SCHEMA DI CONTRATTO
FORNITORE DEL LOTTO N. 1
STAZIONE APPALTANTE ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Sede legale in X.xx Xxx Xxxxxxx x. 00, Xxx. 14100, Asti, P.Iva e C.F. n. 01142420056.
ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS ELETTRICI A A.S.P. S.P.A. (FINANANZIATA PER INTERO CON RISORSE A VALERE SUL P.N.R.R.)
E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DEGLI AUTOBUS ELETTRICI LOTTO N. 1 - CIG N. 97176667AA - CUP N. G30J22000000001
Tra i sottoscritti Contraenti:
A) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. con sede legale in Xxxx, X.xx Xxx Xxxxxxx, x. 00, Xxx. 14100, Italia, P.Iva/C.F. n. 01142420056, Italia, PEC: xxx.xxxx@xxx.xx, Telefono n. 0141/434611, (quale Soggetto Realizzatore come da Convenzione in data …/03/2023 intervenuta/stipulata col Comune di Asti), in persona dell’Amministratore Delegato Dr. ………………….., C.F. …………………….., nato a …………….. (….) il
…../….../….., Cittadino italiano, munito dei necessari poteri giusta detta Convenzione e Delibera del CDA di A.S.P. s.p.a., che qui agisce esclusivamente in nome e per conto di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo “Stazione Appaltante”, “Committente” o “A.S.P. s.p.a.” o “Soggetto Realizzatore”).
e
B) ……………………….…………… con sede legale in ………………..………., Via ……………… n. ……, cap , Italia,
P.Iva e C.F. n. ……………, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n.
……………, PEC: ………………….@.................., Telefono n. ………………….., qui rappresentata dal Sig.
………………….., C.F. ……………………….., nato a ……………………… (……..) il ……..…./…….../…………., Xxxxxxxxx
………….., identificato con C.I. n. ……………….. rilasciata dal Comune di ………………., quale
…………………………… della società, con poteri di rappresentanza e di stipula dei Contratti come da
………………….. agli atti di A.S.P. s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale del Fornitore, che qui agisce in nome e per conto del Fornitore (di seguito anche “Aggiudicatario”, “Affidatario” o “Fornitore”). (A.S.P. s.p.a. e Fornitore di seguito indicate congiuntamente come le “Parti” o singolarmente la “Parte”)
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
- A.S.P. s.p.a. è una multiutility costituita per erogare anche servizi pubblici locali e privati, e che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti e, a titolo esemplificativo, A.S.P. s.p.a. eroga il servizio di Trasporto Pubblico Locale (di seguito “T.P.L.”), nella Provincia e nel territorio del Comune di Asti;
- A.S.P. s.p.a. è dunque affidataria del servizio di T.P.L., comprese le relative attività accessorie;
- A.S.P. s.p.a. con Determina a Contrarre pubblicata sul sito web xxx.xxx.xxxx.xx, sez. Bandi di Gara (di seguito “profilo del committente”) ha indetto la gara in oggetto, suddivisa in due lotti distinti e indipendenti, da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra cui il lotto
n. 1 per l’affidamento della Fornitura in oggetto (di seguito “procedura”, “fornitura” o “prestazioni”);
- al lotto in oggetto è stato attribuito dall’A.N.A.C. il numero di CIG indicato in epigrafe al Contratto;
- con la determina a contrarre è stato nominato quale R.U.P. ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato nominato il D.E.C. ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016;
- la Documentazione di Procedura è definita dal Disciplinare di Gara, pubblicato sul sito web ASP spa;
- il lotto in oggetto prevedeva per la Fornitura un Importo a base d’offerta pari a € , al netto
dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data …../……/……, A.S.P. s.p.a. in persona del R.U.P. pubblicava sul profilo del committente, il riscontro a ….. Quesito/i avanzati da Operatore Economico, al quale si rinvia;
- in data …../……/2023, ore 12,00, è scaduto il termine ultimo perentorio stabilito dalla lex specialis di procedura per la presentazione delle Offerte nella procedura e nel lotto in oggetto;
- al lotto in oggetto hanno partecipato, formulando l’Offerta, n concorrenti, di cui uno in forma
…………… denominato ……………..; la concorrente in forma …………… denominata , è risultata poi
Aggiudicataria del lotto sulla base della propria Offerta e delle risultanze del lotto;
- A.S.P. s.p.a., con determina n. ………. del ……/……./……….., dichiarata poi efficace, adottata dall’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a. ha aggiudicato il lotto in oggetto a
…………………………………… (di seguito anche “Aggiudicataria”), sulla base della sua Offerta formulata in gara (lotto), nonché sulla base delle risultanze, avendo l’Aggiudicataria presentato Offerta in lotto, formulando un Prezzo di Fornitura pari a € ;
- ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione del lotto in oggetto, in forza della determina di aggiudicazione, è stata comunicata d’ufficio, via pec all’Aggiudicataria e, con note assunte al prot. ASP spa, via pec, ai restanti concorrenti;
- (eventuale) è stata disposta [da ] l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza e anticipata, ai
sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120 del 2020, relativamente alle prestazioni di da eseguire immediatamente;
- l’Aggiudicataria dichiara di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’Offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- l’Aggiudicataria dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione della propria Offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste dalla legge;
- l’Aggiudicataria ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente e sono stati espletati sull’Aggiudicataria i controlli di legge con esito positivo, pertanto, fermo quanto infra previsto, è possibile procedere alla stipula del Contratto con l’Aggiudicataria; in particolare, è stato acquisito d’ufficio il D.U.R.C. on-line, dal quale risulta che l’Aggiudicataria è in regola con gli adempimenti contributivi verso gli Enti previdenziali competenti;
- l’Aggiudicataria ha comunicato ad A.S.P. s.p.a., ex norme vigenti, la propria composizione societaria;
- l’Aggiudicataria, sottoscrivendo il Contratto, dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti, necessarie allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- (Eventuale) alla presente data, non risulta proposto alcun ricorso giurisdizionale avverso la Documentazione di Procedura, avverso la Determina di Aggiudicazione del lotto, e avverso le operazioni e provvedimenti della gara in oggetto;
- si rende necessario provvedere all’affidamento della Fornitura per il Servizio di T.P.L. di A.S.P. s.p.a.;
- è intenzione delle Parti, come sopra costituite, tradurre in un formale Contratto la reciproca volontà di obbligarsi secondo quanto infra previsto; è, altresì, intenzione delle Parti contrattuali, sottoscrivere e stipulare lo stesso Contratto digitalmente.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE AL CONTRATTO E DEFINIZIONI GENERALI.
1. Le Premesse sopra riportate, costituiscono parte integrante del Contratto, e si intendono qui riportati, trascritti integralmente e approvati dalle Parti.
2. Ai fini del presente Contratto, valgono le seguenti definizioni generali:
a. Per “Fornitore” o “Aggiudicatario”, s’intende l’Aggiudicatario del lotto in oggetto, di cui alla gara indetta e avviata da A.S.P. s.p.a. rubricata con il CIG indicato in Contratto;
b. Per “Stazione Appaltante” o “Ente” o “Committente”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva n. 01142420056;
c. Per “fornitura” o “prestazioni”, si intende la Fornitura e le prestazioni oggetto di lotto e meglio descritti agli artt. 1 e ss. del Capitolato, come esplicitati dal Capitolato e dal Contratto;
d. Per “P.E.C.”, si intende la posta elettronica certificata;
e. Per “Capitolato”, s’intende il Capitolato, e suoi documenti allegati o richiamati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto, e parte della Documentazione di Procedura;
f. Per “giorni”, si intendono i giorni calendariali;
g. Per “Parti” o “Parti contrattuali”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore;
h. Per “D.E.C.” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato da A.S.P. s.p.a.;
i. Per “R.P.” o “R.U.P.”, si intende il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
l. Per “C.F.”, si intende il Codice Fiscale; m. Per “I.V.A.”, s’intende l’Imposta sul Valore Aggiunto;
n. Per “Contratto”, s’intende il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in seguito all’adozione da parte di A.S.P. s.p.a. del Provvedimento di Aggiudicazione del lotto in oggetto rubricato con il numero di CIG indicato in epigrafe, nonché ad altri adempimenti di legge;
o. Per “P.N.R.R.”, s’intende il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
p. Per “C.C. o c.c.”, s’intende il Codice Civile italiano, vigente in Italia.
