procedere, anche oltre tale data, al completamento dei pagamenti a favore dei i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente Convenzione.
Per la REGIONE PUGLIA* Per l’INPS *
* Firmato Digitalmente
Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679
Disciplina dei trattamenti: compiti e istruzioni per il trattamento
Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento
La Regione Puglia …………………………………….. – rappresentata da ,
(di seguito, per brevità, solo la Regione)
VISTO
• Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il “Regolamento UE”;
• Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
CONSIDERATO
• che l’articolo 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il
«Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
• il considerando numero 81 del Regolamento UE il quale prevede che “Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento. (…) L’esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà
dell’interessato. (…) Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali”.
• che l’articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”;
• che l’articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che “I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento”;
• che l’articolo 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell’ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile “garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza”;
• che l’articolo 9 del Regolamento UE definisce “categorie particolari di dati personali” i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
PREMESSO
• che la Regione, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all’oggetto della Convenzione tra la Regione Puglia e l’INPS per l’erogazione degli importi relativi all’attuazione dell’art. 44, comma 6-bis del decreto legislativo n. 148/2015 finalizzati ad azioni di politica attiva avviata dalle Regioni/Province autonome;
• che, per l’espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare INPS Responsabile per il trattamento dei dati personali;
• che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• che INPS, in qualità di Responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali”, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;
tutto ciò premesso, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione ……………. (di seguito, per brevità, solo il “Titolare”),
DESIGNA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento UE, l’INPS, quale “Responsabile del trattamento” (di seguito, per brevità, solo il “Responsabile”) per l’espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione ……………...
INPS, rappresentato da , con la sottoscrizione del presente Atto dichiara
espressamente di accettare la designazione e di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il “Garante”).
Disciplina dei trattamenti:
compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento
ARTICOLO 1
Compiti del Responsabile del trattamento
1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE - di cui all’articolo 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima.
1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all’incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all’adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE, al di fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’articolo 5 del Regolamento UE.
ARTICOLO 2
Modalità di espletamento dei compiti
2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all’erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE – sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza
dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l’identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all’articolo 32 del Regolamento UE.
ARTICOLO 3
Persone autorizzate al trattamento
3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali “Persone autorizzate”, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.
3.2 Il Responsabile impartisce precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l’attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le “Persone autorizzate” al trattamento alla riservatezza anche attraverso l’imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell’ambito dei percorsi formativi
predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all’obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
3.4 Il Responsabile, in osservanza dell’articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.
ARTICOLO 4
Controlli e tracciamento degli accessi
4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implichino l’accesso ai locali del Responsabile, quest’ultimo si impegna a consentire l’accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
4.2 Il Responsabile tiene traccia dell’accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle “Persone autorizzate” e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta.
ARTICOLO 5
Registro dei trattamenti e nomina RPD
5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
5.2 Il Responsabile, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione del Presidente dell’INPS n. 53 del 7 aprile 2020, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istituto.
ARTICOLO 6
Comunicazione e diffusione dei dati
6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l’esplicita autorizzazione del Titolare.
ARTICOLO 7
Obblighi di collaborazione con il Titolare
7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
7.2 Il Responsabile, a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il titolare medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento 157 del 30 luglio 2019.
7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento UE. In particolare, conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento UE, deve assistere il Titolare nell’esecuzione della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.
ARTICOLO 8
Ulteriori disposizioni
8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni
previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l’elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.
ARTICOLO 9
Disposizioni finali
9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell’erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare INPS
per accettazione dell’incarico
Xxxxx Xxxxxxxx 11.02.2022
16:54:41
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