3. E’ fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato e nei documenti ad esso allegati.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
1. A.S.P. s.p.a. affida all’Aggiudicatario del lotto in oggetto, che accetta senza riserva alcuna:
A - la Fornitura di N. 4 Autobus elettrici, per il servizio pubblico di T.P.L. (di seguito “veicolo”, “mezzo” o “fornitura”), aventi le caratteristiche minime, le specifiche tecniche e il profilo di missione previsti nel Capitolato per il lotto, nonché nell’Offerta del Fornitore, e in conformità ai CAM;
B - l’esecuzione delle prestazioni e attività individuate dal Capitolato (di seguito anche “prestazioni”), secondo quanto infra previsto nel Contratto. Gli ulteriori servizi accessori, individuati dal Capitolato, sono connessi ed accessori alla Fornitura e, quindi, per tali servizi la Committente non dovrà corrispondere al Fornitore alcun prezzo e/o esborso ulteriore, rispetto a quello della Fornitura/servizio. Qualora l’Affidatario abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di accettarle.
2. Pertanto, in forza del Contratto, e entro il termine ultimo previsto dal successivo art. 4, il Fornitore fornisce e vende, a A.S.P. s.p.a., che ne acquista la piena e esclusiva proprietà, i Xxxxx di cui al precedente capoverso uno, lett. A, e i relativi Allestimenti e Accessori, come individuati nel Capitolato e nell’Offerta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Gli Autobus, all’atto della consegna a
A.S.P. s.p.a., devono essere di Nuova Fabbricazione e in perfette condizioni di elettronica e di funzionamento, e liberi da vincoli/pesi/gravami di qualsiasi sorta, e rispondenti alle caratteristiche funzionali e tecniche previste dal Capitolato e dall’Offerta.
3. L’affidamento della Fornitura e delle prestazioni avviene secondo le modalità, le previsioni, le prescrizioni e secondo quanto altro riportato nel presente Contratto e nei documenti a questo allegati e richiamati, in particolare l’Offerta Tecnica e Economica e il Capitolato che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna.
4. L’affidamento della Fornitura e delle prestazioni è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti sopra elencati, ed è eseguito dal Fornitore in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, garantendo l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie per l’espletamento della Fornitura.
5. In caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l’interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante.
6. Il Fornitore dichiara di: a) avere valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari, anche di luogo, suscettibili di influire sull’affidamento della Fornitura e delle prestazioni; b) essere a perfetta conoscenza del luogo di consegna dei Mezzi, nonché di tutte le condizioni e circostanze di luogo che possono incidere sulla perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento e del Contratto; c) di avere tenuto conto degli obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni contrattuali; d) avere preso nel complesso conoscenza
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la tipologia di prestazioni da eseguirsi durante il periodo di durata del Contratto, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle prestazioni contrattuali e di giudicare, pertanto, realizzabile e fattibile l’affidamento e remunerativa l’Offerta presentata.
7. Per quanto non previsto dal Contratto, l’affidamento deve essere eseguito altresì con l’osservanza di quanto previsto dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.L. n. 76/2020 e dal D.L. n. 77/2021 c. in Legge, e dai relativi atti attuativi, nei disposti applicabili e richiamati, e dalle normative, nazionali e europee, compresi i regolamenti locali, applicabili.
ARTICOLO 2-BIS – OBBLIGHI IN TEMA DI P.N.R.R.
1. Richiamato quanto stabilito dal Capitolato e dagli Atti di Gara per gli interventi Finanziati con risorse del P.N.R.R.; ricordato che costituiscono termini massimi essenziali per l’erogazione del Finanziamento (vedesi i Par n. 4.1 e n. 4.3 del Disciplinare di Gara), cd. Target e Millestone relativi all’intervento il giorno 31/10/2024, per la Verifica di Conformità della Fornitura con esito positivo (Collaudo di Accettazione);
il Fornitore si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dalle norme relative agli interventi finanziati con risorse a valere sul P.N.R.R. e in particolare i seguenti (v. lett. a) e ss.):
a) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).
Tutte le prestazioni svolte dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.
b) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.
b.1.) Nel caso in cui l’Affidatario occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, l’Affidatario stesso è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, la Relazione di cui all’art. 47, co. 3,
D.L. 77/2021 c. L. n. 108/2021 (i.e. la “Relazione di genere” sulla situazione del personale Maschile e Femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato e dagli Atti di Xxxx. La Relazione è trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co, 2, del citato D.L. n. 77/2021.
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Affidatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in R.T.I., per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
P.N.R.R. e dal P.N.C. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.
b.2) Nel caso in cui l’Affidatario occupi, all’atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a 15, l’Affidatario è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, i documenti di cui all’art. 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021:
- (i) Certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- (ii) Relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La predetta Relazione è trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.
b.3) L’Affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione Giovanile e Femminile di cui all’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021. Segnatamente, l’Affidatario nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una Quota pari almeno al % e
al % delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente, (i) all’occupazione Femminile e (ii)
all’occupazione Giovanile (rivolta a Giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal Capitolato.
Le nuove assunzioni da destinare all’occupazione Giovanile e Femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dalle norme (D.lgs. n. 81/2015) e dai
C.C.N.L. sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell’impegno sopra dichiarato è oggetto di specifica Verifica di Conformità (Collaudo) da parte di A.S.P. s.p.a., di regola a mezzo del D.E.C.
Il R.U.P. e/o il D.E.C. dell’intervento, in ogni momento, può chiedere al Fornitore di illustrare la composizione delle assunzioni previste per ottemperare all’obbligo di cui all’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.
c) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.
c.1) L’Affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante o dall’Ente di riferimento conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF- RGS n. 9 del 10/02/2022, e recepiti nel presente Contratto. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del P.N.R.R.
c.2) L’Affidatario è tenuto a riportare in ogni corrispondenza e documento, oltre al CIG e CUP in epigrafe, il Codice Identificativo del progetto/intervento eventualmente reso noto da A.S.P. s.p.a.
c.3) A.S.P. s.p.a. verifica la presenza, all’interno dei documenti (es. giustificativi di spesa, etc.) emessi dal Fornitore (es. Fattura, Relazioni/rendicontazioni chieste da A.S.P. s.p.a., etc.), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalle norme vigenti e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al Progetto finanziato (es. CUP, CIG, C/C per la tracciabilità Flussi Finanziari, indicazione riferimento al titolo dell’intervento e al finanziamento da parte dell’Unione Europea e all’iniziativa Next Generation EU, ecc.) al fine di poter garantire pure l’Assenza di Doppio Finanziamento.
d) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.
d.1) L’Affidatario è tenuto a rispettare tutti i termini indicati negli Atti di Gara e a collaborare con la Stazione Appaltante al fine di rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi in P.N.R.R. oggetto del progetto, anche impegnandosi a produrre in tempo utile la documentazione probatoria pertinente. A tal fine, nel caso in cui la Stazione Appaltante si dotasse di un sistema di rilevamento, il Fornitore si obbliga sin d’ora a conformarsi a tale modalità di lavoro. È riconosciuta alla Stazione Appaltante (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del P.N.R.R.) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. Si rinvia a quanto stabilito in merito dal Capitolato.
d.2) Si precisa che al fine di rispettare le disposizioni impartite nell’ambito del P.N.R.R. l’Affidatario dovrà collaborare con A.S.P. s.p.a. e/o con altri Soggetti da essa indicati per iscritto, per:
- provvedere alla trasmissione a A.S.P. s.p.a. e/o a detti Soggetti di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di xxxxxxxxx e target afferenti l’Investimento indicato;
- fornire (e, ove richiesto, l’eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) la documentazione e i dati (es. dati contabili, etc.) necessari per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la
gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) disposto dall’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di competenza;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di Relazioni periodiche e/o Report sullo stato di avanzamento della Fornitura e prestazioni oggetto di affidamento e di lotto, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con quanto a tal fine previsto dalla Circolare del MEF-RGS del 10/02/2022,
n. 9;
- partecipare a riunioni o incontri collegiali o in videoconferenza, indette dalla stessa A.S.P. s.p.a.
e) Obblighi specifici del P.N.R.R. relativi a verifiche amministrativo-contabili, verifiche su conflitti d’interesse, doppio finanziamento, titolare effettivo e altre verifiche in tema.
L’Affidatario - o chi per esso – deve assoggettarsi e garantire lo svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabili, delle verifiche su conflitto di interessi, in tema di assenza di doppio finanziamento, in tema di Titolare Effettivo e del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti definiti dalla normativa vigente applicabile, in Fase di stipula del Contratto e in Fase esecutiva contrattuale.
f) Obblighi connessi al Monitoraggio dello stato d’avanzamento dell’intervento.
L’Affidatario con cadenza trimestrale a far data dal giorno di stipula del Contratto, e comunque su richiesta di A.S.P. s.p.a. e di suoi Uffici, relazionata e/o rendiconta per iscritto, finanche recandosi presso tavoli o colloqui presso la sede legale e/o operativa di A.S.P. s.p.a., sullo stato d’avanzamento fisico e procedurale dell’intervento/Fornitura dei Mezzi, ergo sulla messa a produzione e/o costruzione dei beni oggetto di Fornitura.
2. È riconosciuta a A.S.P. s.p.a. (o a eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo/vigilanza e audit in merito alla corretta attuazione del P.N.R.R.) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra esposto. Detta verifica è espletata di regola a mezzo del D.E.C.
3. Fermo quanto previsto dal successivo art. 32, gli elaborati, relazioni e/o rendiconti via via consegnati dal Fornitore in adempimento di quanto esposto al comma 1, resteranno fin da subito nella piena e assoluta disponibilità di A.S.P. s.p.a.
ARTICOLO 2-TER – CARATTERISTICHE GENERALI DEI VEICOLI.
Gli Autobus elettrici oggetto di Fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e europeo per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso, e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare: - ogni Veicolo deve essere costruito in ottemperanza alle norme Europee, alle norme ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Codice della Strada; - tutti i materiali utilizzati sui Veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 3 – DISCIPLINA E DOCUMENTI CONTRATTUALI.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati materialmente, i seguenti documenti, essendo stati letti, conosciuti e accettati dalle Parti:
a) Capitolato Speciale d’Appalto (nel presene contratto per brevità anche solo “Capitolato”);
b) Bando di Gara e Disciplinare di Gara;
c) Domanda di Partecipazione al lotto in oggetto, del Fornitore;
d) Offerta Economica formulata dall’Aggiudicataria (di seguito anche “Offerta”);
e) Offerta Tecnica formulata dall’Aggiudicataria (di seguito anche “Offerta”);
f) Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679 resa da A.S.P. s.p.a.;
g) Dichiarazione ex art. 3 della L. n. 136/2020 e s.m.i. sui flussi finanziari, agli atti, del Fornitore;
h) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico di A.S.P. s.p.a. e delle Procedure in essere;
i) Codice Etico e Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (cd. D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottati da A.S.P. s.p.a.;
j) Procedura Data Breach adottata da A.S.P. s.p.a., in caso di eventuale violazione di dati personali, eventualmente trattati dal Fornitore in sede esecutiva del Contratto e delle prestazioni;
2. L’affidamento della Fornitura e delle prestazioni contrattuali viene affidato ed accettato dal Fornitore sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti, condizioni e modalità risultanti dai documenti sopra elencati, visionati e firmati dal Fornitore per integrale accettazione.
ARTICOLO 4 – DATA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. GARANZIA. FULL SERVICE. OPZIONI.
1. La consegna degli Autobus individuati al precedente art. 2, deve avvenire, a cura e spese del Fornitore, nel luogo di consegna individuato dal successivo art. 6, entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto (o dall’adozione dell’Ordine d’esecuzione in via anticipata), secondo quanto previsto dal Capitolato.
2. Resta inteso che in caso di ritardo nella consegna della Fornitura, rispetto al termine, sarà applicata la penale prevista dal Capitolato e dal Contratto.
3. Le Garanzie previste dall’art. 9, punto n. 9.1, del Capitolato, hanno la durata prevista dal Capitolato, decorrente dalla data indicata nel Capitolato.
4. E’ fatta salva la facoltà di A.S.P. s.p.a. di esercitare le Opzioni eventualmente previste dal Capitolato, al quale si rinvia. E’, comunque, espressamente esclusa la tacita proroga della durata dell’affidamento e della fornitura. E’ escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.
5. Il servizio di manutenzione Full Service degli Autobus oggetto di lotto di gara, dovrà essere garantito per 144 Mesi consecutivi, a decorrere dalla data di immatricolazione del singolo Autobus, secondo quanto previsto dal Capitolato.
6. Il Fornitore non può sospendere le forniture e prestazioni oggetto del Contratto in seguito a decisione unilaterale.
7. Al termine del Contratto, ove vi siano i presupposti di legge, A.S.P. s.p.a. emette l’attestazione di regolare esecuzione del Contratto, a seguito della quale A.S.P. s.p.a. provvede: a) allo svincolo della Garanzia Definitiva prevista dal Contratto, e prodotta dall’Aggiudicatario; b) allo svincolo di quanto accantonato, ai sensi di legge, a titolo di ritenuta a garanzia durante il periodo di durata del Contratto, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore (D.U.R.C) e salvi ulteriori adempimenti di legge.
ARTICOLO 4-BIS – FINANZIAMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
1. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che la Fornitura è Finanziata per intero con risorse a valere sul P.N.R.R. “Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU”, MISSIONE: “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica M2” – COMPONENTE: M2C2 Transizione Energetica e Mobiltà sostenibile. Rinnovo Flotte Bus Elettrici verdi – INVESTIMENTO: Rinnovo del T.P.L. (4.4). Fornitura Bus Elettrici (4.4.1), come da Decreto Ministeriale del 23/12/2021, n. 530, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile e relativo Allegato n. 1.
2. Il Fornitore dichiara di essere altresì consapevole che il Finanziamento, pur assegnato alla Città di Asti, alla stipula del Contratto non è ancora stato liquidato e effettivamente erogato a A.S.P. s.p.a.
3. Nel caso in cui, per fatti imputabili al Fornitore e/o ai Subfornitori e/o a Subappaltatori, il suddetto Finanziamento non dovesse, per qualsiasi ragione, essere disposto, liquidato e/o erogato a A.S.P. s.p.a., o comunque non dovesse essere nella materiale ed effettiva disponibilità di A.S.P. s.p.a., il presente Contratto potrà risolversi di diritto e non sortire quindi alcun effetto, mediante mera comunicazione con raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore, senza necessità di alcuna formalità ulteriore da parte di
A.S.P. s.p.a., e senza che il Fornitore e/o Xxxxx interessati alla Fase esecutiva del Contratto possano vantare aspettative e esercitare, nei confronti di A.S.P. s.p.a. o dei suoi Soci, alcuna pretesa, eccezione o azione a titolo risarcitorio, d’indennizzo e/o di rimborso spese e costi, manco ai sensi dell’art. 1337 c.c. Si applica, comunque, quanto previsto dal successivo art. 4-ter.
4. Nel caso in cui sopraggiungano e/o si disponga di altre forme di Finanziamento utilizzabili per la Fornitura, A.S.P. s.p.a. potrà valutare di non esercitare la risoluzione di diritto di cui al precedente capoverso, senza che il Fornitore possa avanzare verso di essa alcuna pretesa.
ARTICOLO 4-TER – RISARCIMENTO.
1. Il Fornitore è tenuto a risarcire A.S.P. s.p.a. di tutti i danni da essa subiti, qualora si verificasse la riduzione, la perdita e/o la revoca del Finanziamento previsto dal P.N.R.R., a causa di inadempienze del Fornitore medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:
a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al Programma temporale/Cronoprogramma presentato da A.S.P. s.p.a. o dalla Città di Asti ai fini dell’ammissibilità definitiva dell’Intervento al finanziamento P.N.R.R., tale da impedire l’avvio e/o pregiudicare la conclusione della Fornitura o la completa funzionalità dell’Intervento realizzato entro il termine previsto dagli Atti di Gara;
b) fatti imputabili al Fornitore, compresi i vizi e/o difformità della Fornitura, che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell’Intervento al finanziamento P.N.R.R.;
c) irregolarità della documentazione del Fornitore, non sanabile oppure non sanata entro il termine assegnato, ovvero al non raggiungimento di milestone e target previsti dal P.N.R.R. per l’attuazione dell’intervento ad esso affidato;
d) violazione del principio DNSH dei principii del Tagging climatico e digitale;
e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al Fornitore, degli oneri e delle attività strumentali alla realizzazione della proposta di A.S.P. s.p.a. e/o della Città di Asti ammessa definitivamente al finanziamento P.N.R.R., con conseguente perdita e/o revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
2. Rimane fermo quanto previsto dal precedente art. 4-bis del presente Contratto.
ARTICOLO 5 – IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE. CORRISPETTIVO. ALTRO.
1. L’Importo contrattuale complessivo, fisso ed invariabile per l’intera durata del Contratto, omnicomprensivo di tutte le prestazioni e le attività dedotte e risultanti dal Contratto e dai suoi Allegati, nessuna esclusa e/o eccettuata, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati dal Fornitore e da suo personale a qualsivoglia titolo in Provincia di Asti:
- risulta dall’Offerta Economica del Lotto n. 1 formulata dal Fornitore, da considerarsi allegata, anche se non materialmente, al Contratto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale,
- ammonta ad € ………………… al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo degli oneri per la sicurezza interferenziali stimati dai Documenti di Procedura (di seguito anche “corrispettivo”), a cui corrisponde:
A) un “Prezzo Unitario di Fornitura” di n. 1 Mezzo pari a € al netto dell’I.V.A. e degli oneri per
la sicurezza interferenziali, come risultante dall’Offerta Economica formulata dal Fornitore del lotto.
B) un “Prezzo offerto per il Servizio di manutenzione Full service”, pari a €/Km al netto
dell’I.V.A. di legge ove dovuta, per il periodo di affidamento individuato dal Capitolato.
C) e un Importo pari a € , al netto dell’I.V.A., a titolo di oneri per la sicurezza interferenziali.
2. Il corrispettivo, per le prestazioni contrattuali regolarmente svolte dal Fornitore, è pagato:
- entro 60 giorni fine mese data Fattura e alle condizioni e modalità previste nel Capitolato, al quale si rinvia, tenuto conto del Prezzo offerto di cui all’Offerta Economica formulata in lotto dal Fornitore;
- e comunque secondo i xxxx, le condizioni e tempistiche - es. sulla gestione delle risorse finanziarie – previste nel presente Contratto e nell’ambito dei dispositivi attuativi del Progetto in oggetto (es. Convenzione, Decreti, Determine, etc.).
3. Il corrispettivo, ovvero l’Importo contrattuale complessivo individuato al precedente comma 1, è da intendere come massimale di esborso e di spesa per la Committente.
4. Sono comprese nel corrispettivo contrattuale, tutte le spese e i costi relativi all’esecuzione della Fornitura, delle prestazioni e attività, anche accessorie, oggetto d’affidamento e inerenti le prestazioni richieste dal Capitolato, nessuna esclusa e/o eccettuata.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto/consegna del veicolo, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione delle prestazioni, nonché i connessi oneri assicurativi.
5. La/e Fattura/e del Fornitore, redatta/e secondo le norme fiscali in vigore, deve/devono essere intestate e inoltrate a A.S.P. s.p.a. in ogni caso in conformità: a) alla normativa vigente in materia di SPLIT PAYMENT e in conformità alle allegate circolari prot. ASP n. 7678/2017, prot. ASP n. 14455/2017 e prot. ASP n. 15170/2018, nonché in conformità ad eventuali ulteriori circolari attuative o esplicative
adottate in materia di fattura elettronica e SPLIT PAYMENT da A.S.P. s.p.a., portate a conoscenza del Fornitore; b) in conformità a quanto previsto al precedente art. 2-bis.
6. Il QRcode è, alla data di stipula del presente Contratto tra le Parti, il n. 9KX6LE7. La Fattura del Fornitore deve contenere il riferimento al Contratto e al CIG e al CUP indicato in epigrafe.
7. La Fattura viene pagata esclusivamente sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore ex art. 3
L. n. 136/2010, e in caso di verifica di conformità con esito favorevole. Non è effettuato pagamento su documenti fiscali non definitivi (es. Avviso di Fattura, etc.).
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, la Committente, fatti salvi ulteriori adempimenti e verifiche di legge, procede ad acquisire – dagli Enti previdenziali e assicurativi competenti – il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C. on-line) del Fornitore, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.
9. Nel caso in cui il Fornitore risulti non regolare sotto il profilo contributivo, la Committente trattiene dal pagamento dovuto l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze contributive è disposto in favore degli Enti previdenziali e assicurativi. In tal caso, il Fornitore nulla ha a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tale importo e/o per ritardato pagamento, verso la Committente.
10. Per gli eventuali ritardi o sospensioni del pagamento connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il D.U.R.C. on-line e le eventuali verifiche presso altri Enti o Autorità pubbliche, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, il Fornitore non può opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa verso la Stazione Appaltante o suo avente causa.
11. E’ fatto tassativo ed espresso divieto al Fornitore, e per esso al suo personale e/o ai suoi collaboratori, di chiedere e/o applicare tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini, dei loro Famigliari e Conviventi, e/o del personale di A.S.P. s.p.a., per la Fornitura e le prestazioni oggetto di affidamento, nonché per ogni altra prestazione oggetto del presente Contratto. Rimane salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia integralmente.
12. L’Affidamento deve essere eseguito dal Fornitore, tenendo conto espressamente di quanto previsto dai precedenti capoversi del presente articolo e dal Contratto.
ARTICOLO 6 – LUOGO DI CONSEGNA DEI VEICOLI OGGETTO DI FORNITURA. ALTRO.
1. La Fornitura dei Mezzi allestiti, meglio individuati all’art. 2, deve avvenire, a cura e spese dell’Aggiudicataria del lotto, presso il deposito di proprietà o in uso di A.S.P. s.p.a. sito in Asti, indicato dal Capitolato, entro e non oltre il termine indicato all’art. 4, co. 1, del Contratto.
2. Il luogo di consegna della Fornitura indicato al capoverso che precede, così come i luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento, sono indicati nel Capitolato, a cui si rinvia.
3. Stipulato il presente Contratto, le Parti, per sopravvenute esigenze, possono concordare per iscritto un luogo di consegna della Fornitura, ovvero un luogo di consegna dei Mezzi meglio individuato al precedente art. 2, allestiti, diverso da quello indicato al precedente comma 1 dell’art. 6, comunque sempre ubicato in Asti (Provincia di Asti), Italia.
ARTICOLO 7 – ELENCO DEL PERSONALE.
1. L’Aggiudicataria, entro il termine indicato al precedente art. 4, comma 1, o comunque su richiesta scritta del D.E.C., si impegna a trasmettere al D.E.C. di cui al successivo art. 9, l’Elenco del Personale impiegato per la consegna della Fornitura, nonché l’Elenco degli Automezzi e/o delle Attrezzature in dotazione al Fornitore, impiegati per la consegna della Fornitura di cui al precedente art. 2.
2. L’Aggiudicataria è tenuta a trasmettere ogni altro Elenco del Personale, previsto dagli Atti di Gara.
3. Ogni eventuale variazione degli Elenchi di cui ai precedenti capoversi, che dovesse verificarsi durante il periodo di durata del contratto, è reso noto ad A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C., entro e non oltre due giorni dall’intervenuta variazione, fatto salvo diverso termine accluso nel Capitolato.
ARTICOLO 8 – RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE.
1. Ove non già comunicato, il Fornitore rende noto, entro 5 gg. dalla stipula del Contratto, un Responsabile Tecnico/Referente del Contratto, che autorizza ad essere il riferimento di tutti i rapporti con A.S.P. s.p.a., il R.U.P. e il D.E.C., oltre che il responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto di
affidamento, così che tutte le comunicazioni e/o eventuali contestazioni di inadempienza possono essere allo stesso indirizzate e inoltrate. Il Fornitore resta, perciò, diretto responsabile dell’operato del Responsabile Tecnico/Referente del Contratto, dallo stesso individuato e nominato.
2. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie rispetto all’incarico indicato al precedente capoverso, devono essere comunicate per iscritto, senza ritardo, dal Fornitore ai sensi del successivo art. 9, e hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. di cui al successivo art. 9.
ARTICOLO 9 – D.E.C. E R.U.P. PER LA STAZIONE APPALTANTE.
1. La Stazione Appaltante, vista la determina a contrarre, con il presente Contratto indica:
- ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, quale Responsabile del Procedimento (di seguito “R.P.” o “R.U.P”) l’Xxx. XXXXX XXXXXXX quale Dirigente della Business Unit Trasporti e Mobilità di A.S.P. s.p.a., contattabile ai recapiti di contatto di A.S.P. s.p.a. indicati in epigrafe al presente Contratto;
- ai sensi degli art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche solo “D.E.C.”) il sig. XXXXXX XXXXXXX, in qualità di dipendente di A.S.P. s.p.a., contattabile ai recapiti di contatto di A.S.P. s.p.a. indicati in epigrafe al presente Contratto.
2. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui al primo capoverso del presente articolo, vengono comunicate per iscritto, senza ritardo, al Fornitore, ai sensi del successivo art. 11, ed hanno effetto solo al momento della ricevuta della comunicazione da parte del Fornitore.
3. Il D.E.C., oltre ai singoli compiti e funzioni allo stesso attribuiti dalle disposizioni del Contratto e dalle norme vigenti di settore, procede alla verifica di conformità (anche) in corso di esecuzione del Contratto ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’affidamento, verificando che le attività e prestazioni contrattuali siano eseguite dal Fornitore in conformità ai documenti contrattuali.
4. L’Affidatario deve eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. All’Affidatario non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre per riparare a detti difetti o manchevolezze.
ARTICOLO 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO.
1. Ai fini del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e segnalazioni ad esso inerenti, comprese le notifiche giudiziarie, A.S.P. s.p.a. elegge domicilio presso la propria sede legale in Asti (AT), Cap. 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxx, mentre l’Aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede
…………….. indicata in epigrafe presente Contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata con lettera raccomandata a/r o pec all’altra Parte, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta raccomandata a/r o pec.
ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI O RICHIESTE.
1. Tutte le comunicazioni riguardanti l’esecuzione del presente Contratto, comprese le modalità di svolgimento e esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’applicazione eventuale di penali e le contestazioni, devono essere fatte necessariamente per iscritto e trasmesse alla Parte interessata.
2. A tal fine, il Fornitore autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare dette comunicazioni, comprese segnalazioni o richieste, a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti: - PEC: indicata in epigrafe al Contratto; - Indirizzo: indicato in epigrafe al Contratto
3. Ai fini del presente Contratto, la Stazione Appaltante autorizza il Fornitore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica o raccomandata a.r., ai seguenti recapiti: - PEC: xxx.xxxx@xxx.xx; - Indirizzo: Sede legale in Xxxx (XX), Xxxxx Xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxx, cap. 14100.
4. Ogni variazione ai recapiti su deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all’altra Parte con lettera raccomandata a/r o pec, ed ha effetto solo a partire dal ricevimento di detta comunicazione.
ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, s’impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 5 del Contratto e di cui al
Capitolato Speciale d’Appalto, compresa la fattura e/o i documenti fiscali emessi dal Fornitore, devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) indicato in epigrafe al Contratto.
2. Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, indicato dal Fornitore con Nota assunta al prot. ASP spa, per l’accreditamento del corrispettivo contrattuale è il seguente: Istituto di Credito
……………………………., con sede in ……………………………. (……………….), Via …………………., n , Italia,
Codice I.B.A.N. ……………………………….., intestato a ………………………………………………………….
3. A.S.P. s.p.a. versa il corrispettivo di cui all’art. 5 del presente Contratto, alle coordinate bancarie del conto corrente indicate dal Fornitore ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.
4. Il Fornitore si obbliga a inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e a dare immediata comunicazione scritta al Committente, via pec, delle notizie dell’inadempimento della propria controparte e/o subcontraente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto e previsti nei documenti da questo richiamati e/o allegati, l’Aggiudicatario presta, mediante Polizza Fidejussoria, apposita Garanzia Definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del Capitolato, rilasciata dal Fidejussore, con i contenuti prescritti dalla Documentazione di Procedura in pubblicazione sul profilo del committente.
2. A.S.P. s.p.a. ha diritto di rivalersi sulla Garanzia Definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Aggiudicatario, così come ha diritto di rivalersi sulla garanzia per l’applicazione delle penali previste dal Capitolato e dal Contratto, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
3. La garanzia definitiva deve permanere valida ed efficace fino a quando A.S.P. s.p.a. non dispone la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della Fidejussione. Per quanto concerne i modi di svincolo della garanzia definitiva, si fa rinvio all’art. 103 D.lgs. n. 50/2016.
4. La garanzia definitiva deve essere reintegrata dal Fornitore entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte di A.S.P. x.x.x. xxxxxxx, in sede di esecuzione del Contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, A.S.P. s.p.a. ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
ARTICOLO 14 – COPERTURE ASSICURATIVE. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE.
1. Il Fornitore, per tutta la durata del Contratto, è obbligato a dotarsi delle Polizze assicurative previste dal Capitolato, accese presso primaria Compagnia assicuratrice, che tengano indenne dai rischi assicurativi ivi previsti, con massimale assicurato ivi indicato, in ogni caso secondo le prescrizioni previste nel Capitolato, restando inteso che nella nozione di Xxxxx è ricompresa A.S.P. s.p.a.
2. Fatto salvo diverso termine indicato nel Capitolato, il Fornitore, per tutta la durata del Contratto esplicitata al precedente art. 4, si impegna a trasmettere a A.S.P. s.p.a., ed in particolare al D.E.C. di al precedente art. 9, copia della Polizza assicurativa, nonché copia delle Quietanze di premio assicurativo, comunque su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a. in persona del D.E.C. o del R.U.P.
3. Ai fini della stipula del Contratto, il Fornitore produce, in copia, a A.S.P. s.p.a., Polizza di assicurazione R.C.T., emessa da Compagnia assicuratrice.
4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell’esecuzione del Contratto, tanto del Fornitore stesso, quanto della Committente e/o di Terzi.
5. Il Fornitore si impegna a manlevare A.S.P. s.p.a. da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di Xxxxx venisse comunque promossa nei suoi confronti in relazione alla Fornitura e alle prestazioni oggetto di Contratto. Tale impegno include l’obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni di A.S.P. s.p.a. in relazione all’affidamento.
6. L’Affidamento viene eseguito a rischio e pericolo del Fornitore e, pertanto, A.S.P. s.p.a. non è mai responsabile né verso il Fornitore stesso, né verso i terzi, per effetto delle prestazioni oggetto di affidamento.
ARTICOLO 15 – INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.
2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è il suo Legale Rappresentante pro- tempore, in ogni caso come da suo Organigramma aziendale e/o altre Procedure aziendali in essere, mentre per il Fornitore è il Signore ………………………….…….. presso ……………………………………………………..
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviano all’Informativa privacy
ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.
5. Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all’atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati da A.S.P. s.p.a. ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell’Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.). I dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
6. I dati personali contenuti nel Contratto, e nei suoi documenti Allegati, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi, dai decreti e dai regolamenti vigenti.
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE.
1. A.S.P. s.p.a. può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con racc. a/r o pec, nei seguenti casi:
a) in caso di frode a qualsiasi titolo e/o di grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, da parte del Fornitore;
b) Mancata produzione e/o reintegrazione della Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente escussa, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta di A.S.P. s.p.a.;
c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Contratto: Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 17 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali);
d) qualora fosse accertata da A.S.P. s.p.a. la non sussistenza ovvero il venire meno, in capo al Fornitore, di alcuno dei requisiti richiesti per l’affidamento in oggetto, nonché per la stipula del Contratto o per lo svolgimento delle attività e prestazioni ivi previste;
e) caso di applicazione di sanzioni, verso il Fornitore, per le quali la legge prevede l’espressa risoluzione dei rapporti contrattuali o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) grave ritardo nella consegna della Fornitura parte del Fornitore, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 10 giorni rispetto al termine stabilito contrattualmente, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4-bis;
g) qualora durante l’esecuzione del Contratto emerga che il Fornitore non esegua a perfetta regola d’arte la Fornitura a causa di dolo o colpa grave;
h) in caso di Subappalto non autorizzato da A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 105 D.lgs. n. 50/2016;
i) nel caso di mancato rispetto, da parte del Fornitore, della normativa sulla sicurezza e la salute dei Lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
j) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia previdenziale e assicurativa;
k) in ogni altra ipotesi prevista dal Contratto, dal Capitolato e dalla normativa vigente.
2. Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, il mancato adempimento degli obblighi previsti da detta normativa sulla tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo di cui all’art. 5 del presente Contratto.
3. Il Fornitore, nel sottoscrivere il Contratto, dichiara di essere a piena conoscenza che A.S.P. s.p.a. si riserva, ai sensi dell’art. 1353 c.c., di risolvere il Contratto in caso di accertata soccombenza in un giudizio, avente ad oggetto l’affidamento rubricato con il Nr. di CIG in oggetto, promosso e/o coltivato nei termini di legge da Concorrenti e/o da Terzi, successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. Ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le ipotesi ivi previste ed ove applicabile, A.S.P.
s.p.a. si riserva, a sua scelta, di interpellare progressivamente i Concorrenti che hanno partecipato al lotto di procedura in oggetto, avente Nr. di CIG indicato in epigrafe al Contratto, risultanti dalla Graduatoria Finale di merito agli atti di A.S.P. s.p.a., al fine di stipulare, ove possibile, un nuovo Contratto per il completamento dell’affidamento. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario Aggiudicatario in sede di lotto di procedura.
ARTICOLO 17 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI DEL FORNITORE. ALTRO.
1. Fermo quanto previsto in materia di verifiche antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. In ogni caso, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Fornitore, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
3. La Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall’art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4. Per quanto su esposto, per tutta la durata del Contratto, il Fornitore comunica tempestivamente a
A.S.P. s.p.a., via pec, ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Per quanto previsto o richiamato negli Atti di Gara, il Fornitore comunica tempestivamente a A.S.P.
s.p.a. eventuali variazioni dei dati/dichiarazioni relativi al Titolare Effettivo previsto negli Atti di Gara.
ARTICOLO 18 – ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Sono altresì cause di risoluzione del Contratto tutte quelle previste dal Capitolato.
2. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei CAM, così come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, co. 3, 3-bis e 4, D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle penali, così come stabilito all’art. 20 del presente Contratto, e nel Capitolato cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
3. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su una qualsiasi delle attività o prestazioni inerenti all’oggetto del Contratto e poste a carico del Fornitore, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente Organo/Autorità, per accertato difetto, carenza negligente e/o violazione di norma di legge o di regolamento, la Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte della medesima Stazione Appaltante e/o da Terzi. Rimane fermo comunque quanto previsto all’art. 4-bis.
ARTICOLO 19 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
1. La Stazione Appaltante può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine del Contratto, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire al Fornitore almeno trenta giorni prima del recesso.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.
2. In tal caso, al Fornitore è riconosciuto il pagamento della somma di cui alla norma citata (art. 109), ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad esclusione di ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile. In tal caso, il Fornitore nulla potrà rivendicare se l’importo complessivo di Xxxxxxxxx non sarà stato esaurito.
3. La Stazione Appaltante recede dal Contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in tal caso, il recesso è esercitato per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, che deve pervenire al Fornitore.
ARTICOLO 20 – PENALITA’ A CARICO DEL FORNITORE.
1. Qualora siano accertate inadempienze, mancanze, ritardi o vizi nella consegna e/o nell’esecuzione del Contratto, della Fornitura e delle prestazioni oggetto di Contratto, rispetto a quanto previsto dal presente Contratto e dai documenti allo stesso allegati o richiamati, accertati anche su fondati reclami di terzi, A.S.P. s.p.a. si riserva di applicare, al Fornitore, le penali infra previste ai successivi commi e di cui al Capitolato, al quale si rinvia, fermo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382 del Codice Civile.
2. In caso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario in forza del precedente art. 2-bis in tema di P.N.R.R., ad eccezione di quelli normati al successivo comma 3 e 4, la Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) dell’Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021, che deroga espressamente all’art. 113-bis D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità stabilite nel Contratto e/o nel Capitolato, e qui da intendersi trascritti.
3. Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’0,8 ‰ (zero virgola otto per mille) dell’Importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021, che deroga espressamente all’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di mancata o tardiva produzione della:
A) Relazione di cui all’art. 47, co. 3, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021;
B) Relazione di cui all’art. 47, co. 3-bis, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021.
4. Fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, l’inadempimento - nella Fase esecutiva del Contratto - all’obbligo di cui all’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021, comporta una penale giornaliera che può essere compresa tra lo 0,6 ‰ e l’1 ‰ dell’Importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell’inadempimento. Il mancato rispetto da parte del Fornitore, in Fase esecutiva del Contratto, della Quota % delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione Giovanile sia all’occupazione Femminile - dichiarata in gara (in Domanda di Partecipazione al lotto) dall’Aggiudicatario del lotto, ai sensi dell’art. 47, co. 4, D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021 - comporta pertanto l’applicazione di detta penale.
5. Qualora a causa degli inadempimenti di cui ai commi precedenti derivi la perdita, la revoca o la decurtazione del Finanziamento a valere sul P.N.R.R., il Fornitore è tenuto a risarcire e tenere indenne
A.S.P. s.p.a., che potrà agire in rivalsa nei confronti del Fornitore.
6. Le eventuali inadempienze, mancanze, ritardi o vizi che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore per iscritto da A.S.P. s.p.a. Il Fornitore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni scritte al D.E.C./R.U.P. nel termine massimo di quindi giorni calendariali dalla stessa contestazione, o nel diverso termine stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di A.S.P. s.p.a., ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali.
7. Qualora le penali dovessero raggiungere il 10 % (o la diversa percentuale di legge per interventi finanziati in P.N.R.R.) del valore complessivo del Contratto individuato al precedente art. 5, A.S.P. s.p.a. può risolvere di diritto il Contratto senza che il Fornitore possa vantare o pretendere alcunché e fatto salvo il diritto all’eventuale maggiore danno subito.
8. Le penali non si escludono tra di loro ma, all’occorrenza, si cumulano. Inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell’assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dal Capitolato, da leggi ovvero da regolamenti vigenti.
9. A.S.P. s.p.a., di regola a mezzo del D.E.C., si riserva comunque il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel Contratto e di procedere a controlli sulle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto d’affidamento.
ARTICOLO 21 – CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. D.P.G. O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
1. A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati e accessibili sul sito web istituzionale del Committente (xxx.xxx.xxxx.xx), nella sezione “Società Trasparente”.
2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs.
n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all’esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio del Committente.
3. In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. adottato da A.S.P. s.p.a., e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
4. L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore, è considerata un inadempimento grave e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta comunque salva ogni altra azione prevista dalla normativa.
ARTICOLO 22 – CONDIZIONE EX ART. 53, CO. 16-TER, D.LGS. N. 165/2001. CONFLITTI D’INTERESSE.
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-xxx, X.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.
2. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, tenuto conto della fonte di Finanziamento della Fornitura in oggetto, attesta e dichiara a di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse ai sensi delle norme vigenti. S’impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’insorgere di eventuali ipotesi di conflitto d’interesse.
ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO. SUBCONTRATTO.
1. In materia di Subappalto si applica l’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al quale si rinvia integralmente e quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, pubblicata sul profilo del committente, tenendo conto di quanto dichiarato dal Fornitore in sede di gara.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare per iscritto a A.S.P. s.p.a., per ogni Subcontratto che non costituisce subappalto, l’importo complessivo al netto dell’I.V.A. di legge e l’oggetto del medesimo subcontratto, nonché il nome e la P.Iva e il Codice Fiscale del subcontraente, nonché ogni altro dato di legge, prima dell’inizio della prestazione.
3. Trattandosi di interventi finanziati dal P.N.R.R., si applicano ai Subappaltatori, Subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal P.N.R.R. relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in
particolare, applicazione anche per il Subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione Giovanile e Femminile di cui all’art. 47, comma 4, D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento Contratto e, altresì, nel Capitolato o comunque negli Atti di Gara. A tal fine, il Subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione Femminile e Giovanile di cui al precedente art. 2-bis del presente Contratto. Al Subappaltatore, si applicano i CAM. A tale fine, il Fornitore si obbliga a vincolare contrattualmente il Subappaltatore e i Subcontraenti al rispetto delle suddette previsioni di legge di Contratto.
4. L’Affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse P.N.R.R.
ARTICOLO 24 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
1. Il Fornitore nell’esecuzione della Fornitura, nonchè delle prestazioni e delle attività oggetto di affidamento, si impegna ad adottare, e a fare adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia e l’incolumità delle persone addette alla Fornitura e alle prestazioni e attività e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati.
2. A.S.P. s.p.a. e il Fornitore si impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività oggetto di affidamento.
3. A.S.P. s.p.a. e il Fornitore si impegnano, inoltre, a coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori.
4. Il Fornitore deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro (es. prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature, etc.), tenendo, altresì, debito conto delle indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, adottate anche in considerazione della situazione emergenziale o post-emergenziale dovuta al virus “COVID-19”, fornite da A.S.P. s.p.a. sui rischi esistenti nell’area in cui sarà chiamato ad operare.
5. Il Fornitore, e per esso il suo personale, deve attenersi alle policy di accesso agli stabilimenti, siti e/o strutture di A.S.P. s.p.a., adottate da quest’ultima in ragione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e/o nel periodo post-emergenziale, per salvaguardare la salute dei lavoratori ed Utenti di
A.S.P. s.p.a. e preservare la continuità dei servizi pubblici essenziali erogati da A.S.P. s.p.a., anche in ottemperanza alla misura del distanziamento tra persone. Tali policy di accesso sono rese note all’accesso agli impianti e alle sedi di A.S.P. s.p.a.
6. Può accedere agli impianti e/o aree interne nelle quali è prevista la consegna della Fornitura e nelle quali è prevista l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento, esclusivamente il solo personale elencato nell’apposito Elenco trasmesso dal Fornitore al D.E.C. ai sensi del precedente art. 7 del presente Contratto. Tale personale, per accedere a detti impianti e/o aree, deve essere munito di tessera di riconoscimento, attestare che lo stesso è alle dipendenze del Fornitore.
7. Non saranno accettate, nel periodo di durata del Contratto, richieste di corrispettivo aggiuntivo per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo il Fornitore in sede di formulazione dell’Offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della Fornitura e delle prestazioni e attività oggetto d’affidamento, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 25 – MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIE.
1. Ogni modifica delle previsioni e disposizioni del Contratto e dei suoi documenti allegati è valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, ovvero da A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in persona di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e di impegno.
2. Le modifiche al Contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente e sono preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile del Procedimento ex art. 9 del Contratto.
3. Sono, comunque, ammesse, e il Fornitore ha l’obbligo di eseguirle, tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal D.E.C. per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura del Contratto e delle prestazioni oggetto di Contratto, e non comportino a carico delle Parti maggiori oneri.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto.
5. Pertanto, nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Contratto.
6. In tale caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente voluto, ed assicurino un’esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.
1. Il presente Contratto non può essere ceduto dal Fornitore, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia integralmente.
2. Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente del presente articolo è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito. 3. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest’ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE.
1. In caso di controversie tra le Parti inerenti l’applicazione e l’interpretazione del Contratto e dei suoi Allegati, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti. 2. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le Parti.
(EVENTUALE): ARTICOLO 28 – VERIFICHE ANTIMAFIA.
1. Atteso che la Fornitura e le prestazioni oggetto di Capitolato sono strumentali al Servizio di T.P.L. erogato da A.S.P. s.p.a. nella Città di Asti, ovvero ad un servizio pubblico; atteso quanto previsto al Par.
n. 4.3 del Disciplinare di Gara e che pertanto vi sono precisi termini da rispettarsi pena riflessi e conseguenze negative sull’ammissibilità dell’intervento a valere sulle risorse P.N.R.R.; l’efficacia, l’esistenza e la validità del presente Contratto sono sottoposte alla condizione risolutiva della rispondenza dell’Appaltatore ai requisiti e/o presupposti utili ai fini del rilascio della Documentazione Antimafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Xxxxxxx, successivamente alla conclusione degli accertamenti presso la competente Prefettura-U.T.G. corrispondenti alla Documentazione Antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, risultassero a carico dell’Appaltatore condizioni e/o situazioni ostative ai sensi della normativa Antimafia, ovvero emergesse il difetto di uno qualunque dei requisiti e/o presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini del rilascio della Documentazione Antimafia, si verifica la condizione risolutiva del presente articolo di Contratto, che pertanto si intenderà risolto ipso iure, senza necessità di alcuna comunicazione e/o azione in tal senso, con ogni conseguenza di legge. La Committente è, in tale ipotesi, liberata da ogni vincolo e/o obbligazione derivante dallo stesso Contratto, fatto salvo quanto previsto, al riguardo, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Resta fermo, in materia di Antimafia, quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e s.m.i.
2. L’Appaltatore s’impegna a sottoporre a condizione risolutiva, prevista dal precedente capoverso o in ragione di essa, i Contratti che dovesse stipulare con eventuali Subappaltatori e Subcontraenti.
3. A.S.P. s.p.a. si riserva quindi, in ogni momento, nella Fase esecutiva del presente Contratto, di chiedere la documentazione antimafia prevista dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in capo ed afferente il Fornitore, nonché di chiedere, a quest’ultimo, di presentare per iscritto e via pec a A.S.P. s.p.a., entro e non oltre un termine assegnato dalla stessa A.S.P. s.p.a., la seguente documentazione:
a. la dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.), sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore del Fornitore e contenente tutti i componenti della compagine sociale-aziendale, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. cui si rinvia;
b. la dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 riferita ai Familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., cui si rinvia integralmente;
c. ogni altro dato o informazione o documenti reputato pertinente e utile.
4. Una volta acquisita la suddetta documentazione, completa in ogni sua parte, A.S.P. s.p.a. si riserva
quindi, tramite l’applicativo SI.CE.ANT o altro applicativo messo a disposizione dall’Autorità pubblica competente, di chiedere la documentazione antimafia ex D.lgs. n. 159/2011 alla U.T.G./Prefettura competente, per procedere alle verifiche ex artt. 84 e ss. del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. sul Fornitore.
ARTICOLO 29 – FLUSSI INFORMATIVI. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.
1. Nel corso del periodo di durata del Contratto esplicitato dal suindicato art. 4, il Fornitore deve trasmettere, comunicare e rendere noti per iscritto, alla Stazione Appaltante, al D.E.C. e al R.U.P., i dati e/o le informazioni previsti dal presente Contratto e dal Capitolato, a cui si rinvia.
2. Nel periodo di durata del Contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a comunicare, via pec, a A.S.P. s.p.a., ogni evento, atto e/o vicenda che incida:
A. sulla permanenza dei requisiti di qualificazione e di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (previsti e/o richiamati nel Bando e nel Disciplinare di Gara) in capo al Fornitore medesimo;
B. sulla permanenza del possesso, da parte del Fornitore, di eventuali Certificazioni di Qualità chieste dalla Documentazione di Procedura.
3. Inoltre, il Fornitore è tenuto a far presente a A.S.P. s.p.a., evenienze od emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
4. E’ fatta salva comunque la facoltà di A.S.P. s.p.a. e del R.U.P. di chiedere chiarimenti scritti e/o documenti relativi a vicende, situazioni o eventi occorsi al Fornitore e/o ai soggetti ex art. 80, co. 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. rientranti nella sua compagine, e resi noti, che è tenuto a fornirli e/o a trasmetterli ad A.S.P. s.p.a., e al R.U.P., entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine perentorio assegnato dalla stessa A.S.P. s.p.a. e dal R.U.P.
5. Il Fornitore, durante il periodo di durata del Contratto, nonché al termine dello stesso, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi ad A.S.P. s.p.a. e al servizio di Trasporto Pubblico Locale di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’esecuzione della Fornitura e delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
6. L’obbligo di riservatezza concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, A.S.P. s.p.a. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l’obbligo del Fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare ad A.S.P. s.p.a. o a terzi.
7. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all’esecuzione del Contratto.
8. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da enti terzi.
9. Il Fornitore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione/dati/informazioni richiesti nell’espletamento di controlli, anche comunitari/europei, eseguiti durante e/o successivamente alla conclusione del Contratto.
ARTICOLO 30 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE.
1. A.S.P. s.p.a. in qualità di Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione dell’appalto, l’Aggiudicatario del lotto in oggetto (o chiunque partecipi all’esecuzione della Fornitura) si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione o titolo, di materiali e/o applicativi di cui Xxxxx abbiano ottenuto la privativa.
2. L’Aggiudicatario del lotto in oggetto assume, pertanto, l’obbligo di tenere indenne A.S.P. s.p.a. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché di tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di brevetti, di diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall’esecuzione della Fornitura.
ARTICOLO 31 – FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE.
1. Il presente Xxxxxxxxx è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata ………….., e le Parti sottoscrivono lo stesso Contratto con la firma digitale.
2. Fermo comunque quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. per tutte le prestazioni di fornitura, pertanto si prevede la registrazione in caso d’uso.
3. Le spese contrattuali, nonché le spese inerenti e conseguenti a quest’ultimo, ivi compresa l’eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
ARTICOLO 32 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.
1. Il Fornitore del lotto è conscio che:
A) i dati e le informazioni previste dall’art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi adottati dall’A.N.A.C. (es. la Delibera A.N.A.C. n. 39 del 20/01/2016 e s.m.i., etc.), inerenti l’affidamento della fornitura in oggetto e il contratto d’appalto, sono pubblicati sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a., xxx.xxx.xxxx.xx, nella sezione “Società Trasparente”, a cura di quest’ultima.
B) i Rapporti e le Relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 c. L. n. 108/2021 e s.m.i. sono pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e sono comunicati, su iniziativa del D.E.C., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità competenti per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
2. Il Fornitore prende atto, ed acconsente, che la denominazione dell’operatore economico, e quanto offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente della Committente.
(EVENTUALE) ARTICOLO 33 – AVVALIMENTO.
L’Affidatario sarà direttamente responsabile del mancato rispetto da parte dell’Impresa Ausiliaria di cui si è avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, dell’obbligo dalla stessa assunto di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tali requisiti e le relative risorse, come meglio dettagliati nel Contratto di Avvalimento.
ARTICOLO 34 – ALLEGATI.
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:
a) Capitolato, sottoscritto dal Fornitore per accettazione;
b) Offerta relativa al Lotto in oggetto, formulata dal Fornitore in sede di lotto;
c) Circolari prot. ASP n. 7678/2017, prot. ASP n. 14455/2017 e prot. ASP n. 15170/2018 e s.m.i. in materia di “split payment” e/o fattura elettronica adottate da A.S.P. s.p.a.;
d) Dichiarazione ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. dell’Aggiudicataria;
e) Scheda n. 9 – DNSH – allegata al Capitolato, e prodotta dall’Aggiudicatario in sede di gara.
f) (eventuale): ……………………………………………………………………………..
I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
2. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i restanti documenti elencati all’art. 3 del presente Contratto.
Le Parti dichiarano che quanto sopra riportato, letto e compreso è conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Questo Contratto occupa numero … pagine, esclusi gli Allegati documenti, e escluso l’Addendum n. 1 al Contratto di cui infra. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Asti, lì ………/ /2023.
PER LA STAZIONE APPALTANTE PER IL FORNITORE
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. …………………………………………………..
L’Amministratore Delegato pro-tempore Il Legale rappresentante pro-tempore
Dr. …………………………. Sig. ………………………………………………...
(FIRMA DIGITALE) (FIRMA DIGITALE)
ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE RUBRICATA CON CIG N. 97176667AA
LOTTO N. 1
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti, nelle loro espresse qualità indicate nel Contratto, dichiarano di avere attentamente letto il Contratto e i documenti tutti ivi richiamati e/o allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, e di approvare specificatamente ed espressamente, senza riserva e/o eccezione alcuna, i seguenti:
▪ Rispetto al CONTRATTO: ART. 2 (Oggetto del Contratto), ART. 2-BIS (Obblighi in tema di P.N.R.R.), ART. 2- TER (Caratteristiche generali dei Veicoli), ART.3 (Disciplina e documenti contrattuali), ART. 4 (Data di consegna della Fornitura. Garanzia. Full service. Opzioni), ART. 4-BIS (Finanziamento. Clausola risolutiva espressa), ART. 4-TER (Risarcimento), ART. 5 (Importo complessivo contrattuale stimato. Corrispettivo. Altro.), ART. 6 (Luogo di Consegna dei veicoli oggetto di Fornitura. Altro), ART. 8 (Responsabile tecnico della Fornitura per il Fornitore), ART. 10 (Elezione di domicilio) ART. 11 (Comunicazioni, segnalazioni o richieste), ART.12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 13 (Garanzia definitiva), ART. 14 (Coperture assicurative. Responsabilità del Fornitore), ART. 15 (Informativa Privacy sul trattamento dei dati), ART. 16 (Risoluzione per inadempimento del Fornitore), ART. 17 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali del Fornitore. Altro), ART. 18 (Ulteriori ipotesi di risoluzione del Contratto), ART. 19 (Recesso dal Contratto da parte della Stazione Appaltante), ART. 20 (Penalità a carico del Fornitore), ART. 21 (Codice Etico, D.Lgs.
n. 231/2001 e comportamenti illeciti. D.P.G. o documento equipollente della Stazione Appaltante), ART. 22 (Condizione ex artt. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001. Conflitti d’interesse); ART. 23 (Subappalto. Subcontratto), ART. 24 (Adempimenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro), ART. 25 (Modifiche al Contratto e Varie), ART. 26 (Divieto di cessione del Contratto), ART. 27 (Foro competente), ART. 28 (Verifiche Antimafia), ART. 29 (Flussi informatici. Obblighi di riservatezza.), ART. 30 (Brevetti industriali e diritti d’autore), ART. 31 (Forma del Contratto, registrazione del contratto e Spese), ART. 33 (Avvalimento) e ART. 34 (Allegati).
▪ Rispetto al CAPITOLATO: ART. 0 (Principi generali), ART. 1 (Tempi di Consegna. Spese di Trasporto/Consegna. Luogo di Consegna), ART. 2 (Profilo di Missione), ART. 3 (Caratteristiche tecniche di allestimento), ART. 4 (Prescrizioni relative a tutela dell’ambiente, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro), ART. 6 (Collaudi e Verifiche), ART. 7 (Penalità per mancata consegna Autobus rispetto al termine di cui all’art. 1), ART. 8 (Full service), ART. 9 (Garanzie), ART. 10 (Corrispettivi e pagamenti e Tracciabilità dei Flussi Finanziari), ART. 11 (Vincoli di Finanziabilità del P.N.R.R. – Lotto 1 di procedura), ART. 12 (Sospensioni del Contratto e delle prestazioni da parte della Committente), ART. 13 (Garanzia definitiva a carico del Fornitore del lotto), ART. 14 (Obblighi ulteriori del Fornitore. Logo A.S.P. s.p.a. Altro), ART. 15 (Risoluzione del Contratto), ART. 16 (Responsabilità e Coperture assicurative a carico del Fornitore), ART. 17 (Foro competente), ART. 22 (Xxxxxxxxx xxxxxxx), ART. 23 (Spese Contrattuali. Altro) e ART. 24 (Rinvio alla normativa vigente).
Asti, lì ………/ /2023.
PER LA STAZIONE APPALTANTE PER IL FORNITORE
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. ……………………………………………………….
L’Amministratore Delegato pro-tempore Il Legale rappresentante pro-tempore
Dr. …………………………… Sig. ……………………………………………………
(FIRMA DIGITALE) (FIRMA DIGITALE)